Prospettive assistenziali, n. 31, luglio-settembre 1975
LEGGI REGIONALI
LEGGE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 27 DEL 7-5-1975 «CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER
La
legge della Regione Emilia-Romagna, che riportiamo,
costituisce un significativo esempio delle possibilità
profondamente innovative che può assumere la legislazione regionale quando c'è
la volontà politica. Infatti la previsione di alloggi
polifunzionali destinati sia a persone singole, sia famiglie e nuclei
familiari, sia a comunità rappresenta una concreta alternativa al ricovero in
istituto.
Sottolineiamo inoltre che gli
alloggi polifunzionali sono destinati ai minori, compresi quelli handicappati,
agli inabili ed agli anziani.
TESTO DELLA LEGGE
LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1975, N. 27 CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER
Art.
1.
In attuazione delle finalità di cui
al precedente comma è predisposto un piano di finanziamento, da realizzare a partire dal 1975, per la costruzione, il riattamento e
l'acquisto di alloggi polifunzionali idonei ad ospitare cittadini residenti
nei Comuni del territorio regionale, considerati individualmente e nelle
formazioni sociali organizzate quale la famiglia o il gruppo organicamente
costituito per riconosciute finalità di recupero sociale.
Art.
2.
Interventi finanziari
a favore di enti locali territoriali
L'utenza degli appartamenti
polifunzionali, quali strumenti alternativi al ricovero in istituto, è
riservata ai sottoelencati cittadini:
a) minori, compresi gli handicappati,
i quali si trovino in stato di abbandono morale o materiale,
temporaneo o permanente, previo assenso dell'esercente la patria potestà;
b) minori, compresi gli handicappati,
in stato di bisogno, con il nucleo familiare naturale
o affidatario;
c) anziani, inabili o autosufficienti,
in stato di abbandono morale o materiale.
L'utenza può essere estesa ad altri
cittadini che versino in analoghe condizioni di
abbandono morale o materiale, in particolare a cittadini dimessi da
istituzioni di ricovero.
Art.
3.
Caratteristiche
architettoniche ed urbanistico-residenziali
Gli appartamenti polifunzionali
devono essere realizzati su area posta sul territorio del Comune richiedente o,
comunque, sul territorio del consorzio per i servizi
sociali e sanitari cui partecipi il Comune stesso.
Gli appartamenti, di cui al
precedente articolo, sono preferibilmente inseriti in complessi residenziali.
I Comuni possono realizzare gli
appartamenti polifunzionali, di cui alla presente legge, in accordo con gli
Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.), là dove detti enti abbiano
in corso l'elaborazione di piani di edilizia
residenziale.
La collocazione
urbanistico-residenziale deve favorire l'inserimento
sociale degli utenti in presenza di adeguati servizi sociali o, comunque,
facilitare continui interscambi e rapporti tra la comunità dell'appartamento ed
il circostante contesto sociale.
Gli appartamenti devono essere
altresì dotati di strutturazione funzionale di accesso
ad interno privo di barriere architettoniche, per renderli usufruibili anche
da cittadini affetti da insufficienza motoria.
La superficie di
ciascun appartamento non deve essere complessivamente inferiore a circa mq. 50 né superiore a mq. 180.
Art.
4.
Criteri di gestione
Gli enti assegnatari del contributo garantiscono la gestione degli appartamenti polifunzionali
direttamente o mediante convenzione con altri enti che operano nel settore
socio-sanitario.
In detta convenzione devono essere
stabilite le modalità di gestione degli appartamenti, coerentemente alle
finalità previste dalla presente legge.
Art.
5.
Programmazione degli
interventi
I consorzi per i servizi sociali e
sanitari, entro il 31 marzo di ogni anno e, per l'anno
1975, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, presentano alla Giunta regionale il programma degli interventi da realizzarsi
nel loro territorio evidenziando esigenze e possibilità di riconvertire altre
risorse ai medesimi fini, e di garantire una adeguata gestione delle strutture
che si intendano realizzare.
