Prospettive assistenziali, n. 35, luglio-settembre 1976

 

 

LEGGI REGIONALI

 

 

APPROVATA DALLA REGIONE TOSCANA LA PRIMA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI ASSISTENZA

 

 

Dopo due rinvii da parte del Commissario del Governo (in data 5-5-1975 e 7-1-1976), il terzo te­sto approvato dal Consiglio della Regione To­scana è stato promulgato.

La Toscana, con la legge n. 15 del 7 aprile 1976 «Interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali» è la prima Regione che provvede a ridefinire le funzioni dell'assistenza e a delegarle alle Unità locali dei servizi (Consorzi fra Comuni e Province).

Sulla presenza delle Province nei consorzi ab­biamo più volte manifestato le nostre riserve. Ciò detto, la nostra valutazione della legge n. 15 è estremamente positiva.

Ricordiamo che le osservazioni fatte dal Com­missario del Governo riguardavano:

- il presunto travalicamento della beneficen­za pubblica con interferenza nel settore dell'as­sistenza sociale. Stante anche la sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 6 luglio 1972 (1), la beneficenza pubblica, riservata ai bisognosi, sarebbe di competenza regionale, mentre l'assi­stenza sociale sarebbe di competenza dello Stato;

- i Consigli di amministrazione delle IPAB per i quali era stato originariamente prevista la nomina di almeno due terzi dei componenti da parte dei Consigli comunali;

- i motivi previsti per l'estinzione delle IPAB e la devoluzione dei patrimoni relativi, in quanto il Governo riteneva che dovesse essere rispet­tata in ogni caso la volontà dei fondatori.

 

 

TESTO DELLA LEGGE

 

TITOLO I

Interventi di sostegno economico e per l'isti­tuzione di servizi di assistenza sociale -

De­lega di funzioni agli Enti Locali.

 

Art. 1 - Finalità

Al fine di prevenire e rimuovere le situazioni e le cause che ostacolano il pieno, libero e digni­toso sviluppo della persona umana, in attuazio­ne dell'articolo 4 dello Statuto, sono stabiliti in­terventi per assicurare prestazioni e servizi di assistenza sociale, con le forme e le modalità contenute nella presente legge.

 

Art. 2 - Soggetti e fini degli interventi

L'assistenza sociale è volta a garantire ad ogni persona mezzi adeguati ad assicurare il sod­disfacimento delle esigenze vitali e l'eguaglian­za di prestazioni a parità di bisogni.

In particolare l'assistenza sociale tende:

a) a prevenire o rimuovere situazioni di ab­bandono e di bisogno;

b) ad assicurare il mantenimento od il reinse­rimento dei soggetti nel proprio nucleo familia­re, ovvero l'inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo e, comunque, la permanenza nel proprio ambiente;

c) a favorire il recupero dei soggetti social­mente disadattati od affetti da minorazioni psico­fisiche e sensoriali ed il loro inserimento o rein­serimento nel normale ambiente familiare e co­munitario.

d) a realizzare gli obiettivi prioritari stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi del successivo articolo 23.

Gli interventi di assistenza sociale si attuano garantendo ai destinatari una autonoma e libera scelta fra le possibili prestazioni.

 

Art. 3 - Modalità di intervento

Le finalità di cui al precedente articolo si rea­lizzano con:

a) istituzione di servizi sociali per attività di indagine e interventi di prevenzione, assistenza domiciliare, assegnazione di alloggi, formazione di nuclei comunitari nonché il ricovero nei limi­ti previsti dal successivo articolo 4;

b) interventi di sostegno economico, mediante erogazione di assegni integrativi che consenta­no il mantenimento, l'educazione e l'assistenza dei minori nonché l'assistenza ed il mantenimen­to degli adulti inabili al lavoro e, comunque, pri­vi di sufficienti mezzi di sussistenza. Tali inter­venti sono disposti direttamente a favore dell'in­teressato oppure, nel caso di minori o di adulti comunque incapaci, a favore della famiglia. So­no inoltre disposti interventi economici a favore delle famiglie affidatarie di minori o ospitanti adulti inabili, come corrispettivo del servizio so­ciale svolto;

c) interventi occasionali di sostegno economi­co a favore di persone che, in via temporanea o per circostanze eccezionali o urgenti, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno e non dispongono di adeguate risorse finanziarie;

d) istituzione di servizi sociali per il tempo li­bero e di centri di vacanza.

