Prospettive assistenziali, n. 29
bis, gennaio-marzo 1975
SCHEMA
COMPARATIVO DELLE PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE AL
PARLAMENTO E DELLA BOZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO
PRINCIPI
GENERALI
Proposta
del PSI Diritto
di tutti i cittadini ai servizi sociali aperti che debbono garantire a ciascuna
persona il mantenimento di normali condizioni di vita nel tessuto delle
relazioni familiari e sociali, eliminando ogni forma di discriminazione
conseguente a particolari condizioni giuridiche dei richiedenti.
Proposta
del PCI Diritto di tutti i
cittadini alle prestazioni dei servizi sociali che debbono
essere territoriali, integrati con i servizi sanitari e di formazione di base,
prevalentemente residenziali, con l'eliminazione di qualsiasi intervento di
tipo segregativo od emarginante e con l'orientamento
di reinserire nelle comunità familiari e civili i cittadini che ne sono stati
esclusi.
Proposta
della DC Diritto di tutti i cittadini ai servizi
sociali, prescindendo da ogni riferimento a determinate categorie.
L'utilizzazione dei servizi sociali e degli interventi
deve realizzarsi quanto più possibile, attraverso il nucleo
familiare, nel normale ambiente di vita.
Proposta
dell'ANEA Diritto per tutti i cittadini
ai servizi sociali. Lo Stato stabilisce i limiti di reddito e di proprietà
necessari per l'ammissione gratuita ai servizi che sono distinti a seconda delle condizioni dei richiedenti.
Bozza del Ministero
dell'interno Garanzia a tutti i cittadini del
diritto a condizioni di vita consone alla dignità della persona umana e al suo
pieno e libero sviluppo nella comunità. L'azione assistenziale
preventiva (!?) è esercitata mediante l'individuazione e lo studio dei singoli
casi, affinché il tipo dell'intervento risulti adeguato alle particolari
condizioni e alle necessità dell'avente diritto.
COMPETENZE
MINISTERIALI E ORGANI CENTRALI
Proposta
del PSI Ministero
della sanità e dei servizi sociali con funzioni di indirizzo e coordinamento e
con compiti per i rapporti internazionali e di gestione del Fondo nazionale per
i servizi sociali, affiancato dal Consiglio superiore dei servizi sociali
presieduto dal Ministro e composto in maggioranza da rappresentanti delle
Regioni.
Proposta
del PCI Presidenza del Consiglio
attraverso un Comitato consultivo formato in maggioranza dai rappresentanti
delle Regioni e dei Comuni, con il compito di studio e ricerca, di raccolta di informazioni, di formulazione di proposte al Parlamento,
al Governo e alle Regioni in materia di servizi sociali.
Proposta
della DC Ministero della sicurezza sociale fra due
anni. Intanto, costituzione di un Comitato interministeriale presso
Proposta
dell'ANEA Consiglio dei Ministri,
mediante deliberazioni collegiali del Governo, con funzioni di
indirizzo e coordinamento delle attività delle Regioni, di studio e
ricerca, di definizione dei livelli minimi delle prestazioni dei servizi e di
quelli professionali del personale, di rapporti internazionali, di ripartizione
dei fondi per l'assistenza e i servizi sociali alle Regioni. Si prevede
l'istituzione presso
Bozza del Ministero
dell'interno Allo Stato sono
riservate le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle
Regioni, di rapporti internazionali, di corresponsione di assegni a carattere
continuativo, di assistenza straordinaria in caso di calamità, di assistenza
alle famiglie dei militari, agli orfani dei caduti per servizio e alle persone
che hanno diritto alle reversibilità e alle altre provvidenze in favore dei
pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti.
È prevista l'istituzione presso il
Ministero dell'interno di un comitato nazionale per i servizi sociali di assistenza con funzioni consultive.
COMPITI
DELLE REGIONI
Proposta
del PSI
Proposta
del PCI
Proposta
della DC
Proposta
dell'ANEA
Bozza del Ministero
dell'interno Le Regioni hanno potestà legislativa
nei limiti delle funzioni riservate allo Stato; elaborano un programma che deve
prevedere la tipologia e i livelli dei servizi tenendo conto dell'apporto degli enti privati.
UNITA LOCALI DEI SERVIZI
Proposta
del PSI Il
complesso di base dei servizi sociali viene denominato «Unità
locale dei servizi sociali» collegata con l'Unità sanitaria locale e gestita
dai Comuni e dai Consorzi dei Comuni.
