Prospettive assistenziali, n. 35, luglio-settembre 1976
ATTUALITÀ
PROPOSTA Di UN
SISTEMA REGIONALE INFORMATIVO NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA
Il
proposto sistema informativo regionale dovrebbe consentire la raccolta e
gestione di dati relativi agli ECA, alle IPAB, agli
istituti pubblici e privati di assistenza a tutti gli assistiti (minori,
anziani, handicappati).
Tale
raccolta e gestione infine dovrebbe fornire ai
Tribunali per i minorenni gli strumenti necessari per la piena applicazione
della legge sull'adozione speciale (art. 314/4).
In
materia di vigilanza e controllo vi è innanzi tutto da definire se le Regioni
intendono delegare tutte le competenze alle Unità locali oppure, come sembra
logico, solo delegare alle unità locali le competenze relative
alla vigilanza, mantenendo quelle relative al controllo.
Al
riguardo si osserva che in tutte le leggidelega le Regioni hanno conservato
sia le funzioni di programmazione, promozione, indirizzo e controllo, sia la
possibilità di sostituirsi all'ente delegato nel caso di sua inattività.
In
secondo luogo vi è la necessità di determinare il campo di azione
degli interventi regionali in materia di controlli.
Al
riguardo vi sono due osservazioni da fare:
a)
l'attività di controllo, per essere efficace, non può essere scissa da quelle
concernenti la promozione, l'indirizzo e fa verifica dell'attuazione
sia delle linee programmatiche, sia dell'applicazione delle disposizioni
regionali;
b)
per l'attuazione di quanto sopra sono indispensabili:
-
la presenza in zona di personale regionale, che è inoltre necessaria affinché
si possa stabilire un rapporto reale, e non solo burocratico, fra Enti locali
e Regione e affinché la legislazione e la programmazione regionali possano rispondere pienamente alle realtà delle singole
Unità locali.
L'individuazione
di questo personale, potrà avvenire:
-
mediante utilizzazione di personale dipendente dalla
Regione;
-
mediante utilizzazione di personale ex ONMI;
-
mediante comando dagli enti locali o da altri enti
pubblici;
-
mediante nuove assunzioni.
La
richiesta di personale regionale addetto alle
attività di controllo attua quanto previsto dagli art. 52 e 53 del RD
15.4.1926 n. 798.
Infine
Con
la raccolta e gestione dei dati in seguito indicati,
DISPOSIZIONI DI LEGGE |
RICHIESTE ALLE REGIONI E AI
TRIBUNALI PER I MINORENNI |
Controllo e
vigilanza IPAB ed ECA Art. 1 (estratto) DPR
95.1.9972 n. 9 «Trasferimento alle Regioni a Statuto
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza
pubblica e del relativo personale». Art. 1 - Tutte le funzioni
amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici
dello Stato in materia di beneficenza pubblica sono trasferite, per il
rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario. Il trasferimento riguarda, tra
l'altro, le funzioni concernenti: a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17
luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, che
operano nel territorio regionale; b) gli enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847, e
successive modificazioni; c) i controlli sugli enti comunali
di assistenza e sulle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio
1890, numero 6972, e successive modificazioni; gli interventi assistenziali
effettuati dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai
sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, numero
173. Controllo e
vigilanza Istituti di ricovero
e di minori Art. 2,
secondo comma, della legge 23.12.9975 n. 698 «Scioglimento
e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione della
maternità e dell'infanzia». Sono ugualmente trasferiti alle
regioni i poteri di vigilanza e di controllo su
tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione
della maternità e dell'infanzia previsti dall'articolo 5 del regio decreto 24
dicembre 1934, n. 2316, comprese le funzioni che tale articolo riserva alla
tutela e alla vigilanza governativa a norma della legge 17 luglio 1890, n.
