Prospettive assistenziali, n. 30, aprile-giugno 1975

 

 

STUDI

 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI DELL'UNITÀ LOCALE E PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER UN SERVIZIO DI PREVENZIONE SANITARIA E SOCIALE DI CURA, DI RIABILITAZIONE E DI PROMOZIONE SOCIALE

 

 

Situazione attuale

Molti comuni continuano a creare uffici perife­rici di assistenza e questo viene contrabbandato come decentramento, come se i governi con la creazione delle prefetture avessero decentrato il potere.

In realtà la creazione di uffici periferici assi­stenziali risponde ad un duplice scopo:

- allargare il campo dell'emarginazione;

- aumentare il potere verticistico del Comune e le sue capacità di controllo.

Inoltre la creazione di servizi periferici rispon­de all'esigenza della classe dominante - e il fat­to non va assolutamente sottovalutato - di co­struire a suo uso e consumo un certo tipo di unità locale.

Questo tipo di unità locale - che dell'unità locale proposta ha solo il nome - si caratterizza non certo per il riferimento alla partecipazione (cioè al principio unisci e partecipa), ma al prin­cipio opposto dividi e comanda. I servizi istituiti a livello di quartiere sono pertanto settoriali e di­retti dai singoli assessorati del Comune.

È il caso ad esempio del Comune di Torino che a Vanchiglia-Vanchiglietta ha istituito quattro ser­vizi assistenziali (segretariato sociale, servizio professionale di zona, assistenza economica e do­miciliare) distinti uno dall'altro e separati dagli altri servizi sanitari e sociali.

Seguendo tale linea verrebbero ad essere crea­te decine di servizi: per il ricovero in istituto di minori, di anziani e di invalidi; per gli affidamenti a scopo educativo; per le comunità alloggio; per la riabilitazione; per l'assistenza sanitaria gene­rica; per l'assistenza sanitaria specialistica; per la medicina scolastica; per la medicina e igiene del lavoro; per la prevenzione sul territorio; per i consultori prematrimoniali, matrimoniali e post­matrimoniali; per i poliambulatori; per gli ambu­latori generici e specializzati; per gli ospedali generali di zona, provinciali e regionali; per gli ospedali specializzati e per lungodegenti; per gli ospedali per cronici; per l'orientamento profes­sionale, ecc. ecc.

È evidente che con tale linea si parcellizzano i bisogni, si dividono gli utenti e il personale dei vari servizi, con il solo scopo di impedire inter­venti che, mentre agiscono sugli effetti, elimini­no o riducano le cause che provocano malattie, disadattamenti e carenze.

Viene in tal modo anche potenziata la gestione verticistica e autoritaria, poiché più numerosi so­no i servizi, maggiore è il bisogno di tecnici con proliferazione di capi e sottocapi.

La creazione di ospedali geriatrici (chiamati an­che centri di riabilitazione per anziani) porta alla istituzione di nuove divisioni sanitarie, di nuovi posti per primari, aiuti e assistenti e alla crea­zione di false specializzazioni come quella di dentista geriatra, ortopedico geriatra, cardiologo geriatra e chi più ne ha più ne metta. In questo modo vengono aumentati in rapporto geometrico i costi di gestione, mettendo in difficoltà i ser­vizi stessi che verranno in seguito limitati «per forza maggiore».

Infine la parcellizzazione dei servizi porta alla deresponsabilizzazione degli operatori che, con la scusa di interventi specialistici, avranno la possibilità di sballottare gli utenti da un servizio all'altro.

Solo per prestazioni di alta specializzazione si possono prevedere servizi posti al di fuori dell'Unità locale. Ma anche per l'alta specializzazio­ne, a mano a mano che ciascun intervento si ge­neralizza, si dovrà operare per ricondurlo, appe­na possibile, fra le attività dell'Unità locale.

 

Premessa per un'organizzazione e contenuti alter­nativi dell'unità locale

In vari articoli abbiamo affermato che l'unità locale deve essere unica per tutti i servizi e che essa deve coincidere con il territorio di competenza dei consigli di quartiere e con il distretto scolastico.

Va anche ribadito che l'unità locale non è un ente, ma l'insieme dei servizi gestiti a livello zo­nale dal Comune, dal Consorzio fra Comuni e, quando eletti, dai Consigli di quartiere con la par­tecipazione delle forze sindacali e sociali del ter­ritorio, compresi i Comitati spontanei di quar­tiere.

