Prospettive assistenziali, n. 36, ottobre-dicembre
1976
Notiziario
dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie
RATIFICATA DEFINITIVAMENTE
Il 25 maggio
«1. Il Governo italiano, avvalendosi
della facoltà prevista dall'art. 24, dichiara che
intende applicare esclusivamente all'adozione speciale introdotta nella
legislazione italiana dalla legge n. 431 del 5-6-1967, le disposizioni del
paragrafo 1 dell'art. 24.
2. Il Governo italiano, avvalendosi
della facoltà prevista dall'art. 25, dichiara che non
intende applicare le disposizioni dell'art. 12, paragrafo 3, che permette a
qualsiasi persona di adottare il proprio figlio illegittimo quando l'adozione
migliora la posizione giuridica del minore».
Termina pertanto, con piena
soddisfazione dell'ANFAA, sia il travagliato iter legislativo concernente la ratifica della Convenzione europea
sull'adozione iniziato nel 1971, sia la nostra polemica (2) con il Governo
italiano riguardante le riserve che questi inizialmente aveva preannunziato di
presentare al momento di depositare lo strumento di ratifica della
convenzione, la prima diretta ad impedire l'adozione speciale nei confronti dei
coniugi con propri figli legittimi, e l'altra a vietare di adottare con
adozione speciale i propri figli illegittimi.
Anche per la riserva n. 2 presentata
dal Governo italiano cadono le nostre obiezioni in
quanto il nuovo diritto di famiglia equipara i minori nati fuori del matrimonio
ai figli legittimi.
(1) Il testo della Convenzione europea
è stato pubblicato sul n. 15 di Prospettive
assistenziali, pag. 67.
(2) Vedi Prospettive assistenziali, n. 22, pag. 70 e n. 28, pag. 21.
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