Prospettive assistenziali, n. 35, luglio-settembre 1976
DOCUMENTI
MINORI COLLOCATI IN
ISTITUTI LONTANI DAL LUOGO DI RESIDENZA DEI FAMILIARI (1)
Vari istituti, per motivi non
spiegabili, e comunque in nessun caso validi,
ospitano minori appartenenti a famiglie residenti in distretti o province
diversi da quelli in cui gli istituti stessi operano.
Si sommano in tal modo i noti guasti
che alla personalità del minore ed al suo normale sviluppo psico-fisico derivano dalla sua istitutizzazione
con quelli, ancora più gravi, derivanti dalla lontananza delle proprie
famiglie. Si indeboliscono, cioè, o addirittura si
spezzano i legami familiari parentali ed ambientali col minore; si
affievoliscono i sentimenti fra congiunti; si deresponsabilizzano i genitori
che, peraltro, sono spesso impossibilitati, per la loro miseria o per ragioni
di lavoro, ed a causa della lontananza, a visitare i propri figli colla
necessaria frequenza ed assiduità. I rarissimi incontri che hanno con essi si svuotano sempre più di valido contenuto umano e
pedagogico; i minori sempre più crescono nel gelo del loro spaventoso
isolamento affettivo che lascerà su di loro tracce quasi sempre irreversibili.
Ed è particolarmente grave che tale
situazione sia spesso determinata da iniziative e provvedimenti di qualche
ente assistenziale, pubblico o privato che, sordo al
problema e preoccupato unicamente della sistemazione
amministrativa della pratica, colloca il minore in istituto situato, appunto,
oltre l'ambito della propria locale giurisdizione, favorito, peraltro, in tale
«operazione», dall'acquiescenza degli istituti stessi o dell'organizzazione
laica o religiosa da cui l'istituto dipende.
Le iniziative di questo
ufficio in tale materia non sono servite ad eliminare tale incredibile
fenomeno peraltro deprecato unanimemente, quanto meno in sede di congressi o di
tavole rotonde o di studi monografici, da studiosi, operatori minorili,
pubblici amministratori, presidenti di enti assistenziali e gestori di
istituti.
L'interesse del minore
costituzionalmente garantito (art. 3,29,30 e 31 della costituzione) non è
compatibile con tale sistema che di una vera e propria «deportazione» ha tutte le caratteristiche.
Conseguenza drammatica di tale
situazione, che presuppone una arcaica concezione dei
doveri assistenziali verso i minori è, inoltre quella di rendere difficilmente
applicabile a loro favore, in tali casi (nell'ipotesi in cui essi rimangono
privi di assistenza materiale o morale da parte dei genitori e pertanto in
stato di abbandono), la procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità
con conseguente impossibilità di inserimento definitivo del minore, attraverso
l'istituto dell'adozione speciale, in una regolare famiglia. E ciò perché il
Tribunale dei minorenni, nella estrema difficoltà di
stabilire le effettive ragioni del disinteresse apparente dei genitori verso i
figli (ragioni che potrebbero costituire causa di forza maggiore a favore dei
primi che, qualche volta, per la lontananza degli istituti si trovano
nell'impossibilità di curare convenientemente i rapporti coi propri figli
minori e di soddisfare le loro esigenze affettive), è posto nella disumana
alternativa, o di condannare ad una permanente istitutizzazione
il minore, facendone, conseguentemente, un sicuro candidato al disadattamento,
o di condannare i suoi genitori (forse incolpevoli, e forse capaci di ricreare
attorno al minore, con una più adeguata politica di assistenza dei pubblici
enti, un valido nucleo familiare) a rinunciare definitivamente al proprio
figlio.
Si rivolge, pertanto, un vivo
appello alla sensibilità di tutti gli enti
destinatari della presente perché vogliano accertare, per loro conto, se ed in
quale misura il lamentato fenomeno si verifichi nell'ambito delle rispettive
competenze e nei confronti di quegli istituti sui quali esercitano doveri di
sorveglianza od amministrativi. Si invitano pertanto
i direttori dei singoli istituti del distretto a voler comunicare a questo
tribunale dei minorenni colla massima sollecitudine, l'elenco dei minori le
cui famiglie risiedono attualmente in altri distretti od in altre province e
di voler indicare l'ente che ha adottato il provvedimento.
Analogo elenco deve essere trasmesso
all'ente pubblico (che sul singolo istituto laico o religioso esercita poteri
di sorveglianza o di controllo) che attraverso
iniziative opportune e ricercati gli accordi del caso coll'ente
pubblico che esercita giurisdizione nel territorio nell'ambito del quale
risiedono i familiari del minore, potrà adottare o sollecitare i provvedimenti
necessari per il riavvicinamento del minore.
Altro elenco dovrà essere trasmesso
ai competenti giudici tutelari che sono vivamente pregati di adoperarsi nel senso suesposto prendendo tutte le iniziative del caso
e ricercando i contatti cogli istituti e cogli enti pubblici locali interessati.
(1) Testo della
circolare del 2-1-1976 del Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova,
Italo Tanga, indirizzata agli istituti di assistenza all'infanzia della
Liguria.
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