Prospettive assistenziali, n. 29 bis, gennaio-marzo 1975

 

 

COMPETENZE DEI PRINCIPALI ORGANI ED ENTI DI ASSISTENZA (1)

 

 

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA (ONMI)

 

Istituita dal fascismo nel 1925, l'ONMI com­prende una sede nazionale, 94 comitati provin­ciali e 8.050 comitati comunali.

Ha lo scopo di assistere le gestanti e madri bisognose, i bambini e fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie povere, di intervenire contro le malattie infantili, di vigilare sull'appli­cazione delle leggi in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia, di controllare tut­te le istituzioni pubbliche e private di assistenza all'infanzia, di istituire servizi per l'infanzia (asili nido, ecc.).

I numerosi scandali sugli istituti, i processi all'ex presidente dell'ONMI Gotelli, l'alta percen­tuale della mortalità infantile, la scarsità nume­rica degli asili nido ONMI e la loro impostazione di semplice custodia dei bambini, hanno dimo­strato che l'ONMI è solo un grossissimo centro di potere della DC.

Nel bilancio preventivo dello Stato per il 1975 è previsto un contributo dello Stato di 50 miliardi. Afferma di non avere soldi ma ha un patrimonio immobiliare di oltre 62 miliardi (recentemente ha anche acquistato un gruppo di case a Monca­lieri, Torino).

Assistiti nel 1970:

- interventi igienico-sanitari: donne 200.921; minori 811.225;

- interventi assistenziali: donne 23.986; minori 434.491.

 

 

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVO­RATORI ITALIANI (ENAOLI)

 

Istituito con legge del 1948, l'ENAOLI ha il compito di provvedere al mantenimento e all'as­sistenza degli orfani di padre o di madre fino al 18° anno di età (in particolare così fino al 26°) purché uno dei genitori abbia versato le assicu­razioni obbligatorie.

Gli interventi sono sussidi in denaro alle fa­miglie, ricoveri in collegi propri o in istituti di enti pubblici o privati; borse di studio, avviamen­to professionale.

L'ente è finanziato dai contributi assicurativi versati dai lavoratori e dalle aziende all'INAIL (2%), all'INPS (0,15%) e alle Casse marittime (2%).

Le entrate nel 1973 sono state di oltre 67 mi­liardi.

Nel 1973 sono stati assistiti:

149.400 minori in famiglia;

12.462 minori in istituti convenzionati;

881 minori in collegi dell'ENAOLI.

 

 

OPERA NAZIONALE PER I PENSIONATI D'ITALIA (ONPI)

 

È stata istituita nel 1948, contemporaneamente alla soppressione dell'ente «Case di riposo per gli anziani del lavoro» trasferendone compiti e patrimonio alla nuova istituzione. L'Opera è sot­toposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ha per scopo l'assistenza ai pensionati di tutte le categorie della previdenza sociale e provvede a: istituzione di case di riposo, di convalescen­ziari, colonie ed altri luoghi di cura, nonché allo sviluppo di istituzioni atte ad assicurare ai pen­sionati cure mediche, chirurgiche, fisioterapiche e termali, ecc.

L'Opera si avvale, per l'espletamento dei pro­pri compiti periferici, delle sedi provinciali dell'INPS e dei propri incaricati regionali (già fidu­ciari provinciali) che hanno funzioni di collega­mento tra le varie sedi provinciali e ispettive sugli ambulatori convenzionati con l'Opera.

I suoi mezzi sono rappresentati dalle rendite del patrimonio, dalle trattenute sulle pensioni e dalle rette.

 

 

ENTE NAZIONALE PER LA DISTRIBUZIONE DEI SOCCORSI IN ITALIA (ENDSI)

 

Sorto per iniziativa del governo italiano, del Vaticano e della Croce Rossa italiana, fu costi­tuito come ente morale nel 1944.

