Prospettive assistenziali, n. 35, luglio-settembre 1976

 

 

DOCUMENTI

 

 

DELIBERA DEL COMUNE DI TORINO SUGLI AFFIDAMENTI DI MINORI E SUGLI INSERIMENTI DI ADULTI HANDICAPPATI E DI ANZIANI

 

 

Pubblichiamo, come già avevamo preannun­ziato nel numero 34 di Prospettive Assistenziali, la delibera della Giunta comunale di Torino, ap­provata in data 20 luglio 1976, concernente gli affidamenti educativi di minori, gli affidamenti assistenziali di interdetti, gli inserimenti di han­dicappati adulti e di anziani presso volontari (famiglie, persone singole, nuclei parafamiliari composti da due o più volontari); la stessa riguarda anche le comunità alloggio per minori, handicappati e anziani gestite direttamente dal Comune di Torino.

Rispetto alle iniziative purtroppo scarse as­sunte da altre amministrazioni, la delibera sud­detta, integrata dalla convenzione fra il Comune e la Provincia di Torino (1) in materia di servizi socio-sanitari decentrati, contiene alcuni fonda­mentali innovazioni poiché:

- definisce le priorità di intervento in campo socio-assistenziale privilegiando le iniziative che eliminano o riducono le cause che provoca­no le richieste di assistenza;

- riconosce e interpreta correttamente le competenze obbligatorie dei Comuni in materia di assistenza di cui all'art. 91, lettera h) del R.D. 3.3.1934 n. 383;

- unifica le linee di intervento nei confronti dei minori, degli interdetti, degli handicappati adulti e degli anziani, ponendosi in reale alter­nativa ai servizi settoriali;

- unifica inoltre nel Comune gli interventi at­tualmente di competenza della Provincia, assor­bendone strutture e personale (V. la conven­zione);

- pone le premesse per l'unificazione nel Co­mune degli interventi attualmente di competen­za di altri enti;

- fa riferimento alle unità locali che per la città di Torino sono costituite dai quartieri, a loro volta coincidenti con i distretti scolastici

 - riconosce un ruolo al volontariato operante nell'ambito di un pubblico servizio.

 

 

TESTO DELLA DELIBERA

 

L'Assessore Molineri riferisce:

Il ricovero in istituto di minori, anziani e han­dicappati è, ancora oggi, uno strumento larga­mente praticato: infatti al giugno 1975 risulta­vano ricoverati in istituti a carattere di interna­to, con rette a parziale o totale carico del Co­mune e della Provincia di Torino: n. 549 minori normali, n. 734 minori handicappati, n. 3.602 an­ziani, di cui 2.500 a carico del Comune di Torino; inoltre in istituti a seminternato 141 minori nor­mali e 239 minori handicappati.

Alla data suddetta erano ricoverati in Ospe­dali psichiatrici 2.919 persone, di cui 800 circa erano anziani senza particolari problemi psichia­trici.

Dei suddetti ricoverati in istituti a carattere di internato, alla data suddetta risultava che era­no stati affidati ad istituti situati fuori del terri­torio regionale: 78 minori normali; 86 minori handicappati; 235 anziani; 242 ricoverati in ospedali psichiatrici, di cui 56 in manicomi giu­diziari.

Con il presente provvedimento si intendono incrementare i servizi alternativi, diretti cioè a soddisfare le esigenze reali evitando ogni for­ma di segregazione e di emarginazione, consen­tendo alle persone la permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria abitazione o co­munque nel proprio contesto sociale.

Questi servizi alternativi riguardano in primo luogo le persone per le quali il Comune ha com­petenza diretta: gli inabili al lavoro (minori, an­ziani, handicappati adulti) le cui spese sono ob­bligatorie ai sensi del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 91, lettera h), punto 6.

Gli interventi del Comune potranno essere estesi ad altri soggetti previa stipulazione di ac­cordi sul piano amministrativo e su quello finan­ziario, con gli enti pubblici attualmente compe­tenti in modo da unificare gli interventi secondo criteri unificati, oggi spezzettati fra una molte­plicità di enti, e da reimpostarli in senso non emarginante.

