Prospettive assistenziali, n. 35, luglio-settembre 1976

 

 

NOTIZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE

 

 

SENTENZA CONTRO I FIGLI ADOTTIVI

 

L'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, venuta a conoscenza della recente sentenza del Pretore del Lavoro di Torino, Dott. Denaro, in merito al diritto delle madri adottive di assentarsi dal lavoro per sei mesi, per meglio accudire il bambino, con retribuzione al 30%, come attualmente già riconosciuto alle altre madri,

 

denuncia fortemente

 

l'interpretazione restrittiva data dal magistra­to alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 «tutela delle lavoratrici madri», in contrasto con gli in­dirizzi interpretativi ormai generalizzati che ten­dono a riconoscere alla madre adottiva gli stessi diritti delle altre madri, a prescindere dall'età del bimbo adottato, e soprattutto con le acquisi­zioni della moderna pedagogia che hanno ampia­mente dimostrato l'importanza fondamentale dell'instaurarsi di un valido rapporto affettivo fra il bambino e i suoi genitori fin dal momento dell'inserimento nella famiglia, per garantire un cor­retto sviluppo psico-fisico del bambino stesso;

 

considera

 

gravemente lesiva degli interessi e dei diritti costituzionali dei minori la presa di posizione del magistrato, che tende a sancire l'esistenza di particolari esigenze affettive nel bambino li­mitatamente ai primi mesi di vita anagrafica del minore, senza tenere in alcuna considerazione i danni provocati dall'abbandono materiale e mo­rale e le conseguenze del ricovero in istituto, di cui tutti i bimbi che vengono adottati sono vitti­me, fatto che dovrebbe se mai portare a ricono­scere al bambino adottato specifiche maggiori necessità rispetto agli altri;

 

rileva

 

che, stanti le possibili interpretazioni restrit­tive, di cui la sentenza del Pretore di Torino è un esempio, esiste la necessità di arrivare alla mo­difica della legge 1204, garantendo così defini­tivamente alle famiglie adottive un trattamento uguale a quello delle altre famiglie italiane e pri­vilegiando le esigenze dei bambini rispetto agli interessi economici dei datori di lavoro;

 

invita

 

quindi la Corte di Appello di Torino a valutare attentamente il ricorso presentato, a voler porre attenzione soprattutto alle esigenze del minore, adoperandosi perché la propria sentenza rappre­senti una ulteriore conquista civile e sociale, e non un ostacolo all'attuazione più completa dei dettami costituzionali.

 

Torino, 19 agosto 1976

 

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