Ha per scopo la distribuzione gratuita alla po­polazione civile dei soccorsi pervenuti in dono sia dall'estero che dall'interno, da parte di privati o di enti pubblici.

L'Ente, sottoposto alla vigilanza della Presiden­za del Consiglio dei Ministri, è amministrato da un comitato direttivo. Per l'attività periferica si serve di comitati provinciali e comunali composti dalle autorità locali.

I mezzi sono costituiti dai fondi concessi dagli enti fondatori.

 

 

COMMISSARIATO PER LA GIOVENTÙ ITALIANA (EX GIL)

 

Nel quadro della soppressione delle organizza­zioni fasciste, nel 1943 si decise di devolvere il patrimonio e le competenze della GIL ai Ministeri della Difesa e della Pubblica Istruzione, ma, in attesa di un piano di ripartizione tra i due mini­steri, nel 1944 venne nominato un commissario governativo avente il compito di conservare e amministrare il patrimonio dell'Ente. Il regime commissariale è stato confermato con decreto del Presidente del Consiglio l'11 novembre 1950.

Gli scopi del Commissariato sono limitati alla temporanea amministrazione dei beni ex GIL. Tuttavia, utilizzando la complessa attrezzatura a sua disposizione, il Commissariato svolge anche alcune attività assistenziali in favore della gio­ventù: organizzazione e gestione di colonie cli­matiche, istituzione di corsi di qualificazione pro­fessionale e di avviamento al lavoro, ecc.

Amministra e dirige l'istituzione un commis­sario governativo coadiuvato da un direttore ge­nerale. Organi periferici sono i commissari pro­vinciali.

I suoi mezzi consistono nelle rendite del patri­monio, nei contributi e rimborsi concessi, per le singole attività di assistenza svolte, dai ministeri e dagli enti competenti. Si avvale anche del rica­vato dalla alienazione di beni immobili.

 

 

OPERA NAZIONALE PER GLI ORFANI DI GUERRA (O.N.O.G.)

 

Istituita nel 1929 per l'esercizio della prote­zione e dell'assistenza degli orfani di guerra, tra il 1930 e 1940 la G.I.L. si assunse l'amministra­zione dell'O.N.O.G. Con la caduta del fascismo l'Opera ha riacquistato la sua autonomia e, dopo un periodo di gestione commissariale, è nuova­mente amministrata nelle forme previste dalla legge istitutiva.

L'Opera ha il compito di assistere tutti gli or­fani di guerra dal sesto anno di età fino al ventu­nesimo ed anche oltre. L'assistenza precedente il sesto anno di età è devoluta all'Opera Nazio­nale Maternità ed Infanzia. Ha anche il compito di indirizzare, coordinare l'azione degli enti, as­sociazioni, istituti che hanno per scopo l'assi­stenza agli orfani di guerra.

È ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigi­lanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'opera provvede ai suoi scopi quasi esclusiva­mente con un contributo annuo dello Stato.

Le principali forme di assistenza praticate so­no le seguenti: ricoveri, concessione di sussidi, colonie estive, borse di studio, assistenza sani­taria, avviamento al lavoro, assistenza giuridica.

 

 

OPERA NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AGLI ORFANI DI GUERRA ANORMALI PSICHICI

 

È stata fondata, per iniziativa privata, nel 1920 ed eretta in ente morale nel 1921.

L'Opera, sorta con il fine immediato di assi­stere gli orfani di guerra anormali psichici, ha esteso la sua attività ai minori anormali psichici in genere. I suoi criteri sono: accettazione dei soli anormali presunti rieducabili nell'età in cui l'educazione è più proficua, ricovero convittuale nei propri istituti, studio delle attitudini positive di ciascuno e sviluppo di esse per rendere tutti i soggetti capaci di proficuo lavoro.

L'Opera è sottoposta alla tutela e alla vigilan­za della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è collegata con l'Opera nazionale orfani di guer­ra. Sono soci tutti coloro che contribuiscono fi­nanziariamente o con le loro attività professiona­li al funzionamento e allo sviluppo dell'Opera.

