Prospettive assistenziali, n. 31, luglio-settembre 1975
LEGGI REGIONALI
AGGIORNAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI E SANITARI - UN BUON ESEMPIO: DUE
LEGGI DELLA REGIONE TOSCANA
La
programmazione dei servizi, per non restare un semplice atto formale, deve
comprendere anche la formazione, riqualificazione, aggiornamento e
riconversione degli operatori sanitari, sociali ed
educativi.
Tale
unitarietà è indispensabile, per quanto riguarda il settore dell'assistenza,
per il passaggio da interventi di custodia (gli asili nido ONMI, gli istituti di assistenza hanno ancora oggi questa funzione) ad
interventi educativi e, nel campo della tutela della salute, per un
cambiamento nei rapporti della medicina per cui dai servizi di semplice cura
si passi a servizi diretti ad assicurare il massimo benessere fisico e psichico
con priorità alla prevenzione delle malattie e del disadattamento.
Perciò il collegamento fra
servizi e formazione degli operatori è indispensabile non solo a livello di
programmazione, ma anche per quanto si riferisce alle sedi di gestione.
Di
qui la nostra richiesta, avanzata da tempo, di attribuire alle Regioni i
compiti di programmazione, legislazione specifica (nell'ambito dei principi
generali delle leggi dello Stato) e delegare alle Unità locali dei servizi le
funzioni di attuazione.
Si
scontrano con questa posizione tre iniziative
legislative:
a) della Sen. Dal Canton
della DC che ha presentato al Senato il 17-5-1973 la
proposta di legge n. 1124 «Istituzione di scuole per la preparazione del
personale sanitario ausiliario».
Tale
proposta prevede l'istituzione, da parte del Ministero della pubblica
istruzione di concerto con quello della sanità, di un istituto tecnico sanitario
per la formazione degli infermieri professionali, assistenti all'infanzia,
odontotecnici, tecnici ortopedici ernisti, tecnici
di radiologia medica, tecnici di laboratorio medico, tecnici di fisiopatologia
(respiratoria-cardiocircolatoria e del sistema
nervoso), tecnici di audiofoniatria,
tecnici di fisiochinesiterapia, popologi,
estetisti e tecnici sanitari.
Mentre
per gli infermieri professionali sono previste le seguenti specializzazioni:
pediatrica, medica e geriatrica, neuropsichiatrica,
chirurgica, per terapie intensive, per dialisi e trapianti, per i diplomati
degli istituti tecnici sanitari, l'art. 5 prevede l'accesso a corsi di livello
universitario appositamente istituiti dalle facoltà di medicina e chirurgia, o
da istituti speciali, per conseguire l'abilitazione a svolgere le seguenti
professioni: capo sala (un anno), ostetrica (due anni), assistente sanitaria
visitatrice (due anni), dietista (due anni), educatori sanitari (due anni),
dirigente dei servizi assistenziali pediatrici (tre
anni), dirigente dei servizi sanitari e dei corsi di tirocinio presso gli
ospedali (tre anni).
Inoltre
(art. 6) le facoltà universitarie di medicina e chirurgia e gli istituti
speciali possono istituire scuole triennali per il rilascio del titolo di
terapisti della riabilitazione con differenziazioni
in fisiochinesiterapia, terapia occupazionale, logopedia
e optometria.
È
chiaro che la proposta di legge Dal Canton intende da
un lato sottrarre alle Regioni le attuali competenze in materia e d'altro lato
stabilire una frammentazione di «specializzazioni», in linea con una organizzazione dei servizi parcellizzata e piramidale
che ancora una volta vuole impedire agli operatori intermedi l'accesso agli
strumenti conoscitivi e quindi la conquista dello spazio di intervento per
opporsi alle gestioni baronali;
b) del Sen. Tanga, pure della DC, che in data 10-4-
c) della Sen. Falcucci,
anch'essa della DC, che in data 16-1-
-
sostenere e sviluppare le iniziative private;
-
sottrarre ogni competenza alle Regioni e agli enti locali;
-
conservare la separazione fra la formazione degli assistenti sociali e quella di altri operatori (educatori, terapisti della
riabilitazione, ecc.);
-
non unificare la formazione degli operatori sociali con quelli sanitari;
-
rinviare sine die il problema della riqualificazione, aggiornamento e riconversione,
nella linea della creazione di nuovi servizi con personale di nuova
assunzione, relegando quello in servizio nelle vecchie strutture di cui solo a
parole si afferma la necessità di superamento.
