Prospettive assistenziali, n. 33, gennaio-marzo 1976

 

 

NOTIZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE

 

 

NOTA SULL'ADOZIONE E SULL'AFFIDAMENTO DI MINORI A SCOPO EDUCATIVO (1)

 

1. Adozione speciale

Com'è noto l'adozione speciale si applica nei confronti dei minori degli anni 8 totalmente privi di assistenza materiale e morale da parte dei ge­nitori o dei parenti tenuti a provvedervi.

Per poter individuare i minori adottabili, la leg­ge 5-6-1967 n. 431 prescrive che gli enti e istituti pubblici e privati di assistenza inviino ai giudici tutelari ogni tre mesi l'elenco di tutti i minori ri­coverati.

A questo riguardo queste associazioni consta­tano che il Tribunale per i minorenni di Torino a 8 anni dall'entrata in vigore della legge sull'ado­zione speciale non ha ancora provveduto a censi­re gli enti e gli istituti pubblici o privati di assi­stenza operanti nel Piemonte o nella Valle d'Aosta.

Vi è pertanto la possibilità che non sia stata esaminata la situazione di minori in reale stato di abbandono che potevano essere adottati.

Le associazioni firmatarie ribadiscono ancora una volta la necessità e l'urgenza che, come da anni fanno altri tribunali per i minorenni, anche quello di Torino:

- censisca tutti gli enti o istituti pubblici e privati operanti nel Piemonte o nella Valle d'Aosta;

- richieda agli organismi suddetti l'invio al tribunale stesso di una copia degli elenchi di tut­ti i minori ricoverati o assistiti, tenuto anche con­to della inefficienza di molti uffici incaricati delle tute-le;

- controlli che le norme di cui sopra siano adempiute;

- definisca un tipo di scheda che consenta al tribunale stesso di conoscere tutti gli elementi necessari per una piena valutazione della situa­zione di ciascun minore;

- svolga i necessari accertamenti nei con­fronti degli istituti per i quali si ritiene necessa­ria una verifica o un approfondimento delle se­gnalazioni;

- definisca e renda noti i criteri generali che il tribunale si è dato e intende darsi per le di­chiarazioni di adottabilità, le prescrizioni ai ge­nitori o ai parenti, la selezione degli aspiranti adottanti e l'abbinamento dei bambini con questi ultimi.

La definizione dei criteri suddetti dovrà essere preceduta da un'ampia discussione con tutti gli organismi, operatori e forze sociali, interessati.

In merito alla selezione degli aspiranti adottanti si fa presente la necessità che sia data assoluta priorità agli aspetti educativi e non, come avvie­ne oggi, agli esami sanitari:

- assuma le necessarie iniziative affinché gli affidamenti preadottivi, specialmente quelli di bambini grandicelli o handicappati, siano seguiti in modo serio dai servizi sociali degli enti di assi­stenza, privilegiando quelli dei Comuni e delle Comunità montane con la partecipazione delle forze sociali di base.

 

2. Affidamenti alle Province (competenza ex ONMI)

Le competenze relative all'assistenza ai mino­ri sono state attribuite alle Province, e queste as­sociazioni, come avevano richiesto che i minori non venissero affidati all'ONMI, oggi chiedono che i minori allontanati dalle famiglie siano affi­dati ai Comuni, loro consorzi e Comunità mon­tane.

Al riguardo queste Associazioni hanno più vol­te segnalato che l'assistenza ai minori compete ai Comuni ai sensi dell'art. 91 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e alle Regioni ai sensi del D.P.R. 15­1-1972 n. 9 (Si veda al riguardo la delibera della Regione Piemonte sull'affidamento a famiglie, persone e comunità alloggio).

 

3. Provvedimenti rieducativi

Nella stragrande maggioranza dei casi i prov­vedimenti amministrativi decisi dai tribunali per i minorenni (invio in case di rieducazione, affi­damenti al servizio sociale, ecc.) sono in realtà provvedimenti di pura e semplice assistenza.