Ricovera minori con età compresa tra i sei e i quattordici anni.

 

 

OPERA PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI GIU­LIANI E DALMATI

 

Per far fronte alle necessità delle popolazioni giuliane e dalmate trasferitesi sul suolo italiano alla fine della guerra, spesso abbandonando ogni avere oltre il confine, nel 1947 sorse un comitato nazionale per i rifugiati italiani, che nel 1949 fu eretto in ente morale.

Ha lo scopo di curare la sistemazione definiti­va al lavoro e negli alloggi dei profughi giuliani e dalmati e di prestare loro ogni opportuna forma di assistenza.

L'organizzazione periferica è rappresentata da sezioni distaccate, istituite nei luoghi ove si regi­strano forti nuclei di profughi.

I suoi mezzi sono rappresentati da contributi dello Stato per la costruzione di alloggi, finanzia­menti per la creazione di attività di lavoro, con­tributi per l'assistenza ai minori erogati da vari Ministeri sotto forma di rette di ricovero nei vari istituti dell'Opera e per colonie estive.

 

 

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE (ENAM)

 

È sorto dalla fusione dell'Istituto Nazionale per gli orfani dei maestri elementari «Margherita di Savoia» e dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale «Rosa Maltoni».

Scopo dell'Ente è l'assistenza, attraverso prov­videnze integrative delle prestazioni concesse dall'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, agli insegnanti di qua­lunque ordine e grado delle scuole elementari e loro familiari.

È un ente di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Organi periferici dell'ente sono i comitati pro­vinciali presieduti dal provveditore agli studi di ciascuna provincia e composti da maestri nomi­nati dal provveditore stesso.

I mezzi sono rappresentati da una ritenuta men­sile dell'uno per cento sull'ammontare dello sti­pendio degli iscritti, da eventuali contributi del­lo Stato, di enti e di privati, da lasciti, donazioni, ecc.

Gli orfani del personale della scuola elemen­tare vengono assistiti mediante il ricovero in istituti di istruzione, concessione di borse di stu­dio e di sussidi straordinari.

 

 

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE MORALE DEL FANCIULLO

 

Fondato a Roma nel 1945 da un gruppo di pri­vati cittadini allo scopo di combattere il fenome­no dell'abbandono e della delinquenza minorile; è stato eretto ente morale nel 1949.

L'ente è sorto per provvedere all'assistenza dei minori in stato di pericolo morale; concorrere all'attività di prevenzione del traviamento, della prostituzione e della delinquenza minorile, in col­laborazione con gli altri enti interessati; promuo­vere studi per il perfezionamento dei metodi pre­ventivi e dei sistemi di assistenza; interessare l'opinione pubblica a questi problemi.

È sottoposto alla tutela del comitato provincia­le assistenza e beneficenza pubblica e alla vigi­lanza del Ministero dell'interno che la esercita a mezzo del prefetto di Roma.

Organi periferici sono i comitati provinciali, istituiti in tutti i capoluoghi di provincia.

I mezzi dell'ente sono rappresentati dalle quo­te sociali, contributi e sovvenzioni varie. Il Mini­stero della pubblica istruzione concorre alle ne­cessità di vita dell'ente distaccando presso le sedi provinciali e centrale proprio personale e provvedendo alla sua retribuzione.

 

 

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI (ENAL)

 

È la continuazione di diritto e di fatto del «Do­polavoro» fondato da Mario Giani nel 1918 e tra­sformato nel 1925 in Opera nazionale dopolavoro. L'Opera, disciplinata negli scopi e nell'ordina­mento nel 1937, ha assunto la nuova denomina­zione nel 1945.

Ha lo scopo di promuovere il «sano e profi­cuo» impiego delle ore libere dei lavoratori in­tellettuali e manuali, con istituzioni ed iniziative dirette a sviluppare le loro capacità morali, fisi­che ed intellettuali.