Proposta
del PCI Si prevede un complesso di
servizi sociali senza denominazione definitiva, integrabili con le unità
sanitarie locali e con i servizi formativi di base, decentrato e gestito
direttamente dai Comuni singoli o associati.
Proposta
della DC Istituzione delle Unità
locali dei servizi sociali, intese come speciale organizzazione tecnica, senza
propria personalità giuridica ma con gestione autonoma, con bilanci e programmi
da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale
o del Consorzio. Sono previsti nei particolari i compiti delle Unità locali dei
servizi sociali. Il Consiglio comunale o del Consorzio nomina un direttore
tecnico per ogni Unità locale.
Proposta
dell'ANEA Istituzione dei centri di assistenza sociale con autonomia patrimoniale e di
gestione, diretti da un Consiglio di amministrazione eletto dal Consiglio
comunale e dalla Assemblea del Consorzio. Sono dettagliatamente elencati i
compiti dei centri di assistenza sociale e gli atti sottoposti
all'approvazione del Consiglio comunale o dall'Assemblea del Consorzio. I
patrimoni degli ECA passano a far parte del patrimonio autonomo dei Centri di assistenza sociale. In sostanza gli ECA cambiano solo
denominazione e diventano centri di assistenza
sociale.
Bozza del Ministero
dell'interno Le unità locali devono, di regola, coincidere
con i Comuni; sono amministrate da un Comitato eletto dal Consiglio comunale
(com'è oggi per gli ECA) e provvedono a gestire i
servizi sociali di base e speciali coordinando le iniziative assistenziali
pubbliche e private.
PARTECIPAZIONE
Proposta
del PSI Partecipazione
delle formazioni sociali e della popolazione alla gestione dei servizi.
Proposta del PCI La
partecipazione dei cittadini sia nella gestione del complesso di base dei
servizi che in quella dei singoli servizi.
Proposta
della DC È prevista una Commissione
consultiva regolamentata dalla legge regionale e composta da
rappresentanti delle formazioni organizzate nel territorio e operatori sociali
che affianca il direttore tecnico delle Unità locali di servizi sociali.
Proposta
dell'ANEA La legge regionale garantisce
le forme di partecipazione dei cittadini alla gestione dei centri di assistenza sociale.
Bozza del Ministero
dell'interno Prevede niente in materia: non ne fa nemmeno
cenno.
I.P.A.B. e E.C.A.
Proposta
del PSI Con
decreto del Presidente della Giunta regionale gli ECA e le IPAB sono soppressi
entro un anno dall'entrata in vigore della legge; il personale è trasferito
agli uffici regionali e locali; i beni passano al patrimonio delle Regioni
perché sia destinato alla gestione e allo sviluppo dei servizi sociali.
Proposta
del PCI Gli ECA e le IPAB sono sciolti e le loro funzioni sono trasferite al Comune,
così come gli uffici e il personale nonché i patrimoni e le attrezzature che
debbono essere destinati all'assistenza pubblica.
Proposta della DC Gli
ECA sono soppressi e le dotazioni relative trasferite
ai Comuni per essere destinate all'attività delle Unità locali dei servizi
sociali.
Le IPAB possono sopravvivere o essere soppresse,
trasformate o fuse entro un biennio, secondo un piano
definito dalla Regione. In caso di estinzione la
devoluzione dei beni deve avvenire secondo le indicazioni contenute nello
statuto dell'istituzione.
Proposta
dell'ANEA Gli ECA sono
soppressi. Le IPAB possono essere utilizzate se riconosciute idonee. Se non
presentano i requisiti di idoneità, il Consiglio Regionale,
a maggioranza assoluta, ha potestà di deliberarne la fusione, la aggregazione
o la estinzione.
Bozza del Ministero
dell'interno Le IPAB sono
conservate e
Gli ECA cambiano solo di nome
diventando Unità locali dei servizi sociali di assistenza.
PROVINCE
Proposta
del PSI Le
competenze assistenziali svolte dalle Province sono trasferite ai Comuni e
consorzi fra Comuni salvo le competenze delle Province autonome di Trento e
Bolzano.
Proposta del PCI Gli
enti che dovranno promuovere, istituire e gestire gli interventi assistenziali
per tutti i cittadini sono solo i Comuni singoli o associati. Nessun cenno sulle Province.
Proposta
della DC Le Province assicurano i
servizi socio-assistenziali che, per livello di specializzazione, tipo di utenza e ambito territoriale, non siano utilmente
realizzabili dalle Unità locali dei servizi sociali.
