Prospettive assistenziali, n. 30, aprile-giugno 1975
NOTIZIARIO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE
CONTRIBUTI ECONOMICI AI GENITORI DI MINORI ASSISTITI
Portiamo
a conoscenza la lettera inviata dal Presidente del Tribunale per i minorenni di
Roma, Alfredo Carlo Moro, al Presidente e ai membri del Consiglio Provinciale
di Roma e per conoscenza al Presidente e all'Assessore all'assistenza della
Regione Lazio per denunciare la mancata attuazione di una delibera approvata
nell'autunno 1974 e che prevedeva un aumento del contributo
economico ai genitori dei minori assistiti dall'Ente.
Troppe
volte le precarie condizioni economiche determinano l'istituzionalizzazione
dei minori e solo una costante azione promozionale sugli organismi interessati
può portare alla realizzazione di iniziative (aiuto
economico-sociale alla famiglia d'origine - affidamenti ecc...) che ne consentano
il superamento.
Testo della lettera
Il Consiglio provinciale di Roma -
accogliendo le ripetute segnalazioni da me effettuate nella qualità di
Presidente del Tribunale per minorenni del Lazio -
ha, con deliberazione del 22 Ottobre dello scorso anno, elevato gli importi dei
contributi e sussidi ai genitori a L. 45.000 mensili
per un figlio in assistenza da
La deliberazione - che poteva, sia
pure in modo non sempre adeguato alle reali necessità, avviare a soluzione il
problema della assistenza diretta al genitore bisognoso
al fine di consentirgli di tenere il minore presso di sé e di limitare
grandemente il triste fenomeno della precoce e duratura istituzionalizzazione
minorile - è rimasta praticamente priva di effetti perché se ne è rinviata
l'attuazione all'approvazione di un apposito regolamento che, trascorso più di
un anno, ancora non è stato approvato.
Deve anzi ritenersi che lo stesso
Consiglio provinciale preveda che l'approvazione del regolamento potrà
avvenire solo fra molto tempo se - con deliberazione del 16 maggio 1974 - dopo
aver premesso che «l'approvazione del regolamento
comporterà un certo lasso di tempo in cui gli interventi proposti in favore dei
minori rimarranno inattuati», ha autorizzato la sola
corresponsione degli assegni per gli affidamenti familiari a persone che non
siano parenti entro il terzo grado, nella misura di 45.000 lire mensili per i
minori da
Resta pertanto ancora concretamente
in vigore il precedente regime assistenziale della
Provincia che assegna alla madre nubile il sussidio di lire 4.500 mensili se il minore ha una età
inferiore ai sei anni e di lire 2.500
mensili se ha superato tale età.
In una simile assurda situazione,
che vede degradato un sussidio assistenziale al rango
di mera concessione di un obolo (2.500 lire al mese non hanno alcun reale
significato economico perché con 80 lire al giorno non si può dare ad un
figlio neppure un boccone di pane), sento il dovere - a tutela di minori il
cui diritto ad avere una famiglia viene così ad essere praticamente
misconosciuto e conculcato - di chiedere al Consiglio provinciale una pronta
attuazione quanto meno della delibera del 22 Ottobre 1973. E
ciò per una pluralità di motivi:
1) Il cittadino in stato di bisogno,
ed in special modo il genitore che chiede un concreto aiuto per poter educare il proprio figlio presso di sé, ha diritto - ai sensi
dell'art. 3, 30, 31 e 38 della Costituzione - ad ottenere un adeguato aiuto
assistenziale.
Se il vecchio concetto di
beneficenza si è trasformato oggi, per i principi costituzionali vigenti nel
nostro paese, nel concetto nuovo dei diritto alla assistenza
del cittadino in stato di bisogno, la elargizione di 4.500 o 2.500 lire
mensili per ogni figlio appare, più che irrisoria, lesiva della dignità della
persona umana che - se in effettivo stato di bisogno - non può ricevere una
elemosina ma deve aver quanto gli è necessario per svolgere le sue funzioni.
