Prospettive assistenziali, n. 33, gennaio-marzo 1976

 

 

DOCUMENTI

 

LEGGE 23-12-1975, N. 698. «SCIOGLIMENTO E TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA»

 

 

Art. 1. - L'Opera nazionale per la protezione della mater­nità e dell'infanzia istituita con legge 10 dicembre 1925, n. 2277, è soppressa alla data del 31 dicembre 1975.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.

 

Art. 2. - A decorrere dal 1° gennaio 1976 sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio le funzioni amministrative esercitate dall'ONMI, che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'articolo 4, punto 4), del regio de­creto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonché le funzioni di programmazione e d'indirizzo. Il tra­sferimento dalle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.

Sono ugualmente trasferiti alle regioni i poteri di vigi­lanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e pri­vate per l'assistenza e protezione della maternità e dell'in­fanzia previsti dall'articolo 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, comprese le funzioni che tale articolo riserva alla tutela e alla vigilanza governativa a norma della legge 17 luglio 1890,n. 6972 e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nonché quelle derivanti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e relativo regolamento di esecuzione.

Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'ONMI.

 

Art. 3. - A decorrere dalla data indicata al primo comma dell'articolo precedente le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Co­stituzione.

A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione, sono attribuite alle pro­vince tutte le funzioni amministrative di fatto esercitate dai comitati provinciali dell'ONMI, nonché quelle degli organi centrali dell'ente diverse da quelle indicate nel precedente articolo 2.

 

Art. 4. - Le regioni a statuto ordinario, nell'osservanza dei principi fondamentali stabiliti nella legge statale, disci­plinano con legge l'esercizio delle funzioni trasferite rela­tivamente alla protezione e all'assistenza alla maternità ed infanzia in rapporto ai servizi sanitari ed assistenziali esi­stenti, coordinandole con l'assistenza all'infanzia di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 5. - Il patrimonio immobiliare, con il relativo arreda­mento ed attrezzature e quanto altro costituisce patrimonio dell'ONMI, è trasferite al patrimonio delle province e dei comuni dove i beni sono ubicati, in corrispondenza dell'at­tribuzione di funzioni di cui ai precedenti articoli.

La sede centrale è trasferita allo Stato. L'individuazione dei beni trasferiti con la presente legge ha luogo mediante appositi verbali da redigere contestualmente tra l'ufficio del Ministero del tesoro, indicato nel secondo comma dell'articolo 1, ed il rappresentante legale dell'ente destina­tario.

L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, unitamente al verbale sopraddetto, trasmette entro sei mesi dall'en­trata in vigore della presente legge a ciascun ente destina­tario e all'amministrazione dello Stato l'inventario del patri­monio immobiliare trasferito, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esi­stente.

Nello stesso termine trasmette, altresì, gli elenchi degli immobili trasferiti a ciascun ente ai conservatori dei regi­stri immobiliari e agli uffici erariali competenti per territo­rio i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.

I trasferimenti di cui al presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto o rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.

 

Art. 6. - Il personale dell'ente di ruolo e avventizio in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, che sia stato regolarmente assunto è trasferito con decreto del Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di sciogli­mento e con effetto dal 1° gennaio 1976 alle province e ai comuni a corrispondenza delle funzioni loro attribuite da­gli articoli precedenti. Con effetto dalla stessa data e fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, le province e i comu­ni provvederanno a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico già in godimento alle dipendenze dell'ONMI.

Per il personale degli asili nido addetto all'assistenza ai bambini l'inquadramento nei ruoli ha luogo in relazione alle mansioni esercitate per un periodo non inferiore a due anni.

I comuni e le province sono autorizzati a provvedere, ove necessario, alle occorrenti variazioni di organico.

Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale che sia stato regolarmente assunto e che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle regioni per le esigenze dei servizi di vigilanza, o, a domanda, nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Fino alla definitiva collocazione del personale iscritto nel ruolo unico di cui sopra presso singole amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, il personale stesso è asse­gnato a prestare servizio presso il Ministero della sanità, nel cui stato di previsione saranno iscritti i relativi oneri.

L'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti all'entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data del trasferimento. Sono fatti salvi i diritti sorgenti dalla applicazione degli accordi di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Agli atti am­ministrativi necessari provvede il Ministero della sanità.

 

Art. 7. - Le domande del personale che ai sensi del quar­to comma del precedente articolo 6, abbia chiesto l'asse­gnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, devono essere presentate all'ufficio liquida­tore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della pre­sente legge.

