Prospettive assistenziali, n. 36
bis, dicembre 1976
COMPETENZE
DELLA REGIONE (5)
Le attribuzioni della Regione in
materia di Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera,
Beneficenza pubblica, Formazione degli operatori, Assistenza scolastica,
Assistenza alla famiglia, alla maternità e all'infanzia sono definite dai
rispettivi Decreti Delegati e dalle leggi nazionali vigenti. Dall'esame di
tali fonti possono venire individuate le specifiche competenze della Regione relativamente ai settori di attività citati
(6).
ATTUALI COMPETENZE OBBLIGATORIE
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA E
OSPEDALIERA
Le attività trasferite o delegate
alle Regioni nel settore della Sanità sono sostanzialmente riconducibili ai
seguenti titoli:
1) Prevenzione;
2) Diagnosi, cura e riabilitazione:
a) ospedaliera,
b) extra-ospedaliera;
3) Vigilanza, profilassi e
assistenza veterinaria;
4) Farmaceutica;
5) Formazione degli operatori.
D.P.R.
14-1-72 n. 4 -
Trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle
funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera e dei relativi personali ed uffici.
In base al dettato di tale decreto
sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative esercitate
dallo Stato in materia di assistenza sanitaria
riguardo a:
a) prevenzione, cura e
riabilitazione delle malattie (più provvidenze economiche connesse erogate dal
Ministero della Sanità, profilassi sanitaria di carattere personale compresa
quella per maternità ed infanzia);
b) profilassi ed assistenza
sanitaria nelle scuole, istituti e convivenze pubbliche a carattere educativo
ed assistenziale;
c) tutela sanitaria nei luoghi di
lavoro e nelle attività sportive;
d) l'assistenza psichiatrica e
l'igiene mentale;
e) i gabinetti di analisi
per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico; gli impianti radiologici
a scopo diagnostico, terapeutico e di radium terapia; le case di cura private e
le case e pensioni per gestanti;
f) la pubblicità concernente
le case di cura private e di assistenza ostetrica; le case e pensioni
per gestanti;
g) la istituzione,
modifica e soppressione delle condotte medico-chirurgiche ed ostetriche e gli
altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;
h) i concorsi, lo stato giuridico e il trattamento economico e l'interinato dei medici e delle
ostetriche condotti e degli altri sanitari addetti ai servizi comunali e
provinciali dell'assistenza sanitaria;
i) costituzione dei consorzi per il
servizio di assistenza medica, chirurgica ed
ostetrica;
l) formazione e revisione
della pianta organica delle sedi farmaceutiche; i concorsi per l'assegnazione
delle sedi, la vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza
farmaceutica e l'adozione di provvedimenti di decadenza;
m) l'autorizzazione all'esercizio
alla gestione provvisoria e alla cessione delle farmacie e i provvedimenti relativi alle indennità di avviamento e rilievo;
n) la istituzione
e gestione di dispensari farmaceutici;
o) l'indennità di
residenza ai farmacisti rurali e di gestione dei dispensari farmaceutici, i
contributi ai comuni per la gestione di farmacie rurali;
p) funzioni amministrative
concernenti l'assistenza zooiatrica (istituzione,
modifica e soppressione delle condotte veterinarie, costituzione di consorzi
per i servizi di assistenza veterinaria) ;
q) funzioni amministrative in
materia di assistenza ospedaliera;
r) funzioni amministrative (comprese
quelle di vigilanza e tutela) in ordine agli Enti, consorzi,
istituti ed organizzazioni locali operanti nella Regione in materia di
assistenza sanitaria ospedaliera e le attribuzioni in ordine alla nomina dei
collegi dei revisori.
Sono trasferite alla
Regione le attribuzioni in ordine a:
a) Consigli Provinciali di Sanità;
b) Comitati provinciali di coordinamento
dell'attività ospedaliera;
c) Commissioni provinciali di
vigilanza sugli Ospedali Psichiatrici;
d) Consorzi provinciali
antitubercolari relativamente alle funzioni trasferite;
e) Comitati provinciali per la lotta
antimalarica;
f) Dispensari antivenerei;
g) ogni altro organismo attinente
alle funzioni amministrative trasferite.
