Prospettive assistenziali, n. 35, luglio-settembre 1976
DOCUMENTI
DELIBERA DELLA
GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE SUGLI AFFIDAMENTI E INSERIMENTI DEL 13-4-1976
OGGETTO: Sussidi omofamiliari,
alternativi al ricovero in Istituti; rette degli Istituti che provvedono per
conto della Regione all'assistenza, mediante ricovero agli indigenti in genere,
nonché dei minorenni; assistenza agli inabili al lavoro
di cui all'art. 154 del R.D. 18/6/1931 n. 773; affidamento a scopo
educativo di minori, affidamento assistenziale di interdetti, inserimento di
invalidi adulti e di anziani presso famiglie, persone e comunità alloggio.
Modalità dell'intervento regionale (1).
A relazione dell'Assessore Vecchione:
Premesso che i nuovi orientamenti
assistenziali tendono a privilegiare la permanenza
del soggetto inabile al lavoro nell'ambiente proprio e della propria famiglia e
comunque in quello sociale;
richiamata la propria deliberazione n. 64/366
in data 30/9/75 e considerata positiva l'attuazione della stessa nei casi
sottoposti all'esame del
visto il combinato disposto di cui agli artt. 154 del R.D. 18/6 1931, n. 773 e
279 del R.D. 5/5/ 1940, n. 635 che prevedono, oltre al ricovero, gli
interventi «a domicilio»;
visti gli artt.
176 e 178 del R.D. 15/4/1926, n. 718 che prevedono
specificamente per i minori che gli stessi debbano
essere di regola collocati presso famiglie, che i fratelli e le sorelle
debbano essere collocati presso la stessa famiglia o almeno nello stesso
Comune e che solo allorché non sia attuabile od opportuno tale collocamento i
minori possono essere ricoverati in Istituto;
tenuto conto che per il combinato disposto
degli artt. 277 del R.D. 6/5/40, n. 635 e 4
del R.D. 24/12/34, n. 2316, devono ritenersi assistibili, ai fini
degli interventi previsti nei confronti di minori,
coloro che non hanno compiuto il 18° anno di età;
considerato che per i motivi suesposti è necessario
evitare per quanto possibile, ricoveri emarginanti in Istituti per gli inabili
al lavoro e che pertanto le priorità di intervento risultano le seguenti:
a) interventi previsti nell'ambito
dei servizi di assistenza domiciliare;
b) assistenza
economica al soggetto interessato od al suo nucleo familiare;
c) affidamento a scopo educativo di
minori, affidamento assistenziale di interdetti ed
inserimento di invalidi adulti e di anziani presso famiglie, persone e
comunità alloggio;
d) ricovero in
Istituto, sempreché sia accertata l'impossibilità di
provvedere altrimenti;
tenuto conto che, sino all'istituzione
delle Unità Locali dei servizi, agli interventi di cui al succitato punto a)
provvedono direttamente i Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane che hanno
attivato i servizi di assistenza domiciliare ai sensi della legge regionale
29/7/74 n. 21 e successive modificazioni, mentre agli interventi di cui ai
succitati punti b), c), e d) i Comuni e loro Consorzi sono tenuti ai sensi
dell'art. 91 lettera h del R.D. 3/3/34 n. 383;
tenuto conto altresì che comunque per gli
interventi di cui sopra e con le priorità suindicate,
1) per quanto concerne l'assistenza
domiciliare, erogando contributi a Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane ai
sensi della vigente legge regionale, per i quali viene
adottato apposito separato provvedimento;
2) per quanto concerne l'assistenza economica ordinaria, erogando previo
accertamento da parte dei Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane delle
condizioni di assistibilità, contributi diretti ad
eliminare le cause economiche che determinerebbero la necessità di interventi
extra domiciliari, con le seguenti modalità:
- l'ammontare del contributo
economico da erogare alla persona od al nucleo familiare in cui convive, viene proposto dal Comune interessato, in base a parametri
prefissati che tengano conto del necessario economico per vivere, calcolando
