Prospettive assistenziali, n. 29
bis, gennaio-marzo 1975
PROPOSTA
DI LEGGE N. 1674 PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 15-2-1973 DALL'ON. ARTALI DEL P.S.I. PER CONTO DELL'ANEA
«LEGGE QUADRO SUI SERVIZI SOCIALI E SULLA RIFORMA DELLA PUBBLICA ASSISTENZA» (1)
Art. 1.
In attuazione dei principi sanciti
dalla Costituzione del
I servizi sociali sono predisposti
per tutti i cittadini e per gli stranieri residenti nel territorio nazionale,
indipendentemente dalle loro condizioni economiche e sociali.
Le Regioni, nell'ambito della
presente legge e delle disposizioni previste dagli
articoli 117 e 118 della Costituzione, determinano con proprie leggi le norme
per l'istituzione di detti servizi e quelle per la loro gestione da parte
delle Province e dei Comuni.
Art. 2.
Nel quadro del piano di programmazione nazionale e
con i mezzi da questo previsti, lo Stato assicura particolare sviluppo dei
servizi sociali nel Mezzogiorno e nelle aree depresse.
Le iniziative private che concorrono
a realizzare le finalità dei servizi sociali possono
essere utilizzate nel quadro della programmazione nazionale
e di quella regionale e secondo i criteri previsti dalla presente legge.
Al cittadino è
assicurata la libertà di scelta fra più servizi per uno stesso bisogno.
Art. 3.
La legge regionale stabilisce i
limiti convenzionali di reddito e di proprietà per l'ammissione gratuita ai
servizi sociali, e i livelli dei servizi.
Lo Stato, nell'ambito del piano
economico, stabilisce con legge i valori minimi di tali limiti e i livelli
minimi dei servizi.
Per i bisogni che richiedono un
intervento immediato e temporaneo dei servizi di assistenza
sociale, in relazione alla loro gravità ed urgenza, si può prescindere dai predetti
limiti.
Art. 4.
Le Regioni provvedono
ad assicurare, nell'ambito del proprio territorio, i servizi sociali di
base, e in particolare quelli per l'infanzia, gli anziani, i subnormali e i
disadattati per cause fisiche, psichiche, sensoriali, nonché i servizi
necessari per gli immigrati, i profughi, i dimessi dagli istituti di prevenzione
e pena e dagli ospedali psichiatrici.
Art. 5.
Oltre alla gratuita ammissione ai
servizi sociali di base, ai cittadini che sono temporaneamente o stabilmente incapaci
di procurarsi con le loro forze i mezzi per la sussistenza propria e del
nucleo familiare, saranno assicurate:
a)
prestazioni economiche, in misura pari almeno all'importo mensile della
pensione sociale;
b) una maggiorazione d'importo pari
agli assegni fa
miliari per il settore dell'industria per i
familiari a carico, secondo la normativa stabilita per la corrispondente prestazione
previdenziale;
c) l'assistenza personale per
l'eliminazione delle cause che determinano nel soggetto la carenza
dei mezzi essenziali di vita o il persistere di uno stato di bisogno. A tale
ultimo fine, gli organi dell'assistenza sociale assumono
accordi con gli uffici di collocamento, con gli enti previdenziali, con i
servizi di assistenza sanitaria e con gli organi preposti all'edilizia
popolare, anche per favorire l'avvio a prestazioni di assistenza specifica.
Le prestazioni di cui al primo comma
sono corrisposte non appena accertata l'esistenza delle condizioni previste
dalia legge e per il periodo in cui persiste lo stato di bisogno.
L'assistenza economica può essere
erogata una tantum, quando si tratti di una momentanea
incapacità del soggetto a fronteggiare con i propri mezzi taluni bisogni essenziali
o si verifichino esigenze straordinarie o pubbliche calamità.
Art. 6.
La legge regionale dovrà prevedere
opportune garanzie per la tutela dei cittadini per ciò che concerne l'ammissione ai servizi sociali e il diritto alle prestazioni
economiche, di cui all'articolo 5, secondo quanto disposto al punto 4) del
secondo comma del successivo articolo 7, ferma restando la possibilità di
adire l'Autorità giudiziaria.
Art. 7.