Proposta
dell'ANEA Le Province promuovono
l'organizzazione dei servizi che non possono utilmente essere realizzati dai
singoli centri di assistenza sociale; concorrono alla
elaborazione del programma di sviluppo dei servizi sociali; svolgono le
funzioni amministrative delegate dalla legge regionale.
Bozza del Ministero
dell'interno Gli interventi assistenziali
oggi esercitati dalle Province sono trasferiti alle Regioni, compresi gli
istituti provinciali per l'assistenza agli illegittimi.
ENTI
NAZIONALI
Proposta
del PSI Entro
un anno dall'entrata in vigore della legge, con decreto presidenziale sono
soppressi 35 Enti nazionali secondo elenco allegato e le IPAB a carattere pluriregionale. Il personale è trasferito
agli Uffici regionali e locali, i beni patrimoniali passano al
patrimonio disponibile delle Regioni per la gestione e lo sviluppo dei servizi
sociali.
Proposta
del PCI Scioglimento, con l'entrata
in vigore della legge, di 28 Enti nazionali di assistenza
elencati in allegato. Entro un anno una Commissione parlamentare definirà l'elenco di tutti gli enti e le associazioni ai
quali devono essere sottratti i compiti assistenziali. I patrimoni e le
attrezzature degli Enti nazionali sciolti sono trasferiti alle Regioni che
devono destinarli all'assistenza pubblica.
Proposta
della DC Il Governo, previo parere di
una Commissione parlamentare, è delegato ad emanare entro due anni uno o più
decreti per sciogliere gli Enti nazionali assistenziali
e assimilabili di diritto pubblico.
Proposta
dell'ANEA Il Governo, sentito il
Consiglio nazionale dell'assistenza integrato da 5 parlamentari, è delegato ad
emanare entro due anni decreti per la soppressione degli Enti pubblici
nazionali che svolgono attività di assistenza sociale,
fatta salva la individuazione di servizi, prestazioni e interventi che per la
specifica loro natura debbano restare affidati all'amministrazione centrale
dello Stato.
Bozza del Ministero
dell'interno Gli enti nazionali e pluriregionali
sono conservati e il Governo provvederà solo al loro riordinamento.
PRESTAZIONI
ECONOMICHE
Proposta
del PSI Le
prestazioni economiche ordinarie sono definite con apposita legge dello Stato.
L'accertamento dello stato di invalidità e delle
condizioni di bisogno è demandato alle Regioni, sulla base dei principi
contenuti nella legge dello Stato per l'attuale pensione sociale erogata
dall'INPS. Le provvidenze economiche ordinarie saranno erogate per il tramite
dell'INPS.
Proposta
del PCI Le prestazioni economiche assistenziali ordinarie saranno definite con successiva
legge dello Stato di cui sono indicati i principi generali: parità di
trattamento economico per tutti gli aventi diritto; definizione di «pensione
sociale». Le prestazioni straordinarie sono disciplinate con legge regionale.
Proposta
della DC Le prestazioni economiche
obbligatorie e continuative sono erogate dall'INPS a partire
dal 1-1-1975. Non si prevede altra legge per il riordino e la
rivalutazione delle prestazioni economiche ordinarie, mentre si prevede che gli
aumenti per perequazione automatica delle pensioni e le norme sull'assistenza
malattia previste dall'art. 2 del D.L. 30-6-1972 siano
estese anche agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti. Restano ferme le modalità dell'accertamento delle condizioni per il
diritto alle prestazioni economiche per i ciechi, i sordomuti e gli invalidi.
Proposta
dell'ANEA L'accertamento delle condizioni
per beneficiare delle prestazioni economiche ordinarie è
demandato ai centri di assistenza sociale. Si delega il Governo ad emanare
entro due anni, norme di riordinamento, eliminando le attuali categorie
giuridiche per le prestazioni economiche e per il loro adeguamento automatico,
nel quadro delle possibilità economiche e delle indicazioni
del programma economico nazionale. Le prestazioni straordinarie sono demandate
ai centri di assistenza sociale.
Bozza del Ministero
dell'interno Le competenze in materia di prestazioni
economiche sono riservate allo Stato.
FINANZIAMENTO
Proposta del PSI È
istituito un
Fondo nazionale per i servizi sociali presso il Ministero della sanità e dei
servizi sociali.
Proposta
del PCI Fino alla data di
promulgazione della legge sulle procedure per la programmazione e per la
determinazione dei piani di sviluppo economico è previsto che il Fondo comune
delle Regioni sia maggiorato degli stanziamenti
iscritti nel bilancio dello Stato per l'assistenza, dei patrimoni finanziari
degli enti soppressi, degli utili delle lotterie nazionali. I fondi sono
assegnati alle Regioni con gli stessi criteri della legge finanziaria
regionale.
