Prospettive assistenziali, n. 36, ottobre-dicembre
1976
Notiziario dell'Unione
per la lotta contro l'emarginazione sociale
OMISSIONI DEI COMUNI (1)
Continuano a giungere a questa Unione numerose segnalazioni concernenti il rifiuto
dei Comuni a provvedere all'assistenza ai minori, agli handicappati sia minori
che adulti, ed agli anziani autosufficienti o cronici.
Questa Unione si riserva innanzi
tutto, se questi fatti si ripeteranno, di assumere tutte le necessarie
iniziative a tutela degli aventi diritto comprese
quelle giudiziarie.
Assistenza agli
inabili al lavoro
Questa Unione fa presente che i
Comuni, ai sensi dell'art. 91, lettera H, punto 6 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383,
sono tenuti a inserire fra le proprie spese
obbligatorie quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro.
Tale obbligo, ribadito anche nella
delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 40-2603 del 13 aprile 1976,
riguarda tutti i minori, compresi quelli handicappati, gli handicappati adulti
e gli anziani.
Circa le modalità di
intervento si precisa che, ai sensi delle leggi vigenti, per
mantenimento si deve oggi comprendere sia l'assistenza domiciliare di cui alla
legge regionale n. 19 del 4 maggio 1976, sia l'assistenza economica, gli
affidamenti educativi di minori, gli affidamenti assistenziali di interdetti,
gli inserimenti di handicappati e di anziani presso famiglie, persone e
comunità alloggio come indicato anche nella citata
delibera regionale n. 40-2623 del 13 aprile 1976.
Infatti:
1) l'art. 154 del R.D. 18-6-1931 n.
773 afferma che il ricovero deve essere disposto solo quando
«non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza» (per cui è possibile
prevedere interventi alternativi), e quando non abbiano mezzi di sussistenza
né l'interessato né suoi parenti (per cui è possibile intervenire con
contributi economici nei loro confronti per eliminare la mancanza dei mezzi di
sussistenza);
2) l'art. 279 del R.D. 6-5-1940 n.
635 prevede il «soccorso a domicilio» (e cioè l'assistenza
domiciliare);
3) l'art. 277 del R.D. 6-5-1940 n.
635 precisa che «per i fanciulli in istato di abbandono materiale e morale si applicano le
disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione e l'assistenza
della maternità e .dell'infanzia e sul funzionamento del Tribunale per i
minorenni». Ora l'art. 176 del R.D. 15-4-1926 n. 718
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 10-12-1925
n. 2277 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia» prevede
che i minori degli anni 12 (ora degli anni 18) debbano essere di regola
collocati presso la stessa famiglia o almeno presso lo stesso comune o che
(art. 178) solo quando non è attuabile e opportuno il collocamento presso famiglie,
i minori possono essere ricoverati in istituti;
4) l'affidamento a persone è
previsto anche:
- dall'art. 178
del R.D. 18-6-1931 n. 773 e art. 182 e 183 del R.D. 15-4-1926 n. 718;
- dal R.D.L. 20-7-1934
n. 1404;
- dagli art. 333 e
314/6 del Codice civile e in particolare dagli art. 403 e 404 del Codice
civile;
5) la legge regionale dell'Umbria n.
12 del 23-2-1973, quella della Toscana n. 15 del 7
aprile 1976 e la delibera della Regione Piemonte n. 40-2603 del 13 aprile 1976
prevedono servizi alternativi al ricovero.
Risulta evidente che sia sul piano
legislativo che su quello amministrativo il Comune può esercitare i suoi
obblighi in materia di inabili prevedendo interventi economici e sociali:
- a sostegno dell'interessato o
della sua famiglia;
- a sostegno dei parenti che lo
accolgono;
- di affidamento
a famiglie, persone e comunità alloggio;
- di ricovero in istituti di assistenza.
Questa Unione chiede pertanto che i
Sindaci, cui la presente è inviata, assumano i
necessari provvedimenti per l'attuazione delle iniziative sopra indicate,
iniziative che sono finanziate anche dalla Regione Piemonte ai sensi della
citata delibera n. 40-2603 del 13-4-1976.
Assistenza ai cronici
Per quanto concerne i cronici
(anziani e non), questa Unione sottolinea che ai sensi
delle leggi vigenti (legge nazionale n. 692 del 4 agosto 1955, decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21-12-1956, art. 41 della
legge 12-1-1968 il quale stabilisce il principio innovatore del ricovero nei
casi in cui ne sia accertato la necessità
superando il concetto di malattia, legge n. 386 del 17-8-1074) competente ad
intervenire è il sistema ospedaliero gratuito e senza limiti di durata nei casi
in cui i trattamenti non possono essere forniti a domicilio o ambulatorialmente.
Al riguardo sarebbe opportuno che i
Comuni premessero sulla Regione affinché facesse rispettare le citate disposizioni
di legge.
Medicina scolastica
Questa Unione rileva che i Comuni
sono obbligati ai sensi dei DPR 12-2-1961 n. 264 e 22 dicembre 1967 n. 1518 ad
istituire il servizio di medicina scolastica per quanto concerne sia gli interventi igienico-sanitari
sia quelli psicopedagogici. I DPR sopra citati
stabiliscono inoltre l'obbligo nei confronti dei Comuni di inserire
detto servizio nei propri regolamenti di igiene.
(1) Lettera inviata il
6-10-
www.fondazionepromozionesociale.it