Prospettive assistenziali, n. 29, gennaio-marzo 1975

 

 

LEGGI REGIONALI

 

REGIONE UMBRIA - LEGGE 14 NOVEMBRE 1974, n. 57

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA REGIONE

 

 

La Regione Umbria ha varato la prima legge regionale che istituisce e organizza le unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Con questa legge prende avvio concreto la costruzione a livello regio­nale e locale delle riforme della sanità e dell'assistenza senza attendere passivamente l'emanazione delle leggi quadro nazionali.

La legge della Regione Umbria è anche una costruttiva iniziativa che mette realmente in crisi l'attuale organizzazione sanitaria e assistenziale con la creazione di strutture e servizi alternativi.

Notiamo che le deleghe in materia sanitaria e socio-assistenziale sono conferite esclusivamente ai comuni e che i servizi devono essere organiz­zati non in modo settoriale e staccato l'uno dall'altro, ma in modo unitario mediante la costituzione dei distretti sanitari e socio-assistenziali (V. al riguardo il documento «Contributo della Regione Toscana alla programma­zione dei servizi sanitari e sociali» in Prospettive assistenziali, n. 23, pag. 22 e segg.).

 

 

TESTO DELLA LEGGE

 

TITOLO I

FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA LEGGE

 

Art. 1.

La Regione, in attesa della riforma sanitaria, di quella assistenziale ed in attuazione degli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, promuo­ve il riordinamento ed il coordinamento dei se­guenti servizi sanitari e socio-assistenziali già gestiti dai Comuni, dalle Province e dagli altri enti locali, ai sensi delle vigenti leggi in materia:

a) profilassi delle malattie infettive;

b) igiene della produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;

c) igiene ambientale e protezione dagli in­quinamenti;

d) igiene e medicina preventiva del lavoro;

e) vigilanza, profilassi e assistenza veteri­naria;

f) assistenza sanitaria ed ospedaliera;

g) igiene mentale;

h) tutela materna ed infantile ed assistenza ai minori;

i) igiene e medicina scolastica e dell'età evolutiva;

l) educazione sanitaria;

m) recupero e riabilitazione per le malattie sociali ed assistenza agli invalidi;

n) assistenza e protezione dell'anziano.

 

Art. 2.

Il riordinamento dei servizi, di cui al prece­dente articolo, dovrà garantire in particolare:

a) l'unitarietà degli interventi mediante il coordinamento, anche a mezzo di convenzioni, e l'eventuale unificazione delle strutture pubbliche esistenti, nell'ambito della programmazione regionale;

b) l'adeguata articolazione territoriale dei presidi mediante la costituzione di distretti sani­tari e socio-assistenziali;

c) l'effettiva partecipazione della popolazio­ne alla gestione di tutti i livelli della organizza­zione sanitaria e socio-assistenziale;

d) la parità di fruizione per tutti i cittadini dei servizi organizzati nelle Unità locali dei ser­vizi sanitari e socio-assistenziali;

e) la completa attuazione delle deleghe re­gionali in materia di sanità e di assistenza da parte dei comuni associati in consorzi per la ge­stione delle Unità locali dei servizi sanitari e so­cio-assistenziali;

f) un adeguato impegno finanziario regionale che integri le disponibilità dei comuni;

g) l'approntamento e la disponibilità di at­trezzature regionali specializzate non ripartibili a livello locale;

h) la raccolta di informazione e la promo­zione di studi e ricerche per la migliore articola­zione dei servizi previsti dalla presente legge, utilizzando il CRURES ed il CRUED;

i) la promozione di convenzioni tra le strut­ture sanitarie regionali e gli Istituti universitari;

l) la utilizzazione dei servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri nell'ambito di una gestione de­mocratica da parte dei cittadini realizzando di­parimenti di prevenzione, di cura e di riabilita­zione quali strumenti finalizzati all'assistenza.

