Prospettive assistenziali, n. 31, luglio-settembre 1975

 

 

LEGGI REGIONALI

 

AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI E SANITARI - UN BUON ESEMPIO: DUE LEGGI DELLA REGIONE TOSCANA

 

 

La programmazione dei servizi, per non restare un semplice atto formale, deve comprendere an­che la formazione, riqualificazione, aggiornamen­to e riconversione degli operatori sanitari, socia­li ed educativi.

Tale unitarietà è indispensabile, per quanto ri­guarda il settore dell'assistenza, per il passaggio da interventi di custodia (gli asili nido ONMI, gli istituti di assistenza hanno ancora oggi questa funzione) ad interventi educativi e, nel campo del­la tutela della salute, per un cambiamento nei rapporti della medicina per cui dai servizi di sem­plice cura si passi a servizi diretti ad assicurare il massimo benessere fisico e psichico con prio­rità alla prevenzione delle malattie e del disadat­tamento.

Perciò il collegamento fra servizi e formazione degli operatori è indispensabile non solo a livello di programmazione, ma anche per quanto si rife­risce alle sedi di gestione.

Di qui la nostra richiesta, avanzata da tempo, di attribuire alle Regioni i compiti di programma­zione, legislazione specifica (nell'ambito dei prin­cipi generali delle leggi dello Stato) e delegare alle Unità locali dei servizi le funzioni di attua­zione.

Si scontrano con questa posizione tre inizia­tive legislative:

a) della Sen. Dal Canton della DC che ha pre­sentato al Senato il 17-5-1973 la proposta di leg­ge n. 1124 «Istituzione di scuole per la prepara­zione del personale sanitario ausiliario».

Tale proposta prevede l'istituzione, da parte del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello della sanità, di un istituto tecnico sa­nitario per la formazione degli infermieri profes­sionali, assistenti all'infanzia, odontotecnici, tec­nici ortopedici ernisti, tecnici di radiologia medi­ca, tecnici di laboratorio medico, tecnici di fisio­patologia (respiratoria-cardiocircolatoria e del si­stema nervoso), tecnici di audiofoniatria, tecnici di fisiochinesiterapia, popologi, estetisti e tecni­ci sanitari.

Mentre per gli infermieri professionali sono previste le seguenti specializzazioni: pediatrica, medica e geriatrica, neuropsichiatrica, chirurgica, per terapie intensive, per dialisi e trapianti, per i diplomati degli istituti tecnici sanitari, l'art. 5 prevede l'accesso a corsi di livello universitario appositamente istituiti dalle facoltà di medicina e chirurgia, o da istituti speciali, per conseguire l'abilitazione a svolgere le seguenti professioni: capo sala (un anno), ostetrica (due anni), assi­stente sanitaria visitatrice (due anni), dietista (due anni), educatori sanitari (due anni), dirigen­te dei servizi assistenziali pediatrici (tre anni), dirigente dei servizi sanitari e dei corsi di tiroci­nio presso gli ospedali (tre anni).

Inoltre (art. 6) le facoltà universitarie di medi­cina e chirurgia e gli istituti speciali possono istituire scuole triennali per il rilascio del titolo di terapisti della riabilitazione con differenziazio­ni in fisiochinesiterapia, terapia occupazionale, logopedia e optometria.

È chiaro che la proposta di legge Dal Canton intende da un lato sottrarre alle Regioni le attuali competenze in materia e d'altro lato stabilire una frammentazione di «specializzazioni», in linea con una organizzazione dei servizi parcellizzata e piramidale che ancora una volta vuole impedire agli operatori intermedi l'accesso agli strumenti conoscitivi e quindi la conquista dello spazio di intervento per opporsi alle gestioni baronali;

b) del Sen. Tanga, pure della DC, che in data 10-4-1974 ha presentato al Senato la proposta di legge n. 1614 «Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori ani­matori di comunità», che ha lo scopo di attri­buire la formazione degli educatori all'Università presso l'istituto di pedagogia della facoltà di ma­gistero;

c) della Sen. Falcucci, anch'essa della DC, che in data 16-1-1975 ha presentato al Senato il disegno di legge n. 1877 «Norme per il ricono­scimento delle scuole non statali di servizio so­ciale e del titolo di assistente sociale» che si propone essenzialmente di:

