Prospettive assistenziali, n. 32, ottobre-dicembre 1975

 

 

NOTIZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE

 

 

La battaglia perché le madri adottive possano usufruire di un trattamento previdenziale ugua­le a quello delle madri naturali ha fatto un pas­so avanti importante. Abbiamo avuto infatti no­tizia che all'interno dello «Statuto e regolamen­to del fondo di solidarietà interna» recentemen­te concordato tra la direzione della Olivetti e le organizzazioni sindacali, vi sono alcune norme interessanti previste per i casi di adozione o di affidamento.

Riportiamo il testo degli articoli che ci inte­ressano perché pensiamo rappresentino un utile precedente. In particolare va sottolineata la nor­mativa prevista per i casi di adozione o di affida­mento di bambini di età superiore ai 3 anni. Rap­presenta un caso per ora unico che crediamo debba essere generalizzato. Sappiamo bene infat­ti che sono proprio le adozioni di bambini più grandi a creare spesso i problemi maggiori. Te­niamo ad ogni modo presente che proprio per questo motivo bisognerà arrivare ad un tratta­mento previdenziale unico ed uguale, qualunque sia l'età del bambino avuto in adozione o in affi­damento.

 

 

NORME PARTICOLARI PER I CASI DI ADOZIONE E DI AFFIDAMENTO

 

Bambini di età non superiore a tre anni

 

a) Astensione dal lavoro.

 

Le lavoratrici che abbiano ottenuto in adozione o in affidamento un bambino di età non superiore a tre anni nelle diverse forme previste dalla leg­ge (art. 291 e seguenti del codice civile: adozio­ne ordinaria, adozione speciale, affidamento prea­dottivo, affidamento da parte della Pubblica Am­ministrazione o da parte di un Ente di Assisten­za), hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo di sei mesi, a partire dalla data dell'adozione o dell'affidamento. Ad integra­zione dell'indennità corrisposta dall'INAM (30% della retribuzione per sei mesi fino al compimen­to di un anno di età del bambino) il trattamento economico integrativo di assistenza per le lavo­ratrici Olivetti (ALO) riconosce durante questo periodo alle interessate assenti dal lavoro un'in­dennità pari al 100% della retribuzione, calcolata secondo le modalità indicate per il trattamento ALO delle madri naturali.

Si applicano inoltre a questo periodo di asten­sione dal lavoro, in quanto compatibili, tutte le norme valide per l'assenza facoltativa delle lavo­ratrici madri naturali.

 

b) Permessi.

 

Le disposizioni relative ai permessi alle madri naturali in caso di malattia del bambino di età in­feriore ai tre anni ed ai riposi giornalieri fino a un anno di età del bambino si applicano anche al­le lavoratrici che abbiano ottenuto un figlio in adozione o in affidamento.

 

Bambini di età superiore a tre anni

 

La lavoratrice che ottenga in adozione o in af­fidamento, nelle diverse forme previste dalla leg­ge, un bambino di età superiore a tre anni avrà diritto ad assentarsi, con indennità pari al 100% della retribuzione, per tre mesi dalla data dell'a­dozione o dell'affidamento.

A questo periodo di astensione dal lavoro si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme valide per l'assenza facoltativa delle lavoratrici madri naturali.

 

www.fondazionepromozionesociale.it