La legge regionale, al fine di dare
unità di indirizzo e organizzazione alla gestione dei
servizi sociali, prevede l'istituzione nei Comuni, anche in tempi diversi, di
Centri di assistenza sociale aventi il carattere di servizio comunale e
autonomia patrimoniale e di gestione, determinandone le fondamentali
caratteristiche tecnico funzionali e garantendo forme di partecipazione dei
cittadini alla loro gestione.
Le modalità di istituzione
e di gestione dei servizi sociali sono disciplinate dalla legge regionale
nell'ambito dei seguenti criteri fondamentali:
1) di norma per i Comuni maggiori la legge regionale può, su proposta del Consiglio
comunale, istituire più Centri di assistenza sociale, di cui al successivo
articolo 8. Per gruppi di Comuni minori la legge può istituire centri
consorziali. La stessa legge dovrà fissare precise norme per assicurare il
coordinamento e l'unità di indirizzo fra i Centri di assistenza
sociale di uno stesso Comune, per l'attribuzione delle attività patrimoniali e
per la destinazione e la gestione degli istituti assistenziali attualmente gestiti
dagli ECA;
2) ogni Centro di assistenza
sociale è diretto da un comitato amministrativo eletto dai Consiglio comunale o
dall'assemblea del Consorzio;
3) sono sottoposte all'approvazione
del Consiglio comunale o dell'assemblea del Consorzio le delibere del Comitato amministrativo riguardanti:
a) programma assistenziale;
b) bilanci preventivi e conti
consuntivi;
c) pianta organica e salari del
personale e relativi stipendi;
d) regolamenti;
e) contratti, modificazioni di patrimonio o altri provvedimenti,
che vincolino il bilancio oltre l'esercizio in corso;
4) contro i provvedimenti in materia
di ammissione ai servizi sociali il cittadino può
ricorrere al comitato amministrativo del Centro, che decide con motivata
delibera.
Art. 8.
I Centri di assistenza
sociale provvedono a:
a)
gestire direttamente i servizi sociali di cui alla presente legge e alle leggi
della Regione;
b) proporre al Comune o al Consorzio
convenzioni con istituzioni specializzate riconosciute idonee dai competenti
organi regionali per l'attuazione dei servizi sociali;
c) accertare l'esistenza delle
condizioni previste da leggi dello Stato e della Regione per l'erogazione di
prestazioni assistenziali ed in particolare di quelle
di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, delle indennità ai
ciechi civili di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, delle indennità ai
sordomuti di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, delle indennità ai mutilati
ed invalidi civili di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e delle altre
prestazioni economiche di cui all'articolo 5 della presente legge;
d) formulare agli organi della
Regione, oltre che a quelli del Comune, le proposte ritenute opportune per l'esercizio
diretto dell'assistenza sociale e per la costituzione o
il riconoscimento delle istituzioni specializzate da utilizzare per i servizi
sociali, nonché per la prevenzione delle situazioni che rendono necessario
l'intervento delle attività assistenziali;
e) effettuare
inchieste sociali per approfondire i problemi di gruppi o comunità aventi
esigenze particolari, sia per favorirne lo sviluppo sociale che per prospettare
le necessità assistenziali;
f)
attuare le opportune iniziative per assicurare ai singoli soggetti le
condizioni necessarie per lo sviluppo della propria personalità, il mantenimento nella famiglia e il
migliore inserimento nella società;
g) svolgere altri compiti ad essi affidati dal Comune, anche in rapporto a funzioni
delegate al Comune dallo Stato e dalla Regione.
Art. 9.
Con l'approvazione delle leggi
regionali di cui al precedente articolo 7 e con
l'effettiva istituzione dei Centri di assistenza sociale, gli Enti comunali di
assistenza cessano di svolgere la loro attività quali enti autarchici
istituzionali.
I patrimoni degli ECA e quelli da essi amministrati passano a far parte del patrimonio
autonomo dei Centri di assistenza sociale e sono gestiti per il conseguimento
dei loro fini istituzionali.
Il personale degli ECA entra a far
parte dell'organico del Centro di assistenza sociale,
conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico raggiunto.
Art. 10.
In relazione a quanto stabilito nel precedente
articolo 8, per l’attuazione dei servizi sociali possono essere utilizzate le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti e gli enti
comunque assoggettati alla disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972, se
riconosciuti idonei in considerazione dei livelli delle prestazioni, della
qualificazione del personale, dell'efficienza organizzativa e delle dotazioni
patrimoniali.