6972 e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nonché quelle derivanti
dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6
dicembre 1928, n. 2838, e relativo regolamento di esecuzione. Art. 5 del R.D. 24.92.9934 n. 2316 «Testo unico delle
leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia». L'opera nazionale è investita di un potere di vigilanza e di controllo su tutte le
istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della
maternità e dell'infanzia, e nell'esercizio di tale potere ha la
facoltà di provocare dalle competenti autorità governative i provvedimenti
d'ufficio eventualmente necessari, e di promuovere, in particolar modo, la
sospensione e lo scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni
pubbliche e la chiusura degli istituti pubblici e privati. Restano ferme le disposizioni
della L. 17 luglio 1890, n. 6972, e del r.d. 30
dicembre 1923, n. 2841, relative alla tutela e alla vigilanza governativa
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza. Art. 5 del R.D.
15.4.1926 n. 718 «Approvazione del Regolamento per
l'esecuzione della legge 10.12.1925 n. 2277 sulla protezione e l'assistenza
della maternità e dell'infanzia». L'opera nazionale esercita il
potere di vigilanza e di controllo ad essa
attribuito dall'art. 6 della legge, anche mediante apposite ispezioni
sull'andamento dei servizi nelle varie province e sul funzionamento delle
singole istituzioni. Le ispezioni sono ordinarie e
straordinarie. Le prime si effettuano in modo che si
possa annualmente accertare come procedano in ciascuna provincia i servizi
di protezione e di assistenza della maternità e dell'infanzia. Le ispezioni
straordinarie hanno luogo ogni qualvolta speciali
circostanze lo richiedano. Art. 53 del R.D.
15.4.1926 n. 718 Per l'esercizio della funzione ispettiva l'opera nazionale si avvale di persone che, per
gli uffici coperti, per gli studi fatti, o per missioni compiute, siano
riconosciute provviste di speciale competenza tecnica. Gl'incarichi relativi, che debbono
essere sempre temporanei, sono conferiti dalla giunta esecutiva, la quale
determina pure le indennità da corrispondere nei singoli casi, in base alle
disposizioni del r.d. 11 novembre 1923, n. 2395. Art. 51 del R.D.
15.4.1926 n. 718 Le istituzioni pubbliche e private
che abbiano, in tutto o in parte, per fine la
protezione e l'assistenza della maternità e della infanzia, debbono
comunicare all'opera nazionale i relativi statuti e regolamenti e le
eventuali modificazioni, ed uniformare la loro attività alle norme della
legge e del presente regolamento, nonché alle disposizioni di massima
dell'opera nazionale e alle prescrizioni generali o speciali da questa date,
sia direttamente, sia per mezzo dei suoi organi provinciali e locali, per la
organizzazione e il funzionamento dei servizi di protezione e assistenza. Qualora le singole istituzioni non
possano ottemperare alle dette norme, disposizioni e prescrizioni per
difficoltà derivanti dai rispettivi statuti, l'opera nazionale può
promuovere la riforma degli statuti medesimi, a termini dell'art. 48 del
presente regolamento. Ove invece l'inadempimento non risulti
giustificato da difficoltà statutarie, ma sia dovuto al fatto delle
amministrazioni, l'opera nazionale, previ gli
opportuni richiami, provoca dalle competenti autorità governative i
necessari provvedimenti di ufficio e in particolar modo quelli previsti
dagli articoli 2 (penultimo comma), 46, 50 e 52 della L.
17 luglio 1890, n. 6972, modificati col r.d. 30 dicembre 1923, n. 2841,
dall'art. 4 del regol. amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, e dal testo
unico delle leggi sanitarie. In ogni caso i prefetti debbono comunicare all'opera nazionale i provvedimenti
adottati, anche di loro iniziativa, in forza delle citate disposizioni
legislative e regolamentari, nei riguardi delle istituzioni contemplate nel
presente articolo. Controllo e
vigilanza Istituti di ricovero
di anziani e handicappati Per gli istituti gestiti da IPAB,
ECA, vedasi il DPR 15.1.1972 n. 9 (sopra riportato).
