Prospettive assistenziali, n. 33, gennaio-marzo 1976
NOTIZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE
NOTA SULL'ADOZIONE E SULL'AFFIDAMENTO DI
MINORI A SCOPO EDUCATIVO (1)
1. Adozione
speciale
Com'è noto
l'adozione speciale si applica nei confronti dei minori degli anni 8 totalmente
privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori
o dei parenti tenuti a provvedervi.
Per poter
individuare i minori adottabili, la legge 5-6-1967 n. 431 prescrive che gli
enti e istituti pubblici e privati di assistenza
inviino ai giudici tutelari ogni tre mesi l'elenco di tutti i minori ricoverati.
A questo riguardo
queste associazioni constatano che il Tribunale per i minorenni di Torino a 8
anni dall'entrata in vigore della legge sull'adozione speciale non ha ancora provveduto a censire gli enti e gli istituti pubblici o
privati di assistenza operanti nel Piemonte o nella Valle d'Aosta.
Vi è pertanto la
possibilità che non sia stata esaminata la situazione
di minori in reale stato di abbandono che potevano essere adottati.
Le associazioni
firmatarie ribadiscono ancora una volta la necessità e
l'urgenza che, come da anni fanno altri tribunali per i minorenni, anche quello
di Torino:
- censisca tutti
gli enti o istituti pubblici e privati operanti nel Piemonte o nella Valle d'Aosta;
- richieda agli
organismi suddetti l'invio al tribunale stesso di una copia degli elenchi di
tutti i minori ricoverati o assistiti, tenuto anche conto della
inefficienza di molti uffici incaricati delle tute-le;
- controlli che le
norme di cui sopra siano adempiute;
- definisca un tipo
di scheda che consenta al tribunale stesso di
conoscere tutti gli elementi necessari per una piena valutazione della situazione
di ciascun minore;
- svolga i
necessari accertamenti nei confronti degli istituti
per i quali si ritiene necessaria una verifica o un approfondimento delle segnalazioni;
- definisca e renda
noti i criteri generali che il tribunale si è dato e intende darsi per le dichiarazioni
di adottabilità, le prescrizioni ai genitori o ai
parenti, la selezione degli aspiranti adottanti e l'abbinamento dei bambini con
questi ultimi.
La definizione dei
criteri suddetti dovrà essere preceduta da un'ampia discussione con tutti gli
organismi, operatori e forze sociali, interessati.
In merito alla
selezione degli aspiranti adottanti si fa presente la necessità che sia data
assoluta priorità agli aspetti educativi e non, come avviene
oggi, agli esami sanitari:
- assuma le
necessarie iniziative affinché gli affidamenti preadottivi,
specialmente quelli di bambini grandicelli o
handicappati, siano seguiti in modo serio dai servizi sociali degli enti di assistenza, privilegiando quelli dei Comuni e delle
Comunità montane con la partecipazione delle forze sociali di base.
2. Affidamenti
alle Province (competenza ex ONMI)
Le competenze relative all'assistenza ai minori sono state attribuite
alle Province, e queste associazioni, come avevano richiesto che i minori non
venissero affidati all'ONMI, oggi chiedono che i minori allontanati dalle
famiglie siano affidati ai Comuni, loro consorzi e Comunità montane.
Al riguardo queste
Associazioni hanno più volte segnalato che l'assistenza ai minori compete ai
Comuni ai sensi dell'art. 91 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e alle Regioni ai
sensi del D.P.R. 151-1972 n. 9 (Si veda al riguardo la
delibera della Regione Piemonte sull'affidamento a famiglie, persone e comunità
alloggio).
3. Provvedimenti
rieducativi
Nella stragrande
maggioranza dei casi i provvedimenti amministrativi decisi dai tribunali per i
minorenni (invio in case di rieducazione, affidamenti al servizio sociale,
ecc.) sono in realtà provvedimenti di pura e semplice
assistenza.
