Prospettive assistenziali, n. 36
bis, dicembre 1976
L'elezione della nuova Giunta di
sinistra alla Regione Piemonte aveva suscitato molte aspettative in tutte
quelle forze sociali che si erano battute per un cambiamento.
La federazione CGIL, CISL, UIL del
Piemonte presenta una piattaforma sui problemi della sanità
e dell'assistenza, con l'intento di confrontarsi con le nuove Giunte comunali,
provinciali, regionali, con una proposta di condizioni minime vincolanti, che
accoglie il principio della partecipazione del sindacato alle scelte,
decisioni e attività delle unità locali.
Altre associazioni, che operano da
anni nel campo dei servizi sociali, forniscono le prime indicazioni raccolte
dalle loro esperienze e emerse dalla caotica politica
di beneficenza ed assistenza durata molti anni e che ha visto la sovrapposizione
di competenze di 60.000 enti e una terribile situazione di emarginazione per
gli assistiti.
Pubblichiamo per ordine le due
piattaforme:
PIATTAFORMA
PRESENTATA DAI SINDACATI ALLA REGIONE PIEMONTE, ALLE PROVINCE E AI COMUNI
Premessa politica
Dopo i primi incontri con i Partiti
politici per un confronto delle posizioni sui programmi delle nuove Giunte
comunali, provinciali e regionale,
1) acquisire in
proprio una conoscenza reale sui problemi generali e specifici della sanità e
assistenza collegandoli a tutti gli altri presenti nella fabbrica e nel
territorio (occupazione, ristrutturazione, investimenti, riforme dei trasporti,
casa, scuola ecc.);
2) tenere sempre più conto della inscindibilità fra salario diretto (soggetto a continuo processo inflazionistico) e salario sociale che si concretizza in
servizi (che se funzionanti e rispondenti alle reali esigenze della gente sono
un complemento stabile del salario) da cui derivano possibilità concrete di
collegamento fra fabbrica e territorio e fra lotta per contrattare i processi
di ristrutturazione aziendali e quella di ristrutturazione dei servizi;
3) valutare che una risposta
adeguata alle esigenze in servizi sanitari e sociali unitamente a casa,
trasporti, scuola ecc. è una delle condizioni per attuare un diverso modello
di sviluppo;
4) tenere conto del notevole
incremento all'occupazione che comporta una reale attuazione
dei servizi rapportati ai bisogni della popolazione;
5) considerare in modo sempre più
attento la necessità di passare dall'attuale modello
degli enti che intervengono solo quando uno è già ammalato o infortunato a un
sistema diretto ad assumere il massimo benessere psico-fisico, fatto che
comporta da un lato l'inscindibilità nell'impostazione e nell'attuazione fra
prevenzione sanitaria e sociale, cura e riabilitazione e promozione sociale
e, dall'altro lato, l'assunzione in termini prioritari della prevenzione sanitaria
e sociale nella fabbrica e fuori;
6) non cadere in soluzioni di
razionalizzazione, ma superare gli interventi di assistenza
e beneficenza che sono sempre dei mezzi per emarginare e segregare le persone
(nella fabbrica autolicenziamenti, prepensionamento,
ecc. e fuori) e, in ogni caso, per operare al fine di ridurre le cause
socio-economiche che provocano le richieste di assistenza a fatti ed esigenze
individuali.
