Prospettive assistenziali, n. 36, ottobre-dicembre
1976
Pubblichiamo
la sentenza del Tribunale per i minorenni di Palermo dalla quale emerge che
Nel
n. 28 di
Prospettive assistenziali (pag. 61) segnalavamo il grave attacco portato all'adozione speciale
dalla Corte d'appello di Palermo che aveva presentato eccezione di
costituzionalità alla legge 5-6-1967 n. 431 sostenendo che non era
costituzionale la dichiarazione di abbandono nei confronti dei minori
legittimi, nel caso in cui i genitori, qualsiasi fosse stato il loro operato
nei confronti dei figli e indipendentemente da qualsiasi impegno futuro,
avessero manifestato la loro opposizione alla dichiarazione di adottabilità.
In
questo modo non si è consentito al Tribunale per i minorenni di Palermo di
adottare provvedimenti convenienti all'interesse del minore.
SENTENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO
Il Tribunale per i minorenni di
Palermo composto dai Sigg.:
Dr. Ignazio Baviera, presidente; Dr. Antonio Osnato,
giudice; Dr. Augusto Pivarola, componente
privato; Dr. Fausta Giaccone Sannasardo, componente privato, all'udienza del 1° settembre
Conclusione delle
parti
L'avv. V.C. chiedeva
l'annullamento della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore C.A.
L'avv. S.C. chiedeva
che il Tribunale voglia - con le statuizioni più opportune - annullare la
dichiarazione dello stato di adottabilità del minore C.A.,
dichiarando cessato lo stesso, e concludendo pertanto l'iter dell'adozione speciale.
L'avv. R.L.
chiedeva: che voglia l'on.
Tribunale annullare o comunque revocare lo stato di adottabilità e dichiarare
conseguentemente chiuso il presente procedimento.
Il P.M. chiedeva che venga revocato, a seguito del decreto 7/17-6-1976 della
Corte di Appello di Palermo che ha fatto luogo all'adozione ordinaria del
minore, il decreto di stato di adottabilità.
Svolgimento del
processo
I coniugi B.V. e P.M. hanno
presentato istanza per ottenere l'adozione ordinaria
del bambino C.A. che essi affermano di aver ricevuto in affidamento a scopo di
adozione da parte dei genitori.
Costoro e i coniugi B.V. e P.M. si
sono presentati e al presidente di questo Tribunale hanno manifestato il
consenso rispettivo per l'adozione ordinaria.
Questo Tribunale, ravvisando in
questa concessione di atti un'azione di abbandono del
minore da parte dei genitori piuttosto che una manifestazione dell'esercizio
illuminato della potestà genitoriale, ha respinto
l'istanza di adozione presentata dai coniugi B., e ha disposto l'inizio del
procedimento per dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, di cui
ha ordinato il ricovero in idoneo istituto.
Le superiori conclusioni restarono
confermate nel corso dell'istruttoria del procedimento per dichiarazione dello
stato di adottabilità del minore.
In realtà alla considerazione
dell'età oltremodo avanzata di B.V. di anni 63, si
aggiungeva la completa assenza di rapporti fra il bambino, ricoverato in
istituto, e i suoi genitori, che pur erano stati sollecitati attraverso i
carabinieri.
In conseguenza, dopo aver sentito le
dichiarazioni dei genitori del minore, questo Tribunale con decreto del 5
maggio
Avverso questo decreto è stata
proposta rituale opposizione da parte dei genitori del minore,
i quali contestavano di aver mai abbandonato il loro figlio.
Intanto con decreto del 7 luglio
1976
All'udienza odierna si è costituita
la curatrice speciale del minore, nonché i coniugi B.,
quali intervenienti volontari. Essi hanno deposto e
scambiato comparsa.
Precisate le conclusioni, nel senso
sopra riferito, è stata elaborata la decisione, del cui dispositivo è stata data subito lettura in udienza. Di essa
si espongono ora i motivi.
Il Tribunale ritiene, per le
considerazioni esposte nel decreto del 5 maggio 1976 dichiarativo dello stato di adottabilità e per quelle sviluppate nella superiore
esposizione, che l'atto dei genitori del bambino C.A. abbia concretato l'abbandono
del loro figlio.
Il Tribunale ritiene altresì, che,
per l'applicazione dei principi relativi alla
successione delle leggi nel tempo, che la normativa posta dalla legge 5 giugno
1967 n. 431 sull'adozione speciale abbia abrogato tacitamente le disposizioni
degli artt. 291 e seguenti del codice civile nei
riguardi di tutti i soggetti che sono contemplati dalla
citata legge 431.
Invero, se per ogni minore di otto anni, che si trovi in condizioni di abbandono, deve
essere applicata la normativa della adozione speciale, non può essere applicata
l'adozione ordinaria che con la prima non è compatibile.
Nell'alternativa
deve avere prevalenza la legge più recente nel tempo e più specifica e più
favorevole per i minori.
Proprio per questa
incompatibilità fra le due serie di disposizioni, non può trovare
ulteriore applicazione la procedura per l'adozione speciale in quel caso -
come nel presente - in cui sia stata pronunziata, con provvedimento definitivo
e non più reclamabile, l'adozione ordinaria del minore di otto anni.
Un seguito di procedimento per
dichiarazione dello stato di adottabilità non avrebbe
significato nei confronti di un minore che sia stato adottato nella forma
ordinaria.
Per quel minore è insorta la potestà
genitoriale degli adottanti, e, pur restando -
teoricamente - esistenti i rapporti con la famiglia di origine,
questi sono resi inoperanti dalla menzionata potestà degli adottanti, i cui
doveri di assistenza si sovrappongono a quelli dei genitori.
Pertanto per il fatto sopravvenuto
della pronunzia da parte della Corte di Appello
dell'adozione ordinaria del minore C.A. la dichiarazione dello stato di
adottabilità dello stesso minore non può sopravvivere e deve essere quindi revocata.
P.Q.M.
Il Tribunale per i minorenni uditi i procuratori delle parti ed il P.M.;
definitivamente decidendo sull'opposizione proposta avverso il decreto del
5-5-1976, con il quale il minore C.A. è stato dichiarato in stato di
adottabilità, revoca il predetto decreto.
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