Prospettive assistenziali, n. 30, aprile-giugno 1975
PROPOSTE DI LEGGE
INTERVENTI
REGIONALI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO SOCIALE DEGLI HANDICAPPATI FISICI,
PSICHICI E SENSORIALI
Da
parte di associazioni e gruppi c'č la richiesta di
interventi legislativi specifici per gli handicappati.
Queste
leggi, se concepite settorialmente, vengono a contraddire quello che deve
essere il vero obiettivo dell'inserimento degli handicappati nei normali
servizi.
Esempio
significativo della creazione di servizi settoriali
riservati ai soli handicappati č la legge della Regione Lazio approvata il 1°
agosto 1974 che istituisce uno speciale organo riservato agli handicappati,
l'unitā territoriale di riabilitazione.
Altro
esempio significativo č l'azione condotta dall'Unione
Italiana Ciechi che, sfruttando la copertura a sinistra assicuratagli dal
presidente nazionale Fucā del PSI, continua la sua
azione di ferrea chiusura corporativa, di ampliamento delle competenze e di
potenziamento dell'ente di categoria ed ha ottenuto l'approvazione da parte di
molte Regioni di leggi e di delibere di finanziamento alle proprie sezioni
provinciali e regionali: Regione Puglia L. 150
milioni all'anno; Regione Campania L. 100 milioni
all'anno; Regione Abruzzo L. 40 milioni all'anno;
Regione Molise 20 milioni all'anno; Regione Lazio L.
40 milioni per il 1974.
Da
anni noi sosteniamo invece la necessitā che gli interventi nei riguardi degli handicappati debbono
essere realizzati da un lato all'interno di servizi aperti a tutti e d'altro
lato nell'ambito dell'unitā locale.
Tenendo
conto dell'urgenza di predisporre idonei servizi e della necessitā che le
attivitā nei confronti degli handicappati siano
inseribili nei servizi aperti a tutti, l'Unione per la lotta contro
l'emarginazione sociale, venendo incontro alle richieste delle associazioni di
categoria, ha predisposto la bozza di proposta di legge che si riporta.
BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE ĢINTERVENTI PER FAVORIRE
L'INSERIMENTO SOCIALE DEGLI HANDICAPPATI FISICI, PSICHICI E SENSORIALIģ
Art.
1
Art.
2
Art.
3
I finanziamenti degli interventi di
cui agli art. 1 e 2 sono erogati esclusivamente a
Comuni, Consorzi di Comuni e Comunitā montane.
Art.
4
Gli interventi di cui all'art. 1
devono essere rivolti all'inserimento degli handicappati fisici, psichici e
sensoriali nei normali ambienti prescolastici, scolastici, abitativi e sociali
in genere.
In particolare gli interventi devono
riguardare l'inserimento e il reinserimento nei seguenti normali servizi,
strutture e settori di attivitā:
a) tutela sanitaria e sociale della
maternitā e dell'etā evolutiva;
b) asili nido e scuole materne;
c) scuole dell'obbligo con prioritā
in quella a tempo pieno;
d) scuole superiori, istituti e
corsi di formazione professionale;
e) case di abitazione;
f) servizi ricreativi, sportivi,
culturali e centri di vacanza;
g) lavoro.
Gli interventi di
cui al comma precedente devono comprendere anche le attivitā riabilitative e
di recupero da attuarsi per i soggetti in etā evolutiva nelle normali strutture
prescolastiche e scolastiche e, per i soggetti adulti, nei comuni servizi
socio-sanitari.
Art.
5
Le finalitā di cui all'articolo 4 si
realizzano anche mediante:
a) l'istituzione di servizi
socio-sanitari aperti a tutti intesi a realizzare interventi di
indagine, prevenzione, assistenza domiciliare, assegnazione di alloggi,
formazione di nuclei comunitari;
b) gli interventi di sostegno
economico, mediante erogazione di assegni integrativi
in base a parametri prefissati, che consentano il mantenimento, l'educazione e
l'assistenza dei minori e degli adulti inabili al lavoro comunque privi di
sufficienti mezzi di sussistenza.
Tali interventi sono erogati
direttamente a favore dell'interessato oppure, nel caso di minori o di adulti incapaci, a favore della famiglia.
Sono inoltre disposti interventi
economici a favore delle famiglie affidatarie ospitanti minori o adulti
inabili, come corrispettivo del servizio sociale
svolto;
c) gli interventi occasionali in base a criteri prefissati di sostegno economico a favore
di persone che, in via temporanea o per circostanze eccezionali o urgenti,
devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno e non dispongono di adeguate
risorse finanziarie.
In ogni caso deve essere consentita
e favorita la partecipazione dei soggetti interessati handicappati e non,
delle rispettive famiglie e delle forze sindacali e sociali del territorio.
Art.
6
L'inserimento di cui alla lettera g) dell'articolo 4 č attuato nel lavoro
normale.
Solo i soggetti molto gravi di etā superiore ai 15 anni che abbiano terminato la
frequenza della scuola dell'obbligo, previo assenso dei genitori o degli
esercenti la patria potestā e accertamento delle commissioni provinciali di cui
alla legge 30-3-1971 n. 118, e sentite le forze sindacali e sociali del
territorio, possono essere inseriti in strutture protette della zona di
residenza con un massimo di 20 soggetti, attuando tutte le possibili
iniziative per la partecipazione dei soggetti ai normali ambienti sociali, in
particolare a quelli della zona.
Art.
7
Gli interventi di cui alla presente
legge devono essere assicurati dai normali servizi sanitari e sociali per tutta
la popolazione, unificati e decentrati a livello di aree
operative comprendenti in media 5.000 abitanti.
Art.
8
Dopo il primo anno dall'entrata in
vigore della legge regionale di ripartizione del
territorio in unitā locali, gli interventi di cui alla presente legge sono
istituiti e gestiti direttamente dai Comuni, Consorzi di Comuni, Comunitā
montane e Consigli di quartiere preposti alla gestione delle unitā locali.
Art.
9
I contributi della Regione sono
erogati nella misura del 90% della spesa complessiva per l'istituzione
e la gestione degli interventi.
Art.
10
I Comuni, Consorzi di Comuni e
Comunitā montane che intendono attuare gli interventi di cui alla presente
legge presentano il programma al
Il Consiglio regionale approva i
programmi entro il ... di ogni anno.
Art.
11
Il finanziamento regionale annuo
complessivo č di L. ..., per
gli interventi di cui all'art. 1 e di L. ... per
quelli indicati all'art. 2.
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