Può anche intervenire nei
confronti di quelli gestiti da Comuni, loro Consorzi, Comunità montane e Province. Può inoltre intervenire nei confronti degli istituti pubblici e privati per
anziani e per handicappati adulti che ricoverino persone assistite
direttamente dalla Regione o dagli enti ai quali
Art. 1 - L'esercizio delle funzioni
amministrative statali di cui all'art. 3, n. 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, è delegato, per il rispettivo
territorio, alle regioni a statuto ordinario, che esercitano tali funzioni in
conformità delle direttive emanate dall'organo statale competente, al quale
compete anche di accertare che le funzioni delegate conseguano i fini di interesse generale cui sono preordinate. In caso di inattività
degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, nonostante
preventiva diffida, qualora le attività relative alle materie delegate
comportino adempimenti propri dell'amministrazione, il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro competente, può disporre i necessari atti
sostitutivi. Il regolamento dei rapporti
finanziari di cui all'art. 17 lettera b) della legge 16 maggio 1970, n. 281,
è stato effettuato contestualmente al decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Autorizzazione
preventiva a funzionare Art. 50 del R.D.
15.4.1926 n. 718 Gli istituti, i comitati e le
associazioni di carattere pubblico o privato, che, in tutto o in parte,
intendano comunque provvedere alla protezione e
all'assistenza della maternità e dell'infanzia, devono essere previamente
riconosciuti idonei a tale funzione, nei riguardi economici, tecnici e
morali, dalla giunta esecutiva dell'opera nazionale. Per ottenere la dichiarazione d'idoneità, gli istituti, i
comitati e le associazioni predette devono presentare apposita
domanda per mezzo del presidente della federazione della provincia in cui
hanno la loro sede principale, unendo copia dell'atto di costituzione, un
esemplare dello statuto o regolamento, o, in mancanza, il programma
dell'attività che si propongono di svolgere, un prospetto dei mezzi destinati
allo svolgimento di tale attività, una planimetria dei locali e un elenco
degli amministratori. Il presidente della federazione
provinciale, assunte le opportune informazioni per mezzo del prefetto della
provincia e del comitato di patronato del comune o della zona in cui ha sede
l'istituto, il comitato o l'associazione, trasmette gli atti alla giunta
esecutiva dell'opera nazionale, la quale, disposti quegli accertamenti
suppletivi che ritenga necessari, provvede con
deliberazione motivata. Contro il provvedimento negativo
della giunta esecutiva l'amministrazione interessata
può ricorrere al consiglio centrale, che decide definitivamente. Art. 667 del Codice
penale Chiunque senza la licenza
dell'Autorità, e senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre e conduce agenzie di affari,
stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone, o le
riceve in convitto o in cura, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda fino a lire duecentomila. Se la licenza è stata negata,
revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si
applicano congiuntamente. Qualora, ottenuta la licenza, non si
osservino le altre prescrizioni della legge o dell'Autorità, la pena è
dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda fino a lire centoventimila. Art. 32 del Codice
penale Il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta, omette o
rifiuta un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione fino
a un anno o con la multa fino a lire
quattrocentomila. Controllo e
vigilanza sui minori ricoverati e affidati a
terzi Art. 19 del R.D.
