Prospettive assistenziali, n. 29, gennaio-marzo 1975

 

 

LEGGI REGIONALI

 

REGIONE TOSCANA - LEGGE 20 AGOSTO 1974, n. 50

INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI PER L'UNIFICAZIONE DEI PRESIDI SANITARI E SOCIALI DI BASE - COSTITUZIONE DEI CONSORZI SOCIO-SANITARI

 

 

Con questa legge la Regione Toscana ha promosso la costituzione delle unità locali dei servizi sanitari e sociali mediante l'erogazione di contributi ai Consorzi socio-sanitari.

Riteniamo la legge molto positiva, ma ci ha molto sorpresi rilevare che tali consorzi comprendono anche le Province, proprio in contraddizione con quanto previsto dal documento «Contributo della Regione Toscana alla programmazione dei servizi sanitari e sociali» (V. Prospettive assistenziali, n. 23. pag. 22 e segg.), in cui veniva giustamente affermato «la gestione complessiva dell'unità locale è del comune, che assume in tal modo una rilevante responsabilità politico-amministrativa del suo funzionamento. Con ciò si vuole escludere, nel modo più assoluto, il configurarsi delle unità locali in enti o aziende, come invece viene ipotizzato anche in alcuni documenti e progetti di legge. Quest'ultima soluzione, qualora venisse at­tuata, non potrebbe non realizzare, fatalmente, un sostanziale esautora­mento del comune in materia di assistenza e sanità. Esso infatti si ve­drebbe costretto a delegare poteri e funzioni in tali campi a consigli di gestione che, anche se eletti in seconda istanza dagli organi comunali, da questi si differenziano. Secondo l'ipotesi che qui si vuole prospettare, invece, dovranno essere gli organi del comune a gestire direttamente l'unità locale. Al consiglio comunale vanno, per questa come per le altre materie, i normali poteri normativi e di controllo. Le soluzioni delineate si riferiscono in generale alle unità locali uni o pluricomunali. Diversa­mente dovrà articolarsi la gestione delle unità locali subcomunali, tenuta anche presente la tendenza diffusa nei grandi centri urbani a mettere in atto un processo di decentramento politico-amministrativo. In tali casi la soluzione ottimale che è possibile indicare è la seguente: gli organi del comune mantengono i compiti di programmazione, coordinamento e con­trollo dell'attività di tutte le unità locali collocate all'interno del comune demandando la gestione diretta delle singole U.L. subcomunali agli organi di decentramento politico-amministrativo (consigli di quartiere)».

Anche l'argomento che giustifica la presenza delle Province come ne­cessità di coordinare i loro interventi con quelli di competenza comunale, non ci pare valido in quanto il problema poteva essere risolto in altro modo. (V. in questo numero la legge della Regione Umbria). Inoltre si deve osser­vare che a livello locale devono essere unificate non solo le attività delle Province, ma anche quelle degli ECA, delle IPAB, dei consorzi provinciali antitubercolari, dei patronati scolastici e degli altri organismi.

La soluzione non consiste evidentemente nel consorziare questi enti (il che significherebbe la loro conservazione, anzi il loro potenziamento), ma nell'utilizzare gli strumenti amministrativi e soprattutto legislativi della Regione per concentrare nei comuni e loro consorzi tutte le competenze o per cambiare i contenuti dei servizi e la loro organizzazione. Ci sembra che la stessa posizione possa e debba essere assunta nei confronti delle Pro­vince per i servizi di primo livello.

Vi è ancora da osservare che il punto di arrivo, a livello istituzionale, delle riforme della sanità e dell'assistenza è la gestione dell'unità locale da parte dei comuni singoli o associati, ed è grave che l'obiettivo intermedio, rappresentato dalla legge regionale, contraddica con l'obiettivo generale di riforma. Inoltre non è accettabile che i Comuni che comprendono una o più unità locali (com'è ad esempio il caso di Firenze) non possano gestirle direttamente, ma debbano essere create (per essere poi soppresse) sovra­strutture come i consorzi Comune-Provincia.

Infine non si riesce a comprendere perché vengono estesi i compiti delle province facendole partecipare al consorzio quando l'obiettivo indi­cato dalla stessa Regione Toscana è quello della gestione dell'unità locale da parte dei comuni e loro consorzi.

 

 

TESTO DELLA LEGGE

 

Art. 1.