È ente di diritto pubblico, posto sotto la vigi­lanza della Presidenza del Consiglio. Funzioni di vigilanza sull'ente sono pure esercitate dal Mini­stero del Lavoro. Gli organi periferici sono costi­tuiti da: uffici regionali e provinciali, circoli ri­creativi (CRAL) comunali, rurali, aziendali, di ca­tegoria, in numero di oltre 16.000.

L'ente dispone di un rilevante patrimonio in immobili e attrezzature, cui va aggiunto il patri­monio autonomo dei circoli ricreativi.

Le entrate dell'ente sono costituite dal tessera­mento, dai proventi delle attività istituzionali e da altre gestioni speciali.

 

 

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUER­RA (O.N.I.G.)

 

Venne istituita nel 1917 con il nome di «Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra». Nel 1942 assume l'attuale denominazione e strutturazione quale ente di di­ritto pubblico, sottoposto alla vigilanza e alla tu­tela della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ha per legge lo scopo di assistere gli invalidi, sia ex militari che civili, di qualsiasi sesso ed età, provvedendo a tutte le loro necessità in me­rito all'assistenza sanitaria, ortopedica, sociale; ne cura l'istruzione generale e professionale; eroga sussidi e cura ricoveri in istituti, colloca­mento al lavoro.

Si occupa anche degli invalidi minorenni e dei figli minorenni degli invalidi. Ha anche il compito di vigilanza e di controllo su tutti gli enti pub­blici, associazioni, comitati ed istituti che hanno per scopo la protezione, la rieducazione profes­sionale, il ricovero e l'assistenza agli invalidi di guerra.

Organi periferici sono le rappresentanze pro­vinciali e le delegazioni comunali e di frazione. L'Opera trae i suoi mezzi quasi esclusivamen­te da un contributo annuo statale. Altre fonti di entrata sono rappresentate da rendite patrimo­niali, ecc.

L'attività assistenziale dell'Opera si rivolge an­che a categorie di minorati diverse dagli invalidi di guerra come i mutilati in servizio.

 

 

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTEN­ZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI (AAI)

 

L'AAI venne costituita con D.L.Lgt. 14-4-1945, n. 147, come delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'UNRRA.

Con l'accordo del 12-11-1947, il Governo italia­no assunse la responsabilità del fondo UNRRA (55 miliardi), impegnandosi ad utilizzarlo esclusi­vamente per programmi di assistenza e di riabi­litazione nel termine massimo di 5 anni.

Parte del fondo è stata invece utilizzata per mutui per opere pubbliche (Comuni di Venezia, Conegliano, Velletri, Chieti); per altri mutui all'Opera nazionale villaggi dei ragazzi e all'Opera profughi giuliani e dalmati; per investimenti in obbligazioni e addirittura per l'acquisto di immo­bili per la pubblica sicurezza.

Al marzo 1971 il patrimonio era sceso a 34 mi­liardi!

L'AAI ha una configurazione giuridica del tutto anomala: è un'amministrazione autonoma con un proprio presidente e fa parte del Ministero dell'interno.

L'AAI ha svolto nel 1970 compiti di assistenza alimentare a 26.682 asili, refettori, istituti di ri­covero di enti pubblici e privati comprendenti 1.243.522 assistiti.

Oggi l'AAI svolge prevalentemente compiti di assistenza tecnica, anche mediante pubblicazioni sui servizi sociali.

 

 

ENTE NAZIONALE DI LAVORO PER I CIECHI

 

La fondazione, promossa dall'Unione italiana ciechi in collaborazione con l'Associazione na­zionale fra mutilati ed invalidi, risale al 1934.

Ha lo scopo di assicurare un'occupazione re­munerativa ai ciechi d'ambo i sessi, idonei al la­voro, con preferenza ai ciechi di guerra istituen­do appositi laboratori o tramite convenzioni con le rispettive amministrazioni.