24.12.1934 n. 2316
(1) Quando le autorità di pubblica sicurezza o le istituzioni
di beneficenza e assistenza o le associazioni per la protezione e
l'assistenza dei minori raccolgano un fanciullo
abbandonato o vengano a conoscere che un fanciullo si trovi in stato di
abbandono materiale o morale, debbono, dopo aver provveduto al provvisorio
ricovero del fanciullo, darne subito notizia al comitato di patronato
incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo. Lo stesso obbligo incombe a
qualunque cittadino che trovi abbandonato in luogo pubblico un fanciullo minore di quattordici anni o venga a conoscenza
che un fanciullo trovasi in stato di abbandono materiale o morale. Ai cittadini trasgressori è
applicabile la pena prevista nell'art. 593, primo comma,
del codice penale. Art. 20 del R.D. 24.12.9934 n. 2316 (2) Agli effetti della vigilanza di
cui al n. 2 dell'art. 13 del presente testo unico, allorché una persona
allevi o custodisca un fanciullo minore di
quattordici anni, fuori dalla dimora dei genitori o del tutore, deve farne
dichiarazione al locale comitato di patronato, al quale deve inoltre
dichiarare ogni suo cambiamento di residenza ed eventualmente la morte o il
ritiro del fanciullo. Al comitato medesimo gli istituti
pubblici o privati di beneficenza e assistenza debbono
comunicare l'elenco dei fanciulli in essi ricoverati e di quelli affidati a
privati allevatori e notificare le eventuali dimissioni dei fanciulli
medesimi. Gli allevatori e custodi e i
presidenti degl'istituti di beneficenza e
assistenza che contravvengano alle disposizioni del presente articolo sono
puniti con l'ammenda da lire Scheda nominativa dei minori ricoverati in istituto o
affidati a terzi Art. 194 del R.D.
95.4.1926 n. 718 Art. 115 del R.D.
15.4.1926 n. 718 115. Per ogni persona a cui favore
venga attuata dai patroni una forma di assistenza o
di protezione è redatta dal comitato di patronato della zona in cui essa ha
la sua dimora una speciale scheda, secondo il modello approvato dall'opera
nazionale. Le schede sono riunite in apposito schedario. Le notizie contenute nello schedario
sono riservate. Esse possono essere comunicate solo per ragioni di ufficio. La violazione del segreto è punita
a norma del codice penale. Art. 314/4 della legge
5.6.1967 n. 431 relativa all'adozione speciale Su istanza
del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque
ne abbia interesse sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per
i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di età inferiore agli
anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei
parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia
dovuta a forza maggiore. La situazione di
abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma
precedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private
istituzioni di protezione ed assistenza per l'infanzia. Il compimento dell'ottavo anno da
parte del minore, durante il corso del procedimento non osta alla
dichiarazione dello stato di adottabilità. |
Alle
Regioni si
richiede la istituzione e gestione di una scheda
per ciascuna IPAB e per ciascun ECA contenente i seguenti elementi: - denominazione - scopi statutari - attività svolte con indicazione
delle relative sedi - bilancio - patrimonio mobiliare e
immobiliare - numero, qualifiche e tipo di
rapporto di lavoro del personale - solo per le IPAB: composizione del consiglio di amministrazione
e indicazione degli organi competenti per le nomine degli amministratori e
del presidente e loro durata in carica. Alle
Regioni si
richiede la istituzione e gestione di una scheda
per tutti gli istituti pubblici e privati di assistenza all'infanzia operanti
nel territorio regionale, compresi gli istituti gestiti da IPAB ed ECA. I dati dovrebbero comprendere: - denominazione dell'istituto; - natura giuridica dell'ente gestore; - anno di istituzione
dell'istituto; - sede dell'istituto; - sede dell'ente gestore; - attività svolta; - tipo di utenza; - posti letto
disponibili; - posti letto
occupati; - numero, qualifica e tipo di
rapporto di lavoro del personale; - caratteristiche delle strutture
murarie e metri quadrati complessivi; - attrezzature. Ciascun istituto dovrebbe inoltre
trasmettere copia dello statuto, del regolamento e delle modificazioni. L'istituzione e gestione delle
schede dovrebbero essere estese, da parte dell'assessorato competente, agli
asili nido e alle scuole materne non statali e non comunali, per i quali la
legge ex ONMI prevede il rilascio (oggi di competenza delle Regioni) della
preventiva autorizzazione a funzionare. Alle
Regioni si
richiede la istituzione e gestione di una scheda