Si ritiene che gli interventi in favore dei mi­nori ed anziani assistiti debbano avere le se­guenti priorità:

a) messa a disposizione dei servizi primari (asilo nido, scuola materna e dell'obbligo, casa, trasporti) in modo da eliminare o ridurre le cau­se che provocano le richieste di assistenza. Questa linea di intervento non riguarda ovvia­mente solo il Comune di Torino, ma anche la Regione e soprattutto una diversa politica na­zionale. Con questo tipo di intervento, fra l'altro, sarà possibile, nel breve periodo, ridurre al mas­simo i ricoveri di minori, in età prescolare e del­la scuola dell'obbligo, in semiconvitti;

b) assistenza domiciliare, non solo di aiuto domestico infermieristica e riabilitativa, ma an­che educativa per i minori, specialmente per quelli handicappati;

c) assistenza economica da erogare in base a parametri prefissati (minimo vitale);

d) segnalazione ai sensi dell'art. 314/4 della Legge 5 giugno 1967 numero 431 e adempimenti di servizio sociale per l'adozione speciale e or­dinaria dei minori che si trovino in situazioni di abbandono, assicurando i necessari collegamenti con il Tribunale per i minorenni e il Giudice tu­telare;

e) affidamenti educativi di minori, affidamenti assistenziali di interdetti, inserimenti di handi­cappati adulti e di anziani presso volontari (fa­miglie, persone singole, nuclei parafamiliari composti da due o più volontari);

f) istituzione di comunità alloggio per minori, handicappati adulti, anziani, gestite direttamente dal Comune di Torino.

Con l'attuazione graduale di tutti gli interventi di cui sopra, il ricovero in istituti a carattere di intervento verrà progressivamente ridotto e, nei limiti del possibile, eliminato.

La nuova linea di intervento, mentre garanti­sce l'intervento pubblico e la messa in funzione delle équipes socio-sanitarie, intende nello stes­so tempo assicurare ai volontari (famiglie, per­sone singole, nuclei parafamiliari di due o più volontari) un reale spazio operativo, recuperan­do a tal fine le numerose iniziative presenti e fa­vorendone il sorgere di nuove.

Nell'articolazione degli interventi, da un lato è stata tenuta presente la finalità sociale del vo­lontariato e dall'altro lato ne è stata riconosciu­ta l'autonomia operativa nell'ambito delle esi­genze di un servizio pubblico.

Per quanto concerne la partecipazione delle forze sindacali e sociali e della popolazione alla individuazione degli interventi ed al loro con­trollo, la presente deliberazione è stata sottopo­sta alla consultazione-confronto delle forze inte­ressate.

L'attuazione della presente deliberazione ver­rà sottoposta a periodiche verifiche con le forze sindacali e sociali insieme a tutte le altre atti­vità dei servizi sanitari e sociali.

Ciò premesso, mentre si rinvia ad ulteriori provvedimenti di definizione dei punti a), b), c) e d), il Comune intende istituire e regolamen­tare, nell'ambito dei servizi di zona, il servizio di affidamento e di inserimento e le comunità al­loggio.

L'attuazione di tali interventi avverrà quartie­re per quartiere in base alle possibilità operati­ve delle équipes socio-sanitarie del territorio, adeguatamente integrate del personale neces­sario.

A tutto il personale impegnato nell'attuazione degli interventi previsti con la presente delibe­razione, il Comune garantisce, in orario di lavo­ro, la formazione permanente.

Oltre alle persone per le quali la competenza ad intervenire è del Comune, gli affidamenti edu­cativi di minori, gli affidamenti assistenziali di interdetti, gli inserimenti di handicappati adulti e di anziani presso volontari (famiglie, persone singole, gruppi parafamiliari costituiti da due o più volontari) e presso comunità alloggio posso­no essere estesi, previ accordi amministrativi e finanziari, anche ad altri soggetti, per i quali la competenza stessa è di altri enti pubblici.