L'ente è sottoposto alla tutela del Ministero dell'interno.

Nei laboratori dell'ente sono accolti solo i cie­chi che non presentino altre anomalie.

 

 

UNIONE ITALIANA CIECHI

 

Sorse nel 1920, per iniziativa di varie istitu­zioni, allo scopo di riunire in un'unica associazio­ne tutte le persone cieche. Eretta in ente morale nel 1923. Nel 1947 è stata riconosciuta come rap­presentante legittima della categoria.

Ha per scopo di provvedere alla tutela degli interessi dei ciechi e promuoverne l'educazione o la rieducazione, l'assistenza e il collocamento al lavoro, collaborando anche allo studio dei pro­blemi della cecità e delle provvidenze a favore dei ciechi.

Gli organi periferici sono rappresentati dalle sezioni nei capoluoghi di regione e nei capoluo­ghi di provincia, le sottosezioni comunali.

I finanziamenti sono dovuti ad un contributo an­nuo ordinario dello Stato, da un quinto degli utili della gestione dei laboratori dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, dalle quote sociali dei soci, da eventuali lasciti, donazioni, ecc.

 

 

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'AS­SISTENZA DEI SORDOMUTI (E.N.S.)

 

Fu istituito e riconosciuto come ente morale nel 1942. La normativa fu abrogata e sostituita nel 1950. È sottoposto alla vigilanza del Ministero degli interni. Ad esso possono appartenere tutti i sordomuti italiani di qualsiasi condizione so­ciale.

Ha lo scopo di avviare i sordomuti alla vita so­ciale e di agevolare lo sviluppo delle loro attività e capacità professionali, rappresentarne e difen­derne gli interessi morali e materiali, di favorire il loro collocamento lavorativo e di promuovere attività assistenziali.

L'ente è a base associativa. Organi periferici sono le sezioni regionali ed i comitati provinciali. I proventi dell'ente sono rappresentati dalle quote sociali, dalle rendite del patrimonio, dai contributi ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti.

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVA­LIDI SUL LAVORO

 

Costituita a Roma nel 1943 è stata eretta in ente morale nel 1945. È posta sotto il controllo del Ministero del lavoro.

Si propone l'elevazione spirituale e morale dei mutilati e invalidi sul lavoro, la tutela in ogni campo dei loro interessi giuridici ed economici, la costruzione di case popolari per gli associati e l'istituzione di centri di rieducazione profes­sionale.

La sua struttura è costituita dal comitato cen­trale, i consigli sezionali costituiti in tutte le pro­vince e le sottosezioni comunali.

L'associazione vive con i proventi del tessera­mento, con i fondi ricavati da raccolte varie, con i contributi dell'INAIL e con contributi dello Stato.

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI PER SER­VIZIO

 

Sorta nel 1945 per interessamento di alcuni privati mutilati per servizio per creare un orga­nismo che rappresentasse gli interessi della ca­tegoria. Fu eretta in ente morale nel 1947. È po­sta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

Ha per scopo la tutela degli interessi morali e materiali degli invalidi per servizio, cioè ottenere i benefici e le provvidenze di qualsiasi natura ri­conosciuti e riservati alle categorie affini.

L'associazione si articola attraverso sottose­zioni comunali, sezioni provinciali e gruppi regio­nali.

I mezzi sono rappresentati da contributi dello Stato e dei soci.

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVA­LIDI CIVILI (ANMIC)

 

Costituita nel 1948 per iniziativa di un gruppo di mutilati civili e riconosciuta con D.P.R. nel 1951, venne successivamente eretta in ente di diritto pubblico con la legge n. 458 del 23-4-1965, che rappresenta ciò che di più antidemocratico si poteva fare, non solo perché ammette come nuo­vi soci dell'ANMIC sola gli invalidi che siano pri­vi di oltre il 30% della capacità lavorativa (art. 3), ma anche perché l'ente ha un potere centraliz­zato, burocratico, sottoposto ad un sistema di controlli ministeriali e prefettizi.

