Prospettive assistenziali, n. 36 bis, dicembre 1976

 

 

COMPETENZE DELLA REGIONE (5)

 

 

Le attribuzioni della Regione in materia di Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera, Beneficen­za pubblica, Formazione degli operatori, Assi­stenza scolastica, Assistenza alla famiglia, alla maternità e all'infanzia sono definite dai rispet­tivi Decreti Delegati e dalle leggi nazionali vi­genti. Dall'esame di tali fonti possono venire in­dividuate le specifiche competenze della Regio­ne relativamente ai settori di attività citati (6).

 

 

ATTUALI COMPETENZE OBBLIGATORIE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

 

Le attività trasferite o delegate alle Regioni nel settore della Sanità sono sostanzialmente riconducibili ai seguenti titoli:

1) Prevenzione;

2) Diagnosi, cura e riabilitazione:

a) ospedaliera,

b) extra-ospedaliera;

3) Vigilanza, profilassi e assistenza veteri­naria;

4) Farmaceutica;

5) Formazione degli operatori.

D.P.R. 14-1-72 n. 4 - Trasferimento alle Regio­ni a Statuto ordinario delle funzioni amministra­tive statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici.

In base al dettato di tale decreto sono trasfe­rite alle Regioni le funzioni amministrative eser­citate dallo Stato in materia di assistenza sani­taria riguardo a:

a) prevenzione, cura e riabilitazione delle ma­lattie (più provvidenze economiche connesse erogate dal Ministero della Sanità, profilassi sa­nitaria di carattere personale compresa quella per maternità ed infanzia);

b) profilassi ed assistenza sanitaria nelle scuole, istituti e convivenze pubbliche a carat­tere educativo ed assistenziale;

c) tutela sanitaria nei luoghi di lavoro e nel­le attività sportive;

d) l'assistenza psichiatrica e l'igiene mentale;

e) i gabinetti di analisi per il pubblico a sco­po di accertamento diagnostico; gli impianti ra­diologici a scopo diagnostico, terapeutico e di radium terapia; le case di cura private e le case e pensioni per gestanti;

f) la pubblicità concernente le case di cura private e di assistenza ostetrica; le case e pen­sioni per gestanti;

g) la istituzione, modifica e soppressione del­le condotte medico-chirurgiche ed ostetriche e gli altri servizi comunali e provinciali di assi­stenza sanitaria;

h) i concorsi, lo stato giuridico e il tratta­mento economico e l'interinato dei medici e delle ostetriche condotti e degli altri sanitari addetti ai servizi comunali e provinciali dell'as­sistenza sanitaria;

i) costituzione dei consorzi per il servizio di assistenza medica, chirurgica ed ostetrica;

l) formazione e revisione della pianta organi­ca delle sedi farmaceutiche; i concorsi per l'as­segnazione delle sedi, la vigilanza sulla efficien­za del servizio di assistenza farmaceutica e l'a­dozione di provvedimenti di decadenza;

m) l'autorizzazione all'esercizio alla gestione provvisoria e alla cessione delle farmacie e i provvedimenti relativi alle indennità di avvia­mento e rilievo;

n) la istituzione e gestione di dispensari far­maceutici;

o) l'indennità di residenza ai farmacisti ru­rali e di gestione dei dispensari farmaceutici, i contributi ai comuni per la gestione di farma­cie rurali;

p) funzioni amministrative concernenti l'assi­stenza zooiatrica (istituzione, modifica e sop­pressione delle condotte veterinarie, costituzio­ne di consorzi per i servizi di assistenza vete­rinaria) ;

q) funzioni amministrative in materia di assi­stenza ospedaliera;

r) funzioni amministrative (comprese quelle di vigilanza e tutela) in ordine agli Enti, con­sorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella Regione in materia di assistenza sanitaria ospedaliera e le attribuzioni in ordine alla no­mina dei collegi dei revisori.

 

Sono trasferite alla Regione le attribuzioni in ordine a:

a) Consigli Provinciali di Sanità;

b) Comitati provinciali di coordinamento dell'attività ospedaliera;

c) Commissioni provinciali di vigilanza sugli Ospedali Psichiatrici;

d) Consorzi provinciali antitubercolari relativa­mente alle funzioni trasferite;

e) Comitati provinciali per la lotta antima­larica;

f) Dispensari antivenerei;

g) ogni altro organismo attinente alle funzio­ni amministrative trasferite.

