Prospettive assistenziali, n. 29 bis, gennaio-marzo 1975

 

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 142 PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 30-5-1972 DAGLI ON. SIGNORILE E MAGNANI NOYA DEL P.S.I. «RIFORMA DELL'ASSISTENZA PUBBLICA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI»

 

 

Art. 1.

In attuazione dei principi della Costituzione della Re­pubblica rivolti ad assicurare a tutti i cittadini le condizio­ni per la soddisfazione dei loro bisogni fondamentali, sono istituiti: una rete dei servizi sociali; prestazioni economi­che volte a garantire i mezzi necessari per vivere a quan­ti ne siano sprovvisti.

 

Art. 2.

I servizi sociali regolati dalla presente legge quadro debbono garantire a ciascuna persona il mantenimento di normali condizioni di vita nel tessuto delle relazioni fami­liari e sociali. Essi avranno, in conseguenza, carattere aperto, cioè di appoggio allo svolgimento delle normali funzioni sociali dell'individuo e della famiglia.

Dovrà essere garantito a tutti i cittadini italiani ed ai cittadini stranieri che si trovano nel territorio italiano, l'accesso ai servizi sociali, eliminando nella organizzazione di essi ogni forma di discriminazione conseguente a par­ticolari condizioni giuridiche dei richiedenti.

Si dovrà infine favorire la partecipazione delle formazio­ni sociali della popolazione alla gestione dei servizi.

 

Art. 3.

Le prestazioni di natura economica si distinguono in prestazioni a carattere ordinario e straordinario.

Le prestazioni economiche ordinarie sono definite con apposita legge dello Stato.

Le prestazioni straordinarie sono disciplinate con leggi regionali.

 

Art. 4.

Competono allo Stato le funzioni di indirizzo e coordi­namento in materia dei servizi sociali, che attengono ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiet­tivi del programma economico nazionale e agli obblighi in­ternazionali, e la gestione del Fondo nazionale per i servizi sociali di cui all'articolo 7. Competono inoltre i rapporti con organismi del settore stranieri e internazionali.

 

Art. 5.

La competenza in materia di programmazione, finanzia­mento e controllo dei servizi sociali è attribuita alle re­gioni.

In particolare l'amministrazione regionale provvede:

a) a emanare norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge;

b) a determinare la misura e la modalità della ri­partizione, tra i comuni e i consorzi di comuni, dei fondi comunque disponibili per l'impianto e la gestione dei ser­vizi sociali;

c) a svolgere un'azione di assistenza tecnica diret­ta alla istituzione e al miglioramento dei servizi sociali;

d) a promuovere, in collaborazione con l'università o gli istituti statali di formazione, la qualificazione e la ri­qualificazione del personale addetto ai servizi, per render­lo idoneo ai nuovi compiti, in rapporto al fabbisogno ac­certato a mezzo di appropriata programmazione;

e) al controllo sul funzionamento delle unità locali dei servizi sociali e su tutte le istituzioni di assistenza co­munque operanti sul territorio regionale.

 

Art. 6.

I comuni e i consorzi di comuni sono preposti alla ge­stione dei servizi sociali, mediante l'istituzione delle uni­tà locali dei servizi sociali, le quali saranno opportunamen­te collegate con le unità sanitarie locali.

La Regione procederà a stabilire le forme e i modi del collegamento di cui al precedente comma.

 

Art. 7.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i fondi dei bilanci degli enti locali comunque destinati ad interventi aventi finalità assistenziali e di beneficenza, integrati, fino a che la legge sulla finanzia locale non di­sponga diversamente, dal Ministero della sanità e dei ser­vizi sociali di cui al successivo art. 10. A tal fine pres­so detto Ministero è istituito il Fondo nazionale per i servizi sociali, che viene alimentato nel seguente modo:

a) dai capitoli di spesa relativi ad attività assisten­ziali e di beneficenza pubblica svolte dagli organi dello Stato, a decorrere dall'anno successivo a quello della en­trata in vigore della presente legge;

b) dagli stanziamenti per attività assistenziali e di beneficenza pubblica svolte dagli enti pubblici nazionali; c) dai contributi di natura previdenziale erogati, in favore dell'ENAOLI e dell'ONPI;

d) dai proventi delle lotterie nazionali;

e) da una percentuale del 5 per cento sulle spese per l'edilizia sociale da destinare alla costruzione di edi­fici per i servizi sociali;

f) dalle quote degli utili di gestione degli istituti di credito devolute, in base allo statuto, per finalità assi­stenziali.

Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero dei servizi sociali e della sanità, il Fondo viene ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei criteri previsti dalla legge del 16 maggio 1970, n. 281. Nell'effettuare tale ripartizione do­vranno essere considerate distintamente le spese dell'im­pianto di nuovi servizi e le spese di gestione.

 

Art. 8.

Le competenze assistenziali svolte dalle province sono trasferite ai comuni e ai consorzi di comuni.

Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, alle quali sono comunque applicabili, compatibilmente con il loro ordinamento costituzionale, gli articoli 7 e 9 della presente legge.