Nel ribadire ancora una volta la necessità che il Tribunale per
i minorenni di Torino riduca in tutta la misura del possibile i provvedimenti rieducativi
adottando provvedimenti civili, si chiede che i minori siano affidati agli
enti assistenziali competenti (Enti per orfani, Province per i nati fuori del
matrimonio, Regioni e/o Comuni negli altri casi) e che inoltre si elimino gli
affidamenti civili agli uffici distrettuali di servizio sociale del Ministero
di grazia e giustizia.
Queste Associazioni
sollecitano l'appoggio del Tribunale per i minorenni per la stipulazione di
convenzioni fra da una parte i Comuni, loro Consorzi
e Comunità montane e d'altra parte il Ministero di grazia e giustizia per la
gestione da parte dei Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, nell'ambito
dei servizi comunali o consortili, di affidamenti educativi a famiglie,
persone e comunità alloggio di quei minori per i quali è inevitabile
l'intervento rieducativo.
4. Affidamenti
di minori a persone, famiglie e comunità alloggio disposti direttamente dal
Tribunale per i minorenni
Uno dei grossi
pericoli che esiste attualmente è la linea politica
che tende a giurisdizionalizzare l'intervento
assistenziale. In sostanza la necessità di assistenza
sorgerebbe per una «colpa» di certi particolari individui e in base a tale
presupposto si rende necessario l'intervento dei Tribunali per i minorenni.
Mentre non si mette
certamente in discussione la necessità che i
Tribunali per i minorenni intervengano a tutela dei minori (anche se gli interventi
dovrebbero essere più solleciti, più idonei e coinvolgendo realmente gli enti
locali), si ritiene che essi non debbano mai sostituirsi agli enti di
assistenza. Pertanto le Associazioni firmatarie chiedono che il Tribunale per
i minorenni di Torino non disponga più affidamenti di minori a persone e
famiglie (esclusi beninteso i genitori e in certi casi i parenti) ed a comunità
alloggio, bensì agli enti di assistenza competenti.
In tal modo, fra
l'altro, si eviterebbe non solo che il Tribunale per i minorenni eserciti di fatto competenze non sue, ma anche che gli
affidatari siano privati sia del sostegno tecnico indispensabile per la buona
riuscita dell'affidamento, sia dei contributi economici erogati dagli enti
stessi.
A questo proposito
si chiede di poter valutare con il Tribunale per i minorenni di Torino quanto
stabilito dalla Regione Piemonte nella circolare sull'affidamento.
5. Opere
edilizie
Come queste
associazioni, unitamente a molte altre, avevano richiesto con il documento del
28-10-1974, si ribadisce la necessità che non venga
costruito né un nuovo carcere minorile, né una nuova sede del Tribunale per i
minorenni e che i fondi stanziati siano destinati alla costruzione o
all'acquisto di comunità alloggio, la cui gestione dovrà essere assunta dai
Comuni, Consorzi di Comuni o Comunità montane.
Anche su queste
richieste si chiede l'appoggio del Tribunale per i minorenni di Torino.
6. Richiesta
di confronto
Sui problemi
sollevati nella presente nota, le organizzazioni firmatarie chiedono un
confronto urgente con i magistrati togati e onorari del Tribunale e della
Procura per i minorenni di Torino, confronto che in un secondo tempo dovrebbe
essere allargato agli altri organi giudiziari minorili, alla Regione
Piemonte, agli enti locali, agli enti assistenziali,
alle forze politiche, sindacali e sociali del territorio e agli operatori del
settore per arrivare ad una definizione delle linee generali di intervento che
garantiscano una effettiva tutela dei minori.
7. Si resta in
attesa di comunicazioni per poter concordare l'incontro.
(1) Nota inviata
dall'ANFAA e dall'ULCES ai magistrati del Tribunale e della Procura per i
minorenni di Torino in data 28 gennaio 1976.
www.fondazionepromozionesociale.it