Per motivi di assoluta urgenza e necessità gli interventi possono essere disposti anche nei confronti dei soggetti privi di domicilio di soc­corso, salvo rivalsa verso gli enti competenti. Gli interventi relativi agli affidamenti ed agli inserimenti sono uno dei compiti delle équipes socio-sanitarie del territorio (per il quale si fa ri­ferimento alle 23 zone di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Torino del 9 febbraio 1976).

Gli interventi relativi agli affidamenti ed agli inserimenti sono attuati nelle zone di apparte­nenza dei soggetti, salvo che il soggetto decida altrimenti e, per i minori, salvo il caso in cui sia necessario per ragioni oggettive allontanarli dal loro originario contesto sociale.

Nel caso in cui i minori siano o siano stati se­gnalati ai fini della legge 5 giugno 1967 n. 431 re­lativa all'adozione speciale, è necessaria l'auto­rizzazione del Tribunale per i minorenni prima di procedere all'affidamento. Dovranno inoltre es­sere presi accordi con il Tribunale per i mino­renni prima di procedere ad affidamenti finaliz­zati alla adozione ordinaria.

Per gli affidamenti ed inserimenti attuati me­diante volontari, valgono le seguenti norme ge­nerali:

presso la stessa famiglia o persona possono essere affidati o inseriti non più di due soggetti, salvo che provengano dallo stesso nucleo fami­liare. Ai gruppi parafamiliari composti da due o più volontari possono essere affidati od inseriti soggetti nel rapporto massimo di due per ogni adulto del gruppo.

La scelta delle famiglie, persone e dei gruppi parafamiliari di volontari viene effettuata dalle équipes socio-sanitarie del territorio mediante incontri di gruppo con altre famiglie, persone e volontari che già effettuano affidamenti e/o in­serimenti.

Le équipes socio-sanitarie di zona assicurano, nell'ambito degli altri compiti loro affidati, le ne­cessarie prestazioni tecniche per:

- la promozione degli affidamenti, degli inse­rimenti e delle comunità alloggio;

- l'individuazione dei destinatari dell'inter­vento, tenendo conto delle priorità indicate in premessa;

- la selezione-preparazione e l'assistenza tecnica e di appoggio delle famiglie, delle per­sone singole e dei gruppi parafamiliari di volon­tari, privilegiando le modalità che portano all'autoselezione dei candidati ed all'autoformazione di gruppo;

- l'autonomo inserimento dei soggetti tutte le volte che è possibile;

- per i minori o gli interdetti i necessari op­portuni interventi nei confronti della famiglia di origine, tenendo conto in particolare delle pos­sibilità di ritorno del minore nella propria fami­glia di origine.

Le famiglie, le persane singole ed i gruppi pa­rafamiliari di volontari a cui sono affidati minori od interdetti o nei quali sono inseriti anziani o handicappati adulti partecipano sia come gruppo, sia individualmente alle attività in materia svolte dalle équipes socio-sanitarie del territorio.

L'azione promozionale degli affidamenti e de­gli inserimenti, oltre che dalle équipes socio-sa­nitarie di zona, può essere anche svolta dai gruppi di volontari per gli affidamenti e gli inse­rimenti e dalle forze sociali organizzate e spon­tanee.

Il reperimento dei volontari e del personale delle comunità-alloggio viene attuato:

- mediante le varie forme promozionali di cui al paragrafo precedente;

- tramite l'azione delle équipes socio-sani­tarie del territorio.

La scelta delle famiglie, persone e dei gruppi parafamiliari di volontari avviene in base ai se­guenti criteri generali:

- la loro integrazione nell'ambiente sociale;

- un'età idonea ed un buon stato di salute; - caratteristiche dell'abitazione e del luogo di residenza in relazione ai bisogni dei soggetti. L'abitazione deve offrire condizioni di igiene, si­curezza e salubrità soddisfacenti.

Per gli affidamenti educativi di minori, poiché la finalità degli stessi è l'instaurazione di rap­porti interpersonali e sociali maturativi della personalità del minore, fra i criteri di scelta dei volontari sono da privilegiare:

- le capacità educative ed affettive;

- la disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia di origine e con l'eventuale tu­tore o curatore.