le spese per l'alimentazione, vestiario, e la vita di relazione nonché le spese
generali come ad es. luce e riscaldamento, aggiungendo l'importo degli affitti;
3) per quanto concerne l'attività di
cui al succitato punto c), mediante la concessione di contributi
a Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane, con le modalità sottoindicate:
- la situazione non sia risolvibile
con interventi economici e/o sociali (previsti dai punti a) e b) succitati
all'interessato o, nel caso di minori, al nucleo
familiare di origine (qualora i minori siano stati segnalati ai fini della
legge 5/6/1967 n. 431, relativa all'adozione speciale, è necessaria
l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni prima di disporre
l'affidamento);
- le Comunità alloggio non accolgano
di regola più di otto soggetti ed abbiano caratteristiche
para-familiari;
- ad ogni persona o famiglia non
vengano affidati più di due soggetti a meno che non si
tratti di persone provenienti dallo stesso nucleo familiare;
- i Comuni, loro Consorzi e le
Comunità Montane garantiscano gli interventi necessari per il reperimento, la
selezione-preparazione degli affidatari e del personale delle Comunità-alloggio e per l'assistenza tecnica alle famiglie di origine, ai soggetti, agli affidatari ed al personale
delle Comunità alloggio.
L'ammontare del contributo venga proposto dal Comune interessato in base ai parametri
prefissati che tengano conto delle spese, a carico delle persone, famiglie e Comunità-alloggio affidatarie;
4) per quanto concerne i ricoveri in
Istituto, mediante il concorso nel pagamento delle rette per l'ospitalità di
minori, inabili ed anziani con le seguenti modalità:
- l'ammontare del contributo, per le
giornate di effettiva presenza, venga proposto dal
Comune interessato in base alle spese sostenute, nel caso di gestione diretta
di istituzioni per l'ospitalità dei soggetti di cui trattasi, ed in base alle
rette praticate dalle istituzioni pubbliche, che risultino approvate e rese
esecutive ai sensi di legge, nonché a quelle praticate dalle istituzioni
private, stabilite con criteri analoghi e che si ritengano adeguate.
La scelta degli Istituti assistenziali dovrà avvenire assicurando, il più possibile,
il mantenimento del soggetto nel proprio contesto sociale e tenendo conto
dell'idoneità dell'Istituto sotto il profilo assistenziale.
Destinatari degli interventi suindicati sono, oltre che le persone che saranno assunte
in carico ex novo, anche coloro per le quali sono già stati assunti
provvedimenti di ricovero con retta, in tutto od in parte, a carico di questa Amministrazione Regionale, con precedenti provvedimenti.
Per l'attività di cui ai punti 2 e 3
suindicati, ai Comuni, loro Consorzi e Comunità
Montane verrà rimborsata, trimestralmente, nei limiti ammessi a contributo
regionale la spesa sostenuta sulla base dei deconti presentati, previa autorizzazione da parte di
questa Amministrazione Regionale; per ottenere tale autorizzazione l'Ente
interessato dovrà produrre una dettagliata relazione circa la necessità
dell'intervento richiesto, in base ai criteri suesposti, accertati i requisiti
di assistibilità ai sensi delle disposizioni vigenti.
Analogamente, per l'attività di cui
al punto 4 verrà rimborsata direttamente agli istituti
interessati ed ai Comuni che gestiscono i relativi servizi, la quota ammessa a
contributo sulla base di deconti trimestrali, previa
autorizzazione da parte di questa Amministrazione Regionale; per ottenere tale
autorizzazione gli Enti interessati (Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane),
dovranno produrre una dettagliata relazione circa la necessità dell'intervento
richiesto in base ai criteri suesposti, accertati i requisiti di assistibilità ai sensi delle disposizioni vigenti,
corredata da una dichiarazione di assenso da parte dell'istituto ospitante.
