Prospettive assistenziali, n. 29
bis, gennaio-marzo 1975
ELENCO DI ALCUNE
DISPOSIZIONI DI LEGGE TOTALMENTE O PARZIALMENTE DISAPPLICATE (1)
a) Articoli della
Costituzione
Art. 3 - È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4 -
Art. 31 -
Art. 32 -
Art. 34 - La scuola è aperta a tutti.
Art. 35 -
Art. 36 - Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza
libera e dignitosa.
Art. 37 - La donna lavoratrice ha gli
stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e
al bambino una speciale e adeguata protezione.
Art. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro
e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno
diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 117 -
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di
interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi
costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono
demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Art. 118 - Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere
attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri
enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla
Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
Disposizione
VIII transitoria -
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un anno
dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per
ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle
funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Disposizione
X transitoria -
b) Leggi (2)
- Legge 3-3-1934, n. 383
Art. 9 - Sono considerate obbligatorie per
i Comuni le spese concernenti gli oggetti ed i servizi
appresso indicati:
- mantenimento degli inabili al
lavoro.
Nota: Ai sensi dell'art. 2 del R.D. 19-11-1889, n. 6535 «Sono considerate come inabili a qualsiasi
lavoro proficuo le persone dell'uno e dell'altro sesso, le quali per infermità
cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono
procacciarsi il modo di sussistenza». La legge ritiene come inabili i fanciulli che non hanno compiuto i 12 anni (limite elevato
poi a 14 anni).
- Legge 17-7-1890, n. 6972
Art. 2 - Il prefetto ha facoltà di
decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza
e beneficenza, aventi per fine il ricovero anche momentaneo nei casi di abuso
della pubblica fiducia o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi
o all'esercizio dell'assistenza o della beneficenza.
Art. 18 e 19 - Le amministrazioni delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza devono tenere
in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno
stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.
Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione
al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa nel termine stabilito nel
regolamento.
Art. 50 - Il prefetto, di propria
iniziativa o sulla domanda dell'autorità comunale, può ordinare in ogni tempo
inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Art. 82 - ... ogni cittadino che appartenga
(...) alla Provincia, al comune o alla frazione di esso,
a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale
nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui la beneficenza è destinata
(...) per la costituzione di parte civile in giudizio penale.
- R. D. 5-2-1891, n. 99
Art. 81 - La sorveglianza che i Consigli
comunali sono chiamati ad esercitare sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 132 della legge
comunale e provinciale (R.D. 4-2-1915, n. 148 « ... »).
Il sindaco o un suo delegato, da
scegliersi nel seno del Consiglio comunale, hanno diritto di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e registri delle
amministrazioni, riferendone alla prima tornata al Consiglio.
- R. D. 4-2-1915, n. 148
Art. 132 - Sono sottoposte al Consiglio comunale
tutte le istituzioni fatte a pro della generalità
degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano
applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli
interessi dei parrocchiani quando questi non sostengano qualche spesa a
termini di legge.
Gli stessi stabilimenti di carità e
beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale
può sempre esaminare l'andamento e vederne i conti.
- Legge 4-8-1955, n. 692
Art. 1 - Hanno diritto all'assistenza di
malati (...) i titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (...), i
titolari di pensioni dirette o indirette a carico delle casse di previdenza o
di monti pensioni o di fondi speciali.
Art. 2 - L'assistenza di malattia a favore
degli assistiti indicati nell'art. 1 della presente legge si attua attraverso
le seguenti prestazioni:
a) generica e specialistica;
b) ospedaliera;
c) farmaceutica.
Art. 3 - Tale assistenza tuttavia spetta senza limiti di
durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia.
- Decreto del Ministro
del lavoro del 21-12-1956 (G. U. 2-1-1957,
n. 1)
Art. unico - Sono considerate malattie specifiche
della vecchiaia, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge 4 agosto 1955,
n. 692, le manifestazioni morbose qui di seguito elencate:
1) Malattie dell'apparato cardio-circolatorio:
Sequele
morbose dell'arteriosclerosi senile (come emorragia e trombosi cerebrale, trombosi
coronaria, gangrena, ecc.);
Flebosi senile e sue complicazioni;
Miocardiopatia senile con manifestazioni di insufficienza cardiaca.
2) Malattie del sistema nervoso:
Parkinsonismo senile;
Corea senile.