Il programma, con gli allegati di
cui al successivo art. 6, deve essere altresì inviato alle amministrazioni
provinciali interessate, che promuovono ed attuano le opportune forme di coordinamento
ed esprimono, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento del programma stesso, il proprio parere sulle iniziative proposte;
per l'esercizio di tali funzioni possono avvalersi dei comitati provinciali
previsti al punto 7 - lettera b) del documento allegato alla legge regionale 6
marzo 1974, n. 12.
Il comitato circondariale di Rimini
esercita i compiti, di cui al comma precedente, per i consorzi costituiti fra
Comuni di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, e
l'amministrazione provinciale di Forlì.
Il Consiglio regionale approva, su proposta del
Art.
6.
Modalità di
presentazione delle domande
Le domande dei Comuni, per
l'ammissione a contributo, devono essere indirizzate al presidente
del consorzio per i servizi sociali e sanitari di appartenenza.
I Comuni non consorziati possono
inviare la domanda al presidente del limitrofo consorzio per i servizi sociali
e sanitari.
Le domande devono essere corredate
da:
- atto deliberativo che approva
l'intervento ed il relativo piano finanziario dell'opera da realizzare,
riattare od acquistare;
- relazione sulle modalità
organizzative della gestione;
- progetto di massima dell'opera da realizzare, riattare od acquistare.
Le domande, relative ad opere da
finanziarsi sull'esercizio 1975, devono pervenire ai
presidenti dei consorzi per i servizi sociali e sanitari entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Le domande, facenti carico agli
esercizi successivi, devono pervenire entro il 31 gennaio di
ogni anno.
Le domande, per iniziative non
finanziate totalmente o parzialmente nell'esercizio
di riferimento, concorrono alla formulazione del piano annuale degli esercizi
successivi di validità della presente legge.
Art.
7.
Assegnazione dei
contributi
I consorzi per i servizi sociali e
sanitari approvano il piano annuale di assegnazione
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del piano di
ripartizione di cui all'articolo 5 e, nei limiti dei fondi assegnati, provvedono
alla concessione dei contributi, fissando i termini entro i quali le opere
devono essere ultimate o la data entro la quale devono essere perfezionati gli
acquisti.
Qualora il contributo sia riferito
alla costruzione o al riattamento di locali, l'erogazione dello stesso agli
enti assegnatari viene effettuata secondo le seguenti
modalità:
a) primo acconto, pari al 30%
dell'importo del contributo, sulla base dell'atto formale di consegna o della
dichiarazione di inizio dei lavori previsti nel
progetto approvato;
b) secondo acconto, pari al 60%
dell'importo del contributo, sulla base dello stato di avanzamento
dei lavori;
c) 10% in sede di approvazione
degli atti di collaudo.
Il contributo, qualora sia riferito
all'acquisto di locali, viene erogato in sede di
stipula del contratto di compravendita di locali già dichiarati agibili per il
raggiungimento delle finalità della presente legge.
Art.
8.
Erogazione dei
contributi
I contributi agli enti assegnatari sono erogati, sulla base del provvedimento di liquidazione della
spesa, dall'organo deliberativo dei consorzi per i servizi sociali e sanitari,
previo accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere, del
riadattamento o dell'acquisto.
Ai fini dell'erogazione dei
contributi sono autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di
tesoreria, apposite aperture di credito a favore di
presidenti dei consorzi per i servizi sociali e sanitari, sia in conto
competenze che in conto residui.
Le aperture di credito suddette non
possono superare l'importo assegnato territorialmente ai singoli consorzi nel
riparto di cui all'art. 5 della presente legge.
I presidenti dei consorzi per i
servizi sociali e sanitari dispongono le erogazioni mediante appositi ordini
di pagamento a firma dei presidenti stessi e dei responsabili degli uffici amministrativi.
Sia gli assegni che gli ordini di
pagamento, di cui sopra, dovranno riportare la firma congiunta dei presidenti e
dei responsabili dell'ufficio di ragioneria dei consorzi per i servizi sociali
e sanitari.