Ma ciò non basta. Occorre anche che l'organiz­zazione interna dell'unità locale sia tale da fare sempre riferimento sia alle esigenze dei cittadini, dei nuclei familiari e della comunità, sia alla par­tecipazione. Ne deriva che la persona, i nuclei familiari e la comunità non possono e non devono essere considerati a fette, ricevendo per ogni fet­ta la risposta di un servizio.

Inoltre gli operatori sanitari e sociali non de­vono essere separati gli uni dagli altri in base a competenze settoriali (contrabbandate spesso per competenze specialistiche), perché ciò ren­derebbe il loro ruolo sempre più tecnicistico.

Invece il ruolo tecnico degli operatori deve es­sere continuamente unito al ruolo politico-socia­le; i tecnici devono anch'essi essere sottoposti al controllo democratico (da non confondersi con il controllo fiscale). Vedasi al riguardo l'articolo di C. Ciancio pubblicato sul n. 29 di Prospettive assistenziali.

Infine, per quanto concerne í servizi sanitari e sociali, la loro organizzazione ed i loro contenuti devono puntare ad una sempre più completa uni­ficazione (e non solo al collegamento e tanto meno al mistificante coordinamento) fra preven­zione, cura, riabilitazione e promozione sociale e alla priorità della prevenzione.

Pertanto non sono accettabili équipes per la prevenzione, altre per le cure, altre per la riabi­litazione, altre ancora per la promozione sociale.

Le premesse di cui sopra portano ad una orga­nizzazione di servizi che superi le équipes ed i servizi monodisciplinari, come sono ad esempio le équipes psichiatriche, quelle di medicina sco­lastica, i servizi settoriali di segretariato socia­le, di assistenza domiciliare, di assistenza econo­mica, di affidamento familiare, ecc.

È evidente che tutto ciò non si può realizzare da un giorno all'altro, ma perché non resti lettera morta, è necessaria una volontà politica e tec­nica che non smentisca nei fatti, con la creazione di servizi che vanno in altra direzione, ciò che verbalmente ha concordato, sotto la pressione dei gruppi o delle forze sindacali.

Si tratta perciò di individuare obiettivi inter­medi che consentano la graduale costruzione di unità locali per tutti i servizi di base con organiz­zazione e contenuti tali da poter soddisfare le esigenze delle persone, dei nuclei familiari e del­la comunità e da essere gestiti con l'effettiva partecipazione delle forze sindacali e sociali.

Il controllo democratico a livello dell'unità lo­cale si può rivolgere effettivamente solo nei ri­guardi dell'impostazione politica e tecnica delle varie attività.

Il controllo democratico deve inoltre potersi realizzare anche nei confronti della gestione dei vari servizi.

Questo fatto e la necessità di interventi globali portano alla richiesta di una suddivisione dell'unità locale in aree elementari e alla creazione di una équipe pluridisciplinare per ciascuna area elementare.

Tale équipe dovrebbe svolgere in particolare:

- attività di prevenzione, cura e riabilitazione, essendo inteso che la prevenzione va rivolta an­che sugli ambienti di lavoro indipendentemente dal luogo di residenza dei lavoratori occupati;

- attività di promozione sociale dei minori in difficoltà, degli handicappati e degli anziani ope­rando per il loro inserimento nei normali servizi. Va al riguardo compresa anche la deistituziona­lizzazione delle persone oggi rinchiuse in istituti.

Tali attività, integrate fra di loro, devono tro­vare un organico collegamento con quelle pre­scolastiche (asili nido e scuole materne da riu­nire), scolastiche, di tempo libero, di cura ospe­daliera, ecc.

In particolare l'attività delle équipes delle aree elementari deve svolgersi anche negli asili nido e nelle scuole materne oltre che nella scuola dell'obbligo e nelle fabbriche.

L'équipe dell'area elementare (che dovrebbe operare su un territorio comprendente 5000 abi­tanti circa) potrebbe essere composta in prima approssimazione (1) da:

a) personale a tempo pieno:

- 3 medici generici

- 1 medico pediatra - 4 infermieri

- 1 assistente sociale

- 1 addetto ai servizi di aiuto domestico - altri operatori necessari;

b) personale a tempo parziale (questo personale dovrebbe operare a tempo parziale a livello dell'area elementare, ma lavorare a tempo pieno nell'unità locale):

- ostetrico

- cardiologo

- geriatra

- dentista

- psicologo

- neuropsichiatra

- fisioterapista

- logopedista

- altri operatori necessari.

