Prospettive assistenziali, n. 35, luglio-settembre 1976

 

 

ATTUALITÀ

 

 

PROPOSTA Di UN SISTEMA REGIONALE INFORMATIVO NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA

 

 

Il proposto sistema informativo regionale do­vrebbe consentire la raccolta e gestione di dati relativi agli ECA, alle IPAB, agli istituti pubblici e privati di assistenza a tutti gli assistiti (mino­ri, anziani, handicappati).

Tale raccolta e gestione infine dovrebbe for­nire ai Tribunali per i minorenni gli strumenti ne­cessari per la piena applicazione della legge sull'adozione speciale (art. 314/4).

In materia di vigilanza e controllo vi è innanzi tutto da definire se le Regioni intendono dele­gare tutte le competenze alle Unità locali oppu­re, come sembra logico, solo delegare alle unità locali le competenze relative alla vigilanza, man­tenendo quelle relative al controllo.

Al riguardo si osserva che in tutte le leggi­delega le Regioni hanno conservato sia le fun­zioni di programmazione, promozione, indirizzo e controllo, sia la possibilità di sostituirsi all'en­te delegato nel caso di sua inattività.

In secondo luogo vi è la necessità di determi­nare il campo di azione degli interventi regiona­li in materia di controlli.

Al riguardo vi sono due osservazioni da fare:

a) l'attività di controllo, per essere efficace, non può essere scissa da quelle concernenti la promozione, l'indirizzo e fa verifica dell'attua­zione sia delle linee programmatiche, sia dell'ap­plicazione delle disposizioni regionali;

b) per l'attuazione di quanto sopra sono indi­spensabili:

- la presenza in zona di personale regionale, che è inoltre necessaria affinché si possa stabi­lire un rapporto reale, e non solo burocratico, fra Enti locali e Regione e affinché la legisla­zione e la programmazione regionali possano ri­spondere pienamente alle realtà delle singole Unità locali.

L'individuazione di questo personale, potrà av­venire:

- mediante utilizzazione di personale dipen­dente dalla Regione;

- mediante utilizzazione di personale ex ONMI;

- mediante comando dagli enti locali o da al­tri enti pubblici;

- mediante nuove assunzioni.

La richiesta di personale regionale addetto al­le attività di controllo attua quanto previsto da­gli art. 52 e 53 del RD 15.4.1926 n. 798.

Infine la Regione, in attuazione delle disposi­zioni di legge sopra citate, dovrà provvedere alla nomina di ispezioni straordinarie.

Con la raccolta e gestione dei dati in seguito indicati, la Regione potrà disporre di strumenti, a nostro avviso indispensabili, per controllare l'andamento della deistituzionalizzazione, l'effi­cacia reale e il grado di applicazione a livello locale dei provvedimenti regionali alternativi; inoltre gli enti locali potranno disporre degli ele­menti necessari per la programmazione dei ser­vizi.

 

 

DISPOSIZIONI DI LEGGE

RICHIESTE ALLE REGIONI E AI TRIBUNALI PER I MINORENNI

Controllo e vigilanza IPAB ed ECA

Art. 1 (estratto) DPR 95.1.9972 n. 9 «Trasferi­mento alle Regioni a Statuto ordinario delle fun­zioni amministrative statali in materia di benefi­cenza pubblica e del relativo personale».

Art. 1 - Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regio­ni a statuto ordinario.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzio­ni concernenti:

a) le istituzioni pubbliche di assistenza e be­neficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazio­ni, che operano nel territorio regionale;

b) gli enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847, e successive modi­ficazioni;

c) i controlli sugli enti comunali di assisten­za e sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, numero 6972, e successive modi­ficazioni; gli interventi assistenziali effettuati dai comitati provinciali di assistenza e benefi­cenza pubblica ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, nu­mero 173.

 

Controllo e vigilanza

Istituti di ricovero e di minori

Art. 2, secondo comma, della legge 23.12.9975 n. 698 «Scioglimento e trasferimento delle fun­zioni dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia».

Sono ugualmente trasferiti alle regioni i po­teri di vigilanza e di controllo su tutte le istitu­zioni pubbliche e private per l'assistenza e pro­tezione della maternità e dell'infanzia previsti dall'articolo 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, comprese le funzioni che tale arti­colo riserva alla tutela e alla vigilanza governa­tiva a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nonché quelle derivanti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 5 del R.D. 24.92.9934 n. 2316 «Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia».