 

Art. 4 - Interventi di ricovero

Il ricovero ed il mantenimento di minori e di adulti presso istituzioni assistenziali, è disposto a seguito della constatata impossibilità di garan­tire le esigenze vitali con interventi diversi e limitatamente al tempo in cui permane tale im­possibilità.

Alla scelta dell'istituto di ricovero partecipa direttamente la persona interessata o la fami­glia.

 

Art. 5 - Centri di vacanza

L'istituzione e la gestione dei centri di cui al­la lettera d) dell'articolo 3 è sottoposta ad auto­rizzazione annuale.

Apposito regolamento regionale stabilisce i presupposti per le autorizzazioni indicate al pri­mo comma e le modalità del controllo igienico, sanitario, socio-educativo e contabile nei con­fronti degli enti gestori, sia pubblici che privati, disciplinando altresì l'adozione dei provvedimen­ti di diffida e di revoca delle autorizzazioni nel caso di irregolarità o di non osservanza delle di­sposizioni impartite.

Il regolamento in particolare determina:

- i requisiti e le caratteristiche di località, ambienti ed attrezzature;

- il numero ed i requisiti professionali del personale addetto ai centri;

- gli accertamenti sanitari e le misure di pro­filassi igienica cui devono sottoporsi gli utenti ed il personale;

- le registrazioni e le documentazioni obbli­gatorie;

- i servizi prescritti per i diversi tipi di sog­giorno;

- le modalità e la periodicità delle visite ispettive.

Il regolamento interno degli enti gestori deve consentire l'accesso e le visite, in particolare dei familiari, ai locali dei centri di vacanza.

Minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali non possono costituire motivo di esclusione dal sog­giorno nei centri.

Nel caso in cui siano ospitati soggetti affetti da tali minorazioni, i centri devono istituire o avvalersi di servizi idonei di educazione, assi­stenza e riabilitazione.

La Regione concorre alle spese per i servizi di cui al comma precedente, con contributi pre­visti dall'articolo 27.

 

Art. 6 - Idoneità delle strutture di ospitalità e dei nuclei famigliari affidatari od ospitanti

I criteri per l'accertamento e per la determi­nazione dei requisiti di idoneità delle strutture di ospitalità, nonché dei nuclei familiari previsti dall'articolo 3, sono stabiliti dai comuni, o, per gli interventi di loro competenza, dalle province in conformità alle condizioni stabilite con appo­sito regolamento regionale.

Le strutture di ospitalità, di cui al comma pre­cedente, quando non siano istituite direttamente dagli enti locali territoriali, sono sottoposte a preventiva autorizzazione.

 

Art. 7 - Interventi di competenza regionale

Gli interventi di competenza regionale in ma­teria di assistenza sociale e, in particolare, gli interventi a favore degli appartenenti alle cate­gorie postbelliche - ex combattenti, ex parti­giani, ex prigionieri di guerra ed internati mili­tari, ex deportati ed internati civili, invalidi ci­vili per fatti di guerra, invalidi per residuati bel­lici - nei limiti di cui ai Decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settem­bre 1945, n. 646, dei profughi e dei rimpatriati di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, degli inabili al lavoro, il cui mantenimento è posto a carico della Regione ai sensi dell'articolo 1, let­tera d) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 nonché degli assegnatari di alloggi economici e popola­ri ai sensi dell'articolo 5, lettera g) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, sono attuati per i fini di cui all'articolo 2, con le modalità indicate ai precedenti articoli 3 e 4.

Gli interventi a favore di minori ed anziani, il cui mantenimento, a qualsiasi titolo, è attual­mente posto a carico della Regione, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, sono attuati per i fini di cui all'articolo 2, con le mo­dalità di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

 

Art. 8 - Provvidenze economiche a favore di hanseniani e affetti da tubercolosi

Le provvidenze economiche previste dalle leg­gi 3 giugno 1971, n. 404 e 12 gennaio 1974, n. 4 a favore degli hanseniani e loro famiglie a ca­rico, nonché quelle stabilite dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 a favore degli affetti da tubercolosi e loro familiari a carico e l'erogazione dei rispettivi assegni, sono assicu­rati dalla Regione agli aventi diritto, residenti nei comuni della Toscana, anche quando si tro­vino ricoverati fuori dal territorio regionale, pre­vio accertamento delle condizioni necessarie per la concessione.

