Prospettive assistenziali, n. 36, ottobre-dicembre
1976
I
CIECHI POSSONO FREQUENTARE LE SCUOLE NORMALI
L'inserimento
sociale dei ciechi è cammino lungo e travagliato. La lotta per il loro inserimento
scolastico ebbe un primo riferimento nel ricorso, presentato dal Pretore M. Marchesiello di
Oggi
con l'entrata in vigore della legge 11 maggio 1976, n. 360, i ciechi possono
frequentare finalmente la scuola di tutti (2).
Ma un secondo obiettivo ora resta da
perseguire: il passaggio alle Regioni delle competenze operative dell'Unione
Italiana Ciechi, oltre a quelle di tutti gli altri enti inutili per non dire
dannosi esistenti nel nostro paese (3).
TESTO DELLA LEGGE 11-5-1976, N. 360
«Modifica dell'art. 1 della legge 26-10-1952, n. 1463 -
Statizzazione delle scuole elementari per ciechi».
Articolo unico
L'art. 1 della legge 26 ottobre
1952, n. 1463, è sostituito dal seguente:
«L'obbligo scolastico sancito dalle
vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli
ciechi, nelle apposite scuole speciali di cui al successivo articolo 2 o nelle
classi ordinarie delle pubbliche scuole. In tali classi devono
essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi
di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali
preposti.
Sono abrogati gli articoli 455, 456,
457 del regolamento generale n. 1297 del 26 aprile 1928 (regolamento generale
sui servizi dell'istruzione elementare), nonché tutte
le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo».
(1) V. Prospettive assistenziali, n. 19, pag.
47.
(2) Circa le positive
esperienze di inserimento di alunni non vedenti nella scuola normale, si veda Prospettive assistenziali, n. 29, pag.
17.
(3) V. la proposta di
legge di iniziativa popolare «Competenze regionali in materia di servizi
sociali e scioglimento degli enti assistenziali», in Prospettive assistenziali, n. 29 bis.
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