Prospettive assistenziali, n. 29 bis, gennaio-marzo 1975

 

 

ELENCO DI ALCUNE DISPOSIZIONI DI LEGGE TOTALMENTE O PARZIALMENTE DISAPPLICATE (1)

 

 

a) Articoli della Costituzione

 

Art. 3 - È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cit­tadini, impediscono il pieno sviluppo della per­sona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i citta­dini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Art. 31 - La Repubblica agevola con misure eco­nomiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Pro­tegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favo­rendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Art. 34 - La scuola è aperta a tutti.

Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Art. 36 - Il lavoratore ha diritto ad una retribu­zione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e digni­tosa.

Art. 37 - La donna lavoratrice ha gli stessi di­ritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di la­voro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata pro­tezione.

Art. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha di­ritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educa­zione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provve­dono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 117 - La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sem­preché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti ammini­strativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assi­stenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di inte­resse regionale;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

Art. 118 - Spettano alla Regione le funzioni am­ministrative per le materie elencate nel prece­dente articolo, salvo quelle di interesse esclusi­vamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Co­muni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue fun­zioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

Disposizione VIII transitoria - Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio del­le funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Co­muni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Disposizione X transitoria - La Repubblica, en­tro tre anni dall'entrata in vigore della Costitu­zione, adegua le sue leggi alle esigenze delle au­tonomie locali e alla competenza legislativa at­tribuita alle Regioni.

 

 

b) Leggi (2)

 

- Legge 3-3-1934, n. 383

Art. 9 - Sono considerate obbligatorie per i Co­muni le spese concernenti gli oggetti ed i ser­vizi appresso indicati:

- mantenimento degli inabili al lavoro.

Nota: Ai sensi dell'art. 2 del R.D. 19-11-1889, n. 6535 «Sono considerate come inabili a qual­siasi lavoro proficuo le persone dell'uno e dell'altro sesso, le quali per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza». La legge ri­tiene come inabili i fanciulli che non hanno com­piuto i 12 anni (limite elevato poi a 14 anni).

- Legge 17-7-1890, n. 6972

Art. 2 - Il prefetto ha facoltà di decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza e be­neficenza, aventi per fine il ricovero anche mo­mentaneo nei casi di abuso della pubblica fidu­cia o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza o della beneficenza.

Art. 18 e 19 - Le amministrazioni delle istitu­zioni pubbliche di assistenza e beneficenza devo­no tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi. Dell'inventario e delle successive aggiunte e va­riazioni è data comunicazione al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa nel termine stabilito nel regolamento.

Art. 50 - Il prefetto, di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorità comunale, può ordinare in ogni tempo inchieste sugli uffici e gli atti ammi­nistrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 82 - ... ogni cittadino che appartenga (...) alla Provincia, al comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui la beneficenza è destinata (...) per la costituzione di parte civile in giudizio pe­nale.

- R. D. 5-2-1891, n. 99

Art. 81 - La sorveglianza che i Consigli comu­nali sono chiamati ad esercitare sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 132 della legge comunale e provinciale (R.D. 4-2-1915, n. 148 « ... »).

Il sindaco o un suo delegato, da scegliersi nel seno del Consiglio comunale, hanno diritto di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e re­gistri delle amministrazioni, riferendone alla pri­ma tornata al Consiglio.

- R. D. 4-2-1915, n. 148

Art. 132 - Sono sottoposte al Consiglio comu­nale tutte le istituzioni fatte a pro della genera­lità degli abitanti del Comune, o delle sue fra­zioni, alle quali non siano applicabili le regole de­gli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi non so­stengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio co­munale, il quale può sempre esaminare l'anda­mento e vederne i conti.

- Legge 4-8-1955, n. 692

Art. 1 - Hanno diritto all'assistenza di malati (...) i titolari di pensioni derivanti dall'assicura­zione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (...), i titolari di pensioni dirette o indirette a carico delle casse di previ­denza o di monti pensioni o di fondi speciali.

Art. 2 - L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'art. 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni:

a) generica e specialistica;

b) ospedaliera;

c) farmaceutica.

Art. 3 - Tale assistenza tuttavia spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia.

- Decreto del Ministro del lavoro del 21-12-1956 (G. U. 2-1-1957, n. 1)

Art. unico - Sono considerate malattie specifi­che della vecchiaia, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, le mani­festazioni morbose qui di seguito elencate:

1)    Malattie dell'apparato cardio-circolatorio:

Sequele morbose dell'arteriosclerosi senile (come emorragia e trombosi cerebrale, trom­bosi coronaria, gangrena, ecc.);

Flebosi senile e sue complicazioni;

Miocardiopatia senile con manifestazioni di insufficienza cardiaca.

