Prospettive assistenziali, n. 35, luglio-settembre 1976
LEGGI REGIONALI
APPROVATA DALLA
REGIONE TOSCANA
Dopo
due rinvii da parte del Commissario del Governo (in data 5-5-1975 e 7-1-1976),
il terzo testo approvato dal Consiglio della Regione
Toscana è stato promulgato.
Sulla
presenza delle Province nei consorzi abbiamo più volte
manifestato le nostre riserve. Ciò detto, la nostra valutazione della
legge n. 15 è estremamente positiva.
Ricordiamo
che le osservazioni fatte dal Commissario del Governo riguardavano:
- il presunto travalicamento
della beneficenza pubblica con interferenza nel settore dell'assistenza
sociale. Stante anche la sentenza della
Corte costituzionale n. 133 del 6 luglio 1972 (1), la
beneficenza pubblica, riservata ai bisognosi, sarebbe di competenza regionale,
mentre l'assistenza sociale sarebbe di competenza
dello Stato;
-
i Consigli di amministrazione delle IPAB per i quali
era stato originariamente prevista la nomina di almeno
due terzi dei componenti da parte dei Consigli comunali;
-
i motivi previsti per l'estinzione delle IPAB e la devoluzione dei patrimoni
relativi, in quanto il Governo riteneva che dovesse essere rispettata in ogni
caso la volontà dei fondatori.
TESTO DELLA
LEGGE
TITOLO I
Interventi di sostegno
economico e per l'istituzione di servizi di assistenza
sociale -
Delega di funzioni
agli Enti Locali.
Art. 1 - Finalità
Al fine di prevenire e rimuovere le
situazioni e le cause che ostacolano il pieno, libero e dignitoso sviluppo
della persona umana, in attuazione dell'articolo 4
dello Statuto, sono stabiliti interventi per assicurare prestazioni e servizi
di assistenza sociale, con le forme e le modalità contenute nella presente
legge.
Art. 2 - Soggetti e fini degli interventi
L'assistenza sociale è volta a
garantire ad ogni persona mezzi adeguati ad assicurare il soddisfacimento
delle esigenze vitali e l'eguaglianza di prestazioni a parità di bisogni.
In particolare l'assistenza sociale
tende:
a) a prevenire o rimuovere
situazioni di abbandono e di bisogno;
b) ad assicurare il mantenimento od
il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo e,
comunque, la permanenza nel proprio ambiente;
c) a favorire il
recupero dei soggetti socialmente disadattati od affetti da minorazioni psicofisiche
e sensoriali ed il loro inserimento o reinserimento nel normale ambiente familiare e comunitario.
d) a realizzare
gli obiettivi prioritari stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi del
successivo articolo 23.
Gli interventi di assistenza
sociale si attuano garantendo ai destinatari una autonoma e libera scelta fra
le possibili prestazioni.
Art. 3 - Modalità di intervento
Le finalità di cui al precedente
articolo si realizzano con:
a) istituzione di servizi sociali
per attività di indagine e interventi di prevenzione,
assistenza domiciliare, assegnazione di alloggi, formazione di nuclei
comunitari nonché il ricovero nei limiti previsti dal successivo articolo 4;
b) interventi di sostegno economico,
mediante erogazione di assegni integrativi che
consentano il mantenimento, l'educazione e l'assistenza dei minori nonché
l'assistenza ed il mantenimento degli adulti inabili al lavoro e, comunque,
privi di sufficienti mezzi di sussistenza. Tali interventi sono disposti
direttamente a favore dell'interessato oppure, nel
caso di minori o di adulti comunque incapaci, a favore della famiglia. Sono
inoltre disposti interventi economici a favore delle famiglie affidatarie di
minori o ospitanti adulti inabili, come corrispettivo
del servizio sociale svolto;
c) interventi occasionali di
sostegno economico a favore di persone che, in via temporanea o per
circostanze eccezionali o urgenti, devono fronteggiare situazioni particolari
di bisogno e non dispongono di adeguate risorse
finanziarie;
d) istituzione di
servizi sociali per il tempo libero e di centri di vacanza.