L'opera nazionale è investita di un potere di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pub­bliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia, e nell'esercizio di tale potere ha la facoltà di provocare dalle competenti autorità governative i provvedimenti d'ufficio eventualmente necessari, e di promuo­vere, in particolar modo, la sospensione e lo scioglimento delle amministrazioni delle istitu­zioni pubbliche e la chiusura degli istituti pub­blici e privati.

Restano ferme le disposizioni della L. 17 lu­glio 1890, n. 6972, e del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2841, relative alla tutela e alla vigilanza go­vernativa sulle istituzioni pubbliche di assisten­za e beneficenza.

Art. 5 del R.D. 15.4.1926 n. 718 «Approvazio­ne del Regolamento per l'esecuzione della legge 10.12.1925 n. 2277 sulla protezione e l'assisten­za della maternità e dell'infanzia».

L'opera nazionale esercita il potere di vigilan­za e di controllo ad essa attribuito dall'art. 6 del­la legge, anche mediante apposite ispezioni sull'andamento dei servizi nelle varie province e sul funzionamento delle singole istituzioni.

Le ispezioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si effettuano in modo che si possa annual­mente accertare come procedano in ciascuna provincia i servizi di protezione e di assistenza della maternità e dell'infanzia. Le ispezioni stra­ordinarie hanno luogo ogni qualvolta speciali cir­costanze lo richiedano.

Art. 53 del R.D. 15.4.1926 n. 718

Per l'esercizio della funzione ispettiva l'opera nazionale si avvale di persone che, per gli uffici coperti, per gli studi fatti, o per missioni com­piute, siano riconosciute provviste di speciale competenza tecnica.

Gl'incarichi relativi, che debbono essere sem­pre temporanei, sono conferiti dalla giunta ese­cutiva, la quale determina pure le indennità da corrispondere nei singoli casi, in base alle dispo­sizioni del r.d. 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 51 del R.D. 15.4.1926 n. 718

Le istituzioni pubbliche e private che abbiano, in tutto o in parte, per fine la protezione e l'as­sistenza della maternità e della infanzia, debbo­no comunicare all'opera nazionale i relativi sta­tuti e regolamenti e le eventuali modificazioni, ed uniformare la loro attività alle norme della legge e del presente regolamento, nonché alle disposizioni di massima dell'opera nazionale e alle prescrizioni generali o speciali da questa da­te, sia direttamente, sia per mezzo dei suoi or­gani provinciali e locali, per la organizzazione e il funzionamento dei servizi di protezione e as­sistenza.

Qualora le singole istituzioni non possano ot­temperare alle dette norme, disposizioni e pre­scrizioni per difficoltà derivanti dai rispettivi sta­tuti, l'opera nazionale può promuovere la rifor­ma degli statuti medesimi, a termini dell'art. 48 del presente regolamento. Ove invece l'inadem­pimento non risulti giustificato da difficoltà sta­tutarie, ma sia dovuto al fatto delle amministra­zioni, l'opera nazionale, previ gli opportuni richia­mi, provoca dalle competenti autorità governati­ve i necessari provvedimenti di ufficio e in par­ticolar modo quelli previsti dagli articoli 2 (pe­nultimo comma), 46, 50 e 52 della L. 17 luglio 1890, n. 6972, modificati col r.d. 30 dicembre 1923, n. 2841, dall'art. 4 del regol. amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, e dal testo unico delle leggi sanitarie.

In ogni caso i prefetti debbono comunicare all'opera nazionale i provvedimenti adottati, anche di loro iniziativa, in forza delle citate disposizio­ni legislative e regolamentari, nei riguardi delle istituzioni contemplate nel presente articolo.

 

Controllo e vigilanza

Istituti di ricovero di anziani e handicappati

Per gli istituti gestiti da IPAB, ECA, vedasi il DPR 15.1.1972 n. 9 (sopra riportato).

La Regione ha anche competenza per i con­trolli sugli istituti gestiti da patronati scolastici, loro consorzi (D.P.R. 14.1.1972 n. 3).