Sono trasferiti alla
Regione i seguenti uffici:
a) Gli uffici dei Medici
Provinciali;
b) Gli uffici dei Veterinari
Provinciali. Viene delegato alle Regioni l'esercizio
delle funzioni amministrative in ordine a:
a) profilassi delle malattie
infettive diffusive, le vaccinazioni obbligatorie (meno che nei porti,
aeroporti e nei posti di confine) ;
b) l'assistenza
sanitaria agli invalidi civili e agli altri soggetti di cui alla legge
30-3-1971 n. 118;
c) la imposizione
dell'obbligo per le province di istituire i servizi integrativi previsti dall'art.
92 R.D. 27-7-1934;
d) i servizi di vigilanza igienica e
di profilassi negli Enti Locali e loro consorzi;
e) i concorsi e lo
stato giuridico degli Ufficiali Sanitari, dei Veterinari addetti alla vigilanza,
ispezione e polizia veterinaria, veterinari comunali capo e dei direttori di pubblico macello;
f) le tariffe concernenti
le prestazioni a privati da parte dei laboratori di igiene e profilassi
delle province;
g) la detenzione,
impiego e vendita di gas tossici e delle sostanze pericolose;
h) l'igiene del suolo e
dell'ambiente, l'inquinamento atmosferico delle acque e gli
aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri;
i) la vigilanza igienico sanitaria sulle coltivazioni delle piante tessili e del riso;
l) il controllo della
idoneità dei locali e delle attrezzature per il commercio e deposito
delle sostanze radioattive, la detenzione di sostanze radioattive di
apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioattività
ambientale;
m) le autorizzazioni sanitarie e i
controlli sanitari sugli stabilimenti termali;
n) la raccolta, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano;
o) la vigilanza sui servizi di igiene scolastica;
p) la vigilanza sulla produzione,
commercio e vendita di sostanze alimentari e bevande, di alimenti
dietetici della prima infanzia, l'autorizzazione all'impianto ed esercizio
delle centrali del latte e vigilanza tecnica sulle stesse;
q) la vigilanza in materia di molluschicoltura;
r) autorizzazione al commercio o
detenzione di additivi chimici e coloranti per la
preparazione e conservazione di sostanze alimentari e di fitofarmaci;
s) la profilassi e la polizia
veterinaria, l'ispezione e la vigilanza sanitaria delle carni e sulla
produzione degli altri alimenti di origine animale;
t) la vigilanza sulla produzione,
commercio e vendita dei mangimi;
u) la vigilanza
sugli istituti autorizzati a praticare la vivisezione degli animali;
v) provvedimenti e
la vigilanza sulla fecondazione artificiale degli animali e sulla produzione
animale.
Sono delegate alle
Regioni le attribuzioni in ordine a:
a) Commissioni Provinciali per i
servizi di trasfusione;
b) Consorzi Provinciali
Antitubercolari limitatamente alla profilassi antitubercolare.
Legge 17-8-1974 n. 386 - Assistenza ospedaliera.
La legge 386 demanda alle Regioni la
competenza ospedaliera. Secondo tale legge alle Regioni
sono affidati i compiti sottoelencati:
- Esercita le funzioni di vigilanza
e di tutela sugli Enti Ospedalieri;
- Autorizza, promuove ed attua
l'istituzione di nuovi Enti Ospedalieri e la fusione e la concentrazione di Enti Ospedalieri esistenti;
- Detta norme
relative al divieto, da parte degli Enti Ospedalieri, di ampliare gli
organici e di istituire nuove divisioni, sezioni, servizi;
- Eroga l'assistenza ospedaliera che
precedentemente faceva capo alle Casse Mutue attraverso
ospedali o case di cura private convenzionate;
- Procede alla ripartizione dei
fondi assegnati dallo Stato per l'espletamento della assistenza
ospedaliera;
- Eroga l'assistenza ospedaliera a
favore dei soggetti non assistiti da Enti o Casse mutue.