In questo contesto
è oggi fondamentale la necessità di un esame degli scopi e funzioni reali che
il padronato ha attribuito e continua ad attribuire ai servizi sociali di fabbrica e che gli operatori addetti, in
mancanza di servizi pubblici alternativi, sono di fatto nella impossibilità di
contrastarne le finalità. Si tratta d'un grosso
problema che investe ad esempio gli articoli 5, 9, 12 dello statuto dei
diritti dei lavoratori e che, in rapporto a tutti i processi di
ristrutturazione e alle nuove possibilità di sbocco sul territorio, deve
essere affrontato anche all'interno delle piattaforme per i rinnovi
contrattuali;
7) avere presente che l'attuazione
di servizi sanitari e sociali adeguati, conseguenza dell'azione
sull'ambiente e sulla organizzazione del lavoro in fabbrica, può portare (come
comprovano alcune esperienze) prima di tutto alla riduzione della mortalità
infantile e delle malattie in genere e ad assicurare ai lavoratori uno stato
di benessere psico-fisico e una durata della vita, nei termini medio-normali, diversa da come avviene attualmente (oggi,
infatti, la vita del lavoratore, oltre che tribolata, è fino a 10-15 anni
inferiore rispetto alla media).
Punti di confronto con
Regione Piemonte, Province, Comuni sui problemi della sanità e assistenza
1) Affermazione della
inscindibilità fra sanità e assistenza nella programmazione e gestione
degli interventi e della formazione, aggiornamento e riqualificazione del
relativo personale.
2) Precisazione delle aree di intervento:
Le Unità locali dei servizi sanitari
e sociali saranno gestite esclusivamente dai Comuni
in forma associata o decentrata (Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane,
Consigli di quartiere).
Dovranno essere concordate le
modalità per l'inserimento operativo (e non istituzionale) nelle Unità locali
dei Servizi sanitari e sociali del personale e delle
strutture degli altri enti ivi comprese le Province.
3) Provvedimenti
regionali promozionali a favore dei Comuni per servizi alternativi a livello
delle Unità locali dei Servizi sanitari e sociali in materia di sanità e
assistenza (come ad esempio le proposte di legge dei Comuni di Settimo Torinese
e di Torino) per le materie non delegabili.
4) La ripartizione del territorio
deve realizzarsi in modo unitario per tutti gli ordini di problemi (Consigli
di quartiere, distretti scolastici, zone psichiatriche, Unità locali dei
servizi sanitari e sociali, ecc.) anche per garantire l'unitarietà di intervento nei servizi; coordinamento della ripartizione
territoriale di cui sopra con i comprensori.
5) Censimento di tutte le strutture
(pubbliche e private) e attrezzature attualmente
preposte all'intervento sanitario e assistenziale, da realizzarsi a livello di
dimensione di Unità locale dei servizi sanitari e sociali e sue articolazioni,
in diretto rapporto con i bisogni della popolazione (nei luoghi di lavoro e
non) ricavati da reali momenti di partecipazione alla definizione delle scelte
e loro priorità.
6) Impegno degli Enti locali
(Regione, Province e Comuni) a realizzare interventi utilizzando e coordinando
tutte le loro strutture, nonché predisponendo
l'estensione di tali attività coordinate a quelle degli enti mutualistici e
ospedalieri (anticipando con ipotesi concrete le strutture del costruendo
servizio sanitario nazionale).
7) Passare alla concreta attuazione
della delibera approvata dal Consiglio regionale sulla istituzione
dei dipartimenti di emergenza e accettazione; nonché alla formulazione di un
disegno di legge regionale per la formazione, riqualificazione e aggiornamento
permanente degli operatori socio-sanitari, sulla base dei criteri indicati dal
contratto unico degli ospedalieri, e della proposta presentata dalla
Federazione regionale piemontese dei lavoratori ospedalieri.
8) Impegno in rapporto alla proposta
di legge di iniziativa popolare «Competenze regionali
in materia di servizi sociali e scioglimento degli enti assistenziali»,
non solo in termini di raccolta delle firme, ma anche come momenti concreti di
avvio al coordinamento e alla ristrutturazione del settore.
Nell'immediato
In attesa delle deleghe ai Comuni,
realizzazione delle Unità di base, quale uno dei servizi dell'Unità locale dei
servizi sanitari e sociali in tutto il territorio della Regione, per un
intervento di prevenzione del rischio, di accertamento e tutela del danno nei
luoghi di lavoro (articoli 5, 9, 12 dello Statuto dei lavoratori) al fine di
rispondere alle esigenze dei lavoratori e all'impegno dei Comuni singoli o
associati (o, per Torino, a livello di singole zone) respingendo ogni forma di
accentramento gestionale.
