Prospettive assistenziali, n. 32, ottobre-dicembre 1975
DOCUMENTI
INIZIATIVE REGIONALI
IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI MINORI A SCOPO EDUCATIVO
L'affidamento
di minori a scopo educativo è una delle concrete alternative
al ricovero in istituto.
Segnaliamo
pertanto con soddisfazione le iniziative in materia assunte
dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta e dalla Regione Piemonte, ma della
Valle d'Aosta e dalla Regione Piemonte, anche se vi è da osservare che nessun
aiuto è stato previsto per le famiglie di origine.
Auspichiamo
che queste iniziative siano un passo intermedio, dovendo essere l'obiettivo da
raggiungere l'attribuzione alle Unità locali dei servizi delle competenze
operative e dei finanziamenti in materia.
I
DELIBERA DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA
N. 4103 DEL 7-8-1975
«ATTUAZIONE AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI
IN PARTICOLARI CONDIZIONI
SOCIO-FAMILIARI»
L'Assessore alla Sanità ed
Assistenza Sociale, De Vita, riferisce alla Giunta sulla necessità di ricercare nuove forme di intervento più consono alle attuali
problematiche assistenziali nel quadro dell'assistenza finora prestata dalla
Regione nel settore dei minori.
Fa presente, in proposito, che
finora l'assistenza a favore dei minori in stato di abbandono
o appartenenti a famiglie carenti, avveniva unicamente mediante il ricovero
degli stessi negli istituti esistenti in Valle, oppure, per la non disponibilità
di posti o per situazioni particolari, in istituti fuori Valle.
Osserva che le forme di assistenza sinora adottate il più delle volte contrastano
con i nuovi indirizzi psico-pedagogici della riforma
assistenziale, rilevando che il disinteresse, la mancanza di affetto o la
semplice impossibilità di occuparsi del bambino, inducono il genitore a
chiedere il ricovero in istituto come unica soluzione in quanto ritenuta la più
comoda e la più sollecita, acuendo così il disinteresse per il bambino e per i
suoi problemi affettivi, provocando irreversibili danni nel suo futuro e nei
rapporti del minore con la società.
Precisa che la legge 5-6-1967 n. 431
sull'adozione speciale non può, da sola, risolvere i
casi di abbandono o pseudo-abbandono, sia perché carente
sotto molti aspetti, sia perché non contempla i minori superiori agli anni
otto e quelli non dichiarati in stato di abbandono, sia perché esistono tra
famiglia d'origine e minori problematiche risolvibili per mezzo di soluzioni
alternative quali l'affidamento familiare.
Rileva, inoltre, che gli istituti
esistenti sia in Valle che fuori, non sono orientati a
ricalcare il più possibile l'ambiente familiare e sono agganciati a criteri e
strutture assistenziali ed educative ormai superate.
In relazione a quanto sopra, fa presente l'opportunità
di individuare nuove iniziative nel campo relativo all'assistenza dei minori
in alternativa all'istituzionalizzazione, mediante l'inserimento dei minori
di cui sopra in un ambiente ove possano riscontrare rapporti affettivi
armonici ed il più possibile simili alle componenti della famiglia.
Ravvisa, quindi, la necessità di
considerare il collocamento e l'affidamento familiare retribuito come nuova
soluzione per molteplici casi, in quanto, in sede di esame
delle domande di ammissione di minori negli istituti esistenti in Valle, si è
riscontrato che in molti casi la situazione di disadattamento poteva essere
risolta sfruttando la disponibilità della cerchia parentale
o di quella di altri gruppi di famiglie idonee ad accogliere e seguire detti
minori.
In relazione a quanto sopra l'Assessore De Vita
propone:
1) la concessione e l'erogazione di
sussidi regionali mensili a favore di persone o famiglie affidatarie di minori
in stato di abbandono o temporaneamente privati
dell'assistenza familiare o per motivi dovuti a causa di forza maggiore;
2) la concessione di contributi
regionali saltuari a favore delle famiglie in precarie condizioni
economico-finanziarie e non in grado di provvedere convenientemente ed in modo continuativo all'allevamento ed all'educazione dei
propri figli in età scolare e pre-scolare;
3) la concessione di contributi
regionali «una tantum» a favore di famiglie o persone
affidatarie, impegnate nella custodia di minori per periodi limitati a
causa della temporanea indisponibilità di assistenza nella propria famiglia;
4) la concessione di contributi
regionali periodici a favore di enti o persone idonee
e qualificate per la conduzione di gruppi familiari (micro-comunità
o focolari).
Segue breve discussione al termine
della quale
preso atto di quanto sopra riferito
dall'Assessore De Vita;
- ad unanimità di voti favorevoli
delibera
1°) di approvare la concessione e
l'erogazione di sussidi e contributi regionali di cui
in premessa, secondo le modalità di cui alle norme sottoriportate;
2°) di approvare la relativa spesa
prevista in complessive lire 40.000.000 (quarantamilioni) annue, da liquidarsi
di volta in volta, con apposito provvedimento
deliberativo e con imputazione della spesa al capitolo 748 del bilancio
preventivo della Regione per l'anno 1975: («Spese e contributi per
l'assistenza e il ricovero di minori in istituti di educazione e di istruzione
e per contributi e sussidi nelle spese di ricovero di malati poveri in
istituti e luoghi di cura») che presenta la necessaria disponibilità di fondi,
ed ai corrispondenti capitoli di spesa dei successivi esercizi finanziari.
