Prospettive assistenziali, n. 29
bis, gennaio-marzo 1975
PROPOSTA
DI LEGGE N. 425 PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL
7-7-1972 DALL'ON. LODI E DA ALTRI PARLAMENTARI DEL
P.C.I. «NORME GENERALI SULL'ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICHE»
Art. 1.
In attuazione delle norme
costituzionali concernenti l'assistenza e la beneficenza pubblica ed allo
scopo di assicurare ad ogni cittadino il diritto al
pieno sviluppo della propria personalità,
Art. 2.
Le prestazioni di servizio sociale
spettano a tutti i cittadini italiani ed ai cittadini stranieri che si trovano
sul territorio italiano.
Art. 3.
Quanto previsto dall'articolo 1 si
realizza:
1) con un sistema pubblico di
servizi sociali territoriali integrati con i servizi sanitari ed i servizi
formativi di base, qualificati come servizi sociali aperti, prevalentemente
residenziali, domiciliari, a seminternato, con
l'eliminazione di qualsiasi intervento di tipo segregativo
od emarginante, volti a mantenere nelle comunità familiari e civili tutti i
cittadini ed al recupero e al reinserimento in esse di
quanti, per diverse cause, ne sono stati esclusi ed
hanno, sino ad oggi, fruito di un diverso trattamento;
2) con prestazioni economiche assistenziali:
a) ordinarie, sotto forma di pensione
sociale, a tutti quei cittadini che per età, inabilità o per altri motivi indipendenti
dalla loro volontà - e che non fruiscono di trattamento assicurativo
previdenziale - non possono accedere al lavoro e siano sprovvisti dei mezzi
necessari per vivere;
b) straordinarie, per quei cittadini
che si trovino in temporanea esigenza di prestazioni economiche.
Le prestazioni economiche assistenziali ordinarie sono definite con apposita legge
dello Stato.
Le prestazioni straordinarie sono
disciplinate con leggi regionali.
Art. 4.
Spettano alla regione la potestà
legislativa e le funzioni amministrative riguardanti il
sistema di servizio sociale, a norma degli articoli 117 e 118 della
Costituzione, secondo i principi della presente legge.
Con l'entrata in vigore della
presente legge decadono tutte le attribuzioni in materia di assistenza
e beneficenza e attività ad esse inerenti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero degli interni, degli altri Ministeri e di ogni altro
ente ed organo periferico da essi dipendente.
Il personale di questi uffici ed
enti è trasferito alle regioni.
Art. 5.
La regione con propria legge:
a) fissa le norme generati per la istituzione, la organizzazione e la gestione da parte
dei comuni singoli o associati del complesso unitario di base dei servizi
sociali, idoneo a soddisfare l'insieme delle esigenze sociali e assistenziali
della popolazione, a garantirne il carattere decentrato e la partecipazione
diretta dei cittadini;
b) promuove, in accordo con i comuni,
la ripartizione del territorio in comprensori comunali e intercomunali;
c) fissa i livelli e le forme delle
prestazioni, privilegiando gli interventi diretti alla prevenzione;
d) assicura la qualificazione e la
riqualificazione del personale e la necessaria assistenza tecnica per i servizi
sociali pubblici;
e) definisce le forme di intervento nelle attività assistenziali e sociali
pubbliche e private, in conformità alle norme degli statuti regionali.
Art. 6.
I comuni singoli o associati:
a) assicurano l'esercizio degli
interventi sociali secondo le finalità generali della presente legge e secondo
la normativa regionale attraverso la gestione diretta e decentrata del
complesso dei servizi sociali localizzati nel loro territorio;
b) assicurano il diritto fondamentale
dei cittadini di partecipare alla gestione del complesso di base dei servizi
sociali e dei singoli servizi, a tutti í livelli e nei vari momenti di
decisione, operativi e di controllo, attraverso l'intervento delle famiglie e
delle rappresentanze delle formazioni organizzate nel
territorio;
c) concorrono alla formazione degli
obiettivi del programma regionale di sviluppo dei servizi sociali di cui all'articolo 5 della presente legge;
d) stipulano, se del caso, convenzioni
con istituzioni private di assistenza capaci di
erogare prestazioni conformi a quanto stabilito dalla normativa regionale con
esclusione assoluta di quelle che agiscono a scopo di lucro.
Art. 7.
I consiglieri comunali e
provinciali, i consiglieri della regione e i membri del Parlamento possono, in
ogni momento, effettuare sopralluoghi all'interno dei
servizi di assistenza pubblica e privata per assicurare che negli stessi siano
osservate le condizioni essenziali di civiltà e di rispetto della persona
umana.
Art. 8.
È istituito presso la presidenza del
Consiglio dei ministri un comitato consultivo per lo svolgimento di studi e
ricerche, per la raccolta di informazioni e per la
formulazione di proposte in materia di servizi assistenziali, ai Parlamento,
al Governo e alle regioni.
Il comitato è formato da:
3 esperti nominati dal Presidente
del Consiglio;
3 esperti nominati dall'Associazione
dei comuni d'Italia;
10 rappresentanti
delle regioni indicati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13
della legge 16 maggio 1970, numero 281.
Il Comitato si rinnova ogni 5 anni.
Art. 9.