Può anche intervenire nei confronti di quelli gestiti da Comuni, loro Consorzi, Comunità mon­tane e Province. Può inoltre intervenire nei con­fronti degli istituti pubblici e privati per anziani e per handicappati adulti che ricoverino persone assistite direttamente dalla Regione o dagli enti ai quali la Regione ha delegato le funzioni rela­tive agli inabili al lavoro (D.P.R. 15.1.1972 n. 9, art. 1, lettera d). Al riguardo si veda per esem­pio la legge della Regione Umbria n. 12 del 23.2.1973 e l'atto amministrativo n. 1001 propo­sto dalla Giunta Regionale «Istituti educativo­-assistenziali, con mantenimento convittuale per minori, operanti in Umbria: linee direttive per il riconoscimento della idoneità, nonché per l'eser­cizio della vigilanza» (B.U. parte V, n. 8 del 21.2.1975). Infine alla Regione sono state dele­gate le funzioni di cui al DPR 5.6.1972 n. 315 Delega alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di be­neficenza».

Art. 1 - L'esercizio delle funzioni amministra­tive statali di cui all'art. 3, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, è delegato, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario, che esercitano tali funzioni in conformità delle direttive emanate dall'organo statale competente, al quale compe­te anche di accertare che le funzioni delegate conseguano i fini di interesse generale cui sono preordinate.

In caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, nonostante preventiva diffida, qualora le attività relative al­le materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione, il Consiglio dei Mi­nistri, su proposta del Ministro competente, può disporre i necessari atti sostitutivi.

Il regolamento dei rapporti finanziari di cui all'art. 17 lettera b) della legge 16 maggio 1970, n. 281, è stato effettuato contestualmente al de­creto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

 

Autorizzazione preventiva a funzionare

Art. 50 del R.D. 15.4.1926 n. 718

Gli istituti, i comitati e le associazioni di ca­rattere pubblico o privato, che, in tutto o in par­te, intendano comunque provvedere alla prote­zione e all'assistenza della maternità e dell'in­fanzia, devono essere previamente riconosciuti idonei a tale funzione, nei riguardi economici, tecnici e morali, dalla giunta esecutiva dell'opera nazionale.

Per ottenere la dichiarazione d'idoneità, gli isti­tuti, i comitati e le associazioni predette devono presentare apposita domanda per mezzo del pre­sidente della federazione della provincia in cui hanno la loro sede principale, unendo copia dell'atto di costituzione, un esemplare dello statu­to o regolamento, o, in mancanza, il programma dell'attività che si propongono di svolgere, un prospetto dei mezzi destinati allo svolgimento di tale attività, una planimetria dei locali e un elen­co degli amministratori.

Il presidente della federazione provinciale, assunte le opportune informazioni per mezzo del prefetto della provincia e del comitato di patro­nato del comune o della zona in cui ha sede l'istituto, il comitato o l'associazione, trasmette gli atti alla giunta esecutiva dell'opera nazionale, la quale, disposti quegli accertamenti suppletivi che ritenga necessari, provvede con delibe­razione motivata.

Contro il provvedimento negativo della giunta esecutiva l'amministrazione interessata può ri­correre al consiglio centrale, che decide defini­tivamente.

Art. 667 del Codice penale

Chiunque senza la licenza dell'Autorità, e sen­za la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre e conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone, o le riceve in con­vitto o in cura, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Se la licenza è stata negata, revocata o so­spesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si ap­plicano congiuntamente.

Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell'Autorità, la pena è dell'arresto fino a tre mesi e dell'am­menda fino a lire centoventimila.

Art. 32 del Codice penale

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pub­blico servizio che indebitamente rifiuta, omette o rifiuta un atto dell'ufficio o del servizio, è pu­nito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.

 

Controllo e vigilanza

sui minori ricoverati e affidati a terzi

Art. 19 del R.D. 24.12.1934 n. 2316 (1)

Quando le autorità di pubblica sicurezza o le istituzioni di beneficenza e assistenza o le associazioni per la protezione e l'assistenza dei mi­nori raccolgano un fanciullo abbandonato o ven­gano a conoscere che un fanciullo si trovi in stato di abbandono materiale o morale, debbono, dopo aver provveduto al provvisorio ricovero del fanciullo, darne subito notizia al comitato di pa­tronato incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo.

