Prospettive assistenziali, n. 29
bis, gennaio-marzo 1975
PROPOSTA
DI LEGGE N. 142 PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 30-5-1972 DAGLI ON. SIGNORILE E MAGNANI NOYA DEL
P.S.I. «RIFORMA DELL'ASSISTENZA PUBBLICA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI»
Art. 1.
In attuazione dei principi della
Costituzione della Repubblica rivolti ad assicurare a tutti i cittadini le condizioni per la soddisfazione dei loro
bisogni fondamentali, sono istituiti: una rete dei servizi sociali; prestazioni
economiche volte a garantire i mezzi necessari per vivere a quanti ne siano sprovvisti.
Art. 2.
I servizi sociali regolati dalla
presente legge quadro debbono garantire a ciascuna
persona il mantenimento di normali condizioni di vita nel tessuto delle
relazioni familiari e sociali. Essi avranno, in conseguenza, carattere aperto,
cioè di appoggio allo svolgimento delle normali
funzioni sociali dell'individuo e della famiglia.
Dovrà essere garantito a tutti i
cittadini italiani ed ai cittadini stranieri che si trovano nel territorio
italiano, l'accesso ai servizi sociali, eliminando nella organizzazione
di essi ogni forma di discriminazione conseguente a particolari condizioni
giuridiche dei richiedenti.
Si dovrà infine favorire la
partecipazione delle formazioni sociali della popolazione alla gestione dei
servizi.
Art. 3.
Le prestazioni di natura economica
si distinguono in prestazioni a carattere ordinario e straordinario.
Le prestazioni economiche ordinarie
sono definite con apposita legge dello Stato.
Le prestazioni straordinarie sono
disciplinate con leggi regionali.
Art. 4.
Competono allo Stato le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia dei servizi
sociali, che attengono ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli
obiettivi del programma economico nazionale e agli obblighi internazionali, e
la gestione del Fondo nazionale per i servizi sociali di cui all'articolo 7.
Competono inoltre i rapporti con organismi del settore stranieri e
internazionali.
Art. 5.
La competenza in materia di
programmazione, finanziamento e controllo dei servizi sociali è attribuita alle regioni.
In particolare l'amministrazione
regionale provvede:
a) a emanare
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente
legge;
b) a determinare la misura e la
modalità della ripartizione, tra i comuni e i consorzi di comuni, dei fondi comunque disponibili per l'impianto e la gestione dei servizi
sociali;
c) a svolgere un'azione di assistenza tecnica diretta alla istituzione e al miglioramento
dei servizi sociali;
d) a promuovere, in collaborazione con
l'università o gli istituti statali di formazione, la qualificazione e la riqualificazione
del personale addetto ai servizi, per renderlo idoneo
ai nuovi compiti, in rapporto al fabbisogno accertato a mezzo di appropriata
programmazione;
e) al controllo sul funzionamento
delle unità locali dei servizi sociali e su tutte le istituzioni di assistenza comunque operanti sul territorio regionale.
Art. 6.
I comuni e i consorzi di comuni sono
preposti alla gestione dei servizi sociali, mediante l'istituzione delle unità locali dei servizi sociali, le quali saranno
opportunamente collegate con le unità sanitarie locali.
Art. 7.
Agli oneri derivanti dalla presente
legge si provvede con i fondi dei bilanci degli enti locali comunque
destinati ad interventi aventi finalità assistenziali e di beneficenza,
integrati, fino a che la legge sulla finanzia locale non disponga
diversamente, dal Ministero della sanità e dei servizi sociali di cui al
successivo art.
a)
dai capitoli di spesa relativi ad attività assistenziali e di beneficenza
pubblica svolte dagli organi dello Stato, a decorrere dall'anno successivo a quello della entrata
in vigore della presente legge;
b) dagli stanziamenti per attività assistenziali e di beneficenza pubblica svolte dagli enti
pubblici nazionali; c) dai contributi di natura previdenziale erogati, in
favore dell'ENAOLI e dell'ONPI;
d) dai proventi delle lotterie
nazionali;
e) da una percentuale del 5 per cento
sulle spese per l'edilizia sociale da destinare alla costruzione di edifici per i servizi sociali;
f)
dalle quote degli utili di gestione degli istituti di credito devolute, in base
allo statuto, per finalità assistenziali.
Con decreto del Presidente del
Consiglio, su proposta del Ministero dei servizi
sociali e della sanità, il Fondo viene ripartito tra le regioni entro il mese
di febbraio di ogni anno, sulla base dei criteri previsti dalla legge del 16
maggio 1970, n. 281. Nell'effettuare tale ripartizione dovranno essere
considerate distintamente le spese dell'impianto di nuovi servizi e le spese
di gestione.
Art. 8.
Le competenze assistenziali
svolte dalle province sono trasferite ai comuni e ai consorzi di comuni.
Restano salve le competenze delle
province autonome di Trento e Bolzano, alle quali sono comunque
applicabili, compatibilmente con il loro ordinamento costituzionale, gli
articoli 7 e 9 della presente legge.
Art. 9.
Con decreti del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto
con il Ministero della sanità e dei servizi sociali entro un anno dall'entrata
in vigore della presente legge sono soppressi gli enti pubblici nazionali, di
cui all'allegato A, che svolgono, a qualsiasi titolo, attività di assistenza sociale, compresi comunque quelli inseriti
nell'elenco allegato alla presente legge, e le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza a carattere pluriregionale.
