Prospettive assistenziali, n. 31, luglio-settembre 1975
EDITORIALE
BILANCIO DELLA PRIMA LEGISLATURA DELLE REGIONI A
STATUTO ORDINARIO IN MATERIA DI ASSISTENZA, SANITA' E FORMAZIONE DEGLI
OPERATORI SOCIALI E SANITARI (*)
Sul
ruolo svolto dalle Regioni in materia di assistenza e
di sanità si debbono distinguere due valutazioni: una complessiva e l'altra
relativa alla legislazione delle singole Regioni ed è necessario un breve
richiamo sulla situazione generale che le Regioni si sono trovate di fronte.
Trent'anni
di gestione centralizzata non hanno portato ad alcuna
modifica innovativa sostanziale e la legge 12 febbraio 1968 n. 132 «Enti
ospedalieri e assistenza ospedaliera», inizialmente sbandierata come primo
passo per la riforma sanitaria, è stata nei fatti un'incentivazione ai ricoveri
e un freno all'avvio di un complesso di servizi che assumesse come priorità
degli interventi la prevenzione.
A livello centrale tutto il settore sanitario continua
ad essere incentrato sulla cura (e spesso quale cura!) delle malattie e non su
un insieme di servizi diretti ad
assicurare il massimo benessere fisico e psichico.
Anche
la legge 18 marzo 1968 n.
Solo
i finanziamenti agli enti pubblici e privati di assistenza
sanitaria e sociale sono aumentati accrescendo in tal modo l'area politica del
parassitismo.
È
contro questa pesante situazione di progressivo deterioramento, resa ancora
più grave dalla ragnatela di interessi clientelari
costituitasi, che si sono scontrate le Regioni, alle quali peraltro sono state
trasferite solo limitate competenze.
Ciò
nonostante in tre anni (1) l'attività regionale nel suo complesso ha inciso profondamente sulla
vecchia impostazione e gestione dei servizi sanitari e sociali.
Ma prima ancora che le Regioni
iniziassero a svolgere le loro funzioni legislative il Governo e le forze
politiche di maggioranza si allarmarono per le larghe intese raggiunte dai
consigli regionali nella stesura e approvazione degli statuti e poi nella
protesta, appoggiata dai Sindacati, dalle forze sociali e dall'opinione
pubblica, per il limitato e frammentario trasferimento delle competenze alle
Regioni stesse.
Il
riflesso a livello nazionale fu tale da costringere il Governo di
centro-destra presieduto da Andreotti a presentare un
disegno di legge, approvato nelle scorse settimane, per il
completamento del trasferimento delle competenze, finanziamenti e personale
alle Regioni (2).
Purtroppo
praticamente inosservata passò invece l'altra
iniziativa governativa che sottrasse agli enti locali ogni autonomia in materia
di finanza accentrando a livello nazionale le competenze e realizzando la
distribuzione dei fondi dal vertice alla periferia sull'esempio delle holding
finanziarie (3).
Tale
normativa è resa ancora più grave con l'istituzione di fondi nazionali
specifici per i singoli servizi come è avvenuto per
gli asili nido: se tale sistema si generalizzasse l'autonomia politica delle
Regioni e degli enti locali ne risulterà del tutto compromessa, diventando essi
nei fatti uffici periferici del Governo centrale.
Non
va sottaciuto il ruolo svolto dalla Corte Costituzionale che con le sentenze relative alla beneficenza pubblica (4) e all'assistenza sanitaria ed ospedaliera respinse i ricorsi
presentati dalle Regioni che rivendicavano il pieno trasferimento delle
funzioni in materia di sanità e assistenza.
Valutazione
complessiva dell'attività regionale nel campo della sanità e dell'assistenza
Pur
tenendo conto delle notevoli e forti disparità esistenti nella legislazione delle varie Regioni, il giudizio complessivo non può che
essere positivo.
Infatti le premesse per una
organizzazione radicalmente diversa dei settori della sanità e dell'assistenza
sono state messe in atto.
Le
Regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Veneto hanno promulgato leggi per
l'istituzione delle unità locali dei servizi sanitari e sociali (5).
Altre
due Regioni, Basilicata e Lazio, hanno approvato leggi in materia, ma esse sono
state respinte dal Governo
(6).
Inoltre
sono state approvate dalle Regioni leggi concernenti la prevenzione in campo
sanitario e assistenziale (Calabria, Liguria,
Lombardia, Marche, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna,
ecc.).
Queste
iniziative e altre più specifiche che si esamineranno in seguito hanno messo in
definitiva ed insostenibile crisi il sistema attuale della
sanità e dell'assistenza.
Inoltre
il collegamento stabilito da molte regioni con gli
enti locali, gli spazi maggiori aperti alla partecipazione delle forze
sindacali e sociali hanno modificato i rapporti di forza fra i gruppi
favorevoli e quelli contrari alle riforme del settore.
