Prospettive assistenziali, n. 36, ottobre-dicembre 1976

 

 

LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO CONTRO L'ADOZIONE SPECIALE

 

 

Pubblichiamo la sentenza del Tribunale per i minorenni di Palermo dalla quale emerge che la Corte d'appello di Palermo, seguendo una linea opposta a quella di altri organi giudiziari, con­tinua ad ostacolare l'applicazione della legge sull'adozione speciale.

Nel n. 28 di Prospettive assistenziali (pag. 61) segnalavamo il grave attacco portato all'adozio­ne speciale dalla Corte d'appello di Palermo che aveva presentato eccezione di costituzionalità alla legge 5-6-1967 n. 431 sostenendo che non era costituzionale la dichiarazione di abbandono nei confronti dei minori legittimi, nel caso in cui i genitori, qualsiasi fosse stato il loro operato nei confronti dei figli e indipendentemente da qualsiasi impegno futuro, avessero manifestato la loro opposizione alla dichiarazione di adotta­bilità.

La Corte Costituzionale respinse (la sentenza è stata da noi pubblicata sul n. 32 di Prospettive assistenziali) le argomentazioni della Corte di appello di Palermo, ma quest'ultima non desiste da valutazioni giuridiche che contrastano i di­ritti e l'interesse dei bambini. Pronuncia infatti l'adozione ordinaria nei confronti di un minore adottato con adozione speciale - con ciò favo­rendo nei fatti il mercato dei bambini - e poco importa alla Corte di appello che l'adottante ab­bia 63 anni di età, una età, è il semplice buon senso a dirlo, del tutto inidonea per l'inserimen­to familiare di un bambino.

In questo modo non si è consentito al Tribu­nale per i minorenni di Palermo di adottare prov­vedimenti convenienti all'interesse del minore.

 

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO

 

Il Tribunale per i minorenni di Palermo com­posto dai Sigg.: Dr. Ignazio Baviera, presidente; Dr. Antonio Osnato, giudice; Dr. Augusto Piva­rola, componente privato; Dr. Fausta Giaccone Sannasardo, componente privato, all'udienza del 1° settembre 1976 ha pronunziato la seguente sentenza nella causa civile instaurata a seguito di opposizione al decreto 5 maggio 1976 dichia­rativo dello stato di adottabilità del minore C.A., opposizione proposta dai genitori C.A. e B.A., rappresentati e difesi dall'avv. V.C. e R.L., cura­trice speciale del minore C.A., tale nominata con decreto 12 giugno 1976 del presidente del Tribu­nale per i minorenni e i sigg. B.V. e P.M. rappresentati e difesi dall'avv. S.C., intervenienti vo­lontari e con l'intervento del P.M.

 

Conclusione delle parti

 

L'avv. V.C. chiedeva l'annullamento della di­chiarazione dello stato di adottabilità del minore C.A.

L'avv. S.C. chiedeva che il Tribunale voglia - con le statuizioni più opportune - annullare la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore C.A., dichiarando cessato lo stesso, e concludendo pertanto l'iter dell'adozione spe­ciale.

L'avv. R.L. chiedeva: che voglia l'on. Tribunale annullare o comunque revocare lo stato di adottabilità e dichiarare conseguentemente chiuso il presente procedimento.

Il P.M. chiedeva che venga revocato, a seguito del decreto 7/17-6-1976 della Corte di Appello di Palermo che ha fatto luogo all'adozione ordinaria del minore, il decreto di stato di adottabilità.

 

Svolgimento del processo

 

I coniugi B.V. e P.M. hanno presentato istanza per ottenere l'adozione ordinaria del bambino C.A. che essi affermano di aver ricevuto in affi­damento a scopo di adozione da parte dei geni­tori.

Costoro e i coniugi B.V. e P.M. si sono pre­sentati e al presidente di questo Tribunale hanno manifestato il consenso rispettivo per l'adozio­ne ordinaria.