Per gli affidamenti assistenziali di interdetti, poiché la finalità degli stessi è quella di favorire l'autosufficienza dei soggetti all'interno di un rapporto protetto, fra i criteri di scelta dei volon­tari sono da privilegiare i seguenti:

- capacità di adattamento alle esigenze del soggetto in rapporto alle necessità di vita indi­viduale e sociale dell'affidato;

- la disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia di origine e con il tutore e/o il curatore.

Per gli inserimenti di handicappati adulti e di anziani, poiché la finalità degli stessi è quella di mantenere, promuovere e ricreare la massima autonomia individuale del soggetto compatibil­mente con le esigenze del gruppo in cui è inse­rito, tra i criteri di scelta dei volontari è da pri­vilegiare il seguente:

- capacità di accettazione dell'individualità dei soggetti e del loro modello di vita.

I diritti e gli obblighi dei soggetti e/o degli esercenti la potestà parentale e la tutela e dei volontari sono quelli derivanti dalla presente de­liberazione e dagli accordi tipo che dovranno es­sere sottoscritti (2).

In ogni caso l'affidante, oltre a dover rispet­tare le condizioni previste dalla presente delibe­razione avrà l'obbligo di far fronte alle esigenze di vestiario dell'affidato ed autorizzare l'affidata­rio, in caso di necessità ed urgenza a far attuare gli interventi medici e chirurgici necessari, dan­done immediata segnalazione all'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali.

L'affidatario, oltre a dover rispettare le condi­zioni di cui alla presente deliberazione, avrà l'ob­bligo di assicurare all'affidato, nutrimento, allog­gio, riscaldamento ed a comportarsi come se questi fosse un membro della famiglia, rispet­tandone le idee religiose; di mantenere rapporti con l'équipe di zona informandola di ogni diffi­coltà insorgente, fornendo tutte le notizie richie­ste e di far eseguire le cure indicate dall'equipe stessa; di prendere i necessari urgenti provvedi­menti, in caso di pericolo della persona accolta, diretta ad attuare gli interventi medici e chirur­gici necessari, e di darne immediatamente co­municazione all'Assessorato alla Sanità e Servi­zi Sociali del Comune, attraverso l'équipe di zo­na; di non chiedere all'interessato od alla sua famiglia alcuna somma per qualsiasi titolo; di curare e mantenere, secondo le indicazioni del­l'équipe, i rapporti con la famiglia.

Come corrispettivo delle prestazioni di ogni natura fornite dalle famiglie, persone, e dai grup­pi parafamiliari di volontari, il Comune di Torino versa l'importo mensile di L. 150.000 diminuito o maggiorato del 30% per ciascun soggetto in base alle esigenze specifiche del suo affidamen­to od inserimento. Tale cifra verrà aggiornata annualmente.

Nulla è dovuto dai soggetti e/o dalle famiglie di origine ai volontari che attuano gli affidamenti e gli inserimenti. Gli eventuali contributi econo­mici dei soggetti e/o delle famiglie di origine sono regolati esclusivamente con il Comune di Torino.

Il Comune di Torino provvede a stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i sog­getti e i volontari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono ai soggetti stessi o che essi stessi provocano.

Le comunità alloggio, gestite direttamente dal Comune di Torino, devono soddisfare i criteri generali di cui alla presente delibera; per esse, inoltre, valgono le seguenti norme generali:

le comunità alloggio possono avere funzioni di pronto intervento e/o di permanenza prolun­gata e devono essere ubicate in zone del terri­torio cittadino che consentano l'effettiva parte­cipazione alla vita sociale, evitando ogni forma di raggruppamento e di emarginazione.

Il personale addetto è dipendente del Comune di Torino; nella fase iniziale, dietro convenzione, si prevede anche l'impegno di personale della Provincia di Torino e di altri enti pubblici. Il per­sonale è educativo, di animazione, infermieristi­co e di collaborazione domestica ed opera colle­gialmente con esclusione di ogni rapporto ge­rarchico.