Invece
nel campo della formazione, riqualificazione, aggiornamento e riconversione
degli operatori sanitari e sociali l'iniziativa regionale è
stata molto scarsa e non è riuscita non solo ad incidere minimamente
sull'impianto generale del sistema che pone ancora la formazione professionale
come attività extra scolastica, ma nemmeno a far uscire il dibattito sul
problema dalla stretta cerchia degli addetti ai lavori.
Questa
situazione è molto preoccupante in quanto senza una decisa svolta nella
formazione di base e permanente degli operatori sanitari e sociali non è
possibile la messa in atto e lo sviluppo di servizi realmente alternativi.
Valutazioni specifiche
Per
una valutazione specifica delle leggi regionali è necessario premettere che,
mentre nelle materie trasferite le Regioni hanno piena potestà legislativa
(l'unico limite è che non contrastino con le leggi nazionali) e quindi sono in
grado di imporne l'esecuzione agli enti delegati, il campo di
azione è molto più vasto quando la legge regionale è di tipo
promozionale e cioè prevede provvidenze solo nei confronti degli enti che volontariamente
si impegnano a svolgere le funzioni previste dalla legge stessa.
Ad
esempio rientrano nel primo gruppo le leggi di cui alla
colonna 5 della tabella allegata e nel secondo gruppo quelle della
colonna 6.
I
riferimenti che assumiamo per la valutazione specifica delle leggi regionali sono i principi precisati nei tre documenti
redatti dal gruppo di lavoro sull'unità locale (7), principi che possono essere così riassunti:
-
inscindibilità dei servizi sanitari e sociali e loro stretta connessione con
tutti gli altri servizi (assetto del territorio,
scuola, casa, tempo libero, ecc.);
-
inscindibilità fra prevenzione sanitaria e sociale, cura, riabilitazione e
priorità della prevenzione;
- inscindibilità fra organizzazione dei servizi e
formazione di base e permanente degli operatori sanitari e sociali;
- superamento dell'assistenza e passaggio della sanità
da un sistema incentrato sulla cura ad uno in grado di garantire il massimo benessere
fisico e psichico;
-
non duplicazione fra servizi vecchi e nuovi, ma
sostituzione dei vecchi servizi con i nuovi con relativo passaggio del
personale;
- trasferimento completo delle competenze alle Regioni
in materia di sanità, assistenza e formazione professionale;
-
delega delle funzioni sanitarie e socio-assistenziali dalle Regioni ai Comuni
e loro consorzi quali unici enti gestori dell'unità locale;
- equiparazione della formazione professionale di
competenza regionale alla scuola pubblica facente capo al Ministero della pubblica
istruzione;
- gestione a livello dell'unità locale di tutti i
servizi di base nella linea della rifondazione del Comune;
- partecipazione (intesa come controllo democratico e
rifiuto delle forme cogestionali) delle forze
sindacali e sociali quale elemento essenziale per ottenere
sia le riforme, sia la gestione democratica dei servizi.
Le
norme di legge in materia di partecipazione non
vengono esaminate in quanto sono quasi sempre così generiche da non fornire
elementi di valutazione.
Alla
luce di quanto sopra le leggi regionali possono essere schematicamente divise
in tre gruppi: con finalità di cambiamento, di razionalizzazione
dell'esistente, di conservazione e/o di incentivazione
degli enti parassitari.
Legislazione regionale
con finalità di cambiamento
a)
Infatti con la legge
14-11-1974 n. 57
(8) sono state istituite le unità locali
dei servizi sanitari e sociali, sono state delegate le funzioni ai Comuni che
devono esercitarle in forma consortile a livello delle unità locali e sono
stabilite una serie di norme in linea con i principi sopra indicati.
L'art.
13 della legge n. 57 prevede che a livello di U.L. siano svolte anche le funzioni di cui alla legge
23-2-73 n. 12 (9) che disciplina le funzioni trasferite alla
Regione in materia di assistenza agli inabili (minori degli anni 15, anziani,
handicappati).
Con
leggi 6-3-1975 n. 11 e 3-6-1975 n. 39
Inoltre
musei, biblioteche e archivi devono essere trasformati (art. 1) da luoghi di
mera conservazione a centri di azione culturale e
sociale, di attività didattica, di promozione e di ricerca.
Inoltre
con legge 3-6-1975 n. 40 sono stati definiti gli strumenti di
attuazione della disciplina urbanistica e dell'assetto del territorio
istituiti i comprensori (coincidenti con le U.L.) e
delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia urbanistica, funzioni
che devono essere esercitate anch'esse a livello comprensoriale.
I
comprensori, costituiti dal consorzio dei Comuni del territorio, predispongono
il piano urbanistico comprensorile e concorrono al
processo di formazione del progetto di piano urbanistico
territoriale regionale.
Infine
vi è da notare che i Comuni possono istituire un unico consorzio per
l'esercizio delle funzioni in materia di sanità, assistenza, soggiorni,
urbanistica e assetto del territorio.