- sostenere e sviluppare le iniziative private;

- sottrarre ogni competenza alle Regioni e agli enti locali;

- conservare la separazione fra la formazione degli assistenti sociali e quella di altri operatori (educatori, terapisti della riabilitazione, ecc.);

- non unificare la formazione degli operatori sociali con quelli sanitari;

- rinviare sine die il problema della riqualifi­cazione, aggiornamento e riconversione, nella li­nea della creazione di nuovi servizi con personale di nuova assunzione, relegando quello in servizio nelle vecchie strutture di cui solo a parole si af­ferma la necessità di superamento.

Questa posizione politica della DC è purtroppo condivisa da molti operatori sociali, che non si preoccupano delle richieste che vengono dagli utenti, ma seguono le loro spinte corporative.

Anche l'Associazione nazionale assistenti so­ciali ha una posizione corporativa e settoriale, tanto da non ampliare il proprio discorso agli ope­ratori sanitari ed educativi e da concludere così il suo XIII Congresso tenutosi a Pesaro il 13-4-75 indicando «la necessità che il legislatore, nel quadro dei provvedimenti relativi alla formazione di tutti gli operatori sociali, collochi quella degli assistenti sociali nel sistema scolastico ordina­rio a livello universitario con l'istituzione di ap­positi corsi di laurea».

Di fronte a questa cecità corporativa o a que­sta volontà politica di tipo tecnocratico, nell'au­spicare che anche altre Regioni assumano inizia­tive nei confronti di tutta la formazione di base e permanente degli operatori sanitari, sociali ed educativi, è con viva soddisfazione che pubbli­chiamo la legge della Regione Toscana che ab­braccia sia la formazione di base che l'aggiorna­mento del personale degli asili nido.

Riportiamo inoltre la legge della Regione To­scana n. 63 del 26 ottobre 1974 che stabilisce as­segni di mantenimento a favore degli operatori socio-sanitari già diplomati dipendenti da enti lo­cali e da enti ospedalieri che intendono seguire corsi di ulteriore qualificazione in Italia o all'estero.

 

 

LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA N. 24 DEL 7-4-1975 «ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DEGLI ASILI NIDO»

 

Art. 1.

(Ambito di applicazione).

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma e di delega delle funzioni relative alla formazione professionale degli operatori sanitari e sociali, i corsi di perfezionamento e di aggiornamento del personale educativo ed ausiliario degli asili-nido, previsti rispettivamente dagli artt. 9 e 10 della legge regionale 24 marzo 1973, n. 16, sono orga­nizzati e disciplinati secondo le norme contenute nella presente legge.

 

Art. 2.

(Durata dei corsi e numero degli allievi).

I corsi di perfezionamento del personale edu­cativo degli asili-nido hanno durata non inferiore ad un anno solare con un ammontare comples­sivo non inferiore a 1500 ore di insegnamento, di cui 3/5 dedicate a lezioni teoriche ed attività di seminario e di gruppo e 2/5 di tirocinio pratico. Ogni gruppo di studio all'interno del corso non deve superare le 20 unità.

I corsi di perfezionamento del personale ausi­liario degli asili-nido hanno durata non inferiore a 2 mesi con un ammontare complessivo non infe­riore a 250 ore comprensive del tirocinio. Ogni gruppo di studio all'interno del corso non deve superare le 20 unità.

I corsi di perfezionamento del personale ausi­liario degli asili-nido hanno durata non inferiore a 2 mesi con un ammontare complessivo non in­feriore a 250 ore comprensive del tirocinio. Ogni gruppo di studio all'interno del corso non deve superare le 20 unità.