Art. 4 - Interventi di ricovero
Il ricovero ed il mantenimento di
minori e di adulti presso istituzioni assistenziali, è
disposto a seguito della constatata impossibilità di garantire le esigenze
vitali con interventi diversi e limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità.
Alla scelta dell'istituto di
ricovero partecipa direttamente la persona interessata o la
famiglia.
Art. 5 - Centri di vacanza
L'istituzione e la gestione dei
centri di cui alla lettera d) dell'articolo 3 è
sottoposta ad autorizzazione annuale.
Apposito regolamento regionale stabilisce i
presupposti per le autorizzazioni indicate al primo comma e le modalità del
controllo igienico, sanitario, socio-educativo e contabile nei confronti degli
enti gestori, sia pubblici che privati, disciplinando altresì l'adozione dei
provvedimenti di diffida e di revoca delle autorizzazioni nel caso di irregolarità
o di non osservanza delle disposizioni impartite.
Il regolamento in particolare
determina:
- i requisiti e le
caratteristiche di località, ambienti ed attrezzature;
- il numero ed i requisiti
professionali del personale addetto ai centri;
- gli accertamenti sanitari e le
misure di profilassi igienica cui devono sottoporsi
gli utenti ed il personale;
- le registrazioni e le
documentazioni obbligatorie;
- i servizi prescritti per i diversi
tipi di soggiorno;
- le modalità e la periodicità delle
visite ispettive.
Il regolamento interno degli enti
gestori deve consentire l'accesso e le visite, in particolare dei familiari, ai
locali dei centri di vacanza.
Minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali non possono costituire motivo di esclusione
dal soggiorno nei centri.
Nel caso in cui siano
ospitati soggetti affetti da tali minorazioni, i centri devono istituire
o avvalersi di servizi idonei di educazione, assistenza e riabilitazione.
Art. 6 - Idoneità delle strutture di ospitalità e dei
nuclei famigliari affidatari od ospitanti
I criteri per l'accertamento e per
la determinazione dei requisiti di idoneità delle
strutture di ospitalità, nonché dei nuclei familiari previsti dall'articolo 3,
sono stabiliti dai comuni, o, per gli interventi di loro competenza, dalle
province in conformità alle condizioni stabilite con apposito regolamento
regionale.
Le strutture di ospitalità,
di cui al comma precedente, quando non siano istituite direttamente dagli enti
locali territoriali, sono sottoposte a preventiva autorizzazione.
Art. 7 - Interventi di competenza regionale
Gli interventi di competenza
regionale in materia di assistenza sociale e, in particolare,
gli interventi a favore degli appartenenti alle categorie postbelliche - ex
combattenti, ex partigiani, ex prigionieri di guerra ed internati militari,
ex deportati ed internati civili, invalidi civili per fatti di guerra,
invalidi per residuati bellici - nei limiti di cui ai Decreti legislativi luogotenenziali
31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, dei profughi e dei
rimpatriati di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, degli inabili al
lavoro, il cui mantenimento è posto a carico della Regione ai sensi
dell'articolo 1, lettera d) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 nonché degli
assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi dell'articolo 5, lettera
g) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, sono attuati per i fini di cui
all'articolo 2, con le modalità indicate ai precedenti articoli 3 e 4.
Gli interventi a favore di minori ed
anziani, il cui mantenimento, a qualsiasi titolo, è attualmente
posto a carico della Regione, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 15 gennaio
1972, n. 9, sono attuati per i fini di cui all'articolo 2, con le modalità di
cui ai precedenti articoli 3 e 4.
Art. 8 - Provvidenze economiche a favore di hanseniani
e affetti da tubercolosi
Le provvidenze economiche previste
dalle leggi 3 giugno 1971, n. 404 e 12 gennaio 1974, n.
