Prospettive assistenziali, n. 29 bis, gennaio-marzo 1975

 

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 425 PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 7-7-1972 DALL'ON. LODI E DA ALTRI PARLAMENTARI DEL P.C.I. «NORME GENERALI SULL'AS­SISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICHE»

 

 

Art. 1.

In attuazione delle norme costituzionali concernenti l'as­sistenza e la beneficenza pubblica ed allo scopo di assicu­rare ad ogni cittadino il diritto al pieno sviluppo della pro­pria personalità, la Repubblica organizza idonei servizi so­ciali ed attua i necessari interventi economici.

 

Art. 2.

Le prestazioni di servizio sociale spettano a tutti i citta­dini italiani ed ai cittadini stranieri che si trovano sul ter­ritorio italiano.

 

Art. 3.

Quanto previsto dall'articolo 1 si realizza:

1) con un sistema pubblico di servizi sociali territo­riali integrati con i servizi sanitari ed i servizi formativi di base, qualificati come servizi sociali aperti, prevalentemen­te residenziali, domiciliari, a seminternato, con l'elimina­zione di qualsiasi intervento di tipo segregativo od emargi­nante, volti a mantenere nelle comunità familiari e civili tutti i cittadini ed al recupero e al reinserimento in esse di quanti, per diverse cause, ne sono stati esclusi ed hanno, sino ad oggi, fruito di un diverso trattamento;

2) con prestazioni economiche assistenziali:

a) ordinarie, sotto forma di pensione sociale, a tutti quei cittadini che per età, inabilità o per altri motivi indipendenti dalla loro volontà - e che non fruiscono di trattamento assicurativo previdenziale - non possono ac­cedere al lavoro e siano sprovvisti dei mezzi necessari per vivere;

b) straordinarie, per quei cittadini che si trovino in temporanea esigenza di prestazioni economiche.

Le prestazioni economiche assistenziali ordinarie sono definite con apposita legge dello Stato.

Le prestazioni straordinarie sono disciplinate con leggi regionali.

 

Art. 4.

Spettano alla regione la potestà legislativa e le funzioni amministrative riguardanti il sistema di servizio sociale, a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, secondo i principi della presente legge.

Con l'entrata in vigore della presente legge decadono tutte le attribuzioni in materia di assistenza e beneficenza e attività ad esse inerenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero degli interni, degli altri Ministe­ri e di ogni altro ente ed organo periferico da essi dipen­dente.

Il personale di questi uffici ed enti è trasferito alle re­gioni.

 

Art. 5.

La Regione attua le finalità contenute negli articoli pre­cedenti mediante l'elaborazione - d'intesa con i comuni - del programma degli interventi pubblici assistenziali, coordinato con gli obiettivi generali dello sviluppo re­gionale.

La regione con propria legge:

a) fissa le norme generati per la istituzione, la orga­nizzazione e la gestione da parte dei comuni singoli o associati del complesso unitario di base dei servizi sociali, idoneo a soddisfare l'insieme delle esigenze sociali e assi­stenziali della popolazione, a garantirne il carattere decen­trato e la partecipazione diretta dei cittadini;

b) promuove, in accordo con i comuni, la ripartizione del territorio in comprensori comunali e intercomunali;

c) fissa i livelli e le forme delle prestazioni, privile­giando gli interventi diretti alla prevenzione;

d) assicura la qualificazione e la riqualificazione del personale e la necessaria assistenza tecnica per i servizi sociali pubblici;

e) definisce le forme di intervento nelle attività assi­stenziali e sociali pubbliche e private, in conformità alle norme degli statuti regionali.

 

Art. 6.

I comuni singoli o associati:

a) assicurano l'esercizio degli interventi sociali se­condo le finalità generali della presente legge e secondo la normativa regionale attraverso la gestione diretta e de­centrata del complesso dei servizi sociali localizzati nel loro territorio;

b) assicurano il diritto fondamentale dei cittadini di partecipare alla gestione del complesso di base dei servizi sociali e dei singoli servizi, a tutti í livelli e nei vari mo­menti di decisione, operativi e di controllo, attraverso l'in­tervento delle famiglie e delle rappresentanze delle forma­zioni organizzate nel territorio;

c) concorrono alla formazione degli obiettivi del pro­gramma regionale di sviluppo dei servizi sociali di cui all'articolo 5 della presente legge;

d) stipulano, se del caso, convenzioni con istituzioni private di assistenza capaci di erogare prestazioni conformi a quanto stabilito dalla normativa regionale con esclusione assoluta di quelle che agiscono a scopo di lucro.

 

Art. 7.

I consiglieri comunali e provinciali, i consiglieri della regione e i membri del Parlamento possono, in ogni mo­mento, effettuare sopralluoghi all'interno dei servizi di as­sistenza pubblica e privata per assicurare che negli stessi siano osservate le condizioni essenziali di civiltà e di ri­spetto della persona umana.

 

Art. 8.

È istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri un comitato consultivo per lo svolgimento di studi e ricer­che, per la raccolta di informazioni e per la formulazione di proposte in materia di servizi assistenziali, ai Parlamen­to, al Governo e alle regioni.