Questa équipe può essere completata solo al momento della istituzione delle unità locali e del trasferimento ad esse di tutte le competenze oggi disperse fra enti assistenziali, mutue e una infinità di altri organismi pubblici e privati.

Alle riunioni sui problemi generali delle équi­pes delle aree elementari dovrebbero poter par­tecipare i delegati degli asili nido, scuole materne e delle scuole dell'obbligo, degli ospedali e degli altri servizi esistenti in zona.

Riunioni dovrebbero essere previste:

- fra le équipes delle varie aree elementari per i necessari collegamenti e coordinamenti;

- fra gli addetti delle singole specializzazioni per gli opportuni aggiornamenti e approfondimen­ti tecnici e scientifici.

A livello dell'unità locale dovrebbero avere se­de le attività per le quali non è opportuno il de­centramento come: vaccinazioni, rilevamenti dell'inquinamento, vigilanza sugli alimenti, consu­lenza genetica, interventi specialistici di non al­ta diffusione (urologia, cardiologia, ortopedia, dermatologia, ecc.). Per quanto riguarda l'assi­stenza si ritiene che tutte le attività possano es­sere assolte a livello delle aree elementari esclu­se le comunità alloggio.

Gli interventi riabilitativi per i minori fino ai 14 anni dovrebbero essere assicurati nei normali asili nido, scuole materne e dell'obbligo.

Un servizio a livello di più unità locali potreb­be assicurare il segreto del parto per le gestanti che lo richiedono sostituendo l'attività oggi svol­ta dagli istituti provinciali per la maternità e l'in­fanzia.

A livello di unità locale va previsto l'ospedale di zona concepito però come centro sanitario di prevenzione, cura e riabilitazione sia per inter­venti di ricovero (esclusa l'alta specializzazione) sia per attività ambulatoriali, comprese quelle di laboratorio di analisi.

A tale centro sanitario dovrebbe prestare par­te della loro attività tutto il personale dell'unità locale e delle aree elementari.

 

Obiettivi intermedi

Sul piano generale il primo obiettivo è quello di ottenere l'unità locale di tutti i servizi.

Ciò esige il passaggio del personale dei ser­vizi comunali e degli enti da sopprimere alle sin­gole unità locali e la creazione di organici di uni­tà locale in sostituzione degli attuali organici co­munali.

Ciò anche per garantire la stabilità (con le ne­cessarie possibilità di mobilità da una unità lo­cale all'altra) del personale, che è condizione in­dispensabile per la continuità dei servizi.

Il passaggio del personale dai vecchi servizi a quelli nuovi è indispensabile se si vuole che i nuovi servizi sostituiscano quelli vecchi e non coesistano due organizzazioni con contenuti di­versi e, più spesso, opposti.

È però necessario che, appena il personale riesce ad ottenere il passaggio all'unità locale, esso non operi secondo la logica settoriale (équi­pe psichiatrica, équipe di medicina scolastica, ecc.), ma avvii concretamente l'organizzazione che prima abbiamo indicato.

 

Strumenti e strutture di partecipazione

La gestione delle unità locali e dei servizi rela­tivi deve essere assicurata da Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane, Consigli di quar­tiere.

La partecipazione si realizza con il controllo democratico e non con forme di cogestione.

Le strutture e gli strumenti di partecipazione non devono pertanto confondersi con le strutture e gli strumenti di gestione.

Le strutture e strumenti di partecipazione pos­sono essere localizzati nel centro civico (in prin­cipio uno ogni unità locale, ma anche due o più se l'unità locale è formata da diversi agglome­rati).

Nel centro civico devono poter trovar sede il Comitato (spontaneo) di quartiere, il Consiglio sindacale di zona, le leghe operaie e contadine, le associazioni di studenti, inquilini e di altro ge­nere, il patronato sindacale, ecc.

Strumenti: biblioteca e mezzi di informazione e formazione politica e culturale.

Scopo del centro civico: punto di incontro e di dibattito politico e culturale e di crescita della popolazione.