Sono
altresì da segnalare le leggi di delega ai Comuni in materia di:
-
vigilanza sui patronati scolastici. Le funzioni relative ai
Consorzi provinciali dei patronati scolastici sono state trasferite alle
Province n. 2 del 10-1-73
(10);
-
di trasporto degli alunni delle scuole materne
pubbliche, dell'obbligo, degli istituti professionali e delle scuole medie
superiori n. 5 del 90-9-73
(10);
-
di assistenza all'infanzia pre-scolare n. 45 del
13-92-73.
L'unico
neo della legislazione della Regione Umbria è costituito dalla legge 26-4-74 n: 29 «Norme per l'assistenza a favore dei minorati
della vista» in cui sono prevalsi gli interessi clientelari dell'Unione
italiana ciechi
(11).
Per
quanto concerne la formazione e riqualificazione del personale l'unica
iniziativa legislativa è stata la costituzione dell'istituto umbro di ricerche
e sperimentazione sull'attività formativa (n. 38 del
26-5-75).
Va
però ricordato che
b)
Su una linea di cambiamento si pongono anche 1e leggi della Toscana:
-
n. 64 del 7-12-73 «Suddivisione del territorio
regionale in zone di intervento nei campi della
sanità e dell'assistenza»
(12);
-
n. 46 del 3-8-73 «Interventi a favore dei Comuni;
loro consorzi e comunità montane per attività di assistenza
sanitaria e sociale nei settori della maternità, dell'infanzia e dei giovani
in età evolutiva»
(12);
-
n. 47 del 3-8-73 «Istituzione dei
servizi per la tutela sanitaria dei luoghi di lavoro» (12);
-
n. 50 del 20-8-74 «Interventi
finanziari regionali per l'unificazione dei presidi sanitari e sociali di base.
Costituzione dei consorzi socio-sanitari» (13).
Con
le leggi suddette, oltre a istituire di fatto le Unità
locali dei servizi sanitari e sociali, è stata promossa la costituzione di
servizi preventivi nei luoghi di lavoro e nel territorio.
La
critica da fare riguarda l'inserimento delle Province nei consorzi
socio-sanitari (14), inserimento che va contro la linea della rifondazione del
Comune, della partecipazione e che costituisce un grave ostacolo ad un
effettivo collegamento dei servizi sanitari e sociali con gli altri servizi.
Al
riguardo si segnala che la legge n. 71 del 7-6-75 «Interventi
per il diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli enti locali»
delega ai Comuni le funzioni relative alle scuole
materna e dell'obbligo e alle Province quelle concernenti la scuola secondaria
superiore ed i centri di formazione professionale.
I
Comuni e le Province possono esercitare detti compiti in forma consortile e in
base ad aggregazioni territoriali da definire.
Pertanto
diventa problematica sia l'unificazione a livello dell'unità locale degli
interventi sanitari e sociali con quelli relativi al
diritto allo studio, sia la costituzione per le materie sopra indicate di
consorzi unitari.
Va
però osservato al riguardo che il Governo ha disposto il rinvio della legge n. 30 approvata il 1° aprile 1975 «Interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali»
che prevedeva la delega ai Comuni che dovevano garantire il coordinamento dei
servizi a livello delle unità locali. Gli indirizzi stabiliti della legge
erano: prevenzione e rimozione delle situazioni di
bisogno, mantenimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare o reinserimento;
recupero dei disadattati e degli handicappati, interventi di sostegno economico
per evitare i ricoveri, ecc.
Su
una linea invece di semplice razionalizzazione devono collocarsi le leggi
della Regione Toscana riguardanti l'assistenza domiciliare agli anziani che,
pur affidandone le funzioni ai Comuni e costituendo una alternativa
al ricovero in istituto, restano nell'ambito della logica degli interventi
settoriali.
Per
quanto riguarda la formazione e riqualificazione del personale, le iniziative
sono state le seguenti positive leggi (15):
-
n. 63 del 26-10-74 «Norme per la concessione di assegni di mantenimento di operatori sanitari già
diplomati, dipendenti da enti locali e enti ospedalieri che intendono seguire
corsi di ulteriore qualificazione in Italia o all'estero»;
-
n. 24 del 7-4-75 «Organizzazione dei corsi di
perfezionamento e di aggiornamento del personale
educativo ed ausiliario degli asili nido».
Si
ricorda infine che il Governo ha disposto il rinvio della legge n. 39 del 1975 «Interventi
per la formazione professionale e delega delle relative funzioni agli enti
locali», legge però che non disciplinava la formazione professionale relativa
al settore delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie e dell'assistenza
sociale.
c)
Anche la legislazione dell'Emilia-Romagna si pone su
una linea di cambiamento.
I
consorzi socio-sanitari sono stati costituiti volontariamente dai Comuni e
dalle Province (riguardo alla presenza delle Province valgono le stesse
osservazioni fatte per
-
n. 10 dell'11-11-72 «Istituzione di
un fondo per la prevenzione nei settori della medicina e dell'assistenza»;
-
n. 51 del 21-11-74 «Norme per il
finanziamento dei servizi di prevenzione nei settori della medicina e
dell'assistenza»;
-
n. 3 del 16-1-75 «Interventi per
finanziamento dei centri socio-sanitari realizzati dagli enti locali e dai
loro consorzi»;
-
n. 27 del 7-5-1975 «Concessione di contributi in
conto capitale a Comuni per la costruzione, l'acquisto e il riattamento di appartamenti polifunzionali» (16).