Qualora tali istituzioni non
presentino i suddetti requisiti, il Consiglio regionale ha potestà di
deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
la fusione con altre istituzioni, l'aggregazione ad un centro di assistenza
sociale o l'estinzione. Contro i relativi provvedimenti è
ammesso ricorso alla Autorità giudiziaria ordinaria, oltre al ricorso
amministrativo.
Art. 11.
È garantita la libertà delle
iniziative private di assistenza.
Le predette iniziative possono - a
richiesta - essere utilizzate, mediante apposite
convenzioni, per il raggiungimento degli scapi di cui alla presente legge e
nell'ambito della programmazione nazionale e regionale, purché riconosciute
idonee ai sensi del primo comma del precedente articolo
Art. 12.
Gli enti pubblici nazionali che
svolgono attività di assistenza sociale saranno
soppressi con le modalità previste dall'articolo 21, lettera a), della presente legge.
Art. 13.
Il controllo sugli atti dei Centri di assistenza sociale è esercitato dagli organi regionali di
controllo nei confronti delle deliberazioni delle amministrazioni comunali o
consortili ai sensi del precedente articolo 7.
Il controllo sugli atti delle
istituzioni pubbliche di assistenza e delle
istituzioni private, di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge, è
esercitato dall'organo regionale di controllo istituito ai sensi dell'articolo
130 della Costituzione.
Sono fatte salve le norme
particolari in vigore per le Regioni a statuto speciale.
Art. 14.
Lo Stato, nell'ambito della funzione
di indirizzo e di coordinamento delle attività delle
Regioni in materia di servizi sociali, ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281:
a) promuove, in collaborazione con le
Regioni, studi e ricerche per la migliore organizzazione ed efficienza dei
servizi sociali;
b) definisce i livelli minimi di
prestazione dei servizi sociali e quelli professionali del personale operante
nel settore, tenendo conto anche delle convenzioni internazionali e delle
norme comunitarie;
c) stipula accordi di reciprocità in
materia di servizi sociali con le altre Nazioni e cura i rapporti con gli organismi
stranieri ed internazionali, delegandone l'attuazione alle Regioni.
Le funzioni di cui sopra sono
esercitate, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza
di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro o
i Ministri competenti.
Art. 15.
È istituito - presso
Esso è composto:
a)
da un rappresentante dei Ministeri dell'interno, della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale;
b)
da un rappresentante per ciascuna Regione, designato dai rispettivi Consigli
regionali;
c)
da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;
d) da cinque esperti cooptati dal
Consiglio nazionale;
e) da quattro rappresentanti delle associazioni nazionali
istituite fra gli enti operanti nel settore assistenziale, designato uno
dall'ANCI, uno dall'UPI, uno dall'ANEA, uno dall'UNEBA.
Il Consiglio nazionale è nominato
con decreto del Presidente della Repubblica ed elegge nel suo seno il vice
presidente; i suoi componenti restano in carica cinque
anni e possono essere confermati.
Il parere del Consiglio nazionale è
obbligatorio sulle seguenti materie:
a) programmi di estensione
e perfezionamento dei servizi sociali nel quadro dei piani di sviluppo
economicosociale;
b) assegnazione dei fondi ai fini assistenziali;
c) definizione dei livelli minimi
delle prestazioni assistenziali;
d) modifiche legislative in materia di
sicurezza sociale;
e) trasformazione o fusione di istituti sociali a carattere pluriregionale;
f) accordi internazionali nel campo assistenziale.
Art. 16.