per tutti gli istituti pubblici nei confronti dei quali le Regioni possono
intervenire, estendendo al massimo l'iniziativa nei confronti di quelli
privati. Alle
Regioni si
richiede l'emanazione di norme per la preventiva autorizzazione a funzionare
degli istituti pubblici e privati di assistenza,
compresi gli asili nido, i baby parking e le scuole materne non statali e
non comunali. Circa i contenuti si veda ad esempio il citato atto amministrativo n. 1001
della Regione Umbria. Le autorizzazioni preventive vanno
collegate alla gestione delle schede degli istituti. Alle Regioni si richiede l'istituzione e la gestione
di una scheda nominativa per ciascun minore
ricoverato (handicappato o non handicappato); tale iniziativa andrebbe
estesa anche agli anziani ed agli handicappati adulti (vedi Scheda nominativa
allegata). La istituzione e gestione di queste
schede consente alle Regioni e alle Unità locali (e fino alla loro
istituzione agli enti locali) di conoscere il numero, la collocazione
territoriale, il periodo del o dei ricoveri, e le cause che hanno determinato
l'intervento assistenziale dei ricoverati nei vari istituti e dagli affidati:
ciò al fine di poter predisporre a livello regionale e soprattutto a quello
locale le misure qualitative e quantitative necessarie per i servizi
alternativi. Tale scheda dovrebbe essere
compilata - dagli enti pubblici di assistenza nei confronti dei quali
- dagli istituti di ricovero e
comprendere tutti gli assistiti ricoverati in regione e fuori; - dagli
istituti di ricovero e comprendere tutti gli assistiti provenienti sia dal
territorio regionale che da altre regioni La scheda dovrebbe contenere il
minimo di dati necessari per la predisposizione dei servizi alternativi e
delle vigilanze. Anche per questi dati si richiede entro
quali tempi indicativamente potranno esser fornite le prime indicazioni e le
successive. L'impianto e la gestione delle
schede e dei censimenti dovrebbe possibilmente
consentire il riferimento dei dati delle singole unità locali. La istituzione e gestione delle
schede dovrebbe essere fatta in modo da garantire l'anonimato. Alle
Regioni si
richiede di predisporre i registri e le schede previste dalle disposizioni
di legge a fianco indicate. Il registro e le schede
dovrebbero essere concordate con il Tribunale per i minorenni al fine di
poter essere utilizzate anche per l'applicazione della legge 5.6.1967 n. 431 relativa all'adozione speciale. Su di un apposito
registro dovrebbero essere registrate le visite al fine dell'applicazione
della legge suddetta. Le schede degli istituti
dovrebbero infine contenere gli stessi dati delle schede raccolte dal Alle
Regioni e ai Tribunali per i minorenni si richiede una stretta collaborazione al fine di una applicazione della disposizione di legge a fianco indicata. Si veda anche in questo numero la
circolare del Presidente del Tribunale per i minorenni della
Liguria del 2.1.1976. |
Allegato 1
SCHEDA NOMINATIVA
Scheda nominativa
dei minori di anni 18, degli adulti e anziani ricoverati in istituto o affidati
o inseriti presso volontari (famiglie, persone, nuclei parafamiliari di due o
più volontari) o presso comunità alloggio (3).
Che l'Ente o istituto
.................................................................................................................................
con sede in
...........................................................................
Provincia .................................................
Via
.......................................................................... n. .................... in data
..........................................
Trasmette:
a) alla Regione Piemonte ai sensi dei Provvedimento del
.................................... n. ...............
b) al Giudice Tutelare e al
Tribunale per i minorenni ai sensi del 3° comma dell'art. 314/5 della legge 5
giugno 1967, n. 431 (4).
Cognome
................................................................ Nome
................................................................. Nato a
.................................................................. il
.............................................................
Assistito dalla data del
................................. ricoverato o affidato o inserito dalla data
del ................. Presso la famiglia, la persona, la comunità alloggio
o l'istituto .......................................................... Con
sede in .......................... Provincia ........... Via
.................................................... n. .................
Abitazione precedente al ricovero o istituto
di provenienza
.....................................................................