Proposta
della DC Fondo nazionale per i servizi sociali presso il
Ministero della sicurezza sociale, da ripartirsi fra le Regioni secondo un
piano pluriennale approvato dal CIPE, sentita la Commissione di assessori e operatori
sociali delle Regioni. Per i primi due anni il Fondo è ripartito fra le Regioni
con i criteri della legge finanziaria regionale.
Proposta
dell'ANEA Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio nazionale per l'assistenza sociale, con proprio
decreto, ripartisce fra le regioni lo stanziamento iscritto nei capitoli di
spesa del bilancio del Ministero del tesoro comprendente gli stanziamenti oggi
iscritti nei vari Ministeri per le attività assistenziali
trasferite, nonché i contributi e gli stanziamenti per attività assistenziali
degli Enti nazionali soppressi, i proventi delle lotterie, gli stanziamenti per
prestazioni economiche assistenziali in favore di particolari categorie di
cittadini.
Bozza del Ministero
dell'interno È solamente previsto che i finanziamenti delle unità
locali siano costituiti dalle elargizioni di enti e di privati, dalle rendite
dei propri patrimoni (quali?) e dai fondi assegnati alle Regioni.
Non è prevista nessuna
assegnazione di fondi dello Stato alle Regioni.
ASSISTENZA
PRIVATA
Proposta
del PSI Affronta
esclusivamente il problema della assistenza pubblica e non dice nulla su quella
privata.
Proposta del PCI
Proposta della DC Prevede
una dettagliata regolamentazione dell'assistenza privata, così che il confronto
con altre proposte di legge che dettano norme sull'assistenza
pubblica diviene difficile. Nei principi generali la proposta «garantisce la
libertà di esplicazione dell'assistenza gestita dai
privati e ne assicura il coordinamento con quella gestita dallo Stato e dagli
Enti pubblici qualora essa concorra al perseguimento degli obiettivi fissati dai
poteri pubblici competenti». È prevista l'istituzione presso le Regioni di un
registro delle istituzioni private di utilità
sociale: il Presidente della Giunta regionale dispone l'iscrizione della
istituzione privata nel registro con decreto, dopo avere sentito i comuni nei
quali opera l'istituzione e accertata l'idoneità rispetto alla legge nazionale
e regionale. L'iscrizione al registro dà la facoltà all'istituzione privata di
partecipare alla programmazione e all'attuazione dei programmi socio-assistenziali.
Contro la mancata iscrizione o la cancellazione disposta con decreto motivato
del Presidente della Giunta regionale, l'istituzione privata può ricorrere ai
tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.
Sono previste convenzioni fra enti locali e istituzioni
private; in questi casi le istituzioni private debbono
presentare al Comune e alla Regione rendiconti annuali per la parte relativa ai
finanziamenti pubblici. Sono previsti contributi finanziari pubblici anche al
di fuori delle convenzioni; i Comuni possono disporre incentivi a favore delle
istituzioni private per la trasformazione, qualificazione e istituzione di
servizi. Le istituzioni private convenzionate o comunque
fruenti di contributi finanziari pubblici sono soggette ai controlli e alla
vigilanza delle Unità locali dei servizi sociali.
Proposta dell'ANEA I
Centri di assistenza sociale possono proporre al
Comune, al Consorzio fra comuni e alla Regione convenzioni con istituzioni
private.
Nella proposta è ribadita più volte
la libertà delle iniziative private di assistenza, ma
nella regolamentazione vengono accomunate a istituzioni pubbliche, come le
IPAB. Si prevede che «qualora tali istituzioni (IPAB e quelle comunque assoggettate alla legge 17-7-1880, n. 6792) non
presentino i requisiti richiesti (livelli delle prestazioni, qualificazione del
personale, efficienza organizzativa e dotazione patrimoniale), il Consiglio
regionale ha potestà di deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
la fusione con altre istituzioni, l'aggregazione ad un centro di assistenza
sociale o l'estinzione».
Oltre a tutti i controlli previsti per le istituzioni
pubbliche che vengono estesi alle istituzioni private
convenzionate con gli enti pubblici, è previsto che anche gli atti di tali
istituzioni private siano assoggettati ai controlli dell'organo regionale di
controllo.
Bozza del Ministero
dell'interno Gli enti privati di assistenza
sono ammessi a partecipare alla programmazione regionale. In pratica gli enti
privati sono posti sullo stesso piano degli enti pubblici.
www.fondazionepromozionesociale.it