 

Obiettivi e contenuti dei servizi

Per quanto riguarda l'assistenza, l'obiettivo re­sta sempre quello del suo superamento median­te l'inserimento degli assistiti nei normali servizi scolastici, abitativi, sanitari e per le persone in età lavorativa, nel mondo del lavoro.

Per quanto riguarda la tutela della salute, l'o­biettivo di fondo è la rimozione delle cause che provocano malattie e infermità.

La prevenzione primaria non va confusa con la diagnosi precoce e nemmeno con le indagini di massa.

Per attuare una vera prevenzione (oltre alla presenza di una reale partecipazione che costi­tuisce l'elemento di forza per modificare o cam­biare le situazioni che sono causa di malattia e di infortuni) è necessaria anche la raccolta e il confronto di una serie di informazioni riguardanti l'ambiente (di lavoro e del territorio), le persone singole ed i gruppi.

Ciò premesso è stata predisposta con le forze di base operanti a Moncalieri (comune della cin­tura di Torino di 62.000 abitanti) la seguente boz­za di regolamento che, presentata in alternativa ad una dell'amministrazione comunale, è stata approvata dal Consiglio comunale.

Il testo qui riportato è stato modificato in al­cune parti rispetto a quello approvato.

 

 

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE SANITARIA E SOCIALE, DI CURA. DI RIABILI­TAZIONE E DI PROMOZIONE SOCIALE

 

Art. 1

Il Comune provvede a fornire servizi volti a ga­rantire a tutta la popolazione l'attività di preven­zione sanitaria e sociale, di cura, di riabilitazione e di promozione sociale.

Le attività di medicina scolastica, di cui ai D.P.R. 11-2-1961 n. 264 e D.P.R. 22-12-1967 n. 1518 che devono intendersi qui trascritti, sono com­prese e integrate nelle attività di cui al comma precedente.

 

Art. 2

Le attività di prevenzione sanitaria e sociale, di cura, di riabilitazione e di promozione sociale hanno lo scopo di:

a) prevenire le malattie, i disadattamenti e la emarginazione rimuovendone le cause nel terri­torio, nelle aziende industriali, agricole, commer­ciali, artigiane, nelle strutture prescolastiche, nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, negli istituti di ricovero o di assistenza e nelle altre sedi necessarie;

b) prestare le cure limitatamente a quelle non fornite da altri enti pubblici preposti per legge;

c) fornire i necessari trattamenti riabilitativi che saranno assicurati:

- per i minori degli anni 15 nelle normali strutture prescolastiche (asili nido, scuole ma­terne) e della scuola dell'obbligo;

- per gli adulti nei normali servizi socio­sanitari;

d) assicurare a tutti i cittadini, compresi quelli handicappati, la fruizione dei normali servizi sco­lastici, sanitari, abitativi, di tempo libero, cultu­rali, ecc. e provvedere al reinserimento sociale delle persone attualmente ricoverate negli isti­tuti;

e) provvedere agli affidamenti a famiglie, per­sone e comunità alloggio di minori, anziani e han­dicappati;

f) assicurare le necessarie prestazioni domi­ciliari sia sanitarie che sociali;

g) provvedere ad assicurare il necessario eco­nomico per vivere mediante contributi in denaro stabiliti in base a parametri prefissati;

h) fornire la necessaria consulenza prematri­moniale, matrimoniale e familiare.

 

Art. 3

Le attività di cui sopra sono rivolte priorita­riamente ai minori incominciando dalla fascia di età da 0 a sei anni e gradualmente estendendole alle fasce superiori dei minori, degli adulti, de­gli anziani.

Le attività di cui all'art. 2 del presente regola­mento sono svolte con la collaborazione dei sog­getti e delle famiglie e con la partecipazione del­le forze sindacali e sociali del territorio.

Appena istituite le unità locali dei servizi so­ciali e sanitari tali attività verranno ivi inserite. Le attività di cui sopra sono svolte integran­dole sotto tutti i profili negli altri servizi sanitari e sociali in genere del Comune e, appena isti­tuite, in quelli delle unità locali dei servizi so­ciali e sanitari.

 

Art. 4

Le attività di prevenzione sanitaria e sociale, di cura, di riabilitazione e di promozione sociale sono svolte da gruppi di operatori, ciascuno dei quali costituito da operatori sanitari e sociali qualificati e specializzati nelle singole discipli­ne, in grado di rispondere in modo globale e uni­tario alle esigenze sanitarie e sociali in genere dei cittadini.

