Prospettive assistenziali, n. 35, luglio-settembre 1976
NOTIZIARIO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE
SENTENZA CONTRO I FIGLI ADOTTIVI
L'Associazione Nazionale Famiglie
Adottive e Affidatarie, venuta a conoscenza della recente sentenza del Pretore
del Lavoro di Torino, Dott. Denaro, in merito al
diritto delle madri adottive di assentarsi dal lavoro per sei mesi, per meglio
accudire il bambino, con retribuzione al 30%, come
attualmente già riconosciuto alle altre madri,
denuncia
fortemente
l'interpretazione restrittiva data dal
magistrato alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 «tutela delle lavoratrici
madri», in contrasto con gli indirizzi interpretativi ormai generalizzati che
tendono a riconoscere alla madre adottiva gli stessi diritti delle altre
madri, a prescindere dall'età del bimbo adottato, e soprattutto con le acquisizioni
della moderna pedagogia che hanno ampiamente dimostrato l'importanza
fondamentale dell'instaurarsi di un valido rapporto affettivo fra il bambino e
i suoi genitori fin dal momento dell'inserimento nella famiglia, per garantire
un corretto sviluppo psico-fisico del bambino stesso;
considera
gravemente lesiva degli interessi e dei
diritti costituzionali dei minori la presa di posizione del magistrato, che
tende a sancire l'esistenza di particolari esigenze affettive nel bambino limitatamente
ai primi mesi di vita anagrafica del minore, senza tenere in alcuna
considerazione i danni provocati dall'abbandono materiale e morale e le
conseguenze del ricovero in istituto, di cui tutti i bimbi che vengono adottati
sono vittime, fatto che dovrebbe se mai portare a riconoscere al bambino
adottato specifiche maggiori necessità rispetto agli altri;
rileva
che, stanti le possibili
interpretazioni restrittive, di cui la sentenza del Pretore di Torino è un
esempio, esiste la necessità di arrivare alla modifica della legge 1204,
garantendo così definitivamente alle famiglie adottive un trattamento uguale a
quello delle altre famiglie italiane e privilegiando le esigenze dei bambini
rispetto agli interessi economici dei datori di lavoro;
invita
quindi
Torino, 19 agosto 1976
www.fondazionepromozionesociale.it