Prospettive assistenziali, n. 35, luglio-settembre 1976
DOCUMENTI
DELIBERA DEL COMUNE DI TORINO SUGLI AFFIDAMENTI DI
MINORI E SUGLI INSERIMENTI DI ADULTI HANDICAPPATI E DI ANZIANI
Pubblichiamo,
come già avevamo preannunziato nel numero 34 di Prospettive Assistenziali,
la delibera della Giunta comunale di Torino,
approvata in data 20 luglio 1976, concernente gli affidamenti educativi di
minori, gli affidamenti assistenziali di interdetti, gli inserimenti di handicappati
adulti e di anziani presso volontari (famiglie, persone singole, nuclei
parafamiliari composti da due o più volontari); la stessa riguarda anche le
comunità alloggio per minori, handicappati e anziani gestite direttamente dal
Comune di Torino.
Rispetto
alle iniziative purtroppo scarse assunte da altre amministrazioni, la delibera
suddetta, integrata dalla convenzione fra il Comune e
-
definisce le priorità di intervento in campo
socio-assistenziale privilegiando le iniziative che eliminano o riducono le
cause che provocano le richieste di assistenza;
-
riconosce e interpreta correttamente le competenze obbligatorie dei Comuni in
materia di assistenza di cui all'art. 91, lettera h) del R.D. 3.3.1934 n. 383;
-
unifica le linee di intervento nei confronti dei
minori, degli interdetti, degli handicappati adulti e degli anziani, ponendosi
in reale alternativa ai servizi settoriali;
-
unifica inoltre nel Comune gli interventi attualmente
di competenza della Provincia, assorbendone strutture e personale (V. la
convenzione);
-
pone le premesse per l'unificazione nel Comune degli interventi attualmente di competenza di altri enti;
-
fa riferimento alle unità locali che per la città di Torino sono
costituite dai quartieri, a loro volta coincidenti con i distretti scolastici
- riconosce un ruolo al volontariato operante
nell'ambito di un pubblico servizio.
TESTO DELLA DELIBERA
L'Assessore
Molineri riferisce:
Il ricovero in istituto di minori,
anziani e handicappati è, ancora oggi, uno strumento largamente
praticato: infatti al giugno 1975 risultavano ricoverati in istituti a
carattere di internato, con rette a parziale o totale carico del Comune e
della Provincia di Torino: n. 549 minori normali, n. 734 minori handicappati,
n. 3.602 anziani, di cui
Alla data suddetta erano ricoverati
in Ospedali psichiatrici 2.919 persone, di cui 800 circa erano anziani senza
particolari problemi psichiatrici.
Dei suddetti ricoverati in istituti
a carattere di internato, alla data suddetta risultava
che erano stati affidati ad istituti situati fuori del territorio regionale:
78 minori normali; 86 minori handicappati; 235 anziani; 242 ricoverati in
ospedali psichiatrici, di cui
Con il presente provvedimento si intendono incrementare i servizi alternativi, diretti
cioè a soddisfare le esigenze reali evitando ogni forma di segregazione e di
emarginazione, consentendo alle persone la permanenza nel proprio nucleo
familiare o nella propria abitazione o comunque nel proprio contesto sociale.
Questi servizi alternativi
riguardano in primo luogo le persone per le quali il Comune ha competenza
diretta: gli inabili al lavoro (minori, anziani, handicappati adulti) le cui
spese sono obbligatorie ai sensi del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 91,
lettera h), punto 6.
Gli interventi del Comune potranno
essere estesi ad altri soggetti previa stipulazione di accordi
sul piano amministrativo e su quello finanziario, con gli enti pubblici
attualmente competenti in modo da unificare gli interventi secondo criteri
unificati, oggi spezzettati fra una molteplicità di enti, e da reimpostarli in
senso non emarginante.