I corsi di aggiornamento del personale educa­tivo ed ausiliario degli asili-nido hanno durata non inferiore a 2 mesi con un ammontare com­plessivo non inferiore a 150 ore. Ogni gruppo di studio all'interno del corso non deve supera­re le 20 unità.

Il numero degli allievi da ammettere alla fre­quenza dei corsi di perfezionamento e di aggior­namento del personale educativo ed ausiliario è determinato annualmente dal Consiglio Regiona­le. Per i corsi di perfezionamento il numero è determinato in base alle effettive esigenze dei servizi.

 

Art. 3.

(Modalità per l'insegnamento).

I corsi di perfezionamento e di aggiornamento del personale educativo ed ausiliario degli asili­nido sono organizzati sotto forma di lezioni-se­minario, di esercitazioni pratiche e di tirocinio presso servizi già esistenti.

Il contenuto della formazione deve corrispon­dere alle finalità dell'asilo-nido rivolto ad assi­curare una sana crescita ed un armonico ed au­tonomo sviluppo della personalità del bambino.

Il programma del corso deve essere indirizza­to alla conoscenza dell'intero arco dei bisogni del bambino fino al 3° anno di età.

 

Art. 4.

(Programma di insegnamento dei corsi di perfezionamento per il personale educativo).

Il programma di insegnamento dei corsi per il personale educativo è così articolato:

A) Parte teorica:

1) Studio sistematico dello sviluppo della per­sonalità nei suoi aspetti biologico, fisiologico e psichico, con particolare riferimento alla prima infanzia ed ai problemi della nascita e del primo anno di vita;

2) Studio documentario delle motivazioni del comportamento umano e dei meccanismi di adat­tamento e di difesa dell'individuo nel suo pro­cesso di inserimento nel mondo, particolarmen­te riferiti alla prima infanzia;

3) Apprendimento di elementi di informazione e di tecniche idonee all'«allevamento» del bam­bino - sia in ordine alla sua crescita somatica sia in ordine alla sua evoluzione psicologica - come maturazione di capacità, di aiuto e di inter­vento educativo;

4) Informazione, sperimentazione, riflessione su problemi di dinamica di gruppo e di rapporti interpersonali al fine di permettere l'acquisizione di un tipo di comportamento idoneo ad un lavoro verso i bambini e di collaborazione con gli adulti.

Per lo svolgimento del programma sono previ­ste le seguenti discipline:

a) sociologia della famiglia e dell'educazione;

b) pedagogia della prima infanzia;

c) pedagogia sociale;

d) psicologia dell'età evolutiva con particola­re riferimento ai primi anni di vita;

e) psicologia sociale;

f) neuropsichiatria infantile;

g) puericultura;

h) igiene generale e dell'alimentazione;

i) fisiopatologia dell'età evolutiva con partico­lare riferimento ai primi anni di vita.

B) Parte pratica:

Il tirocinio pratico fa parte integrante del cor­so e deve essere condotto sotto la guida di ope­ratori particolarmente qualificati e con la colla­borazione di esperti.

Esso deve configurarsi nel seguente modo:

a) presenza nell'asilo-nido, per un certo nu­mero di ore alla settimana, con graduale pro­gressiva assunzione di corresponsabilità di as­sistenza educativa ai bambini;

b) partecipazione alle riunioni di équipe dedi­cate all'esame di «casi» ed alla programmazio­ne del lavoro;

c) partecipazione alle riunioni con le famiglie;

d) visite, con permanenza continuata per un certo periodo, ad asili-nido di altre città, Regioni o paesi o ad altre istituzioni educative per l'in­fanzia.

 

Art. 5.

(Programma per i corsi di perfezionamento del personale ausiliario).

