Prospettive assistenziali, n. 31, luglio-settembre 1975
DOCUMENTI
DIFFIDA PER L'ADEMPIMENTO DELLE NORME DI LEGGE SUI
SERVIZI DI MEDICINA SCOLASTICA
Come
abbiamo più volte segnalato, i Comuni erano obbligati
fin dal giugno 1969 ad istituire i servizi di medicina scolastica. Ancora oggi
la maggior parte di essi continuano a violare questa
norma di legge e la magistratura è del tutto inattiva.
Riteniamo
pertanto utile segnalare l'iniziativa dell'AIAS di Venezia che ha inviato una
diffida a 464 comuni del Veneto.
Circa
la collocazione del servizio di medicina scolastica
rimandiamo all'articolo apparso sul n. 30 di Prospettive assistenziali
«Organizzazione dei servizi sanitari e sociali
dell'unità locale e proposta di regolamento per un servizio di prevenzione
sanitaria e sociale, di cura, di riabilitazione e di promozione sociale».
DIFFIDA
L'A.I.A.S.
(Associazione Italiana per l'Assistenza agli
Spastici) - Sezione di Venezia, in persona del suo Presidente Vincenzo
D'Agostino, diffida codesta amministrazione dall'inerzia o dall'insufficiente intervento in ordine all'adempimento delle norme istitutive
dei servizi di medicina scolastica stabilite col D.P.R. 22-12-67 n. 1518 -
Regolamento per l'applicazione del titolo III del D.P.R. 11-2-61 n. 264, ai
quali è tenuto a sovraintendere il medico
provinciale, coordinandoli di intesa col provveditore agli studi (art. 1).
Si elencano alcuni dei principali
adempimenti stabiliti dal predetto Regolamento.
Le funzioni principali dei servizi
di medicina scolastica sono:
1) controllo dello sviluppo
psico-somatico degli alunni;
2) la difesa contro le malattie
infettive;
3) l'educazione igienico-sanitaria
della popolazione scolastica (art. 11 D.P.R. 11-2-61
n. 264).
All'istituzione dei servizi di
medicina scolastica sono tenuti in primo luogo i
Comuni o i consorzi di Comuni. Soltanto «quando i Comuni, soli o riuniti in
consorzio, per qualsiasi motivo non possono provvedere idoneamente» i servizi possono essere integrati o istituiti dall'Amministrazione
Provinciale (art. 5).
«Gli ambulatori di medicina
scolastica devono essere costituiti da almeno due
locali, di cui uno adibito alle visite e uno all'attesa» (art. 7), da
«ricavarsi di regola dall'edificio scolastico» tranne «in casi di particolari
difficoltà ambientali preesistenti» (art. 4). Pertanto
ogni edificio scolastico di regola deve
avere il suo ambulatorio.
«Nei Comuni o consorzi di Comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti o capoluoghi di provincia... saranno di norma adibiti al servizio medico scolastico almeno un
medico scolastico generico per ogni 2.000 alunni o frazione superiore a 1.000
e almeno una unità di personale sanitario per ogni 1.000 alunni o frazione
superiore a 500» (art. 11).
È necessario comunque
«provvedere ad assicurare il fabbisogno di personale medico generico e
specialistico» (art. 11 II comma).
I servizi specialistici, che
principalmente devono svolgere un'azione preventiva, concernono:
1) le imperfezioni e le malattie dentarie; 2) le imperfezioni e le malattie
dell'apparato visivo; 3) l'adenoidismo e le malattie otorinolaringoiatriche
in genere; 4) le malattie parassitarie sia cutanee che intestinali; 5) il
reumatismo e la cardiopatia; 6) i disformismi e le
alterazioni dello sviluppo fisico-psichico; 7) le dislalie e i disturbi
emendabili del linguaggio e dell'audizione; 8) l'igiene mentale; 9) la
nutrizione (art. 12 D.P.R. 11-2-61 n. 264).
A tali servizi può provvedersi
«mediante la stipulazione di convenzione con enti pubblici che svolgono
attività di carattere sanitario» (art. 11 II comma n. 3), ma
tali convenzioni, soprattutto con gli enti pubblici assistenziali a carattere
nazionale (come l'O.N.M.I.), sono per lo più da evitare sia per la ben nota
inefficienza di tali enti, sia perché esigenze di controllo e di partecipazione
democratica richiedono che il servizio sia gestito direttamente dal Comune, in
linea con l'attuale orientamento di riforma del sistema assistenziale.
È compito del medico scolastico «di
collaborare con i dirigenti scolastici, con gli insegnanti, con le famiglie e
con i centri medico-psico-pedagogici, al fine sia di
ottenere il miglior rendimento scolastico degli alunni sia di evitare loro o
limitare le cause di affaticamento mentale» e «per
promuovere o coordinare le iniziative più idonee per lo svolgimento di ogni
attività di educazione sanitaria» (art. 22).
Inoltre il medico scolastico deve
favorire i rapporti coi familiari degli alunni (art.
24).
Per quanto concerne le norme relative all'avviamento degli allievi handicappati nelle
scuole speciali, questa associazione, che da anni lotta contro l'emarginazione
degli spastici e delle altre persone con minorazioni fisiche o psichiche, fa
presente che le norme in proposito previste dal D.P.R. 22-12-67 n. 1518 sono
limitate dal comma secondo dell'art. 28 della legge 30-3-71 n. 118 il quale
recita: «L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della
scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano
affetti da gravi deficienze intellettive
o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto
difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali».
Si fa infine presente che il Comune
é tenuto ad inserire nel proprio regolamento d'igiene le norme relative all'organizzazione dei servizi di medicina
scolastica (art. 10).
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Nel diffidare codesta
amministrazione dal persistere nell'inadempienza alle norme suindicate, e nel sollecitare l'Amministrazione
Provinciale, il Medico Provinciale e il Provveditore agli Studi ad intervenire
secondo le rispettive funzioni e competenze, questa Associazione avverte nel
contempo che, se non sarà provveduto in un congruo termine agli adempimenti
necessari alla istituzione o al completamento dei servizi di medicina
scolastica, presenterà all'Autorità Giudiziaria una denuncia penale per il
reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c. p.).
Venezia, 12-4-1975
Vincenzo
D'Agostino,
Presidente A.I.A.S di Venezia.
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