 

Art. 9 - Delega delle funzioni di competenza regionale ed indirizzi regionali

La funzione di cui all'articolo 7, nonché quelle di autorizzazione, diffida e revoca di cui all'arti­colo 5, primo e secondo comma di autorizzazio­ne di cui all'art. 6 ultimo comma, sono delegate ai comuni, che le esercitano, a norma dell'arti­colo 65 dello Statuto, secondo i seguenti indiriz­zi generali:

a) i servizi e le strutture utilizzate per la rea­lizzazione degli interventi, pur nella salvaguar­dia di particolari esigenze di specializzazione, sono rivolte alla generalità della popolazione, con esclusione di destinazioni di carattere settoriale o per categorie di cittadini;

b) la gestione sociale delle strutture di ospi­talità è assicurata comunque dalla partecipazio­ne degli utenti, o delle loro famiglie, e degli ope­ratori.

Le funzioni di cui gli articoli 5 e 6 sono eser­citate dal comune in cui è ubicato il centro di va­canza o la struttura di ospitalità.

Gli interventi di cui all'articolo 7 sono effet­tuati dal comune di residenza dell'assistito. Tali interventi possono essere attuati anche a favore di non residenti, previo accertamento della ne­cessità ed urgenza della prestazione da effettua­re. Dell'intervento attuato è data comunicazione al comune di residenza dell'assistito.

I provvedimenti di ricovero ai sensi dell'arti­colo 154 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sono delegati ai comuni, che li at­tuano nei limiti previsti dall'articolo 4 della pre­sente legge e nel caso di non residenti, alle con­dizioni di cui al comma precedente.

Sono altresì delegate ai comuni di residenza dei beneficiari, le funzioni di cui al precedente articolo 8, nonché l'erogazione degli assegni di cui alla legge regionale 13 gennaio 1973, n. 4.

 

TITOLO II

Controversie per le spese di soccorso e di assistenza e delega di funzioni agli enti locali

 

Art. 10 - Delega delle decisioni delle controversie

La decisione delle controversie tra comuni ed altri enti pubblici per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o statutarie, com­prese quelle relative al mantenimento degli ina­bili al lavoro a norma dell'articolo 154 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è de­legata alla provincia nel cui territorio ha sede l'ente o l'istituzione che ha erogato la prestazio­ne, ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 1 lette­ra c), seconda parte, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, alla provincia nel cui territorio si trova il comune di residenza del ricoverato.

Qualora nel corso del procedimento siano ac­certati interessi patrimoniali della provincia, la controversia è decisa dalla Giunta regionale.

Le controversie in cui siano parte i consorzi provinciali antitubercolari sono decise dalla Giunta regionale.

Le funzioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere delegate dalla Giunta regionale al suo Presidente.

 

Art. 11 - Contestazione del debito

L'ente o istituzione che effettua il ricovero provvede a darne comunicazione scritta agli enti presunti debitori, entro 5 giorni dalla data dell'ammissione.

Dopo 3 mesi di ricovero e, comunque, all'atto della dimissione del beneficiario della prestazio­ne, l'ente ricoverante comunica all'ente ritenuto debitore la distinta delle spese sostenute, indi­cando il titolo su cui si fonda il credito e richie­dendone il pagamento.

Entro 60 giorni dal ricevimento della comuni­cazione di cui al precedente comma, l'ente che intenda contestare in tutto o in parte il debito, deve produrre all'ente ricoverante motivata op­posizione.

In caso di omessa opposizione, il debito si in­tende riconosciuto a tutti gli effetti.

Tutte le comunicazioni, nonché l'inoltro delle opposizioni, vengono effettuate con lettera rac­comandata.

 

Art. 12 - Decisione delle controversie

Per la decisione delle controversie, l'ente ri­coverante trasmette alla provincia l'opposizione pervenuta, unitamente alle proprie controdedu­zioni, nonché ogni altro elemento utile per la de­cisione.

La provincia decide la controversia sulla base dei motivi contenuti nell'opposizione, nonché di ogni altro elemento istruttorio che ritenga utile acquisire.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, emergano fondati motivi per ritenere che il debito sia, in tutto o in parte, di competenza di altro ente, la provincia dà comunicazione a quest'ultimo dei termini essenziali della controversia, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per for­mulare le proprie deduzioni.

