Prospettive assistenziali, n. 32, ottobre-dicembre 1975

 

 

NOTIZIARIO DEL CENTRO ITALIANO PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

 

ESTENSIONE AI CASI DI ADOZIONE SPECIALE, AFFILIAZIONE E AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 30-12-1971 N. 1204

 

D'intesa con l'A.N.F.A.A., il Centro Italiano per l'Adozione Internazionale intende sensibilizzare i Parlamentari dei partiti dell'arco costituzionale che seguono più da vicino i problemi della ma­ternità e infanzia, affinché venga approvata una legge che estenda alle lavoratrici aspiranti madri adottive, affilianti e affidatarie, la concessione dei benefici previsti in caso di maternità natura­le dalla legge 30-12-71 n. 1204 e successive mo­dificazioni. Come è noto, tali benefici, sia pure in misura e modalità diverse, vengono già con­cessi alle lavoratrici aspiranti madri adottive, specie del settore del pubblico impiego; manca tuttavia una disciplina legislativa che estenda in via generale, quindi anche al settore dell'impiego privato, e senza sperequazioni, la normativa di cui trattasi.

A colmare la suddetta lacuna tende appunto lo schema di proposta di legge che di seguito pub­blichiamo e che, in considerazione delle pecu­liari caratteristiche dell'adozione, dell'affiliazione e dell'affidamento familiare, non fa riferimento alla età anagrafica (se non nell'ipotesi di assenze facoltative non retribuite in caso di malattia del minore), ma, se così è possibile dire, all'età «fa­miliare».

 

Schema di proposta di legge

Art. 1. - Le disposizioni di cui alla legge 30-12­71 n. 1204 e successive modificazioni si applica­no alle lavoratrici aspiranti madri di minori adot­tabili ai sensi della legge 5-6-67 n. 431 o affidabili e, nel caso di affidamento familiare, tenendo pre­senti le seguenti modalità:

a) il periodo di astensione obbligatoria dal la­voro di cui all'art. 4 della legge 30-12-71 n. 1204 è stabilito in tre mesi ed ha decorrenza dalla data di affidamento del minore all'aspirante madre;

b) il periodo di astensione facoltativa e i pe­riodi di riposo di cui, rispettivamente, agli artt. 7, 1° comma, e 10 della legge citata sub a) possono essere fruiti entro e non oltre un anno dalla data di affidamento del minore all'aspirante madre;

c) le assenze facoltative non retribuite di cui all'art. 7, 2° comma, della legge citata sub a) possono essere richieste fino al compimento del 3° anno di vita del minore.

Art. 2. - Per la concessione dei benefici di cui trattasi deve essere prodotto al datore di lavoro l'originale o copia autentica del documento con cui è stato disposto dagli Organi o Enti compe­tenti ai sensi delle vigenti disposizioni l'affida­mento del minore ai fini dell'adozione, di cui alla legge 5-6-67 n. 431, dell'affiliazione o dell'affida­mento familiare.

 

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