Prospettive assistenziali, n. 31, luglio-settembre 1975

 

 

LEGGI NAZIONALI

 

LEGGE PER IL COMPLETAMENTO DEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DALLO STATO ALLE REGIONI

 

 

La prima condizione essenziale per una rifor­ma organica dei servizi è il trasferimento com­pleto alle Regioni delle competenze, finanziamenti, patrimoni e personale ancora conservati dallo Stato, dagli enti nazionali e territoriali e da altri organismi.

A tale completamento deve provvedere il Go­verno in attuazione della legge n. 382 del 22-7­1975 «Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione» di cui pubblichiamo l'art. 1.

Anche se con il voto del 15 giugno 1975 i rap­porti di forza si sono modificati, certamente ci saranno resistenze notevoli al completamento del trasferimento. Sarebbe pertanto necessario che le Regioni, individuate le specifiche funzioni, avviassero una decisa azione politica.

Inoltre le Regioni dovranno intervenire per su­perare i pericoli insiti nella norma dell'art. 1, let­tera e) della legge in oggetto, norma che non de­ve essere interpretata nel senso di un rapporto diretto fra lo Stato ed i Comuni, le Province e le Comunità montane che escluda le Regioni.

 

 

ART. 1 DELLA LEGGE 22-7-1975 N. 382

 

Il Governo è delegato ad emanare per le regio­ni a statuto ordinario, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria di­retti:

a) a completare il trasferimento delle funzio­ni amministrative, considerate per settori orga­nici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifi­che ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 mag­gio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale del­le dotazioni organiche delle amministrazioni sta­tali;

b) a trasferire le funzioni inerenti alle mate­rie indicate nell'articolo 117 della Costituzione esercitate da enti pubblici nazionali ed interre­gionali, fatte salve, comunque, quelle già trasfe­rite, nonché a trasferire i rispettivi uffici e i beni. Contestualmente si provvede al trasferimento alle regioni del personale indispensabile all'eser­cizio delle funzioni trasferite e all'assegnazione all'amministrazione statale del restante persona­le nel rispetto della posizione economica acqui­sita;

c) a delegare, a norma dell'articolo 118, se­condo comma, della Costituzione, le funzioni am­ministrative necessarie per rendere possibile l'e­sercizio organico da parte delle regioni delle fun­zioni trasferite o già delegate, provvedendo con­testualmente al trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessa­ri anche al fine di concorrere a realizzare il più ampio ed efficiente decentramento amministra­tivo;

d) a disciplinare la facoltà delle regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato;

e) ad attribuire alle province, a comuni e al­le comunità montane, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni am­ministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'articolo 117 della Co­stituzione, nonché ad attribuire ai predetti enti locali altre funzioni di interesse locale, che val­gano a rendere possibile l'esercizio organico del­le funzioni amministrative loro attribuite, a nor­ma della legislazione vigente, provvedendo a re­golare i relativi rapporti finanziari;

f) a provvedere, in relazione alle funzioni tra­sferite, alla soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato, relativi alle funzioni trasfe­rite ed al corrispondente incremento delle entra­te e dei fondi previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le regioni, per le attività ed i servizi che inte­ressano territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni anche in forma consortile.

Nell'emanazione dei decreti delegati previsti dal presente articolo, il Governo si atterrà ai se­guenti principi e criteri direttivi nonché a quelli contenuti negli articoli 17, 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sempre che non contrasti­no con quelli indicati nella presente legge:

1) l'identificazione delle materie dovrà esse­re realizzata per settori organici, non in base al­le competenze dei Ministeri, degli organi perife­rici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma in base a criteri oggettivi desumibili dal pie­no significato che esse hanno e dalla più stretta connessione esistente tra funzioni affini, stru­mentali e complementari, per modo che il trasfe­rimento dovrà risultare completo ed essere fina­lizzato ad assicurare una disciplina ed una ge­stione sistematica e programmata delle attribu­zioni costituzionalmente spettanti alle regioni per il territorio e il corpo sociale;

2) nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle regioni, e dovranno, al­tresì, essere eliminate quelle esistenti, anche at­traverso la delega di funzioni; dovrà, inoltre, es­sere completato il trasferimento alle regioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite;

3) sarà prevista, a favore delle regioni, la fa­coltà:

a) di emanare norme legislative di organiz­zazione e di spesa nelle materie delegate dallo Stato, in conformità dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, nonché, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme di attuazione delle leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse;

b) di subdelegare alle province, comuni ed altri enti locali le funzioni delegate dallo Stato e di disciplinare i relativi poteri di indirizzo;

4) saranno, altresì, disciplinati i rapporti finan­ziari fra Stato, regioni ed enti locali per l'eserci­zio delle funzioni delegate o subdelegate in mo­do da assicurare i mezzi necessari per il miglio­re esercizio delle funzioni stesse;

5) sarà provveduto, nelle materie spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, al tra­sferimento alle regioni delle funzioni ammini­strative relative all'attuazione di regolamenti del­la CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Sta­to con legge nella quale saranno indicate le nor­me di principio, prevedendosi altresì, che in mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Sa­rà prevista, in materia, la facoltà del Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la regione interessata, di prescrivere, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunita­ri, un congruo termine alla regione per provvede­re, nonché la facoltà di adottare, trascorso inva­no il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

 

 

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