Prospettive assistenziali, n. 31, luglio-settembre 1975
NOTIZIARIO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE
NOTA SULL'AFFIDAMENTO A SCOPO EDUCATIVO
DI MINORI A FAMIGLIE, PERSONE E COMUNITÀ ALLOGGIO (1)
Com'è noto, ancora oggi l'intervento
assistenziale prevalente nei confronti dei minori consiste nel loro ricovero
in istituti a carattere di internato. Sono pure note
le deleterie conseguenze di questi ricoveri.
Queste Associazioni hanno operato
concretamente sia per l'istituzione di idonei servizi
scolastici, abitativi, sanitari e sociali in genere, sia per interventi di
aiuto economico alle famiglie d'origine, iniziative che costituiscono anche elementi
reali diretti ad eliminare molte delle cause dei ricoveri.
Nello stesso tempo vi è tuttavia la
necessità di predisporre iniziative concrete sia per i minori attualmente istituzionalizzati, sia per quelli che in
mancanza di altre soluzioni dovranno essere ricoverati in istituto.
Competenze della
Regione Piemonte
Al riguardo va ricordata la legge della Regione Umbria n. 12 del 23-2-1973 che prevede una
serie di interventi alternativi al ricovero.
Si precisa che la legge regionale
potrebbe regolamentare l'assistenza agli inabili non limitandone
l'applicazione alla segnalazione da parte dell'autorità di P.S., ma estendendola alla segnalazione da parte di qualsiasi
ente assistenziale, degli interessati diretti, dei genitori e dei tutori.
Le ripetute richieste avanzate da
queste Associazioni alla Regione Piemonte perché legiferasse in merito sono
cadute nel vuoto sia per l'opposizione della Giunta, sia per il mancato appoggio di qualsiasi altra forza politica, sindacale
e sociale.
I minori ricoverati in istituti del
Piemonte alla data dell'1-1-71 erano circa 16.000.
Competenze dei Comuni
I Comuni, ai sensi dell'articolo 91
del R.D. 3-3-1934 n. 383, hanno l'obbligo di assistere gli invalidi (e cioè gli anziani, gli invalidi ed î minori degli anni 15
per i quali non siano preposti altri enti).
Tutti i comuni però, qualsiasi siano
le forze politiche che li governano, fanno
assolutamente nulla in questo campo, escluso qualche intervento del tutto
marginale.
I tentativi fatti da queste
associazioni nei confronti del Comune di Torino sono
caduti nel vuoto, anche perché sostenuti da nessuno.
Competenze delle
Province
Le Province hanno competenze
amministrative obbligatorie nei confronti degli illegittimi, dei ciechi
e sordi rieducabili. Quella di Torino svolge interventi
anche nei confronti degli handicappati fisici e psichici.
Poiché le competenze obbligatorie
non possono essere modificate da una legge regionale,
essendo oltre 1.000 i minori ricoverati in istituto a carico della Provincia
di Torino e stante la situazione descritta nei punti precedenti, queste
associazioni hanno premuto sulla Provincia di Torino ed hanno ottenuto con
delibera del 17-5-
Fatti oltre 20 affidamenti, il
servizio veniva praticamente bloccato dalla fine del
1972 non volendo
Queste Associazioni ritengono che le delibere suddette debbano essere attuate al più presto.
Problemi attuali
dell'affidamento
I principali problemi attuali sono:
- gli interventi assistenziali
continuano ad essere prevalentemente diretti al ricovero di minori, sia pure
con una intensità minore;
- a causa della carenza
di interventi pubblici sempre più numerosi sono gli affidamenti a famiglie,
persone e comunità alloggio fatti in modo del tutto privatistico;
- il tribunale per i minorenni di
Torino dispone affidamenti con il pericolo di trasformare il tribunale per i
minorenni in un super-ente assistenziale che taglia fuori
- l'ufficio distrettuale di servizio
sociale del Ministero di grazia e giustizia ha ottenuto affidamenti civili dal
Tribunale per i minorenni, con il rischio di trasformare il Ministero di grazia
e giustizia in un ente assistenziale (V. il progetto
di legge Gonella);
- l'E.N.A.O.L.I.
ha attualmente in Piemonte 574 minori in affidamento,
cercando in tal modo di dimostrare che è un ente che attua interventi idonei e
che perciò è un ente utile;
- l'esperienza dimostra che
l'affidamento a famiglie, persone e comunità alloggio
presenta, se attuato correttamente, notevoli vantaggi per i minori, non
certamente raggiungibili da qualsiasi istituto.
Primordiali al riguardo sono
l'assistenza tecnica di una equipe di zona e il
riferimento al gruppo di famiglie affidatarie (V. delibera della Provincia di
Torino del 17-5-1971 punti 7, 8, 9, 10, 12 e 13). Questo riferimento, al quale
i tecnici dovrebbero scrupolosamente attenersi, costituisce una
alternativa reale al pericolo della psichiatrizzazione,
soprattutto se i tecnici rispetteranno anche quanto previsto dal protocollo aggiuntivo
sulle assemblee popolari di zona e di interzona.
Problemi aperti per
l'applicazione della delibera relativa al
decentramento del servizio di affidamento
1) personale necessario e tempi del
decentramento;
2) adeguamento
della zonizzazione psichiatrica di Torino alla suddivisione dei consigli di
quartiere;
3) riferimento al
lavoro di gruppo dei tecnici e delle famiglie affidatarie e d'origine;
4) applicazione delle due delibere
per tutti i servizi della Provincia di Torino, compresi sede centrale, CIM e
IPIM;
5) corso di aggiornamento
sull'affidamento ed effettive possibilità di partecipazione degli operatori
durante l'orario di lavoro;
6) trasmissione a tutte le equipe di
zona dei nominativi dei minori istituzionalizzati e
assistiti da tutti i servizi della Provincia e presa in carico da parte delle
équipes integrate dal necessario personale per gli
interventi nei confronti dei minori;
7) prime iniziative di collegamento
fra le équipes zonali ed i
servizi centralizzati (IPIM in particolare) per avviare il decentramento di
tutti i servizi assistenziali della Provincia di Torino;
8) ripresa delle
trattative fra
9) assunzione di iniziative
da parte delle forze sindacali e sociali nei confronti dei comuni, consorzi di
comuni e comunità montane per la stipula di convenzioni dirette all'assunzione
dei servizi; compreso, l'affidamento familiare, da parte dei comuni, dei
consorzi dei comuni e delle comunità montane;
10) assunzione di iniziative
nei confronti della Regione per l'approvazione di una idonea legge regionale.
(1) Nota redatta il
3-6-1975 insieme all'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale.
www.fondazionepromozionesociale.it