Prospettive assistenziali, n. 29
bis, gennaio-marzo 1975
UN
ESEMPIO DI CAOS ASSISTENZIALE
Il minore nato fuori del matrimonio
non riconosciuto o riconosciuto dalla sola madre:
1. Dalla nascita al 15° anno di età è assistito dalla Provincia tramite gli istituti
provinciali per l'infanzia, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (I.P.A.B.) o istituti privati aventi sedi
nella provincia o al di fuori di essa.
2. Dal 15° al 18° anno è assistito
dall'O.N.M.I.
3. Dal 18° anno in
poi dall'E.C.A.
4. Se, al momento della prima
richiesta di assistenza, il minore non riconosciuto o
riconosciuto dalla sola madre ha superato il 6° anno di età, viene passato di
competenza non più alla Provincia ma all'O.N.M.I.
5. Se il minore viene
legittimato oppure riconosciuto anche o solo dal padre, la competenza è demandata
dalla Provincia all'O.N.M.I.
6. Se il minore riconosciuto dalla
sola madre ha un'età da zero a 15 anni e rimane orfano, la competenza passa
dalla Provincia ad uno dei venti enti di assistenza
per orfani sempre che la defunta appartenesse ad una delle categorie previste
dalle leggi istitutive degli stessi enti.
7. Se il
minore è riconosciuto da madre profuga, competente è il Ministero degli
Interni o
Quando però acquisisce il domicilio di
soccorso la competenza può passare alla Provincia sempre che
non si verifichi l'ipotesi di cui al punto 4.
8. Se il minore riconosciuto dalla
sola madre è cieco o sordomuto, la competenza assistenziale
resta alla Provincia anche dopo il compimento del 15° o del 18° anno di età.
9. Se il minore è insufficiente
mentale e disadattato, la competenza viene
determinata a seconda che
10. Se il minore è gravemente
disadattato, alcune o tutte le competenze possono
passare al tribunale per i minorenni, all'istituto di rieducazione o
all'ufficio distrettuale di servizio sociale del tribunale per i minorenni.
11. Se il minore è segnalato
dall'autorità di pubblica sicurezza la competenza è della
Regione.
12. Se il minore è fisicamente
handicappato, alcune o tutte le competenze possono
essere assunte dal Comune.
13. Se il fanciullo
riconosciuto dalla madre ha bisogno di assistenza scolastica, questa viene
prestata non dall'ente che lo assiste, ma dal patronato scolastico.
14. Salvi i casi di
assoluta urgenza, la madre nubile e il minore da essa riconosciuto sono
assistiti dalla Provincia territorialmente competente secondo il domicilio di
soccorso, anche se la residenza effettiva è altrove. (Il
domicilio di soccorso si acquisisce solo dopo due anni di residenza nello
stesso luogo).
15. Il minore fuori del matrimonio è
inoltre soggetto ai cambiamenti di istituto causati
dalle disponibilità degli enti erogatori, dalle ricettività degli enti
ricoveranti e delle loro regole statutarie (ad esempio dimissioni al
raggiungimento di una certa età).
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