 

Art. 9.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su propo­sta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero della sanità e dei servizi sociali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono sop­pressi gli enti pubblici nazionali, di cui all'allegato A, che svolgono, a qualsiasi titolo, attività di assistenza sociale, compresi comunque quelli inseriti nell'elenco allegato alla presente legge, e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere pluriregionale.

Con decreti del Presidente della giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli enti comunali di assistenza e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il personale degli enti di cui ai primi due commi del presente articolo è in pari tempo trasferito agli uffici re­gionali e locali costituenti il nuovo ordinamento, conser­vando il grado e il trattamento economico raggiunto all'entrata in vigore della presente legge.

I beni patrimoniali degli enti pubblici nazionali, degli enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppressi passano al patrimonio disponibile delle regioni, le quali li destineranno alla ge­stione e allo sviluppo dei servizi sociali.

Gli enti sopprimendi continueranno a svolgere le loro attività in materia di assistenza sociale fino alla emana­zione dei decreti di cui ai primi due commi del presente articolo.

 

Art. 10.

Il Ministero della sanità assume la denominazione di Ministero dei servizi sociali e della sanità.

Con la trasformazione del Ministero della sanità in Mi­nistero dei servizi sociali e della sanità decadano le attri­buzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica del­la Presidenza del Consiglio dei ministri, degli altri Mini­steri e degli organi e degli enti da essi dipendenti, com­prendendovi comunque, le funzioni in materia delle dire­zioni generali, direzioni e uffici di cui all'allegato B alla presente legge.

Le attribuzioni di cui al precedente comma sono eserci­tate dallo Stato e dalle regioni, secondo le linee direttrici previste dalla presente legge quadro.

Presso il Ministero dei servizi sociali e della sanità è istituito il Consiglio superiore per i servizi sociali.

Il Consiglio formula proposte ai fini della programma­zione e del coordinamento dei servizi sociali ed esprime pareri in ordine agli elementi occorrenti al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini del programma economico nazionale.

Il Consiglio superiore per i servizi sociali è costituito con decreto del Ministero dei servizi sociali e della sani­tà che lo presiede, ed è composto:

- di 10 rappresentanti delle regioni, indicati dalla Com­missione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

- del segretario generale della programmazione;

- di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro, dei servizi sociali e della sanità.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e pos­sono essere riconfermati.

 

Art. 11.

Le provvidenze economiche a carattere ordinario sono riservate ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

L'ammontare delle provvidenze ordinarie è stabilito con legge dello Stato.

L'accertamento dello stato di invalidità e delle condi­zioni di bisogno è demandato alle regioni, sulla base dei principi contenuti nelle leggi dello Stato istitutive della pensione sociale per le persone anziane e delle altre for­me di assistenza economica previste per gli invalidi civili, i ciechi e i sordomuti.

Le provvidenze economiche ordinarie sono erogate per il tramite dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Le provvidenze economiche a carattere straordinario so­no riservate ai cittadini che non possono fruire di presta­zioni previdenziali e che non abbiano titolo ad una pensio­ne sociale e che versino in condizioni di estrema indi­genza. Le provvidenze economiche straordinarie, al pari della modalità di accertamento dei bisogni e dei criteri di erogazione, sono predisposte con legge regionale.

 

ALLEGATO A

Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia;

Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici;

Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine;

Commissariato della gioventù italiana;

Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sor­domuti;

Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili; Ente nazionale assistenza lavoratori;

Ente nazionale di lavoro per i ciechi; Ente nazionale di assistenza magistrale;

Istituto nazionale Giuseppe Kirner;

Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia;

Ente nazionale per l'assistenza alla gente del mare;

Opera nazionale per i pensionati d'Italia;

Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia, Istituto nazionale Umberto e Margherita di Savoia;

Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati;

Istituto Andrea Doria per gli orfani dei marinai morti in guerra;

Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III;

Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'esercito;

Opera nazionale per i figli degli aviatori;

Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri;

Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza;

Fondo di assistenza e previdenza per il personale della pubblica sicurezza;

Ente di assistenza degli orfani degli agenti di custodia;

Opera nazionale di assistenza per il personale dei servi­zi antincendi e della protezione civile;

Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani;

Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

Comitato italiano di difesa morale e sociale della donna;

Istituto postelegrafonici;

Opera di previdenza a favore del personale delle ferro­vie dello Stato;

Fondazione figli degli italiani all'estero;

Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

 

ALLEGATO B

Uffici ministeriali da trasferire al Ministero dei servizi sociali e della sanità:

Ministero di grazia e giustizia:

Ufficio IV (rieducazione minorenni) e Ufficio VII (assi­stenza e servizi sociali) della Direzione generale istituti prevenzione e pena.

Ministero dell'interno:

Direzione generale dell'assistenza pubblica.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Direzione X (problemi della famiglia e del lavoratore) della Direzione generale dei rapporti di lavoro.

Ministero della pubblica istruzione:

Ispettorato per l'assistenza scolastica.

 

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