Art. 9 - Delega delle funzioni di competenza regionale ed indirizzi regionali
La funzione di cui all'articolo 7, nonché quelle di autorizzazione, diffida e revoca di cui
all'articolo 5, primo e secondo comma di autorizzazione di cui all'art. 6
ultimo comma, sono delegate ai comuni, che le esercitano, a norma dell'articolo
65 dello Statuto, secondo i seguenti indirizzi generali:
a) i servizi e le strutture
utilizzate per la realizzazione degli interventi, pur nella salvaguardia di
particolari esigenze di specializzazione, sono rivolte
alla generalità della popolazione, con esclusione di destinazioni di carattere
settoriale o per categorie di cittadini;
b) la gestione sociale delle
strutture di ospitalità è assicurata comunque dalla
partecipazione degli utenti, o delle loro famiglie, e degli operatori.
Le funzioni di cui gli articoli 5 e
6 sono esercitate dal comune in cui è ubicato il centro di vacanza
o la struttura di ospitalità.
Gli interventi di
cui all'articolo 7 sono effettuati dal comune di residenza dell'assistito. Tali interventi possono essere
attuati anche a favore di non residenti, previo accertamento della necessità
ed urgenza della prestazione da effettuare.
Dell'intervento attuato è data comunicazione al comune di residenza
dell'assistito.
I provvedimenti di ricovero ai sensi
dell'articolo 154 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sono
delegati ai comuni, che li attuano nei limiti
previsti dall'articolo 4 della presente legge e nel caso di non residenti,
alle condizioni di cui al comma precedente.
Sono altresì delegate ai comuni di
residenza dei beneficiari, le funzioni di cui al precedente articolo 8, nonché l'erogazione degli assegni di cui alla legge
regionale 13 gennaio 1973, n. 4.
TITOLO II
Controversie per le
spese di soccorso e di assistenza e delega di funzioni
agli enti locali
Art. 10 - Delega delle decisioni delle controversie
La decisione delle controversie tra
comuni ed altri enti pubblici per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni
di legge o statutarie, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili
al lavoro a norma dell'articolo 154 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, è delegata alla provincia nel cui territorio ha sede l'ente o
l'istituzione che ha erogato la prestazione, ovvero, nell'ipotesi di cui
all'articolo 1 lettera c), seconda parte, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9,
alla provincia nel cui territorio si trova il comune di residenza del
ricoverato.
Qualora nel corso del procedimento siano accertati
interessi patrimoniali della provincia, la controversia è decisa dalla Giunta
regionale.
Le controversie in cui siano parte i consorzi provinciali antitubercolari sono
decise dalla Giunta regionale.
Le funzioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono
essere delegate dalla Giunta regionale al suo Presidente.
Art. 11 - Contestazione del debito
L'ente o istituzione che effettua il ricovero provvede a darne comunicazione scritta
agli enti presunti debitori, entro 5 giorni dalla data dell'ammissione.
Dopo 3 mesi di ricovero e, comunque, all'atto della dimissione del beneficiario della
prestazione, l'ente ricoverante comunica all'ente ritenuto debitore la
distinta delle spese sostenute, indicando il titolo su cui si fonda il credito
e richiedendone il pagamento.
Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, l'ente che
intenda contestare in tutto o in parte il debito, deve produrre all'ente
ricoverante motivata opposizione.
In caso di omessa
opposizione, il debito si intende riconosciuto a tutti gli effetti.
Tutte le comunicazioni, nonché l'inoltro delle opposizioni, vengono effettuate con
lettera raccomandata.
Art. 12 - Decisione delle controversie
Per la decisione delle controversie,
l'ente ricoverante trasmette alla provincia l'opposizione pervenuta, unitamente
alle proprie controdeduzioni, nonché
ogni altro elemento utile per la decisione.
La provincia decide la controversia
sulla base dei motivi contenuti nell'opposizione, nonché
di ogni altro elemento istruttorio che ritenga utile acquisire.
