Prospettive assistenziali, n. 29, gennaio-marzo
1975
LEGGI REGIONALI
REGIONE UMBRIA - LEGGE
14 NOVEMBRE 1974, n. 57
ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA REGIONE
Con
questa legge prende avvio concreto la costruzione a livello regionale e locale
delle riforme della sanità e dell'assistenza senza attendere passivamente
l'emanazione delle leggi quadro nazionali.
La
legge della Regione Umbria è anche una costruttiva iniziativa che mette
realmente in crisi l'attuale organizzazione sanitaria e assistenziale
con la creazione di strutture e servizi alternativi.
Notiamo
che le deleghe in materia sanitaria e socio-assistenziale
sono conferite esclusivamente ai comuni e che i servizi devono essere
organizzati non in modo settoriale e staccato l'uno dall'altro, ma in modo
unitario mediante la costituzione dei distretti sanitari e socio-assistenziali
(V. al riguardo il documento «Contributo della Regione Toscana alla programmazione dei servizi sanitari e sociali» in Prospettive assistenziali, n. 23, pag. 22 e segg.).
TESTO DELLA LEGGE
TITOLO I
FINALITÀ ED OBIETTIVI
DELLA LEGGE
Art.
1.
a) profilassi delle malattie
infettive;
b) igiene della produzione e
distribuzione degli alimenti e delle bevande;
c) igiene ambientale e protezione dagli inquinamenti;
d) igiene e medicina preventiva del
lavoro;
e) vigilanza, profilassi e assistenza veterinaria;
f) assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
g) igiene mentale;
h) tutela materna ed infantile ed
assistenza ai minori;
i) igiene e medicina scolastica e
dell'età evolutiva;
l) educazione sanitaria;
m)
recupero e riabilitazione per le malattie sociali ed assistenza agli invalidi;
n) assistenza e protezione
dell'anziano.
Art.
2.
Il riordinamento dei servizi, di cui
al precedente articolo, dovrà garantire in
particolare:
a) l'unitarietà degli interventi
mediante il coordinamento, anche a mezzo di
convenzioni, e l'eventuale unificazione delle strutture pubbliche esistenti,
nell'ambito della programmazione regionale;
b)
l'adeguata articolazione territoriale dei presidi mediante la costituzione di
distretti sanitari e socio-assistenziali;
c) l'effettiva partecipazione della
popolazione alla gestione di tutti i livelli della
organizzazione sanitaria e socio-assistenziale;
d) la parità di fruizione
per tutti i cittadini dei servizi organizzati nelle Unità locali dei servizi
sanitari e socio-assistenziali;
e) la completa attuazione delle
deleghe regionali in materia di sanità e di assistenza
da parte dei comuni associati in consorzi per la gestione delle Unità locali
dei servizi sanitari e socio-assistenziali;
f) un adeguato impegno finanziario
regionale che integri le disponibilità dei comuni;
g) l'approntamento e la disponibilità di attrezzature regionali specializzate non ripartibili a
livello locale;
h) la raccolta di informazione
e la promozione di studi e ricerche per la migliore articolazione dei servizi
previsti dalla presente legge, utilizzando il CRURES ed il CRUED;
i) la promozione di
convenzioni tra le strutture sanitarie regionali e gli Istituti universitari;
l) la utilizzazione
dei servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri nell'ambito di una gestione democratica
da parte dei cittadini realizzando diparimenti di prevenzione, di cura e di
riabilitazione quali strumenti finalizzati all'assistenza.
Il complesso dei
servizi gestiti da ciascun consorzio di cui alla presente legge costituisce
l'Unità locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali (U.L.S.S.S.).
TITOLO II
ZONE COMPRENSORIALI E
CONSORZI FRA COMUNI
Art.
3.
Art.
4.
Fino all'entrata in vigore della
legge sull'assetto territoriale regionale, i consorzi si costituiscono, ai
fini della presente legge, secondo le aggregazioni di
cui all'allegato A.
Su deliberazione dei Consigli
comunali interessati, il Consiglio regionale, in base alle norme di cui al
successivo titolo III, potrà autorizzare, in caso di comprovate esigenze, l'aggregazione di uno o più comuni a consorzio limitrofo.
Art.
5.
Ai comuni il cui territorio sia compreso in una delle zone individuate a norma del
precedente articolo, i quali provvedano, entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, ad unirsi in consorzio viene erogato dalla Regione il contributo
consortile previsto nel successivo art. 8.
Ad ogni zona corrisponderà un solo
consorzio per la gestione dei servizi di cui alla presente legge.
Art.
6.