Trascorso il termine assegnato, la provincia decide la controversia, indica l'ente tenuto al pa­gamento ed emette l'ordine relativo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 125 del D.P.R. 5 feb­braio 1891, n. 99.

Per le controversie di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10, la provincia, acquisiti gli atti relativi, li trasmette alla Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

 

TITOLO III

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed enti comunali di assistenza -

Riordinamento e delega di funzioni agli enti locali

 

Art. 13 - Delega di funzioni concernenti le I.P.A.B.

Tutte le funzioni amministrative di cui all'ar­ticolo 1 lettera a) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, concernenti le istituzioni pubbliche di assi­stenza e beneficenza, già disciplinate con la leg­ge 17 Luglio 1890, n. 6972, e successive modifi­cazioni ed integrazioni, nonché con i relativi re­golamenti di esecuzione, ad eccezione di quelle indicate al successivo articolo 14, sono delegate ai comuni nel cui territorio ha sede l'istituzio­ne. In particolare sono delegate le funzioni con­cernenti la vigilanza ispettiva, il coordinamento, la sospensione o lo scioglimento di amministra­zioni, la nomina dei commissari, le modifiche sta­tutarie, escluse quelle indicate al successivo ar­ticolo 14.

Le funzioni di cui al precedente comma sono eccezionalmente delegate alle province qualora le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficen­za svolgano prevalente attività nei settori di com­petenza propri delle province stesse.

I comuni e le province esercitano la delega, ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto, attenendosi ai seguenti indirizzi:

a) i provvedimenti saranno diretti a superare l'isolamento e l'emarginazione dei ricoverati;

b) sarà assicurato il coordinamento dell'atti­vità degli enti e l'adattamento degli Statuti alla disciplina contenuta nella presente legge;

c) sarà assicurato il coordinamento degli inter­venti sociali svolti dalle IPAB con gli interventi sanitari e, più generalmente, di sicurezza socia­le attuati nel territorio;

d) i servizi sociali delle IPAB saranno organiz­zati in modo da assicurare la loro apertura a tut­ti i cittadini e la partecipazione alla loro ge­stione;

e) saranno favorite la riconversione e l'utilizza­zione dei servizi delle IPAB secondo le finalità e le modalità d'intervento previste dal Titolo 1 della presente legge.

La gestione temporanea di istituzioni pubbli­che di assistenza e beneficenza, nel caso previ­sto dall'articolo 49 della legge 17 Luglio 1890, n. 6972, è affidata ad un commissario nominato dal comune o, nel caso contemplato dal secondo comma del presente articolo, dalla provincia nel cui territorio ha sede l'istituzione.

L'indennità spettante al commissario è a ca­rico dell'istituzione stessa, salvo rivalsa verso chi di ragione.

Entro sei mesi dalla nomina dovrà provveder­si alla ricostituzione dell'amministrazione ordi­naria.

 

Art. 14 - Funzioni esercitate direttamente dalla Regione

Sono esercitate direttamente dalla Regione le funzioni disciplinate con legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con i relativi regolamenti d'esecuzione, concernenti la costituzione, il concentramento, il raggruppamento, il frazionamento, il consorzio, le modificazioni statutarie relative alle fusioni, alla mutazione dei fini ed alla composizione dei consigli di amministrazione, le trasformazioni e la estinzione, l'approvazione o la costituzione d'ufficio di federazioni.

La Regione esercita comunque il potere di ini­ziativa già esercitato dal Prefetto ai sensi dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

I provvedimenti di cui al primo comma sono adottati con deliberazione del Consiglio regio­nale.

Le funzioni di cui al secondo comma sono di competenza della Giunta regionale, che le eser­cita nel quadro degli indirizzi di programmazio­ne nel settore della sicurezza sociale approvati dal Consiglio regionale.

 

Art. 15 - Istituzioni a carattere associativo

Le disposizioni del presente titolo relative alla delega di funzioni non si applicano né alle isti­tuzioni a carattere associativo la cui attività, a norma di statuto, si fonda su prestazioni volonta­rie e personali dei soci, né alle confraternite sog­gette al secondo comma dell'articolo 77 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262.