Qualora, nel corso dell'istruttoria,
emergano fondati motivi per ritenere che il debito sia, in tutto o in parte, di
competenza di altro ente, la provincia dà
comunicazione a quest'ultimo dei termini essenziali della controversia,
assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per formulare le proprie
deduzioni.
Trascorso il termine assegnato, la
provincia decide la controversia, indica l'ente tenuto al pagamento ed emette l'ordine
relativo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 125 del
D.P.R. 5 febbraio 1891, n. 99.
Per le controversie di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10, la provincia,
acquisiti gli atti relativi, li trasmette alla Giunta regionale per i
provvedimenti di competenza.
TITOLO III
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed enti comunali di assistenza -
Riordinamento e delega
di funzioni agli enti locali
Art. 13 - Delega di funzioni concernenti le I.P.A.B.
Tutte le funzioni amministrative di
cui all'articolo 1 lettera a) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, concernenti le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
già disciplinate con la legge 17 Luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché con i relativi regolamenti di esecuzione, ad eccezione
di quelle indicate al successivo articolo 14, sono delegate ai comuni nel cui
territorio ha sede l'istituzione. In particolare sono delegate le funzioni concernenti
la vigilanza ispettiva, il coordinamento, la sospensione o lo scioglimento di
amministrazioni, la nomina dei commissari, le modifiche statutarie,
escluse quelle indicate al successivo articolo 14.
Le funzioni di cui al precedente
comma sono eccezionalmente delegate alle province qualora le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza svolgano prevalente
attività nei settori di competenza propri delle province stesse.
I comuni e le province esercitano la
delega, ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto, attenendosi ai seguenti
indirizzi:
a) i provvedimenti saranno diretti a
superare l'isolamento e l'emarginazione dei ricoverati;
b) sarà assicurato il coordinamento dell'attività degli enti e l'adattamento degli Statuti alla
disciplina contenuta nella presente legge;
c) sarà assicurato il coordinamento
degli interventi sociali svolti dalle IPAB con gli interventi sanitari e, più
generalmente, di sicurezza sociale attuati nel
territorio;
d) i servizi sociali delle IPAB
saranno organizzati in modo da assicurare la loro apertura a tutti i
cittadini e la partecipazione alla loro gestione;
e) saranno favorite la riconversione
e l'utilizzazione dei servizi delle IPAB secondo le finalità e le modalità
d'intervento previste dal Titolo 1 della presente legge.
La gestione temporanea di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel
caso previsto dall'articolo 49 della legge 17 Luglio 1890, n. 6972, è affidata
ad un commissario nominato dal comune o, nel caso contemplato dal secondo comma
del presente articolo, dalla provincia nel cui territorio ha sede l'istituzione.
L'indennità spettante al commissario
è a carico dell'istituzione stessa, salvo rivalsa verso chi di ragione.
Entro sei mesi dalla nomina dovrà
provvedersi alla ricostituzione dell'amministrazione
ordinaria.
Art. 14 - Funzioni esercitate direttamente dalla Regione
Sono esercitate direttamente dalla
Regione le funzioni disciplinate con legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché con i relativi
regolamenti d'esecuzione, concernenti la costituzione, il concentramento, il
raggruppamento, il frazionamento, il consorzio, le modificazioni statutarie
relative alle fusioni, alla mutazione dei fini ed alla composizione dei
consigli di amministrazione, le trasformazioni e la estinzione, l'approvazione
o la costituzione d'ufficio di federazioni.
I provvedimenti di cui al primo
comma sono adottati con deliberazione del Consiglio regionale.
Le funzioni di cui al secondo comma
sono di competenza della Giunta regionale, che le esercita nel
quadro degli indirizzi di programmazione nel settore della sicurezza
sociale approvati dal Consiglio regionale.