Per fruire dei contributi previsti
dalla presente legge, gli statuti dei consorzi devono informarsi ai seguenti
principi:
a)
adeguare l'attività agli indirizzi programmatori della Regione in connessione
anche con i piani zonali delle Comunità montane;
b) garantire l'efficienza globale dei servizi sanitari e socio-assistenziali e la loro
articolazione territoriale onde rendere effettivo il diritto alla salute e
alla promozione sociale;
c) prevedere i distretti sanitari di
base per assicurare i servizi di primo livello domiciliari e poliambulatoriali per la vigilanza igienica, la profilassi
e la prevenzione, la medicina preventiva, la diagnosi e la cura, l'educazione
sanitaria e promozione sociale, nonché la profilassi e
l'assistenza veterinaria e l'igiene degli allevamenti;
d)
realizzare il coordinamento funzionale con gli altri presidi sanitari e sociali
esistenti nella zona o di livello regionale;
e) garantire la partecipazione dei
cittadini alla programmazione e gestione dei servizi a livello
di distretti base; prevedere la costituzione della Consulta comprensoriale in
modo da garantire la presenza delle istanze sociali, delle organizzazioni
sindacali, degli enti locali esistenti nel territorio ed avente funzioni di
promozione e di verifica sui problemi sanitari e socio-assistenziali;
f)
stabilire le modalità di collegamento tra il momento partecipativo del
distretto e gli organi del consorzio;
g) stabilire l'organizzazione del
personale necessario al buon andamento dei servizi prevedendo l'obbligo della
residenza, dell'aggiornamento professionale e gli orari di lavoro, favorire la
completa utilizzazione del personale operante nei
diversi settori sanitari e socio-assistenziali;
h) fissare i casi ed i termini in cui
le deliberazioni devono essere precedute dal pronunciamento
dei singoli Consigli comunali.
Art.
7.
Gli statuti dei consorzi sono
approvati dal Consiglio regionale.
Art.
8.
La concessione del contributo verrà effettuata annualmente dal Consiglio regionale con
riguardo ad ogni singola zona di cui al precedente articolo 4 e tenuto conto
dei seguenti criteri:
- consistenza demografica ed
estensione territoriale;
- situazione socio-economica;
- stato dei servizi sanitari e
sociali.
Una somma, comunque,
non inferiore al 10 per cento del totale dei finanziamenti disponibili, dovrà
essere ripartita ed assegnata in parti eguali a tutti i consorzi di cui alla
presente legge.
TITOLO III
NORME PER
E
SOCIO-ASSISTENZIALI
Art.
9.
Per la realizzazione delle finalità
di cui all'art. 6 dello statuto ed in armonia con i principi della legislazione
dello Stato in materia sanitaria ed assistenziale, nel
quadro del Piano regionale di sviluppo e per la durata di esso,
Il progetto di cui al comma
precedente, in fase di prima attuazione, è predisposto entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.
10.
Il progetto di Piano contiene:
a) la previsione degli interventi da
svolgere: nell'ambito delle zone comprensoriali, oltre che dai consorzi, dagli
enti ospedalieri, dagli enti comunali di assistenza,
dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altre istituzioni
assistenziali di livello comunale, anche dalle Province e dagli altri enti
locali onde assicurare il più stretto coordinamento tra tutti gli enti che
operano nelle materie sanitarie e socio-assistenziali;
b) i criteri di distribuzione dei
presidi sanitari: distretti sanitari di base, poliambulatori,
ospedali, farmacie, uffici sanitari zonali, presidi di secondo livello, nonché la distribuzione dei presidi assistenziali;
c) la previsione di ammodernamenti
e di nuove sistemazioni delle strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere;
d)
le ipotesi di riordinamento degli enti ospedalieri e dei loro servizi;
e) un piano per l'approvvigionamento e la distribuzione
dei farmaci;
f)
i criteri per la formazione del personale e la dislocazione nel territorio dei
centri di formazione.
Art.
11.
Il progetto di Piano, deliberato
dalla Giunta regionale, è inviato, acquisito il parere del
Consiglio regionale che dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla
trasmissione, ai consorzi.
Ogni consorzio elabora, nel termine
di tre mesi, il proprio piano zonale dei servizi sanitari e socio-assistenziali,
formulando anche le proprie osservazioni sul progetto di Piano.
Il piano comprensoriale, nell'ambito
degli obiettivi e delle previsioni del progetto regionale, contiene: la
definizione dei distretti di base e di tutte le altre strutture sanitarie e
socioassistenziali comprensoriali ed i loro rapporti
interni ed esterni al comprensorio stesso; la indicazione della utilizzazione
degli interventi finanziari per l'attuazione del piano.
Art.
12.
Nei successivi novanta giorni il
Consiglio regionale approva con legge il Piano dei servizi sanitari e
socio-assistenziali.
TITOLO IV
DELEGHE
Art.
13.
Le funzioni amministrative della
Regione in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera e di beneficenza, comprese quelle delegate dallo Stato, sono
delegate ai Comuni associati nei consorzi di cui alla presente legge che le
esercitano in sede consortile. Resta fermo quanto disposto con legge
regionale 23 febbraio 1973, n. 12.
