Prospettive assistenziali, n. 31, luglio-settembre 1975

 

 

NOTIZIARIO DELL'UNIONE PER LA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOCIALE

 

 

PROVVEDIMENTI DEI TRIBUNALI PER I MINO­RENNI NEI CONFRONTI DEI MINORI (1)

 

Da parte dei magistrati minorili e degli opera­tori sociali più attenti viene riconosciuta la ne­cessità di trasferire tutte le competenze dei ser­vizi sociali e sanitari alle Regioni e ai Comuni (Unità locali).

Questa Unione rileva al riguardo che i tribuna­li per i minorenni potrebbero favorire questo orientamento, che indubbiamente assicurerebbe maggiori e migliori interventi nei confronti dei minori, non affidando più agli enti assistenziali nazionali e in particolare all'OMNI i minori al­lontanati dalla famiglia (art. 330 e 333) e quelli nei confronti dei quali è in corso la procedura di adottabilità, ma affidandoli:

- o alle Regioni alle quali con D.P.R. 15-1-1972 n. 9 lo Stato ha trasferito le competenze legisla­tive e amministrative ed i finanziamenti in ma­teria di «mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18-6-1931 n. 773 e siano segnalati dall'autorità locale di P.S. agli organi regionali». È stato af­fermato che la segnalazione alla P.S. costituisce una «etichettatura» dei minori. Tale «etichet­tatura» può essere ovviata assumendo accordi con la P.S. di modo che la segnalazione sia solo un passaggio di documentazione. La vera e rea­le «etichettatura», alla quale oggi spesso non si può ovviare, è invece costituita dall'invio in istituti di assistenza e dalla non predisposizione di servizi di aiuto sociale od economico alla fa­miglia d'origine o di interventi alternativi nei con­fronti dei minori che devono essere allontanati dalla famiglia (adozione, affidamenti a scopo edu­cativo e famiglie, persone e comunità alloggio); - o ai Comuni che, ai sensi del R.D. 3-3-1934 n. 383, art. 91, lettera H, numero 6, hanno com­petenza in merito al «mantenimento degli ina­bili al lavoro».

Si osserva che inabili al lavoro sono per de­finizione i minori degli anni 15 (V. art. 2 del R.D. 19-11-1889 n. 6535 e le leggi sul lavoro minorile).

Il coinvolgimento della Regione (che è tenuta ad intervenire anche quando non ha legiferato in merito) può portare all'approvazione di una legge in materia e al riguardo si segnala la posi­tiva legge della Regione Umbria n. 23-2-1973 n. 12 (2) insieme con copia di un provvedimento del tribunale per i minorenni di Perugia.

 

 

DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PERUGIA

 

Il Tribunale per i minorenni di Perugia compo­sto dai Sigg.ri:

 

DOTT. GIORGIO BATTISTACCI - Presidente

DOTT. MARIO ALUNNO - Giudice

PROF. AURELIO VALERIANI - Comp. privato

PROF.SSA ADELE BALUCANI - Comp. privato

 

Riuniti in Camera di Consiglio;

Visti gli atti e le richieste del P.M.;

Rilevato che il padre dei minori S.L., An. e G., S. AI. ha da tempo abbandonato famiglia e figli e non si prende alcuna cura di loro e inoltre risul­ta che è stato più volte condannato e denuncia­to per vari reati;

ritenuto quindi che lo stesso risulta trascurare i doveri inerenti alla patria potestà con grave pre­giudizio per i figli i quali non possono fare conto e riferimento su di una valida figura paterna; ritenuto quindi che il S. debbasi dichiarare decaduto dalla patria potestà e che la patria pote­stà debba passare alla madre dei bambini F.A. che si è sempre presa cura di loro;

ritenuto opportuno dare indicazione e disposizio­ne in ordine all'affidamento dei minori alla ma­dre in quanto la F. è sola, può far conto solo su modeste risorse economiche ed è costretta a te­nere in istituto i figli e quindi non certamente in situazione vantaggiosa per la loro educazione e per la formazione della loro personalità;

ritenuto perciò opportuno che l'affidamento dei minori alla madre sia seguito dal servizio sociale dell'E.C.A. di Terni che già conosce il caso;

ritenuto altresì opportuno disporre che i minori intensifichino immediatamente i rapporti tra lo­ro e con la madre nel periodo in cui saranno co­stretti a rimanere negli istituti dove si trovano ora e che la F. insieme al servizio sociale suin­dicato e agli enti che assistono i minori (in par­ticolare il Comune di Terni che sostiene l'onere della retta di ricovero in istituto dei minori An. e G.) operino perché tutti i minori vengano il più presto possibile reinseriti in famiglia presso la madre con permanenza in istituto durante le so­le ore del giorno e nelle forme del semiconvitto o attraverso l'inserimento degli stessi in una scuola a tempo pieno secondo le modalità o i criteri d'intervento previsto nell'art. 4 della leg­ge regionale 23-2-1973 n. 12.

 

P.O.M.

 

Visti gli artt. 330 e 331 C. C. 25 N. 1 e 26 u.c. D.L. 20-7-1934 n. 1404 e succ. mod. dichiara S.Al. decaduto della patria potestà sui figli minori S.L.; An. e G.; dispone l'affidamento dei minori stessi alla madre F.A.; dispone che detto affida­mento sia seguito dal servizio sociale dell'E.C.A. di Terni; che i minori, sino a che saranno costret­ti a rimanere in istituto, intensifichino i rapporti tra di loro e con la madre, che la F., il servizio sociale suindicato e gli enti che si occupano del­l'assistenza ai minori, in particolare il Comune di Terni, operino affinché nel più breve tempo possibile i minori siano inseriti in famiglia pres­so la madre secondo le modalità che saranno ritenute più opportune.

 

Perugia, 21-3-1975

IL PRESIDENTE F.TO DR. GIORGIO BATTISTACCI

 

 

 

 

 

(1) Lettera inviata ai Presidenti dei Tribunali per i minorenni in data 16-5-1975.

(2) Pubblicata sul n. 21 di Prospettive assistenziali.

 

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