Sono argomento del corso teorico-pratico no­zioni di:

- organizzazione dei servizi sociali per l'in­fanzia con particolare riferimento alle finalità de­gli asili-nido, alla loro struttura, alla loro confi­gurazione ed al loro ruolo nell'ambito dei servizi socio-sanitari;

- psicologia elementare in relazione ai rap­porti col bambino e con gli adulti;

- puericultura;

- igiene generale;

- igiene alimentare;

- principali malattie dell'infanzia.

 

Art. 6.

(Programma dei corsi di aggiornamento per il personale educativo e ausiliario).

Il programma dei corsi di aggiornamento per il personale educativo e ausiliario è volto alla riflessione e all'approfondimento dei contenuti previsti per il corso di perfezionamento in rela­zione:

- all'esperienza di lavoro;

- all'evoluzione dell'organizzazione dei servi­zi socio-sanitari;

- all'evoluzione delle scienze umane e so­ciali.

 

Art. 7.

(Accesso ai corsi e obbligo dell'aggiornamento).

Ai corsi di perfezionamento del personale edu­cativo degli asili-nido possono accedere tutti co­loro che hanno titolo per partecipare ai relativi concorsi ai sensi dell'art. 9 della legge regiona­le 24-3-1973, n. 16.

Ai corsi di perfezionamento del personale au­siliario degli asili-nido possono accedere tutti coloro che sono in possesso del titolo di scuola media inferiore.

Ai corsi di aggiornamento distinti per il perso­nale educativo ed ausiliario degli asili-nido pos­sono accedere i dipendenti di tutti gli asili-nido.

Al personale dipendente dai Comuni e dagli Enti di cui all'art. 21 della legge regionale 24 marzo 1973, n. 16 che deve frequentare i corsi di cui al precedente comma, le ore di frequenza al corso devono essere riconosciute dall'ammini­strazione di provenienza come normale orario di servizio.

I Comuni e gli altri Enti di cui al citato art. 21 della legge regionale 24 marzo 1973, n. 16, so­no tenuti a provvedere, nei modi previsti dalla presente legge, all'aggiornamento del personale educativo ed ausiliario degli asili-nido da loro ge­stiti almeno una volta ogni cinque anni.

 

Art. 8.

(Assistenza scolastica e diritto allo studio).

L'iscrizione ai corsi di perfezionamento e ag­giornamento previsti dalla presente legge è gra­tuita.

Gli allievi, che frequentano i corsi di perfezio­namento, hanno diritto ad usufruire:

a) di un assegno mensile di L. 18.000;

b) di un contributo giornaliero a titolo di rim­borso spese per gli allievi residenti in località distanti oltre i 10 Km. dalla sede del corso. Tale contributo sarà erogato nella misura fissa di Li­re 500 giornaliere per gli allievi residenti entro i 30 Km. dalla sede del corso;

L. 700 giornaliere per una distanza comprensiva tra i 31 e i 50 Km.; L. 1.000 oltre i 50 Km.

La distanza è calcolata dalla sede comunale di residenza alla sede comunale del corso.

Gli studenti-lavoratori potranno fruire delle provvidenze di cui al secondo comma del presen­te articolo solo nel caso in cui siano posti in aspettativa senza godimento dello stipendio.

Le provvidenze di cui al primo e secondo com­ma del presente articolo non si applicano nel ca­so di comando attuato ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, o in caso analogo.

 

Art. 9.

(Gestione dei corsi).

I corsi di perfezionamento e di aggiornamento del personale educativo ed ausiliario degli asili-­nido, sono organizzati e gestiti dalle Province con le modalità indicate nella presente legge.

La Giunta Regionale provvede al coordinamen­to ed alla programmazione dei corsi di cui al pre­cedente comma.

La Provincia stipula apposite convenzioni per il reclutamento del personale insegnante, con i criteri e le modalità fornite con deliberazione della Giunta Regionale.