Lo stesso obbligo incombe a qualunque citta­dino che trovi abbandonato in luogo pubblico un fanciullo minore di quattordici anni o venga a conoscenza che un fanciullo trovasi in stato di abbandono materiale o morale.

Ai cittadini trasgressori è applicabile la pena prevista nell'art. 593, primo comma, del codice penale.

Art. 20 del R.D. 24.12.9934 n. 2316 (2)

Agli effetti della vigilanza di cui al n. 2 dell'art. 13 del presente testo unico, allorché una persona allevi o custodisca un fanciullo minore di quattordici anni, fuori dalla dimora dei geni­tori o del tutore, deve farne dichiarazione al lo­cale comitato di patronato, al quale deve inoltre dichiarare ogni suo cambiamento di residenza ed eventualmente la morte o il ritiro del fan­ciullo.

Al comitato medesimo gli istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza debbono co­municare l'elenco dei fanciulli in essi ricoverati e di quelli affidati a privati allevatori e notificare le eventuali dimissioni dei fanciulli medesimi.

Gli allevatori e custodi e i presidenti degl'isti­tuti di beneficenza e assistenza che contravven­gano alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 500.

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Scheda nominativa

dei minori ricoverati in istituto o affidati a terzi

Art. 194 del R.D. 95.4.1926 n. 718

194. In ogni istituto di assistenza occorre im­piantare e tenere al corrente: a) un registro no­minativo di tutti gli assistiti; b) un fascicolo per­sonale per ciascun assistito, contenente i docu­menti relativi, all'ammissione nell'istituto, la corrispondenza con la famiglia dell'assistito, con le autorità e con gli organi dell'opera nazionale,  gli atti relativi all'eventuale trasferimento in al­tro istituto, o al collocamento esterno, o al li­cenziamento; c) una scheda individuale per ogni assistito, compilata secondo le norme di cui nell'art. 115 del presente regolamento.

Art. 115 del R.D. 15.4.1926 n. 718

115. Per ogni persona a cui favore venga at­tuata dai patroni una forma di assistenza o di protezione è redatta dal comitato di patronato della zona in cui essa ha la sua dimora una spe­ciale scheda, secondo il modello approvato dall'opera nazionale.

Le schede sono riunite in apposito schedario. Le notizie contenute nello schedario sono riser­vate. Esse possono essere comunicate solo per ragioni di ufficio.

La violazione del segreto è punita a norma del codice penale.

Art. 314/4 della legge 5.6.1967 n. 431 relativa all'adozione speciale

Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di età inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provve­dervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma pre­cedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezio­ne ed assistenza per l'infanzia.

Il compimento dell'ottavo anno da parte del minore, durante il corso del procedimento non osta alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Alle Regioni si richiede la istituzione e ge­stione di una scheda per ciascuna IPAB e per ciascun ECA contenente i seguenti elementi:

- denominazione

- scopi statutari

- attività svolte con indicazione delle relative sedi

- bilancio

- patrimonio mobiliare e immobiliare

- numero, qualifiche e tipo di rapporto di la­voro del personale

- solo per le IPAB:

composizione del consiglio di amministra­zione e indicazione degli organi competen­ti per le nomine degli amministratori e del presidente e loro durata in carica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Regioni si richiede la istituzione e gestio­ne di una scheda per tutti gli istituti pubblici e privati di assistenza all'infanzia operanti nel ter­ritorio regionale, compresi gli istituti gestiti da IPAB ed ECA.

I dati dovrebbero comprendere:

- denominazione dell'istituto;

- natura giuridica dell'ente gestore;

- anno di istituzione dell'istituto;

- sede dell'istituto;

- sede dell'ente gestore;

- attività svolta;

- tipo di utenza;

- posti letto disponibili;

- posti letto occupati;

- numero, qualifica e tipo di rapporto di la­voro del personale;

- caratteristiche delle strutture murarie e metri quadrati complessivi;

- attrezzature.

Ciascun istituto dovrebbe inoltre trasmettere copia dello statuto, del regolamento e delle mo­dificazioni.