Il complesso dei servizi gestiti da ciascun con­sorzio di cui alla presente legge costituisce l'Unità locale per i servizi sanitari e socio-assi­stenziali (U.L.S.S.S.).

 

 

TITOLO II

ZONE COMPRENSORIALI E CONSORZI FRA COMUNI

 

Art. 3.

La Regione favorisce la costituzione di con­sorzi tra comuni per la gestione comprensoriale dei servizi sanitari e socio-assistenziali di loro competenza.

 

Art. 4.

Fino all'entrata in vigore della legge sull'asset­to territoriale regionale, i consorzi si costitui­scono, ai fini della presente legge, secondo le aggregazioni di cui all'allegato A.

Su deliberazione dei Consigli comunali interes­sati, il Consiglio regionale, in base alle norme di cui al successivo titolo III, potrà autorizzare, in caso di comprovate esigenze, l'aggregazione di uno o più comuni a consorzio limitrofo.

 

Art. 5.

Ai comuni il cui territorio sia compreso in una delle zone individuate a norma del precedente articolo, i quali provvedano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad unirsi in consorzio viene erogato dalla Regione il con­tributo consortile previsto nel successivo art. 8.

Ad ogni zona corrisponderà un solo consorzio per la gestione dei servizi di cui alla presente legge.

 

Art. 6.

Per fruire dei contributi previsti dalla presente legge, gli statuti dei consorzi devono informarsi ai seguenti principi:

a) adeguare l'attività agli indirizzi program­matori della Regione in connessione anche con i piani zonali delle Comunità montane;

b) garantire l'efficienza globale dei servizi sanitari e socio-assistenziali e la loro articola­zione territoriale onde rendere effettivo il diritto alla salute e alla promozione sociale;

c) prevedere i distretti sanitari di base per assicurare i servizi di primo livello domiciliari e poliambulatoriali per la vigilanza igienica, la pro­filassi e la prevenzione, la medicina preventiva, la diagnosi e la cura, l'educazione sanitaria e promozione sociale, nonché la profilassi e l'assi­stenza veterinaria e l'igiene degli allevamenti;

d) realizzare il coordinamento funzionale con gli altri presidi sanitari e sociali esistenti nella zona o di livello regionale;

e) garantire la partecipazione dei cittadini alla programmazione e gestione dei servizi a li­vello di distretti base; prevedere la costituzione della Consulta comprensoriale in modo da garan­tire la presenza delle istanze sociali, delle orga­nizzazioni sindacali, degli enti locali esistenti nel territorio ed avente funzioni di promozione e di verifica sui problemi sanitari e socio-assisten­ziali;

f) stabilire le modalità di collegamento tra il momento partecipativo del distretto e gli organi del consorzio;

g) stabilire l'organizzazione del personale necessario al buon andamento dei servizi preve­dendo l'obbligo della residenza, dell'aggiorna­mento professionale e gli orari di lavoro, favorire la completa utilizzazione del personale operante nei diversi settori sanitari e socio-assistenziali;

h) fissare i casi ed i termini in cui le deli­berazioni devono essere precedute dal pronun­ciamento dei singoli Consigli comunali.

 

Art. 7.

Gli statuti dei consorzi sono approvati dal Con­siglio regionale.

 

Art. 8.

La concessione del contributo verrà effettuata annualmente dal Consiglio regionale con riguar­do ad ogni singola zona di cui al precedente arti­colo 4 e tenuto conto dei seguenti criteri:

- consistenza demografica ed estensione terri­toriale;

- situazione socio-economica;

- stato dei servizi sanitari e sociali.

Una somma, comunque, non inferiore al 10 per cento del totale dei finanziamenti disponibili, dovrà essere ripartita ed assegnata in parti egua­li a tutti i consorzi di cui alla presente legge.

 

TITOLO III

NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI SANITARI

E SOCIO-ASSISTENZIALI

 

Art. 9.