Le istituzioni di cui al comma precedente rico­nosciute quali istituzioni pubbliche di assisten­za e beneficenza devono raccordare la loro atti­vità con quella dei comuni, delle province e dei loro consorzi nel quadro della programmazione regionale.

I comuni, le province e i loro consorzi promuo­vono intese perché nello stesso quadro possa raccordarsi anche l'attività delle istituzioni pri­vate.

 

Art. 16 - Delega di funzioni concernenti gli E.C.A.

Le funzioni relative agli enti comunali di assi­stenza, disciplinate dalla legge 3 giugno 1937, n. 847 e successive modificazioni ed integrazio­ni, concernenti, in particolare, la integrazione dei bilanci, l'approvazione della relazione contenen­te il consuntivo dell'attività decorsa e il program­ma futuro, la vigilanza, la sospensione e lo scio­glimento degli organi amministrativi e la nomi­na dei commissari, sono delegate al comune nel cui territorio ha sede ciascun ente e sono eser­citate, ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto, se­condo i seguenti indirizzi:

a) gli interventi di sostegno finanziario saran­no disposti dopo l'approvazione della relazione di cui al presente comma;

b) l'approvazione sarà subordinata alla positi­va valutazione dell'attività e dei programmi dell'ente, che, nei limiti delle proprie finalità, stabili­te dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1937, n. 847, dovranno essere coordinati all'attività svolta dai comuni, secondo i principi fissati dalla pre­sente legge.

 

Art. 17 - Delega delle funzioni concernenti i comitati di soccorso

e le istituzioni private di assistenza

Le funzioni relative alle istituzioni private di assistenza ed ai comitati di soccorso, disciplina­te dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dai relativi regolamenti di esecuzione, concernenti, in parti­colare, l'attività ispettiva e l'autorizzazione a promuovere pubbliche sottoscrizioni, sono dele­gate ai comuni in cui hanno sede le istituzioni.

Resta ferma la competenza regionale per i provvedimenti di chiusura delle istituzioni con fini di ricovero per abuso della pubblica fede e per cattivo funzionamento su proposta del comu­ne in cui ha sede l'istituzione. I suddetti provve­dimenti sono adottati dal Consiglio regionale.

 

TITOLO IV

Ambiti territoriali e coordinamento degli interessi di assistenza sociale

 

Art. 18 - Ambiti territoriali - Consorzi

Le funzioni amministrative delegate agli enti locali con la presente legge saranno esercitate, ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto, in modo da assicurare l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi secondo gli ambiti territoriali deter­minati dalla legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64.

A tal fine gli enti delegati possono costituirsi in consorzio secondo gli ambiti di cui al prece­dente comma, ai sensi degli articoli 156 e segg. del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, ovvero in altre for­me associative.

Per la costituzione dei consorzi sono osserva­te le disposizioni contenute nella legge regiona­le del 28 agosto 1974, n. 50.

 

Art. 19 - Rapporto di delega tra Regioni e Consorzi

A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello della sua costituzione, il consorzio su­bentra nel rapporto di delega con la Regione a tutti gli effetti previsti dalla presente legge.

La quota degli enti delegati è costituita dall'in­tero ammontare del finanziamento ad essi spet­tante a norma della presente legge, salva la fa­coltà per l'ente delegato di integrarla con auto­nomi finanziamenti.

 

Art. 20 - Coordinamento degli interventi di Assistenza Sociale

I comuni appartenenti allo stesso ambito ter­ritoriale pluricomunale, di cui alla legge regiona­le 7 dicembre 1973, n. 64, coordinano fra loro i servizi previsti dall'articolo 3 della presente leg­ge. A tale scopo possono essere utilizzati i con­sorzi di cui al precedente articolo 18.

Onde evitare duplicazione dei servizi e assicu­rare una organica utilizzazione delle strutture esi­stenti, le province, fino all'entrata in funzione dei consorzi, coordinano i loro servizi con i comuni territorialmente interessati, comunicando tempe­stivamente le prestazioni effettuate o i contribu­ti erogati al comune di residenza del soggetto assistito.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e bene­ficenza, gli enti comunali di assistenza, i consor­zi provinciali antitubercolari e tutti gli altri enti e associazioni pubbliche che attuano interventi a carattere locale disciplinati dalla presente leg­ge, comunicano tempestivamente le prestazioni effettuate e i contributi erogati al comune di re­sidenza del soggetto assistito. La Regione pro­muove intese con tutti gli altri enti o associa­zioni pubbliche o private, che, per specifiche

competenze legislative o statutarie, attuano in­terventi di assistenza sociale, per la trasmissio­ne delle notizie, di cui al comma precedente, al comune di residenza del soggetto assistito.