L'istituzione e gestione delle schede dovreb­bero essere estese, da parte dell'assessorato competente, agli asili nido e alle scuole materne non statali e non comunali, per i quali la legge ex ONMI prevede il rilascio (oggi di competenza delle Regioni) della preventiva autorizzazione a funzionare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Regioni si richiede la istituzione e gestio­ne di una scheda per tutti gli istituti pubblici nei confronti dei quali le Regioni possono interve­nire, estendendo al massimo l'iniziativa nei con­fronti di quelli privati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Regioni si richiede l'emanazione di norme per la preventiva autorizzazione a funzionare de­gli istituti pubblici e privati di assistenza, com­presi gli asili nido, i baby parking e le scuole materne non statali e non comunali.

Circa i contenuti si veda ad esempio il citato atto amministrativo n. 1001 della Regione Umbria.

Le autorizzazioni preventive vanno collegate alla gestione delle schede degli istituti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Regioni si richiede l'istituzione e la ge­stione di una scheda nominativa per ciascun mi­nore ricoverato (handicappato o non handicap­pato); tale iniziativa andrebbe estesa anche agli anziani ed agli handicappati adulti (vedi Scheda nominativa allegata).

La istituzione e gestione di queste schede consente alle Regioni e alle Unità locali (e fino alla loro istituzione agli enti locali) di conoscere il numero, la collocazione territoriale, il perio­do del o dei ricoveri, e le cause che hanno deter­minato l'intervento assistenziale dei ricoverati nei vari istituti e dagli affidati: ciò al fine di po­ter predisporre a livello regionale e soprattutto a quello locale le misure qualitative e quantita­tive necessarie per i servizi alternativi.

Tale scheda dovrebbe essere compilata

- dagli enti pubblici di assistenza nei con­fronti dei quali la Regione può intervenire (Comuni, loro consorzi, comunità montane, Province, ECA, Patronati scolastici, ecc...) con eventuale estensione agli enti pubblici (ad es. ONPI, ENAOLI ecc.) e comprendere gli assistiti ricoverati in regione e fuori;

- dagli istituti di ricovero e comprendere tut­ti gli assistiti ricoverati in regione e fuori; - dagli istituti di ricovero e comprendere tut­ti gli assistiti provenienti sia dal territorio regionale che da altre regioni

La scheda dovrebbe contenere il minimo di dati necessari per la predisposizione dei servizi alternativi e delle vigilanze.

Anche per questi dati si richiede entro quali tempi indicativamente potranno esser fornite le prime indicazioni e le successive.

L'impianto e la gestione delle schede e dei censimenti dovrebbe possibilmente consentire il riferimento dei dati delle singole unità locali.

La istituzione e gestione delle schede dovreb­be essere fatta in modo da garantire l'anonimato.

 

Alle Regioni si richiede di predisporre i regi­stri e le schede previste dalle disposizioni di legge a fianco indicate. Il registro e le schede dovrebbero essere concordate con il Tribunale per i minorenni al fine di poter essere utilizzate anche per l'applicazione della legge 5.6.1967 n. 431 relativa all'adozione speciale.

Su di un apposito registro dovrebbero essere registrate le visite al fine dell'applicazione della legge suddetta.

Le schede degli istituti dovrebbero infine con­tenere gli stessi dati delle schede raccolte dal­la Regione di cui al paragrafo precedente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Regioni e ai Tribunali per i minorenni si richiede una stretta collaborazione al fine di una applicazione della disposizione di legge a fianco indicata.

Si veda anche in questo numero la circolare del Presidente del Tribunale per i minorenni della Liguria del 2.1.1976.

 

 

 

 

 

Allegato 1

 

SCHEDA NOMINATIVA

 

Scheda nominativa dei minori di anni 18, degli adulti e anziani ricoverati in istituto o affidati o inseriti presso volontari (famiglie, persone, nu­clei parafamiliari di due o più volontari) o presso comunità alloggio (3).

Che l'Ente o istituto .................................................................................................................................

con sede in  ........................................................................... Provincia .................................................

Via .......................................................................... n. .................... in data ..........................................

Trasmette:

a) alla Regione Piemonte ai sensi dei Provve­dimento del .................................... n. ...............

b) al Giudice Tutelare e al Tribunale per i minorenni ai sensi del 3° comma dell'art. 314/5 della legge 5 giugno 1967, n. 431 (4).