Si ritiene che gli interventi in
favore dei minori ed anziani assistiti debbano avere le seguenti priorità:
a) messa a disposizione dei servizi primari (asilo nido, scuola
materna e dell'obbligo, casa, trasporti) in modo da eliminare o ridurre le cause
che provocano le richieste di assistenza. Questa linea
di intervento non riguarda ovviamente solo il Comune
di Torino, ma anche
b) assistenza domiciliare, non solo di aiuto
domestico infermieristica e riabilitativa, ma anche educativa per i minori,
specialmente per quelli handicappati;
c) assistenza economica da erogare in base a
parametri prefissati (minimo vitale);
d) segnalazione ai sensi dell'art.
314/4 della Legge 5 giugno 1967 numero 431 e adempimenti di servizio sociale
per l'adozione speciale e ordinaria dei minori che si trovino in situazioni di abbandono, assicurando i necessari collegamenti con il
Tribunale per i minorenni e il Giudice tutelare;
e) affidamenti educativi di minori, affidamenti assistenziali
di interdetti, inserimenti di handicappati
adulti e di anziani presso volontari (famiglie, persone singole, nuclei
parafamiliari composti da due o più volontari);
f) istituzione di comunità alloggio per minori, handicappati adulti,
anziani, gestite direttamente dal Comune di Torino.
Con l'attuazione graduale di tutti
gli interventi di cui sopra, il ricovero in istituti a carattere di intervento verrà progressivamente ridotto e, nei limiti
del possibile, eliminato.
La nuova linea di intervento,
mentre garantisce l'intervento pubblico e la messa in funzione delle équipes socio-sanitarie, intende nello stesso tempo
assicurare ai volontari (famiglie, persone singole, nuclei parafamiliari di
due o più volontari) un reale spazio operativo, recuperando a tal fine le
numerose iniziative presenti e favorendone il sorgere di nuove.
Nell'articolazione degli interventi,
da un lato è stata tenuta presente la finalità sociale del volontariato
e dall'altro lato ne è stata riconosciuta l'autonomia operativa nell'ambito
delle esigenze di un servizio pubblico.
Per quanto concerne la
partecipazione delle forze sindacali e sociali e della popolazione alla individuazione degli interventi ed al loro controllo,
la presente deliberazione è stata sottoposta alla consultazione-confronto
delle forze interessate.
L'attuazione della presente
deliberazione verrà sottoposta a periodiche verifiche con le forze sindacali e
sociali insieme a tutte le altre attività dei servizi
sanitari e sociali.
Ciò premesso, mentre si rinvia ad ulteriori provvedimenti di definizione dei punti a), b), c)
e d), il Comune intende istituire e regolamentare, nell'ambito dei servizi di
zona, il servizio di affidamento e di inserimento e le comunità alloggio.
L'attuazione di tali interventi
avverrà quartiere per quartiere in base alle possibilità
operative delle équipes socio-sanitarie del
territorio, adeguatamente integrate del personale necessario.
A tutto il personale impegnato
nell'attuazione degli interventi previsti con la presente deliberazione, il
Comune garantisce, in orario di lavoro, la formazione
permanente.
Oltre alle persone per le quali la
competenza ad intervenire è del Comune, gli
affidamenti educativi di minori, gli affidamenti assistenziali di interdetti,
gli inserimenti di handicappati adulti e di anziani presso volontari (famiglie,
persone singole, gruppi parafamiliari costituiti da due o più volontari) e
presso comunità alloggio possono essere estesi, previ
accordi amministrativi e finanziari, anche ad altri soggetti, per i quali la
competenza stessa è di altri enti pubblici.
Per motivi di assoluta
urgenza e necessità gli interventi possono essere disposti anche nei confronti
dei soggetti privi di domicilio di soccorso, salvo rivalsa verso gli enti
competenti. Gli interventi relativi agli affidamenti
ed agli inserimenti sono uno dei compiti delle équipes
socio-sanitarie del territorio (per il quale si fa riferimento alle 23 zone di
cui alla delibera del Consiglio Comunale di Torino del 9 febbraio 1976).
