Prospettive assistenziali, n. 35, luglio-settembre 1976
AVVIATA DALLA
REGIONE PIEMONTE L'UNITÀ LOCALE DI TUTTI I SERVIZI
Nel
n. 33 avevamo pubblicato sotto il titolo «Una sola unità
locale - Un unico organo di governo» la relativa proposta di legge della Giunta
regionale del Piemonte. Pubblichiamo ora il testo della legge n° 41 del 9 luglio 1976 che ha per titolo «Definizione
degli ambiti territoriali delle unità locali dei
servizi» e che stabilisce non solo una zonizzazione unica per tutti i servizi,
ma anche un unico organo di governo a livello locale (Comune, consorzio di
comuni, comunità montane, consigli di quartiere).
Segnaliamo
inoltre che con delibera del 26 luglio 1976 il Consiglio regionale ha stabilito
la coincidenza assoluta fra unità locali e distretti scolastici.
Infine
con legge approvata dal Consiglio il 26 luglio 1976 e attualmente
sotto esame del Commissario del Governo,
Il
risultato raggiunto dalle tre iniziative sopra indicate è senza dubbio positivo ma non ci sembra sufficiente per raggiungere
l'obiettivo: ottenere l'unità locale di tutti i servizi. Se esse infatti sono
un avvio, altri appuntamenti - che ci auguriamo siano a tempi brevi -
riguardano il piano ospedaliero, le deleghe in materia di servizi socio-assistenziali, sanitari, culturali, di biblioteche,
di impianti sportivi e ricreativi, di giardini pubblici e spazi verdi, di opere
di urbanizzazione, di case, ed ogni altra attività esercitabile a livello di unità locale.
Resta
ancora da risolvere per il Piemonte, a nostro avviso, il problema dei rapporti
fra le Unità locali (76 compresi i 23 quartieri Unità locali di Torino) ed i
15 comprensori ai quali sono stati attribuiti compiti di programmazione. Vi è infatti il rischio che la programmazione comprensoriale
riduca le unità locali a semplici organi esecutivi, frenando o eliminando la
prospettiva della rifondazione dei Comuni coincidenti con le unità locali. (D'altra parte non pare che 15 comprensori siano troppi, se
non inutili per il Piemonte?).
In
Piemonte «l'operazione comprensori» è andata avanti in parallelo con le unità
locali senza nessun sostanziale collegamento.
Se
in Piemonte i Comuni sono 1209 è evidente la necessità, per una programmazione
democratica, di un ente intermedio, il comprensorio, ma se il rapporto non è
fra
TESTO DELLA LEGGE
Art. 1. - Il territorio della Regione
Piemonte è suddiviso nelle zone indicate nell'allegato, che fa parte integrante
della presente legge.
Art. 2. - Le zone di cui all'art. 1
rappresentano la dimensione territoriale sulla quale si
articola il complesso integrato di tutti i servizi di base che costituiscono,
nel loro insieme, l'Unità Locale dei Servizi.
Eventuali modifiche alle zone
possono essere adottate dal Consiglio Regionale, anche in relazione all'art. 3
della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, sulla base di
motivate richieste dei Comuni.
Art. 3. -
Art. 4. - La gestione è unica per tutti i
servizi compresi nell'Unità Locale ed è esercitata dai Comuni e dalle Comunità
Montane, in forma decentrata o consortile, in base alla dimensione delle
singole zone nelle quali i Comuni e le Comunità Montane sono inseriti.
In attesa delle normative di cui
all'art. 3, è consentita la prosecuzione della gestione consortile dei servizi
già operanti in Unità Locali diverse, ove non in contrasto con gli indirizzi
programmatici della Regione.
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