Via ..................................................... n.
..................... Città ............................................. Prov. ............
Persona o ente che ha disposto il
ricovero o l'affidamento o l'inserimento .............................................
Via ..................................................... n.
..................... Città ............................................. Prov. ............
Motivi in base ai quali è stato
disposto l'affidamento, l'inserimento o ricovero .......................................
Condizioni fisiche
................................................................
Condizioni psichiche .............................................................
Eventuali altre notizie
............................................................
Per gli interdetti
Tutore
................................................................................................................................................
Via ................................................... n. .................. Città
.............................................. Prov.
...............
nominato dal Giudice Tutelare di ................................................
in data .......................................
Per i minori
padre
..................................... via ......................................
n. ........ città .............................. prov. .......
madre ....................................
via ...................................... n. .........città
.............................. prov. ......
tutore ..........................................
via ..................... n. ........ città ......................................... prov. .......
nominato dal Giudice Tutelare di
..................................................... in data ..........................................
Situazione familiare
.......................................................................................................................
Il minore riceve visite?
...........................................................................................................................
Da quali persone? .................................................................................................................
Con quale frequenza?
..............................................................................................................
Trascorre le vacanze fuori della
famiglia, della comunità alloggio o dell'istituto? .................................
Con chi? ...........................................................................................
In quali periodi e per quanto tempo?
.....................................................................................................
- vita di relazione esterna all'istituto
.................................................................................................
- situazione scolastica del minore .....................................................................................................
- frequenza di scuole interne o esterne all'istituto
............................................................................
Eventuali altre notizie ...............................................................................................................................
Timbro dell'ente o istituto
Firma del responsabile
Spazio riservato al destinatario
(1) Le segnalazioni
vanno fatte alla Regione competente per il territorio (sede dell'istituto o
dell'affidatario) in base alle competenze trasferite
alle Regioni dalla legge di scioglimento dell'ONMI.
(2) vedi nota 1.
(3) La scheda deve
essere compilata e inviata per tutte le persone sopra indicate affidate, inserite
o ricoverate nella Regione o fuori dal territorio regionale.
La scheda deve
essere inviata all'ufficio ..................... secondo le seguenti modalità
..............
Gli enti (province,
comuni, ECA, ONPI, ENAOLI, ecc.) dovranno prendere accordi con gli istituti del
Piemonte in cui sono ricoverati loro assistiti affinché la segnalazione sia fatta dagli istituti stessi. In
presenza di tali accordi gli enti sono esentati dall'invio delle schede
per evitare inutili doppioni.
Si precisa inoltre
che l'Ente o istituto deve essere in possesso di
queste notizie ai sensi dell'art. 194 del R.D. 15 aprile 1926 n. 718 che
recita: «in ogni istituto di assistenza occorre impiantare e tenere al
corrente: a) un registro nominativo di tutti gli assistiti; b) un fascicolo
personale per ciascun assistito contenente i documenti relativi all'ammissione
nell'istituto, la corrispondenza con la famiglia dell'assistito, con le
autorità e con gli organi dell'opera nazionale, gli atti relativi all'eventuale
trasferimento in altro istituto o al collocamento esterno o al licenziamento;
c) una scheda individuale per ogni assistito compilata secondo le norme di cui
all'art. 115 del presente regolamento».
(4) Si ricorda che ai
sensi del secondo comma dell'art. 314/5 della legge 431 del 5-6-1967: «i
pubblici ufficiali, gli istituti e gli enti assistenziali debbono riferire al
più presto al Tribunale per i minorenni tramite il giudice tutelare, che
trasmette gli atti con la relazione informativa, sulle condizioni di ogni
minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza».
Pertanto, per
sveltire le pratiche relative alla procedura per la
dichiarazione dello stato di adottabilità si invitano gli Enti e istituti di
assistenza a far pervenire direttamente una copia al Tribunale minorenni della
segnalazione di cui sopra.
www.fondazionepromozionesociale.it