Prospettive assistenziali, n. 29
bis, gennaio-marzo 1975
PROPOSTA
DI LEGGE N. 1609 PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI L'1-2-1973 DAGLI ON. FOSCHI E ALTRI PARLAMENTARI D.C.
«LEGGE QUADRO DI RIFORMA DELL'ASSISTENZA» (1)
Principi generali
Art. 1.
La presente legge disciplina
l'assistenza sociale in conformità ai diritti sanciti
dalla Costituzione nei confronti di tutti i cittadini; definisce l'ambito del
pubblico intervento; garantisce la libertà di esplicazione dell'assistenza
gestita dai privati e ne assicura il coordinamento con quella gestita dallo
Stato e dagli altri enti pubblici qualora essa concorra al perseguimento degli
obiettivi fissati dai poteri pubblici competenti.
Art. 2.
L'assistenza sociale garantisce, nel quadro della sicurezza sociale, l'effettivo diritto dei
cittadini alla prevenzione ed alla rimozione delle situazioni e delle cause
che ostacolano il pieno e libero sviluppo della loro personalità
A tal fine sono predisposti idonei
servizi ed interventi armonizzati con i servizi sanitari e scolastici e con le politiche sociali della famiglia, del lavoro, della casa,
dell'assetto territoriale.
Art. 3.
La utilizzazione dei servizi e degli
interventi di cui al precedente articolo prescinde da ogni riferimento a determinate
categorie e deve realizzarsi quanto più possibile attraverso il nucleo
familiare, nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente
diritto, nel rispetto della sua dignità e libertà; deve altresì essere
garantita all'assistito la possibilità di scelta motivata dalle prestazioni,
purché ciò non produca obiettive difficoltà tecniche e ingiustificato aggravio
di oneri.
Competenze dello Stato
Art. 4.
Le competenze in materia di sanità,
previdenza sociale, assistenza sociale devono fare capo ad una
unica struttura organica dell'amministrazione che realizzi il coordinamento
dei settori costituenti la sicurezza sociale, lo snellimento e l'acceleramento
delle procedure, il decentramento agli uffici periferici di attribuzioni
spettanti agli organi centrali.
A tal fine è istituito il Ministero
della Sicurezza Sociale che assorbe le competenze dell'attuale Ministero della
Sanità e quelle già spettanti agli altri Ministeri in materia di previdenza
sociale e di assistenza sociale.
Con successiva legge da emanare
entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno
determinati le competenze, i servizi e l'ordinamento del nuovo Ministero.
Art. 5.
Al fine di determinare gli indirizzi
generali in materia di assistenza e servizi sociali da
includere nel piano nazionale di sviluppo economico è costituita presso il
ministro della sicurezza sociale che la presiede una commissione consultiva
composta da un assessore e da un rappresentante degli operatori sociali
designato da ciascuna delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale.
Costituzione di un comitato
interministeriale provvisorio
Art. 6.
Fino all'attuazione del Ministero
della sicurezza sociale di cui all'articolo 4 è costituito presso
Al fine di garantire un organico
collegamento con le Regioni, tale comitato sarà
affiancato da una commissione consultiva composta da un assessore e da un
rappresentante degli operatori sociali designati da ciascuna delle Regioni a
statuto ordinario ed a statuto speciale.
Art. 7.
Spetta allo Stato:
1) definire i livelli minimi e la
tipizzazione di prestazione dei servizi sociali;
2) indicare, sentite le
rappresentanze e le associazioni interessate, i profili professionali del
personale da utilizzare nei servizi sociali;
3) svolgere di intesa
con le regioni e con le istituzioni specializzate ricerche ed indagini
finalizzate allo studio ed alla soluzione dei problemi assistenziali di
rilevanza nazionale;
4) predisporre, in
base alle vigenti leggi, idonei interventi in caso di calamità o per altre
esigenze di carattere eccezionale e straordinario;
5) regolare le questioni di ordine internazionale ed i rapporti con organismi
stranieri ed internazionali;
6) provvedere agli oneri per l'assistenza
degli stranieri in relazione alle convenzioni
internazionali e in conformità a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
12.
Ordinamenti e
competenze regionali
Art. 8.
Le regioni hanno autonoma potestà
legislativa in materia di assistenza sociale nei
limiti dei principi stabiliti dalla presente legge ed emanano, ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, norme di attuazione
delle leggi della Repubblica aventi per oggetto il perseguimento delle
finalità di cui al precedente articolo 2 nelle materie che non rientrano nella
potestà legislativa delle regioni.
Art. 9.
Le regioni curano la programmazione
dei servizi sociali assicurando con apposite
procedure che gli obiettivi di sviluppo tengano conto delle indicazioni fornite
dai comuni, dalle province, dagli altri enti locali, nonché dalle formazioni
sociali, dagli esperti e dagli operatori sociali qualificati nel settore.