Il personale delle comunità alloggio fa parte integrante dell'équipe socio-sanitaria del territo­rio in cui la comunità alloggio ha sede, e quindi partecipa alle riunioni dell'équipe stessa, com­patibilmente con le esigenze dei servizi. L'équi­pe di zona, nel cui ambito è presente la comu­nità alloggio, deve garantire assistenza costante e sollecita ai soggetti in ordine ai problemi che hanno determinato l'accettazione in comunità. Le ammissioni e dimissioni degli ospiti delle co­munità alloggio sono concordate dall'équipe so­cio-sanitaria del territorio in cui la comunità ha sede, con gli utenti stessi e gli esercenti la pa­tria potestà (se gli utenti sono minorenni o in­terdetti). Prima del provvedimento definitivo di dimissione è previsto un periodo di esperimen­to della raggiunta autonomia dell'utente; duran­te tale periodo, lo stesso, pur vivendo fuori della comunità, è seguito dagli educatori ed è consi­derato in carico al servizio. Nel caso in cui le persone da inserire provengano da altre zone, le ammissioni e le dimissioni sono concordate dal­l'équipe socio-sanitaria del territorio in cui la comunità alloggio ha sede con l'équipe socio­sanitaria della zona di provenienza.

Le comunità alloggio di pronto intervento de­vono accogliere tutti i casi urgenti del quartiere o dei quartieri ai quali esse fanno riferimento.

Ad ogni comunità verrà messo a disposizione un fondo per spese di gestione ordinaria da am­ministrare direttamente dagli operatori della co­munità stessa. L'entità di tale fondo, che potrà variare in relazione alle esigenze ed al numero delle persone presenti in comunità, verrà deter­minato con successivo provvedimento istitutivo di ogni singola comunità.

Presso ciascuna comunità può essere ammes­so, a scopo di tirocinio, un allievo di una scuola di formazione per educatori.

L'attività di tirocinio si svolge con le modalità convenute con la scuola, sotto la diretta respon­sabilità degli educatori; in ogni caso tale atti­vità non può svolgersi per più di 20 ore settima­nali ed il tirocinante non può mai sostituire un educatore. Il tirocinante può partecipare alle riu­nioni del personale, formative ed informative, ed a quelle delle équipes socio-sanitarie del terri­torio.

Il Comune di Torino provvederà a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile de­rivante da danni cagionati dai soggetti ospitati in comunità a se stessi, ad altri utenti, agli ope­ratori ed a terzi.

In particolare per le comunità alloggio dei mi­nori valgono i seguenti principi:

Nelle comunità alloggio per minori possono essere ospitati minori in rapporto massimo di due a uno rispetto agli adulti educatori. Il gruppo degli educatori è orientativamente formato da al­meno 4 persone; in ogni comunità inoltre opera, in collaborazione con educatori e minori, un'as­sistente domiciliare che fa parte dell'équipe di zona. Il gruppo degli educatori opera, come già indicato, collegialmente, con esclusione di ogni rapporto gerarchico per l'attuazione del proces­so educativo terapeutico.

La realizzazione di queste finalità ed il funzio­namento della comunità alloggio secondo le di­rettive collegiali degli educatori, possono esse­re garantiti da uno di essi eletto a tempo deter­minato.

Specifiche attribuzioni di responsabilità in or­dine a particolari esigenze funzionali sono attri­buite a singoli educatori indicati collegialmente da tutto il personale educativo.

È compito specifico dell'équipe socio-sanita­ria di zona assicurare il mantenimento e l'even­tuale promozione di tutti i rapporti significativi dei soggetti ospitati con le famiglie e le strut­ture sociali interessate, anche in vista del ritor­no dei soggetti stessi nei nuclei di origine o del loro affidamentto o inserimento presso volontari o del loro autonomo inserimento sociale.

