Prospettive assistenziali, n. 29 bis, gennaio-marzo 1975

 

 

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE «COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI ASSISTENZIALI»

 

 

Art. 1 - Le Regioni esercitano le funzioni legislative e ammini­strative in materia di servizi sociali.

Le Regioni provvedono entro il 1° gennaio 1976 ad emanare nor­me legislative per l'istituzione dei servizi sociali.

Essi devono essere organizzati in modo da:

a) rispondere alle esigenze delle persone, famiglie e comunità;

b) intervenire per la prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno;

c) assicurare a tutti i cittadini, compresi quelli handicappati, la fruizione dei normali servizi scolastici, abitativi, sanitari, ricreativi, culturali e di altro genere esistenti o da istituire nell'ambito della zona di residenza dei cittadini evitando qualsiasi forma di segre­gazione, emarginazione, di esclusione o di beneficenza;

d) provvedere al reinserimento sociale delle persone ricoverate in istituti;

e) provvedere alla formazione permanente, aggiornamento e ri­qualificazione del personale.

In ogni caso dovranno essere garantite agli assistiti attuali e futuri prestazioni non inferiori a quelle erogate dagli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

Art. 2 - I Comuni o i Consorzi di Comuni sono preposti alla gestione dei servizi sociali mediante l'istituzione delle unità locali dei servizi.

Le Regioni entro il 1° gennaio 1976 provvedono a dettare le norme per la costituzione e il funzionamento delle Unità locali dei servizi garantendo il diritto dei cittadini di partecipare alla gestione dei servizi, il carattere decentrato dei servizi stessi nel territorio e l'organico collegamento nell'ambito territoriale con tutti gli altri servizi di base in una globale politica di programmazione.

Art. 3 - Per la realizzazione di quanto previsto dagli articoli precedenti sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1976 i sotto­elencati enti ed organi e contemporaneamente tutte le competenze relative sono trasferite alle Regioni:

1) Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI);

2) Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI);

3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI);

4) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia;

5) Commissariato per la gioventù italiana (ex GIL);

6) Opera nazionale per gli orfani di guerra;

7) Opera nazionale per gli orfani di guerra anormali psichici;

8) Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di con­fine (ONAIRC);

9) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani;

10) Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della guardia di finanza;

11) Ente nazionale di assistenza agli orfani degli agenti di custodia;

12) Opera nazionale di assistenza per gli orfani di militari dell'arma dei carabinieri;

13) Opera nazionale di assistenza per gli orfani di militari di car­riera dell'esercito;

14) Opera nazionale per i figli degli aviatori;

15) Istituto Andrea Doria per gli orfani dei marinai morti in guerra o per cause di guerra;

16) Opera nazionale di assistenza per i figli dei vigili del fuoco;

17) Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antin­cendi e della protezione civile;

18) Istituto nazionale Giuseppe Kirner per l'assistenza ai professori di scuola media;

19) Ente nazionale di assistenza magistrale;

20) Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III;

21) Istituto nazionale Umberto e Margherita di Savoia;

22) Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

23) Opera nazionale per il mezzogiorno d'Italia;

24) Ente nazionale di assistenza lavoratori;

25) Amministrazione per le attività assistenziali italiane e interna­zionali (AAI);

26) Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati;

27) Opera nazionale invalidi di guerra;

28) Ente nazionale di lavoro per i ciechi;

29) Opera nazionale per la città dei ragazzi;

30) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

31) Comitato italiano di difesa morale e sociale della donna;

32) Ogni altro organismo pubblico o di diritto pubblico assimilabile a quelli sopraelencati che svolga in modo esclusivo o preva­lente attività di assistenza e beneficenza.

Art. 4 - Gli Enti comunali di assistenza (ECA), i Patronati scola­stici e loro Consorzi provinciali, le Istituzioni pubbliche di assi­stenza e beneficenza (IPAB), i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza, i Consigli di patronato di cui all'art. 149 del codice pe­nale, sono sciolti.

Le Regioni con propria normativa provvedono entro un anno al trasferimento del personale e dei patrimoni ai Comuni.

Art. 5 - Sono trasferite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 1976 le competenze relative alle attività assistenziali dei seguenti organismi:

1) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili;

2) Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

3) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

4) Unione italiana ciechi;

5) Unione nazionale mutilati per servizio;

6) Unione italiana assistenza all'infanzia.

Quelli tra gli organismi di cui sopra aventi personalità giuridica di diritto pubblico perdono tale configurazione e possono ricosti­tuirsi in forma di libere associazioni per la promozione dei diritti dei propri associati.

Art. 6 - Sono trasferite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 1976 tutte le competenze di assistenza e beneficenza pubblica eser­citate dai Ministeri ed in particolare le competenze del Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell'assistenza pubblica e del Mi­nistero di Grazia e Giustizia in materia di assistenza sociale.

Art. 7 - I patrimoni immobiliari e le relative attrezzature degli enti ed organi soppressi ai sensi della presente legge sono trasferiti alle Regioni in cui le strutture sono ubicate, ad eccezione delle sedi centrali di tali enti ed organi che vengono destinate allo Stato.

Gli altri beni sono trasferiti allo Stato e ripartiti alle Regioni con criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge 16-5-1970, n. 281. Fino alla riforma della finanza locale, con gli stessi criteri, sono ripartiti alle Regioni: tutti i capitoli di spesa del bilancio dello Stato relativi ad attività assistenziali e di beneficenza pubblica; i finan­ziamenti già attribuiti agli enti da sopprimere di cui all'art. 3 della presente legge; i finanziamenti già attribuiti agli enti di cui all'art. 5 della presente legge; i proventi delle lotterie nazionali.

Per gli enti di cui all'art. 5, i beni patrimoniali adibiti ad attività assistenziali vengono destinati alle Regioni in cui le strutture sono ubicate; quelli adibiti alla attività associativa restano in proprietà alle rispettive associazioni.

Art. 8 - Il personale degli uffici regionali, provinciali e locali degli enti e organi di cui agli articoli 3 e 6 che risultava in servizio alla data del 1° gennaio 1975 è trasferito alle Regioni conservando il grado e il trattamento economico raggiunto.

Analogamente tra gli enti di cui all'art. 5 il personale destinato ad attività assistenziali viene trasferito alle Regioni ove esplica l'attività.

Il personale degli uffici centrali degli enti e organi di cui al primo comma è trasferito alle Regioni, alle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali.

Il trasferimento è attuato tenendo conto delle necessità dei ser­vizi, delle esigenze preferenziali espresse dagli interessati e previa intesa fra Governo, Regioni e organizzazioni sindacali più rappre­sentative.

Art. 9 - Le funzioni riguardanti le prestazioni economiche a carattere permanente previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382; 30 marzo 1971, n. 118 sono a carico dello Stato che si avvale per le erogazioni degli Uffici provinciali del Tesoro.

Le relative funzioni di accertamento già attribuite ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza sono trasferite alle Regioni.

Art. 10 - Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, comprese quelle relative al domicilio di soccorso.

 

 

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