 

Art. 5

Ciascun gruppo di operatori avrà assegnata una parte del territorio della città, secondo la suddivisione che verrà successivamente delibe­rata dal Consiglio comunale in base ai seguenti criteri:

- ciascuna zona deve comprendere 5.000 abi­tanti circa;

- ciascuna zona deve essere il più possibile omogenea tenendo conto, in particolare, dei borghi e delle frazioni esistenti, dei circoli didattici e delle altre aggregazioni esistenti. Per gli specialisti potrà essere previsto, nell'ambito del lavoro a tempo pieno presso il Co­mune, l'attività a tempo parziale presso singole zone operative.

 

Art. 6

Il personale dei singoli gruppi comprende:

- medici generici e specialisti;

- assistenti sanitari;

- assistenti sociali;

- psicologi;

- l'altro personale necessario.

Restano applicabili le disposizioni contenute nei D.P.R. 11-2-1961 n. 264 e D.P.R. 22-12-1967 n. 1518 relativi alla medicina scolastica.

 

Art. 7

L'istituzione delle attività di prevenzione sani­taria e sociale, di cura, di riabilitazione e di pro­mozione sociale avviene secondo le seguenti priorità:

1) utilizzando il personale in servizio presso il Comune;

2) assumendo nei ruoli organici del Comune il personale mancante;

3) affidando, in via transitoria, incarichi median­te assunzioni fuori ruolo;

4) conferendo, in via transitoria, incarichi pro­fessionali;

5) mediante la stipulazione di apposite conven­zioni con enti e istituti pubblici.

Nelle convenzioni devono essere precisati gli obblighi, le modalità e le condizioni per lo svol­gimento del servizio.

 

Art. 8

Le strutture per le équipes di zona dovranno essere tali da essere o da poter diventare la sede per tutti i servizi di zona necessari.

 

Art. 9

Per quanto concerne lo svolgimento dei con­corsi ai posti ed incarichi di cui all'articolo pre­cedente, restano applicabili gli artt. da 12 a 20 del D.P.R. 22-12-1967, n. 1518.

 

Art. 10

Possono essere ammessi a partecipare alle at­tività dei gruppi di operatori sanitari e sociali, quali tirocinanti, allievi che frequentino le scuole per infermieri, per terapisti, per assistenti so­ciali, l'Università nelle facoltà e nei corsi di spe­cializzazione interessati e tutti gli altri allievi as­similabili ai precedenti.

 

Art. 11 (2)

La gestione e l'operatività delle équipes socio­sanitarie avviene in modo unitario e collegiale. Tale tipo di gestione ed operatività tende a supe­rare le posizioni gerarchiche, la frammentazione delle attività e la rigidità dei ruoli professionali.

Essa viene realizzata mediante riunioni con la partecipazione tecnica e personale di tutti i com­ponenti l'équipe per la distribuzione delle attività e del potere decisionale fra tutti i componenti stessi.

I campi operativi vengono disposti in base alle capacità, attitudini, competenze specifiche, nell'ambito del programma generale di lavoro, de­ciso consensualmente e responsabilmente da tut­ta l'équipe.

Nell'attribuire ai singoli operatori dell'équipe i compiti specifici, che essi dovranno svolgere, si avrà la massima cura che gli stessi non contra­stino con i principi di collegialità che devono in­vece presiedere, in ogni momento ed in tutti i campi, all'attività operativa delle sopraddette équipes.

Gli operatori, che devono lavorare in una pro­spettiva dinamico-sociale, usufruiscono della for­mazione permanente esplicata anzitutto nel vivo del lavoro di gruppo, e svolta con discussione dei casi e la verifica delle implicazioni personali, familiari e sociali, situando ogni singolo caso nel contesto socio-ambientale esplorato in modo di­retto.

 

Art. 12

Per l'insieme delle équipes socio-sanitarie ope­ranti nelle zone previste dall'art. 5 del presente regolamento, il Comune designa, previo accerta­mento delle necessarie attitudini tecniche, un in­caricato che ha la responsabilità sanitaria e tec­nica che il servizio di zona comporta. All'incari­cato spetta il coordinamento di tutte le équipes di zona.

