Prospettive assistenziali, n. 35, luglio-settembre 1976
DOCUMENTI
PROPOSTA
PER UNA «CARTA DEI DIRITTI» DEL MALATO IN OSPEDALE (1)
...
«L'elaborazione di una carta dei diritti del malato
serve quindi solo per meglio far valere certi diritti che già sarebbero
garantiti dall'ordinamento vigente (se correttamente interpretato), ma che
vengono in genere sistematicamente disattesi; e come stimolo per rivendicazioni
e lotte collettive per la difesa della salute».
TESTO
1) I ricoverati hanno diritto al
trattamento medico e chirurgico e all'assistenza necessari
alla loro salute e al loro benessere. Indipendentemente dalla classe sociale di appartenenza, dall'età, dalle disponibilità finanziarie,
dalla fede politica o religiosa.
2) I ricoverati hanno diritto di
ottenere tutte le informazioni essenziali riguardanti l'organizzazione
dell'ospedale e le funzioni di coloro che svolgono attività nell'ospedale
stesso (servizi, orari di lavoro, responsabilità, ore e luoghi in cui i medici
e il personale sanitario e amministrativo sono disponibili). Ciò perché
possano meglio utilizzare una struttura sanitaria, la cui esistenza è
giustificata solo in quanto è al servizio del cittadino.
3) Ogni paziente ha diritto di
conoscere il nome del medico o dei medici direttamente responsabili del
coordinamento e dell'espletamento delle indagini e delle cure: egli ha diritto
di chiedere loro un'informazione riguardante la diagnosi (anche se
provvisoria), l'indirizzo terapeutico e la prognosi,
in termini tali che li possa comprendere.
4) Nessun intervento chirurgico,
nessun esame diagnostico, né alcuna terapia possono
essere praticati senza il consenso dell'interessato, che deve essere messo
nelle condizioni di rendersi conto di quanto gli viene proposto. Ogni paziente
ha, cioè, diritto di chiedere al medico
informazioni chiare ed esaurienti prima di qualsiasi
indagine o trattamento, soprattutto per quanto concerne i disagi, î rischi e la
durata. In ogni modo il paziente ha diritto di rifiutare indagini o
trattamenti, salvo nei rari casi particolari in cui la legge disponga
diversamente: egli ha diritto di essere informato su indagini a trattamenti
alternativi, anche se eseguibili altrove.
5) Ogni paziente ha diritto che
venga rispettato il pudore del suo corpo e tutelato il carattere riservato
delle sue dichiarazioni al medico e delle indagini e del trattamento a cui è
sottoposto.
6) Ogni paziente ha diritto di essere informato con anticipo ogni volta che, per motivi
organizzativi generali o contingenti, l'ospedale non può provvedere in tempi
ragionevoli alle sue necessità di diagnosi o di cura. Se la degenza si
prolunga senza apparente giustificazione, il malato
ha diritto di conoscerne il motivo in modo esauriente. Un trasferimento in
altro ospedale può avvenire solo quando le condizioni
del paziente lo consentano e quando egli abbia ricevuto tutte le informazioni
sulla necessità di un simile provvedimento e sulle alternative ad esso.
7) Ogni paziente deve essere
informato se nella divisione o nell'ospedale in cui è ricoverato vengono fatte sperimentazioni di farmaci, di nuovi metodi
diagnostici o di cura. Ogni paziente ha diritto di
rifiutarsi per simili ricerche anche se non comportano rischi.
8) Ogni paziente ha diritto che il
suo medico curante venga consultato dai medici
dell'ospedale, per una maggiore conoscenza di elementi utili alla diagnosi e
alla cura. Egli ha diritto di chiedere che al momento della sua dimissione
dall'ospedale vengano forniti sia a lui personalmente,
sia al suo medico, tutti i dati necessari a garantire una continuità utile di
trattamento.
9) Ogni paziente ha diritto di
prendere visione dei regolamenti dell'ospedale e di
ottenere chiare spiegazioni sui motivi delle carenze o disfunzioni dei servizi
e su quanto si intende fare per porvi rimedio. I degenti e tutti gli interessati
hanno diritto di rivolgersi personalmente alle direzioni amministrativa e
sanitaria dell'ospedale e ai componenti del consiglio
di amministrazione.
10) I malati hanno diritto di
mantenere i propri rapporti familiari e sociali durante la degenza. Essi possono
riunirsi all'interno dell'ospedale per discutere i problemi che li concernono e
promuovere iniziative di apertura dell'ospedale verso
il territorio. Eventuali limitazioni in relazione a
esigenze del servizio ospedaliero devono risultare espressamente da norme di
legge o di regolamento.
(1) Da AA.VV., I diritti del
malato, Feltrinelli, 1975.
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