Prospettive assistenziali, n. 32, ottobre-dicembre 1975
NOTIZIARIO DEL CENTRO ITALIANO PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE
ESTENSIONE AI CASI DI ADOZIONE SPECIALE, AFFILIAZIONE E
AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 30-12-1971 N. 1204
D'intesa
con l'A.N.F.A.A., il Centro
Italiano per l'Adozione Internazionale intende sensibilizzare i Parlamentari
dei partiti dell'arco costituzionale che seguono più da vicino i problemi della
maternità e infanzia, affinché venga approvata una legge che estenda alle
lavoratrici aspiranti madri adottive, affilianti e affidatarie, la concessione
dei benefici previsti in caso di maternità naturale dalla legge 30-12-71 n.
1204 e successive modificazioni. Come è noto, tali
benefici, sia pure in misura e modalità diverse, vengono già concessi alle
lavoratrici aspiranti madri adottive, specie del settore del pubblico impiego;
manca tuttavia una disciplina legislativa che estenda in via generale, quindi
anche al settore dell'impiego privato, e senza sperequazioni, la normativa di
cui trattasi.
A
colmare la suddetta lacuna tende appunto lo schema di proposta di legge che di
seguito pubblichiamo e che, in considerazione delle peculiari caratteristiche
dell'adozione, dell'affiliazione e dell'affidamento familiare, non fa
riferimento alla età anagrafica (se non nell'ipotesi
di assenze facoltative non retribuite in caso di malattia del minore), ma, se
così è possibile dire, all'età «familiare».
Schema di proposta di
legge
Art. 1. - Le disposizioni di cui alla legge
30-1271 n. 1204 e successive modificazioni si applicano
alle lavoratrici aspiranti madri di minori adottabili
ai sensi della legge 5-6-67 n. 431 o affidabili e, nel caso di affidamento
familiare, tenendo presenti le seguenti modalità:
a) il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4 della legge 30-12-71 n. 1204 è
stabilito in tre mesi ed ha decorrenza dalla data di affidamento del minore
all'aspirante madre;
b) il periodo di astensione
facoltativa e i periodi di riposo di cui, rispettivamente, agli artt. 7, 1° comma, e 10 della legge citata sub a) possono
essere fruiti entro e non oltre un anno dalla data di affidamento
del minore all'aspirante madre;
c) le assenze facoltative non
retribuite di cui all'art. 7, 2° comma, della legge
citata sub a) possono essere richieste fino al compimento del 3° anno di vita
del minore.
Art. 2. - Per la concessione dei benefici
di cui trattasi deve essere prodotto al datore di lavoro l'originale o copia
autentica del documento con cui è stato disposto dagli Organi o Enti competenti ai sensi delle vigenti disposizioni l'affidamento del
minore ai fini dell'adozione, di cui alla legge 5-6-67 n. 431,
dell'affiliazione o dell'affidamento familiare.
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