Prospettive assistenziali, n. 29, gennaio-marzo
1975
LEGGI REGIONALI
REGIONE TOSCANA - LEGGE 20 AGOSTO 1974, n. 50
INTERVENTI
FINANZIARI REGIONALI PER L'UNIFICAZIONE DEI PRESIDI SANITARI E SOCIALI DI BASE
- COSTITUZIONE DEI CONSORZI SOCIO-SANITARI
Con
questa legge
Riteniamo
la legge molto positiva, ma ci ha molto sorpresi
rilevare che tali consorzi comprendono anche le Province, proprio in contraddizione
con quanto previsto dal documento «Contributo della Regione Toscana alla
programmazione dei servizi sanitari e sociali» (V. Prospettive assistenziali, n. 23. pag. 22 e
segg.), in cui veniva giustamente
affermato «la gestione complessiva dell'unità locale è del comune, che assume
in tal modo una rilevante responsabilità politico-amministrativa del suo
funzionamento. Con ciò si vuole escludere, nel modo più assoluto, il
configurarsi delle unità locali in enti o aziende, come invece viene ipotizzato anche in alcuni documenti e progetti di
legge. Quest'ultima soluzione, qualora venisse attuata, non potrebbe non
realizzare, fatalmente, un sostanziale esautoramento
del comune in materia di assistenza e sanità. Esso infatti si vedrebbe costretto a delegare poteri e funzioni
in tali campi a consigli di gestione che, anche se
eletti in seconda istanza dagli organi comunali, da questi si differenziano.
Secondo l'ipotesi che qui si vuole prospettare, invece, dovranno essere gli
organi del comune a gestire direttamente l'unità locale. Al consiglio comunale
vanno, per questa come per le altre materie, i normali poteri normativi e di
controllo. Le soluzioni delineate si riferiscono in generale alle unità locali
uni o pluricomunali. Diversamente dovrà articolarsi la gestione delle unità locali subcomunali, tenuta anche presente la tendenza diffusa nei
grandi centri urbani a mettere in atto un processo di decentramento
politico-amministrativo. In tali casi la soluzione ottimale
che è possibile indicare è la seguente: gli organi del comune mantengono i
compiti di programmazione, coordinamento e controllo dell'attività di tutte le
unità locali collocate all'interno del comune demandando la gestione diretta
delle singole U.L. subcomunali
agli organi di decentramento politico-amministrativo (consigli di quartiere)».
Anche l'argomento che giustifica la presenza delle
Province come necessità di coordinare i loro interventi con quelli di
competenza comunale, non ci pare valido in quanto il problema poteva essere
risolto in altro modo. (V. in
questo numero la legge della Regione Umbria). Inoltre si deve osservare che a
livello locale devono essere unificate non solo le attività delle Province, ma
anche quelle degli ECA, delle IPAB, dei consorzi provinciali antitubercolari, dei
patronati scolastici e degli altri organismi.
La
soluzione non consiste evidentemente nel consorziare questi enti (il che
significherebbe la loro conservazione, anzi il loro
potenziamento), ma nell'utilizzare gli strumenti amministrativi e soprattutto legislativi
della Regione per concentrare nei comuni e loro consorzi tutte le competenze o per
cambiare i contenuti dei servizi e la loro organizzazione. Ci sembra che la
stessa posizione possa e debba essere assunta nei confronti delle Province per
i servizi di primo livello.
Vi
è ancora da osservare che il punto di arrivo, a
livello istituzionale, delle riforme della sanità e dell'assistenza è la
gestione dell'unità locale da parte dei comuni singoli o associati, ed è grave
che l'obiettivo intermedio, rappresentato dalla legge regionale, contraddica
con l'obiettivo generale di riforma. Inoltre non è accettabile che i Comuni che
comprendono una o più unità locali (com'è ad esempio il caso di Firenze) non possano gestirle direttamente, ma debbano essere create (per
essere poi soppresse) sovrastrutture come i consorzi Comune-Provincia.
Infine
non si riesce a comprendere perché vengono estesi i
compiti delle province facendole partecipare al consorzio quando l'obiettivo
indicato dalla stessa Regione Toscana è quello della gestione dell'unità
locale da parte dei comuni e loro consorzi.