Alle Regioni, salvo le diverse
competenze previste per le Regioni a statuto speciale, spetta:
a)
emanare le norme
legislative per l'attuazione ed il perfezionamento dell'assistenza sociale di
cui alla presente legge quadro;
b)
definire, sulla base delle esigenze espresse dai Comuni e dalle Province, gli
indirizzi programmatici ed i livelli concreti dell'assistenza sociale nell'ambito regionale;
c) istituire, ai sensi dell'articolo 7
della presente legge, i Centri di assistenza sociale,
definendone l'ambito territoriale;
d) indicare le prestazioni che possono
essere concesse, in tutto o in parte, a titolo oneroso e fissare le condizioni
cui le prestazioni stesse sono subordinate;
e)
assegnare i fondi per l'istituzione e la gestione dei servizi sociali e per le
prestazioni economiche;
f) coordinare le funzioni dei Comuni,
anche in relazione alle attività dei servizi previdenziali e sanitari, e dei
Centri di assistenza sociale;
g) effettuare
direttamente, o mediante speciali commissioni, inchieste sociali :per valutare
l'estensione dei bisogni assistenziali dei cittadini in genere, o per singoli
gruppi, per accertarne le cause determinanti e proporre atti di competenza
della Regione stessa o degli enti locali;
h) adottare le deliberazioni relative al riconoscimento delle istituzioni pubbliche e
private di assistenza sociale che possono essere utilizzate dai Centri di
assistenza sociale per la realizzazione dei servizi specializzati previsti
dalla presente legge;
i) curare il perfezionamento e
l'aggiornamento del personale addetto alle funzioni assistenziali
e organizzare eventuali centri per la rilevazione dei dati occorrenti per
l'attuazione dell'assistenza;
l) definire i compiti a delegare
funzioni amministrative alle Province ed ai Comuni, oltre
quelli già attribuiti ad essi dalla presente legge.
Art. 17.
Spetta alle Province:
a) promuovere l'organizzazione dei
servizi sociali che non possono utilmente essere realizzati dai Centri di assistenza sociale, per livello di specializzazione,
tipo di utenza e ambito territoriale;
b) concorrere alla elaborazione
del programma di sviluppo dei servizi sociali, che le rispettive Regioni debbono
formulare nell'ambito della propria competenza territoriale;
c) svolgere le funzioni amministrative
che saranno loro assegnate dalla legge regionale in campo assistenziale.
Art. 18.
I Comuni svolgono funzioni di indirizzo, di propulsione e di coordinamento dei servizi
sociali nell'ambito del territorio di competenza.
In particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge:
a) accertano le concrete esigenze del
territorio di propria competenza ai fini della istituzione
dei servizi sociali e le indicano alle rispettive Regioni per la formulazione
dei programmi assistenziali e per la creazione dei Centri di assistenza sociale;
b) nominano i componenti
dei comitati amministrativi dei Centri di assistenza sociale ed approvano i
bilanci ed i programmi di attività dei Centri stessi, nonché 1e deliberazioni
dei Comitati amministrativi dei centri, secondo le norme del precedente articolo
7;
c) concorrono agli oneri per le
attività sociali;
d) esercitano funzioni amministrative
ed adempiono ai compiti ad essi delegati dalle
rispettive Regioni nel settore sociale.
Art. 19.
Agli oneri per il finanziamento dei
servizi sociali si provvede con:
a)
un contributo dello Stato pari, per il primo anno, al totale degli stanziamenti
previsti nei capitoli degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri
per attività assistenziali trasferite con la presente legge ad altri organi; per
gli anni successivi il contributo dello Stato sarà fissato ai sensi
dell'articolo 21, lettera b), della
presente legge;
b) i contributi e gli stanziamenti per
attività assistenziali svolte dagli enti pubblici nazionali soppressi a
seguito della presente legge;
c) gli stanziamenti attualmente
previsti per prestazioni economiche assistenziali in favore di particolari categorie
di cittadini;
d) un contributo dei Comuni e delle
Province pari, per il primo anno, all'ammontare degli stanziamenti previsti nei
rispettivi bilanci per le prestazioni che a seguito della presente legge vengono affidate ai Centri di assistenza sociale; per gli
anni successivi il contributo sarà fissato in ragione di una quota per abitante
stabilita con legge regionale;
e) le entrate dei Centri di assistenza sociale per redditi patrimoniali o per
prestazioni a titolo oneroso;
f) i proventi delle lotterie
nazionali;
g) stanziamento a carico del bilancio
delle Regioni, la cui entità è rapportata alle concrete esigenze assistenziali
di ciascuna Regione;
h) contributo dello Stato, delle
Regioni, delle Province e dei Comuni in corrispettivo di servizi speciali delegati
ai Centri di assistenza sociale.
Sono devoluti ai Centri di assistenza sociale i lasciti ed i beni destinati
genericamente a favore dei poveri, di cui all'articolo 630 del codice civile.
Gli stanzia:menti di cui alle lettere a), b), c) ed f) sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro e ripartiti fra le singole Regioni con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del
tesoro, sentito il Consiglio nazionale per l'assistenza sociale.
