Prospettive assistenziali, n. 36, ottobre-dicembre 1976

 

 

Notiziario dell'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale

 

 

OMISSIONI DEI COMUNI (1)

 

Continuano a giungere a questa Unione nu­merose segnalazioni concernenti il rifiuto dei Comuni a provvedere all'assistenza ai minori, agli handicappati sia minori che adulti, ed agli anziani autosufficienti o cronici.

Questa Unione si riserva innanzi tutto, se questi fatti si ripeteranno, di assumere tutte le necessarie iniziative a tutela degli aventi di­ritto comprese quelle giudiziarie.

 

Assistenza agli inabili al lavoro

Questa Unione fa presente che i Comuni, ai sensi dell'art. 91, lettera H, punto 6 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, sono tenuti a inserire fra le proprie spese obbligatorie quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro.

Tale obbligo, ribadito anche nella delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 40-2603 del 13 aprile 1976, riguarda tutti i minori, com­presi quelli handicappati, gli handicappati adulti e gli anziani.

Circa le modalità di intervento si precisa che, ai sensi delle leggi vigenti, per mantenimento si deve oggi comprendere sia l'assistenza do­miciliare di cui alla legge regionale n. 19 del 4 maggio 1976, sia l'assistenza economica, gli affidamenti educativi di minori, gli affidamenti assistenziali di interdetti, gli inserimenti di han­dicappati e di anziani presso famiglie, persone e comunità alloggio come indicato anche nella citata delibera regionale n. 40-2623 del 13 apri­le 1976.

Infatti:

1) l'art. 154 del R.D. 18-6-1931 n. 773 af­ferma che il ricovero deve essere disposto solo quando «non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza» (per cui è possibile pre­vedere interventi alternativi), e quando non ab­biano mezzi di sussistenza né l'interessato né suoi parenti (per cui è possibile intervenire con contributi economici nei loro confronti per eli­minare la mancanza dei mezzi di sussistenza);

2) l'art. 279 del R.D. 6-5-1940 n. 635 pre­vede il «soccorso a domicilio» (e cioè l'assi­stenza domiciliare);

3) l'art. 277 del R.D. 6-5-1940 n. 635 precisa che «per i fanciulli in istato di abbandono ma­teriale e morale si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione e l'as­sistenza della maternità e .dell'infanzia e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni». Ora l'art. 176 del R.D. 15-4-1926 n. 718 «Appro­vazione del regolamento per l'esecuzione della legge 10-12-1925 n. 2277 sulla protezione e l'as­sistenza della maternità e dell'infanzia» pre­vede che i minori degli anni 12 (ora degli anni 18) debbano essere di regola collocati presso la stessa famiglia o almeno presso lo stesso co­mune o che (art. 178) solo quando non è at­tuabile e opportuno il collocamento presso fa­miglie, i minori possono essere ricoverati in istituti;

4) l'affidamento a persone è previsto an­che:

- dall'art. 178 del R.D. 18-6-1931 n. 773 e art. 182 e 183 del R.D. 15-4-1926 n. 718;

- dal R.D.L. 20-7-1934 n. 1404;

- dagli art. 333 e 314/6 del Codice civile e in particolare dagli art. 403 e 404 del Codice civile;

5) la legge regionale dell'Umbria n. 12 del 23-2-1973, quella della Toscana n. 15 del 7 aprile 1976 e la delibera della Regione Piemonte n. 40-2603 del 13 aprile 1976 prevedono servizi alternativi al ricovero.

Risulta evidente che sia sul piano legislativo che su quello amministrativo il Comune può esercitare i suoi obblighi in materia di inabili prevedendo interventi economici e sociali:

- a sostegno dell'interessato o della sua fa­miglia;

- a sostegno dei parenti che lo accolgono;

- di affidamento a famiglie, persone e comu­nità alloggio;

- di ricovero in istituti di assistenza.

Questa Unione chiede pertanto che i Sindaci, cui la presente è inviata, assumano i necessari provvedimenti per l'attuazione delle iniziative sopra indicate, iniziative che sono finanziate an­che dalla Regione Piemonte ai sensi della citata delibera n. 40-2603 del 13-4-1976.

 

Assistenza ai cronici

Per quanto concerne i cronici (anziani e non), questa Unione sottolinea che ai sensi delle leggi vigenti (legge nazionale n. 692 del 4 ago­sto 1955, decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21-12-1956, art. 41 della legge 12-1-1968 il quale stabilisce il principio innovatore del ricovero nei casi in cui ne sia accertato la necessità superando il concetto di malattia, legge n. 386 del 17-8-1074) competente ad intervenire è il sistema ospedaliero gratuito e senza limiti di durata nei casi in cui i tratta­menti non possono essere forniti a domicilio o ambulatorialmente.

Al riguardo sarebbe opportuno che i Comuni premessero sulla Regione affinché facesse ri­spettare le citate disposizioni di legge.

 

Medicina scolastica

Questa Unione rileva che i Comuni sono ob­bligati ai sensi dei DPR 12-2-1961 n. 264 e 22 dicembre 1967 n. 1518 ad istituire il servizio di medicina scolastica per quanto concerne sia gli interventi igienico-sanitari sia quelli psico­pedagogici. I DPR sopra citati stabiliscono inol­tre l'obbligo nei confronti dei Comuni di inse­rire detto servizio nei propri regolamenti di igiene.

 

 

 

(1) Lettera inviata il 6-10-1976 a tutti i Sindaci del Piemonte e, per conoscenza, agli Assessori regionali alla sanità e all'assistenza ed ai Comitati regionali di controllo degli enti locali.

 

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