Prospettive assistenziali, n. 34, aprile-giugno 1976

 

 

NOTIZIARIO DEL CENTRO ITALIANO PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

 

PROCEDURA PER L'AGGIUNTA E L'ANTEPOSI­ZIONE DI UN NUOVO NOME A QUELLO ORIGI­NARIO DEI BAMBINI ADOTTATI

 

In relazione a diversi quesiti che provengono dalle famiglie adottive, crediamo utile indicare la procedura da seguire nel caso i genitori deside­rino aggiungere e ante-porre un nuovo nome a quello originario del figlio adottato: aggiunta e anteposizione che valgano ovviamente a tutti gli effetti legali.

Emesso il decreto di adozione da parte del Tri­bunale per i minorenni, è necessario chiedere al­la segreteria civile della Procura presso il Tribu­nale ordinario l'autorizzazione a richiedere all'Ufficio di stata civile del Comune di residenza il rilascio di copia dell'atto integrale di nascita del figlio. Ottenuta la copia nonché: 1°) un certi­ficato di residenza del figlio e 2°) una dichiara­zione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla qua­le risulti che il minore «è sempre stato chiama­to in pubblico e da tutti i familiari con il nome di...» (tutti documenti che si richiedono in Co­mune), si presenta domanda in carta da bollo da L. 400 alla segreteria civile della Procura Gene­rale presso la Corte d'Appello, intesa a ottenere l'aggiunta e l'anteposizione del nuovo nome.

La Procura Generale, se ritiene di accogliere la domanda (di norma non vengono formulate obiezioni), invita i richiedenti a promuovere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (foglio del­le inserzioni) della domanda di aggiunta e ante­posizione del nuovo nome, con l'espressa indica­zione che chiunque vi abbia interesse può fare opposizione. Di solito la stessa segreteria civile della Procura Generale fornisce lo schema di an­nuncio. Quest'ultimo è fatto a pagamento (attual­mente intorno alle 6/7 mila lire). Analoga richie­sta di pubblicazione della domanda all'Albo co­munale va fatta al Municipio di residenza: que­st'ultima pubblicazione è gratuita. Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e 30 dalla pubblicazione all'Albo comunale, i ri­chiedenti devono consegnare la copia degli an­nunci effettuati alla segreteria civile della Procu­ra Generale che, nel caso non vi siano state op­posizioni (ipotesi più che altro teorica), emette il decreto definitivo di aggiunta e anteposizione del nuovo nome. Tale decreto, a cura dei richie­denti, deve essere presentato all'Ufficio di sta­to civile del Comune di residenza per l'annota­zione a margine dell'atto di nascita.

La procedura sopra descritta non richiede pa­trocinio di avvocato e si conclude nel termine di circa quattro mesi.

 

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