 

Sono trasferiti alla Regione i seguenti uffici:

a) Gli uffici dei Medici Provinciali;

b) Gli uffici dei Veterinari Provinciali. Viene delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine a:

a) profilassi delle malattie infettive diffusive, le vaccinazioni obbligatorie (meno che nei por­ti, aeroporti e nei posti di confine) ;

b) l'assistenza sanitaria agli invalidi civili e agli altri soggetti di cui alla legge 30-3-1971 n. 118;

c) la imposizione dell'obbligo per le provin­ce di istituire i servizi integrativi previsti dall'art. 92 R.D. 27-7-1934;

d) i servizi di vigilanza igienica e di profilassi negli Enti Locali e loro consorzi;

e) i concorsi e lo stato giuridico degli Uffi­ciali Sanitari, dei Veterinari addetti alla vigilan­za, ispezione e polizia veterinaria, veterinari comunali capo e dei direttori di pubblico ma­cello;

f) le tariffe concernenti le prestazioni a pri­vati da parte dei laboratori di igiene e profilassi delle province;

g) la detenzione, impiego e vendita di gas tossici e delle sostanze pericolose;

h) l'igiene del suolo e dell'ambiente, l'inqui­namento atmosferico delle acque e gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri;

i) la vigilanza igienico sanitaria sulle coltiva­zioni delle piante tessili e del riso;

l) il controllo della idoneità dei locali e del­le attrezzature per il commercio e deposito delle sostanze radioattive, la detenzione di so­stanze radioattive di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioatti­vità ambientale;

m) le autorizzazioni sanitarie e i controlli sa­nitari sugli stabilimenti termali;

n) la raccolta, la conservazione e la distribu­zione del sangue umano;

o) la vigilanza sui servizi di igiene scola­stica;

p) la vigilanza sulla produzione, commercio e vendita di sostanze alimentari e bevande, di alimenti dietetici della prima infanzia, l'auto­rizzazione all'impianto ed esercizio delle cen­trali del latte e vigilanza tecnica sulle stesse;

q) la vigilanza in materia di molluschicol­tura;

r) autorizzazione al commercio o detenzione di additivi chimici e coloranti per la prepara­zione e conservazione di sostanze alimentari e di fitofarmaci;

s) la profilassi e la polizia veterinaria, l'ispe­zione e la vigilanza sanitaria delle carni e sulla produzione degli altri alimenti di origine animale;

t) la vigilanza sulla produzione, commercio e vendita dei mangimi;

u) la vigilanza sugli istituti autorizzati a pra­ticare la vivisezione degli animali;

v) provvedimenti e la vigilanza sulla fecon­dazione artificiale degli animali e sulla produ­zione animale.

 

Sono delegate alle Regioni le attribuzioni in ordine a:

a) Commissioni Provinciali per i servizi di trasfusione;

b) Consorzi Provinciali Antitubercolari limi­tatamente alla profilassi antitubercolare. Legge 17-8-1974 n. 386 - Assistenza ospeda­liera.

La legge 386 demanda alle Regioni la compe­tenza ospedaliera. Secondo tale legge alle Re­gioni sono affidati i compiti sottoelencati:

- Esercita le funzioni di vigilanza e di tutela sugli Enti Ospedalieri;

- Autorizza, promuove ed attua l'istituzione di nuovi Enti Ospedalieri e la fusione e la con­centrazione di Enti Ospedalieri esistenti;

- Detta norme relative al divieto, da parte de­gli Enti Ospedalieri, di ampliare gli organici e di istituire nuove divisioni, sezioni, servizi;

- Eroga l'assistenza ospedaliera che preceden­temente faceva capo alle Casse Mutue at­traverso ospedali o case di cura private convenzionate;

- Procede alla ripartizione dei fondi assegnati dallo Stato per l'espletamento della assisten­za ospedaliera;

- Eroga l'assistenza ospedaliera a favore dei soggetti non assistiti da Enti o Casse mutue.