2) L'elargizione della somma attualmente prevista come contributo non dà alla madre in
situazione di bisogno concrete alternative e la costringe conseguentemente a
porre il minore in istituto, non potendo ovviamente con 4.500 lire mensili
provvedere seriamente al suo mantenimento. E poiché il ricovero di un minore in
istituto comporta spese mensili di gran lunga
superiori alle 4.500 lire mensili, deve ritenersi che non si ha sufficiente
fiducia nelle possibilità di un'opera di sostegno del genitore che voglia
occuparsi del proprio figlio e di una sua responsabilizzazione affettiva ed
educativa e che vi sia invece una maggiore fiducia nell'opera dell'istituto.
Ora, per l'esperienza che deriva
alla magistratura minorile dal proprio lavoro, posso testimoniare che
l'istituto nella quasi totale generalità, è un luogo che non favorisce i
vincoli familiari ma li spezza e li dissolve; che i
genitori invece di essere aiutati e sollecitati a sviluppare il proprio senso
di responsabilità nei confronti del figlio e la propria capacità affettiva ed
educativa si sentono stimolati a delegare totalmente l'assolvimento dei loro
compiti; che in tutti gli istituti, anche nei migliori, i bambini vivono una
triste esperienza orfanile e vedono gravemente
compromesso il normale sviluppo della propria personalità (la stragrande
maggioranza dei minori disadattati imputati di reati ha alle spalle una più o
meno lunga esperienza di istituzionalizzazione).
3) Ancora più grave è la situazione
che si viene a creare privilegiando - come si è fatto
con la delibera del maggio scorso - l'affidamento etero
familiare (si elargiscono 45.000 lire mensili - o anche
Il bambino viene
così allontanato dalla madre non in grado di accudirlo per difficoltà economiche,
viene affidato ad una famiglia a lui stesso estranea che vive in sperduti paesi
della Ciociaria difficilmente raggiungibili da madri
in condizioni di bisogno, vede così spezzati i legami affettivi con la madre
e creati nuovi legami affettivi non sempre destinati a durare nel tempo. E se
la madre, deresponsabilizzata dall'allontanamento del figlio, lo abbandonerà
definitivamente, il minore - come è esperienza
continua di questo Tribunale - non potrà essere dato in adozione speciale
perché ha intessuto legami affettivi che non è possibile spezzare con la coppia
affidataria, mentre questa coppia quasi sempre non è nella possibilità
giuridica, ovvero non ha la volontà, di adottare il minore.
4) Anche i minori istituzionalizzati
- e sostanzialmente abbandonati negli istituti dalle madri che li seguono
saltuariamente - difficilmente possono essere dati in adozione: se infatti alla richiesta di aiuto della madre in stato di
bisogno si è risposto con l'offerta di 4.500 o 2.500 lire al mese, non potrà
disconoscersi che l'istituzionalizzazione e il conseguente affievolirsi di
legami tra madre e figlio è dovuto ad una causa di forza maggiore (l'assoluto
stato di indigenza a cui nessuno ha posto rimedio) che impedisce - ai sensi
dell'art. 314/4 cod. civ. - la dichiarazione dello stato di adottabilità.
Non c'è conseguentemente da
meravigliarsi se - pur essendovi tanti minori in istituto in stato di
semi-abbandono - così pochi siano i minori che vengano
annualmente dichiarati adottabili.
E questa situazione rende
impossibile al Tribunale il vagliare l'effettiva motivazione dell'istituzionalizzazione
al fine di discernere se sussista l'abbandono o non e
se questo sia stato determinato o non da forza maggiore.