Il comune determina l'ammontare dell'asse­gno integrativo di cui alla lettera b) dell'articolo 3, evitando il cumulo con interventi assicurati a altri enti.

 

TITOLO V

Modalità di finanziamento delle funzioni delegate e contributi alle spese per le funzioni dei comuni

 

Art. 21 - Finanziamento delle funzioni delegate ai comuni

Per il finanziamento delle funzioni delegate con l'articolo 9, nonché per l'integrazione dei bi­lanci di cui all'articolo 16 della presente legge, è autorizzata la spesa annua di L. 2.450.000 da ri­partirsi fra gli enti delegati con le seguenti mo­dalità:

a) per il 35 per cento in proporzione diretta al­la popolazione residente nel territorio di ciascun comune, secondo gli ultimi dati disponibili prima della ripartizione;

b) per il 45 per cento in proporzione inversa alle condizioni socio-economiche del territorio di ciascun comune determinate annualmente con deliberazione del Consiglio regionale;

c) per il 20 per cento in base ai programmi di intervento presentati dagli enti delegati.

Per l'esercizio finanziario 1976 la spesa indica­ta al 1° comma è ridotta a L. 1.250.000.000.

 

Art. 22 - Ripartizione del finanziamento

Le somme di cui al precedente articolo 21, let­tera a), b), sono ripartite tra gli enti delegati e, di norma, liquidate, in unica soluzione, con deli­berazione della Giunta regionale, entro il 31 gen­naio di ogni anno e, nella prima applicazione della presente legge, entro il 1° luglio 1976.

Qualora non sia possibile provvedere alla li­quidazione di cui al comma precedente entro la data stabilita, con deliberazione della Giunta re­gionale sarà erogato agli enti delegati, entro il medesimo termine, un acconto in misura non in­feriore ad un terzo della cifra liquidata per lo stesso titolo nell'esercizio finanziario prece­dente.

 

Art. 23 - Presentazione e finanziamento dei programmi di intervento

I programmi di intervento di cui alla lettera c) dell'articolo 21, sono redatti e presentati secon­do i criteri e nei termini stabiliti con delibera­zione del Consiglio regionale da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno e nella prima appli­cazione della presente legge entro il 31 maggio 1976.

Il Consiglio regionale impartisce con la stessa deliberazione le direttive di cui all'art. 65 dello Statuto, con le quali sono indicati gli obiettivi prioritari che, nel quadro della programmazione regionale, dovranno essere perseguiti nell'anno solare successivo.

Qualora il Consiglio regionale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, gli enti delegati trasmettono comunque i propri pro­grammi d'intervento alla Giunta regionale entro il 30 novembre e nella prima applicazione della presente legge entro il 30 giugno 1976.

Il Consiglio regionale approva annualmente, su proposta della Giunta, il piano di ripartizione dei finanziamenti, sulla base dei programmi di inter­vento di cui al primo comma del presente arti­colo.

Le somme di cui al presente comma, eventual­mente non impegnate nell'esercizio di compe­tenza, possono essere utilizzate nel successivo esercizio, con l'approvazione del piano annuale ad esso relativo.

 

Art. 24 - Rendiconto delle spese per le funzioni delegate

Gli enti delegati trasmettono annualmente, en­tro il 15 gennaio, alla Giunta regionale, una rela­zione, con allegati i prospetti di informazione sta­tistica che saranno predisposti dalla Giunta me­desima, sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché il rendiconto relativo alle spese sostenute, compresi gli oneri aggiun­tivi di cui al successivo articolo 26.

La relazione ed i prospetti devono contenere altresì, al fine di una più organica informazione, i dati relativi alle funzioni proprie degli enti de­legati per la stessa materia.

Le somme non impegnate dagli enti delegati sono computate, per l'esercizio successivo, in di­minuzione di quelle spettanti agli stessi enti ed in aumento di quelle spettanti agli enti nella ri­partizione di cui all'articolo 22.

