Prospettive assistenziali, n. 31, luglio-settembre 1975
LEGGI NAZIONALI
LEGGE PER IL
COMPLETAMENTO DEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DALLO STATO ALLE REGIONI
La
prima condizione essenziale per una riforma organica dei servizi è il
trasferimento completo alle Regioni delle competenze, finanziamenti, patrimoni
e personale ancora conservati dallo Stato, dagli enti nazionali e territoriali
e da altri organismi.
A
tale completamento deve provvedere il Governo in
attuazione della legge n. 382 del 22-71975 «Norme sull'ordinamento regionale e
sulla organizzazione della pubblica amministrazione»
di cui pubblichiamo l'art. 1.
Anche
se con il voto del 15 giugno 1975 i rapporti di forza
si sono modificati, certamente ci saranno resistenze notevoli al completamento
del trasferimento. Sarebbe pertanto necessario che le Regioni, individuate le
specifiche funzioni, avviassero una decisa azione politica.
Inoltre
le Regioni dovranno intervenire per superare i
pericoli insiti nella norma dell'art. 1, lettera e) della legge in oggetto,
norma che non deve essere interpretata nel senso di un rapporto diretto fra lo
Stato ed i Comuni, le Province e le Comunità montane che escluda le Regioni.
ART. 1 DELLA LEGGE 22-7-1975
N. 382
Il Governo è delegato ad emanare per
le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi dalla
data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi
valore di legge ordinaria diretti:
a) a completare il trasferimento delle
funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle
materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonché
degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed
integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni
organiche delle amministrazioni statali;
b) a trasferire le funzioni inerenti
alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione esercitate da enti
pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve, comunque,
quelle già trasferite, nonché a trasferire i rispettivi uffici e i beni.
Contestualmente si provvede al trasferimento alle regioni del personale
indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite e all'assegnazione
all'amministrazione statale del restante personale
nel rispetto della posizione economica acquisita;
c) a delegare, a norma dell'articolo
118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie
per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni
trasferite o già delegate, provvedendo contestualmente al trasferimento degli
uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari anche al fine
di concorrere a realizzare il più ampio ed efficiente decentramento amministrativo;
d)
a disciplinare la facoltà delle regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello
Stato;
e) ad attribuire alle province, a
comuni e alle comunità montane, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della
Costituzione, le funzioni amministrative di interesse
esclusivamente locale nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione,
nonché ad attribuire ai predetti enti locali altre funzioni di interesse
locale, che valgano a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni
amministrative loro attribuite, a norma della legislazione vigente,
provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari;
f) a provvedere, in
relazione alle funzioni trasferite, alla soppressione dei capitoli
dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello
Stato, relativi alle funzioni trasferite ed al corrispondente incremento delle
entrate e dei fondi previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.
Le regioni, per le attività ed i
servizi che interessano territori finitimi, possono addivenire
ad intese e costituire uffici o gestioni comuni anche in forma consortile.
Nell'emanazione dei decreti delegati
previsti dal presente articolo, il Governo si atterrà ai seguenti principi e
criteri direttivi nonché a quelli contenuti negli
articoli 17, 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sempre che non
contrastino con quelli indicati nella presente legge:
1) l'identificazione delle materie
dovrà essere realizzata per settori organici, non in base alle competenze dei
Ministeri, degli organi periferici dello Stato e delle altre istituzioni
pubbliche, ma in base a criteri oggettivi desumibili
dal pieno significato che esse hanno e dalla più stretta connessione esistente
tra funzioni affini, strumentali e complementari, per modo che il trasferimento
dovrà risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare una disciplina ed
una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente
spettanti alle regioni per il territorio e il corpo sociale;
2) nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle
regioni, e dovranno, altresì, essere eliminate quelle esistenti, anche attraverso
la delega di funzioni; dovrà, inoltre, essere completato il trasferimento alle
regioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che siano
direttamente strumentali alle funzioni trasferite;
3) sarà prevista, a favore delle
regioni, la facoltà:
a) di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate dallo
Stato, in conformità dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione,
nonché, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme di
attuazione delle leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse;
b) di subdelegare
alle province, comuni ed altri enti locali le funzioni delegate dallo Stato e
di disciplinare i relativi poteri di indirizzo;
4) saranno, altresì, disciplinati i
rapporti finanziari fra Stato, regioni ed enti locali per l'esercizio delle
funzioni delegate o subdelegate in modo da
assicurare i mezzi necessari per il migliore esercizio delle funzioni stesse;
5) sarà provveduto, nelle materie
spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, al
trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative
all'attuazione di regolamenti del
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