Questa
posizione politica della DC è purtroppo condivisa da molti operatori sociali,
che non si preoccupano delle richieste che vengono dagli utenti, ma seguono le
loro spinte corporative.
Anche
l'Associazione nazionale assistenti sociali ha una
posizione corporativa e settoriale, tanto da non ampliare il proprio discorso
agli operatori sanitari ed educativi e da concludere così il suo XIII
Congresso tenutosi a Pesaro il 13-4-75 indicando «la necessità che il
legislatore, nel quadro dei provvedimenti relativi alla formazione di tutti gli
operatori sociali, collochi quella degli assistenti sociali nel sistema
scolastico ordinario a livello universitario con l'istituzione di appositi
corsi di laurea».
Di
fronte a questa cecità corporativa o a questa volontà politica di tipo
tecnocratico, nell'auspicare che anche altre Regioni assumano
iniziative nei confronti di tutta la formazione di base e permanente degli
operatori sanitari, sociali ed educativi, è con viva soddisfazione che pubblichiamo
la legge della Regione Toscana che abbraccia sia la formazione di base che
l'aggiornamento del personale degli asili nido.
Riportiamo
inoltre la legge della Regione Toscana n. 63 del 26 ottobre 1974 che
stabilisce assegni di mantenimento a favore degli operatori socio-sanitari già
diplomati dipendenti da enti locali e da enti
ospedalieri che intendono seguire corsi di ulteriore qualificazione in Italia o
all'estero.
LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA N. 24 DEL 7-4-1975
«ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DEGLI ASILI NIDO»
Art.
1.
(Ambito
di applicazione).
Fino all'entrata in vigore della
legge di riforma e di delega delle funzioni relative alla
formazione professionale degli operatori sanitari e sociali, i corsi di
perfezionamento e di aggiornamento del personale educativo ed ausiliario degli
asili-nido, previsti rispettivamente dagli artt. 9 e
10 della legge regionale 24 marzo 1973, n. 16, sono organizzati e disciplinati
secondo le norme contenute nella presente legge.
Art.
2.
(Durata
dei corsi e numero degli allievi).
I corsi di perfezionamento del
personale educativo degli asili-nido hanno durata non inferiore ad un anno
solare con un ammontare complessivo non inferiore a 1500 ore di insegnamento, di cui 3/5 dedicate a lezioni teoriche ed
attività di seminario e di gruppo e 2/5 di tirocinio pratico. Ogni gruppo di
studio all'interno del corso non deve superare le 20 unità.
I corsi di perfezionamento del
personale ausiliario degli asili-nido hanno durata non inferiore a 2 mesi con
un ammontare complessivo non inferiore a 250 ore comprensive del tirocinio.
Ogni gruppo di studio all'interno del corso non deve superare le 20 unità.
I corsi di perfezionamento del
personale ausiliario degli asili-nido hanno durata non inferiore a 2 mesi con
un ammontare complessivo non inferiore a 250 ore comprensive del tirocinio.
Ogni gruppo di studio all'interno del corso non deve superare le 20 unità.
I corsi di aggiornamento
del personale educativo ed ausiliario degli asili-nido hanno durata non
inferiore a 2 mesi con un ammontare complessivo non inferiore a 150 ore. Ogni
gruppo di studio all'interno del corso non deve superare
le 20 unità.
Il numero degli allievi da ammettere
alla frequenza dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento
del personale educativo ed ausiliario è determinato annualmente dal Consiglio
Regionale. Per i corsi di perfezionamento il numero è
determinato in base alle effettive esigenze dei servizi.
Art.
3.
(Modalità
per l'insegnamento).
I corsi di perfezionamento e di aggiornamento del personale educativo ed ausiliario degli
asilinido sono organizzati sotto forma di lezioni-seminario, di esercitazioni
pratiche e di tirocinio presso servizi già esistenti.
Il contenuto della formazione deve
corrispondere alle finalità dell'asilo-nido rivolto ad assicurare una sana
crescita ed un armonico ed autonomo sviluppo della personalità del bambino.
