Prospettive assistenziali, n. 36, ottobre-dicembre 1976

 

 

ASSISTENZA E CONCORDATO (1)

 

 

Introduzione

Nel presentare la storia delle due leggi regio­nali toscane sull'assistenza e il diritto allo stu­dio siamo partiti dalla consapevolezza che que­ste leggi esprimono un'alternativa all'accentra­mento statale e incorporano una concezione di gestione sociale che si muove in direzione di una democrazia diretta, sempre meno delegata, sem­pre più partecipata.

Queste leggi attribuiscono funzioni delegate ai comuni, prevedono organi di partecipazione popolare alla programmazione, gestione e con­trollo delle attività, fanno posto alle formazioni sociali presenti o in via di costituzione nel ter­ritorio: consigli di quartiere, consigli sindacali di zona, consorzi, unità sanitarie locali, comu­nità montane, associazioni democratiche di va­rio tipo, organismi rappresentativi dei vari set­tori della popolazione...

Il potere decisionale viene spostato verso il basso. Via via che queste strutture di base cre­sceranno e si affermeranno, via via che effetti­vamente conteranno, si dilaterà la partecipazio­ne di base, il popolo prenderà su di sé, nel ter­ritorio, la gestione diretta delle abitazioni, del­la salute, della scuola, della sicurezza sociale, di tutti gli strumenti, insomma, per l'espandersi, l'approfondirsi e l'umanizzarsi della vita sociale e quindi anche la gestione diretta degli strumen­ti per l'espressione della fede religiosa.

L'entrata in azione come protagoniste delle forze popolari di base è logicamente in diretta relazione con il progressivo ridimensionamento delle strutture di vertice. Ma certe strutture di vertice, abituate da sempre a decidere per gli altri, confonderanno la fine dei propri privilegi come la fine della libertà, l'erompere tumultuo­so delle forze popolari con l'inizio di una nuova forma di schiavitù.

I vescovi toscani attaccano, per esempio, pro­prio l'articolo 6 della legge sul diritto allo stu­dio che stabilisce la delega ai comuni e la ge­stione sociale e chiamano « fascismo rosso » questo nuovo modo di concepire i rapporti tra stato ed enti locali, tra enti locali e formazioni sociali, tra vertice e base.

Veniamo dunque alla narrazione ed interpre­tazione dei fatti.

 

 

La storia della legge regionale intitolata «In­terventi in materia di Assistenza Sociale e dele­ga di funzioni agli Enti Locali»

 

art. 30 del Concordato:

«La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico o associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza e il controllo delle competenti autorità della chie­sa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano e senza obbligo di assoggettare a con­versione i beni immobili».

 

Data la lentezza con cui procede a livello go­vernativo il lavoro di approntamento e appro­vazione delle leggi quadro e più in generale della riforma socio-sanitaria, la Regione Tosca­na si è impegnata legislativamente e promozio­nalmente ad anticiparla per quanto possibile. Altrimenti anche la Toscana dovrebbe gestire politicamente le poche competenze trasferite dallo Stato senza nulla cambiare, sostituendosi ad esso formalmente ma lasciando inalterato il modello politico operativo. In tal modo si raf­forzerebbe l'attuale situazione di insufficienza, discredito, inefficienza del sistema socio-sanita­rio, senza fare un passo verso la prefigurazione di un sistema di sicurezza sociale fondato sulle autonomie locali.

Fra le varie iniziative prese dalla Regione To­scana con questi intenti, ci sembra significativo, per il tema di questo seminario, spiegare bre­vemente l'iter di una legge chiamata «Interven­ti in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali».

Il testo di questa legge fu approvato dal Con­siglio regionale il 1° aprile 1975, con l'astensio­ne della D.C., dopo un anno circa fra discus­sioni in commissione e consultazioni fra i partiti.

