Prospettive assistenziali, n. 32, ottobre-dicembre 1975
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SENTENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL'ADOZIONE SPECIALE
Nel
n. 28 di
Prospettive assistenziali (pag. 61) segnalavamo che un grave attacco era stato rivolto alla
legge sull'adozione speciale da parte della Corte di Appello di Palermo.
Abbiamo
pertanto accolto con viva soddisfazione la sentenza
che pubblichiamo, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli art. 314/4, 314/8 e 314/11 del
codice civile.
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1975 il Giudice
relatore Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
Nel giudizio in grado di appello concernente i decreti dichiarativi dello stato di
adottabilità dei minori Purpi Maurizio, Antonio,
Leonardo, Roberto ed Enzo, decreti impugnati dai genitori dei minori stessi,
Anche l'art. 30 Cost. apparirebbe
violato, poiché il diritto-dovere di mantenere,
educare ed istruire i figli ivi garantito ai genitori, salvo i casi di incapacità
nei quali la legge deve «provvedere a che siano assolti i loro compiti»,
escluderebbe comunque la facoltà del legislatore ordinario di troncare
definitivamente i rapporti tra famiglia naturale e figli minori, ammettendo
solo la possibilità di emettere provvedimenti sussidiari affinché siano adempiute
le funzioni dei genitori i quali, peraltro, non potrebbero in nessun caso
cessare di essere considerati tali.
La definitiva cessazione del
rapporto familiare naturale, inoltre, contrasterebbe con l'art. 31 Cost. che
fisserebbe il compito dello Stato di agevolare con
misure economiche e di previdenza la formazione della famiglia, e quindi
postulerebbe interventi di sussidio e di aiuto all'opera della famiglia,
mentre l'adozione speciale, facendo cessare definitivamente il rapporto
familiare, negherebbe la sostanza stessa dell'agevolazione che il legislatore
potrebbe invece perseguire, creando istituti in cui i minori vengano accolti,
quando appunto i familiari non siano in grado di provvedervi.
Poiché, infine, in base
all'applicazione concreta delle norme impugnate, sarebbe da rilevare che
l'adozione speciale colpisce solo le classi povere, accentuando la
disuguaglianza tra genitori di classi diverse per motivi economici,
Si è costituto in questa sede il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che ha ritualmente depositato le proprie
deduzioni.
L'Avvocatura obbietta che, pur
dovendosi ammettere che la famiglia è una società naturale e come tale
certamente antecedente ad ogni legge positiva, la
norma costituzionale non potrebbe impedire al legislatore ordinario di dettare
le regole opportune nel caso in cui tale società si dissolva, per alleviare
le conseguenze che ne derivano. Pertanto, il contrasto con l'art. 29 Cost. potrebbe solo sussistere nell'ipotesi in cui la legge
ordinaria consentisse l'adozione speciale anche quando non risultasse avvenuta
l'effettiva dissoluzione della società naturale familiare che
Le descritte condizioni per
l'adozione speciale escludono poi, secondo l'Avvocatura, anche la violazione
dell'art. 30 Cost., poiché
la decadenza del diritto-dovere di mantenere, educare ed istruire i figli, ivi
sancito, consegue alla violazione di tale obbligo, e costituisce, appunto, un
mezzo per ovviare a tale carenza, sicché in definitiva, il legislatore, con
l'inserimento del minore in una nuova famiglia, persegue proprio i fini
indicati nella norma costituzionale che si pretende violata.
Fuori luogo sarebbe poi l'invocare
l'art. 31 Cost., il quale si
limita ad impegnare il legislatore ad una politica di favore verso la
famiglia, che non può certo impedire la predisposizione di strumenti come
l'adozione speciale, che hanno di mira l'eliminazione degli inconvenienti derivanti
appunto dal fallimento della famiglia.
Anche fuori luogo sarebbe, infine,
il riferimento all'art. 3 Cost. poiché la legge
impugnata non opererebbe nessuna discriminazione fra i cittadini, prevedendo
l'adozione speciale nei confronti di tutti, alle stesse condizioni, e comunque
tenderebbe, restituendo una famiglia ai minori che l'hanno perduta, ad
assicurare loro l'eguaglianza con i loro coetanei.
Considerato in
diritto:
1. - Con l'ordinanza indicata in
epigrafe,
2. - I dubbi sulla legittimità
costituzionale delle indicate norme sono stati prospettati in un giudizio, in
grado di appello, in cui il giudice si sarebbe dovuto
pronunciare soltanto in ordine alla dichiarazione dello stato di adottabilità
nei confronti di minori, i cui genitori legittimi, conosciuti ed esistenti,
avevano manifestato la loro opposizione.
Deve, perciò, escludersi che possa
avere carattere pregiudiziale una decisione che riguardi l'art. 314/26 nella
parte in cui prevede che «con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato
verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali
e le norme penali fondate sul rapporto di parentela»: che riguardi, cioè, gli
effetti dell'adozione una volta superata la fase preliminare dell'adottabilità.
Appare, correlativamente,
non rilevante la questione di legittimità costituzionale relativa a codesto
articolo.
3. - Le norme, di cui agli artt. 314/4, 314/8 e 314/11, le quali consentono che sia
dato corso alla adozione speciale dei figli
legittimi, nonostante l'opposizione dei genitori, non risultano, ad avviso
della Corte, in contrasto con le disposizioni costituzionali di raffronto.
Va, invero, precisato che l'asserita
violazione degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione
è dal giudice a quo riportata alla situazione effettuale che consegue alla
pronuncia dell'adozione speciale, ed è quindi sostanzialmente prospettata
soltanto in relazione all'art. 314/26.
4. - Rimane, di conseguenza, da
valutare se le rimanenti norme denunciate violino l'art.
3 della Costituzione.
Pur dovendosi riconoscere che la
situazione di abbandono materiale e morale di minori
di anni otto, più facilmente si verifica nell'ambito delle famiglie meno
abbienti, non si può tuttavia non tener presente che detta situazione, nella
previsione normativa e nella sua pratica verificazione, non è necessariamente
collegata alla condizione economica familiare e può non sussistere anche se i
genitori non siano in grado di mantenere i figli (arg. ex art. 314/4, comma
secondo).
Non si presta, perciò, ad essere
condivisa dal
Sul punto, v'è da riaffermare i
principi già espressi nelle sentenze n. 145 del 1969, n. 158 del 1971 e n. 76
del 1974 e, specificamente, da mettere in rilievo che
l'istituto dell'adozione speciale, in funzione della tutela dell'interesse del
minore che si trovi in situazione di abbandono materiale e morale, appare
conforme al disposto del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, in
quanto favorisce lo sviluppo della persona umana, con l'inserimento del minore
in una famiglia che ne possa avere adeguata cura.
Per questi motivi
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 314/26 del codice civile, sollevata con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt.
3, 29, 30 e 31 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 314/4, 314/8 e 314/11 del codice civile,
sollevata con la stessa ordinanza ed in riferimento
ai medesimi articoli della Costituzione.
Roma, 22 ottobre 1975.
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