Prospettive assistenziali, n. 35, luglio-settembre 1976

 

 

AVVIATA DALLA REGIONE PIEMONTE L'UNITÀ LOCALE DI TUTTI I SERVIZI

 

 

Nel n. 33 avevamo pubblicato sotto il titolo «Una sola unità locale - Un unico organo di governo» la relativa proposta di legge della Giunta regionale del Piemonte. Pubblichiamo ora il testo della legge 41 del 9 luglio 1976 che ha per titolo «Definizione degli ambiti territoriali delle unità locali dei servizi» e che stabilisce non solo una zonizzazione unica per tutti i servizi, ma anche un unico organo di governo a livello locale (Comune, consorzio di comuni, comunità montane, consigli di quartiere).

Segnaliamo inoltre che con delibera del 26 luglio 1976 il Consiglio regionale ha stabilito la coincidenza assoluta fra unità locali e distretti scolastici.

Infine con legge approvata dal Consiglio il 26 luglio 1976 e attualmente sotto esame del Com­missario del Governo, la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni, a livello delle Unità locali, le competenze in materia di diritto allo studio concernenti le scuole materna, dell'obbligo e se­condaria superiore, i corsi sperimentali per la­voratori, l'assistenza sociale e medico-psico-pe­dagogica.

Il risultato raggiunto dalle tre iniziative sopra indicate è senza dubbio positivo ma non ci sem­bra sufficiente per raggiungere l'obiettivo: otte­nere l'unità locale di tutti i servizi. Se esse in­fatti sono un avvio, altri appuntamenti - che ci auguriamo siano a tempi brevi - riguardano il piano ospedaliero, le deleghe in materia di ser­vizi socio-assistenziali, sanitari, culturali, di bi­blioteche, di impianti sportivi e ricreativi, di giardini pubblici e spazi verdi, di opere di urba­nizzazione, di case, ed ogni altra attività eserci­tabile a livello di unità locale.

Resta ancora da risolvere per il Piemonte, a nostro avviso, il problema dei rapporti fra le Unità locali (76 compresi i 23 quartieri Unità lo­cali di Torino) ed i 15 comprensori ai quali sono stati attribuiti compiti di programmazione. Vi è infatti il rischio che la programmazione com­prensoriale riduca le unità locali a semplici or­gani esecutivi, frenando o eliminando la prospet­tiva della rifondazione dei Comuni coincidenti con le unità locali. (D'altra parte non pare che 15 comprensori siano troppi, se non inutili per il Piemonte?).

In Piemonte «l'operazione comprensori» è andata avanti in parallelo con le unità locali sen­za nessun sostanziale collegamento.

Se in Piemonte i Comuni sono 1209 è evidente la necessità, per una programmazione democra­tica, di un ente intermedio, il comprensorio, ma se il rapporto non è fra la Regione ed i 1209 Co­muni, bensì con gli organi di governo delle unità locali e con il Comune di Torino e cioè in tutto con 54 organismi, allora ci sembra che l'impo­stazione data ai comprensori vada rivista, dan­do alle unità locali il massimo di autonomia: in tal caso la programmazione potrebbe essere uno dei compiti delle unità locali ed i comprensori potrebbero essere soppressi.

 

TESTO DELLA LEGGE

 

Art. 1. - Il territorio della Regione Piemonte è suddiviso nelle zone indicate nell'allegato, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 2. - Le zone di cui all'art. 1 rappresenta­no la dimensione territoriale sulla quale si arti­cola il complesso integrato di tutti i servizi di base che costituiscono, nel loro insieme, l'Unità Locale dei Servizi.

Eventuali modifiche alle zone possono essere adottate dal Consiglio Regionale, anche in rela­zione all'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, sulla base di motivate richieste dei Comuni.

Art. 3. - La Regione provvede con apposite leggi a delegare ai Comuni ed alle Comunità Montane l'esercizio delle competenze regionali in materia di servizi.

Art. 4. - La gestione è unica per tutti i servi­zi compresi nell'Unità Locale ed è esercitata dai Comuni e dalle Comunità Montane, in forma de­centrata o consortile, in base alla dimensione delle singole zone nelle quali i Comuni e le Co­munità Montane sono inseriti.

In attesa delle normative di cui all'art. 3, è consentita la prosecuzione della gestione con­sortile dei servizi già operanti in Unità Locali diverse, ove non in contrasto con gli indirizzi programmatici della Regione.

 

 

www.fondazionepromozionesociale.it