Agli art. 14 e 15 di questa legge si prevede­va l'estinzione delle I.P.A.B. (Istituzioni pubbli­che di Assistenza e Beneficienza) sia nei casi indicati dalla riforma Crispi del 1890, «nonché qualora sia impossibile realizzare le finalità del­la istituzione per insufficienza di mezzi o per cattivo funzionamento».

I beni mobili e immobili avrebbero dovuto essere devoluti al Comune in cui l'istituzione estinta aveva la propria sede.

Questi due articoli, che miravano a non con­finare l'azione regionale nella sfera degli inter­venti di tipo caritativo, ma a porre le basi per la costruzione di un sistema di servizi che si proponga la prefigurazione di un quadro di si­curezza sociale proiettato nella costruzione del­le unità locali di sicurezza sociale, provocaro­no il finimondo nella gerarchia cattolica.

Questa gerarchia si è fatta sentire in mille modi: con lunghi studi di «esperti» in campo legale, attraverso la D.C. più retriva, tramite l'intervento diretto delle I.P.A.B. stesse (2).

Così la legge della Regione Toscana è rien­trata subito in Consiglio con il telegramma del primo rinvio da parte del Governo.

Si arriva in tal modo al maggio 1975. Subito dopo le elezioni del 15 giugno dello stesso anno, la legge viene ripresa in esame e il Consiglio delibera un nuovo testo dove non si dichiara più l'estinzione delle I.P.A.B. per «cattivo funzionamento» ma solo «qualora non vi ostino particolari disposizione dello statuto o delle tavole di fondazione».

Il 7 gennaio 1976 il governo rinvia di nuovo anche il testo così rivisto e corretto.

A questo punto la maggioranza del Consiglio regionale toscano forse si rende conto che insi­stere significa procrastinare tutta la legge de­lega per chi sa quanto tempo. Forse capisce anche che l'art. 30 del Concordato ha sancito dei poteri sai quali poggia tutta l'assistenza religiosa e che una legge delega di una Regione può far nulla o quasi. Fatto sta che gli articoli riguardanti l'estinzione delle I.P.A.B, spariscono dal testo il quale, così mutilato della sua parte essenziale, viene subito approvato dal Commis­sario del Governo.

È significativo che nella seduta conclusiva del Consiglio regionale lo stesso capo-gruppo D.C., Pezzati, abbia apprezzato il carattere inno­vativo della legge nella sua prima stesura, di­chiarando che solo in tal modo era possibile trasformare una assistenza medievale in un intervento assistenziale moderno e che lo stes­so Pezzati abbia avuto parole di rammarico per la mutilazione della legge dovuta, come lui stes­so ha affermato, a negative «interferenze» pro­venienti dall'ambito cattolico (3).

 

Quali dimensioni hanno in Italia le istituzioni caritative gestite da religiosi?

Esiste una ricerca della P.O.A. i cui dati si riferiscono agli anni 1959-60 che elenca 13.027 istituzioni caritative o assistenziali operanti in Italia nella sfera d'azione dell'autorità ecclesia­stica o in qualche modo da essa dipendenti. Un altro tentativo di censimento non è stato ultimato per la difficoltà di distinguere adegua­tamente i veri e propri istituti di beneficenza e assistenza da altri tipi di interventi caritativi che sorgono spontaneamente nell'ambito delle parrocchie e accanto alle varie associazioni religiose.

Per quanto invece concerne il personale reli­gioso addetto agli istituti dipendenti dall'autori­tà ecclesiastica, non ci sono dati ufficiali. L'«an­nuario statistico dell'assistenza e della previ­denza sociale» si limita a indicare il totale del personale religioso addetto agli istituti per mi­nori normali, anormali sensoriali, minorati fisici e psichici, vecchi indigenti e altre categorie di bisognosi, personale che nel 1970 raggiungeva, su un totale di 90.817 addetti, la cifra di 39.643 soggetti.

C'è chi a questo punto sostiene che fra assi­stenza pubblica e privata, religiosa o laica, oggi c'è poca differenza e che, anzi, il personale re­ligioso dà un grosso contributo in sacrificio.

