Prospettive assistenziali, n. 32, ottobre-dicembre 1975
NOTIZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE
La
battaglia perché le madri adottive possano usufruire di un trattamento
previdenziale uguale a quello delle madri naturali ha
fatto un passo avanti importante. Abbiamo avuto infatti
notizia che all'interno dello «Statuto e regolamento del fondo di solidarietà
interna» recentemente concordato tra la direzione della Olivetti e le organizzazioni sindacali, vi sono alcune
norme interessanti previste per i casi di adozione o di affidamento.
Riportiamo
il testo degli articoli che ci interessano perché
pensiamo rappresentino un utile precedente. In particolare va sottolineata la normativa prevista per i casi di adozione o
di affidamento di bambini di età superiore ai 3 anni. Rappresenta un caso per
ora unico che crediamo debba essere generalizzato.
Sappiamo bene infatti che sono proprio le adozioni di
bambini più grandi a creare spesso i problemi maggiori. Teniamo ad ogni modo
presente che proprio per questo motivo bisognerà arrivare ad un
trattamento previdenziale unico ed uguale, qualunque sia l'età del
bambino avuto in adozione o in affidamento.
NORME PARTICOLARI PER I CASI DI ADOZIONE E DI AFFIDAMENTO
Bambini di età non superiore a tre anni
a) Astensione dal lavoro.
Le lavoratrici che abbiano ottenuto in adozione o in affidamento un bambino di
età non superiore a tre anni nelle diverse forme previste dalla legge (art.
291 e seguenti del codice civile: adozione ordinaria, adozione speciale,
affidamento preadottivo, affidamento da parte della
Pubblica Amministrazione o da parte di un Ente di Assistenza), hanno diritto
ad assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo di sei mesi, a partire
dalla data dell'adozione o dell'affidamento. Ad integrazione dell'indennità corrisposta
dall'INAM (30% della retribuzione per sei mesi fino al compimento di un anno di età del bambino) il trattamento economico integrativo di
assistenza per le lavoratrici Olivetti (ALO)
riconosce durante questo periodo alle interessate assenti dal lavoro un'indennità
pari al 100% della retribuzione, calcolata secondo le modalità indicate per il
trattamento ALO delle madri naturali.
Si applicano inoltre a questo
periodo di astensione dal lavoro, in quanto
compatibili, tutte le norme valide per l'assenza facoltativa delle lavoratrici
madri naturali.
b) Permessi.
Le disposizioni relative
ai permessi alle madri naturali in caso di malattia del bambino di età
inferiore ai tre anni ed ai riposi giornalieri fino a un anno di età del
bambino si applicano anche alle lavoratrici che abbiano ottenuto un figlio in
adozione o in affidamento.
Bambini di età superiore a tre anni
La lavoratrice che ottenga in adozione o in affidamento, nelle diverse forme
previste dalla legge, un bambino di età superiore a tre anni avrà diritto ad
assentarsi, con indennità pari al 100% della retribuzione, per tre mesi dalla
data dell'adozione o dell'affidamento.
A questo periodo di
astensione dal lavoro si applicano, in quanto compatibili, tutte le
norme valide per l'assenza facoltativa delle lavoratrici madri naturali.
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