Questo Tribunale, ravvisando in questa con­cessione di atti un'azione di abbandono del mi­nore da parte dei genitori piuttosto che una ma­nifestazione dell'esercizio illuminato della po­testà genitoriale, ha respinto l'istanza di ado­zione presentata dai coniugi B., e ha disposto l'inizio del procedimento per dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, di cui ha ordi­nato il ricovero in idoneo istituto.

Le superiori conclusioni restarono confermate nel corso dell'istruttoria del procedimento per dichiarazione dello stato di adottabilità del mi­nore.

In realtà alla considerazione dell'età oltremo­do avanzata di B.V. di anni 63, si aggiungeva la completa assenza di rapporti fra il bambino, rico­verato in istituto, e i suoi genitori, che pur era­no stati sollecitati attraverso i carabinieri.

In conseguenza, dopo aver sentito le dichiara­zioni dei genitori del minore, questo Tribunale con decreto del 5 maggio 1976 ha dichiarato il minore C.A. in istato di adottabilità.

Avverso questo decreto è stata proposta ri­tuale opposizione da parte dei genitori del mino­re, i quali contestavano di aver mai abbandonato il loro figlio.

Intanto con decreto del 7 luglio 1976 la Corte di Appello di Palermo, in sede di reclamo propo­sto dai coniugi B.V. e P.M. ha pronunziato l'ado­zione ordinaria nei loro riguardi del menzionato minore C.A.

All'udienza odierna si è costituita la curatrice speciale del minore, nonché i coniugi B., quali intervenienti volontari. Essi hanno deposto e scambiato comparsa.

Precisate le conclusioni, nel senso sopra rife­rito, è stata elaborata la decisione, del cui dispo­sitivo è stata data subito lettura in udienza. Di essa si espongono ora i motivi.

Il Tribunale ritiene, per le considerazioni espo­ste nel decreto del 5 maggio 1976 dichiarativo dello stato di adottabilità e per quelle sviluppate nella superiore esposizione, che l'atto dei geni­tori del bambino C.A. abbia concretato l'abban­dono del loro figlio.

Il Tribunale ritiene altresì, che, per l'applica­zione dei principi relativi alla successione delle leggi nel tempo, che la normativa posta dalla legge 5 giugno 1967 n. 431 sull'adozione speciale abbia abrogato tacitamente le disposizioni degli artt. 291 e seguenti del codice civile nei riguardi di tutti i soggetti che sono contemplati dalla citata legge 431.

Invero, se per ogni minore di otto anni, che si trovi in condizioni di abbandono, deve essere applicata la normativa della adozione speciale, non può essere applicata l'adozione ordinaria che con la prima non è compatibile.

Nell'alternativa deve avere prevalenza la leg­ge più recente nel tempo e più specifica e più favorevole per i minori.

Proprio per questa incompatibilità fra le due serie di disposizioni, non può trovare ulteriore applicazione la procedura per l'adozione specia­le in quel caso - come nel presente - in cui sia stata pronunziata, con provvedimento defi­nitivo e non più reclamabile, l'adozione ordina­ria del minore di otto anni.

Un seguito di procedimento per dichiarazione dello stato di adottabilità non avrebbe significa­to nei confronti di un minore che sia stato adot­tato nella forma ordinaria.

Per quel minore è insorta la potestà genito­riale degli adottanti, e, pur restando - teorica­mente - esistenti i rapporti con la famiglia di origine, questi sono resi inoperanti dalla men­zionata potestà degli adottanti, i cui doveri di assistenza si sovrappongono a quelli dei genitori.

Pertanto per il fatto sopravvenuto della pro­nunzia da parte della Corte di Appello dell'ado­zione ordinaria del minore C.A. la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso minore non può sopravvivere e deve essere quindi re­vocata.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale per i minorenni uditi i procuratori delle parti ed il P.M.; definitivamente decidendo sull'opposizione proposta avverso il decreto del 5-5-1976, con il quale il minore C.A. è stato di­chiarato in stato di adottabilità, revoca il pre­detto decreto.

 

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