TESTO DELLA LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
Al fine di promuovere
l'organizzazione unitaria e globale dei servizi
sanitari e sociali di competenza istituzionale degli Enti locali e di quelli
loro affidati per delega regionale,
Art. 2.
(Condizioni
per il finanziamento).
La concessione dei contributi
regionali è condizionata al possesso dei seguenti requisiti ed al verificarsi
delle seguenti condizioni:
a) il Consorzio sia costituito da
tutti i Comuni esistenti in uno degli ambiti territoriali definiti dalla
legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64 con la partecipazione della Provincia, o
Province, territorialmente interessate;
b) il Consorzio garantisca
statutariamente la gestione coordinata ed unificata di tutti i servizi e le
attività sanitarie e di assistenza sociale - di carattere
preventivo, curativo e riabilitativo - ivi compresi i servizi e le attività di
vigilanza igienica, di profilassi sanitaria, di assistenza zooiatrica,
vigilanza e profilassi veterinaria, che, in base alla vigente legislazione
statale e regionale, sono di competenza dei Comuni e delle Province - e di
quanti altri potranno essere loro affidati in futuro - ad eccezione dei servizi
esplicati dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi;
c) lo statuto del Consorzio preveda -
oltre l'indicazione delle finalità, della durata, degli organi e delle loro
attrîbuzioni, del contributo finanziario degli Enti consorziati e della sede
-forme di partecipazione popolare alla programmazione, gestione e controllo
delle attività socio-sanitarie, con particolare riferimento alla strutturazione
dei servizi secondo gli ambiti di cui all'art. 3 della legge regionale n.
64/1973, sopracitata;
d) lo Statuto del Consorzio preveda
che nella fase iniziale della sua attività
l'organizzazione dei servizi avvenga prevalentemente utilizzando l'istituto del
« comando » di personale già dipendente da Enti pubblici: Enti locali
territoriali, ospedalieri, Istituzioni pubbliche assistenza e beneficenza o
dalla Regione e che in ogni caso la pianta organica debba essere approvata dai
competenti organi consorziali solo dopo aver acquisito il parere degli Enti
consorziati. Resta salva la facoltà del Consorzio socio-sanitario di utilizzare strutture e servizi sanitari e sociali di
Enti ed organismi pubblici operanti nel proprio territorio tramite convenzioni
che dovranno comunque assicurare al Consorzio il coordinamento tecnico e
funzionale;
e) contestualmente agli atti costitutivi del Consorzio
siano adottati, da parte degli Enti consorziandi,
atti che fissino i tempi e le modalità:
- per l'estinzione di Consorzi
precedentemente costituiti per la gestione di particolari attività
e servizi sanitari e sociali e che, in conseguenza della costituzione del
Consorzio sociosanitario, abbiano esaurito il loro fine;
- per il distacco da Consorzi costituiti
per la gestione di attività e servizi sanitari e
sociali su ambiti territoriali diversi da quelli individuati dalla legge
regionale 7-12-1973, n. 64.
Art. 3.
(Modalità
per l'erogazione dei contributi).
Gli interventi finanziari di cui
all'art. 1 della presente legge sono costituiti da contributi per le spese di
primo impianto dei servizi posti in essere dai
Consorzi socio-sanitari.
L'erogazione dei
contributi di cui al precedente comma é effettuata susseguentemente all'avvenuta
costituzione del Consorzio.
Il contributo è erogato una tantum
ed in un'unica soluzione in ragione di L. 30 milioni per ciascun Consorzio, aumentato di L. 500 per abitante residente nell'ambito territoriale di
competenza e di L. 20.000 per Kmq. di
superficie territoriale, con riferimento ai dati di cui alla legge regionale 7
dicembre 1973, n. 64.
Art. 4.
(Imputazione
della spesa).
L'onere derivante dalla presente
legge sarà coperto, per l'anno 1974, con lo stanziamento di 400 milioni che
faranno carico al capitolo 27300 del bilancio 1974.
Per gli esercizi successivi sarà
provveduto con apposite leggi di finanziamento.
Le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate nei due esercizi
successivi.
(1) La legge
7-12-1973, n. 64, è pubblicata su Prospettive
assistenziali, n. 25, pag. 10.
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