NORME
PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE A SCOPO EDUCATIVO
Art. 1. - Il servizio di
affidamento familiare nasce nell'ambito del Servizio Sociale della
Regione ed usufruisce dell'apporto di tecnici e di strutture idonee ad
assicurare un livello di organizzazione e di intervento adeguato a favore dei
minori in stato di disadattamento socio-familiare.
Art. 2. - Il servizio di affidamento
familiare a scopo educativo deve poter utilizzare in permanenza il personale
specializzato che presta servizio presso l'Assessorato Regionale alla Sanità e
Assistenza Sociale, il quale deve operare in équipe.
Art. 3. - Alla famiglia affidataria,
nel cui ambito si svolgono processi fondamentali di identificazione
e quindi di ristrutturazione della personalità disadattata, viene riconosciuto
un obiettivo ruolo tecnico e, pertanto, essa partecipa su di un piano di
parità e contribuisce a tutte le principali decisioni della équipe riguardanti l'educazione ed una eventuale terapia
del minore affidato.
Art. 4. - Il numero dei bambini affidati
presso la stessa famiglia non può essere superiore a due, eccezionalmente tre quando si tratta di minori tutti maggiori dei sei anni
di età. Se poi la famiglia è un focolare di educatori
specializzati, il numero dei bambini potrà essere portato a cinque, tenuto
però conto del numero degli eventuali bambini propri degli educatori del
focolare.
Art. 5. - La preparazione delle famiglie al
ruolo che esse devono adempiere verso i minori affidati
viene attuata mediante l'utilizzazione di dinamiche di gruppo. I gruppi
sorgono e vengono animati per iniziativa dell'équipe
del servizio di affidamento familiare; si
configurano, secondo le caratteristiche di strutturazione e la periodicità di
incontro dei cosiddetti «gruppi di discussione». È lasciata tuttavia aperta la
possibilità, quando la situazione lo richieda e lo
permetta, che tali gruppi giungano ad attuare la dinamica propria dei
cosiddetti «gruppi terapeutici».
Art. 6. - Sarà compito dei tecnici dell'équipe, in particolare dell'assistente sociale, promuovere
l'attuazione di incontri periodici individuali con la
famiglia preferibilmente presso il suo domicilio. La famiglia sia negli
incontri di gruppo che negli incontri individuali, è
tenuta a dare comunicazione dei problemi e delle difficoltà che insorgono
nello stato di salute dei minori, nel loro comportamento in famiglia, a scuola
e nell'ambiente.
Art. 7. - Il reperimento delle famiglie
viene attuato:
- tramite canali usuali del servizio
di assistenza sociale;
- mediante forme varie di pubblicità
date al problema;
- mediante presentazione di famiglie
candidate da parte di famiglie già affidatarie;
- mediante segnalazione di enti interessati.
Art. 8. - Nelle famiglie affidatarie sono
ricercate orientativamente le seguenti caratteristiche:
- qualità affettive ed educative suscettibili di assicurare al minore quei
sentimenti di accettazione, di controllo e di sicurezza che ne favoriscono e
condizionano la maturazione della personalità;
- livello di comprensione
psicologica reciproca tra famiglia e minore;
- sincero desiderio di partecipare
all'educazione del minore ed altri aspetti della
motivazione della famiglia all'affidamento;
- età e stato di salute dei membri della famiglia;
- caratteristiche dell'abitazione e
del luogo di residenza in relazione ai bisogni del
minore; - integrazione della famiglia nell'ambiente sociale.
Art. 9. - Le abitazioni delle famiglie che
ricevono minori in affido familiare devono offrire
condizioni di igiene, di sicurezza e di salubrità soddisfacenti. In
particolare ogni minore deve avere un letto proprio situato in una camera non
occupata abitualmente da adulti. La famiglia affidataria è tenuta a
presentare annualmente al servizio sociale della Regione un certificato attestante
lo stato di sana costituzione dei suoi membri.
Art. 10. - Presso il servizio sociale della Regione viene custodita una cartella del minore in
affidamento che comprende:
- i risultati degli esami medici,
psicologici e dell'inchiesta sociale con le eventuali indicazioni di
trattamento previste;
- l'aggiornamento delle variazioni
dello stato di salute fisica del minore, della situazione socio-ambientale, del rendimento scolastico ecc.;
- i risultati degli esami di ogni tipo attuati durante l'affidamento.
Art. 11. -Affinché
il minore affidato possa usufruire, in caso di malattia, di un pronto intervento,
se ne garantisce l'assistenza medica richiesta da ogni singolo caso. Nel
trattamento specialistico è prevista la possibilità di ricorso a terapie specializzate presso il Centro di Medicina
Preventiva o presso ambulatori ospedalieri.
