Prospettive assistenziali, n. 29
bis, gennaio-marzo 1975
INIZIATIVE
REGIONALI IN MATERIA DI UNITÀ LOCALI E DI SERVIZI ALTERNATIVI
Il disegno politico dell'unità
locale e dei servizi alternativi ha incominciato a trovare attuazione, pur
nei limiti delle parziali competenze trasferite dallo Stato, in alcune Regioni.
Unità locali
Segnaliamo al riguardo per ordine
di importanza:
1) la legge della Regione Umbria n. 57 del 14-11-1974 «Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della
Regione» (1).
Essa ripartisce il territorio in
10 unità locali dei servizi sanitari e sociali e stabilisce il riordinamento
dei servizi di: profilassi delle malattie infettive, igiene della produzione e
distribuzione degli alimenti e delle bevande, igiene ambientale e protezione
dagli inquinamenti, igiene e medicina preventiva del lavoro, vigilanza,
profilassi e assistenza veterinaria, assistenza sanitaria ed ospedaliera,
igiene mentale, tutela materna ed infantile ed assistenza ai
minori, igiene e medicina preventiva del lavoro, vigilanza, profilassi
e sanitaria, recupero e riabilitazione per le malattie sociali ed assistenza
agli invalidi, assistenza e protezione dell'anziano.
Tale riordinamento deve essere effettuato (art. 2) garantendo in particolare:
- l'unitarietà degli interventi
mediante il coordinamento, anche a mezzo di
convenzioni, e l'eventuale unificazione delle strutture pubbliche esistenti,
nell'ambito della programmazione regionale;
- l'adeguata
articolazione territoriale dei presidi mediante la costituzione di distretti
sanitari e socio-assistenziali;
- l'effettiva partecipazione
della popolazione alla gestione di tutti i livelli della organizzazione
sanitaria e socio-assistenziale;
- la parità di fruizione
per tutti i cittadini dei servizi organizzati nelle unità locali dei servizi
sanitari e socio-assistenziali;
- la completa attuazione delle
deleghe regionali in materia di sanità e di assistenza
da parte dei comuni associati in consorzi per la gestione delle unità locali
dei servizi sanitari e socioassistenziali;
- la utilizzazione
dei servizi ospedalieri ed extra ospedalieri nell'ambito di una gestione democratica
da parte dei cittadini realizzando dipartimenti di prevenzione, di cura e di
riabilitazione quali strumenti finalizzati all'assistenza.
Il complesso dei servizi gestiti
da ciascun consorzio di cui alla suddetta legge costituisce l'unità locale per
i servizi sanitari e socio-assistenziali;
2) la legge della Regione Toscana n. 64 del 1491-1973 (2) che prevede
la suddivisione del territorio regionale in 71 unità locali dei servizi sanitari
e sociali (comprendenti da un minimo di
3) la costituzione dei consorzi socio-sanitari
in tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna;
4) la legge della Regione Lombardia n. 37 del 5-12-1972
(3) che ha diviso il territorio regionale in zone sanitarie. Questa legge, a
differenza di quelle precedentemente indicate,
concerne solo i servizi sanitari e non quelli sociali.
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Interventi
alternativi
Per quanto riguarda gli
interventi alternativi segnaliamo per ordine di importanza:
I) la legge della Regione Toscana n. 46 del 3-8-1973
«Interventi a favore dei Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per attività di assistenza sanitaria e sociale nei settori della maternità,
dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva» (4);
II) la legge della Regione Toscana n. 47 del 3-8-1973
«Istituzione di servizi per la tutela sanitaria dei lavoratori nei luoghi di
lavoro» (5);
III) la legge della Regione
Umbria n. 12 del 23-2-1973 «Norme per l'assistenza a
favore di minori, anziani e inabili al lavoro» (6) che prevede i seguenti
interventi in ordine preferenziale (art. 4):
a) prestazioni domiciliari di aiuto domestico, di servizio sociale e di assistenza
sanitaria;
b) altre prestazioni idonee a
favorire l'inserimento, il mantenimento ed il reinserimento dell'assistito
nella vita di relazione, compreso l'alloggio a condizioni preferenziali
di assegnazione e di canone;
c) prestazioni economiche,
alternative ad altra forma di assistenza, anche
attraverso la corresponsione di un assegno familiare o personale integrativo
di eventuale trattamento pensionistico;
d) formazione e finanziamento di
piccoli nuclei comunitari, cui possano essere assicurate anche le prestazioni
di cui al punto a) del presente articolo;
e) ricovero di minori e di adulti inabili o di anziani, rispettivamente presso
istituti educativo-assistenziali e presso case di
riposo, riconosciuti idonei dalla Regione, sempreché
sia accertata la impossibilità di provvedere altrimenti al loro mantenimento.
L'eventuale ricovero non esclude altre prestazioni di carattere economico ed assistenziale;
IV) la legge della Regione Lombardia n. 59 del 9-9-1974
«Norme per l'attuazione del diritto allo studio» (7) che elimina gli interventi
assistenziali nella scuola, sopprime i patronati scolastici ed i relativi
consorzi provinciali;
V) le leggi della Regione Emilia-Romagna n. 10 dell'11-9-1972 «Istituzione di un
fondo per la prevenzione nei settori della medicina ed assistenza» e n. 51 del 21-11-1974 «Norme per il finanziamento dei servizi di prevenzione nei settori
della medicina ed assistenza»;
VI) la legge della Regione Toscana n. 3 del 3-1-1973
«Provvedimenti a favore dei Comuni e loro consorzi per l'assistenza domiciliare
alle persone anziane» (8), legge che, pur avendo il limite di riguardare
solamente le persone anziane, costituisce un intervento alternativo al ricovero.
Nota:
Leggi in materia di assistenza sono state approvate
da altre Regioni: Piemonte (assistenza domiciliare e assistenza scolastica), Lombardia
(anziani), Liguria (anziani), Friuli-Venezia Giulia
(contributi a enti per nuove case di riposo), Molise (assistenza ai minori,
vecchi e inabili), ma sono leggi molto diverse che hanno lo scopo principale
di potenziare enti parassitari quali ECA, IPAB e le istituzioni private (v. Prospettive assistenziali n. 26 e 28).
(1) La legge è
riportata integralmente nel n. 29 di Prospettive
assistenziali.
(2) Pubblicata in Prospettive assistenziali, n. 25.
(3) Pubblicata in Prospettive assistenziali, n. 21.
(4) Pubblicata in Prospettive assistenziali, n. 25.
(5) Pubblicata in Prospettive assistenziali, n. 25.
(6) Pubblicata in Prospettive assistenziali, n. 21.
(7) Pubblicata in Prospettive assistenziali, n. 28.
(8) Pubblicata in Prospettive assistenziali, n. 21.
www.fondazionepromozionesociale.it