Vi è infatti
una profonda differenza tra le varie madri nubili (come, in generale, tra i
vari genitori) in ordine alla loro disponibilità affettiva nei confronti dei
figli, nel senso che accanto a madri che trovano nel loro stato di povertà l'unico
ostacolo alla assistenza nei confronti dei figli vi sono altre madri che
possono trovare comodo l'adagiarsi in una situazione che non richiede in esse
alcun impegno assistenziale ed educativo. Queste differenze di
atteggiamento e di disponibilità delle madri nei confronti dei figli non
hanno modo di manifestarsi fino a quando alle madri non si offra in concreto
una alternativa alla istituzionalizzazione dei loro figli; la frequenza o meno
delle visite - che finora si è considerata elemento dimostrativo
dell'interesse della madre per il figlio - sta sempre più perdendo questa
capacità sintomatica, in quanto le madri, a conoscenza della possibilità che
vengano loro tolti i figli, si recano negli istituti con una frequenza che, se
è senz'altro insufficiente a fornire un calore affettivo ai figli, impedisce di
fatto la dichiarazione di adottabilità (nella impossibilità pratica di
individuare con certezza i casi in cui la visita periodica costituisce un mero
adempimento esteriore).
Da questo punto di vista (oltre che
per altre fondamentali ragioni di ordine educativo e
di giustizia sociale) è opportuno che alla madre, se pur povera, sia data la
possibilità di tenere con sé il proprio figlio, in modo che dalla sua scelta e
dal suo comportamento conseguente (sul piano della assistenza materiale e
morale) sia possibile al tribunale trarre elementi di giudizio utili nella
procedura di adottabilità.
Sono sicuro che il Consiglio
provinciale si mostrerà sensibile ad un problema di
così rilevante valore umano e sociale e vorrà provvedere in conformità.
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I
MINORENNI DI ROMA
(Dr. ALFREDO CARLO MORO)
CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE PER I MINORI AFFIDATI (1)
Questa Associazione ha avuto nei
giorni scorsi un incontro con alcuni responsabili dell'Ufficio anagrafico del
Comune di Torino per chiarire la possibilità dei coniugi o persone che hanno in
affidamento a scopo educativo un minore di iscrivere
lo stesso sullo stato di famiglia quale convivente a carico.
Questo consentirebbe loro, in base
alle norme vigenti, di percepire gli assegni familiari e avere garantita
l'assistenza mutualistica per il minore.
All'ufficio anagrafico è stata
anzitutto chiarita la differenza fra l'affidamento preadottivo
(per il quale sono già stati presi accordi con il Tribunale per i minorenni e
gli Enti assistenziali per assicurare la
certificazione speciale ai minori in affidamento preadottivo
garantendo la riservatezza da eventuali ricerche della famiglia d'origine) e
l'affidamento familiare per il quale non si rende necessario, salvo casi
eccezionali, un provvedimento del Tribunale per i minorenni o del giudice tutelare.
I funzionari del Comune, preso atto
di quanto sopra, hanno precisato che per l'iscrizione di un minore sullo stato
di famiglia dei coniugi o persone affidatari era quindi necessaria una dichiarazione
degli Enti assistenziali.
In questa dichiarazione questi Enti devono precisare:
a) che richiedono l'iscrizione del
minore affidato nello stato di famiglia degli affidatari per ottenere le
provvidenze (assegni familiari e assistenza sanitaria) previste dalle norme
vigenti per coloro che «hanno regolarmente affidati
dei minori»;
b) che, trattandosi di affidamento a scopo educativo e non di affidamento preadottivo, non ritengono necessaria una certificazione
speciale e quindi il minore può essere regolarmente iscritto sullo stato di
famiglia.
Questa Associazione Le sarebbe grata
se volesse portare a conoscenza degli operatori sociali
e delle famiglie e educatori quanto sopra e resta a Sua disposizione per
concordare eventuali incontri e per fornire ulteriori informazioni.
(1) Lettera inviata il
10-2-1975 dalla Presidenza nazionale a vari organismi interessati all'adozione
e all'affidamento.
www.fondazionepromozionesociale.it