Legge
22-12-75 n. 685 - Disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-di pendenza.
La legge affida alle Regioni il
compito di emanare norme-quadro per l'intervento
pubblico nel compito della prevenzione-cura-riabilitazione.
ATTUALI COMPETENZE OBBLIGATORIE
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO
PERSONALE
D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9 - Trasferimento alle Regioni a
Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
beneficenza
pubblica e del relativo personale.
Il D.P.R. citato trasferisce alle
Regioni a statuto ordinario le seguenti competenze:
A) Funzioni concernenti le
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
previste dalla L. 17-7-1890 n. 6972, operanti nel
territorio regionale.
Tali funzioni comprendono:
a) Erezione in
Ente Morale; Modifica degli scopi ed approvazione di nuovi statuti; Fusione;
Estinzione;
b) Nomina dei consigli di amministrazione; Scioglimento; Nomina dei Commissari
straordinari;
c) Vigilanza, controllo e tutela
(ispezioni ordinarie ed eventualmente straordinarie).
B) Funzioni concernenti gli Enti
Comunali di Assistenza:
a) Erogazione contributo ordinario e
straordinario;
b) Funzioni di vigilanza e tutela;
c) Controlli sul Comitato di
Amministrazione.
C) Controversie in materia di
spedalità.
D) Mantenimento inabili di cui
all'art. 154 T.U. di P.S: del 18-6-1931
n. 773 - Rette ricovero minori ed anziani.
E) Interventi assistenziali
già effettuati dai C.P.A.B.P. a favore di persone od
enti:
a) A favore di persone non abbienti:
trasmissione agli ECA competenti delle istanze
presentate all'Assessorato e rimborso agli ECA delle somme anticipate;
b) A favore di enti:
contributo fine anno a favore di assistiti.
F) Contributi
promozionali per lavori ed acquisto arredi ad enti vari.
G) Assistenza estiva ed invernale a
favore di minori.
H) Assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli
assistibili bisognosi.
I) Assistenza
sanitaria e farmaceutica a favore delle categorie ammissibili (non abbienti)
consistente per lo più in rimborso spese protesi o cure ambulatoriali.
L) Interventi a
favore dei profughi: assistenza sanitaria e farmaceutica (rimborso spese protesi,
ambulatoriali, spedalità).
D.P.R.
5 giugno 1972 n. 315
- Delega alle Regioni a Statuto ordinario delle
funzioni amministrative statali in materia di beneficenza.
In base al dettato del D.P.R. n. 315
5 giugno 1972 viene delegata alle Regioni la vigilanza
sulle istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale e
sui comitati di soccorso.
ATTUALI COMPETENZE OBBLIGATORIE DELLE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO IN MATERIA DI ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE E DEL RELATIVO
PERSONALE
D.P.R.
15 gennaio 1972 n. 10
- Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative
statali in materia di istruzione artigiana e professionale
e del relativo personale.
Il D.P.R. del 15 gennaio 1972 n. 10
trasferisce alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative dello
Stato in materia di istruzione artigiana e
professionale. Il trasferimento predetto riguarda tra l'altro:
a) La formazione
professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie ed
arti sanitarie ausiliarie;
b) L'orientamento
e la qualificazione professionale degli invalidi civili e degli invalidi del
lavoro.
Pertanto
- Istituisce e autorizza l'apertura
di scuole e corsi per le professioni suddette;
- Esercita la
vigilanza tecnica e amministrativa sullo svolgimento delle attività;
- Eroga contributi a favore di Enti ed Istituti che hanno per scopo l'addestramento e
l'istruzione artigiana e professionale;
- Ha competenza in merito
all'acquisto, costruzione, ampliamento, gestione dei Centri di
addestramento per l'istruzione artigiana e professionale ivi comprese le
relative attrezzature.
