Prospettive assistenziali, n. 30, aprile-giugno 1975

 

 

STUDI

 

LUCI E OMBRE NEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI (1)

 

 

Per poter valutare la riforma del diritto di fa­miglia in tutela di minori è necessaria una pre­messa.

Con l'entrata in vigore della legge 5-6-1967 n. 431 sull'adozione speciale avevamo sperato in molti, o meglio ci si era illusi, che le forze poli­tiche più avanzate avrebbero accettato il nuovo e fondamentale principio per cui la filiazione non è un semplice fatto biologico, ma consiste soprat­tutto nel rapporto reciprocamente formativo fra genitori e figli.

Infatti se è vero che le caratteristiche fisiche del nato derivano in parte (non in tutto) dalle ca­ratteristiche dei procreatori, è però altrettanto vero che la formazione della personalità avviene nell'ambito familiare, a sua volta condizionato dall'ambiente sociale. Su questo vi sono molte ricerche (tra cui quella condotta sui gemelli mono-ovulari, cioè con identico patrimonio genetico, allevati da famiglie adottive diverse) che hanno parlato chiaro, dimostrando l'esistenza di diffe­renze sul piano fisico, psichico e intellettuale do­vute al diverso ambiente.

Con l'adozione speciale questi principi veniva­no recepiti e veniva riconfermata la priorità dei genitori a provvedere ai loro procreati; veniva cioè precisato che nei casi di totale abbandono materiale e morale i minori avevano diritto di avere una famiglia completa. In sostanza il dirit­to alla formazione della propria personalità veni­va considerato prevalente nei confronti di un pre­sunto diritto dei procreatori che non provvedes­sero al proprio nato.

Veniva così stabilito che genitori legittimi e fi­gli legittimi potevano non avere tra loro alcun rapporto biologico.

Ora, esaminando le norme della riforma del di­ritto di famiglia, si constata che il minore è tute­lato tutte le volte che non si pone un problema di filiazione o se la sua situazione è quella di fi­glio biologico allevato dai propri procreatori; ri­sulta invece che i diritti del minore non sono stati tutelati, o addirittura ne è stata peggiorata la si­tuazione rispetto alle norme precedenti, tutte le volte che l'interesse del minore stesso è in con­trasto con quello degli adulti (genitori, d'origine, adottanti, affilianti).

 

Norme positive

Le norme del nuovo diritto di famiglia sono dunque positive, là dove non entra in gioco il concetto di filiazione.

Sono positive le norme che riguardano ad esempio:

- l'età minima per sposarsi che dai 16 anni per gli uomini e dai 14 per le donne è stata porta­ta ai 18 anni. Per gravi motivi essa può es­sere ridotta a 16 anni, mentre prima era di 14 per l'uomo e 12 per la donna;

- l'indirizzo della vita familiare e la residenza della famiglia le cui scelte non sono più im­poste dal marito, ma devono essere stabilite di comune accordo dai coniugi «secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti del­la famiglia stessa»;

- la parità di diritti e doveri dei coniugi;

- una più ragionevole disciplina dei casi di an­nullamento del matrimonio;

- l'eliminazione della separazione per colpa;

- la comunione dei beni fra marito e moglie. La riforma del diritto di famiglia ha aspetti po­sitivi anche nei confronti di quelle norme che non toccano l'impostazione in senso biologico o in senso formativo del concetto di filiazione, co­me ad esempio la soppressione della patria po­testà esercitata dal solo padre, l'attribuzione con­giunta ai genitori dell'obbligo di «mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspi­razioni dei figli», la parità fra i figli nati nel ma­trimonio o al di fuori di esso e la possibilità di riconoscimento dei propri figli cosiddetti adulte­rini, riconoscimento che è positivo però solo nei casi in cui i genitori provvedono o intendono provvedere ai loro nati.

In materia di riconoscimento va però osserva­to che il Governo italiano ha approvato con leg­ge 24-4-1967 (G.U. 7-6-67) la ratifica (2) della con­venzione internazionale relativa al riconoscimen­to materno dei figli naturali, in base alla quale qualsiasi estraneo, anche in contrasto con la vo­lontà della madre, può recarsi all'ufficio dello sta­to civile e far registrare il cognome della madre. Ai sensi della suddetta convenzione, tale registra­zione costituisce l'atto di riconoscimento.

 

Norme negative

Sono invece del tutto negative le norme del nuovo diritto di famiglia (e anzi peggiorative del­la situazione attuale) nei casi in cui c'è contrasto fra l'interesse del minore e l'interesse dei geni­tori procreatori. È il caso del riconoscimento dei figli naturali, adulterini e non, che può essere fatto in qualsiasi momento qualunque sia l'età del figlio e al riguardo va osservato che non è stata approvata alcuna norma a salvaguardia dei rapporti instaurati nel frattempo dal minore con la famiglia o con le persone che lo hanno in affi­damento educativo.

Viene solo precisato che «il riconoscimento del figlio che ha compiuto i 16 anni non produce effetti senza il suo assenso» e che «in nessun caso è ammesso il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato», nor­me che salvaguardano i rapporti instaurati con l'adozione speciale, ma non con l'affidamento educativo e nemmeno con l'affidamento prea­dottivo.