Il programma del corso deve essere
indirizzato alla conoscenza dell'intero arco dei bisogni del bambino fino al
3° anno di età.
Art.
4.
(Programma
di insegnamento dei corsi di perfezionamento per il personale educativo).
Il programma di insegnamento
dei corsi per il personale educativo è così articolato:
A) Parte teorica:
1) Studio sistematico dello sviluppo
della personalità nei suoi aspetti biologico,
fisiologico e psichico, con particolare riferimento alla prima infanzia ed ai
problemi della nascita e del primo anno di vita;
2) Studio documentario delle
motivazioni del comportamento umano e dei meccanismi di adattamento
e di difesa dell'individuo nel suo processo di inserimento nel mondo,
particolarmente riferiti alla prima infanzia;
3) Apprendimento di
elementi di informazione e di tecniche idonee all'«allevamento» del bambino
- sia in ordine alla sua crescita somatica sia in ordine alla sua evoluzione
psicologica - come maturazione di capacità, di aiuto e di intervento
educativo;
4) Informazione, sperimentazione, riflessione
su problemi di dinamica di gruppo e di rapporti
interpersonali al fine di permettere l'acquisizione di un tipo di comportamento
idoneo ad un lavoro verso i bambini e di collaborazione con gli adulti.
Per lo svolgimento del programma
sono previste le seguenti discipline:
a) sociologia della famiglia e
dell'educazione;
b) pedagogia della prima infanzia;
c) pedagogia sociale;
d)
psicologia dell'età evolutiva con particolare riferimento ai primi anni di
vita;
e) psicologia sociale;
f) neuropsichiatria infantile;
g) puericultura;
h) igiene generale e dell'alimentazione;
i)
fisiopatologia dell'età evolutiva con particolare riferimento ai primi anni di
vita.
B) Parte pratica:
Il tirocinio pratico fa parte
integrante del corso e deve essere condotto sotto la guida di
operatori particolarmente qualificati e con la collaborazione di
esperti.
Esso deve configurarsi nel seguente
modo:
a) presenza nell'asilo-nido, per un certo
numero di ore alla settimana, con graduale progressiva
assunzione di corresponsabilità di assistenza educativa ai bambini;
b) partecipazione alle riunioni di équipe dedicate all'esame di «casi» ed alla programmazione del lavoro;
c) partecipazione alle riunioni con le
famiglie;
d) visite, con permanenza continuata
per un certo periodo, ad asili-nido di altre città,
Regioni o paesi o ad altre istituzioni educative per l'infanzia.
Art.
5.
(Programma
per i corsi di perfezionamento del personale ausiliario).
Sono argomento del corso
teorico-pratico nozioni di:
- organizzazione
dei servizi sociali per l'infanzia con particolare riferimento alle finalità
degli asili-nido, alla loro struttura, alla loro configurazione ed al loro
ruolo nell'ambito dei servizi socio-sanitari;
- psicologia elementare in relazione ai rapporti col bambino e con gli adulti;
- puericultura;
- igiene generale;
- igiene alimentare;
- principali malattie dell'infanzia.
Art.
6.
(Programma
dei corsi di aggiornamento per il personale educativo e ausiliario).
Il programma dei corsi di aggiornamento per il personale educativo e ausiliario è
volto alla riflessione e all'approfondimento dei contenuti previsti per il
corso di perfezionamento in relazione:
- all'esperienza di lavoro;
- all'evoluzione dell'organizzazione
dei servizi socio-sanitari;
- all'evoluzione delle scienze umane
e sociali.
Art.
7.
(Accesso
ai corsi e obbligo dell'aggiornamento).
Ai corsi di perfezionamento del
personale educativo degli asili-nido possono accedere
tutti coloro che hanno titolo per partecipare ai relativi concorsi ai sensi
dell'art. 9 della legge regionale 24-3-1973, n. 16.
Ai corsi di perfezionamento del
personale ausiliario degli asili-nido possono accedere
tutti coloro che sono in possesso del titolo di scuola media inferiore.
Ai corsi di aggiornamento
distinti per il personale educativo ed ausiliario degli asili-nido possono
accedere i dipendenti di tutti gli asili-nido.