È prevista la rotazione, in altri servizi del Co­mune, del personale delle comunità alloggio. In considerazione della delicatezza o della spe­cificità del compito degli educatori, ad essi si richiedono particolari doti culturali di formazio­ne personale. È pertanto richiesto per l'assun­zione il possesso di un diploma conseguito pres­so una scuola di formazione per educatori, che sia articolata in almeno 3 anni di attività didat­tica e formativa - oppure in un biennio più un anno di formazione speciale - che si conclu­dano con una tesi di diploma.

In mancanza di tale diploma, potranno essere assunti come educatori coloro che posseggano una precedente esperienza di lavoro di almeno due anni, in iniziative assistenziali di enti od as­sociazioni pubbliche o private nella gestione di gruppi che presentino caratteristiche analoghe alle comunità alloggio, oppure in altre attività educative (tempo libero, assistenza sociale, ecc.); a tale personale dovrà essere richiesta du­rante il primo anno di servizio, la frequenza a corsi integrativi di qualificazione. Il Comune con apposito provvedimento istituirà il ruolo di edu­catore specializzato.

In relazione alle particolari dinamiche educa­tive e terapeutiche, attuate con il servizio della comunità alloggio, in ciascuna di esse si forme­rà una tabella relativa all'orario settimanale di servizio degli educatori che risponda alle se­guenti esigenze:

- continua disponibilità al servizio di almeno un educatore nelle 24 ore;

- presenza di comunità di almeno due edu­catori nei momenti principali della giornata (ri­sveglio, pasti, tempo libero, ecc.).

Per ciascun soggetto ospitato nella comunità di zona, presso la sede dell'équipe socio-sanita­ria del territorio sarà tenuta una cartella psico­medico-sociale che dovrà essere costantemente aggiornata a cura di tutti gli operatori compe­tenti.

In particolare per le comunità alloggio per han­dicappati adulti e comunità alloggio per anziani valgono í seguenti principi:

- il numero degli ospiti non deve essere su­periore alle 10 unità;

- nelle comunità alloggio opera personale di aiuto domestico, personale infermieristico e di animazione, appartenente all'équipe di territorio. Il numero, le modalità ed i tempi di impiego di questo personale verranno stabiliti a seconda delle esigenze degli utenti, delle risorse della zona, dall'équipe del territorio;

- si applicano anche a queste comunità, com­patibilmente con quanto detto nei punti prece­denti, le disposizioni previste per le comunità alloggio per minori.

La presente deliberazione resta aperta a suc­cessive integrazioni provenienti dalle esperien­ze attuate e recepite anche in successivi prov­vedimenti istitutivi di ulteriori iniziative conse­guenti all'attuazione della delibera.

Oltre ad istituire il servizio di affidamento e le comunità alloggio, con il presente provvedi­mento, il Comune, in attuazione di quanto enun­ciato in premessa e cioè la necessità di supe­rare la molteplicità di interventi da parte dei va­ri enti competenti, e nello spirito delle leggi re­gionali riguardanti l'istituzione di servizi alterna­tivi, addiviene alla stipulazione con la Provincia di Torino, di una convenzione (3) in materia di assi­stenza economica e domiciliare e di affidamenti.

La spesa per l'attuazione del presente provve­dimento, ammontante presumibilmente per l'an­no 1976 a L. 100.000.000 - è da imputare al Cap. 609 «Interventi per deistituzionalizzazione. Con­tributi economici sono previsti da parte della Re­gione» (deliberazione 13 aprile 1976).

 

LA GIUNTA MUNICIPALE propone al Consi­glio Comunale di approvare l'istituzione del ser­vizio di affidamento ed inserimento di minori handicappati e anziani attuati tramite volontari e di comunità alloggio comunali, per le finalità e secondo i principi enunciati in narrativa, e la stipulazione, con la Provincia di Torino di Con­venzione in materia di assistenza economica, do­miciliare e di affidamenti e inserimenti, con ri­serva di adottare tutti gli ulteriori provvedimen­ti necessari per la attuazione della presente de­liberazione.

