Prospettive assistenziali, n. 31, luglio-settembre 1975
NOTIZIARIO DELL'UNIONE
PER
PROVVEDIMENTI DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI
NEI CONFRONTI DEI MINORI (1)
Da parte dei magistrati minorili e degli operatori sociali più attenti viene riconosciuta la
necessità di trasferire tutte le competenze dei servizi sociali e sanitari
alle Regioni e ai Comuni (Unità locali).
Questa Unione rileva al riguardo che
i tribunali per i minorenni potrebbero favorire
questo orientamento, che indubbiamente assicurerebbe maggiori e migliori
interventi nei confronti dei minori, non affidando più agli enti assistenziali
nazionali e in particolare all'OMNI i minori allontanati dalla famiglia (art.
330 e 333) e quelli nei confronti dei quali è in corso la procedura di
adottabilità, ma affidandoli:
- o alle Regioni
alle quali con D.P.R. 15-1-1972 n. 9 lo Stato ha trasferito le competenze
legislative e amministrative ed i finanziamenti in materia di «mantenimento
degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del
T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18-6-1931 n. 773 e siano segnalati
dall'autorità locale di P.S. agli organi regionali». È stato affermato che la
segnalazione alla P.S. costituisce una «etichettatura» dei minori. Tale
«etichettatura» può essere ovviata assumendo accordi con
Si osserva che inabili al lavoro
sono per definizione i minori degli anni 15 (V. art. 2 del R.D. 19-11-1889 n. 6535 e le leggi sul lavoro minorile).
Il coinvolgimento della Regione (che
è tenuta ad intervenire anche quando non ha legiferato in merito) può portare
all'approvazione di una legge in materia e al riguardo si segnala la positiva legge della Regione Umbria n. 23-2-1973 n. 12
(2) insieme con copia di un provvedimento del tribunale per i minorenni di
Perugia.
DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PERUGIA
Il Tribunale per i minorenni di
Perugia composto dai Sigg.ri:
DOTT.
GIORGIO BATTISTACCI - Presidente
DOTT.
MARIO ALUNNO - Giudice
PROF.
AURELIO VALERIANI - Comp. privato
PROF.SSA
ADELE BALUCANI - Comp. privato
Riuniti in Camera di Consiglio;
Visti gli atti e le richieste del P.M.;
Rilevato che il padre dei minori S.L., An.
e G., S. AI. ha da tempo
abbandonato famiglia e figli e non si prende alcuna cura di loro e inoltre
risulta che è stato più volte condannato e denunciato per vari reati;
ritenuto quindi che lo stesso risulta
trascurare i doveri inerenti alla patria potestà con grave pregiudizio per i
figli i quali non possono fare conto e riferimento su di una valida figura
paterna; ritenuto quindi che il S. debbasi dichiarare
decaduto dalla patria potestà e che la patria potestà debba passare alla madre
dei bambini F.A. che si è sempre presa cura di loro;
ritenuto opportuno dare indicazione e
disposizione in ordine all'affidamento dei minori alla madre in quanto
ritenuto perciò opportuno che l'affidamento
dei minori alla madre sia seguito dal servizio sociale dell'E.C.A. di Terni che
già conosce il caso;
ritenuto altresì opportuno disporre che i
minori intensifichino immediatamente i rapporti tra loro e con la madre nel
periodo in cui saranno costretti a rimanere negli istituti dove si trovano ora
e che
P.O.M.
Visti gli artt.
330 e
Perugia, 21-3-1975
IL PRESIDENTE F.TO DR. GIORGIO BATTISTACCI
(1) Lettera inviata ai
Presidenti dei Tribunali per i minorenni in data 16-5-1975.
(2) Pubblicata sul n.
21 di Prospettive assistenziali.
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