Questa considerazione falsa tutto il problema che é quello di fare un salto di qualità da un'as­sistenza che in qualche modo fa opera di tam­ponamento con iniziative inadeguate, calate dall'alto e funzionali ai sistema, per passare ad un ordinamento di sicurezza sociale che affronti in radice il problema dei bisogni attraverso una politica di interventi globali nei settori della produzione, della distribuzione del reddito, dell'istruzione, della casa, dei servizi ecc. che si muova in direzione di una democrazia diretta, sempre meno delegata, sempre più partecipata.

 

Il Concordato e l'assistenza

Ma una tale impostazione del problema viene contraddetta e bloccata da vari ostacoli fra cui non secondari il concordato fra Stato e Chiesa e in particolare l'articolo 30 il quale permette che sulla beneficenza religiosa sorgano e pro­sperino vere e proprie aziende che non pagano le tasse e nessun altro onere; fa sì che «pove­re» suore vadano magari a chiedere la carità per gli orfanelli, mentre invece la loro organiz­zazione religiosa oltre a riscuotere denaro pub­blico in rette individuali possiede anche lasciti «cospicui e modesti» gestiti da varie Società di esecutori di pie disposizioni i cui bilanci so­no sconosciuti al fisco dello Stato italiano. Le stesse suore si lamentano che le rette sono in­sufficienti per mandare avanti l'istituto e la gen­te si sente in colpa per questo, senza poter ca­pire che di rette per tenere gente chiusa in isti­tuti bisognerebbe non pagarne più poiché la stessa Costituzione all'articolo 3 afferma che bisogna «rimuovere gli ostacoli che di fatto li­mitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e ne impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

Falsa il problema anche il richiamo dei ve­scovi al rispetto del pluralismo, che dicono san­cito dalla Costituzione, ma che serve loro per nascondere gli interessi il cui principale pila­stro di sostegno è il concordato. Essi infatti af­fermano:

«La nostra preoccupazione è per un autenti­co pluralismo istituzionale (Cost. it., art. 38) e, in questo quadro, per la necessaria libertà e il doveroso riconoscimento delle varie iniziative promosse in campo cattolico, le quali, intendo­no concorrere al bene comune, affiancando e integrando quanto viene promosso dalla socie­tà civile, in uno sforzo sincero di rispondere, per motivazioni religiose, oltre che sociali, e in modi rinnovati, a reali bisogni, nel rispetto delle persone e secondo i desideri- degli stessi cittadini» (4).

Questa voluta confusione di impostazione del problema assistenziale viene invece chiarita da quanto affermato nel 1971 in un convegno svol­tosi a Torino, promosso da CGIL, CISL, UIL, ACLI, Comitati di quartiere, Unione tutela del minore, Associazione lotta contro le malattie mentali, sul tema: «Dall'assistenza emarginante ai servizi sociali aperti a tutti»:

«La chiesa si trova di fronte alla urgente ne­cessità di una revisione critica del suo inter­vento assistenziale e di una scelta fondamen­tale: o prestarsi in maniera acritica alle vec­chie e nuove forme di un'assistenza programma­ta da un ampio disegno socio-politico che la sovrasta e la condiziona senza la partecipazione delle persone, oppure in un autentico spirito comunitario svolgere la sua originaria missione di animare con spirito profetico l'azione di li­berazione dell'uomo...».

«Il servizio di assistenza è un fatto della comunità sociale ed è quindi regolato da nor­me tecniche, che possono si ispirarsi al mes­saggio evangelico della carità fraterna, ma che comunque rimangono nella sfera dell'organizza­zione civile. Da questa distinzione consegue che quando un cristiano attua un'opera assistenziale diventa un operatore sociale, entra nel campo dei servizi e ne deve perciò accettare le regole, senza far confusioni fra carità e servizio, essen­do la prima atto religioso e sostanza della co­munione fraterna, il secondo fatto sociale e funzione della comunità civile con strumenti ed obbiettivi autonomi» (5).