Art. 15 - Istituzioni a carattere associativo
Le disposizioni del presente titolo relative alla delega di funzioni non si applicano né
alle istituzioni a carattere associativo la cui attività, a norma di statuto,
si fonda su prestazioni volontarie e personali dei soci, né alle confraternite
soggette al secondo comma dell'articolo 77 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262.
Le istituzioni di cui al comma
precedente riconosciute quali istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza devono raccordare la loro attività con quella dei comuni, delle
province e dei loro consorzi nel quadro della programmazione regionale.
I comuni, le province e i loro
consorzi promuovono intese perché nello stesso quadro possa raccordarsi anche
l'attività delle istituzioni private.
Art. 16 - Delega di funzioni concernenti gli E.C.A.
Le funzioni relative
agli enti comunali di assistenza, disciplinate dalla legge 3 giugno
1937, n. 847 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti, in
particolare, la integrazione dei bilanci, l'approvazione della relazione
contenente il consuntivo dell'attività decorsa e il programma futuro, la
vigilanza, la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi e la
nomina dei commissari, sono delegate al comune nel cui territorio ha sede
ciascun ente e sono esercitate, ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto, secondo
i seguenti indirizzi:
a) gli interventi
di sostegno finanziario saranno disposti dopo l'approvazione della relazione
di cui al presente comma;
b) l'approvazione sarà subordinata
alla positiva valutazione dell'attività e dei programmi dell'ente, che, nei
limiti delle proprie finalità, stabilite dall'articolo 7 della legge 3 giugno
1937, n. 847, dovranno essere coordinati all'attività svolta dai comuni,
secondo i principi fissati dalla presente legge.
Art. 17 - Delega delle funzioni concernenti i comitati di soccorso
e
le istituzioni private di assistenza
Le funzioni relative
alle istituzioni private di assistenza ed ai comitati di soccorso,
disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dai relativi regolamenti di esecuzione, concernenti, in
particolare, l'attività ispettiva e l'autorizzazione a promuovere pubbliche
sottoscrizioni, sono delegate ai comuni in cui hanno sede le istituzioni.
Resta ferma la competenza regionale
per i provvedimenti di chiusura delle istituzioni con fini di ricovero per
abuso della pubblica fede e per cattivo funzionamento su
proposta del comune in cui ha sede l'istituzione. I suddetti provvedimenti
sono adottati dal Consiglio regionale.
TITOLO IV
Ambiti territoriali e
coordinamento degli interessi di assistenza sociale
Art. 18 - Ambiti territoriali - Consorzi
Le funzioni amministrative delegate
agli enti locali con la presente legge saranno esercitate, ai sensi
dell'articolo 65 dello Statuto, in modo da assicurare l'organizzazione ed il
coordinamento dei servizi secondo gli ambiti territoriali determinati dalla
legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64.
A tal fine gli enti delegati possono
costituirsi in consorzio secondo gli ambiti di cui al precedente
comma, ai sensi degli articoli 156 e segg. del R.D. 3 marzo 1934, n. 383,
ovvero in altre forme associative.
Per la costituzione dei consorzi sono osservate le disposizioni contenute nella legge
regionale del 28 agosto 1974, n. 50.
Art. 19 - Rapporto di delega tra Regioni e Consorzi
A decorrere
dall'anno finanziario successivo a quello della sua costituzione, il consorzio
subentra nel rapporto di delega con
La quota degli enti delegati è
costituita dall'intero ammontare del finanziamento ad
essi spettante a norma della presente legge, salva la facoltà per l'ente
delegato di integrarla con autonomi finanziamenti.
Art. 20 - Coordinamento degli interventi di Assistenza
Sociale
I comuni appartenenti allo stesso
ambito territoriale pluricomunale, di cui alla legge
regionale 7 dicembre 1973, n. 64, coordinano fra loro i servizi previsti
dall'articolo 3 della presente legge. A tale scopo possono essere utilizzati i
consorzi di cui al precedente articolo 18.