Positivi gli interventi
legislativi e amministrativi della Regione Emilia-Romagna
nel campo della formazione e riqualificazione. Il Governo ha però rinviato la
legge regionale n. 17 del 26-3-75 recante «Norme per
la formazione degli operatori sanitari non medici e
disposizioni transitorie per la formazione degli operatori sociali».
Le
leggi emanate in materia di formazione sono state le
seguenti:
-
n. 11 del 14-11-72 «Finanziamento di
corsi di preparazione per il personale degli asili nido organizzati dalle
Amministrazioni provinciali della Regione»;
-
n. 12 del 20-2-73 «Istituzione di sessanta borse di
studio per iscritti alla scuola di igiene e medicina
preventiva o sanità pubblica»;
-
n. 15 del 14-5-74 «Rifinanziamento, per gli esercizi 1973-1974, della legge
regionale 1411-72 n. 11».
Da
segnalare inoltre le leggi:
-
n. 16 del 18-5-74 «Costituzione dell'istituto regionale
per la sicurezza sociale»;
-
n. 32 del 27-7-74 «Istituzione dell'istituto regionale
della psicopedagogia dell'apprendimento».
d)
Anche se con alcune riserve, la legislazione della
Regione Veneto si pone su una linea di cambiamento.
Da
segnalare innanzi tutto la legge n. 64 del 30-5-75 che
promuove «la costituzione di consorzi per la gestione unitaria dei servizi
sociali e sanitari di interesse locale (unità locale dei servizi sanitari e
sociali)».
Detti
consorzi sono costituiti fra i Comuni e le Province del territorio e al
riguardo valgono le osservazioni fatte in precedenza.
Le
unità locali devono comprendere, di regola, una
popolazione compresa fra i 50.000 ed i 100.000 abitanti, parametri che sono
troppo elevati per consentire una effettiva partecipazione soprattutto nelle
zone disperse.
Su
una linea di cambiamento si pone anche legge n. 57 del 30-5-75
«Provvedimenti per l'istituzione di servizi sanitari ed assistenziali
nei settori della prevenzione e riabilitazione». I contributi per le attività
di prevenzione sono erogati esclusivamente ai consorzi
di cui alla legge n. 64.
La
riabilitazione degli handicappati fisici, psichici e sensoriali comprende:
servizi domiciliari per l'educazione psicomotoria, per la fisiochinesiterapia,
per la logopedia, per l'ortottica e per la pleottica;
servizi ambulatoriali e centri diurni; cessione in uso di apparecchiature,
sussidi tecnici, attrezzature e protesi; comunità alloggio; assistenza
economica e sociale alle famiglie; centri residenziali per minorati gravissimi.
Anche
se gli stanziamenti sono previsti solo fino al completo riordino delle attività
sanitarie e assistenziali, gravi perplessità suscita
l'erogazione di un contributo regionale annuo di 70 milioni all'Unione
italiana ciechi e di altri 70 milioni all'Ente nazionale sordomuti per l'attuazione,
anche in collaborazione con le unità locali dei servizi sociali e sanitari, di
iniziative rivolte al recupero, alla rieducazione e alla formazione culturale e
professionale dei minorati della vista e dell'udito e per il loro inserimento
nella società e nel mondo del lavoro. Inoltre il versamento
di contributi agli enti pubblici e privati che gestiscono centri diurni per la
riabilitazione degli handicappati e istituti di ricovero per handicappati
gravissimi è fatto direttamente dalla Regione anziché dalle unità locali. Positive sono invece le norme della legge 57 che prevedono:
-
l'erogazione di contributi (40 milioni all'anno) agli
enti pubblici che provvedono all'eliminazione delle barriere architettoniche;
-
l'inserimento, fra le attività di prevenzione delle unità locali, dei
consultori familiari, purché essi siano intesi come
una delle attività di prevenzione e non come un servizio a se stante.
Un
giudizio solo parzialmente positivo può essere dato
alla legge n. 72 del 9-6-75 «Interventi regionali per la realizzazione e il
potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle
persone anziane» in quanto da un lato sono previsti interventi
alternativi (assistenza domiciliare sia sanitaria che sociale, prestazioni
economiche tendenti ad assicurare il minimo vitale, assegnazione di alloggi
dell'edilizia economica e popolare, centri diurni aperti a tutta la
popolazione, casa albergo con appartamenti destinati anche ad altri nuclei
familiari o a persone singole) e d'altro lato le case di riposo sono ancora
considerate una struttura idonea ed è prevista l'erogazione diretta da parte
della Regione di contributi alle istituzioni pubbliche e private di assistenza,
tagliando fuori le unità locali dei servizi.
