Prospettive assistenziali, n. 29
bis, gennaio-marzo 1975
PROPOSTA
DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE «COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI SERVIZI
SOCIALI E SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI ASSISTENZIALI»
Art. 1 - Le Regioni esercitano le funzioni
legislative e amministrative in materia di servizi sociali.
Le Regioni provvedono entro il 1°
gennaio 1976 ad emanare norme legislative per l'istituzione dei servizi
sociali.
Essi devono essere organizzati in
modo da:
a) rispondere alle esigenze delle
persone, famiglie e comunità;
b) intervenire per la prevenzione e
rimozione delle situazioni di bisogno;
c) assicurare a tutti i cittadini,
compresi quelli handicappati, la fruizione dei normali
servizi scolastici, abitativi, sanitari, ricreativi, culturali e di altro
genere esistenti o da istituire nell'ambito della zona di residenza dei
cittadini evitando qualsiasi forma di segregazione, emarginazione, di
esclusione o di beneficenza;
d) provvedere al reinserimento sociale
delle persone ricoverate in istituti;
e) provvedere alla formazione permanente, aggiornamento e
riqualificazione del personale.
In ogni caso dovranno essere
garantite agli assistiti attuali e futuri prestazioni non
inferiori a quelle erogate dagli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5
e 6.
Art. 2 - I Comuni o i Consorzi di Comuni sono preposti alla gestione dei servizi sociali
mediante l'istituzione delle unità locali dei servizi.
Le Regioni entro il 1° gennaio 1976 provvedono a dettare le norme per la costituzione e il
funzionamento delle Unità locali dei servizi garantendo il diritto dei
cittadini di partecipare alla gestione dei servizi, il carattere decentrato dei
servizi stessi nel territorio e l'organico collegamento nell'ambito
territoriale con tutti gli altri servizi di base in una globale politica di
programmazione.
Art. 3 - Per la realizzazione di quanto previsto
dagli articoli precedenti sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1976 i
sottoelencati enti ed organi e contemporaneamente tutte
le competenze relative sono trasferite alle Regioni:
1) Opera nazionale
per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI);
2) Ente nazionale
per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI);
3) Opera nazionale
pensionati d'Italia (ONPI);
4) Ente nazionale per la
distribuzione dei soccorsi in Italia;
5) Commissariato per la gioventù
italiana (ex GIL);
6) Opera nazionale per gli orfani di
guerra;
7) Opera nazionale per gli orfani di
guerra anormali psichici;
8) Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine
(ONAIRC);
9) Opera nazionale per l'assistenza
agli orfani dei sanitari italiani;
10) Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della
guardia di finanza;
11) Ente nazionale di assistenza agli orfani degli agenti di custodia;
12) Opera nazionale di assistenza per gli orfani di militari dell'arma dei carabinieri;
13) Opera nazionale di assistenza per gli orfani di militari di carriera
dell'esercito;
14) Opera nazionale per i figli
degli aviatori;
15) Istituto
Andrea Doria per gli orfani dei marinai morti in
guerra o per cause di guerra;
16) Opera nazionale di assistenza per i figli dei vigili del fuoco;
17) Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile;
18) Istituto nazionale Giuseppe Kirner per l'assistenza ai professori di scuola media;
19) Ente nazionale di assistenza magistrale;
20) Istituto nazionale di
beneficenza Vittorio Emanuele III;
21) Istituto nazionale Umberto e
Margherita di Savoia;
22) Ente nazionale per l'assistenza
alla gente di mare;
23) Opera nazionale per il
mezzogiorno d'Italia;
24) Ente nazionale di assistenza lavoratori;
25) Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (AAI);
26) Opera per l'assistenza ai
profughi giuliani e dalmati;
27) Opera nazionale
invalidi di guerra;
28) Ente nazionale di lavoro per i ciechi;
29) Opera nazionale per la città dei
ragazzi;
30) Ente nazionale per la protezione
morale del fanciullo;
31) Comitato italiano di difesa
morale e sociale della donna;
32) Ogni altro organismo pubblico o
di diritto pubblico assimilabile a quelli sopraelencati che svolga in modo
esclusivo o prevalente attività di assistenza e
beneficenza.