Effettuare la raccolta e corretta gestione delle
informazioni e dati esistenti, mediante l'utilizzo di alcune strutture (innanzi
tutto l'INAIL, il Centro per l'asbestosi, i servizi di medicina del lavoro,
l'INAM e Casse mutue).
Riorganizzare le strutture degli
Enti locali (CPA, ecc.) e loro adeguamento per una utilizzazione aperta, per
avviare a soluzione i problemi dell'intasamento dei laboratori di analisi delle mutue e degli ospedali, offrendo così una
alternativa alla tendenza alla privatizzazione di questo servizio.
Verifica della situazione per
avviare soluzioni che investano anche tutto l'aspetto della medicina
specialistica.
Proroga dei termini della legge
regionale sugli asili-nido per quanto concerne il personale ed i relativi corsi
professionali.
Primi interventi
di riordinamento del settore della formazione, riqualificazione e aggiornamento
professionali per bloccare la proliferazione di scuole e corsi inidonei e di false specializzazioni
e qualifiche.
Criteri per la
ripartizione del territorio regionale in unità locali dei servizi
1) Ciascuna Unità
locale deve comprendere una popolazione non inferiore a 20.000 abitanti nelle
zone con popolazione dispersa e non superiore a 80.000 abitanti nelle zone
urbane ad alta densità demografica (tale limite massimo potrà essere superato
per Torino, ma non oltre i 90.000 abitanti).
2) Ciascuna Unità
locale deve essere rispondente alle condizioni socio-economiche del territorio,
alla sua conformazione geomorfologica e alle
possibilità delle comunicazioni interne.
3) Ciascuna Unità
locale deve essere tale da consentire l'unificazione nella zona dei servizi di
base prescolastici e scolastici, culturali, ricreativi, abitativi e sociali in
genere sia per quanto concerne la direzione politico-amministrativa, sia nei
riguardi delle aree d'intervento.
4) Le zone dei Comuni comprendenti
più Unità locali devono coincidere con il territorio dei Consigli di
quartiere.
Gli altri Comuni devono appartenere
nella loro interezza ad una sola Unità locale.
5) Le aziende, se costituiscono un
complesso industriale unitario, devono fare parte nella loro interezza di una
sola Unità locale.
6) Tenuto conto dei criteri
sopraindicati, per quanto possibile, l'ambito territoriale di ciascuna Unità locale deve coincidere con quello della Comunità
montana o comprendere una o più Comunità montane nella loro interezza.
7) Le articolazioni territoriali
preesistenti o in fase di proposta devono adeguarsi alle Unità locali.
Nota esplicativa del
documento su sanità e assistenza presentato negli incontri
Sindacato - Regione - Province - Comuni
I punti essenziali di riferimento
per la riforma dei servizi sanitari e sociali sono:
- una risposta globale
e unitaria alle esigenze della popolazione e della comunità;
- la partecipazione come elemento fondamentale per costruire la riforma
e per una sua gestione democratica.
Sul piano istituzionale questi due
elementi portano all'identificazione da un lato di ambiti
territoriali ben definiti e non troppo ampi perché la partecipazione possa
incidere e, dall'altro lato, di ambiti non troppo ristretti affinché possano essere
istituiti il maggior numero dei servizi necessari.
Tale struttura che viene chiamata Unità locale dei servizi sanitari e sociali
(comprendente da 20.000 abitanti circa nelle zone disperse a 80.000 circa nelle
zone ad alta concentrazione) deve avere un unico
organo di governo per la gestione politico-amministrativa che viene
individuato nel Comune o nel Consorzio di Comuni o nelle Comunità montane o
nei Consigli di quartiere.