2)    Malattie del sistema nervoso:

Parkinsonismo senile;

Corea senile.

3)    Malattie degli organi dei sensi:

Cataratta senile;

Otosclerosi senile.

4)    Malattie dell'apparato digerente e del ricam­bio:

Gastrite atrofica senile;

Diabete senile.

5)    Malattie dell'apparato respiratorio:

Enfisema essenziale senile e sue complica­zioni bronchiali.

6)    Malattie dello scheletro:

Artrosi senile e sue complicazioni (radico­liti, ecc.).

7)    Malattie dell'apparato emopoietico:

Emopatia da aplasia midollare senile;

Leucemia linfatica della vecchiaia;

Porpora senile.

8)    Malattie delle ghiandole endocrine:

Disendocrinopatie senili.

9)    Malattie degli apparati urinario e genitale:

Nefrosclerosi senile;

Ipertrofia prostatica e sue complicazioni;

Endometrite senile.

10)   Neoplasmi.

Le manifestazioni morbose di cui al preceden­te elenco sono assistibili senza limiti di durata, dopo l'età pensionabile, purché siano suscetti­bili di cure ambulatoriali e domiciliari.

Per tali forme morbose è analogamente con­cessa l'assistenza ospedaliera, quando gli ac­certamenti diagnostici, le cure mediche o chirur­giche non siano normalmente praticabili a do­micilio, ma richiedano apprestamenti tecnici e scientifici ospedalieri.

- Legge 30-3-1971, n. 118

Art. 27 - (Barriere architettoniche e trasporti pubblici).

Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pub­blico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione do­vranno essere costruiti in conformità alla circo­lare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giu­gno 1968 riguardante la eliminazione delle bar­riere architettoniche anche apportando le possi­bili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente leg­ge; i servizi di trasporti pubblici ed in partico­lare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nes­sun luogo pubblico o aperto al pubblico può es­sere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luo­ghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli inva­lidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per prece­denza agli invalidi che hanno difficoltà di deam­bulazione, qualora ne facciano richiesta.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con de­creto del Presidente della Repubblica su propo­sta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28 - L'istruzione dell'obbligo (degli handi­cappati fisici e psichici) deve avvenire nelle clas­si normali della scuola pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze in­tellettivi o da menomazioni fisiche di tali gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi nor­mali.

- R. D. 15-4-1926, n. 718

Art. 50 - Gli istituti, i comitati e le associazioni di carattere pubblico o privato, che, in tutto o in parte, intendano comunque provvedere alla pro­tezione e all'assistenza della maternità e dell'in­fanzia, devono essere previamente riconosciuti idonei a tale funzione, nei riguardi economici, tecnici e morali, dalla giunta esecutiva dell'Ope­ra nazionale...

Art. 51 - Dispone che le istituzioni pubbliche e private di assistenza all'infanzia devono unifor­mare la loro attività, oltreché alle norme di leg­ge, alle disposizioni impartite dall'Onmi. Questa, d'altra parte, può promuovere la riforma degli istituti che fossero in contrasto con le disposi­zioni di legge o impartite dall'Onmi stessa.

Art. 52 - L'Opera nazionale esercita il potere di vigilanza e di controllo ad essa attribuito dall'art. 6 della legge, anche mediante apposite ispe­zioni sull'andamento dei servizi nelle varie pro­vince e sul funzionamento delle singole istitu­zioni...

Art. 53 - Per l'esercizio della funzione ispetti­va, l'Opera nazionale si avvale di persone che, per gli uffici coperti, per gli studi fatti, o per le missioni compiute, siano riconosciute provviste di speciale competenza tecnica...

Art. 176 - I fanciulli minori di dodici anni com­piuti devono essere, di regola, collocati presso famiglie, possibilmente abitanti in campagna, che offrano serie garanzie di onestà, laboriosità, atti­tudini educative e amorevolezza verso i bambini e dispongano inoltre di una abitazione convenien­te e di mezzi economici sufficienti per provvede­re al mantenimento dei fanciulli ricevuti in con­segna...

Art. 185 - I comitati comunali dell'Onmi (che devono essere istituiti in ogni comune) devono vigilare sulla condotta e sull'educazione dei mi­nori di diciotto anni, consegnati o restituiti ai genitori, ascendenti o tutori, o collocati presso famiglie o liberati da riformatori o dimessi da istituti. Devono inoltre agevolare il loro colloca­mento al lavoro, assistendoli in ogni evenienza.