Il comitato è formato da:

3 esperti nominati dal Presidente del Consiglio;

3 esperti nominati dall'Associazione dei comuni d'Italia;

10 rappresentanti delle regioni indicati dalla commis­sione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281.

Il Comitato si rinnova ogni 5 anni.

 

Art. 9.

Con la presente legge sono sciolti gli enti nazionali di assistenza secondo l'elenco allegato.

L'«Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali» è soppressa.

Il personale e gli uffici degli enti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo sono trasferiti alle regioni, le funzioni amministrative esercitate da detti enti sono assunte dalle regioni.

Per quanto riguarda gli enti o associazioni nazionali che attualmente svolgono funzioni assistenziali assieme a funzioni diverse, viene istituita una commissione composta da 10 deputati e 10 senatori nominati dai Presidenti della Camera e del Senato sulla base delle designazioni dei grup­pi parlamentari, con il compito di definire entro un anno l'elenco di tutti gli enti e associazioni cui devono essere sottratti i compiti assistenziali definiti dalla presente legge.

Gli enti comunali di assistenza, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate con la legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive integrazioni e modificazioni sono sciolte e le relative funzioni sono attribuite ai comuni, gli uffici ed il personale sono trasferiti ai comuni nel cui ter­ritorio ha sede legale l'ente.

 

Art. 10.

I patrimoni immobiliari e le relative attrezzature degli enti di cui all'allegato A e quelli dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, sono trasfe­riti alle regioni nel cui territorio sono localizzati.

I patrimoni immobiliari e le relative attrezzature degli enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono trasferiti ai comuni nel cui territorio sono localizzati.

I beni di cui ai precedenti commi debbono essere desti­nati all'assistenza pubblica nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 5 della presente legge anche nel caso di tra­sformazione patrimoniale.

 

Art. 11.

Le contribuzioni a carico dei pensionati INPS e dei lavo­ratori dipendenti, destinate al finanziamento dell'Opera nazionale pensionati italiani e dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, sono soppresse.

 

Norma transitoria

Art. 12.

Per fare fronte alle spese derivanti dalla presente legge, fino alla data di promulgazione della legge sulle procedure della programmazione per la determinazione dei piani di sviluppo economico, con l'entrata in vigore della presente legge, il fondo comune, di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è maggiorato:

a) di tutti gli stanziamenti iscritti nei bilanci della Presidenza del Consiglio dei ministri e di tutti i Ministeri in capitoli di spesa per attività di assistenza e beneficenza pubblica;

b) dell'importo dei contributi ordinari e straordinari a favore di enti pubblici e privati di assistenza e benefi­cenza, comunque erogati dallo Stato;

c) dei patrimoni finanziari dell'AAI, degli enti nazio­nali soppressi, costituiti da obbligazioni, azioni e altri ti­toli, depositi bancari e liquidità monetaria;

d) degli utili delle lotterie nazionali.

 

Norma finale

Art. 13.

Sono abrogate le seguenti leggi: legge 17 luglio 1890, n, 6972 (FPAB); decreto-legge 23 marzo 1948, n. 327 (ENAOLI) ; legge 3 giugno 1937, n. 847 (ECA) ; decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 (Comitato provinciale assistenza e beneficenza), testo unico 24 di­cembre 1934 (ONMI); decreto-legge 23 marzo 1948, n. 361, e tutte le altre disposizioni contrarie a quelle previste dalla presente legge.

 

Allegato

1) Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (AAI).

2) Opera nazionale per la protezione e l'assistenza del­la maternità e infanzia (ONMI).

3) Opera nazionale pensionati italiani (ONPI).

4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).

5) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI).

6) Commissariato per la gioventù italiana - ex GIL (GI).

7) Fondazione figli degli italiani all'estero (FFIE).

8) Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regio­ni di confine (ONAIRC).

9) Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA).

10) Ente nazionale di lavoro per i ciechi (ENLC).

11) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF).

12) Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III».

13) Istituto nazionale «Umberto e Margherita di Savoia».

14) Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI).

15) Unione italiana di assistenza all'infanzia (UIAI).

16) Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della guardia di finanza (ENAOMGF).

17) Istituto «Andrea Doria» per gli orfani dei marinai morti in guerra o per cause di guerra.

18) Istituto di arti e mestieri per orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra «F. D. Roosevelt».

19) Opera nazionale di assistenza per gli orfani di mi­litari in carriera dell'esercito.

20) Opera nazionale di assistenza per gli orfani di mili­tari dell'arma dei carabinieri (ONAOMAC).

21) Opera nazionale di assistenza per i figli dei vigili del fuoco.

22) Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.

23) Opera nazionale per le città dei ragazzi (già Opera per il ragazzo della strada).

24) Ente di assistenza orfani agenti di custodia.

25) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici (ONAOGAP).

26) Fondazione pro juventute «Don Carlo Gnocchi».

27) Associazione nazionale mutilati invalidi civili (AM­NIC).

28) Opera nazionale orfani di guerra (ONOG).

 

 

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