Art. 10.
Spetta alle regioni:
1) definire le
caratteristiche, de dimensioni e l'ambito territoriale dell'Unità locale dei
servizi sociali di cui agli articoli 10, 11 e 12;
2) indicare i tipi dei servizi, i
criteri e le modalità per il razionale assetto delle strutture operative, per
il coordinamento delle iniziative assistenziali
pubbliche ed anche di quelle disciplinate dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22;
3) stabilire con legge i criteri di
corresponsione per periodi limitati, da parte delle unità locali dei servizi sociali,
di assegni straordinari eventualmente integrati dai
necessari servizi, per i cittadini che si trovino in situazione di emergenza
individuale e familiare, al fine di favorire il definitivo superamento delle
stesse;
4) sostenere le spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 12;
5) promuovere e sostenere le
iniziative in atto, da assumere per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione
degli operatori sociali;
6) curare la tenuta del registro
delle istituzioni di utilità sociale (articolo 19) ;
7) disciplinare la vigilanza sulle
attività assistenziali.
Competenze comunali e
organizzazione locale dei servizi sociali
Art. 11.
I comuni ed i consorzi di comuni al
fine di garantire la presenza dei necessari servizi sociali assistenziali
istituiscono le Unità locali dei servizi sociali, definite con legge regionale
sentiti i comuni e le province interessate.
Con legge regionale vengono stabiliti:
1) il regolamento dell'Unità locale
dei servizi sociali intesa come speciale organizzazione tecnica con propria
gestione non dotata di autonoma capacità giuridica;
2) l'ambito territoriale di
competenza dell'Unità locale determinato a livello subcomunale, comunale o intercomunale - in coordinamento
con le Unità sanitarie locali - in modo da garantire, per omogeneità di
strutture economico-sociali e per dimensioni ed
effettiva possibilità di comunicazione, il migliore accesso ai servizi e la
partecipazione ai cittadini;
3) le dotazioni di
attrezzature e di personale, in relazione ai programmi stabiliti dalla
regione, dai comuni e dai consorzi di comuni;
4) la sfera di intervento
delle Unità locali le quali dovranno, comunque provvedere nell'ambito del
proprio territorio e nel quadro della programmazione, in coordinamento con le
Unità sanitarie locali, a:
a) svolgere attività di segretariato
sociale;
b) svolgere attività di consultorio
familiare per la consulenza interdisciplinare diagnostica e di
primo trattamento per tutti i casi riferibili all'esperienza familiare.
c) fornire interventi di ordine economico per urgenti necessità e servizi
adeguati per particolari condizioni di difficoltà in cui versino i singoli
cittadini e le famiglie, inclusi i servizi di assistenza domiciliare;
d) svolgere opera di vigilanza nei
confronti delle iniziative assistenziali pubbliche e
quelle di cui all'articolo 20.
Art. 12.
Il consiglio comunale e gli organi
del consorzio dei comuni nominano il direttore tecnico dell'Unità locale dei
servizi sociali che esercita le attribuzioni
conferitegli da disposizioni legislative e di regolamento e dal consiglio
comunale o dagli organi del consorzio.
La partecipazione dei cittadini alla
programmazione ed alla gestione dei servizi è assicurata da una commissione
consultiva che affianca il direttore tecnico ed è composta da
rappresentanti designati dalle formazioni sociali operanti nel territorio, e
dagli operatori sociali qualificati nel settore.
Con legge regionale vengono regolamentate le attività e le competenze del
direttore tecnico dell'Unità locale dei servizi sociali, della commissione
consultiva ed i criteri per l'elaborazione e l'approvazione dei bilanci
preventivo e consuntivo e del programma di attività dell'Unità locale, che
dovranno essere approvati al consiglio del comune o dagli organi del consorzio
dei comuni.
Art. 13.
L'Unità locale dei servizi sociali è
tenuta ad erogare le sue prestazioni anche nei confronti dei cittadini non residenti,
quando l'intervento sia determinato da particolari
condizioni di necessità e di urgenza e in relazione al servizio richiesto,
salvo rivalsa delle spese nei confronti delle regioni in cui l'assistito abbia
abituale residenza.
Sono altresì ammessi a fruire dei
servizi sociali gli stranieri, che agli effetti delle leggi assistenziali
siano assimilati ai cittadini italiani ovvero che risultano appartenenti a
Stati per i quali sussista il trattamento di reciprocità.
Art. 14.
Le province assicurano quei servizi
socio-assistenziali che per livello di specializzazione, tipo di utenza e ambito territoriale non siano utilmente
realizzabili dalle unità locali dei servizi sociali.