Ha per fine la protezione morale e materiale dei rappresentati, in particolare con forme di as­sistenza ortopedica, sanitaria, legale, ammini­strativa, finanziaria e morale.

Possono essere soci effettivi dell'associazione i mutilati maggiorenni per causa civile.

I suoi mezzi sono rappresentati da contributi dello Stato, quote sociali, oblazioni volontarie, ricavato di iniziative specifiche per la raccolta di fondi, vari contributi sia pubblici che privati.

 

 

PRINCIPALI COMPETENZE DEI MINISTERI

 

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: vigi­lanza ENAL, Opera nazionale invalidi di guerra, Opera nazionale orfani di guerra, Fondazione Pro Juventute, Commissariato per la gioventù italia­na, Ente nazionale per la distribuzione dei soc­corsi in Italia, Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine;

b) Ministero dell'interno: legislazione e vigi­lanza; assistenza invalidi, profughi, anziani e mi­nori; riconoscimenti giuridici, compiti di assi­stenza affidati alla pubblica sicurezza, malati di mente, A.A.I., sovvenzioni ad enti e associazioni;

c) Ministero del lavoro: trattati e convenzioni internazionali, assistenza agli emigranti, ai rim­patriati e alle loro famiglie; inserimento e adat­tamento delle famiglie alla vita sociale, avvia­mento al lavoro degli invalidi, vigilanza sull'ONPI e sull'ENAOLI;

d) Ministero di grazia e giustizia: assistenza ai carcerati, ai dimessi dal carcere e alle rispettive famiglie; rieducazione dei minorenni, uffici di­strettuali di servizio sociale;

e) Ministero della sanità: assistenza e rieduca­zione degli invalidi fisici e psichici, convenzioni con enti e istituti pubblici e privati di recupero, vigilanza sull'ONMI;

f) Ministero della pubblica istruzione: scuole speciali, convitti, vigilanza sull'Istituto Kirner e sull'Ente nazionale di assistenza magistrale;

g) altri ministeri: assistenza al proprio perso­nale e alle rispettive famiglie; vigilanza su enti assistenziali.

 

 

CONSIGLI DI PATRONATO

 

I consigli di patronato, istituiti presso tutti i 154 tribunali, svolgono le seguenti funzioni:

a) portare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile la­voro;

b) prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.

 

ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA (ECA)

 

Ne esiste uno in ogni comune. Gli amministra­tori dell'ECA sono nominati dal Consiglio comu­nale, ma gli Enti comunali di assistenza sono or­gani completamente autonomi rispetto ai co­muni.

Istituito dal fascismo con legge del 1937, ha sostituito le congregazioni di carità.

Compito degli ECA è quello di assistere gli in­dividui e le famiglie che si trovano in condizione di particolari necessità mediante sussidi in de­naro, con razioni vitto e mediante ricovero.

Gli ECA gestiscono mense popolari, istituti di ricovero e dormitori pubblici.

Gli assistiti nel 1970 sono stati 1.618.000 con una spesa di L. 37 miliardi 652 milioni, di cui 10 miliardi 831 milioni per spese di amministrazio­ne. Ogni assistito pertanto ha ricevuto in media L. 45 al giorno.

 

 

PATRONATI SCOLASTICI

 

I patronati scolastici hanno il compito di for­nire agli alunni bisognosi della scuola dell'obbli­go cancelleria, indumenti, medicinali e di isti­tuire doposcuola, ricreatori, colonie.

Vi è un patronato scolastico in tutti i comuni che hanno scuole elementari.

I patronati scolastici, nati nel 1888, sono stati riorganizzati nel 1947.

I patronati scolastici hanno speso, nel 1970, 30 miliardi 831 milioni di lire ed hanno assistito 2.038.389 ragazzi.