Gli interventi relativi
agli affidamenti ed agli inserimenti sono attuati nelle zone di appartenenza
dei soggetti, salvo che il soggetto decida altrimenti e, per i minori, salvo il
caso in cui sia necessario per ragioni oggettive allontanarli dal loro
originario contesto sociale.
Nel caso in cui i
minori siano o siano stati segnalati ai fini della legge 5 giugno 1967 n. 431
relativa all'adozione speciale, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale
per i minorenni prima di procedere all'affidamento. Dovranno inoltre essere presi
accordi con il Tribunale per i minorenni prima di
procedere ad affidamenti finalizzati alla adozione ordinaria.
Per gli affidamenti ed inserimenti
attuati mediante volontari, valgono le seguenti norme generali:
presso la stessa famiglia o persona
possono essere affidati o inseriti non più di due soggetti, salvo che
provengano dallo stesso nucleo familiare. Ai gruppi parafamiliari composti da due o più volontari possono essere affidati od inseriti
soggetti nel rapporto massimo di due per ogni adulto del gruppo.
La scelta delle famiglie, persone e
dei gruppi parafamiliari di volontari viene effettuata
dalle équipes socio-sanitarie del territorio mediante
incontri di gruppo con altre famiglie, persone e volontari che già effettuano
affidamenti e/o inserimenti.
Le équipes
socio-sanitarie di zona assicurano, nell'ambito degli altri
compiti loro affidati, le necessarie prestazioni tecniche per:
- la promozione
degli affidamenti, degli inserimenti e delle comunità alloggio;
- l'individuazione
dei destinatari dell'intervento, tenendo conto delle priorità indicate in
premessa;
- la selezione-preparazione e
l'assistenza tecnica e di appoggio delle famiglie,
delle persone singole e dei gruppi parafamiliari di volontari, privilegiando
le modalità che portano all'autoselezione dei
candidati ed all'autoformazione di gruppo;
- l'autonomo
inserimento dei soggetti tutte le volte che è possibile;
- per i minori o gli interdetti i necessari opportuni interventi nei confronti
della famiglia di origine, tenendo conto in particolare delle possibilità di
ritorno del minore nella propria famiglia di origine.
Le famiglie, le persane
singole ed i gruppi parafamiliari di volontari a cui sono affidati minori od
interdetti o nei quali sono inseriti anziani o handicappati adulti partecipano
sia come gruppo, sia individualmente alle attività in materia svolte dalle équipes socio-sanitarie del territorio.
L'azione promozionale degli
affidamenti e degli inserimenti, oltre che dalle équipes
socio-sanitarie di zona, può essere anche svolta dai gruppi di volontari per
gli affidamenti e gli inserimenti e dalle forze sociali organizzate e spontanee.
Il reperimento dei volontari e del
personale delle comunità-alloggio viene attuato:
- mediante le varie forme
promozionali di cui al paragrafo precedente;
- tramite l'azione delle équipes socio-sanitarie del territorio.
La scelta delle famiglie, persone e
dei gruppi parafamiliari di volontari avviene in base ai seguenti criteri
generali:
- la loro integrazione nell'ambiente
sociale;
- un'età idonea ed un buon stato di salute; - caratteristiche dell'abitazione e
del luogo di residenza in relazione ai bisogni dei soggetti. L'abitazione deve
offrire condizioni di igiene, sicurezza e salubrità
soddisfacenti.
Per
gli affidamenti educativi di minori, poiché la finalità degli stessi è l'instaurazione di rapporti
interpersonali e sociali maturativi della personalità del minore, fra i criteri
di scelta dei volontari sono da privilegiare:
- le capacità educative ed
affettive;
- la disponibilità a mantenere
validi rapporti con la famiglia di origine e con
l'eventuale tutore o curatore.