La regione stabilisce le norme
generali per la eventuale costituzione di consorzi
tra province e comuni e pluralità di province.
Pubbliche istituzioni assistenziali
Art. 15.
Le Regioni, entro un biennio
dall'entrata in vigore della presente legge, per i fini di cui al precedente
articolo, adottano apposito piano che, in conformità
agli obiettivi della programmazione regionale e sentiti i comuni e gli enti
interessati, disponga in ordine alla sopravvivenza, trasformazione, fusione ed
estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che per l'attività assistenziale
svolta, per l'efficiente organizzazione strumentale e di personale, possono
garantire il perseguimento dei propri scopi in aderenza ai fini di cui alla
presente legge, conservano la personalità giuridica e l'ordinamento interno.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere dichiarate
estinte se i loro fini istituzionali o il livello dei loro servizi sociali non
vengono riconosciuti idonei.
In caso di estinzione,
la devoluzione dei beni deve avvenire secondo le indicazioni contenute nello
statuto dell'ente o, in loro mancanza, a enti o istituzioni pubbliche similari.
Le Regioni, nello stesso termine,
stabiliranno le procedure per il trasferimento dei beni e del personale che
conserva in ogni caso il grado ed il trattamento economico raggiunto alla data
del trasferimento stesso.
Art. 16.
Gli enti comunali di
assistenza sono soppressi e le dotazioni relative sono trasferite al rispettivo
comune per essere destinate alla costituzione ed all'attività delle unità
locali dei servizi sociali.
Private iniziative assistenziali
Art. 17.
È garantita la libertà di
costituzione e di attività alle associazioni,
fondazioni ed altre istituzioni con finalità di assistenza e di servizio
sociale promosse da privati, da enti ecclesiastici e da enti assistenziali di
ogni confessione religiosa.
Art. 18.
È istituito presso l'assessorato
regionale competente il registro delle istituzioni
private di utilità sociale. L'atto costitutivo e lo statuto delle istituzioni
di cui all'articolo precedente devono essere depositati con la richiesta di iscrizione presso gli uffici dell'assessorato competente.
L'iscrizione nel registro delle istituzioni private di utilità
sociale è disposta con decreto del presidente della giunta regionale previo
accertamento delle condizioni stabilite a norma delle presente legge e delle
leggi regionali, sentiti í comuni della Regione nel territorio dei quali
l'istituzione opera.
Contro la mancata iscrizione è
ammesso ricorso ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di
Stato.
Con tale iscrizione l'istituzione ha
diritto, qualora lo richieda, a partecipare alla programmazione ed alla attuazione dei programmi socio-assistenziali.
Art. 19.
La cancellazione delle istituzioni
private di utilità sociale dal relativo registro può
essere disposta previo diffida e con decreto motivato dal presidente della
giunta regionale su proposta dell'assessore competente, quando venga
riscontrata una grave violazione della norma di legge e di regolamento o la
grave inadempienza degli obblighi assistenziali.
Avverso tali
provvedimenti è
ammesso ricorso ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.
Le istituzioni di utilità
sociale, se convenzionate o comunque fruenti di contributi finanziari
pubblici, sono sottoposte per quanto concerne l'attività assistenziale ai
conseguenti controlli ed agli oneri previsti in sede di programmazione e di
coordinamento dei servizi sociali.
Art. 20.
Le convenzioni stipulate fra gli
enti locali e le istituzioni private di utilità
sociale dovranno escludere qualsiasi forma di subappalto.
Le rette dovranno essere adeguate
alle prestazioni da valutarsi in rapporto alle esigenze dei soggetti ed alle
spese generali fisse ed, a parità di prestazioni, uguale per tutte le
istituzioni private di utilità sociale operanti nel
territorio della regione.
Nel quadro degli indirizzi della regione, il comune
o i consorzi, su proposta o parere delle Unità locali dei servizi sociali
competenti per territorio, può disporre incentivi a favore delle istituzioni di
utilità sociale per la trasformazione, la qualificazione e l'istituzione di
servizi.
Art. 21.
Le amministrazioni delle istituzioni
di utilità sociale debbono presentare annualmente -
all'ente convenzionante e alla regione - appositi rendiconti per la parte
relativa ai finanziamenti pubblici.
Fondo nazionale per i
servizi sociali
Art. 22.
Viene istituito il fondo nazionale per i
servizi sociali, che è costituito da tutti i capitoli di spesa iscritti nel bilancio
dello Stato, comunque attinenti ad attività di beneficenza e di assistenza,
ordinarie e straordinarie.