La realizzazione dei programmi d'insegnamen­to sarà attuata secondo le modalità determinate da un consiglio di gestione didattica compo­sta da:

a) 3 rappresentanti del personale, eletti dall'assemblea del personale;

b) 3 rappresentanti degli allievi, eletti dall'as­semblea degli allievi;

c) 3 rappresentanti delle organizzazioni dei la­voratori maggiormente rappresentative, nomina­ti dalle rispettive associazioni;

d) 6 rappresentanti degli Enti locali compresi nella Provincia nominati dai rispettivi Enti.

Il Consiglio di gestione didattica, presieduto dal Presidente della Giunta Provinciale o suo de­legato, elabora annualmente la relazione dell'at­tività svolta e propone alla Giunta Regionale ogni iniziativa idonea al perfezionamento ed al potenziamento dell'attività didattica, nonché al­le modifiche dei programmi di insegnamento.

 

Art. 10.

(Piano annuale dei corsi).

La Giunta Regionale, sulla base delle proposte dei consigli di gestione didattica di cui al pre­cedente art. 9, propone annualmente all'approvazione del Consiglio Regionale un piano con­tenente:

a) il numero dei corsi da istituire;

b) la distribuzione dei corsi fra le Province della Toscana;

c) l'eventuale istituzione o soppressione di se­di distaccate;

e) la previsione di spesa per l'organizzazione, la gestione dei corsi ed il diritto allo studio.

 

Art. 11.

(Spese di gestione).

La spesa annua prevista nel bilancio regiona­le per la gestione dei corsi e per il diritto allo studio è ripartita proporzionalmente al numero degli allievi tra le Province che gestiscono i corsi e liquidata per il 70% in via anticipata, all'inizio dei corsi, con provvedimento della Giun­ta Regionale.

Entro sessanta giorni dalla chiusura dei corsi, gli Enti gestori provvederanno a rimettere alla Giunta Regionale il rendiconto delle spese so­stenute. La Giunta Regionale sulla base del ren­diconto provvede al relativo conguaglio.

 

Art. 12.

(Previsione ed autorizzazione della spesa).

Gli oneri derivanti dall'applicazione della pre­sente legge previsti in L. 400.000.000 fanno ca­rico al capitolo 07750 «Spese per l'organizzazio­ne dei corsi di perfezionamento e di aggiorna­mento del personale educativo ed ausiliario de­gli asili-nido» del Bilancio per l'anno 1975 che viene istituito con il successivo articolo.

Alla copertura della relativa spesa si provvede con le disponibilità finanziarie residuate al cap. 26000 «Fondo per il finanziamento di provvedi­menti legislativi in corso di adozione» del Bi­lancio 1974, avvalendosi del disegno dell'art. 1 della legge 27-2-1955, n. 64.

 

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del Bi­lancio per l'anno 1975 è introdotta la seguente variazione:

Di nuova istituzione:

Tit. I. - SPESE CORRENTI.

Sez. II. - Azioni ed interventi nel campo della istruzione e cultura.

Rubr. II. - Formazione.

Cap. 07750 - «Spese per l'organizzazione dei cor­si di perfezionamento e di aggiornamento del personale educativo ed ausiliario degli asili-­nido»        L. 400.000.000

 

 

 

LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA N. 63 DEL 26-10-1974 «NORME PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI MANTENIMENTO A FAVORE DI OPERATORI SOCIO-SANITARI GIÀ DIPLOMATI DIPENDENTI DA ENTI LOCALI E ENTI OSPEDA­LIERI CHE INTENDONO SEGUIRE I CORSI DI UL­TERIORE QUALIFICAZIONE IN ITALIA O ALL'E­STERO» (1)

 

Art. 1.

Al fine di poter disporre di operatori particolar­mente qualificati per l'attività didattico-organiz­zativa inerente la formazione professionale del personale tecnico, infermieristico e sociale per le strutture ed i servizi socio-sanitari della To­scana, la Regione può concedere «assegni di mantenimento» riservati ad operatori socio-sa­nitari già diplomati, dipendenti da enti ospeda­lieri della Regione che intendano partecipare a programmi di studio o pratiche di tirocinio o fre­quentare corsi indetti da scuole, istituti scienti­fici o di ricerca, ospedali o cliniche universitarie in Italia o all'estero, allo scopo di conseguire un'ulteriore qualificazione o l'acquisizione di tec­niche o metodiche particolari.