Per
gli affidamenti assistenziali di interdetti, poiché la finalità degli stessi è
quella di favorire l'autosufficienza dei soggetti all'interno di un rapporto
protetto, fra i criteri di scelta dei volontari sono da privilegiare i
seguenti:
- capacità di adattamento
alle esigenze del soggetto in rapporto alle necessità di vita individuale e
sociale dell'affidato;
- la disponibilità a mantenere
validi rapporti con la famiglia di origine e con il
tutore e/o il curatore.
Per
gli inserimenti di handicappati adulti e di anziani, poiché la finalità degli stessi è
quella di mantenere, promuovere e ricreare la massima autonomia individuale del
soggetto compatibilmente con le esigenze del gruppo in cui è inserito, tra i
criteri di scelta dei volontari è da privilegiare il seguente:
- capacità di accettazione
dell'individualità dei soggetti e del loro modello di vita.
I diritti e gli obblighi dei
soggetti e/o degli esercenti la potestà parentale e
la tutela e dei volontari sono quelli derivanti dalla presente deliberazione e
dagli accordi tipo che dovranno essere sottoscritti (2).
In ogni caso l'affidante, oltre a
dover rispettare le condizioni previste dalla presente deliberazione avrà
l'obbligo di far fronte alle esigenze di vestiario dell'affidato
ed autorizzare l'affidatario, in caso di necessità ed urgenza a far attuare
gli interventi medici e chirurgici necessari, dandone immediata segnalazione
all'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali.
L'affidatario,
oltre a dover rispettare le condizioni di cui alla presente deliberazione,
avrà l'obbligo di assicurare all'affidato, nutrimento, alloggio,
riscaldamento ed a comportarsi come se questi fosse un
membro della famiglia, rispettandone le idee religiose; di mantenere rapporti
con l'équipe di zona informandola di ogni difficoltà
insorgente, fornendo tutte le notizie richieste e di far eseguire le cure
indicate dall'equipe stessa; di prendere i necessari urgenti provvedimenti, in
caso di pericolo della persona accolta, diretta ad attuare gli interventi
medici e chirurgici necessari, e di darne immediatamente comunicazione
all'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali del Comune, attraverso l'équipe di zona; di non chiedere all'interessato od alla
sua famiglia alcuna somma per qualsiasi titolo; di curare e mantenere, secondo
le indicazioni dell'équipe, i rapporti con la
famiglia.
Come corrispettivo delle prestazioni
di ogni natura fornite dalle famiglie, persone, e dai
gruppi parafamiliari di volontari, il Comune di Torino versa l'importo mensile
di L. 150.000 diminuito o maggiorato del 30% per
ciascun soggetto in base alle esigenze specifiche del suo affidamento od
inserimento. Tale cifra verrà aggiornata annualmente.
Nulla è dovuto
dai soggetti e/o dalle famiglie di origine ai volontari che attuano gli
affidamenti e gli inserimenti. Gli eventuali contributi economici dei soggetti
e/o delle famiglie di origine sono regolati
esclusivamente con il Comune di Torino.
Il Comune di Torino provvede a stipulare un contratto di assicurazione tramite
il quale i soggetti e i volontari siano garantiti dagli incidenti e dai danni
che sopravvengono ai soggetti stessi o che essi stessi provocano.
Le
comunità alloggio,
gestite direttamente dal Comune di Torino, devono soddisfare i criteri generali
di cui alla presente delibera; per esse, inoltre,
valgono le seguenti norme generali:
le comunità alloggio possono avere
funzioni di pronto intervento e/o di permanenza prolungata e devono essere
ubicate in zone del territorio cittadino che consentano l'effettiva partecipazione
alla vita sociale, evitando ogni forma di raggruppamento e di emarginazione.
Il personale addetto è dipendente
del Comune di Torino; nella fase iniziale, dietro convenzione, si prevede anche
l'impegno di personale della Provincia di Torino e di altri
enti pubblici. Il personale è educativo, di animazione,
infermieristico e di collaborazione domestica ed opera collegialmente con
esclusione di ogni rapporto gerarchico.