La quota assegnata a ciascuna
Regione è ad essa accreditata in apposito conto
corrente infruttifero aperto presso
Sulla scorta dei bilanci preventivi
e degli altri elementi raccolti riguardanti l'attività dei Centri di assistenza sociale, ciascuna Regione predispone un piano
annuale di riparto, fra i Centri medesimi, delle somme disponibili previste
dal presente articolo. Il piano di riparto è approvato con delibera del
Consiglio regionale, su proposta del competente
assessore.
Art. 20.
Per i documenti, gli atti ed i
contratti che possono occorrere ai Centri di assistenza
sociale nell'esercizio dei compiti istituzionali contemplati dalla presente
legge o da altre disposizioni legislative e regolamentari, sono estese ai
Centri medesimi le norme sulla esenzione dal pagamento dei tributi e diritti
applicabili, allo stesso fine, alle Amministrazioni dello Stato.
Parimenti sono esenti da ogni
tributo o diritto gli atti per il trasferimento dei beni di proprietà degli enti assistenziali sopprimendi
ai sensi dell'articolo 12 e per la devoluzione dei rispettivi beni.
Sono pure esenti dalle tasse di
registro o bollo e da qualsiasi altra tassa o spesa i documenti e gli atti che
possono necessitare ai soggetti assistibili per
realizzare i benefici ad essi spettanti contemplati dalla presente legge e dalle
leggi regionali emanate in esecuzione della presente legge.
Art. 21.
Il Governo della Repubblica, sentito
il Consiglio nazionale per l'assistenza sociale, integrato da cinque senatori
e cinque deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, è delegato
ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, norme aventi forza di legge ordinaria intese a:
a) sopprimere, con devoluzione dei
beni alle Regioni e trasferimento del personale con le garanzie di stato giuridico
ed economico, gli enti pubblici nazionali, che svolgono attività di assistenza sociale, secondo il criterio di evitare
duplicazioni di competenze, rientranti nell'ambito dell'intervento regionale,
fatta salva l'individuazione di servizi, prestazioni e interventi che per la
specifica loro natura non possano essere tecnicamente resi dalle singole Regioni
e debbano quindi, di necessità, restare affidati all'Amministrazione centrale
dello Stato;
b) riordinare, eliminando le attuali
categorie di assistibili, la regolamentazione delle
prestazioni economiche di base garantite dalla pensione sociale e dalle altre
provvidenze stabilite con leggi dello Stato, secondo ;il concetto di una
valutazione progressivamente più ampia dei bisogni dei singoli, valutate le
possibilità economiche del Paese e le indicazioni del programma economico
nazionale;
c) definire i livelli di cui
all'articolo 3 della presente legge;
d) definire il processo di adeguamento automatico delle prestazioni di cui ai punti
precedenti in relazione alle condizioni previste per la perequazione
automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria di cui
all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il provvedimento
stabilirà altresì la scadenza periodica dell'adeguamento automatico, valutate
le possibilità e le indicazioni di cui al precedente punto b);
e) fissare i limiti di reddito e di
proprietà per la concessione delle prestazioni economiche assistenziali,
in modo da definire il concetto dell'assistibile sulla base degli effettivi
bisogni che si intendono considerare;
f) stabilire i criteri generali di
massima per il riconoscimento delle istituzioni pubbliche di
assistenza di cui al punto h)
dell'articolo
g) delimitare le competenze fra le
strutture scolastiche, gli organi sanitari e gli organi assistenziali
nei confronti dei subnormali e dei disadattati, ai fini di un intervento
coordinato che concili la prevenzione, la cura e l'assistenza in una visione
globale dei rispettivi problemi;
h) assicurare una piena
complementarietà dei servizi sociali con il sistema :previdenziale
e con quello sanitario, in modo da realizzare del nostro Paese un armonico sistema
di sicurezza sociale che assicuri a tutti i cittadini il soddisfacimento dei
bisogni fondamentali e li avvii - responsabilizzandoli adeguatamente - verso
una esistenza il più possibile autonoma in una completa valorizzazione della
personalità umana.
Art. 22.
Sono abrogate le disposizioni
contrarie o comunque incompatibili con la presente
legge e in particolare le norme sugli elenchi dei poveri, che sono aboliti.
(1) Questa proposta di
legge è identica sia nella relazione che nel testo a quella presentata al
Senato il 7-2-1973 dal Sen. Signorello della D.C. (n.
843).
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