3) Malattie degli organi dei sensi:
Cataratta senile;
Otosclerosi senile.
4) Malattie dell'apparato digerente e del ricambio:
Gastrite atrofica
senile;
Diabete senile.
5) Malattie dell'apparato respiratorio:
Enfisema
essenziale senile e sue
complicazioni bronchiali.
6) Malattie dello scheletro:
Artrosi senile e sue
complicazioni (radicoliti, ecc.).
7) Malattie dell'apparato emopoietico:
Emopatia da aplasia midollare senile;
Leucemia linfatica
della vecchiaia;
Porpora senile.
8) Malattie delle ghiandole endocrine:
Disendocrinopatie senili.
9) Malattie degli apparati
urinario e genitale:
Nefrosclerosi senile;
Ipertrofia prostatica
e sue complicazioni;
Endometrite senile.
10) Neoplasmi.
Le manifestazioni morbose di cui al
precedente elenco sono assistibili senza limiti di
durata, dopo l'età pensionabile, purché siano suscettibili di cure
ambulatoriali e domiciliari.
Per tali forme morbose è
analogamente concessa l'assistenza ospedaliera, quando gli accertamenti
diagnostici, le cure mediche o chirurgiche non siano
normalmente praticabili a domicilio, ma richiedano apprestamenti tecnici e
scientifici ospedalieri.
- Legge 30-3-1971, n. 118
Art. 27 - (Barriere architettoniche e
trasporti pubblici).
Per facilitare la vita di relazione
dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le
istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse
sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla
circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la
eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e
conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore
della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i
tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non
deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato
l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche
manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere
previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi
situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare
dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di
deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
Le norme di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 28 - L'istruzione dell'obbligo (degli
handicappati fisici e psichici) deve avvenire nelle classi
normali della scuola pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da
gravi deficienze intellettivi o da menomazioni fisiche di tali gravità da
impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle
predette classi normali.
- R. D. 15-4-1926, n. 718
Art. 50 - Gli istituti, i comitati e le
associazioni di carattere pubblico o privato, che, in tutto o in parte,
intendano comunque provvedere alla protezione e
all'assistenza della maternità e dell'infanzia, devono essere previamente
riconosciuti idonei a tale funzione, nei riguardi economici, tecnici e morali,
dalla giunta esecutiva dell'Opera nazionale...
Art. 51 - Dispone che le istituzioni
pubbliche e private di assistenza all'infanzia devono
uniformare la loro attività, oltreché alle norme di
legge, alle disposizioni impartite dall'Onmi.
Questa, d'altra parte, può promuovere la riforma degli istituti che fossero in contrasto con le disposizioni di legge o
impartite dall'Onmi stessa.
Art. 52 - L'Opera nazionale esercita il
potere di vigilanza e di controllo ad essa attribuito
dall'art. 6 della legge, anche mediante apposite ispezioni sull'andamento dei
servizi nelle varie province e sul funzionamento delle singole istituzioni...
Art. 53 - Per l'esercizio della funzione
ispettiva, l'Opera nazionale si avvale di persone che, per gli uffici coperti,
per gli studi fatti, o per le missioni compiute, siano
riconosciute provviste di speciale competenza tecnica...
Art. 176 - I fanciulli
minori di dodici anni compiuti devono essere, di regola, collocati presso
famiglie, possibilmente abitanti in campagna, che offrano serie garanzie di
onestà, laboriosità, attitudini educative e amorevolezza verso i bambini e
dispongano inoltre di una abitazione conveniente e di mezzi economici
sufficienti per provvedere al mantenimento dei fanciulli ricevuti in consegna...
Art. 185 - I comitati comunali dell'Onmi (che devono essere istituiti in ogni comune) devono vigilare sulla condotta e sull'educazione dei minori
di diciotto anni, consegnati o restituiti ai genitori, ascendenti o tutori, o
collocati presso famiglie o liberati da riformatori o dimessi da istituti.
Devono inoltre agevolare il loro collocamento al lavoro,
assistendoli in ogni evenienza.
Art. 186 - I comitati comunali dell'Onmi concorrono all'assistenza morale e all'opera di rieducazione
dei minorenni inquisiti, condannati e liberati dal carcere...