Restano alla competenza della
Regione le seguenti funzioni amministrative concernenti:
a) le case di cura
private esclusa la vigilanza;
b) i concorsi dei medici, delle
ostetriche e dei veterinari condotti;
c) i concorsi e stato giuridico degli
ufficiali sanitari;
d) i concorsi per le sedi
farmaceutiche e la formazione e revisione della pianta
organica delle farmacie;
e) le tariffe per le prestazioni a privati
da parte dei laboratori provinciali di igiene e profilassi,
nonché da parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali;
f)
la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, esclusa la
vigilanza;
g) la vigilanza sugli istituti per la vivisezione degli animali;
h) i requisiti di idoneità
degli istituti assistenziali.
Art.
14.
Le funzioni di indirizzo
e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate
dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, in
conformità delle previsioni del Piano dei servizi sanitari e socioassistenziali
e della presente legge.
Qualora gli enti delegatari
non adempiano all'espletamento delle funzioni loro
attribuite,
Art.
15.
Gli enti delegatari
trasmettono alla Giunta regionale le deliberazioni adottate nell'esercizio
delle funzioni delegate.
Le direttive emanate dagli organi statali
per l'esercizio delle materie delegate alle Regioni sono
trasmesse dalla Regione agli enti delegatari.
La spesa per la somministrazione dei
fondi agli Enti delegatari per le funzioni delegate
dallo Stato sarà posta a carico dei fondi accreditati dallo Stato medesimo e
iscritti in appositi capitoli della contabilità
speciale.
Art.
16.
Le spese sostenute per l'esercizio
delle funzioni delegate con la presente legge sono a totale carico della
Regione.
Il relativo importo sarà determinato
annualmente dalla Giunta regionale previa intesa con gli enti delegatari.
Art.
17.
Finanziamento.
Per l'attuazione delle norme di cui
al titolo II della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 300
milioni con imputazione al cap. 4460 la cui denominazione viene
così modificata: «Contributi per la costituzione ed il
funzionamento dei consorzi sanitari e socio-assistenziali» del bilancio
dell'esercizio 1974 e di quelli successivi.
Per l'attuazione del programma di
cui al titolo III della presente legge é autorizzata la spesa annua di lire
680 milioni con imputazione al cap. 4470 la cui denominazione viene così modificata: «Fondo per gli
interventi previsti nel Piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali», del
bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli successivi.
Per il rimborso ai Comuni, associati
nei consorzi, delle spese derivanti dall'esercizio
delle deleghe di cui al titolo IV è autorizzata la spesa annua di lire 20
milioni con imputazione al cap. 4471, di nuova istituzione, denominato: «Rimborso
ai Comuni consorziati delle spese ed oneri per l'esercizio delle deleghe in
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di
beneficenza».
All'onere complessivo di lire 1.000
milioni previsto per l'anno 1974 sarà fatto fronte con la quota del Fondo per
il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di
cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
In conseguenza sono apportate al bilancio dell'esercizio 1974 le seguenti variazioni:
PARTE
USCITA
in aumento
cap. 4460 L. 300.000.000
cap. 4470 L. 680.000.000
cap. 4471 L. 20.000.000
L. 1.000.000.000
in diminuzione
cap. 4680 «Fondo per far fronte ad
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in
corso»
L. 1.000.000.000
Allegato A
AGGREGAZIONI COMPRENSORIALI
1. Alta valle del Tevere: Comuni di Citerna,
Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa
Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustina e Umbertide.
2. Eugubino-Gualdese: Comuni di Costaccíaro,
Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica.
3. Perugia - valle umbra nord: Comuni di Corciano, Perugia, Assisi, Bastia, Bettona,
Cannara e Torgiano.
4. Valle umbra sud: Comuni di Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Bevagna, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi e Valtopina.
5. Lago Trasimeno - Pievese: Comuni di Castiglione
del Lago, Città della Pieve, Paciano, Panicale, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul
Trasimeno e Magione.
6. Media valle del Tevere: Comuni di Collazzone,
Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Montecastello Vibio, San Venanzo
e Todi.
7. Spoletino: Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi.
8. Nursino: Comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto,
Norcia, Poggiodomo, Preci, Sellano, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.
9. Orvietano: Comuni di Allerona,
Alviano, Baschi, Castel
Giorgio, Castel Viscardo, Fabro,
Ficulle, Guardea, Montecchio, Orvieto, Parrano, Porano, Montegabbione e Monteleone d'Orvieto.
10. Conca Ternana-basso Tevere: Comuni di Acquasparta, Amelia, Arrone, Attigliano, Calvi, Ferentillo, Giove, Lugnano, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina,
Polino, Sangemini, Stroncone e Terni.
Nota: Numero degli abitanti delle aggregazioni comprensoriali:
1 66.926
2 55.183
3 184.598
(1)
4 90.456
5 48.456
6 52.802
7 40.043
8 15.233
9 47.846
10 172.053
(1)
(1) Risulta che è in
corso la suddivisione in due delle aggregazioni comprensoriali 3 e 4.
www.fondazionepromozionesociale.it