Per
quanto riguarda la formazione professionale
Legislazione regionale
con finalità miste (di cambiamento, di razionalizzazione e di
incentivazione degli enti parassitari)
Su
questa linea contraddittoria si pone
Sulla
stessa linea si pone in parte (essendo stata separata la sanità
dall'assistenza) la legge n. 37 del 22-12-72 (18) con la
quale sono stati istituiti i Comitati sanitari di zona (comitati che possono
costituirsi in Consorzi di Comuni per la gestione delle attività in materia di
medicina preventiva, sociale e di educazione
sanitaria) e il territorio regionale è stato suddiviso in zone corrispondenti
alle unità sanitarie locali.
Con
legge n. 43 del 5-4-75
Non
a caso le leggi precedenti non considerano i servizi sociali (la legge n. 59
prevede che restino alla Regione le funzioni relative «ai servizi sociali e psicopedagogici per l'orientamento delle famiglie e degli
alunni»; la legge n. 37 riguarda solo la sanità); ciò è dipeso dal fatto che
in materia di assistenza l'iniziativa legislativa è
stata diretta alla incentivazione degli enti parassitari.
Ne è un chiaro esempio la
legge n. 16 del 3-41974 «Interventi per l'assistenza alle persone anziane» (19) che prevede, oltre a interventi settoriali
nei confronti degli anziani, favorendo in tal modo una emarginazione ancora più
accentuata di quella esistente, massicci finanziamenti e un ampliamento
notevole degli interventi di enti pubblici superati (ECA, IPAB) e degli
istituti privati preposti alla segregazione degli anziani (case di riposo) e
alla loro emarginazione (case di soggiorno per anziani).
Altri
esempi di leggi clientelari sono:
-
la n. 100 del 20-6-75 «Fondo (di L. 100 milioni) per la concessione di contributi alle sezioni
provinciali dell'Unione italiana ciechi»;
-
la n. 75 del 9-6-75 che prevede l'erogazione di contributi (300 milioni all'anno per 20 anni) a fondo perduto a enti pubblici e
privati per la costruzione, acquisto, riattamento e ampliamento di edifici per
case albergo, case di riposo e centri diurni per anziani;
-
la n. 56 del 3-9-74 che prevede l'erogazione di contributi regionali a enti pubblici e privati per la costruzione, riattamento
di edifici destinati a soggiorni di vacanza e per il loro arredamento, per le
attrezzature e gli impianti igienico-sanitari. Lo
stanziamento è di 900 milioni annui.
Per
quanto riguarda la formazione e riqualificazione degli operatori sanitari e
sociali,
Legislazione regionale
con finalità di razionalizzazione
Fra
le Regioni, la cui legislazione ha avuto finalità di semplice
razionalizzazione dell'esistente possiamo includere
il Lazio e
A)
Per quanto concerne il Lazio ci siamo basati sulla legislazione approvata e
dobbiamo riconoscere che il giudizio sarebbe stato certamente
diverso se si poteva comprendere la legge «Riorganizzazione
e integrazione dei servizi sanitari e sociali della Regione e istituzione delle
unità locali per i servizi sociali e sanitari», approvata dal Consiglio
regionale il 28-4-75 e rinviata dal Governo.
Con
la legge n. 62 del 19-9-74
L'approvazione
di una legge settoriale - riguardante cioè i soli
handicappati - non va certo nella direzione dei servizi aperti a tutti, dell'unità
locale dei servizi e di una partecipazione non corporativa.
Anche la definizione di
handicappato suscita notevoli perplessità per l'ampiezza dello spazio
interpretativo che consente. L'art. 2 stabilisce infatti «Ai fini della
presente legge per handicappato si intende la persona
che, in seguito ad un evento morboso o traumatico intervenuto in epoca pre, peri e post-natale, presenti una menomazione delle
proprie condizioni fisiche, psichiche e/o sensoriali e, pertanto, sia oggetto o
candidata a processi di emarginazione».
Da
segnalare inoltre che con deliberazione del Consiglio regionale del 27-11-74 n. 367 è stato concesso un contributo straordinario
per il 1974 di 40 milioni all'Unione italiana ciechi.
Non
risulta che
B)
La legge della Regione Liguria n. 1 del 15-1-74 (integrata dalla legge n. 15
del 28-5-74) dispone interventi nei confronti degli anziani: servizio alloggi
(dotazione o affitto alloggi e spese di installazione
ed uso del telefono) e assistenza domiciliare sanitaria e sociale.
I
contributi sono erogati dalla Regione ai Comuni, Consorzi di Comuni, Province
e Comunità montane che realizzano gli interventi di cui sopra. Lo stanziamento
complessivo è di 400 milioni all'anno.
Sul
piano istituzionale la legge suddetta, oltre che essere di tipo settoriale,
aggiunge un ente - la provincia - alla miriade di istituzioni
attualmente competenti nel campo degli anziani, ente che viene a sovrapporsi -
con tutte le gravi interferenze note - alla gestione di comuni e loro consorzi
(unità locale dei servizi).