Artt. 181 e 191 - Prevedono che i componenti dei comitati comunali dell'Onmi
e le assistenti da essi dipendenti devono periodicamente visitare i fanciulli
ricoverati in istituto e quelli affidati a famiglie e che i bambini fino al
terzo anno di età devono essere visitati almeno una volta al mese nel primo
anno di vita e in seguito ogni due mesi, a meno che le loro particolari condizioni
non esigano visite più frequenti.
Artt. 115, 171 e 194 - Prevedono che in ogni istituto di assistenza devono essere tenuti aggiornati un registro
nominativo di tutti i minori; deve inoltre essere tenuta una cartella individuale
per ciascun minore.
Art. 202 - Negli istituti e asili deve essere assicurata una sorveglianza per ogni gruppo di
sei bambini minori di diciotto mesi e una sorveglianza per ogni gruppo di
dodici bambini dai diciotto mesi a tre anni...
Art. 224 - ... sono vietate le punizioni
corporali e quelle consistenti nella privazione degli alimenti.
- R. D. 24-12-1934, n. 2316
Art. 4 - Compete all'Onmi
(sedi centrali, comitati provinciali e comunali):
- provvedere alla protezione e
assistenza all'infanzia in pericolo di abbandono o
abbandonata, delle gestanti e madri bisognose;
- di favorire la diffusione delle
norme e dei metodi scientifici di igiene prenatale e
infantile;
- partecipare
all'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e alla lotta contro le
malattie infantili;
- vigilare
sull'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per
la protezione della maternità e dell'infanzia.
Art. 19 - Le autorità di pubblica sicurezza,
le istituzioni di protezione e assistenza all'infanzia e i cittadini che vengono a conoscenza che un fanciullo è abbandonato, devono,
dopo aver provveduto alla sua provvisoria sistemazione, darne subito notizia
al comitato comunale dell'Onmi...
Ai trasgressori è applicabile la
pena prevista dall'art. 593, primo comma, del codice
penale (omissione di soccorso).
Art. 20 - Gli istituti e le persone che
assistono o allevano minori degli anni quattordici debbono
darne notizia al comitato comunale dell'Onmi.
L'inosservanza è punita con una ammenda.
- R. D. 8-5-1927, n. 798
Art. 16 - Le amministrazioni dei brefotrofi
devono esercitare, mediante periodiche visite di speciali ispettori, un
continuo controllo sul trattamento dei fanciulli
collocati a baliatico o in allevamento esterno.
Art. 17 - In ogni provincia è istituita una
commissione di vigilanza dei brefotrofi, nominata dal prefetto che deve
visitare almeno una volta ogni bimestre i brefotrofi, le case di ricezione e
gli analoghi istituti che provvedono all'assistenza degli illegittimi.
- D.P.R. 11-2-1961, n. 264 e D.P.R. 22-12-1967, n. 1518
In base ai decreti presidenziali
sopra citati, i comuni o i consorzi di comuni (e sostitutivamente
le province) devono approntare i servizi di medicina scolastica in tutte le
scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado ed
estenderli agli istituti educativo-assistenziali e medico-psicopedagogici.
Il servizio di medicina scolastica
comprende per quanto concerne l'aspetto igienico-sanitario:
la profilassi, la medicina preventiva, la vigilanza igienica, il controllo
dello stato di salute di ogni allievo e degli
insegnanti.
Per quanto riguarda invece l'aspetto
psico-pedagogico, prevede che i comuni e i consorzi
fra i comuni (e sostitutivamente le province) curino,
previa istituzione di apposite équipes,
il trattamento dei minori con difficoltà, ivi compresi gli handicappati
psichici, fisici e sensoriali che frequentano le scuole o istituti
assistenziali pubblici o privati.
Gli interventi devono anche essere diretti
(art. 34) a ridurre le carenze delle famiglie e
dell'ambiente in genere. Negli interventi obbligatori sono comprese le
terapie preventive e curative (art. 34), prestazioni necessarie a oltre il 50% dei ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo.
Ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 22-12-1967, n. 1518, i comuni e i consorzi fra comuni
dovevano approntare propri regolamenti entro il 20-6-1969.
Nota: l'inosservanza di molte delle
disposizioni di legge sopra riportate costituisce
reato.
(2) Alcune
disposizioni sono state tratte da B. GUIDETTI SERRA e F.
SANTANERA, Il Paese dei Celestini, Einaudi, Torino,
1973, pag.
www.fondazionepromozionesociale.it