Prospettive assistenziali, n. 33, gennaio-marzo 1976
DOCUMENTI
LEGGE
23-12-1975, N. 698. «SCIOGLIMENTO E
TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA
MATERNITÀ E DELL'INFANZIA»
Art. 1. - L'Opera
nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia istituita con legge 10 dicembre
1925, n. 2277, è soppressa alla data del
31 dicembre 1975.
Alle operazioni di liquidazione
provvede il Ministero del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite
dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dai
successivi articoli.
Art. 2. - A decorrere dal 1° gennaio 1976
sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio le funzioni amministrative esercitate dall'ONMI,
che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste
dall'articolo 4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e
successive modificazioni, nonché le funzioni di programmazione e d'indirizzo. Il
trasferimento dalle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione
e contenute nei rispettivi statuti.
Sono ugualmente trasferiti alle regioni i poteri di vigilanza e di controllo su tutte
le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della
maternità e dell'infanzia previsti dall'articolo
5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, comprese le funzioni che tale
articolo riserva alla tutela e alla vigilanza governativa a norma della legge
17 luglio 1890,n. 6972 e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nonché
quelle derivanti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito
nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e relativo regolamento di esecuzione.
Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di
carattere internazionale già esercitate dall'ONMI.
Art. 3. - A decorrere dalla data indicata
al primo comma dell'articolo precedente le funzioni amministrative relative
agli asili nido e ai consultori comunali sono attribuite ai comuni, ai sensi
dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione.
A decorrere dalla stessa data, ai
sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione, sono attribuite alle province tutte le funzioni amministrative di fatto
esercitate dai comitati provinciali dell'ONMI, nonché quelle degli organi
centrali dell'ente diverse da quelle indicate nel precedente articolo 2.
Art. 4. - Le regioni a statuto
ordinario, nell'osservanza dei principi fondamentali stabiliti nella legge
statale, disciplinano con legge l'esercizio delle funzioni trasferite relativamente
alla protezione e all'assistenza alla maternità ed infanzia in rapporto ai
servizi sanitari ed assistenziali esistenti,
coordinandole con l'assistenza all'infanzia di cui al regio decreto-legge 8
maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5. - Il patrimonio immobiliare, con il relativo arredamento ed attrezzature
e quanto altro costituisce patrimonio dell'ONMI, è trasferite
al patrimonio delle province e dei comuni dove i beni sono ubicati, in
corrispondenza dell'attribuzione di funzioni di cui ai precedenti articoli.
La sede centrale è trasferita allo
Stato. L'individuazione dei beni trasferiti con la presente legge ha luogo mediante appositi verbali da redigere
contestualmente tra l'ufficio del Ministero del tesoro, indicato nel secondo
comma dell'articolo 1, ed il rappresentante legale dell'ente destinatario.
L'ufficio liquidatore del Ministero
del tesoro, unitamente al verbale sopraddetto, trasmette entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge a ciascun ente destinatario e
all'amministrazione dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare
trasferito, con i documenti e le posizioni di archivio
relativi ad ogni singola unità immobiliare esistente.
Nello stesso termine trasmette,
altresì, gli elenchi degli immobili trasferiti a ciascun ente ai conservatori
dei registri immobiliari e agli uffici erariali
competenti per territorio i quali provvedono immediatamente all'esecuzione
delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.
I trasferimenti di cui al presente
articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e
senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun
diritto o rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.
Art. 6. - Il personale
dell'ente di ruolo e avventizio in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, che
sia stato regolarmente assunto è trasferito con
decreto del Ministro della sanità entro
sei mesi dalla data di scioglimento e con effetto dal 1° gennaio 1976 alle
province e ai comuni a corrispondenza delle funzioni loro attribuite dagli
articoli precedenti. Con effetto dalla
stessa data e fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, le province e i
comuni provvederanno a corrispondere al personale medesimo il
trattamento economico già in godimento alle dipendenze dell'ONMI.
Per il personale degli asili nido
addetto all'assistenza ai bambini l'inquadramento nei ruoli ha
luogo in relazione alle mansioni esercitate per un periodo non inferiore
a due anni.
I comuni e le province sono autorizzati a provvedere, ove necessario, alle
occorrenti variazioni di organico.
Il personale di ruolo e avventizio
della sede centrale che sia stato regolarmente assunto
e che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle
regioni per le esigenze dei servizi di vigilanza, o, a domanda, nel ruolo unico
di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Fino alla definitiva collocazione del personale iscritto nel ruolo unico di cui
sopra presso singole amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, il
personale stesso è assegnato a prestare servizio presso il Ministero della
sanità, nel cui stato di previsione saranno iscritti i relativi oneri.
L'inquadramento nei ruoli degli enti
destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di
carriera ed il trattamento economico acquisiti all'entrata in vigore della
presente legge ed ha effetto dalla stessa data del trasferimento. Sono fatti
salvi i diritti sorgenti dalla applicazione degli
accordi di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Agli atti amministrativi
necessari provvede il Ministero della sanità.