(Finalità).

Al fine di promuovere l'organizzazione unitaria e globale dei servizi sanitari e sociali di com­petenza istituzionale degli Enti locali e di quelli loro affidati per delega regionale, la Regione at­tua interventi finanziari tesi a favorire la costitu­zione di consorzi socio-sanitari fra i Comuni e le Province interessate, secondo gli ambiti territo­riali delle zone d'intervento di cui all'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64 (1).

 

Art. 2.

(Condizioni per il finanziamento).

La Regione attua gli interventi finanziari di cui all'art. 1 della presente legge direttamente a fa­vore dei Consorzi socio-sanitari.

La concessione dei contributi regionali è con­dizionata al possesso dei seguenti requisiti ed al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il Consorzio sia costituito da tutti i Co­muni esistenti in uno degli ambiti territoriali defi­niti dalla legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64 con la partecipazione della Provincia, o Province, territorialmente interessate;

b) il Consorzio garantisca statutariamente la gestione coordinata ed unificata di tutti i servizi e le attività sanitarie e di assistenza sociale - di carattere preventivo, curativo e riabilitativo - ivi compresi i servizi e le attività di vigilanza igienica, di profilassi sanitaria, di assistenza zoo­iatrica, vigilanza e profilassi veterinaria, che, in base alla vigente legislazione statale e regionale, sono di competenza dei Comuni e delle Province - e di quanti altri potranno essere loro affidati in futuro - ad eccezione dei servizi esplicati dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

c) lo statuto del Consorzio preveda - oltre l'indicazione delle finalità, della durata, degli or­gani e delle loro attrîbuzioni, del contributo finan­ziario degli Enti consorziati e della sede -forme di partecipazione popolare alla programmazione, gestione e controllo delle attività socio-sanitarie, con particolare riferimento alla strutturazione dei servizi secondo gli ambiti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 64/1973, sopracitata;

d) lo Statuto del Consorzio preveda che nel­la fase iniziale della sua attività l'organizzazione dei servizi avvenga prevalentemente utilizzando l'istituto del « comando » di personale già dipen­dente da Enti pubblici: Enti locali territoriali, ospedalieri, Istituzioni pubbliche assistenza e be­neficenza o dalla Regione e che in ogni caso la pianta organica debba essere approvata dai com­petenti organi consorziali solo dopo aver acqui­sito il parere degli Enti consorziati. Resta salva la facoltà del Consorzio socio-sanitario di utiliz­zare strutture e servizi sanitari e sociali di Enti ed organismi pubblici operanti nel proprio terri­torio tramite convenzioni che dovranno comun­que assicurare al Consorzio il coordinamento tec­nico e funzionale;

e) contestualmente agli atti costitutivi del Consorzio siano adottati, da parte degli Enti consorziandi, atti che fissino i tempi e le modalità:

- per l'estinzione di Consorzi precedente­mente costituiti per la gestione di particolari at­tività e servizi sanitari e sociali e che, in conse­guenza della costituzione del Consorzio socio­sanitario, abbiano esaurito il loro fine;

- per il distacco da Consorzi costituiti per la gestione di attività e servizi sanitari e sociali su ambiti territoriali diversi da quelli individuati dalla legge regionale 7-12-1973, n. 64.

 

Art. 3.

(Modalità per l'erogazione dei contributi).

Gli interventi finanziari di cui all'art. 1 della presente legge sono costituiti da contributi per le spese di primo impianto dei servizi posti in essere dai Consorzi socio-sanitari.

L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma é effettuata susseguentemente all'avve­nuta costituzione del Consorzio.

Il contributo è erogato una tantum ed in un'uni­ca soluzione in ragione di L. 30 milioni per cia­scun Consorzio, aumentato di L. 500 per abitante residente nell'ambito territoriale di competenza e di L. 20.000 per Kmq. di superficie territoriale, con riferimento ai dati di cui alla legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64.

 

Art. 4.

(Imputazione della spesa).

L'onere derivante dalla presente legge sarà coperto, per l'anno 1974, con lo stanziamento di 400 milioni che faranno carico al capitolo 27300 del bilancio 1974.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con apposite leggi di finanziamento.

Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate nei due esercizi successivi.

 

 

(1) La legge 7-12-1973, n. 64, è pubblicata su Prospettive assistenziali, n. 25, pag. 10.

 

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