Onde evitare duplicazione dei
servizi e assicurare una organica utilizzazione delle
strutture esistenti, le province, fino all'entrata in funzione dei consorzi,
coordinano i loro servizi con i comuni territorialmente interessati,
comunicando tempestivamente le prestazioni effettuate o i contributi erogati
al comune di residenza del soggetto assistito.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti comunali di
assistenza, i consorzi provinciali antitubercolari e tutti gli altri enti e
associazioni pubbliche che attuano interventi a carattere locale disciplinati
dalla presente legge, comunicano tempestivamente le prestazioni effettuate e i
contributi erogati al comune di residenza del soggetto assistito.
competenze legislative o statutarie, attuano
interventi di assistenza sociale, per la trasmissione delle notizie, di cui
al comma precedente, al comune di residenza del soggetto assistito.
Il comune determina l'ammontare
dell'assegno integrativo di cui alla lettera b) dell'articolo 3, evitando il
cumulo con interventi assicurati a altri enti.
TITOLO V
Modalità di
finanziamento delle funzioni delegate e contributi alle spese per le funzioni
dei comuni
Art. 21 - Finanziamento delle funzioni delegate ai comuni
Per il finanziamento delle funzioni
delegate con l'articolo 9, nonché per l'integrazione
dei bilanci di cui all'articolo 16 della presente legge, è autorizzata la
spesa annua di L. 2.450.000 da ripartirsi fra gli
enti delegati con le seguenti modalità:
a) per il 35 per cento in
proporzione diretta alla popolazione residente nel
territorio di ciascun comune, secondo gli ultimi dati disponibili prima della
ripartizione;
b) per il 45 per cento in
proporzione inversa alle condizioni socio-economiche
del territorio di ciascun comune determinate annualmente con deliberazione del
Consiglio regionale;
c) per il 20 per cento in base ai
programmi di intervento presentati dagli enti
delegati.
Per l'esercizio finanziario 1976 la
spesa indicata al 1° comma è ridotta a L. 1.250.000.000.
Art. 22 - Ripartizione del finanziamento
Le somme di cui al precedente
articolo 21, lettera a), b), sono ripartite tra gli
enti delegati e, di norma, liquidate, in unica soluzione, con deliberazione
della Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno e, nella prima
applicazione della presente legge, entro il 1° luglio 1976.
Qualora non sia possibile provvedere alla
liquidazione di cui al comma precedente entro la data stabilita, con
deliberazione della Giunta regionale sarà erogato agli enti delegati, entro il
medesimo termine, un acconto in misura non inferiore ad un terzo della cifra
liquidata per lo stesso titolo nell'esercizio finanziario precedente.
Art. 23 - Presentazione e finanziamento dei programmi di intervento
I programmi di intervento
di cui alla lettera c) dell'articolo 21, sono redatti e presentati secondo i
criteri e nei termini stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale da
adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno e nella prima applicazione della
presente legge entro il 31 maggio 1976.
Il Consiglio regionale impartisce
con la stessa deliberazione le direttive di cui all'art. 65 dello Statuto, con
le quali sono indicati gli obiettivi prioritari che, nel
quadro della programmazione regionale, dovranno essere perseguiti
nell'anno solare successivo.
Qualora il Consiglio regionale non
provveda entro il termine di cui al comma precedente, gli enti delegati
trasmettono comunque i propri programmi d'intervento
alla Giunta regionale entro il 30 novembre e nella prima applicazione della
presente legge entro il 30 giugno 1976.
Il Consiglio regionale approva annualmente,
su proposta della Giunta, il piano di ripartizione dei
finanziamenti, sulla base dei programmi di intervento di cui al primo comma
del presente articolo.
Le somme di cui al presente comma,
eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere
utilizzate nel successivo esercizio, con l'approvazione del piano annuale ad esso relativo.
Art. 24 - Rendiconto delle spese per le funzioni delegate
Gli enti delegati trasmettono
annualmente, entro il 15 gennaio, alla Giunta regionale, una relazione, con
allegati i prospetti di informazione statistica che
saranno predisposti dalla Giunta medesima, sui risultati raggiunti
nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché il rendiconto relativo alle
spese sostenute, compresi gli oneri aggiuntivi di cui al successivo articolo
26.