Altro esempio di peggioramento della situa­zione attuale è rappresentato dall'ampliamento della dichiarazione giudiziale di paternità e ma­ternità naturali. Si viene così a determinare que­sta situazione: se il procreatore non vuole rico­noscere il proprio nato, si costituisce in giudi­zio. In questo caso sarà il giudice a imporre non soltanto il riconoscimento contro la volontà del genitore, ma ad attribuire al genitore stesso che non vuole saperne del proprio nato tutti i diritti­-doveri di padre o madre. Con quali risultati nei confronti del figlio è facile immaginare.

L'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie e l'Unione per la lotta contro l'emargi­nazione sociale avevano proposto al Senato che la dichiarazione giudiziale fosse soppressa o ve­nisse ammessa solo quando il minore aveva su­perato i 18 anni: nessuna forza politica ha ac­colta la richiesta.

Nella riforma del diritto di famiglia non si mo­difica l'adozione speciale, nonostante la presenza di un progetto di legge depositato fin dal marzo 1973 e nonostante che il Parlamento abbia appro­vato la ratifica della convenzione europea sull'a­dozione, in base alla quale l'età massima dei mi­nori adottabili con adozione speciale deve passa­re dagli 8 ai 18 anni.

Invece, cosa gravissima, il Senato ha riconfer­mato l'adozione ordinaria e l'affiliazione. Anzi per quel che riguarda l'adozione ordinaria è stato ad­dirittura ampliato il campo di applicazione di un istituto che non ha alcun senso sociale, che ha lo scopo di dare un erede a chi ne è privo (e non viceversa) e che è consigliato come uno strumen­to per ridurre le tasse di successione a parenti ed a non parenti. Viene dunque ad essere modifi­cata proprio l'adozione ordinaria, quello stru­mento che consente e favorisce il mercato dei bambini (3) e che, così modificata, continua a per­mettere che un novantenne possa adottare un bambino di pochi mesi!

Per quanto riguarda l'affiliazione, istituto as­sente in tutte le leggi degli altri paesi, va osser­vato che esso fu istituito dal fascismo con que­sta motivazione: «l'affiliazione realizza la soddi­sfazione di un doppio bisogno giuridico indivi­duale: il bisogno, anzi il diritto degli illegittimi perché lo Stato intervenga a cancellare l'inferio­rità familiare e sociale che loro infligge la colpa dei genitori ed il bisogno spirituale, morale e ta­lora economico, specie nel campo agricolo, delle famiglie sterili o fornite di poca prole, di avere un focolare allietato dal sorriso del fanciullo e di reclutare nuove forze di aiuto e di completamen­to della comunità economica familiare».

Dunque scopo dell'affiliazione era quello di sot­trarre i bambini alle famiglie povere. Infatti i ge­nitori sono solo sentiti dal giudice tutelare e l'af­filiazione può essere disposta anche contro il lo­ro parere. Per fortuna l'affiliazione è stata poco usata in tal senso; essa è servita soprattutto ai genitori, quand'era vietato il riconoscimento dei figli adulterini, per dare ai propri figli il cognome, per ottenere gli assegni familiari e le prestazio­ni mutualistiche.

Tanto per completare il quadro, l'art. 330 del codice civile è stato modificato continuando a consentire l'intervento del giudice solo nei con­fronti dei genitori che hanno una condotta pregiu­dizievole per il figlio, ma non nei confronti degli enti e istituti di assistenza.

Vi è da osservare al riguardo che quando un en­te non agisce (che è poi cosa di tutti i giorni), stante anche il loro potere discrezionale di inter­venire, oggi è praticamente impossibile fare qual­che cosa per ottenere le prestazioni necessarie. Ciò tanto più per il fatto che in materia di man­cata esecuzione dolosa di provvedimenti del giu­dice concernenti l'affidamento di minori si può procedere (art. 388 c.p.) solo a querela della per­sona offesa.

Inoltre vi è da dire che nella riforma del dirit­to di famiglia non sono stati trattati i problemi re­lativi all'affidamento familiare a scopo educativo e alla tutela dei minori affidati a enti di assi­stenza.

Vi è anche da rilevare che su 7.000 giudici so­lo 126 lavorano a tempo pieno per i minori.

Anzi le attuali carenze dei tribunali per i mino­renni saranno di molto aggravate, avendo la rifor­ma del diritto di famiglia attribuito ad essi nume­rose nuove competenze, senza modificare gli or­ganici dei magistrati e del personale ausiliario (cancellieri, dattilografi, ecc.) già attualmente del tutto insufficienti.

Infine si osserva che il nuovo articolo 692 del codice civile introduce in materia di successio­ne un principio per la privatizzazione degli inter­venti di cura nei confronti degli interdetti (sub­normali e malati mentali), principio destinato al­tresì a favorire la speculazione di enti, di perso­ne e della società di assicurazione nei confronti degli interdetti.

Infatti l'art. 692 del codice civile è stato così modificato: «Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'inter­detto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente o il coniuge con l'obbligo di con­servare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.

La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abi­tuale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.

Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzional­mente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.

La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo proce­dimento non sia iniziato entro due anni dal rag­giungimento della maggiore età del minore abi­tualmente infermo di mente. È anche priva di ef­fetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispet­to alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

In ogni altro caso la sostituzione è nulla».

 

 

 

(1) Si veda anche l'articolo «Norme del progetto di riforma del diritto di famiglia contro i bambini», in Prospettive assistenziali, n. 28, pag. 23 e seguenti.

(2) Il Governo italiano non ha finora provveduto a depositare lo strumento di ratifica.

(3) Vedi in questo numero l’articolo «La Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Lecce favorisce il mer­cato dei bambini?».

 

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