Per interventi assistenziali
concernenti l'ospitalità in idonee istituzioni dei minori accompagnati presso
le Questure e da queste affidati temporaneamente agli istituti medesimi, il pagamento
delle diarie verrà effettuato in base alla documentazione relativa al ricovero,
a trimestri posticipati sulla scorta dei deconti dei
singoli istituti, preventivamente confermati dalle Questure.
La spesa per la suddetta assistenza
farà carico al cap. 518 del bilancio di previsione per l'anno 1976 e verrà impegnata in sede di liquidazione dei deconti trimestrali relativi all'assistenza medesima.
Udita la relazione,
delibera
1) di svolgere i seguenti
interventi:
a) assistenza
economica ai soggetti interessati od al loro nucleo familiare;
b) affidamento a scopo educativo di
minori, affidamento assistenziale di interdetti ed
inserimento di invalidi adulti e di anziani presso famiglie, persone e Comunità-alloggio;
c) ricovero in istituto di tali
soggetti, sempre che sia accertata l'impossibilità di provvedere altrimenti.
2) Di concedere,
per gli interventi di cui ai punti a) e b) suindicati,
contributi a Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità Montane con le modalità descritte in premessa.
Agli Enti predetti verrà rimborsata, nei limiti ammessi a contributo regionale,
la spesa sostenuta sulla base dei deconti
trimestrali, previa autorizzazione da parte di questa Amministrazione Regionale;
per ottenere detta autorizzazione, l'Ente interessato dovrà produrre una dettagliata
relazione circa la necessità dell'intervento richiesto in base ai criteri
suesposti, accertati i requisiti di assistibilità ai
sensi delle disposizioni vigenti.
3) Analogamente per l'attività di
cui al punto c) verrà rimborsata direttamente, agli
istituti interessati e ai Comuni che gestiscono i relativi servizi, la quota
ammessa a contributo, sulla base dei deconti
trimestrali previa autorizzazione da parte di questa Amministrazione Regionale.
Per ottenere tale autorizzazione, gli Enti interessati (Comuni, loro Consorzi
e Comunità Montane), dovranno produrre una dettagliata relazione circa la
necessità dell'intervento richiesto in base ai criteri suesposti, accertati i
requisiti di assistibilità
ai sensi delle disposizioni vigenti, corredata da una dichiarazione di assenso
da parte dell'istituto ospitante. Per interventi assistenziali concernenti
l'ospitalità in idonee istituzioni dei minori accompagnati presso le Questure e
da queste affidati temporaneamente agli istituti medesimi il pagamento delle
diarie verrà effettuato in base alla documentazione relativa
al ricovero, a trimestri posticipati sulla scorta dei deconti dei singoli istituti, preventivamente confermati
dalle Questure.
La spesa per la suddetta assistenza,
quale risulterà autorizzata con impegni assunti ai sensi dell'art. 49 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, farà carico per l'esercizio
finanziario 1976 al cap. 518 (2).
Detta spesa verrà
definitivamente liquidata con successiva deliberazione della Giunta Regionale
da adottarsi periodicamente in relazione alle rendicontazioni
pervenute.
Nella more dell'approvazione del bilancio di
previsione
La presente deliberazione sarà
pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.
(1) Questa delibera ha
le medesime caratteristiche di quella approvata dal Comune di Torino sulla
stessa materia e riportata in questo numero; si veda pertanto il relativo
nostro commento.
(2) Il capitolo 518
prevede lo stanziamento per il 1976 di L. 650 milioni
per «Spese per sussidi omofamiliari alternative al ricovero in Istituti e per rette degli
Istituti che provvedono per conto della Regione all'assistenza mediante il ricovero
degli indigenti in genere, nonché dei minorenni; assistenza agli inabili al
lavoro di cui all'articolo 154 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; affidamento a
scopo educativo di minori, affidamento assistenziale di interdetti ed
inserimento di invalidi adulti e di anziani presso famiglie, persone e
comunità alloggio».
www.fondazionepromozionesociale.it