Nel ribadire ancora una volta la necessità che il Tribunale per i minorenni di Torino riduca in tutta la misura del possibile i provvedimenti rie­ducativi adottando provvedimenti civili, si chie­de che i minori siano affidati agli enti assisten­ziali competenti (Enti per orfani, Province per i nati fuori del matrimonio, Regioni e/o Comuni ne­gli altri casi) e che inoltre si elimino gli affida­menti civili agli uffici distrettuali di servizio so­ciale del Ministero di grazia e giustizia.

Queste Associazioni sollecitano l'appoggio del Tribunale per i minorenni per la stipulazione di convenzioni fra da una parte i Comuni, loro Con­sorzi e Comunità montane e d'altra parte il Mi­nistero di grazia e giustizia per la gestione da parte dei Comuni, loro Consorzi e Comunità mon­tane, nell'ambito dei servizi comunali o consorti­li, di affidamenti educativi a famiglie, persone e comunità alloggio di quei minori per i quali è inevitabile l'intervento rieducativo.

 

4. Affidamenti di minori a persone, famiglie e co­munità alloggio disposti direttamente dal Tri­bunale per i minorenni

Uno dei grossi pericoli che esiste attualmen­te è la linea politica che tende a giurisdizionaliz­zare l'intervento assistenziale. In sostanza la ne­cessità di assistenza sorgerebbe per una «col­pa» di certi particolari individui e in base a tale presupposto si rende necessario l'intervento dei Tribunali per i minorenni.

Mentre non si mette certamente in discussio­ne la necessità che i Tribunali per i minorenni in­tervengano a tutela dei minori (anche se gli in­terventi dovrebbero essere più solleciti, più ido­nei e coinvolgendo realmente gli enti locali), si ritiene che essi non debbano mai sostituirsi agli enti di assistenza. Pertanto le Associazioni firma­tarie chiedono che il Tribunale per i minorenni di Torino non disponga più affidamenti di minori a persone e famiglie (esclusi beninteso i genitori e in certi casi i parenti) ed a comunità alloggio, bensì agli enti di assistenza competenti.

In tal modo, fra l'altro, si eviterebbe non solo che il Tribunale per i minorenni eserciti di fatto competenze non sue, ma anche che gli affidatari siano privati sia del sostegno tecnico indispen­sabile per la buona riuscita dell'affidamento, sia dei contributi economici erogati dagli enti stessi.

A questo proposito si chiede di poter valutare con il Tribunale per i minorenni di Torino quanto stabilito dalla Regione Piemonte nella circolare sull'affidamento.

 

5. Opere edilizie

Come queste associazioni, unitamente a molte altre, avevano richiesto con il documento del 28-10-1974, si ribadisce la necessità che non ven­ga costruito né un nuovo carcere minorile, né una nuova sede del Tribunale per i minorenni e che i fondi stanziati siano destinati alla costruzione o all'acquisto di comunità alloggio, la cui gestione dovrà essere assunta dai Comuni, Consorzi di Comuni o Comunità montane.

Anche su queste richieste si chiede l'appoggio del Tribunale per i minorenni di Torino.

 

6. Richiesta di confronto

Sui problemi sollevati nella presente nota, le organizzazioni firmatarie chiedono un confronto urgente con i magistrati togati e onorari del Tri­bunale e della Procura per i minorenni di Torino, confronto che in un secondo tempo dovrebbe es­sere allargato agli altri organi giudiziari minori­li, alla Regione Piemonte, agli enti locali, agli enti assistenziali, alle forze politiche, sindacali e sociali del territorio e agli operatori del settore per arrivare ad una definizione delle linee gene­rali di intervento che garantiscano una effettiva tutela dei minori.

 

7. Si resta in attesa di comunicazioni per poter concordare l'incontro.

 

 

 

(1) Nota inviata dall'ANFAA e dall'ULCES ai magistrati del Tribunale e della Procura per i minorenni di Torino in data 28 gennaio 1976.

 

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