Prospettive assistenziali, n. 29, gennaio-marzo
1975
LEGGI REGIONALI
In questo numero e nei numeri
precedenti abbiamo riportato le leggi e proposte di legga
nazionali e regionali che abbiamo ritenuto positive.
Nell'articolo «Leggi e proposte di
legge regionali» (Prospettive assistenziali, n. 26, pag. 7) avevamo invece documentato
le iniziative legislative negative.
Ci sembra necessario ora far
conoscere altre leggi dirette al potenziamento degli enti parassitari.
Tutte le competenze in materia di
soggiorni di vacanza non sono delegate ai Comuni, ma restano alla Regione che
in tal modo stabilisce rapporti diretti con gli enti gestori pubblici e
privati.
L'art. 26 della legge della Regione
Lombardia stabilisce che «i contributi per l'acquisto, la costruzione e il
riadattamento di edifici destinati a case di vacanza o
adibiti in modo esclusivo a centri ricreativi diurni sono concessi in annualità
costanti, per un periodo massimo di venti anni, nella misura del cinque per
cento della spesa ritenuta ammissibile».
L'impegno di spesa per i contributi
annuali di cui sopra è previsto in 300 milioni per un ammontare cioè di 6 miliardi di strutture.
L'art. 26 prevede inoltre che «i contributi
per l'arredamento, le attrezzature e gli impianti igienico-sanitari e sportivi sono concessi fino ad
un massimo del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile».
La spesa annuale prevista per questi
contributi è di L. 600
milioni all'anno.
In base a principi tecnocratici e perciò antipartecipativi
le strutture per le vacanze (art. 2) sono dettagliatamente indicate:
a) case di vacanza per bambini dai 5
ai 12 anni;
b) case di vacanza per ragazzi dai 13
ai 16 anni;
c) campeggi per ragazzi dai 13 ai 16 anni.
Inoltre esse possono avere
caratteristiche massificanti. Infatti (art. 2) «le strutture con
pernottamento non possono ospitare più di 150 (!) minori». Ma non basta. Il comma seguente prevede che «sono
consentite più sezioni autonome di 150 minori nell'ambito dello stesso
complesso od istituzione».
La legge della Regione Lombardia
tende a separare, nei periodi di vacanza, gli handicappati dagli altri minori.
L'art. 37 stabilisce a tale scopo un fondo speciale
per «contributi ad enti locali, associazioni ed organizzazione per le vacanze
di minori affetti da carenze psico-fisiche ».
Con la legge della Provincia di
Bolzano del 26 ottobre 1973, n. 69 (V. Prospettive
assistenziali, n. 26, pag. 9) veniva stabilito «nella
prospettiva dell'unità locale dei servizi» (!) uno stanziamento di 500 milioni
(300 milioni per il 1973) per sovvenzionare gli ECA singoli o consorziati dei
comuni superiori ai 30.000 abitanti.
Con delibera della giunta
provinciale di Bolzano del 27 agosto 1974 sono stati
costituiti 9 consorzi riguardanti gli ECA di 58 comuni.
Con altra delibera del 16 settembre
1974 la giunta provinciale di Bolzano ha approvato il regolamento-tipo per il
servizio di assistenza economica e di aiuto personale
ad uso degli ECA e loro consorzi che prevede varie prestazioni economiche e
precisamente (art. 3):
a)
le prestazioni economiche di minimo vitale, relative ai bisogni fondamentali di
vita;
b)
le prestazioni economiche specifiche, relative a particolari circostanze della
vita;
c) le prestazioni rivolte a garantire
un minimo peculio personale agli ospiti di istituzioni
residenziali.
In linea con il concetto di assistenza come mezzo di controllo sociale, l'art. 7
prevede che «l'aiuto personale è prestato allo scopo di agevolare l'assistito
nei rapporti che egli abbia, a qualsiasi titolo, con la pubblica amministrazione
o con altri uffici o enti, nonché allo scopo di fornire consulenza nell'ambito
dei diritti o delle sfere di interesse dell'assistito».
La procedura per la richiesta di assistenza è burocratizzata al massimo:
- richiesta scritta (art. 19);
- documentazione da allegare (art.
21);
- accertamenti da parte dell'ECA o
del Consorzio (art. 22);
- istruzione della domanda (art.
23);
- decisione da parte del comitato
tecnico (art. 24);
- comunicazione della decisione
all'interessato (art. 26);
- opposizione alla decisione (art.
28);
- ricorso alla commissione
provinciale per l'assistenza di base (art. 29).
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In conclusione, mentre il paese sta
dibattendosi fra enormi difficoltà economiche,
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