Prospettive assistenziali, n. 32, ottobre-dicembre 1975

 

 

NON SIAMO I SOLI A DIRLO

 

CONTRO IL RICOVERO IN ISTITUTO DEI NON VEDENTI

 

 

Sarebbe necessario che le amministrazioni provinciali, che ancora non l'hanno fatto, prendessero esempio da quella di Ancona, di cui qui sotto pub­blichiamo la delibera per l'assistenza scolastica domiciliare ai non vedenti, ed erogassero contributi economici per una assistenza didattica a domicilio, per meglio favorire l'inserimento dei bambini nelle scuole normali.

Questo intervento, si inserisce in un piano che vuole tener conto di una assistenza alternativa, che non comporterà nessun aggravio di spesa alla Provincia, che anzi potrà realizzare un'economia rispetto al ricovero in isti­tuto, e contemporaneamente verrà incontro alle esigenze del bambino che potrà crescere e maturare nel suo contesto sociale, fuori da una struttura chiusa che farebbe di lui un emarginato.

 

Testo della delibera del Consiglio provinciale di Ancona del 16 luglio 1974.

 

L'Assessore Sparapani riferisce che,

Nell'ambito dell'assistenza obbligatoria posta a carico delle Province ai sen­si della Legge 3-3-1974 numero 383, vi è quella prevista dal punto 3) lette­ra G) dell'art. 144 per la riabilitazione, mediante istruzione e specializzazione professionale, dei ciechi poveri e rieducabili. Tale servizio, sinora espletato esclusivamente mediante ricovero dei non vedenti in Istituti specializzati, comporta per la Provincia una spesa rilevante; infatti la retta per il manteni­mento dei minorati della vista, fissata in campo nazionale dalla Federazio­ne delle Istituzioni prociechi, ammonta attualmente a L. 2.000.000 annue (li­re due milioni).

L'Unione Italiana ciechi, alla quale la Legge n. 1047 del 27-9-1947 confe­risce la tutela e la rappresentanza degli interessi morali e materiali dei privi della vista, si sta da tempo adoperando per evitare l'istituzionalizzazione e per favorire l'inserimento dei giovani nelle scuole pubbliche normali di ogni ordine e grado.

Alcune Amministrazioni provinciali come Perugia, Bergamo, Pescara, Chieti, considerato che la permanenza in Istituto, per quanto adeguatamen­te attrezzato, produce effetti emarginanti con gravi riflessi negativi sullo sviluppo della personalità dell'individuo, hanno già approvato, in alternativa, l'istituzione della assistenza scolastica a domicilio.

Questo nuovo orientamento, che nella nostra Provincia dovrebbe inte­ressare ogni anno 3-4 soggetti dei 15-20 che normalmente vengono assistiti con ricovero in Istituto, prevede le seguenti prestazioni:

- contributo mensile a titolo di assegno di accompagnamento;

- assistenza didattica a domicilio necessaria per integrare l'insegnamento impartito nelle scuole pubbliche e per compensare l'handicap della mi­norazione;

- rimborso di tutte le spese sostenute per l'acquisto dei sussidi didattici e degli accorgimenti tecnici che possano sopperire alla minorazione (carte a rilievo, libri in Braille, macchina dattilografica, registratore, ecc.).

Detto intervento, per i casi disciplinati da un apposito regolamento, non comporterà alcun aggravio di spesa per la Provincia che, anzi, potrà addirit­tura realizzare una sensibile economia se si considera che le spese per l'assistenza a domicilio non dovranno mai superare l'importo stanziato per il mantenimento in Istituto.

La Commissione Consiliare all'assistenza, sottolineando il fine sociale di detta iniziativa, ha espresso parere favorevole all'attuazione della nuova forma assistenziale, fermo restando il diritto di scelta da parte delle fami­glie interessate.

Ciò premesso, la Giunta Provinciale sottopone all'approvazione del Con­siglio il seguente schema di deliberazione;

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udito il Relatore;

Ritenuto di dover istituire, in alternativa al mantenimento in Istituto e su opzione delle famiglie interessate, l'assistenza scolastica a domicilio a favore dei minorati della vista;

DELIBERA

a) di approvare il seguente regolamento per I'assistenza scolastica a domicilio dei minorati della vista:

 

PROVINCIA DI ANCONA

Assistenza scolastica domiciliare a minori ciechi

Regolamento in vigore dall'1-10-1974

 

Deliberato dal Consiglio Provinciale con atto n. 207 nella seduta del 16 Luglio 1974, esaminato senza rilievi dal Comitato di Controllo della Regione Marche in data 27-8-1974 con il n. 14216.