Al personale dipendente dai Comuni e
dagli Enti di cui all'art. 21 della legge regionale 24 marzo 1973, n. 16 che
deve frequentare i corsi di cui al precedente comma, le ore di frequenza al
corso devono essere riconosciute dall'amministrazione di provenienza come
normale orario di servizio.
I Comuni e gli altri Enti di cui al
citato art. 21 della legge regionale 24 marzo 1973, n. 16, sono
tenuti a provvedere, nei modi previsti dalla presente legge, all'aggiornamento
del personale educativo ed ausiliario degli asili-nido da loro gestiti almeno
una volta ogni cinque anni.
Art.
8.
(Assistenza
scolastica e diritto allo studio).
L'iscrizione ai corsi di
perfezionamento e aggiornamento previsti dalla presente legge è gratuita.
Gli allievi, che frequentano i corsi
di perfezionamento, hanno diritto ad usufruire:
a) di un assegno mensile di L. 18.000;
b)
di un contributo giornaliero a titolo di rimborso spese per gli allievi
residenti in località distanti oltre i
L. 700 giornaliere per una distanza
comprensiva tra i 31 e i
La distanza è calcolata dalla sede
comunale di residenza alla sede comunale del corso.
Gli studenti-lavoratori potranno
fruire delle provvidenze di cui al secondo comma del presente
articolo solo nel caso in cui siano posti in aspettativa senza godimento dello
stipendio.
Le provvidenze di cui al primo e
secondo comma del presente articolo non si applicano nel caso di comando
attuato ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, o in caso
analogo.
Art.
9.
(Gestione
dei corsi).
I corsi di perfezionamento e di aggiornamento del personale educativo ed ausiliario degli
asili-nido, sono organizzati e gestiti dalle Province con le modalità indicate
nella presente legge.
La realizzazione
dei programmi d'insegnamento sarà attuata secondo le modalità determinate da
un consiglio di gestione didattica composta da:
a) 3 rappresentanti del personale,
eletti dall'assemblea del personale;
b) 3 rappresentanti degli allievi,
eletti dall'assemblea degli allievi;
c)
3 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente
rappresentative, nominati dalle rispettive associazioni;
d) 6 rappresentanti degli Enti locali
compresi nella Provincia nominati dai rispettivi Enti.
Il Consiglio di gestione didattica,
presieduto dal Presidente della Giunta Provinciale o suo delegato, elabora
annualmente la relazione dell'attività svolta e propone alla Giunta Regionale
ogni iniziativa idonea al perfezionamento ed al potenziamento dell'attività
didattica, nonché alle modifiche dei programmi di
insegnamento.
Art.
10.
(Piano
annuale dei corsi).
a) il numero dei corsi da istituire;
b) la distribuzione dei corsi fra le
Province della Toscana;
c) l'eventuale istituzione o
soppressione di sedi distaccate;
e)
la previsione di spesa per l'organizzazione, la gestione dei corsi ed il
diritto allo studio.
Art.
11.
(Spese
di gestione).
La spesa annua prevista nel bilancio
regionale per la gestione dei corsi e per il diritto allo studio è ripartita
proporzionalmente al numero degli allievi tra le Province che gestiscono i
corsi e liquidata per il 70% in via anticipata, all'inizio dei corsi, con
provvedimento della Giunta Regionale.
Entro sessanta giorni dalla chiusura
dei corsi, gli Enti gestori provvederanno a rimettere
alla Giunta Regionale il rendiconto delle spese sostenute.
Art.
12.
(Previsione
ed autorizzazione della spesa).
Gli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge previsti in L. 400.000.000 fanno carico al capitolo 07750 «Spese per
l'organizzazione dei corsi di perfezionamento e di
aggiornamento del personale educativo ed ausiliario degli asili-nido» del
Bilancio per l'anno 1975 che viene istituito con il successivo articolo.
Alla copertura della relativa spesa
si provvede con le disponibilità finanziarie residuate
al cap. 26000 «Fondo per il finanziamento di provvedimenti
legislativi in corso di adozione» del Bilancio 1974, avvalendosi del disegno
dell'art. 1 della legge 27-2-1955, n. 64.
Art.
13.
