Prospettive assistenziali, n. 32, ottobre-dicembre 1975
NON SIAMO I SOLI A DIRLO
CONTRO IL RICOVERO IN ISTITUTO DEI NON VEDENTI
Sarebbe
necessario che le amministrazioni provinciali, che ancora non l'hanno fatto,
prendessero esempio da quella di Ancona, di cui qui
sotto pubblichiamo la delibera per l'assistenza scolastica domiciliare ai non
vedenti, ed erogassero contributi economici per una assistenza didattica a
domicilio, per meglio favorire l'inserimento dei bambini nelle scuole normali.
Questo
intervento, si inserisce in un piano che vuole tener
conto di una assistenza alternativa, che non comporterà nessun aggravio di
spesa alla Provincia, che anzi potrà realizzare un'economia rispetto al
ricovero in istituto, e contemporaneamente verrà incontro alle esigenze del
bambino che potrà crescere e maturare nel suo contesto sociale, fuori da una
struttura chiusa che farebbe di lui un emarginato.
Testo della delibera
del Consiglio provinciale di Ancona del 16 luglio
1974.
L'Assessore Sparapani
riferisce che,
Nell'ambito dell'assistenza obbligatoria posta a carico delle
Province ai sensi della Legge 3-3-1974 numero 383, vi
è quella prevista dal punto 3) lettera G) dell'art. 144 per la riabilitazione,
mediante istruzione e specializzazione professionale, dei ciechi poveri e
rieducabili. Tale servizio, sinora espletato esclusivamente mediante ricovero
dei non vedenti in Istituti specializzati, comporta per
L'Unione Italiana ciechi, alla quale
Alcune Amministrazioni provinciali
come Perugia, Bergamo, Pescara, Chieti, considerato che la permanenza in Istituto,
per quanto adeguatamente attrezzato, produce effetti emarginanti con gravi
riflessi negativi sullo sviluppo della personalità dell'individuo, hanno già approvato, in alternativa, l'istituzione della
assistenza scolastica a domicilio.
Questo nuovo orientamento, che nella
nostra Provincia dovrebbe interessare ogni anno 3-4 soggetti dei 15-20 che
normalmente vengono assistiti con ricovero in
Istituto, prevede le seguenti prestazioni:
- contributo mensile a titolo di assegno di accompagnamento;
- assistenza
didattica a domicilio necessaria per integrare l'insegnamento impartito nelle
scuole pubbliche e per compensare l'handicap della minorazione;
- rimborso di
tutte le spese sostenute per l'acquisto dei sussidi didattici e degli
accorgimenti tecnici che possano sopperire alla minorazione (carte a rilievo,
libri in Braille, macchina dattilografica, registratore, ecc.).
Detto intervento, per i casi
disciplinati da un apposito regolamento, non
comporterà alcun aggravio di spesa per
Ciò premesso,
IL CONSIGLIO
PROVINCIALE
Udito il Relatore;
Ritenuto di dover istituire, in alternativa al mantenimento in Istituto e su opzione delle
famiglie interessate, l'assistenza scolastica a domicilio a favore dei minorati
della vista;
DELIBERA
a) di approvare il seguente
regolamento per I'assistenza scolastica a domicilio
dei minorati della vista:
PROVINCIA DI ANCONA
Assistenza scolastica
domiciliare a minori ciechi
Regolamento in vigore dall'1-10-1974
Deliberato dal Consiglio
Provinciale con atto n. 207 nella seduta del 16 Luglio 1974, esaminato senza
rilievi dal Comitato di Controllo della Regione Marche in data 27-8-1974 con il n. 14216.
Art. 1. - Sono ammessi all'assistenza
scolastica a domicilio i minorati della vista, residenti nel territorio della
Provincia, che abbiano i requisiti previsti dall'art.
144 lettera G) punto 3) del T.U. 3-3-1934 n. 383 e che dispongano di un
residuo visivo non superiore a quello fissato per l'iscrizione della Unione
Italiana Ciechi.