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 6 dello statuto ed in armonia con i principi della legislazione dello Stato in materia sanitaria ed assistenziale, nel quadro del Piano regionale di sviluppo e per la durata di esso, la Giunta regio­nale predispone un progetto di Piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Il progetto di cui al comma precedente, in fase di prima attuazione, è predisposto entro due me­si dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 10.

Il progetto di Piano contiene:

a) la previsione degli interventi da svolgere: nell'ambito delle zone comprensoriali, oltre che dai consorzi, dagli enti ospedalieri, dagli enti co­munali di assistenza, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altre istituzioni assistenziali di livello comunale, anche dalle Pro­vince e dagli altri enti locali onde assicurare il più stretto coordinamento tra tutti gli enti che operano nelle materie sanitarie e socio-assisten­ziali;

b) i criteri di distribuzione dei presidi sani­tari: distretti sanitari di base, poliambulatori, ospedali, farmacie, uffici sanitari zonali, presidi di secondo livello, nonché la distribuzione dei presidi assistenziali;

c) la previsione di ammodernamenti e di nuove sistemazioni delle strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere;

d) le ipotesi di riordinamento degli enti ospedalieri e dei loro servizi;

e) un piano per l'approvvigionamento e la distribuzione dei farmaci;

f) i criteri per la formazione del personale e la dislocazione nel territorio dei centri di for­mazione.

 

Art. 11.

Il progetto di Piano, deliberato dalla Giunta regionale, è inviato, acquisito il parere del Con­siglio regionale che dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione, ai consorzi.

Ogni consorzio elabora, nel termine di tre me­si, il proprio piano zonale dei servizi sanitari e socio-assistenziali, formulando anche le proprie osservazioni sul progetto di Piano.

Il piano comprensoriale, nell'ambito degli obiettivi e delle previsioni del progetto regio­nale, contiene: la definizione dei distretti di base e di tutte le altre strutture sanitarie e socio­assistenziali comprensoriali ed i loro rapporti in­terni ed esterni al comprensorio stesso; la indi­cazione della utilizzazione degli interventi finan­ziari per l'attuazione del piano.

 

Art. 12.

La Giunta regionale, ricevute le osservazioni e gli elaborati di cui all'art. 11, presenta al Con­siglio regionale entro trenta giorni la proposta aggiornata del Piano dei servizi sanitari e socio­assistenziali con le relative proposte di attua­zione.

Nei successivi novanta giorni il Consiglio re­gionale approva con legge il Piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

 

TITOLO IV

DELEGHE

 

Art. 13.

Le funzioni amministrative della Regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di beneficenza, comprese quelle delegate dallo Stato, sono delegate ai Comuni associati nei consorzi di cui alla presente legge che le eserci­tano in sede consortile. Resta fermo quanto di­sposto con legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12.

Restano alla competenza della Regione le se­guenti funzioni amministrative concernenti:

a) le case di cura private esclusa la vigi­lanza;

b) i concorsi dei medici, delle ostetriche e dei veterinari condotti;

c) i concorsi e stato giuridico degli ufficiali sanitari;

d) i concorsi per le sedi farmaceutiche e la formazione e revisione della pianta organica del­le farmacie;

e) le tariffe per le prestazioni a privati da parte dei laboratori provinciali di igiene e profi­lassi, nonché da parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali;

f) la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, esclusa la vigilanza;

g) la vigilanza sugli istituti per la vivisezio­ne degli animali;

h) i requisiti di idoneità degli istituti assi­stenziali.

 

Art. 14.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono eser­citate dalla Giunta regionale sentita la commis­sione consiliare competente, in conformità delle previsioni del Piano dei servizi sanitari e socio­assistenziali e della presente legge.

Qualora gli enti delegatari non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissa­zione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.

 

Art. 15.

Gli enti delegatari trasmettono alla Giunta re­gionale le deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni delegate.

Le direttive emanate dagli organi statali per l'esercizio delle materie delegate alle Regioni so­no trasmesse dalla Regione agli enti delegatari.