Per il
funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma si
richiamano, nei limiti della loro applicabilità, le norme di cui agli artt. dal n. 56 al n. 61, compresi, del
R.D. 18 novembre 1923 n. 2240 e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora l'onere effettivamente
sostenuto per la realizzazione delle opere e degli acquisti sia
inferiore alla spesa presa a base per la concessione del contributo, lo stesso
sarà ridotto dall'organo deliberativo del consorzio in misura proporzionale
alla spesa accertata.
Art.
9.
Vincolo di
destinazione
Gli immobili, per i quali sono
concessi i contributi di cui alla presente legge, sono vincolati
per la durata di venti anni alla destinazione indicata nel provvedimento di
concessione.
Il vincolo, di cui al precedente
comma, viene trascritto, a cura e spesa dei
beneficiari, presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Ogni mutamento nella destinazione
dell'immobile, rispetto a quella per la quale è stato
concesso il contributo, deve essere formalmente approvato dal consorzio per i
servizi sociali e sanitari.
I contributi, erogati in forza della
presente legge, sono cumulabili con altri erogati eventualmente da enti
pubblici o privati, fermo restando che la proprietà dell'immobile è comunque
sempre riservata al comune assegnatario.
PARTE FINANZIARIA
Art.
10.
Autorizzazione di
spesa
Per la concessione dei contributi in
capitale, di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata
per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di L.
1.000.000.000.
Art.
11.
Copertura finanziaria ed autorizzazione a
contrarre mutui
Al finanziamento delle spese
autorizzate ai sensi del precedente art. 10,
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla
Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per
tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
In via sussidiaria
L'onere relativo
alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo,
comprensive dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire
Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti
per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di
previsione a partire dal 1975.
Nel caso in cui, in sede di
contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del
presente articolo risultino meno onerose di quelle
previste dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte
debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella
autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui,
così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente
regolati con legge di bilancio.
Le spese per l'ammortamento dei
mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi,
rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli
effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
All'onere complessivo di annue L. 160.000.000
a) quanto a L.
150.000.000, pari alla quota di interessi nella rata
annua di ammortamento del mutuo, mediante il prelievo di pari importo dal fondo
di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1975, secondo l'esatta
destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3
annesso al bilancio di previsione di quell'esercizio;
b) quanto a L.
10.000.000, pari alla quota di capitale nella rata annua di ammortamento
del mutuo, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo
79100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo l'esatta destinazione
attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. G annesso al bilancio
di previsione di quell'esercizio.
Art.
12.
Finanziamento della
legge negli esercizi successivi
Per gli interventi che
Art.
13.
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
a) Variazioni in aumento:
Cap. 19100 mutui per il finanziamento di
contributi a Comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di
appartamenti polifunzionali. (c.n.i.) - (titolo V - categoria 1ª - rubrica
3ª)
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap. 20700 interessi e spese sui mutui per il finanziamento
di contributi a Comuni per la costruzione, l'acquisto
ed il riattamento di appartamenti polifunzionali. (c.n.i.) - (titolo I -
sezione 3ª - categoria 5ª - rubrica 10ª)
L. 150.000.000
Cap. 65600 contributi in capitale a Comuni per la
costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti
polifunzionali. (c.n.i.) - titolo II - sezione 3ª - categoria 11ª - rubrica 1ª)
L. 1.000.000.000
Cap. 78610 quota di capitale compresa nell'annualità da
pagare per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento di contributi ai Comuni
per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di
appartamenti polifunzionali. (c.n.i.) - (titolo III - rubrica 4ª)
L. 10.000.000
Totale variazioni in aumento:
L. 1.160.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap. 48100 fondo per far fronte agli oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L. 150.000.000
Cap. 79100 fondo per far fronte agli oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
per la copertura finanziaria della quota capitale di ammortamento dei mutui
passivi e prestiti in esso autorizzati.
L. 10.000.000
I capitoli iscritti nel bilancio per l'esercizio finanziario
1975 coi numeri 20700 e 78610 sono aggiunti
all'elenco n. 1 «Spese obbligatorie e d'ordine» annesso al
bilancio di previsione medesimo.
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