ATTUALI COMPETENZE OBBLIGATORIE
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA
D.P.R.
14-1-1972 n. 3 -
Trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle
funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica, musei e
biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.
In materia di assistenza
scolastica il decreto citato trasferisce alle Regioni le seguenti funzioni:
a) Concessione di
sussidi, incoraggiamenti, borse di tirocinio ecc. ad alunni meritevoli
appartenenti a famiglie
di disagiate condizioni economiche per facilitarne il proseguimento agli studi
nelle scuole secondarie superiori ed artistiche;
b) Il trasporto
gratuito per gli alunni delle scuole materne, dell'obbligo e degli istituti professionali;
c) Facilitazioni
agli alunni delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed
artistiche per l'acquisto di libri di testo;
d) L'assistenza agli alunni
bisognosi anche a mezzo di patronati scolastici;
e) La concessione di sussidi per
l'assistenza dei subnormali;
f) Gli interventi assistenziali
a favore degli alunni delle scuole materne anche non statali;
g) Ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la
prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado,
statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
Legge
del 23 dicembre 1975 n. 698 - Scioglimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la
protezione della maternità e dell'infanzia.
La legge citata trasferisce alle Regioni
le seguenti funzioni:
a) Funzioni amministrative
esercitate dall'ONMI centrale;
b) Funzioni di vigilanza. controllo, programmazione, indirizzo su tutte le
istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione alla maternità e
all'infanzia.
Legge
del 29-7-1975 n. 405 - Istituzioni dei consultori famigliari.
Sono trasferiti alla Regione i
poteri per la programmazione, il finanziamento, la gestione ed il controllo del
«Servizio alla famiglia ed alla maternità, in ordine all'educazione
ed igiene demografica e sessuale».
In base al dettato della legge
(5) Questo paragrafo è
stato tratto dalla scheda elaborata dal Comune di Torino.
(6) In ordine alle
competenze regionali si distingue tra:
- competenze proprie
della Regione
- competenze
delegate alla Regione.
In
ordine al primo gruppo di competenze, occorre far riferimento al
disposto dell'art. 117 della Costituzione che elenca le materie rispetto alle
quali il costituente ha previsto la competenza regionale (legislativa, 117, 1°
comma - amministrativa, 118, 1° comma).
Sulla
base di
tali disposizioni, l'art. 9 della Legge 10-2-1953 n. 62, nel suo testo originario,
prevedeva che l'esplicazione della competenza legislativa regionale, nelle
materie di cui all'art. 117 Cost., non potesse
attuarsi se non previa emanazione da parte del Parlamento e dello Stato delle
cosiddette leggi quadro.
L'attuale formulazione
del suddetto art.
Comunque, anche prima
dell'emanazione della Legge 2 luglio 1975 n. 382, alle Regioni era consentito
di delegare le proprie funzioni amministrative in ordine alle competenze
proprie.
Peraltro, ai sensi
del 2° comma dell'art. 118 della Costituzione, lo Stato può, con legge,
delegare alla Regione l'esercizio di funzioni amministrative diverse da quelle
previste dall'art. 117.
Trattasi, comunque, di competenze che non divengono proprie della
Regione, ma la cui titolarità fa capo in astratto allo Stato (che conserva
quindi determinati poteri di direttiva) pur trattandosi, secondo la migliore
dottrina, di poteri che lo Stato trasferisce alle Regioni.
In
ordine alle competenze delegate non era prevista la possibilità di
ulteriore delega ai minori Enti locali (sub delega) che è stata invece
recentemente prevista dalla Legge 22 luglio 1975 n. 382 (art. 1, 4° comma, n.
3, lettera b).
In pratica, quindi,
ha perso gran parte del suo rilievo la distinzione tra competenze attribuite
alla Regione e competenze delegate, fermo restando che le prime devono comunque rientrare nel novero di quelle previste dall'art.
117 della Costituzione.
www.fondazionepromozionesociale.it