Art. 2. - Il provvedimento assistenziale sarà disposto, annualmente, su specifica
richiesta della parte interessata e sulla scorta dei seguenti documenti:
- certificato di nascita;
- certificato anagrafico rilasciato
dal Comune di residenza;
- certificato medico attestante il
visus di entrambi gli occhi;
- dichiarazione del Capo della
Scuola Pubblica circa l'accoglimento dell'alunno
minorato della vista;
- dichiarazione
dell'insegnante disposta ad impartire lezioni private per l'intero anno
scolastico e per la somma non superiore a quella fissata dall'articolo seguente;
- relazione dell'Unione Italiana
Ciechi contenente tra l'altro:
1) parere favorevole sull'assistenza
diretta;
2) esatta indicazione della scuola
disposta ad accogliere il minore;
3) segnalazione dell'Insegnante
privata e comunicazione dell'importo mensile che dovrebbe esserle corrisposto.
Art. 3. -Ai minorati della vista che
sceglieranno di frequentare (e scuole normali saranno riservate le seguenti
prestazioni:
1) contributo di L.
20.000 mensili, a titolo di assegno di
accompagnamento, per nove mensilità annuali;
2) assistenza
didattica integrativa, a domicilio, remunerata in misura non superiore a Lire
90/100.000 mensili per 9 mensilità annuali;
3) rimborso
di tutte le spese sostenute durante l'anno scolastico per l'acquisto di
sussidi didattici e di strumenti tecnici.
L'importa totale delle spese di cui
ai punti nn. 1-2-3 del
presente articolo non dovrà superare, per ogni anno scolastico, la misura
della retta richiesta dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro-Ciechi
per il mantenimento di ciascun minore in Istituto.
Art. 4. - L'assistenza didattica a
domicilio sarà rimborsata su presentazione di una
dichiarazione bimestrale di prestato servizio, sottoscritta dalla Insegnante
tenuta ad impartire le lezioni private. Il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei sussidi didattici e degli
accorgimenti tecnici verrà invece effettuato trimestralmente su presentazione
delle relative fatture.
Il controllo sulla
utilità e la validità negli strumenti rieducativi sarà affidato
all'assistente sociale della Provincia che potrà consultare, quando lo riterrà
opportuno, la sezione Provinciale dell'Unione Italiana Ciechi.
Qualora i sussidi suindicati risultassero non
convenienti o poco idonei,
Art. 5. - L'assistenza scolastica diretta
potrà essere sospesa o revocata nei seguenti casi:
- qualora
l'allievo interrompesse la frequenza della scuola normale senza giustificato
motivo;
- qualora
l'assistenza tecnica e didattica a domicilio risultasse inefficiente.
All'uopo
L'assegnazione delle prestazioni di
cui al precedente art. 3 non potranno comunque essere
condizionate dal profitto scolastico negativo.
Art. 6. - I minorati della vista che si presentino agli esami come privatisti e che non abbiano
beneficiato dell'assistenza scolastica prevista dall'art. 3, possono
richiedere, entro il 30 settembre di ogni anno, un contributo forfettario «una
tantum» non superiore a L. 700.000 e non inferiore a L. 500.000 da determinarsi caso per caso dalla Giunta
Provinciale.
A tale beneficio potranno essere
ammessi, detratte le somme eventualmente già ricevute, anche quegli alunni ai
quali sia stata sospesa l'assistenza ai sensi del
precedente art. 5, sempreché gli stessi riescano ad
ottenere l'ammissione alla classe superiore.
La relativa spesa va imputata al Capitolo 122 per l'esercizio in corso, parte IIª
del Bilancio Provinciale, e, per gli anni successivi, al Capitolo che sarà
mantenuto per l'assistenza dei ciechi nei bilanci degli anni successivi.
Esaurita la relazione, l'Assessore
anziano Dott. Castellucci
apre la discussione sull'argomento e non avendo alcun Consigliere chiesto la
parola, pone in votazione per alzata di mano lo schema di deliberazione sopra
riportato, che viene approvato all'unanimità,
presenti e votanti n. 24 Consiglieri.
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