 

Art. 25 - Relazione annuale al consiglio

La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente i dati infor­mativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate e tutti gli altri elementi, com­presi i dati relativi alle funzioni proprie degli en­ti delegati per la stessa materia, che possano consentire al Consiglio la più completa valuta­zione dei risultati raggiunti.

 

Art. 26 - Oneri finanziari aggiuntivi

Gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento previsti dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, sono sta­biliti complessivamente in L. 570.000.000.

Ai fini della ripartizione della somma di cui al precedente comma, gli enti delegati trasmetto­no alla Giunta regionale, entro il termine stabi­lito dall'articolo 24, la documentazione relativa agli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti su di essi per effetto della delega. Nella docu­mentazione dovrà essere indicata la disponibili­tà e le ulteriori necessità di personale coman­dato e di beni regionali.

La Giunta, in base alla suddetta documentazio­ne, elabora uno schema triennale di ripartizione dei mezzi finanziari, del personale da comandare e dei beni regionali da assegnare agli enti dele­gati e lo sottopone al foro esame, anche al fine degli accordi sul contingente del personale di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1973, n. 30, e sull'ammontare degli one­ri finanziari di cui al sesto camma dell'art. 13 del­la citata legge.

Il piano è sottoposto all'approvazione del Con­siglio e viene eseguito annualmente dalla Giun­ta regionale.

Ove dalla documentazione di cui al secondo comma del presente articolo, risultasse neces­sario un adeguamento della quota di cui al pri­mo comma, si provvederà con apposita legge re­gionale.

Ai fini della ripartizione di cui al terzo com­ma del presente articolo, il comando di ogni uni­tà di personale è considerato equivalente ad una somma pari al trattamento tabellare annuale, comprensivo degli oneri previdenziali ed assicu­rativi, di ciascun dipendente.

Ai fini della ripartizione di cui al terzo comma del presente articolo, il prezzo per la cessione in proprietà di beni mobili regionali ed il corri­spettivo annuale per la cessione in uso di cia­scun bene mobile od immobile di proprietà re­gionale, verranno considerati equivalenti a una somma determinata d'intesa tra la Giunta regio­nale e l'organo competente dell'ente delegato, con riferimento ai valori di mercato correnti.

Per l'anno 1976, gli oneri di cui al presente ar­ticolo sono stabiliti in L. 75.000.000 da suddivi­dersi in parti uguali tra le province ed in L. 210.000.000 da suddividersi tra i comuni in pro­porzione diretta alle quote loro spettanti ai sen­si dell'articolo 21, lettera a) e b).

 

Art. 27 - Contributi alle spese per i centri di vacanza per le funzioni dei comuni

La Regione concorre con contributi alle spese sostenute dai comuni, o loro consorzi, per l'eser­cizio delle funzioni di cui all'articolo 3 della pre­sente legge.

La Regione eroga altresì contributi ai comuni, o loro consorzi, sulle spese sostenute per l'invio di cittadini nei centri di vacanza tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 5, penultimo comma.

I comuni e i consorzi, ai fini di cui al prece­dente comma, possono convenzionarsi con enti pubblici e privati.

Nel caso in cui gli ospiti dei centri di vacanza provengano da più comuni della Toscana, i con­tributi sono erogati dalla Regione unicamente al comune in cui ha sede l'ente gestore.

Il comune provvede alla erogazione dei contri­buti sulle spese sostenute dall'ente gestore e ne dà comunicazione ai comuni da cui provengono gli ospiti.

La Regione può concedere ai comuni e ai con­sorzi propri immobili anche in uso gratuito per la gestione di centri di vacanza.

 

Art. 28 - Ripartizione dei contributi

I contributi di cui al precedente articolo 27 so­no ripartiti annualmente tra i comuni, o loro con­sorzi, con le modalità previste dall'articolo 21 nella misura, rispettivamente, del 20 per cento secondo i criteri di cui alla lettera a); del 20 per cento secondo i criteri di cui alla lettera b) e del 60 per cento secondo i criteri di cui alla

lettera c), tenuto conto di quanto disposto dal quarto comma del precedente articolo 27.

Le somme di cui alle lettere a), b), sono ripar­tite con il procedimento di cui all'articolo 22; la somma di cui alla lettera c) è ripartita con il pro­cedimento previsto dall'articolo 23, con esclusio­ne delle direttive di cui al secondo comma dell'articolo 23.