Entro 8 successivi trenta giorni dal ricevimento della do­manda, l'ufficio liquidatore trasmette le richieste alla Pre­sidenza del Consiglio, la quale provvederà a collocare il personale stesso con il rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite nel ruolo unico di cui alla lettera b) dell'articolo 6 delle legge 22 luglio 1975, n. 382.

Per il personale avventizio dell'ente il trasferimento alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato avviene me­diante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui alla tabella annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità già maturata.

 

Art. 8. - Il personale trasferito ai sensi della presente legge è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla CPDEL o alla CPS.

Tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di quiescenza sono riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti di pensione e di previ­denza della CPDEL o della CPS.

I contributi relativi ai servizi o periodi di cui al prece­dente comma, versati all'assicurazione generale obbligato­ria per l'invalidità, da vecchiaia e i superstiti o nei fondi sostitutivi di detta assicurazione, ove costituiti, sono tra­sferiti nella cassa pensione dei dipendenti enti locali (CPDEL) o nella cassa previdenza sanitaria (CPS).

Al personale trasferito allo Stato si applicano le dispo­sizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipen­denti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092. Per il periodo precedente al trasferimento è effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico.

Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, è fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'Iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla co­municazione dei provvedimento di trasferimento. Al perso­nale che opti per la predetta assicurazione non si applicano i precedenti commi del presente articolo.

 

Art. 9. - Il personale trasferito ai sensi della presente legge è iscritto, ai fini dell'assistenza malattie e della buo­nuscita, all'INADEL.

Quello che viene trasferito allo Stato è iscritto, ai mede­simi fini, all'ENPAS.

L'indennità di buonuscita sarà liquidata agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso lo Stato o la regione, nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso l'ONMI, nella misura prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del predetto ente. L'ufficio liquidatore verserà all'INADEL ed all'ENPAS per conto dell'ONMI l'importo delle indennità di anzianità ma­turate all'atto del trasferimento, sulla base del citato rego­lamento, da ciascun dipendente trasferito, rispettivamente, alle regioni od allo Stato.

 

Art. 10. - Il contributo statale di cui all'articolo 7, primo comma, n. 1, del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è soppresso.

Fino alla riforma dell'ordinamento finanziario delle regio­ni e degli enti locali, con la legge di approvazione del bilan­cio dello Stato sarà costituito annualmente un fondo spe­ciale da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, adeguato alle occorrenze delle fun­zioni trasferite a norma della presente legge e comunque di importo non inferiore a quello riferito all'anno 1976.

Il fondo anzidetto, per l'anno 1976, è stabilito nella som­ma di L. 70.163.000.000.

Il fondo di cui ai precedenti commi è ripartito tra le re­gioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione inter­regionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministero per il tesoro, in propor­zione alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel trien­nio 1973-75 in ciascuna delle regioni.

Le regioni, con legge di bilancio, assegnano alle provin­ce ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, valutato in lire 71.500.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 2584 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 11. - Le regioni, le province ed i comuni si sostitui­scono all'ONMI, ai suoi organi centrali e periferici, in tutti i rapporti giuridici nascenti da convenzioni relative ai ser­vizi di assistenza espletati dall'ente.

 

Art. 12. - Le amministrazioni provinciali e l'amministra­zione comunale di Roma relativamente a tutti i servizi pre­cedentemente gestiti dai comitati provinciali ONMI e dal comitato comunale ONMI di Roma, nonché le amministra­zioni comunali relativamente agli asili nido, provvedono ad anticipare quanto strettamente necessario e succedono im­mediatamente all'ONMI secondo quanto previsto dall'arti­colo 11.

Le amministrazioni riceventi provvedano sino alla defini­zione delle posizioni individuali ad erogare le competenze spettanti al personale in via di anticipazione di cassa sulla base dello stipendio percepito nel mese di dicembre 1975, fatte salve l'adeguamento della misura mensile dell'inden­nità integrativa speciale e l'applicazione dei provvedimenti adottati dal Ministero della sanità in applicazione dell'ulti­mo comma dell'articolo 6.

A tal fine le singole amministrazioni sano autorizzate ad iscrivere nel proprio bilancio fra le partite di giro i neces­sari stanziamenti di spesa nonché i capitoli di entrata cor­rispondenti ai relativi recuperi a carico del bilancio regio­nale in relazione al quinto comma dell'articolo 10. Le re­gioni in caso di necessità possono procedere ad anticipa­zioni mensili di fondi a favore dei comuni.

Tutte le norme transitorie di anticipazione previste per le amministrazioni provinciali devono intendersi applicate altresì all'amministrazione comunale di Roma.

 

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