 

Art. 2.

Il consiglio regionale determina entro il 15 marzo di ogni anno il numero degli assegni ed il loro importo, nei limiti di cui all'articolo 5 della presente legge, nonché i criteri di erogazione dei medesimi.

L'importo dell'assegno è comprensivo di una indennità giornaliera fissa e di una indennità di prima sistemazione oltre al rimborso delle spe­se di viaggio dalla località di residenza alla loca­lità sede della scuola o del corso e viceversa. L'indennità di prima sistemazione è commisu­rata per importo e durata a quella prevista per i dipendenti regionali trasferiti fuori sede. Nel ca­so che il corso si svolga all'estero detta indenni­tà è aumentata di un importo pari al 50 per cento.

 

Art. 3.

L'importo dell'assegno è corrisposto diretta­mente al dipendente che sia stato posto in aspet­tativa senza godimento dello stipendio.

Qualora il dipendente sia stato posto in posi­zione di comando o in aspettativa con assegni, è disposto direttamente a suo favore la sola in­dennità di prima sistemazione e le spese di viag­gio, mentre l'indennità giornaliera fissa viene corrisposta all'amministrazione dell'Ente da cui dipende, quale contributo alle spese che l'ente medesimo sostiene.

Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 48 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, o in caso ana­logo, l'importo dell'assegno è corrisposto per in­tero all'ente di dipendenza dell'operatore quando il compenso speciale sia di importo uguale o su­periore all'indennità di prima sistemazione pre­vista dalla presente legge. In caso contrario spet­ta al dipendente la differenza.

 

Art. 4.

La spesa afferente all'esercizio 1974, calcolata in L. 37.500.000 sarà imputata al cap. 11500 che viene istituito con la variazione al bilancio di cui al successivo articolo 5 della presente legge.

 

Art. 5.

Lo stato di previsione della spesa - tabella 2 - del bilancio della Regione per l'anno 1974 è così modificato:

Spesa in diminuzione

Tit. I - Spese correnti

Sez. II - Azione ed interventi in campo sociale Rubrica 2ª - Educazione e propaganda igienico­sanitaria - Prevenzione e profilassi

Cap. 16000 - Spese e contributi per la propa­ganda sanitaria e l'educazione igienica

L. 37.500.000

Di nuova istituzione

Tit. I - Spese correnti

Sez. II - Azione ed interventi in campo dell'i­struzione e cultura

Rubrica 2ª - Formazione

Cap. 11500 - Fondo per la formazione profes­sionale, riqualificazione, aggiornamento ed edu­cazione permanente del personale dei servizi sa­nitario e sociale (tecnico, infermieristico e so­ciale) nonché per la formazione e l'aggiornamen­to del relativo personale insegnante

L. 37.500.000

 

Norme transitorie

 

Art. 6.

L'assegnazione delle provvidenze di cui all'ar­ticolo 1 della presente legge può essere dispo­sta anche per gli operatori che abbiano parteci­pato alle scuole o corsi ivi indicati durante gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74.

Il consiglio regionale determina il numero de­gli assegni ed il loro importo, nonché i criteri di assegnazione dei medesimi, entro due mesi dall'approvazione della presente legge.

 

Art. 7.

All'onere derivante dall'articolo 6, calcolato in L. 37.500.000, sarà fatto fronte con i fondi di cui al cap. 11500 del bilancio dell'esercizio 1974 (ge­stione residui ex cap. 46/1 del bilancio 1972).

 

 

 

 

(1) Con legge 21-4-1975 n. 32 la Regione Toscana ha provveduto a rifinanziare la legge n. 63 per il 1975 mediante lo stanziamento di 50 milioni.

 

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