La
legge n. 35 del 9-9-74 delega ai Comuni, ai consorzi
di comuni e province l'espletamento delle funzioni amministrative in materia di
tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavori. Lo
stanziamento annuo è di 252 milioni.
Infine
la legge n. 32 del 9-6-75 dispone contributi a Province, comuni, loro
associazioni per l'istituzione e il funzionamento di servizi domiciliari per
handicappati fisici, psichici e sensoriali e per
l'istituzione od il potenziamento di centri ambulatoriali di riabilitazione
polivalente. Lo stanziamento annuo è di L. 150 milioni.
In
sostanza le leggi emanate dalla Regione Liguria, pur avendo alcuni contenuti positivi, non contengono, soprattutto sul piano
istituzionale, nessuna premessa di cambiamento, anzi - come abbiamo detto -
aumentano la confusione esistente.
Legislazione regionale
diretta alfa conservazione dell'esistente o alla incentivazione
degli enti parassitari
I) Regione Abruzzo Diretta alla conservazione dell'esistente,
contraria alla creazione delle unità locali e alla partecipazione è la legge
della Regione Abruzzo n. 56 del 6-6-75 che delega alle Province le funzioni
amministrative in materia di formazione professionale, di assistenza scolastica,
di beneficenza pubblica (per quanto riguarda il mantenimento degli inabili) e
di assistenza estiva e invernale in favore dei minori.
Come
se le materie trasferite fossero assolutamente
neutre, non è precisato alcun indirizzo politico e nemmeno tecnico per
l'attuazione delle deleghe: in parole povere si tratta di una legge
assolutamente assurda.
La
legge n. 52 del 31-12-74 riguarda invece l'istituzione di un fondo annuo di
500 milioni per la prevenzione e l'assistenza sanitaria, che prevede
l'assegnazione di contributi ai Comuni, loro Consorzi, Comunità montane e
Province che gestiscono, in proprio o mediante convenzione con altri enti,
attività in materia di medicina scolastica, del lavoro, di neuropsichiatria
infantile, di tutela della salute degli anziani, di lotta contro le malattie
sociali, di educazione sanitaria, di tutela della
maternità e dell'infanzia, di igiene ambientale e dell'alimentazione. Anche
questa legge non stabilisce alcun indirizzo o criterio per
cui è da prevedere che il caos esistente aumenterà non essendo state
delimitate né le aree di intervento, né precisato l'ente competente (Comuni,
Comunità montane, Province, loro consorzi).
Di
stampo clientelare è la legge n. 44 del 155-75 «Provvidenze in favore dei
mutilati e invalidi civili» che stabilisce l'erogazione di contributi
regionali (30 milioni all'anno) alle Sedi provinciali
di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo dell'Associazione nazionale dei mutilati
e invalidi civili «allo scopo di favorire il potenziamento dell'attività
assistenziale».
Infine
vi è da segnalare che con deliberazione del Presidente della Giunta Regionale
n. 356 del 27-6-74 è stata disposta l'erogazione di un
contributo di L. 40 milioni all'Unione italiana
ciechi.
II) Regione Basilicata Prima di esaminare la legislazione
approvata, si ricorda che nella seduta del 22-2-75 il Consiglio regionale aveva
approvato una legge relativa all'istituzione delle unità locali dei servizi
sanitari e sociali che prevedeva l'istituzione di consorzi obbligatori fra
Comuni e Province, la competenza regionale nella formazione del personale
medico, la soppressione degli ECA.
Essendo
stata la legge rinviata dal Governo il Consiglio regionale la riesaminò apportando
alcune modificazioni e il Governo la respinse per la seconda volta.
Non
essendo state assunte altre iniziative, la legge regionale è venuta a decadere
allo scadere della prima legislatura, lasciando il sospetto che fa costituzione
delle unità locali non interessasse in fondo poi molto.
Inoltre
I
contributi, il cui importo complessivo è di 300
milioni all'anno, sono destinati ai Comuni e alle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza.
Sulla
linea dell'incentivazione degli enti parassitari sono:
-
la legge n. 49 del 9-6-75 che istituisce un fondo di 50 milioni all'anno per contributi alle sezioni provinciali dell'Unione
italiana ciechi, all'Ente sordomuti e ai Centri AIAS;
-
la legge n. 33 del 16-12-74 che prevede la delega ai Consigli dei distretti
scolastici dei compiti di assistenza scolastica.
Evidentemente i 50.000 enti, organi e uffici pubblici di assistenza
sono pochi!