Nel fondo nazionale per il servizio
sociale confluiscono altresì:
a) gli stanziamenti erogati dallo
Stato per le attività assistenziali e di beneficenza
svolti dagli enti pubblici nazionali;
b) i contributi di cui al
decreto-legge 23 marzo 1948, n. 327 e alla legge 14 aprile 1956, n. 307
(ENAOLI), nonché alle leggi 4 aprile 1952, n. 218 e 20
febbraio 1958, n. 55 (ONPI);
c) gli utili delle lotterie nazionali;
d) i patrimoni finanziari degli enti
nazionali soppressi ai sensi dell'articolo 25 della
presente legge.
Il fondo nazionale per i servizi sociali costituito da appositi capitoli iscritti
nello stato di previsione delle spese del Ministero della sicurezza sociale
distinti per la spesa corrente e per quella in conto capitale, viene ripartito
fra le singole regioni.
Art. 23.
Limitatamente ai primi due anni
finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il fondo è
ripartito fra le regioni con i criteri fissati dall'articolo 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281.
Successivamente la ripartizione annuale fra le
regioni del fondo nazionale per i servizi sociali verrà stabilita sulla base
di un piano pluriennale, approvato dal CIPE e sentita la Commissione di cui
all'articolo 5 con riferimento agli obiettivi fissati dall'articolo 3 della
presente legge.
Con le modalità di cui al precedente
comma ed in correlazione con il programma economico nazionale ed i piani di
sviluppo di ciascuna regione si stabiliscono i parametri
per il riparto fra le regioni del fondo nazionale per i servizi sociali.
I parametri devono essere definiti
numericamente per ciascuna regione tenendo canto della
situazione economica, sociale e demografica o dei livelli funzionali e
strutturali dei servizi.
Scioglimento degli
enti nazionali assistenziali di diritto pubblico
Art. 24.
Entro due anni dall'entrata in
vigore della presente legge, gli enti nazionali assistenziali
ed assimilabili di diritto pubblico, cessano dalle loro funzioni.
Il Governo della Repubblica, previo
parere di apposita Commissione parlamentare composta
da nove deputati e nove senatori è delegato ad emanare entro tale periodo uno o
più decreti aventi valore di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri
direttivi.
1) Devoluzione
alle regioni od agli altri enti locali territoriali, secondo le rispettive
competenze, dei patrimoni immobiliari e dei beni strumentali ai servizi degli enti di
cui al primo comma.
2) Trasferimento del personale degli
enti di cui sopra alle Regioni o al Ministero della Sicurezza Sociale conservando
ad essi in ogni caso il grado, la funzione ed il
trattamento economico raggiunti all'entrata in vigore dei decreti di cui al
secondo comma.
Nuova disciplina delle
prestazioni economiche di assistenza sociale
a
carattere obbligatorio e continuativo
Art. 25.
A decorrere dal 1° gennaio 1975 le
prestazioni economiche di assistenza sociale,
obbligatorie e continuative, erogate sotto forma di assegni di assistenza a di
accompagnamento e di pensioni di inabilità ai soggetti di cui alle leggi 26
maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382; 30 marzo 1971, n. 118 sono erogate
dall'INPS con le modalità previste dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 per le pensioni sociali.
Ai titolari degli assegni e delle
pensioni di cui al primo comma del presente articolo
si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni e le norme
sull'assistenza malattia secondo quanto disposto dall'articolo 2 del
decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, nel testo modificato dalla legge di
conversione dell'11 agosto 1972, n. 485.
Restano ferme le norme e le modalità
sull'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni economiche
di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118.
L'onere delle pensioni di inabilità e degli assegni di cui al primo comma del
presente articolo è a carico del fondo sociale dell'INPS in cui affluiranno, a
decorrere dal 1o gennaio 1975, le somme a tale scopo stanziate dalle citate
leggi.
Art. 26.
Entro due anni dall'entrata in
vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare
uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per:
a) unificare il livello quantitativo
delle prestazioni economiche e di assistenza sociale a
favore dei cittadini inabili o con ridotte capacità lavorative e sprovvisti di
reddito sufficiente;
b) definire unitariamente le modalità
e criteri degli accertamenti per l'erogazione di tutte le prestazioni economiche
e continuative, delegandoli alla competenza amministrativa delle regioni che
si varranno a tal fine delle Unità locali dei servizi
sociali;
c) definire un unico sistema per le
prestazioni economiche e assistenziali, stabilendone
parametri quantitativi nel contesto del sistema previdenziale mutualistico a
base contributiva.
Disposizioni finali
Tutte le norme in contrasto con la
presente legge sono abrogate.
(1) Questa proposta di
legge è identica sia nella relazione che nel testo a quella presentata al
Senato il 12-2-1973 (n. 830) dalla Sen. Falcucci e altri Parlamentari D.C.
www.fondazionepromozionesociale.it