La spesa media per ragazzo è stata pertanto di lire 41 al giorno.

 

 

ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENE­FICENZA (IPAB)

 

Le IPAB, già opere pie, sono enti che, in base alla legge 17-7-1890, n. 6972, hanno lo scopo di «prestare assistenza ai poveri» e «di procurare l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico».

Le IPAB, che sono complessivamente 9.407, sono sottoposte alla vigilanza della Regione, se hanno sfera di azione regionale, o del Ministero dell'interno se svolgono attività a livello ultra­regionale.

Le Regioni (e il Ministero dell'interno) hanno la possibilità di sciogliere le IPAB, di modificare gli statuti, di raggruppare quelle che hanno scopi analoghi, di provvedere alla nomina degli ammi­nistratori.

La maggior parte delle IPAB svolge attività di ricovero, ricevendo in appalto gli assistiti (mi­nori, anziani, handicappati) da Comuni, Province, ONMI, ENAOLI, ecc.

La gestione delle IPAB, formalmente enti pub­blici, ha quasi sempre carattere privatistico, tan­t'è che gli enti privati si oppongono alla loro soppressione e al passaggio dei patrimoni e del personale alle Regioni.

 

 

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

 

Le Province sono tenute ai sensi del R.D. 3 mar­zo 1934, n. 383, a provvedere all'assistenza degli infermi di mente, degli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, dei ciechi e dei sordomuti poveri rieducabili.

Nel 1970 le Province hanno assistito:

179.911 malati di mente;

46.353 handicappati psichici;

126.529 illegittimi;

51.555 altre persone.

La spesa per il 1970 è stata di L. 228 miliardi.

 

 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI

 

I Comuni sono tenuti ai sensi del R.D. 3 marzo 1948, n. 383, a provvedere al mantenimento degli inabili al lavoro (che sono i minori degli anni 14, gli anziani, gli handicappati fisici ed anche quelli psichici, come precisa l'art. 2 del R.D. 19-11-1889, n. 6535).

I comuni devono inoltre provvedere all'assi­stenza sanitaria (esclusa solo quella ospedaliera a partire dall'1-1-1975) dei poveri.

Principali categorie di assistiti nel 1970:

- spedalizzati 621.157

- inabili al lavoro 121.186

- bambini in colonie 141.419

- bambini in asili 299.623.

Gli iscritti negli elenchi per l'assistenza gra­tuita erano ne) 1970 1.891.070; la spesa nello stesso anno è stata di 270 miliardi.

 

 

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

 

Alle regioni a statuto ordinario sono state tra­sferite dallo Stato, con D.P.R. 14-1-1972, n. 3, le competenze legislative e amministrative in ma­teria di assistenza scolastica, compresa quella relativa agli handicappati fisici e psichici e le at­tribuzioni dei patronati scolastici e relativi con­sorzi provinciali.

Con D.P.R. 15-1-1972, n. 9, sono state trasferite le competenze legislative e amministrative in materia di beneficenza pubblica concernenti:

- le istituzioni pubbliche di assistenza e bene­ficenza con sfera d'azione regionale;

- gli enti comunali di assistenza;

- il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni dell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18-6-1931, n. 773);

- l'assistenza estiva e invernale dei minori;

- l'assistenza ai profughi, successivamente ai primi interventi.

Infine con D.P.R. 5-6-1972, n. 315, alle Regioni a statuto ordinario sono state delegate (e non tra­sferite) le funzioni amministrative (e non quelle legislative) in materia di vigilanza sui comitati di soccorso e sulle istituzioni private di assistenza, vigilanza che deve essere esercitata in confor­mità delle direttive del Ministero dell'interno.

Le competenze delle Regioni a statuto speciale sono regolate dalle leggi istitutive delle Regioni stesse.

 

 

 

(1) Le notizie sono state tratte da Organi ed enti di assistenza pubblica e privata in Italia, AAI, Roma, 1955.

 

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