Il personale delle comunità alloggio
fa parte integrante dell'équipe socio-sanitaria del
territorio in cui la comunità alloggio ha sede, e quindi partecipa alle
riunioni dell'équipe stessa, compatibilmente con le
esigenze dei servizi. L'équipe di zona, nel cui ambito è presente la comunità
alloggio, deve garantire assistenza costante e sollecita ai soggetti in ordine
ai problemi che hanno determinato l'accettazione in comunità. Le ammissioni e
dimissioni degli ospiti delle comunità alloggio sono concordate
dall'équipe socio-sanitaria del territorio in cui la
comunità ha sede, con gli utenti stessi e gli esercenti la patria potestà (se
gli utenti sono minorenni o interdetti). Prima del provvedimento definitivo di
dimissione è previsto un periodo di esperimento della
raggiunta autonomia dell'utente; durante tale periodo, lo stesso, pur vivendo
fuori della comunità, è seguito dagli educatori ed è considerato in carico al
servizio. Nel caso in cui le persone da inserire provengano da altre zone, le
ammissioni e le dimissioni sono concordate dall'équipe socio-sanitaria del territorio in cui la
comunità alloggio ha sede con l'équipe sociosanitaria
della zona di provenienza.
Le comunità alloggio
di pronto intervento devono accogliere tutti i casi urgenti del quartiere o
dei quartieri ai quali esse fanno riferimento.
Ad ogni comunità verrà
messo a disposizione un fondo per spese di gestione ordinaria da amministrare
direttamente dagli operatori della comunità stessa. L'entità di tale fondo,
che potrà variare in relazione alle esigenze ed al
numero delle persone presenti in comunità, verrà determinato con successivo
provvedimento istitutivo di ogni singola comunità.
Presso ciascuna comunità può essere ammesso, a scopo di tirocinio, un allievo di una
scuola di formazione per educatori.
L'attività di tirocinio si svolge
con le modalità convenute con la scuola, sotto la diretta responsabilità degli
educatori; in ogni caso tale attività non può svolgersi per più di 20 ore
settimanali ed il tirocinante non può mai sostituire un educatore. Il
tirocinante può partecipare alle riunioni del personale, formative ed
informative, ed a quelle delle équipes
socio-sanitarie del territorio.
Il Comune di Torino provvederà a stipulare un'assicurazione per la
responsabilità civile derivante da danni cagionati dai soggetti ospitati in
comunità a se stessi, ad altri utenti, agli operatori ed a terzi.
In particolare per le comunità alloggio dei minori valgono i seguenti principi:
Nelle comunità alloggio per minori
possono essere ospitati minori in rapporto massimo di due a
uno rispetto agli adulti educatori. Il gruppo degli educatori è
orientativamente formato da almeno 4 persone; in ogni
comunità inoltre opera, in collaborazione con educatori e minori, un'assistente
domiciliare che fa parte dell'équipe di zona. Il
gruppo degli educatori opera, come già indicato, collegialmente,
con esclusione di ogni rapporto gerarchico per l'attuazione del processo
educativo terapeutico.
La realizzazione di queste finalità
ed il funzionamento della comunità alloggio secondo
le direttive collegiali degli educatori, possono essere garantiti da uno di
essi eletto a tempo determinato.
Specifiche attribuzioni di
responsabilità in ordine a particolari esigenze funzionali sono attribuite a
singoli educatori indicati collegialmente da tutto il
personale educativo.
È compito specifico dell'équipe socio-sanitaria di zona assicurare il mantenimento
e l'eventuale promozione di tutti i rapporti
significativi dei soggetti ospitati con le famiglie e le strutture sociali
interessate, anche in vista del ritorno dei soggetti stessi nei nuclei di
origine o del loro affidamentto o inserimento presso
volontari o del loro autonomo inserimento sociale.