Legge 22-12-75 n. 685 - Disciplina degli stu­pefacenti e sostanze psicotrope, cura e riabili­tazione dei relativi stati di tossico-di pendenza.

La legge affida alle Regioni il compito di ema­nare norme-quadro per l'intervento pubblico nel compito della prevenzione-cura-riabilitazione.

 

 

ATTUALI COMPETENZE OBBLIGATORIE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE

 

D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9 - Trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale.

Il D.P.R. citato trasferisce alle Regioni a sta­tuto ordinario le seguenti competenze:

A) Funzioni concernenti le Istituzioni Pubbli­che di Assistenza e Beneficenza previste dalla L. 17-7-1890 n. 6972, operanti nel territorio re­gionale.

Tali funzioni comprendono:

a) Erezione in Ente Morale; Modifica degli scopi ed approvazione di nuovi statuti; Fusione; Estinzione;

b) Nomina dei consigli di amministrazione; Scioglimento; Nomina dei Commissari straor­dinari;

c) Vigilanza, controllo e tutela (ispezioni ordinarie ed eventualmente straordinarie).

B) Funzioni concernenti gli Enti Comunali di Assistenza:

a) Erogazione contributo ordinario e straor­dinario;

b) Funzioni di vigilanza e tutela;

c) Controlli sul Comitato di Amministra­zione.

C) Controversie in materia di spedalità.

D) Mantenimento inabili di cui all'art. 154 T.U. di P.S: del 18-6-1931 n. 773 - Rette ricovero minori ed anziani.

E) Interventi assistenziali già effettuati dai C.P.A.B.P. a favore di persone od enti:

a) A favore di persone non abbienti: tra­smissione agli ECA competenti delle istanze presentate all'Assessorato e rimborso agli ECA delle somme anticipate;

b) A favore di enti: contributo fine anno a favore di assistiti.

F) Contributi promozionali per lavori ed ac­quisto arredi ad enti vari.

G) Assistenza estiva ed invernale a favore di minori.

H) Assistenza in natura da effettuare con di­stribuzione di materiale vario agli assistibili bi­sognosi.

I) Assistenza sanitaria e farmaceutica a fa­vore delle categorie ammissibili (non abbienti) consistente per lo più in rimborso spese protesi o cure ambulatoriali.

L) Interventi a favore dei profughi: assistenza sanitaria e farmaceutica (rimborso spese prote­si, ambulatoriali, spedalità).

D.P.R. 5 giugno 1972 n. 315 - Delega alle Re­gioni a Statuto ordinario delle funzioni ammini­strative statali in materia di beneficenza.

In base al dettato del D.P.R. n. 315 5 giugno 1972 viene delegata alle Regioni la vigilanza sul­le istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale e sui comitati di soc­corso.

 

 

ATTUALI COMPETENZE OBBLIGATORIE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA DI ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE E DEL RELATIVO PERSONALE

 

D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 10 - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo per­sonale.

Il D.P.R. del 15 gennaio 1972 n. 10 trasferisce alle Regioni a statuto ordinario le funzioni am­ministrative dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale. Il trasferimento pre­detto riguarda tra l'altro:

a) La formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie ausiliarie;

b) L'orientamento e la qualificazione profes­sionale degli invalidi civili e degli invalidi del lavoro.

Pertanto la Regione:

- Istituisce e autorizza l'apertura di scuole e corsi per le professioni suddette;

- Esercita la vigilanza tecnica e amministrati­va sullo svolgimento delle attività;

- Eroga contributi a favore di Enti ed Istituti che hanno per scopo l'addestramento e l'i­struzione artigiana e professionale;

- Ha competenza in merito all'acquisto, co­struzione, ampliamento, gestione dei Centri di addestramento per l'istruzione artigiana e professionale ivi comprese le relative at­trezzature.

 

 

ATTUALI COMPETENZE OBBLIGATORIE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

 

D.P.R. 14-1-1972 n. 3 - Trasferimento alle Re­gioni a Statuto ordinario delle funzioni ammini­strative statali in materia di assistenza scola­stica, musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.