Con decreti del Presidente della
giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono
soppressi gli enti comunali di assistenza e le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Il personale degli enti di cui ai
primi due commi del presente articolo è in pari tempo trasferito agli uffici regionali
e locali costituenti il nuovo ordinamento, conservando il grado e il
trattamento economico raggiunto all'entrata in vigore della presente legge.
I beni patrimoniali degli enti
pubblici nazionali, degli enti comunali di assistenza
e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppressi passano al
patrimonio disponibile delle regioni, le quali li destineranno alla gestione e
allo sviluppo dei servizi sociali.
Gli enti sopprimendi
continueranno a svolgere le loro attività in materia di assistenza
sociale fino alla emanazione dei decreti di cui ai primi due commi del
presente articolo.
Art. 10.
Il Ministero della sanità assume la
denominazione di Ministero dei servizi sociali e della sanità.
Con la trasformazione del Ministero
della sanità in Ministero dei servizi sociali e della
sanità decadano le attribuzioni in materia di assistenza e beneficenza
pubblica del
Le attribuzioni di cui al precedente
comma sono esercitate dallo Stato e dalle regioni, secondo le linee direttrici
previste dalla presente legge quadro.
Presso il Ministero dei servizi
sociali e della sanità è istituito il Consiglio superiore per i servizi
sociali.
Il Consiglio formula proposte ai
fini della programmazione e del coordinamento dei
servizi sociali ed esprime pareri in ordine agli elementi occorrenti al
Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini del programma
economico nazionale.
Il Consiglio superiore per i servizi
sociali è costituito con decreto del Ministero dei servizi sociali e della sanità
che lo presiede, ed è composto:
- di 10
rappresentanti delle regioni, indicati dalla Commissione di cui all'articolo
13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- del segretario generale della
programmazione;
- di un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri: del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione, del tesoro, dei servizi sociali e della sanità.
I membri del Consiglio durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati.
Art. 11.
Le provvidenze economiche a
carattere ordinario sono riservate ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti
dei mezzi necessari per vivere.
L'ammontare delle provvidenze
ordinarie è stabilito con legge dello Stato.
L'accertamento dello stato di invalidità e delle condizioni di bisogno è demandato alle
regioni, sulla base dei principi contenuti nelle leggi dello Stato istitutive
della pensione sociale per le persone anziane e delle altre forme di
assistenza economica previste per gli invalidi civili, i ciechi e i sordomuti.
Le provvidenze economiche ordinarie
sono erogate per il tramite dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le provvidenze economiche a carattere straordinario sono
riservate ai cittadini che non possono fruire di prestazioni previdenziali e
che non abbiano titolo ad una pensione sociale e che versino in condizioni di
estrema indigenza. Le provvidenze economiche straordinarie, al pari della
modalità di accertamento dei bisogni e dei criteri di
erogazione, sono predisposte con legge regionale.
ALLEGATO A
Opera nazionale per la protezione
della maternità e dell’infanzia;
Ente nazionale per l'assistenza agli
orfani dei lavoratori italiani;
Opera nazionale per gli orfani di
guerra;
Opera nazionale per l'assistenza
agli orfani di guerra anormali psichici;
Ente nazionale per la protezione
morale del fanciullo;
Opera nazionale di
assistenza all'infanzia delle regioni di confine;
Commissariato della gioventù
italiana;
Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza dei sordomuti;
Associazione
nazionale mutilati ed invalidi civili; Ente nazionale assistenza lavoratori;
Ente nazionale di lavoro per i
ciechi; Ente nazionale di assistenza magistrale;
Istituto nazionale Giuseppe Kirner;
Opera nazionale per il Mezzogiorno
d'Italia;
Ente nazionale per l'assistenza alla
gente del mare;
Opera nazionale per i pensionati
d'Italia;
Ente nazionale per
la distribuzione dei soccorsi in Italia, Istituto nazionale Umberto e
Margherita di Savoia;
Opera per l'assistenza ai profughi
giuliani e dalmati;
Istituto Andrea Doria
per gli orfani dei marinai morti in guerra;
Istituto nazionale di beneficenza
Vittorio Emanuele III;
Opera nazionale di
assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'esercito;
Opera nazionale per i figli degli
aviatori;
Opera nazionale di
assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri;
Ente nazionale di assistenza
per gli orfani dei militari della Guardia di finanza;
Fondo di assistenza
e previdenza per il personale della pubblica sicurezza;
Ente di assistenza
degli orfani degli agenti di custodia;
Opera nazionale di
assistenza per il personale dei servizi antincendi
e della protezione civile;
Opera nazionale per l'assistenza
agli orfani dei sanitari italiani;
Opera nazionale per gli invalidi di
guerra;
Comitato italiano di difesa morale e
sociale della donna;
Istituto
postelegrafonici;
Opera di previdenza a favore del
personale delle ferrovie dello Stato;
Fondazione figli degli italiani
all'estero;
Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.
ALLEGATO B
Uffici ministeriali da trasferire al
Ministero dei servizi sociali e della sanità:
Ministero
di grazia e giustizia:
Ufficio IV
(rieducazione minorenni) e Ufficio VII (assistenza e servizi sociali) della
Direzione generale istituti prevenzione e pena.
Ministero
dell'interno:
Direzione generale dell'assistenza
pubblica.
Ministero
del lavoro e della previdenza sociale:
Direzione X
(problemi della famiglia e del lavoratore) della Direzione generale dei
rapporti di lavoro.
Ministero
della pubblica istruzione:
Ispettorato per l'assistenza
scolastica.
www.fondazionepromozionesociale.it