È prevista la rotazione, in altri
servizi del Comune, del personale delle comunità alloggio. In considerazione
della delicatezza o della specificità del compito degli educatori, ad essi si richiedono particolari doti culturali di formazione
personale. È pertanto richiesto per l'assunzione il possesso di un diploma conseguito
presso una scuola di formazione per educatori, che sia
articolata in almeno 3 anni di attività didattica e formativa - oppure in un
biennio più un anno di formazione speciale - che si concludano con una tesi di
diploma.
In mancanza di tale diploma,
potranno essere assunti come educatori coloro che posseggano
una precedente esperienza di lavoro di almeno due anni, in iniziative
assistenziali di enti od associazioni pubbliche o private nella gestione di
gruppi che presentino caratteristiche analoghe alle comunità alloggio, oppure
in altre attività educative (tempo libero, assistenza sociale, ecc.); a tale
personale dovrà essere richiesta durante il primo anno di servizio, la
frequenza a corsi integrativi di qualificazione. Il Comune con apposito provvedimento istituirà il ruolo di educatore
specializzato.
In relazione alle particolari dinamiche educative e
terapeutiche, attuate con il servizio della comunità alloggio, in ciascuna di
esse si formerà una tabella relativa all'orario settimanale di servizio degli
educatori che risponda alle seguenti esigenze:
- continua disponibilità al servizio
di almeno un educatore nelle 24 ore;
- presenza di comunità di almeno due
educatori nei momenti principali della giornata (risveglio,
pasti, tempo libero, ecc.).
Per ciascun soggetto ospitato nella
comunità di zona, presso la sede dell'équipe
socio-sanitaria del territorio sarà tenuta una cartella psicomedico-sociale
che dovrà essere costantemente aggiornata a cura di tutti gli operatori competenti.
In particolare per le comunità
alloggio per handicappati adulti e comunità alloggio
per anziani valgono í seguenti principi:
- il numero degli ospiti non deve
essere superiore alle 10 unità;
- nelle comunità alloggio opera
personale di aiuto domestico, personale
infermieristico e di animazione, appartenente all'équipe
di territorio. Il numero, le modalità ed i tempi di impiego
di questo personale verranno stabiliti a seconda delle esigenze degli utenti,
delle risorse della zona, dall'équipe del territorio;
- si applicano anche a queste
comunità, compatibilmente con quanto detto nei punti precedenti, le
disposizioni previste per le comunità alloggio per
minori.
La presente deliberazione resta
aperta a successive integrazioni provenienti dalle esperienze attuate e recepite anche in successivi provvedimenti
istitutivi di ulteriori iniziative conseguenti all'attuazione della delibera.
Oltre ad istituire il servizio di affidamento e le comunità alloggio, con il presente
provvedimento, il Comune, in attuazione di quanto enunciato in premessa e
cioè la necessità di superare la molteplicità di interventi da parte dei vari
enti competenti, e nello spirito delle leggi regionali riguardanti
l'istituzione di servizi alternativi, addiviene alla stipulazione con
La spesa per l'attuazione del
presente provvedimento, ammontante presumibilmente per l'anno
La spesa presunta per l'anno 1976 occorrente per l'attuazione del presente provvedimento, ammontante a L. 100.000.000. -
(centomilioni), è da imputare al Cap. 609 del bilancio 1976 - Interventi per deistituzionalizzazione.a) il proprio figlio
.............................................................................
b) il minore .......................................................................................
- rispettare le condizioni previste nella citata e
allegata delibera;
Data e luogo .......................................................
Firma dell'affidante(i)
.....................................................................
- a non chiedere all'interessato o alla
sua famiglia alcuna somma per qualsiasi titolo;
- a comportarsi in ogni caso nei confronti dei minori
e degli interdetti come un buon genitore.
Data e luogo
..........................................................
Firma dei volontari ..............................................................
(2) Si vedano gli impegni di cui agli allegati 1 e 2 che però non fanno
parte della delibera.