Prospettive assistenziali, n. 35, luglio-settembre 1976

 

 

DOCUMENTI

 

 

CONVENZIONE FRA IL COMUNE E LA PROVINCIA DI TORINO IN MATERIA DI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI (1)

 

 

Premesso:

a) che il Comune di Torino ai sensi del R.D. 3/3/1934 n. 383, art. 91 lett. H punto 6, ha com­petenza obbligatoria in materia di inabili al la­voro (minori, handicappati adulti, anziani);

b) che il Comune di Torino intende svolgere gli interventi a favore degli inabili secondo le seguenti priorità di intervento:

- messa a disposizione dei servizi primari in modo da eliminare e ridurre le cause che provo­cano le richieste di assistenza;

- assistenza domiciliare (infermieristica, edu­cativa, riabilitativa e di aiuto domestico);

- assistenza economica;

- affidamenti educativi di minori, affidamenti assistenziali di interdetti, inserimenti di handi­cappati adulti e di anziani presso volontari (fa­miglie, persone singole, nuclei parafamiliari com­posti da due o più volontari);

- istituzione di comunità-alloggio per minori, handicappati adulti, anziani, gestite direttamen­te dal Comune di Torino;

c) che le iniziative del Comune di Torino di cui sopra sono dirette ad evitare ogni forma di emarginazione, in linea con la politica di deisti­tuzionalizzazione e risocializzazione dell'Ammi­nistrazione Provinciale;

d) che la deistituzionalizzazione, la risocializ­zazione ed i servizi necessari per evitare nuovi ricoveri richiedono la messa in atto di interventi compositi e complessi sul territorio dovendo gli interventi stessi essere adeguati alle necessità specifiche delle singole persone, del loro vissu­to personale, della durata e del tipo di istituzio­nalizzazione subito, interventi che il Comune di Torino, sia pur con la necessaria gradualità, in­tende mettere in atto;

e) che gli interventi di deistituzionalizzazione e di risocializzazione, le relative strutture e il relativo personale devono collocarsi nell'ambito di servizi non settoriali;

f) che molto spesso, a causa della legislazio­ne vigente e delle difficoltà oggettive, vi è diffi­coltà a stabilire la competenza specifica su sin­goli casi fra il Comune e la Provincia di Torino, con grave danno delle persone che necessitano di intervento;

g) che la Regione Piemonte nelle leggi e deli­bere emanate (legge regionale maggio 1976 n. 19 sull'assistenza domiciliare agli anziani, ai mino­ri, agli inabili; legge regionale n. 27 sulla assi­stenza scolastica) ha destinato i finanziamenti per servizi alternativi esclusivamente ai Comuni e loro Consorzi e alle Comunità montane e che è inoltre orientata ad affidare agli stessi organi­smi di cui sopra le deleghe;

h) che per motivi sopra indicati appare neces­sario che non vengano istituiti dalla Provincia di Torino i nuovi servizi necessari, anche perché essi andrebbero a sovrapporsi a quelli del Co­mune, con grave speco di energie, di strutture, di attrezzature e di denaro;

Fra il Comune di Torino e la Provincia di To­rino si conviene quanto segue:

1) - La Provincia di Torino metterà in atto, nei tempi più brevi possibili, tutti i provvedi­menti necessari per procedere alla deistituzio­nalizzazione e risocializzazione delle persone og­gi ricoverate in Istituti di assistenza, sia a carat­tere di internato che di seminternato, e alla ana­lisi di tutti i ricoverati e delle loro condizioni, comunicandone le risultanze al Comune di To­rino.

Il Comune di Torino si impegna a fornire pe­riodicamente alla Provincia di Torino notizie esaurienti sullo sviluppo e funzionamento dei propri servizi aventi riferimento con la presente convenzione;

2) - per l'attuazione di quanto indicato al pun­to precedente, il Comune e la Provincia di To­rino, nell'ambito del decentramento dei rispettivi servizi socio-sanitari, assumeranno i necessari provvedimenti affinché i servizi stessi possano operare, per quanto possibile, in strutture comu­ni messe a disposizione dall'uno e/o dall'altro Ente, secondo modalità da concordare di volta in volta, assicurando una proficua reciproca in­tegrazione del personale dei due enti;

3) - Il Comune di Torino si impegna a met­tere a disposizione, degli assistiti di competen­za della Provincia di Torino i propri servizi alter­nativi di cui alla lettera b) della premessa in base alle disponibilità dei suoi servizi;

4) - la Provincia di Torino si impegna a met­tere a disposizione del Comune di Torino le pro­prie strutture e attrezzature socio-sanitarie; si impegna inoltre a stanziare i mezzi finanziari pre­visti per la realizzazione dei servizi in questio­ne; al termine di ogni esercizio finanziario sulla base del consuntivo della gestione, verrà esegui­to il riparto delle rispettive competenze di spesa;

5) - previ accordi con le OO.SS. la Provincia di Torino, nei limiti delle proprie disponibilità, si impegna a mettere a disposizione il proprio personale socio-sanitario per il funzionamento dei servizi previsti dalla presente convenzione;

6) - la Provincia di Torino si impegna a cor­rispondere al Comune di Torino per le persone la cui assistenza competa alla Provincia stessa (minori nati fuori dal matrimonio, minori ex com­petenza ONMI, handicappati psichici e sensoria­li, persone dimissibili dagli Ospedali Psichia­trici):

- il 100% dei contributi economici; per la cui entità si rinvia a successive determinazioni che saranno assunte dal Comune di Torino, previo accordo con la Provincia;

- il 100% delle spese di gestione sostenute per la assistenza domiciliare;

- il 100% per gli affidamenti educativi di mi­nori, gli affidamenti assistenziali di interdetti, gli inserimenti di handicappati adulti e di anziani presso volontari (famiglie, persone, nuclei para­familiari composti da due o più volontari).

7) - La Provincia di Torino si impegna a cor­rispondere al Comune di Torino un contributo per le spese di istituzione e di gestione delle Comunità alloggio gestite dal Comune stesso, nelle seguenti misure:

- del 100% quando la proporzione delle per­sone accolte di competenza della Provincia di Torino è pari al 100%

- del 90% quando la proporzione di cui so­pra supera i 2/3 delle persone accolte;

- del 75% quando la proporzione di cui so­pra è compresa tra la metà ed i 2/3;

- del 50% quando la proporzione di cui so­pra è compresa tra 1/3 e la metà.

Per proporzioni inferiori verrà corrisposto un contributo proporzionale.

8) - Nel caso in cui per le attività di cui all'art. 6 e 7 il Comune di Torino riceva finanzia­menti da parte della Regione Piemonte o di altri Enti, il contributo previsto dall'art. 6 e 7 sarà calcolato sulla base delle spese sostenute de­dotte della somma corrispondente ai finanzia­menti di cui sopra;

9) - Il Comune e la Provincia di Torino da­ranno attuazione, con successivi provvedimenti ai principi ed agli impegni della presente con­venzione.

 

 

(1) Questa convenzione fa parte integrante della delibera del Comune di Torino sugli affidamenti di minori e sugli inserimenti di adulti handicappati e di anziani, pubblicata in questo stesso numero, a pag. 39.

 

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