Per quanto concerne la designazione e l'atti­vità dell'incaricato, il Comune sentirà e terrà conto del parere e delle indicazioni espresse dal­le équipes e dalle assemblee del personale.

L'incaricato viene designato dal Comune tra i medici che compongono le équipes socio-sani­tarie.

Spetta all'incaricato del coordinamento di in­dire le riunioni, le assemblee del personale e del­le forze sociali interessate, di riassumere le di­rettrici di gestione ed operativo-pratiche emerse. Spetta altresì all'incaricato di informare il Co­mune (Consiglio comunale, Sindaco, Assessore competente) sulla funzionalità del servizio in ge­nerale e sui risultati conseguiti.

 

Art. 13

Mezzo essenziale per l'esplicazione del meto­do collegiale del servizio socio-sanitario comu­nale è l'assemblea di tutto il personale addetto, convocata mensilmente, in via ordinaria, dall'in­caricato di cui all'articolo precedente. L'assem­blea prende in esame ed avanza proposte su tutti i problemi relativi alla funzionalità ed alla finalità dei servizi nella piena libertà di espressione o dissenso di ogni partecipante, sulla base dell'in­dirizzo della maggioranza.

Tale assemblea può essere richiesta in via straordinaria da almeno una équipe in qualsiasi momento e dalle forze sindacali e sociali del ter­ritorio.

Mezzo per realizzare una linea di attività con­forme alle esigenze della popolazione locale in­teressata è l'assemblea aperta ai cittadini, agli utenti dei servizi, ai familiari dei minori inseriti nelle strutture prescolastiche e nella scuola dell'obbligo della zona, agli organismi collegiali sco­lastici previsti dalla legge 30-7-1973 n. 477, alle forze sociali interessate oltreché al personale del servizio, indetta trimestralmente dall'incaricato di cui all'articolo precedente.

Le indicazioni di tale assemblea debbono esse­re verbalizzate e deve essere dato resoconto alla assemblea successiva. Dell'assemblea va data relazione con le indicazioni emerse al Consiglio comunale che ne trarrà orientamento per assu­mere le proprie decisioni di carattere generale o particolare per i servizi di zona.

Copia della relazione va fatta pervenire alla presidenza della Giunta e del Consiglio regiona­le ed alle Organizzazioni sindacali più rappresen­tative.

 

Art. 14

I gruppi di operatori sanitari e sociali devono collaborare con équipes di altri enti operanti nel territorio, confrontando le diverse attività e i me­todi adottati. Tale collaborazione dovrà essere in particolare attuata con il personale degli asili nido e delle scuole materne, gli insegnanti delle scuole dell'obbligo e il personale degli ospedali.

Le informazioni raccolte dai gruppi di operatori sanitari e sociali dovranno essere comunicate al Consiglio comunale e alle forze sindacali e so­ciali del territorio, omettendo i nominativi delle persone interessate.

 

Art. 15

È dato mandato alla Giunta, sentite le Commis­sioni consiliari competenti, di svolgere i passi preliminari per la costituzione di un Consorzio coi Comuni di Trofarello e La Loggia, per la ge­stione consortile di tutti i servizi di base, nell'am­bito dell'estensione territoriale ivi compresa, per prefigurare l'unità locale dei servizi sociali e sa­nitari nella zona che attualmente già costituisce il 16° distretto scolastico e la 18ª zona psichia­trica della Provincia di Torino.

È altresì dato mandato alla Giunta, sentite le Commissioni competenti, di svolgere i passi pre­liminari per addivenire alla gestione operativa diretta da parte del Comune di Moncalieri dei servizi sanitari e sociali svolti da altri enti assi­curando un reale collegamento o coordinamento con gli altri servizi.

 

Art. 16

Con deliberazioni del Consiglio comunale ver­rà data attuazione al presente regolamento e all'approvazione di programmi d'intervento, pre­via consultazione delle forze sindacali e sociali del territorio.

 

 

 

(1) Si veda al riguardo il documento «Contributo della Regione Toscana alla programmazione dei servizi sanitari e sociali» in Prospettive assistenziali, n. 23, luglio-settembre 1973.

(2) Gli articoli 11, 12 e 13 sono stati tratti dall'accordo psichiatrico fra Sindacati e Provincia di Torino, riportato sul n. 23 di Prospettive assistenziali.

 

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