III) Regione Calabria Molto carente è la legge n. 14 del 17-9-74
«Interventi nel settore della medicina preventiva» poiché da un lato prevede
che
Con
la legge n. 28 del 3-6-75
Da
segnalare che
IV) Regione Campania La legislazione della Regione Campania è
estremamente carente. Infatti le leggi approvate sono:
-
n. 34 del 9-8-74 «Interventi integrativi di assistenza sociale a favore di lavoratori in condizioni
di bisogno», che affida agli ECA 1'erogazione di contributi ai lavoratori che
hanno subito sospensione o riduzione di salari e di stipendi. Le sovvenzioni
sono disposte dalla Giunta regionale. Lo stanziamento è di 250 milioni per il
1974;
-
n. 38 del 9-8-74 «Istituzione fondo
regionale (di 100 milioni annui) per la concessione di contributi alle
Sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi della Campania»;
-
n. 56 del 9-11-74 «Assistenza sanitaria ai familiari dei lavoratori emigrati all'estero e agli stessi
lavoratori in temporaneo rimpatrio»;
-
n. 14 dell'1-4-75 «Provvedimenti in favore dei
lavoratori emigrati e delle loro famiglie», che privilegia
il ricovero in istituto dei figli dei lavoratori emigrati all'estero o nel
territorio nazionale;
-
n. 49 del 5-6-75 «Provvidenze a favore dei sordomuti» che prevede l'erogazione di un contributo
annuo di L. 15 milioni all'Ente sordomuti e
istituisce un fondo di 35 milioni per la creazione di un centro diagnostico
regionale presso un ente ospedaliero;
-
n. 24 del 28-4-75 «Contributo annuo
(di 150 milioni) alla Fondazione Villaggio dei ragazzi di Maddaloni
a titolo di concorso nelle spese di gestione».
Anche
per
Ma non basta «I distretti scolastici -
precisa l'art. 12 della legge n. 2 - adempiranno alle
funzioni amministrative delegate o affidate a mezzo del Comune o dei Comuni
rientranti nel territorio di competenza, nonché dei patronati scolastici
ovvero di altre unità operative locali che potranno essere istituite dai loro
organi rappresentativi e gestionali». È così possibile assicurare un
massiccio sviluppo del clientelismo e del parassitismo.
V) Regione Marche
Non
è indicato alcun indirizzo o criterio (il programma annuale deve essere
redatto dalla Giunta a sua discrezione) ed è solo precisato il campo di azione: costituzione e potenziamento dei servizi
relativi alla medicina e igiene del lavoro, alla lotta contro le malattie
sociali, medicina preventiva e scolastica, tutela della maternità e
dell'infanzia. I consorzi sono previsti fra Comuni e Province e non è definito
l'ambito territoriale di intervento. Lo stanziamento è
di 500 milioni all'anno. In tal modo
VI) Regione Molise Alla Regione Molise spetta senza alcun
dubbio il primato della legislazione emarginante approvata nel corso della
prima legislatura approvata.
Con
la legge n. 22 del 20-12-1972 «Ricovero di minori, vecchi
e inabili indigenti» non solo ha interpretato come «ricovero» in tutti i casi
(20) la competenza «mantenimento degli inabili al lavoro» trasferita dallo
Stato.
Hanno
addirittura diritto al ricovero: i minori appartenenti a famiglia di almeno
cinque figli conviventi e a carico, gli iscritti negli elenchi dei poveri o
degli aventi diritto all'assistenza sanitaria
obbligatoria da parte del Comune, i vecchi e gli inabili che non si trovano in
condizioni di provvedere alla loro sussistenza!
Tutte
le competenze sono riservate alla Regione e
l'assessorato regionale all'assistenza per accertare lo stato di bisogno è
tenuto ad assumere le informazioni dagli ECA.
Inoltre
con legge 21-1-75 n. 10
Infine
con la legge n. 2 del 13-1-75
VII) Regione Piemonte L'attività legislativa della Regione
Piemonte è stata diretta alla incentivazione degli enti parassitari.
Con
legge n. 27 del 2-9-74 (modificata dalla n. 39 del 4-6-1975) sono state
affidate ai distretti scolastici le funzioni relative all'assistenza
sociale e medico-psico-pedagogica e all'orientamento
professionale nei riguardi degli allievi delle scuole materne e dell'obbligo;
ai consigli di circolo e di istituto sono state addirittura attribuiti i
compiti concernenti gli attrezzi speciali per la ginnastica correttiva!
A
sua volta la legge n. 28 del 16-5-75 destina 400 milioni all'anno
per 35 anni alle istituzioni pubbliche e private di assistenza per la costruzione,
ampliamento, completamento o ristrutturazione di case di riposo e di istituti
di ricovero per minori.
Inoltre
con legge n. 21 del 29-7-74 è stato disposto il finanziamento (800 milioni all'anno) di servizi per l'assistenza domiciliare agli
anziani, agli inabili e ai minori, nonché di centri di incontro riservati ai
soli anziani. I contributi sono erogati ai Comuni,
consorzi di comuni e Comunità montane con una popolazione complessiva superiore
ai 15.000 abitanti, favorendo in tal modo la creazione di consorzi non
utilizzabili per le unità locali. Gli enti suddetti possono
gestire direttamente il servizio o convenzionarsi con istituzioni
pubbliche e private.
Infine
con legge n. 37 del 3-6-75 sono stati stanziati
complessivamente 120 milioni per contributi all'Unione italiana ciechi per gli
anni 75 e 76.