La spesa per la somministrazione dei fondi agli Enti delegatari per le funzioni delegate dallo Stato sarà posta a carico dei fondi accreditati dallo Stato medesimo e iscritti in appositi capi­toli della contabilità speciale.

 

Art. 16.

Le spese sostenute per l'esercizio delle fun­zioni delegate con la presente legge sono a to­tale carico della Regione.

Il relativo importo sarà determinato annual­mente dalla Giunta regionale previa intesa con gli enti delegatari.

 

Art. 17.

Finanziamento.

Per l'attuazione delle norme di cui al titolo II della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 300 milioni con imputazione al cap. 4460 la cui denominazione viene così modificata: «Con­tributi per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi sanitari e socio-assistenziali» del bilan­cio dell'esercizio 1974 e di quelli successivi.

Per l'attuazione del programma di cui al titolo III della presente legge é autorizzata la spesa an­nua di lire 680 milioni con imputazione al cap. 4470 la cui denominazione viene così modificata: «Fondo per gli interventi previsti nel Piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali», del bilan­cio dell'esercizio 1974 e di quelli successivi.

Per il rimborso ai Comuni, associati nei con­sorzi, delle spese derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al titolo IV è autorizzata la spesa annua di lire 20 milioni con imputazione al cap. 4471, di nuova istituzione, denominato: «Rim­borso ai Comuni consorziati delle spese ed oneri per l'esercizio delle deleghe in materia di as­sistenza sanitaria ed ospedaliera e di benefi­cenza».

All'onere complessivo di lire 1.000 milioni pre­visto per l'anno 1974 sarà fatto fronte con la quo­ta del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

In conseguenza sono apportate al bilancio dell'esercizio 1974 le seguenti variazioni:

 

PARTE USCITA

in aumento

cap. 4460                                           L.      300.000.000

cap. 4470                                           L.      680.000.000

cap. 4471                                           L.       20.000.000

                                                         L.   1.000.000.000

in diminuzione

cap. 4680 «Fondo per far fron­te ad oneri dipen­denti da provvedi­menti legislativi in corso»

                                                         L.   1.000.000.000

 

 

 

Allegato A

 

AGGREGAZIONI COMPRENSORIALI

 

1. Alta valle del Tevere: Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giusti­na e Umbertide.

2. Eugubino-Gualdese: Comuni di Costaccíaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheg­gia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica.

3. Perugia - valle umbra nord: Comuni di Cor­ciano, Perugia, Assisi, Bastia, Bettona, Cannara e Torgiano.

4. Valle umbra sud: Comuni di Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Bevagna, Monte­falco, Nocera Umbra, Spello, Trevi e Valtopina.

5. Lago Trasimeno - Pievese: Comuni di Casti­glione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Pani­cale, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno e Magione.

6. Media valle del Tevere: Comuni di Collaz­zone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Montecastello Vibio, San Venanzo e Todi.

7. Spoletino: Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi.

8. Nursino: Comuni di Cascia, Cerreto di Spo­leto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sellano, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.

9. Orvietano: Comuni di Allerona, Alviano, Ba­schi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Fi­culle, Guardea, Montecchio, Orvieto, Parrano, Po­rano, Montegabbione e Monteleone d'Orvieto.

10. Conca Ternana-basso Tevere: Comuni di Acquasparta, Amelia, Arrone, Attigliano, Calvi, Ferentillo, Giove, Lugnano, Montecastrilli, Mon­tefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Po­lino, Sangemini, Stroncone e Terni.

 

Nota: Numero degli abitanti delle aggregazioni com­prensoriali:

1                      66.926

2                      55.183

3                    184.598   (1)

4                      90.456

5                      48.456

6                      52.802

7                      40.043

8                      15.233

9                      47.846

10                  172.053   (1)

 

 

 

(1) Risulta che è in corso la suddivisione in due delle aggregazioni comprensoriali 3 e 4.

 

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