Art. 7. - Le domande del personale che ai
sensi del quarto comma del precedente articolo 6, abbia chiesto l'assegnazione
ad una delle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, devono essere presentate all'ufficio liquidatore entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Entro 8 successivi trenta giorni dal
ricevimento della domanda, l'ufficio liquidatore
trasmette le richieste alla Presidenza del Consiglio, la quale provvederà a
collocare il personale stesso con il rispetto delle posizioni giuridiche ed
economiche acquisite nel ruolo unico di cui alla lettera b) dell'articolo 6 delle legge 22 luglio 1975, n. 382.
Per il personale avventizio dell'ente il trasferimento alle dipendenze dell'amministrazione
dello Stato avviene mediante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui
alla tabella annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive
modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità già maturata.
Art. 8. - Il personale trasferito ai sensi
della presente legge è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla
CPDEL o alla CPS.
Tutti i servizi o periodi già
riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di quiescenza sono
riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti di pensione e di previdenza
della CPDEL o della CPS.
I contributi relativi
ai servizi o periodi di cui al precedente comma, versati
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, da vecchiaia e i
superstiti o nei fondi sostitutivi di detta assicurazione, ove costituiti, sono
trasferiti nella cassa pensione dei dipendenti enti locali (CPDEL) o nella
cassa previdenza sanitaria (CPS).
Al personale trasferito allo Stato
si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i
dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092. Per il
periodo precedente al trasferimento è effettuato il ricongiungimento dei
servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo
unico.
Sia per il personale trasferito allo
Stato, sia per quello trasferito alle regioni, è fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'Iscrizione all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione
dei provvedimento di trasferimento. Al personale che opti
per la predetta assicurazione non si applicano i precedenti commi del presente
articolo.
Art. 9. - Il personale trasferito ai sensi
della presente legge è iscritto, ai fini dell'assistenza malattie e della buonuscita,
all'INADEL.
Quello che viene
trasferito allo Stato è iscritto, ai medesimi fini, all'ENPAS.
L'indennità di buonuscita sarà
liquidata agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di
servizio prestati presso lo Stato o la regione, nella misura prevista per il
relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso l'ONMI, nella
misura prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del predetto ente. L'ufficio liquidatore verserà all'INADEL
ed all'ENPAS per conto dell'ONMI l'importo delle indennità di
anzianità maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato
regolamento, da ciascun dipendente trasferito, rispettivamente, alle regioni
od allo Stato.
Art. 10. - Il contributo statale di cui all'articolo 7, primo comma, n. 1, del regio decreto
24 dicembre 1934, n. 2316, è soppresso.
Fino alla riforma dell'ordinamento
finanziario delle regioni e degli enti locali, con la
legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà costituito annualmente un
fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro, adeguato alle occorrenze delle funzioni trasferite a
norma della presente legge e comunque di importo non inferiore a quello
riferito all'anno 1976.
Il fondo anzidetto, per l'anno 1976,
è stabilito nella somma di L. 70.163.000.000.
Il fondo di cui ai precedenti commi
è ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a
statuto speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano, sentita la
commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, con decreto del Ministero per il tesoro, in proporzione alla spesa
mediamente sostenuta dall'ONMI nel triennio 1973-75 in ciascuna delle regioni.
Le regioni, con legge di bilancio,
assegnano alle province ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle
funzioni ad essi attribuite.
All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge per l'anno finanziario 1976, valutato in lire
71.500.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 2584
dello stato di previsione della spesa del Ministero
della sanità per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 11. - Le regioni, le province ed i
comuni si sostituiscono all'ONMI, ai suoi organi centrali e periferici, in
tutti i rapporti giuridici nascenti da convenzioni relative
ai servizi di assistenza espletati dall'ente.
Art. 12. - Le amministrazioni provinciali e
l'amministrazione comunale di Roma relativamente a
tutti i servizi precedentemente gestiti dai comitati provinciali ONMI e dal
comitato comunale ONMI di Roma, nonché le amministrazioni comunali
relativamente agli asili nido, provvedono ad anticipare quanto strettamente
necessario e succedono immediatamente all'ONMI secondo quanto previsto dall'articolo
11.
Le amministrazioni riceventi
provvedano sino alla definizione delle posizioni individuali ad erogare le
competenze spettanti al personale in via di anticipazione
di cassa sulla base dello stipendio percepito nel mese di dicembre 1975, fatte
salve l'adeguamento della misura mensile dell'indennità integrativa speciale e
l'applicazione dei provvedimenti adottati dal Ministero della sanità in applicazione
dell'ultimo comma dell'articolo 6.
A tal fine le
singole amministrazioni sano autorizzate ad iscrivere nel proprio
bilancio fra le partite di giro i necessari stanziamenti di spesa nonché i
capitoli di entrata corrispondenti ai relativi recuperi a carico del bilancio
regionale in relazione al quinto comma dell'articolo 10. Le
regioni in caso di necessità possono procedere ad anticipazioni
mensili di fondi a favore dei comuni.
Tutte le norme transitorie di anticipazione previste per le amministrazioni provinciali
devono intendersi applicate altresì all'amministrazione comunale di Roma.
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