Prospettive assistenziali, n. 35, luglio-settembre 1976

 

 

DOCUMENTI

 

 

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE SUGLI AFFIDAMENTI E INSERIMENTI DEL 13-4-1976

 

 

OGGETTO: Sussidi omofamiliari, alternativi al ricovero in Istituti; rette degli Istituti che prov­vedono per conto della Regione all'assistenza, mediante ricovero agli indigenti in genere, non­ché dei minorenni; assistenza agli inabili al la­voro di cui all'art. 154 del R.D. 18/6/1931 n. 773; affidamento a scopo educativo di minori, affida­mento assistenziale di interdetti, inserimento di invalidi adulti e di anziani presso famiglie, per­sone e comunità alloggio. Modalità dell'inter­vento regionale (1).

A relazione dell'Assessore Vecchione:

Premesso che i nuovi orientamenti assisten­ziali tendono a privilegiare la permanenza del soggetto inabile al lavoro nell'ambiente proprio e della propria famiglia e comunque in quello sociale;

richiamata la propria deliberazione n. 64/366 in data 30/9/75 e considerata positiva l'attuazio­ne della stessa nei casi sottoposti all'esame del­la Regione;

visto il combinato disposto di cui agli artt. 154 del R.D. 18/6 1931, n. 773 e 279 del R.D. 5/5/ 1940, n. 635 che prevedono, oltre al ricovero, gli interventi «a domicilio»;

visti gli artt. 176 e 178 del R.D. 15/4/1926, n. 718 che prevedono specificamente per i minori che gli stessi debbano essere di regola col­locati presso famiglie, che i fratelli e le sorelle debbano essere collocati presso la stessa fami­glia o almeno nello stesso Comune e che solo allorché non sia attuabile od opportuno tale col­locamento i minori possono essere ricoverati in Istituto;

tenuto conto che per il combinato disposto de­gli artt. 277 del R.D. 6/5/40, n. 635 e 4 del R.D. 24/12/34, n. 2316, devono ritenersi assistibili, ai fini degli interventi previsti nei confronti di mi­nori, coloro che non hanno compiuto il 18° anno di età;

considerato che per i motivi suesposti è ne­cessario evitare per quanto possibile, ricoveri emarginanti in Istituti per gli inabili al lavoro e che pertanto le priorità di intervento risultano le seguenti:

a) interventi previsti nell'ambito dei servizi di assistenza domiciliare;

b) assistenza economica al soggetto interes­sato od al suo nucleo familiare;

c) affidamento a scopo educativo di minori, af­fidamento assistenziale di interdetti ed inseri­mento di invalidi adulti e di anziani presso fami­glie, persone e comunità alloggio;

d) ricovero in Istituto, sempreché sia accer­tata l'impossibilità di provvedere altrimenti;

tenuto conto che, sino all'istituzione delle Unità Locali dei servizi, agli interventi di cui al succitato punto a) provvedono direttamente i Co­muni, loro Consorzi e Comunità Montane che hanno attivato i servizi di assistenza domiciliare ai sensi della legge regionale 29/7/74 n. 21 e successive modificazioni, mentre agli interventi di cui ai succitati punti b), c), e d) i Comuni e loro Consorzi sono tenuti ai sensi dell'art. 91 let­tera h del R.D. 3/3/34 n. 383;

tenuto conto altresì che comunque per gli in­terventi di cui sopra e con le priorità suindicate, la Regione interviene nell'ambito delle proprie competenze, mediante la concessione di contri­buti a Comuni, loro Consorzi e Comunità Monta­ne, nei modi seguenti:

1) per quanto concerne l'assistenza domicilia­re, erogando contributi a Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane ai sensi della vigente leg­ge regionale, per i quali viene adottato apposito separato provvedimento;

2) per quanto concerne l'assistenza economi­ca ordinaria, erogando previo accertamento da parte dei Comuni, loro Consorzi e Comunità Mon­tane delle condizioni di assistibilità, contributi diretti ad eliminare le cause economiche che de­terminerebbero la necessità di interventi extra domiciliari, con le seguenti modalità:

- l'ammontare del contributo economico da erogare alla persona od al nucleo familiare in cui convive, viene proposto dal Comune interessa­to, in base a parametri prefissati che tengano conto del necessario economico per vivere, cal­colando le spese per l'alimentazione, vestiario, e la vita di relazione nonché le spese generali come ad es. luce e riscaldamento, aggiungendo l'importo degli affitti;

3) per quanto concerne l'attività di cui al suc­citato punto c), mediante la concessione di con­tributi a Comuni, loro Consorzi e Comunità Mon­tane, con le modalità sottoindicate:

- la situazione non sia risolvibile con inter­venti economici e/o sociali (previsti dai punti a) e b) succitati all'interessato o, nel caso di mi­nori, al nucleo familiare di origine (qualora i mi­nori siano stati segnalati ai fini della legge 5/6/1967 n. 431, relativa all'adozione speciale, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni prima di disporre l'affidamento);

- le Comunità alloggio non accolgano di re­gola più di otto soggetti ed abbiano caratteri­stiche para-familiari;

- ad ogni persona o famiglia non vengano af­fidati più di due soggetti a meno che non si tratti di persone provenienti dallo stesso nucleo fa­miliare;

- i Comuni, loro Consorzi e le Comunità Mon­tane garantiscano gli interventi necessari per il reperimento, la selezione-preparazione degli af­fidatari e del personale delle Comunità-alloggio e per l'assistenza tecnica alle famiglie di origine, ai soggetti, agli affidatari ed al personale delle Comunità alloggio.

L'ammontare del contributo venga proposto dal Comune interessato in base ai parametri pre­fissati che tengano conto delle spese, a carico delle persone, famiglie e Comunità-alloggio af­fidatarie;

4) per quanto concerne i ricoveri in Istituto, mediante il concorso nel pagamento delle rette per l'ospitalità di minori, inabili ed anziani con le seguenti modalità:

- l'ammontare del contributo, per le giornate di effettiva presenza, venga proposto dal Comu­ne interessato in base alle spese sostenute, nel caso di gestione diretta di istituzioni per l'ospi­talità dei soggetti di cui trattasi, ed in base alle rette praticate dalle istituzioni pubbliche, che ri­sultino approvate e rese esecutive ai sensi di legge, nonché a quelle praticate dalle istituzioni private, stabilite con criteri analoghi e che si ritengano adeguate.

La scelta degli Istituti assistenziali dovrà avve­nire assicurando, il più possibile, il manteni­mento del soggetto nel proprio contesto sociale e tenendo conto dell'idoneità dell'Istituto sotto il profilo assistenziale.

Destinatari degli interventi suindicati sono, ol­tre che le persone che saranno assunte in ca­rico ex novo, anche coloro per le quali sono già stati assunti provvedimenti di ricovero con retta, in tutto od in parte, a carico di questa Ammini­strazione Regionale, con precedenti provvedi­menti.

Per l'attività di cui ai punti 2 e 3 suindicati, ai Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane ver­rà rimborsata, trimestralmente, nei limiti am­messi a contributo regionale la spesa sostenuta sulla base dei deconti presentati, previa auto­rizzazione da parte di questa Amministrazione Regionale; per ottenere tale autorizzazione l'En­te interessato dovrà produrre una dettagliata re­lazione circa la necessità dell'intervento richie­sto, in base ai criteri suesposti, accertati i re­quisiti di assistibilità ai sensi delle disposizioni vigenti.

Analogamente, per l'attività di cui al punto 4 verrà rimborsata direttamente agli istituti inte­ressati ed ai Comuni che gestiscono i relativi servizi, la quota ammessa a contributo sulla ba­se di deconti trimestrali, previa autorizzazione da parte di questa Amministrazione Regionale; per ottenere tale autorizzazione gli Enti interes­sati (Comuni, loro Consorzi e Comunità Monta­ne), dovranno produrre una dettagliata relazio­ne circa la necessità dell'intervento richiesto in base ai criteri suesposti, accertati i requisiti di assistibilità ai sensi delle disposizioni vigenti, corredata da una dichiarazione di assenso da parte dell'istituto ospitante.