La spesa presunta per l'anno 1976 occorrente per l'attuazione del presente provvedimento, am­montante a L. 100.000.000. -

 (centomilioni), è da imputare al Cap. 609 del bilancio 1976 - In­terventi per deistituzionalizzazione.

 

 

ALLEGATO 1

 

Impegno dell'affidante(i) il minore o l'interdetto presso volontari (famiglie, persone o nuclei parafamiliari di due o più volontari)

 

Il(I) Signor(i) ................................................................................................................................

abitante(i) ........................ a ............................. via ............................................... tel. ........................

dichiara(no) di aver preso conoscenza delle con­dizioni generali della delibera del Consiglio Co­munale di Torino del ...............................................che viene alle­gata al presente impegno di cui fa parte integran­te e dichiara(no) di essere d'accordo che

a) il proprio figlio .............................................................................

b) il minore .......................................................................................

c) l'interdetto .....................................................................................

su cui esercita(no) la tutela sia affidato presso ......................................................................................

abitanti in ......................................... via ........................................... n. .............

Si impegna(no) a:

- rispettare le condizioni previste nella citata e allegata delibera;

- fornire al minore o all'interdetto un corredo composto da ................ e ad assicurarne il rinnovo;

- ad autorizzare il Sig. (o i Sigg.) in caso di as­soluta urgenza a fare attuare gli interventi medici e chirurgici necessari, segnalando im­mediatamente la situazione al Comune di Torino, Assessorato alla Sanità e ai servizi so­ciali.

Letto e approvato.

Data e luogo .......................................................

Firma dell'affidante(i) .....................................................................

 

N.B. - I rapporti economici con il Sig. (i Sigg.) ............................................................. sono tenuti esclusivamente dal Comune di Torino.

 

 

 

 

ALLEGATO 2

 

Impegno dei volontari

 

Il (I) sottoscritto(i) Signor(i) ...............................................................................................................

abitante(i) a ..................................... via ......................................... tel. .......................... dichiara(no) di aver preso conoscenza delle con­dizioni generali della delibera del Consiglio Co­munale di Torino del .....................  che viene allegata al presente impegno di cui fa parte inte­grante e dichiara(no) di accogliere presso di sé (loro) ......................................................................................... impegnandosi:

- a rispettare le condizioni di cui alla allegata delibera del Consiglio Comunale di Torino del .............;

- ad assicurare al ........................................................... nutrimento, alloggio, riscaldamento ed a comportarsi co­me se fosse un membro della famiglia, rispet­tandone le idee religiose e l'impostazione di vita;

- ad avvisare attraverso l'équipe di zona il Co­mune di Torino, Assessorato alla Sanità ed ai Servizi Sociali, di ogni difficoltà insorgente fornendo tutte le notizie richieste;

- a prendere i necessari urgenti provvedimenti, in caso di pericolo della vita della persona accolta, diretti ad attuare gli interventi medici e chirurgici giudicati necessari, e a darne immediatamente comunicazione al Comune di Torino, Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali attraverso l'équipe di zona;

- a far eseguire le cure indicate dagli organismi competenti del Comune di Torino, Assessora­to alla Sanità ed ai Servizi Sociali;

- a non chiedere all'interessato o alla sua fami­glia alcuna somma per qualsiasi titolo;

- a comportarsi in ogni caso nei confronti dei minori e degli interdetti come un buon geni­tore.

Inoltre si impegnano a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine del minore e dell'interdetto (da aggiungere quando è neces­sario) .

Come corrispettivo delle prestazioni di ogni natura fornite all'affidato (o inserito) l'Ammini­strazione comunale verserà al termine di ogni mese un importo pari a L. ............................. al(ai) sottoscritto(i).

Letto e approvato.

Data e luogo ..........................................................

Firma dei volontari ..............................................................

 

 

(1) Vedasi in questo stesso numero, la convenzione, che per comodità del lettore abbiamo pubblicato a parte, ma che fa parte integrante della delibera.

(2) Si vedano gli impegni di cui agli allegati 1 e 2 che però non fanno parte della delibera.

(3) vedasi nota 1.

 

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