La relazione ed i prospetti devono
contenere altresì, al fine di una più organica informazione, i dati relativi alle funzioni proprie degli enti delegati per la
stessa materia.
Le somme non impegnate
dagli enti delegati sono computate, per l'esercizio successivo, in diminuzione
di quelle spettanti agli stessi enti ed in aumento di quelle spettanti agli
enti nella ripartizione di cui all'articolo 22.
Art. 25 - Relazione annuale al consiglio
Art. 26 - Oneri finanziari aggiuntivi
Gli oneri finanziari aggiuntivi di
funzionamento previsti dall'ultimo comma dell'articolo 13
della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, sono stabiliti complessivamente
in L. 570.000.000.
Ai fini della ripartizione della
somma di cui al precedente comma, gli enti delegati trasmettono
alla Giunta regionale, entro il termine stabilito dall'articolo 24, la
documentazione relativa agli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti su di
essi per effetto della delega. Nella documentazione dovrà essere indicata la disponibilità e le ulteriori necessità di personale
comandato e di beni regionali.
Il piano è sottoposto
all'approvazione del Consiglio e viene eseguito
annualmente dalla Giunta regionale.
Ove dalla documentazione di cui al
secondo comma del presente articolo, risultasse necessario
un adeguamento della quota di cui al primo comma, si provvederà con apposita
legge regionale.
Ai fini della ripartizione di cui al
terzo comma del presente articolo, il comando di ogni
unità di personale è considerato equivalente ad una somma pari al trattamento tabellare annuale, comprensivo degli oneri previdenziali ed
assicurativi, di ciascun dipendente.
Ai fini della ripartizione di cui al
terzo comma del presente articolo, il prezzo per la cessione in proprietà di
beni mobili regionali ed il corrispettivo annuale per
la cessione in uso di ciascun bene mobile od immobile di proprietà regionale,
verranno considerati equivalenti a una somma determinata d'intesa tra
Per l'anno 1976, gli oneri di cui al
presente articolo sono stabiliti in L. 75.000.000 da
suddividersi in parti uguali tra le province ed in L.
210.000.000 da suddividersi tra i comuni in proporzione diretta alle quote
loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, lettera a)
e b).
Art. 27 - Contributi alle spese per i centri di
vacanza per le funzioni dei comuni
I comuni e i consorzi, ai fini di
cui al precedente comma, possono convenzionarsi con
enti pubblici e privati.
Nel caso in cui gli ospiti dei
centri di vacanza provengano da più comuni della
Toscana, i contributi sono erogati dalla Regione unicamente al comune in cui
ha sede l'ente gestore.
Il comune provvede alla erogazione dei contributi sulle spese sostenute
dall'ente gestore e ne dà comunicazione ai comuni da cui provengono gli ospiti.
Art. 28 - Ripartizione dei contributi
I contributi di cui al precedente
articolo 27 sono ripartiti annualmente tra i comuni,
o loro consorzi, con le modalità previste dall'articolo 21 nella misura,
rispettivamente, del 20 per cento secondo i criteri di cui alla lettera a); del
20 per cento secondo i criteri di cui alla lettera b) e del 60 per cento
secondo i criteri di cui alla
lettera c), tenuto conto di quanto disposto
dal quarto comma del precedente articolo 27.
Le somme di cui alle lettere a), b),
sono ripartite con il procedimento di cui all'articolo 22; la somma di cui
alla lettera c) è ripartita con il procedimento previsto dall'articolo 23, con
esclusione delle direttive di cui al secondo comma
dell'articolo 23.
I comuni, o i loro consorzi, sono
tenuti a trasmettere i dati di cui al secondo comma
dell'articolo 24.