Per
avere un'idea della concezione assistenziale della Regione Piemonte basta
ricordare che con decreto del Presidente della Regione n. 4174 del 28-10-75 lo
statuto dell'istituto Prinotti di Torino è stato
modificato prevedendo, fra l'altro, la possibilità di «accogliere, in apposito reparto, sordomute adulte bisognose da adibire ai
lavori interni dell'istituto»!
VIII) Regione Puglia Le leggi approvate dalla Regione Puglia sono
state le seguenti:
-
n. 22 del 25-8-73 «Fondo regionale per gli ospedali,
il servizio regionale di pronto soccorso, i centri di
diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e
sensoriali», centri che possono essere gestiti da Comuni o da enti
ospedalieri;
-
n. 22 del 4-7-74 «Delega alle
Province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza».
La legge non indica alcun indirizzo per l'esercizio delle deleghe e stabilisce
solamente che la retta giornaliera di ricovero e l'assegno sostitutivo di assistenza non superino le 2000 lire al giorno.
Evidentemente la delega alle Province va in direzione opposta
alle Unità locali;
-
n. 37 del 12-11-74 «Provvidenze a favore degli
emigrati»;
-
n. 46 del 30-12-74 «Concessione di contributi (150
milioni all'anno) alle Sezioni Provinciali dell'Unione
italiana ciechi della Puglia»;
-
n. 30 dell'8-4-75 «Norme per la formazione
professionale del personale paramedico» che affida tutti i poteri alla Giunta
regionale e separa la formazione degli operatori dei servizi sanitari da
quelli dei servizi sociali.
Conclusioni
Dall'esame
della legislazione delle Regioni a statuto ordinario emergono in modo evidente
le linee politiche diverse, spesso contrastanti ed anche opposte che sono state
perseguite.
Pur
in presenza di un trasferimento estremamente parziale
e frammentario delle competenze statali e di due sentenze antiregionaliste
della Corte Costituzionale, alcune Regioni hanno gettato le basi per servizi
realmente alternativi, restando tuttavia da verificare se l'obiettivo perseguito
è la rifondazione del Comune.
Altre
Regioni invece, per potersi porre su una linea di cambiamento, devono
modificare gli indirizzi assunti nella scorsa legislatura.
La
diversa situazione politica determinatasi con il voto del 15 giugno determinerà
certamente in molte Regioni una legislazione più avanzata, ma permangono i
rischi della razionalizzazione e della settorializzazione dei servizi e della pluralità degli
organismi preposti ai vari servizi di base sanitari, assistenziali, scolastici,
abitativi, culturali, ricreativi e sociali in genere.
Particolare
attenzione dovrà essere rivolta alla legislazione
regionale e ai regolamenti delle unità locali in materia di partecipazione: al
riguardo vi è il pericolo che essa sia svilita in forme cogestionali
o ingabbiata da norme burocratiche.
(*) In questo articolo
non è stata presa in esame la legislazione in materia d'asili nido (che
dovrebbero far parte del settore educativo e non di quello sanitario e
socio-assistenziale), di assistenza ospedaliera e di soggiorni di vacanza.
(1) L'esercizio delle
funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni ha avuto inizio dal 1° aprile 1972
(legge 28 dicembre 1971 n. 1121).
(2) Si veda in questo
numero l'articolo «Completamento del trasferimento delle competenze dallo Stato
alle Regioni».
(3) Esempi tipici di
holding finanziarie sono l'IFI (gruppo Agnelli) che controlla la società FIAT,
IFIL, SAI, Magneti Marelli, Acqua Marcia, Unicem, Rinascente, Autostrada Torino-Milano
ecc. e
(4) V. l'editoriale
del n. 19 di Prospettive assistenziali.
(5) Nella Regione Emilia-Romagna i consorzi per i servizi sanitari e sociali
sono stati istituiti in tutta
(6)
(7) I documenti sono stati pubblicati da Prospettive assistenziali:
- N. 27 - ridefinizione del concetto di unità alla luce delle leggi e proposte di legge e delle
esperienze in atto;
- N. 30 - l'unità locale e la riforma sanitaria;
- N. 30 - l'unità locale e la formazione di base e
permanente degli operatori dei servizi.
(8) Pubblicata sul
n. 29 di Prospettive assistenziali.
(9) Pubblicata sul
n. 21 di Prospettive assistenziali.
(10) Pubblicata sul n.
21 di Prospettive assistenziali.
(11) Pubblicata sul n.
28 di Prospettive assistenziali.
(12) Pubblicata sul n.
25 di Prospettive assistenziali.
(13) Pubblicata sul n.
29 di Prospettive assistenziali.
(14) V. Prospettive assistenziali, n. 29, pag.
38 e 39.
(15) Le due leggi sono
riportate in questo numero.
(16) La legge è
pubblicata in questo numero.
(17) La legge è stata
pubblicata sul n. 28 di Prospettive
assistenziali.
(18) La legge è stata
pubblicata sul n. 21 di Prospettive
assistenziali.
(19) V. l'articolo «
www.fondazionepromozionesociale.it