Art. 4 - Gli Enti comunali di assistenza (ECA), i Patronati scolastici e loro Consorzi
provinciali, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), i Comitati
provinciali di assistenza e beneficenza, i Consigli di patronato di cui
all'art. 149 del codice penale, sono sciolti.
Le Regioni con propria normativa
provvedono entro un anno al trasferimento del personale e dei patrimoni ai
Comuni.
Art. 5 - Sono trasferite alle Regioni a
decorrere dal 1° gennaio 1976 le competenze relative alle
attività assistenziali dei seguenti organismi:
1) Associazione nazionale mutilati e
invalidi civili;
2) Associazione nazionale mutilati e
invalidi del lavoro;
3) Ente nazionale per la protezione
e l'assistenza dei sordomuti;
4) Unione italiana ciechi;
5) Unione nazionale mutilati per
servizio;
6) Unione italiana assistenza
all'infanzia.
Quelli tra gli organismi di cui
sopra aventi personalità giuridica di diritto pubblico perdono tale
configurazione e possono ricostituirsi in forma di libere associazioni per la promozione dei diritti dei propri associati.
Art. 6 - Sono trasferite alle Regioni a
decorrere dal 1° gennaio 1976 tutte le competenze di assistenza
e beneficenza pubblica esercitate dai Ministeri ed in particolare le
competenze del Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell'assistenza
pubblica e del Ministero di Grazia e Giustizia in materia di assistenza
sociale.
Art. 7 - I patrimoni immobiliari e le
relative attrezzature degli enti ed organi soppressi ai sensi della presente
legge sono trasferiti alle Regioni in cui le strutture sono ubicate, ad
eccezione delle sedi centrali di tali enti ed organi che vengono
destinate allo Stato.
Gli altri beni sono trasferiti allo
Stato e ripartiti alle Regioni con criteri stabiliti dall'articolo 8 della
legge 16-5-1970, n. 281. Fino alla riforma della
finanza locale, con gli stessi criteri, sono ripartiti alle Regioni: tutti i
capitoli di spesa del bilancio dello Stato relativi ad attività assistenziali e di beneficenza pubblica; i finanziamenti
già attribuiti agli enti da sopprimere di cui all'art. 3 della presente legge;
i finanziamenti già attribuiti agli enti di cui all'art. 5 della presente
legge; i proventi delle lotterie nazionali.
Per gli enti di cui all'art. 5, i
beni patrimoniali adibiti ad attività assistenziali
vengono destinati alle Regioni in cui le strutture sono ubicate; quelli adibiti
alla attività associativa restano in proprietà alle rispettive associazioni.
Art. 8 - Il personale degli uffici
regionali, provinciali e locali degli enti e organi di cui agli articoli 3 e 6
che risultava in servizio alla data del 1° gennaio
1975 è trasferito alle Regioni conservando il grado e il trattamento economico
raggiunto.
Analogamente tra gli enti di cui
all'art. 5 il personale destinato ad attività assistenziali
viene trasferito alle Regioni ove esplica l'attività.
Il personale degli uffici centrali
degli enti e organi di cui al primo comma è trasferito alle Regioni, alle
Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali.
Il trasferimento è attuato tenendo
conto delle necessità dei servizi, delle esigenze preferenziali
espresse dagli interessati e previa intesa fra Governo, Regioni e
organizzazioni sindacali più rappresentative.
Art. 9 - Le funzioni riguardanti
le prestazioni economiche a carattere permanente previste dalle leggi 26
maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382; 30 marzo 1971, n. 118 sono a
carico dello Stato che si avvale per le erogazioni degli Uffici provinciali del
Tesoro.
Le relative funzioni di accertamento già attribuite ai Comitati provinciali di
assistenza e beneficenza sono trasferite alle Regioni.
Art. 10 - Sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con la presente legge, comprese quelle relative al domicilio di soccorso.
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