TITOLO VI
Finanziamento della
spesa e disposizioni finali
Art. 29 - Imputazione della spesa per l'anno 1976
Gli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge, ammontanti
per l'anno
L. 1.250.000.000 - per funzioni
delegate;
L. 1.090.000.000 - per contributi di
cui all'art. 27;
L. 285.000.000 - per oneri aggiuntivi
di cui all'art. 28
e faranno carico ad apposito capitolo
nello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 così formulato:
Cap.
- Spese per il finanziamento delle
funzioni delegate agli enti locali territoriali in materia di
assistenza sociale, compresi gli oneri aggiuntivi ed i contributi per i
centri di vacanza e per le funzioni comuni:
Art. 10 - Spese per le funzioni delegate L. 1.250.000.000
Art. 20 - Contributi
per i centri di vacanza e per le funzioni dei comuni (art. 27) L.
1.090.000.000
Art. 30 - Oneri aggiuntivi (articolo
28) L.
285.000.000
L. 2.625.000.000
La spesa sarà finanziata con la eliminazione
o riduzione dei capitoli del bilancio 1976 corrispondenti a quelli iscritti nel
bilancio l'anno 1975 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
Cap. 10200 L. 140.000.000
Cap. 10300 L. 25.000.000
Cap.
10400 L. 20.000.000
Cap.
10500 L. 600.000.000
Cap.
10600 L. 100.000.000
Cap.
10700 L. 900.000.000
Cap.
10800 L. 300.000.000
Cap.
10900 L. 500.000.000
Cap. 11000 L. 40.000.000
L. 2.625.000.000
Art. 30 - Imputazione della spesa per l'anno 1977 e seguenti
Gli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge, ammontanti
per l'anno
- L. 2.450.000.000 per l'esercizio
delle funzioni delegate;
- L. 1.090.000.000 per i contributi
di cui all'art. 27;
- L. 570.000.000 per gli oneri
aggiuntivi di cui all'art. 28
e saranno iscritti nel bilancio 1977
al corrispondente capitolo del bilancio 1976 istituito ai sensi dell'art. 29
della presente legge.
La maggiore spesa di L. 1.485.000.000 sarà finanziata con la
soppressione al bilancio 1976 e corrispondenti ai sottoindicati
capitoli del bilancio 1975:
Cap. 10200 L. 140.000.000
Cap. 10300 L. 25.000.000
Cap. 10400 L. 20.000.000
Cap. 10600 L. 100.000.000
Cap. 10700 L. 900.000.000
Cap. 10800 L. 300.000.000
L. 1.485.000.000
Gli oneri derivanti dalla presente
legge per gli anni successivi, nell'importo previsto al primo comma del
presente articolo, faranno carico al corrispondente capitolo dei relativi
bilanci.
Art. 31 - Disposizioni finali
Cessa di avere
applicazione ogni norma contenuta nelle leggi statali contraria o incompatibile con la presente
legge.
Cessano di avere applicazione
tutte le disposizioni in materia di beneficenza pubblica di cui alla
legge regionale 5 giugno 1972, n. 11, incompatibili con le norme della
presente legge.
Sono abrogate le norme della legge
regionale 13 gennaio 1973, n. 4, incompatibili con la presente
legge.
Art. 32 - Disposizioni transitorie
Le norme della presente legge hanno
applicazione a decorrere dal 1° luglio 1976, fatta eccezione per le norme di
cui all'articolo 5, che si applicano dal 1° gennaio
1977.
Per la materia regolata dalle norme
di cui all'articolo 5, che trovano applicazione dal 1°
gennaio 1977, si applicano fino alla data suddetta, le norme di legge statali
richiamate dal precedente articolo 30.
Dal 1° luglio 1976 è abrogata la
legge regionale 3 gennaio 1973, n. 3, modificata dalla legge regionale 5
settembre 1974, n. 57.
Firenze, 7 aprile 1976
(1) V. l'Editoriale
del n. 19 di Prospettive assistenziali.
www.fondazionepromozionesociale.it