Per interventi assistenziali concernenti l'ospi­talità in idonee istituzioni dei minori accompa­gnati presso le Questure e da queste affidati temporaneamente agli istituti medesimi, il pa­gamento delle diarie verrà effettuato in base alla documentazione relativa al ricovero, a trimestri posticipati sulla scorta dei deconti dei singoli istituti, preventivamente confermati dalle Que­sture.

La spesa per la suddetta assistenza farà cari­co al cap. 518 del bilancio di previsione per l'an­no 1976 e verrà impegnata in sede di liquidazio­ne dei deconti trimestrali relativi all'assistenza medesima.

 

Udita la relazione,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di svolgere i seguenti interventi:

a) assistenza economica ai soggetti interes­sati od al loro nucleo familiare;

b) affidamento a scopo educativo di minori, af­fidamento assistenziale di interdetti ed inseri­mento di invalidi adulti e di anziani presso fami­glie, persone e Comunità-alloggio;

c) ricovero in istituto di tali soggetti, sempre che sia accertata l'impossibilità di provvedere altrimenti.

2) Di concedere, per gli interventi di cui ai punti a) e b) suindicati, contributi a Comuni, Con­sorzi di Comuni e Comunità Montane con le mo­dalità descritte in premessa.

Agli Enti predetti verrà rimborsata, nei limiti ammessi a contributo regionale, la spesa soste­nuta sulla base dei deconti trimestrali, previa autorizzazione da parte di questa Amministra­zione Regionale; per ottenere detta autorizza­zione, l'Ente interessato dovrà produrre una det­tagliata relazione circa la necessità dell'inter­vento richiesto in base ai criteri suesposti, ac­certati i requisiti di assistibilità ai sensi delle disposizioni vigenti.

3) Analogamente per l'attività di cui al punto c) verrà rimborsata direttamente, agli istituti in­teressati e ai Comuni che gestiscono i relativi servizi, la quota ammessa a contributo, sulla ba­se dei deconti trimestrali previa autorizzazione da parte di questa Amministrazione Regionale. Per ottenere tale autorizzazione, gli Enti interes­sati (Comuni, loro Consorzi e Comunità Monta­ne), dovranno produrre una dettagliata relazione circa la necessità dell'intervento richiesto in ba­se ai criteri suesposti, accertati i requisiti di as­sistibilità ai sensi delle disposizioni vigenti, cor­redata da una dichiarazione di assenso da parte dell'istituto ospitante. Per interventi assisten­ziali concernenti l'ospitalità in idonee istituzioni dei minori accompagnati presso le Questure e da queste affidati temporaneamente agli istituti medesimi il pagamento delle diarie verrà effet­tuato in base alla documentazione relativa al ri­covero, a trimestri posticipati sulla scorta dei deconti dei singoli istituti, preventivamente con­fermati dalle Questure.

La spesa per la suddetta assistenza, quale ri­sulterà autorizzata con impegni assunti ai sensi dell'art. 49 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, farà ca­rico per l'esercizio finanziario 1976 al cap. 518 (2).

Detta spesa verrà definitivamente liquidata con successiva deliberazione della Giunta Regio­nale da adottarsi periodicamente in relazione al­le rendicontazioni pervenute.

Nella more dell'approvazione del bilancio di previsione 1976 l'impegno di cui sopra è auto­rizzato fino a quando la relativa legge di appro­vazione non sarà entrata in vigore e comunque non oltre il 30 aprile 1976.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

 

 

(1) Questa delibera ha le medesime caratteristiche di quella approvata dal Comune di Torino sulla stessa materia e riportata in questo numero; si veda pertanto il relativo nostro commento.

(2) Il capitolo 518 prevede lo stanziamento per il 1976 di L. 650 milioni per «Spese per sussidi omofamiliari alterna­tive al ricovero in Istituti e per rette degli Istituti che provvedono per conto della Regione all'assistenza mediante il rico­vero degli indigenti in genere, nonché dei minorenni; assistenza agli inabili al lavoro di cui all'articolo 154 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; affidamento a scopo educativo di minori, affidamento assistenziale di interdetti ed inserimento di inva­lidi adulti e di anziani presso famiglie, persone e comunità alloggio».

 

 

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