 

Art. 1. - Sono ammessi all'assistenza scolastica a domicilio i minorati della vista, residenti nel territorio della Provincia, che abbiano i requisiti pre­visti dall'art. 144 lettera G) punto 3) del T.U. 3-3-1934 n. 383 e che disponga­no di un residuo visivo non superiore a quello fissato per l'iscrizione della Unione Italiana Ciechi.

 

Art. 2. - Il provvedimento assistenziale sarà disposto, annualmente, su specifica richiesta della parte interessata e sulla scorta dei seguenti docu­menti:

- certificato di nascita;

- certificato anagrafico rilasciato dal Comune di residenza;

- certificato medico attestante il visus di entrambi gli occhi;

- dichiarazione del Capo della Scuola Pubblica circa l'accoglimento dell'a­lunno minorato della vista;

- dichiarazione dell'insegnante disposta ad impartire lezioni private per l'intero anno scolastico e per la somma non superiore a quella fissata dall'articolo seguente;

- relazione dell'Unione Italiana Ciechi contenente tra l'altro:

1) parere favorevole sull'assistenza diretta;

2) esatta indicazione della scuola disposta ad accogliere il minore;

3) segnalazione dell'Insegnante privata e comunicazione dell'importo mensile che dovrebbe esserle corrisposto.

 

Art. 3. -Ai minorati della vista che sceglieranno di frequentare (e scuole normali saranno riservate le seguenti prestazioni:

1) contributo di L. 20.000 mensili, a titolo di assegno di accompagnamento, per nove mensilità annuali;

2) assistenza didattica integrativa, a domicilio, remunerata in misura non superiore a Lire 90/100.000 mensili per 9 mensilità annuali;

3)     rimborso di tutte le spese sostenute durante l'anno scolastico per l'acqui­sto di sussidi didattici e di strumenti tecnici.

L'importa totale delle spese di cui ai punti nn. 1-2-3 del presente arti­colo non dovrà superare, per ogni anno scolastico, la misura della retta ri­chiesta dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro-Ciechi per il man­tenimento di ciascun minore in Istituto.

 

Art. 4. - L'assistenza didattica a domicilio sarà rimborsata su presenta­zione di una dichiarazione bimestrale di prestato servizio, sottoscritta dalla Insegnante tenuta ad impartire le lezioni private. Il rimborso delle spese so­stenute per l'acquisto dei sussidi didattici e degli accorgimenti tecnici verrà invece effettuato trimestralmente su presentazione delle relative fatture.

Il controllo sulla utilità e la validità negli strumenti rieducativi sarà affi­dato all'assistente sociale della Provincia che potrà consultare, quando lo riterrà opportuno, la sezione Provinciale dell'Unione Italiana Ciechi.

Qualora i sussidi suindicati risultassero non convenienti o poco idonei, la Provincia rimborserà soltanto la quota relativa all'apparecchio ritenuto più confacente e non l'intera spesa sostenuta per l'acquisto di materiale tecnico di maggior valore.

 

Art. 5. - L'assistenza scolastica diretta potrà essere sospesa o revocata nei seguenti casi:

- qualora l'allievo interrompesse la frequenza della scuola normale senza giustificato motivo;

- qualora l'assistenza tecnica e didattica a domicilio risultasse inefficiente.

All'uopo la Provincia richiederà alla scuola un certificato di frequenza ed una relazione quadrimestrale sul profitto scolastico e sulla reale efficien­za dell'assistenza in famiglia.

L'assegnazione delle prestazioni di cui al precedente art. 3 non potran­no comunque essere condizionate dal profitto scolastico negativo.

 

Art. 6. - I minorati della vista che si presentino agli esami come priva­tisti e che non abbiano beneficiato dell'assistenza scolastica prevista dall'art. 3, possono richiedere, entro il 30 settembre di ogni anno, un contri­buto forfettario «una tantum» non superiore a L. 700.000 e non inferiore a L. 500.000 da determinarsi caso per caso dalla Giunta Provinciale.

A tale beneficio potranno essere ammessi, detratte le somme even­tualmente già ricevute, anche quegli alunni ai quali sia stata sospesa l'assi­stenza ai sensi del precedente art. 5, sempreché gli stessi riescano ad ot­tenere l'ammissione alla classe superiore.

La relativa spesa va imputata al Capitolo 122 per l'esercizio in corso, parte IIª del Bilancio Provinciale, e, per gli anni successivi, al Capitolo che sarà mantenuto per l'assistenza dei ciechi nei bilanci degli anni successivi.

Esaurita la relazione, l'Assessore anziano Dott. Castellucci apre la di­scussione sull'argomento e non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, pone in votazione per alzata di mano lo schema di deliberazione sopra ri­portato, che viene approvato all'unanimità, presenti e votanti n. 24 Con­siglieri.

 

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