Art. 12. - Il servizio di affidamento
familiare provvede a far stipulare un contratto di assicurazione, tramite il
quale i minori affidati e le famiglie affidatarie sono garantiti dagli
incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provoca.
Art. 13. - Il servizio di affidamento
familiare annette grande importanza al fatto che la famiglia naturale e la
famiglia affidataria mantengano tra loro validi
rapporti e legami. Alla famiglia affidataria, quindi,
in virtù del ruolo terapeutico che le è riconosciuto, compete l'impegno di
suscitare, mantenere e incrementare validi rapporti con la famiglia naturale,
sempre che non ostino, nei singoli casi,
controindicazioni specifiche di tipo giuridico o psicologico. L'équipe del servizio di affidamento
familiare affianca la famiglia naturale e la famiglia affidataria
nel compito di mantenere attivo tale rapporto.
Art. 14. - Come corrispettivo delle prestazioni
di ogni natura fornite dalla famiglia affidataria al minore in affidamento, l'Amministrazione
Regionale della Valle d'Aosta si impegna a pagare alla famiglia stessa una
indennità mensile di L. 80.000 per ogni bambino
affidato, con una percentuale variabile in più o in meno del 25%.
Dall'ammontare del corrispettivo
suddetto sono escluse le spese relative al contratto
di assicurazione, previste dal precedente art. 12.
Nulla è dovuto
alla famiglia affidataria da parte della famiglia
naturale.
II
DELIBERA DELLA REGIONE PIEMONTE DEL 26-9-1975
Viste le deliberazioni n. 39-
Considerato che anche in seguito al mancato
pagamento da parte dell'ONMI delle rette relative all'assistenza di minori, si
è venuta a creare una situazione di grave disagio di cui occorre porre rimedio attraverso l'intervento della Regione;
Visti gli artt.
176 e 178 del R.D. 15-4-1926, n. 718, i quali prevedono che i minori degli anni
12 - ora degli anni 14 - debbano essere di regola collocati presso famiglie e
che i fratelli e sorelle debbano essere collocati presso la
stessa famiglia o almeno nello stesso Comune, e che solo allorché non
sia attuabile od opportuno tale collocamento presso famiglie o istituzioni
organizzate sul tipo della famiglia, i minori possano essere ricoverati in
istituti;
Considerato che per i motivi su esposti pare
necessario evitare per quanto possibile ricoveri emarginanti in istituti per
minori e, in alternativa, privilegiare le iniziative
di affidamento familiare o di affidamento a gruppi famiglia;
Visto che nel cap. 514 del bilancio di
previsione 1975 risultano impegnate L. 14.000.000 e che si rende pertanto disponibile la somma
di L. 41.000.000;
Ritenuto opportuno incentivare
l'attività nel senso suesposto da parte di Comuni, Consorzi di Comuni e
Comunità montane, e che per tale attività si rende necessario erogare
contributi con le seguenti modalità:
- agli Enti predetti verrà rimborsata in tutto o in parte la spesa sostenuta per
affidamenti a famiglie o gruppi di famiglia, sulla base di deconti
trimestrali e previa autorizzazione di affido da parte di questa
Amministrazione regionale;
- per ottenere tale autorizzazione
l'Ente interessato dovrà produrre relazione circa la necessità
dell'intervento richiesto e l'idoneità della famiglia
o del gruppo famiglia affidatari;
- la spesa per la suddetta
assistenza farà carico al cap. 414 del bilancio di previsione 1975
e verrà impegnato in sede di
liquidazione dei deconti trimestrali relativi all'assistenza medesima;
DELIBERA
a parziale modifica delle
deliberazioni n. 39-
1) di attivare il servizio di affidamento a famiglie o a gruppi famiglia, ai sensi
degli artt. 176 e 178 del R.D. 15-4-1926,
n. 718;
2) per tali fini, di concedere
contributi a Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità montane con le seguenti
modalità:
- agli Enti predetti verrà rimborsata in tutto o in parte la spesa sostenuta per
affidamenti a famiglie o gruppi famiglia, sulla base dei deconti
trimestrali e previa autorizzazione di affido da parte di questa
Amministrazione regionale;
- per ottenere tale autorizzazione
l'Ente interessato dovrà produrre relazione circa la necessità
dell'intervento richiesto e l'idoneità della famiglia o del gruppo famiglia affidatari;
- la spesa per la suddetta
assistenza farà carico al cap. 514 del bilancio di previsione 1975 e verrà impegnata in sede di liquidazione dei deconti
trimestrali relativi all'assistenza medesima.
La spesa, quale risulterà
autorizzata con impegno assunto ai sensi dell'art. 49 del R.D. 18-11-1923, n.
2440, farà carico per l'esercizio finanziario 1975 al cap. 514 per la somma di
L. 35.000.000.
www.fondazionepromozionesociale.it