In materia di assistenza scolastica il decreto citato trasferisce alle Regioni le seguenti fun­zioni:

a) Concessione di sussidi, incoraggiamenti, borse di tirocinio ecc. ad alunni meritevoli ap­partenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche per facilitarne il proseguimento agli studi nelle scuole secondarie superiori ed ar­tistiche;

b) Il trasporto gratuito per gli alunni delle scuole materne, dell'obbligo e degli istituti pro­fessionali;

c) Facilitazioni agli alunni delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed artistiche per l'acquisto di libri di testo;

d) L'assistenza agli alunni bisognosi anche a mezzo di patronati scolastici;

e) La concessione di sussidi per l'assistenza dei subnormali;

f) Gli interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuole materne anche non statali;

g) Ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di ogni ordi­ne e grado, statali o autorizzati a rilasciare ti­toli di studio riconosciuti dallo Stato.

Legge del 23 dicembre 1975 n. 698 - Sciogli­mento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

La legge citata trasferisce alle Regioni le se­guenti funzioni:

a) Funzioni amministrative esercitate dall'ONMI centrale;

b) Funzioni di vigilanza. controllo, program­mazione, indirizzo su tutte le istituzioni pubbli­che e private per l'assistenza e protezione alla maternità e all'infanzia.

Legge del 29-7-1975 n. 405 - Istituzioni dei consultori famigliari.

Sono trasferiti alla Regione i poteri per la programmazione, il finanziamento, la gestione ed il controllo del «Servizio alla famiglia ed alla maternità, in ordine all'educazione ed igiene de­mografica e sessuale».

In base al dettato della legge la Regione affi­da l'istituzione dei Consultori ai Comuni, Con­sorzi di Comuni, Comunità Montane nell'ambito della costituzione delle U.L.S.

 

 

 

(5) Questo paragrafo è stato tratto dalla scheda elaborata dal Comune di Torino.

(6) In ordine alle competenze regionali si distingue tra:

- competenze proprie della Regione

- competenze delegate alla Regione.

In ordine al primo gruppo di competenze, occorre far riferimento al disposto dell'art. 117 della Costituzione che elenca le materie rispetto alle quali il costituente ha previsto la competenza regionale (legislativa, 117, 1° comma - amministrativa, 118, 1° comma).

Sulla base di tali disposizioni, l'art. 9 della Legge 10-2-1953 n. 62, nel suo testo originario, prevedeva che l'esplica­zione della competenza legislativa regionale, nelle materie di cui all'art. 117 Cost., non potesse attuarsi se non previa ema­nazione da parte del Parlamento e dello Stato delle cosiddette leggi quadro.

L'attuale formulazione del suddetto art. 9, in base alle modifiche introdotte dalla Legge 16 maggio 1970 n. 281, prevede, invece, che le Regioni possano esplicare la loro funzione legislativa, sempre con limite costituito dall'art. 117, ad emanazione avvenuta dei cosiddetti decreti delegati, tenuto conto esclusivamente dei limiti derivanti dai principi fonda­mentali dell'ordinamento (desunti da «legislazione vigente»).

Comunque, anche prima dell'emanazione della Legge 2 luglio 1975 n. 382, alle Regioni era consentito di delegare le proprie funzioni amministrative in ordine alle competenze proprie.

Peraltro, ai sensi del 2° comma dell'art. 118 della Costituzione, lo Stato può, con legge, delegare alla Regione l'eser­cizio di funzioni amministrative diverse da quelle previste dall'art. 117.

Trattasi, comunque, di competenze che non divengono proprie della Regione, ma la cui titolarità fa capo in astratto allo Stato (che conserva quindi determinati poteri di direttiva) pur trattandosi, secondo la migliore dottrina, di poteri che lo Stato trasferisce alle Regioni.

In ordine alle competenze delegate non era prevista la possibilità di ulteriore delega ai minori Enti locali (sub delega) che è stata invece recentemente prevista dalla Legge 22 luglio 1975 n. 382 (art. 1, 4° comma, n. 3, lettera b).

In pratica, quindi, ha perso gran parte del suo rilievo la distinzione tra competenze attribuite alla Regione e compe­tenze delegate, fermo restando che le prime devono comunque rientrare nel novero di quelle previste dall'art. 117 della Costituzione.

 

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