Con la presente legge sono sciolti
gli enti nazionali di assistenza secondo l'elenco
allegato.
L'«Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali» è soppressa.
Il personale e gli uffici degli enti
di cui al comma 1 e 2 del presente articolo sono trasferiti alle regioni, le
funzioni amministrative esercitate da detti enti sono assunte dalle regioni.
Per quanto riguarda gli enti o
associazioni nazionali che attualmente svolgono funzioni
assistenziali assieme a funzioni diverse, viene istituita una commissione
composta da 10 deputati e 10 senatori nominati dai Presidenti della Camera e
del Senato sulla base delle designazioni dei gruppi parlamentari, con il
compito di definire entro un anno l'elenco di tutti gli enti e associazioni cui
devono essere sottratti i compiti assistenziali definiti dalla presente legge.
Gli enti comunali di
assistenza, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
regolate con la legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive integrazioni e
modificazioni sono sciolte e le relative funzioni sono attribuite ai comuni,
gli uffici ed il personale sono trasferiti ai comuni nel cui territorio ha
sede legale l'ente.
Art. 10.
I patrimoni immobiliari e le relative
attrezzature degli enti di cui all'allegato A e quelli
dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali,
sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono localizzati.
I patrimoni immobiliari e le
relative attrezzature degli enti comunali di assistenza
e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono trasferiti ai
comuni nel cui territorio sono localizzati.
I beni di cui ai precedenti commi debbono essere destinati all'assistenza pubblica nei modi e
nelle forme previsti dall'articolo 5 della presente legge anche nel caso di trasformazione
patrimoniale.
Art. 11.
Le contribuzioni a carico dei
pensionati INPS e dei lavoratori dipendenti,
destinate al finanziamento dell'Opera nazionale pensionati italiani e dell'Ente
nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, sono soppresse.
Norma transitoria
Art. 12.
Per fare fronte alle spese derivanti
dalla presente legge, fino alla data di promulgazione della legge sulle
procedure della programmazione per la determinazione
dei piani di sviluppo economico, con l'entrata in vigore della presente legge,
il fondo comune, di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è
maggiorato:
a) di tutti gli stanziamenti iscritti
nei bilanci della Presidenza del Consiglio dei ministri e di tutti i Ministeri
in capitoli di spesa per attività di assistenza e
beneficenza pubblica;
b) dell'importo dei contributi
ordinari e straordinari a favore di enti pubblici e
privati di assistenza e beneficenza, comunque erogati dallo Stato;
c)
dei patrimoni finanziari dell'AAI, degli enti nazionali soppressi, costituiti
da obbligazioni, azioni e altri titoli, depositi bancari e liquidità monetaria;
d) degli utili delle lotterie
nazionali.
Norma finale
Art. 13.
Sono abrogate le seguenti leggi:
legge 17 luglio 1890, n, 6972 (FPAB); decreto-legge 23 marzo 1948, n. 327
(ENAOLI) ; legge 3 giugno 1937, n. 847 (ECA) ; decreto
legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 (Comitato provinciale
assistenza e beneficenza), testo unico 24 dicembre 1934 (ONMI); decreto-legge
23 marzo 1948, n. 361, e tutte le altre disposizioni contrarie a quelle
previste dalla presente legge.
Allegato
1) Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (AAI).
2) Opera nazionale per la protezione
e l'assistenza della maternità e infanzia (ONMI).
3) Opera nazionale
pensionati italiani (ONPI).
4) Ente nazionale assistenza orfani
lavoratori italiani (ENAOLI).
5) Ente nazionale per la
distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI).
6) Commissariato per la gioventù
italiana - ex GIL (GI).
7) Fondazione figli degli italiani
all'estero (FFIE).
8) Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine
(ONAIRC).
9) Opera nazionale per i figli degli
aviatori (ONFA).
10) Ente nazionale di lavoro per i
ciechi (ENLC).
11) Ente nazionale per la protezione
morale del fanciullo (ENPMF).
12) Istituto nazionale di beneficenza
«Vittorio Emanuele III».
13) Istituto nazionale «Umberto e
Margherita di Savoia».
14) Opera nazionale per l'assistenza
degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI).
15) Unione italiana di assistenza all'infanzia (UIAI).
16) Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della
guardia di finanza (ENAOMGF).
17) Istituto «Andrea
Doria» per gli orfani dei marinai morti in guerra o
per cause di guerra.
18) Istituto di arti
e mestieri per orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra «F. D. Roosevelt».
19) Opera nazionale di assistenza per gli orfani di militari in carriera
dell'esercito.
20) Opera nazionale di assistenza per gli orfani di militari dell'arma dei
carabinieri (ONAOMAC).
21) Opera nazionale di assistenza per i figli dei vigili del fuoco.
22) Opera nazionale per il
Mezzogiorno d'Italia.
23) Opera nazionale per le città dei
ragazzi (già Opera per il ragazzo della strada).
24) Ente di
assistenza orfani agenti di custodia.
25) Opera nazionale per l'assistenza
agli orfani di guerra anormali psichici (ONAOGAP).
26) Fondazione pro juventute «Don Carlo Gnocchi».
27) Associazione
nazionale mutilati invalidi civili (AMNIC).
28) Opera nazionale orfani di guerra
(ONOG).
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