Prospettive assistenziali, n. 36, ottobre-dicembre 1976

 

 

I CIECHI POSSONO FREQUENTARE LE SCUOLE NORMALI

 

 

L'inserimento sociale dei ciechi è cammino lungo e travagliato. La lotta per il loro inseri­mento scolastico ebbe un primo riferimento nel ricorso, presentato dal Pretore M. Marchesiello di La Spezia del 12-6-1972 (1), contro l'obbligo della frequenza scolastica presso le apposite scuole speciali per i ciechi stabilito dall'art. 1 della legge 26-10-1952 n. 1463, ricorso che pur­troppo venne respinto dalla Corte Costituzionale.

Oggi con l'entrata in vigore della legge 11 mag­gio 1976, n. 360, i ciechi possono frequentare fi­nalmente la scuola di tutti (2).

Ma un secondo obiettivo ora resta da perse­guire: il passaggio alle Regioni delle competenze operative dell'Unione Italiana Ciechi, oltre a quelle di tutti gli altri enti inutili per non dire dannosi esistenti nel nostro paese (3).

 

 

TESTO DELLA LEGGE 11-5-1976, N. 360

 

«Modifica dell'art. 1 della legge 26-10-1952, n. 1463 - Statizzazione delle scuole elementari per ciechi».

 

Articolo unico

 

L'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è sostituito dal seguente:

«L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti di­sposizioni si adempie, per i fanciulli ciechi, nelle apposite scuole speciali di cui al successivo arti­colo 2 o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti.

Sono abrogati gli articoli 455, 456, 457 del regolamento generale n. 1297 del 26 aprile 1928 (regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo».

 

 

 

 (1) V. Prospettive assistenziali, n. 19, pag. 47.

(2) Circa le positive esperienze di inserimento di alunni non vedenti nella scuola normale, si veda Prospettive assi­stenziali, n. 29, pag. 17.

(3) V. la proposta di legge di iniziativa popolare «Competenze regionali in materia di servizi sociali e scioglimento degli enti assistenziali», in Prospettive assistenziali, n. 29 bis.

 

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