Anche nell'ambito delle comunità di base a volte non si ha ben chiara questa differenza e in buona fede ci si può prestare ad iniziative che non aiutano questa revisione critica della chiesa. Ci sarà chi difenderà il lavoro di «sup­plenza» fatto nella chiesa in nome della ca­rità cristiana e senza mire di potere. Ci sembra che a questo proposito parli chiaro la lettera ai cristiani intitolata «Riconciliazione: realtà stra­niera nella chiesa» di sette preti che vivono la vita degli emarginati nelle baracche di Roma, scritta in occasione dell'anno santo:

«Quando la supplenza dei cristiani diventa narcotizzante, allora il principio che la ispira non è più il servizio, ma il dominio. Essa do­vrebbe avere lo scopo di stimolare i poteri ci­vili a prendere coscienza dei loro doveri. Do­vrebbe essere opera di profezia che non offre alcun alibi alla pigrizia e all'oppressione, ma sottopone a severo giudizio l'accidia di chi si esaurisce a difendere il potere per il potere e distoglie lo sguardo dal popolo. Ma è questo lo scopo e il ruolo delle nostre supplenze? Spesso sono più ingiuste delle strutture offerte dalla comunità civile. Esse si prestano ad esse­re freno del rinnovamento».

Forse oggi tocca anche alle Comunità cristia­ne di base l'ingrato compito profetico, ma ve­ramente promozionale, di distruggere per per­mettere di costruire su basi nuove una società più giusta: distruggere, nell'ambito di un su­peramento della logica concordataria, l'articolo 30 del concordato fra Stato e Chiesa e poter così costruire un sistema di sicurezza sociale più umano.

Tocca anche alle Comunità cristiane di base vivere intensamente la lotta di tutto quanto il movimento di base per rendere operante lo spostamento verso il basso del potere deci­sionale, spostamento che costituisce, secondo noi, il contenuto più autentico di una dimensio­ne veramente umana anche della assistenza.

 

 

(1) Dal Notiziario della Comunità dell'Isolotto - Firenze, n. 87. Relazione delle Comunità toscane per il Seminario di studio delle Comunità di base italiane, tenutosi a Potenza il 2-3 ottobre 1976.

(2) Pro-memoria alla Regione Toscana della «Società di esecutori di pie disposizioni di Siena», 5 febbraio 1975. (Si tratta di una IPAB le cui origini risalgono al XIII sec. e che da allora «con intenti di schietta pietà religiosa» raccoglie lasciti «cospicui e modesti» e amministra i beni di molte altre IPAB toscane).

(3) «È la terza volta che esaminiamo questo progetto di delega nel settore dell'assistenza dopo averlo discusso in commissione e poi in Consiglio... Oggi noi ci accingiamo a votarlo mutilato, per decisione del Governo, di parti che costi­tuiscono la ragione di un lungo confronto della UC e le forze politiche di questo Consiglio, vuoi di maggioranza, vuoi di opposizione. Noi diciamo francamente che sentiamo l'amarezza di non essere riusciti a superare gli ostacoli che si sono frapposti da una parte, sia pur minima, della società toscana e siamo amareggiati anche dagli interventi che vi sono stati, inconsapevolmente, forse anche nel nostro stesso ambito, in posizioni decisamente contrarie a quelle assunte dal gruppo democratico cristiano e riconfermate in una recentissima decisione. Interferenze che si sono frapposte all'accettazione della legge che qui votammo quattro mesi orsono...». (Dall'intervento di Pezzati alla seduta n. 43 del Consiglio regionale toscano del 10 marzo 1976).

(4) Regione Emilia-Romagna, Dialogo fra Episcopato e Regione. Suppl. n. 12, dicembre 1973.

(5) «Dall'assistenza emarginante ai servizi sociali aperti a tutti», Atti. Torino, SEI, 1972, pagine 115 e 116.

 

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