Nello stato di previsione della
spesa del Bilancio per l'anno 1975 è introdotta la
seguente variazione:
Di nuova istituzione:
Tit. I. - SPESE CORRENTI.
Sez. II. - Azioni ed interventi nel
campo della istruzione e cultura.
Rubr. II. - Formazione.
Cap. 07750 - «Spese per
l'organizzazione dei corsi di perfezionamento e di
aggiornamento del personale educativo ed ausiliario degli asili-nido» L.
400.000.000
LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA N. 63 DEL 26-10-1974
«NORME PER
Art.
1.
Al fine di poter disporre
di operatori particolarmente qualificati per l'attività didattico-organizzativa inerente la formazione
professionale del personale tecnico, infermieristico e sociale per le strutture
ed i servizi socio-sanitari della Toscana,
Art.
2.
Il consiglio regionale determina
entro il 15 marzo di ogni anno il numero degli assegni
ed il loro importo, nei limiti di cui all'articolo 5 della presente legge,
nonché i criteri di erogazione dei medesimi.
L'importo dell'assegno è comprensivo
di una indennità giornaliera fissa e di una indennità
di prima sistemazione oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla località
di residenza alla località sede della scuola o del corso e viceversa.
L'indennità di prima sistemazione è commisurata per importo e durata a quella
prevista per i dipendenti regionali trasferiti fuori sede. Nel caso che il
corso si svolga all'estero detta indennità è aumentata di un importo pari al
50 per cento.
Art.
3.
L'importo dell'assegno è corrisposto
direttamente al dipendente che sia stato posto in
aspettativa senza godimento dello stipendio.
Qualora il dipendente sia stato
posto in posizione di comando o in aspettativa con
assegni, è disposto direttamente a suo favore la sola indennità di prima
sistemazione e le spese di viaggio, mentre l'indennità giornaliera fissa viene
corrisposta all'amministrazione dell'Ente da cui dipende, quale contributo alle
spese che l'ente medesimo sostiene.
Nel caso di cui al secondo comma
dell'art. 48 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, o in caso analogo, l'importo
dell'assegno è corrisposto per intero all'ente di
dipendenza dell'operatore quando il compenso speciale sia di importo uguale o
superiore all'indennità di prima sistemazione prevista dalla presente legge.
In caso contrario spetta al dipendente la differenza.
Art.
4.
La spesa afferente all'esercizio
1974, calcolata in L. 37.500.000 sarà imputata al
cap. 11500 che viene istituito con la variazione al
bilancio di cui al successivo articolo 5 della presente legge.
Art.
5.
Lo stato di
previsione della spesa - tabella 2 - del bilancio della Regione per
l'anno 1974 è così modificato:
Spesa in diminuzione
Tit. I - Spese correnti
Sez. II - Azione ed interventi in campo
sociale Rubrica 2ª - Educazione e propaganda igienicosanitaria - Prevenzione e profilassi
Cap. 16000 - Spese
e contributi per la propaganda sanitaria e l'educazione igienica
L. 37.500.000
Di nuova istituzione
Tit. I - Spese correnti
Sez. II - Azione ed
interventi in campo dell'istruzione e cultura
Rubrica 2ª -
Formazione
Cap. 11500 - Fondo per la formazione
professionale, riqualificazione, aggiornamento ed educazione
permanente del personale dei servizi sanitario e sociale (tecnico,
infermieristico e sociale) nonché per la formazione e l'aggiornamento del
relativo personale insegnante
L. 37.500.000
Norme transitorie
Art.
6.
L'assegnazione delle provvidenze di
cui all'articolo 1 della presente legge può essere disposta anche per gli
operatori che abbiano partecipato alle scuole o corsi
ivi indicati durante gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74.
Il consiglio regionale determina il
numero degli assegni ed il loro importo, nonché i
criteri di assegnazione dei medesimi, entro due mesi dall'approvazione della
presente legge.
Art.
7.
All'onere
derivante dall'articolo 6, calcolato in L. 37.500.000, sarà
fatto fronte con i fondi di cui al cap. 11500 del bilancio dell'esercizio 1974
(gestione residui ex cap. 46/1 del bilancio 1972).
(1) Con legge
21-4-1975 n. 32
www.fondazionepromozionesociale.it