Art. 186 - I comitati comunali dell'Onmi con­corrono all'assistenza morale e all'opera di riedu­cazione dei minorenni inquisiti, condannati e li­berati dal carcere...

Artt. 181 e 191 - Prevedono che i componenti dei comitati comunali dell'Onmi e le assistenti da essi dipendenti devono periodicamente visi­tare i fanciulli ricoverati in istituto e quelli affi­dati a famiglie e che i bambini fino al terzo anno di età devono essere visitati almeno una volta al mese nel primo anno di vita e in seguito ogni due mesi, a meno che le loro particolari condi­zioni non esigano visite più frequenti.

Artt. 115, 171 e 194 - Prevedono che in ogni istituto di assistenza devono essere tenuti ag­giornati un registro nominativo di tutti i minori; deve inoltre essere tenuta una cartella indivi­duale per ciascun minore.

Art. 202 - Negli istituti e asili deve essere as­sicurata una sorveglianza per ogni gruppo di sei bambini minori di diciotto mesi e una sorveglian­za per ogni gruppo di dodici bambini dai diciotto mesi a tre anni...

Art. 224 - ... sono vietate le punizioni corporali e quelle consistenti nella privazione degli ali­menti.

- R. D. 24-12-1934, n. 2316

Art. 4 - Compete all'Onmi (sedi centrali, comi­tati provinciali e comunali):

- provvedere alla protezione e assistenza all'infanzia in pericolo di abbandono o abbandona­ta, delle gestanti e madri bisognose;

- di favorire la diffusione delle norme e dei metodi scientifici di igiene prenatale e infantile;

- partecipare all'opera di profilassi antituber­colare dell'infanzia e alla lotta contro le malattie infantili;

- vigilare sull'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la pro­tezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 19 - Le autorità di pubblica sicurezza, le istituzioni di protezione e assistenza all'infanzia e i cittadini che vengono a conoscenza che un fanciullo è abbandonato, devono, dopo aver prov­veduto alla sua provvisoria sistemazione, darne subito notizia al comitato comunale dell'Onmi...

Ai trasgressori è applicabile la pena prevista dall'art. 593, primo comma, del codice penale (omissione di soccorso).

Art. 20 - Gli istituti e le persone che assistono o allevano minori degli anni quattordici debbono darne notizia al comitato comunale dell'Onmi.

L'inosservanza è punita con una ammenda.

- R. D. 8-5-1927, n. 798

Art. 16 - Le amministrazioni dei brefotrofi de­vono esercitare, mediante periodiche visite di speciali ispettori, un continuo controllo sul trat­tamento dei fanciulli collocati a baliatico o in al­levamento esterno.

Art. 17 - In ogni provincia è istituita una com­missione di vigilanza dei brefotrofi, nominata dal prefetto che deve visitare almeno una volta ogni bimestre i brefotrofi, le case di ricezione e gli analoghi istituti che provvedono all'assistenza degli illegittimi.

- D.P.R. 11-2-1961, n. 264 e D.P.R. 22-12-1967, n. 1518

In base ai decreti presidenziali sopra citati, i comuni o i consorzi di comuni (e sostitutivamen­te le province) devono approntare i servizi di me­dicina scolastica in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado ed estenderli agli istituti educativo-assistenziali e medico-psico­pedagogici.

Il servizio di medicina scolastica comprende per quanto concerne l'aspetto igienico-sanitario: la profilassi, la medicina preventiva, la vigilanza igienica, il controllo dello stato di salute di ogni allievo e degli insegnanti.

Per quanto riguarda invece l'aspetto psico-pe­dagogico, prevede che i comuni e i consorzi fra i comuni (e sostitutivamente le province) curino, previa istituzione di apposite équipes, il tratta­mento dei minori con difficoltà, ivi compresi gli handicappati psichici, fisici e sensoriali che fre­quentano le scuole o istituti assistenziali pubbli­ci o privati.

Gli interventi devono anche essere diretti (art.­ 34) a ridurre le carenze delle famiglie e dell'am­biente in genere. Negli interventi obbligatori so­no comprese le terapie preventive e curative (art. 34), prestazioni necessarie a oltre il 50% dei ragazzi che frequentano la scuola dell'ob­bligo.

Ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 22-12-1967, n. 1518, i comuni e i consorzi fra comuni dovevano ap­prontare propri regolamenti entro il 20-6-1969.

Nota: l'inosservanza di molte delle disposizio­ni di legge sopra riportate costituisce reato.

 

 

(2) Alcune disposizioni sono state tratte da B. GUIDETTI SERRA e F. SANTANERA, Il Paese dei Celestini, Einaudi, Torino, 1973, pag. 279, L. 2.000.

 

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