I comuni, o i loro consorzi, sono tenuti a tra­smettere i dati di cui al secondo comma dell'ar­ticolo 24.

 

TITOLO VI

Finanziamento della spesa e disposizioni finali

 

Art. 29 - Imputazione della spesa per l'anno 1976

Gli oneri derivanti dall'applicazione della pre­sente legge, ammontanti per l'anno 1976 a L. 2 miliardi 625.000.000, saranno così ripartiti:

L. 1.250.000.000 - per funzioni delegate;

L. 1.090.000.000 - per contributi di cui all'art. 27;

L. 285.000.000 - per oneri aggiuntivi di cui all'art. 28

e faranno carico ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 così formulato:

Cap.

- Spese per il finanziamento delle funzioni de­legate agli enti locali territoriali in materia di as­sistenza sociale, compresi gli oneri aggiuntivi ed i contributi per i centri di vacanza e per le fun­zioni comuni:

Art. 10 - Spese per le funzioni delegate                                                                    L. 1.250.000.000

Art. 20 - Contributi per i cen­tri di vacanza e per le funzioni dei comu­ni (art. 27)             L. 1.090.000.000

Art. 30 - Oneri aggiuntivi (ar­ticolo 28)                                                                        L.    285.000.000

                                                                                                                             L. 2.625.000.000

 

La spesa sarà finanziata con la eliminazione o riduzione dei capitoli del bilancio 1976 corrispondenti a quelli iscritti nel bilancio l'anno 1975 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 10200              L.      140.000.000

Cap. 10300              L.       25.000.000

Cap. 10400              L.       20.000.000

Cap. 10500              L.      600.000.000

Cap. 10600              L.      100.000.000

Cap. 10700              L.      900.000.000

Cap. 10800              L.      300.000.000

Cap. 10900              L.      500.000.000

Cap. 11000              L.       40.000.000

                               L.   2.625.000.000

 

Art. 30 - Imputazione della spesa per l'anno 1977 e seguenti

Gli oneri derivanti dall'applicazione della pre­sente legge, ammontanti per l'anno 1977 a L. 4 miliardi 110.000.000, saranno così ripartiti:

- L. 2.450.000.000 per l'esercizio delle funzioni delegate;

- L. 1.090.000.000 per i contributi di cui all'art. 27;

- L. 570.000.000 per gli oneri aggiuntivi di cui all'art. 28

e saranno iscritti nel bilancio 1977 al corrispon­dente capitolo del bilancio 1976 istituito ai sensi dell'art. 29 della presente legge.

La maggiore spesa di L. 1.485.000.000 sarà fi­nanziata con la soppressione al bilancio 1976 e corrispondenti ai sottoindicati capitoli del bilan­cio 1975:

Cap. 10200              L.      140.000.000

Cap. 10300              L.       25.000.000

Cap. 10400              L.       20.000.000

Cap. 10600              L.      100.000.000

Cap. 10700              L.      900.000.000

Cap. 10800              L.      300.000.000

                               L.   1.485.000.000

Gli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni successivi, nell'importo previsto al primo comma del presente articolo, faranno carico al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

 

Art. 31 - Disposizioni finali

Cessa di avere applicazione ogni norma conte­nuta nelle leggi statali contraria o incompatibile con la presente legge.

Cessano di avere applicazione tutte le dispo­sizioni in materia di beneficenza pubblica di cui alla legge regionale 5 giugno 1972, n. 11, incom­patibili con le norme della presente legge.

Sono abrogate le norme della legge regionale 13 gennaio 1973, n. 4, incompatibili con la pre­sente legge.

 

Art. 32 - Disposizioni transitorie

Le norme della presente legge hanno applica­zione a decorrere dal 1° luglio 1976, fatta ecce­zione per le norme di cui all'articolo 5, che si ap­plicano dal 1° gennaio 1977.

Per la materia regolata dalle norme di cui all'articolo 5, che trovano applicazione dal 1° gen­naio 1977, si applicano fino alla data suddetta, le norme di legge statali richiamate dal preceden­te articolo 30.

Dal 1° luglio 1976 è abrogata la legge regiona­le 3 gennaio 1973, n. 3, modificata dalla legge re­gionale 5 settembre 1974, n. 57.

 

Firenze, 7 aprile 1976

 

 

 

 

 

(1) V. l'Editoriale del n. 19 di Prospettive assistenziali.

 

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