Cognome ................................................................ Nome ................................................................. Nato a .................................................................. il .............................................................

Assistito dalla data del ................................. ricoverato o affidato o inserito dalla data del .................  Presso la famiglia, la persona, la comunità allog­gio o l'istituto .......................................................... Con sede in .......................... Provincia ........... Via .................................................... n. .................

Abitazione precedente al ricovero o istituto di provenienza .....................................................................

Via ..................................................... n. ..................... Città ............................................. Prov. ............

Persona o ente che ha disposto il ricovero o l'af­fidamento o l'inserimento .............................................

Via ..................................................... n. ..................... Città ............................................. Prov. ............

Motivi in base ai quali è stato disposto l'affida­mento, l'inserimento o ricovero .......................................

Condizioni fisiche ................................................................

Condizioni psichiche .............................................................

Eventuali altre notizie ............................................................

Per gli interdetti

Tutore ................................................................................................................................................

Via ................................................... n. .................. Città .............................................. Prov.­ ...............

nominato dal Giudice Tutelare di ................................................ in data .......................................

Per i minori

padre ..................................... via ...................................... n. ........ città .............................. prov. .......

madre .................................... via ...................................... n. .........città .............................. prov. ......

tutore .......................................... via ..................... n. ........ città .........................................  prov. .......

nominato dal Giudice Tutelare di ..................................................... in data ..........................................

Situazione familiare .......................................................................................................................

Il minore riceve   visite? ...........................................................................................................................

Da quali persone? .................................................................................................................

Con quale frequenza? ..............................................................................................................

Trascorre le vacanze fuori della famiglia, della comunità alloggio o dell'istituto? .................................

Con chi? ...........................................................................................

In quali periodi e per quanto tempo? .....................................................................................................

- vita di relazione esterna all'istituto .................................................................................................

- situazione scolastica del minore .....................................................................................................

- frequenza di scuole interne o esterne all'isti­tuto ............................................................................

Eventuali altre notizie ...............................................................................................................................

 

Timbro dell'ente o istituto

 

Firma del responsabile

 

Spazio riservato al destinatario

 

 

 

 

 

(1) Le segnalazioni vanno fatte alla Regione competente per il territorio (sede dell'istituto o dell'affidatario) in base alle competenze trasferite alle Regioni dalla legge di scioglimento dell'ONMI.

(2) vedi nota 1.

(3) La scheda deve essere compilata e inviata per tutte le persone sopra indicate affidate, inserite o ricoverate nella Regione o fuori dal territorio regionale.

La scheda deve essere inviata all'ufficio ..................... secondo le seguenti modalità ..............

Gli enti (province, comuni, ECA, ONPI, ENAOLI, ecc.) dovranno prendere accordi con gli istituti del Piemonte in cui sono ricoverati loro assistiti affinché la segnalazione sia fatta dagli istituti stessi. In presenza di tali accordi gli enti sono esentati dall'invio delle schede per evitare inutili doppioni.

Si precisa inoltre che l'Ente o istituto deve essere in possesso di queste notizie ai sensi dell'art. 194 del R.D. 15 aprile 1926 n. 718 che recita: «in ogni istituto di assistenza occorre impiantare e tenere al corrente: a) un registro nominativo di tutti gli assistiti; b) un fascicolo personale per ciascun assistito contenente i documenti relativi all'ammissione nell'isti­tuto, la corrispondenza con la famiglia dell'assistito, con le autorità e con gli organi dell'opera nazionale, gli atti relativi all'eventuale trasferimento in altro istituto o al collocamento esterno o al licenziamento; c) una scheda individuale per ogni assistito compilata secondo le norme di cui all'art. 115 del presente regolamento».

(4) Si ricorda che ai sensi del secondo comma dell'art. 314/5 della legge 431 del 5-6-1967: «i pubblici ufficiali, gli istituti e gli enti assistenziali debbono riferire al più presto al Tribunale per i minorenni tramite il giudice tutelare, che trasmette gli atti con la relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza».

Pertanto, per sveltire le pratiche relative alla procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità si invitano gli Enti e istituti di assistenza a far pervenire direttamente una copia al Tribunale minorenni della segnalazione di cui sopra.

 

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