L'impegno chiesto alla Regione di
realizzare con legge apposita le ULSSS, se attuato,
rappresenta una grossa conquista poiché costituisce un elemento di rottura del
vecchio sistema, una anticipazione concreta della riforma del settore, unifica
per la prima volta i problemi e le attività sanitarie e sociali.
Tuttavia, è importante anche
definire se l'Unità locale deve essere una organizzazione
limitata ai servizi sanitari e sociali con il pericolo di isolare la sanità e
l'assistenza dagli altri interventi, creare organismi istituzionali per le
varie materie (sanità e assistenza, urbanistica, trasporti, attività
culturali ricreative ecc.) e, quindi, un oggettivo ostacolo ad una partecipazione politica non settoriale e non
corporativa.
Inoltre, questa separazione essendo
in contrasto con la necessità di iniziative politiche
globali e di un impegno programmatorio e gestionale
unitario, rischia, di fatto, di impedire la realizzazione della piena autonomia dei poteri locali e la
rifondazione dei Comuni intesi da un lato come Enti locali democratici di
natura politica e, dall'altro, come strutture che - come area, come mezzi e
come strumenti di intervento - sono un momento reale ed efficace di
organizzazione e gestione di tutti i servizi in risposta alle esigenze e ai
bisogni di una popolazione che risiede o che lavora su un dato territorio.
L'ipotesi alternativa (premesso che
la realizzazione delle ULSSS è una grossa conquista) è invece quella di
operare alla realizzazione dell'Unità locale di
tutti i servizi di base (in linea con la rifondazione del Comune),
obiettivo che potrà essere raggiunto anche con la creazione, in un primo
tempo, dell'ULSSS alla condizione, però, che si abbia ben chiaro questo
obiettivo.
A questo riguardo è bene ricordare
che la regione Umbria:
- con legge 14 novembre 1974 n.
- con legge 6 marzo 1975 n.
- con legge 3 giugno 1975 n.
- con legge 3 giugno 1975 n.
A proposito di tutti questi
provvedimenti va notato che i Comuni delle singole zone possono costituire un
unico consorzio per la gestione unitaria delle materie previste nelle quattro
leggi sopra citate.
Il Consorzio di soli Comuni può
consentire più facilmente (appena vi saranno le condizioni politiche) di
unificare in un solo Comune i vari Comuni appartenenti ad un Consorzio.
A questo riguardo è bene precisare
che le Regioni hanno già adesso gli strumenti
giuridici per promuovere e realizzare le fusioni di cui sopra.
Si intende sottolineare cioè che, in
alternativa alla costituzione di Consorzi fra Comuni e Province (che porta
alla creazione di enti aggiuntivi ai Consigli di quartiere e alle Comunità
montane coincidenti con le ULSSS),
Inoltre, mediante
altri strumenti come ad esempio le «convenzioni», è possibile arrivare
all'inserimento, nelle Unità locali, del personale e all'utilizzo delle
strutture degli altri enti non compresi nell'elencazione di cui sopra: Mutue,
ONMI, ENAOLI.
ecc.
L'organizzazione del lavoro sia a
livello dei distretti socio-sanitari che delle altre
strutture deve realizzarsi sul piano di una gestione e di una operatività
collegiale e unitaria degli operatori sanitari superando le attuali posizioni
gerarchiche, la frammentazione delle attività e, nella misura del possibile,
la rigidità dei ruoli professionali disponendo i campi operativi in base alle
capacità, attitudini, competenze specifiche degli operatori.
Tutto questo presuppone ovviamente
un rapporto di permanente contrattazione e un riferimento costante alla
partecipazione.
Vi è, inoltre, la necessità oltre
che l'urgenza:
- di una idonea
formazione di base;
- di una formazione permanente;
- di una verifica continua, da un
lato con le forze sindacali e sociali e, dall'altro, con le sedi di ricerca
scientifica e di alta specializzazione.
Su tutte queste questioni e al fine
di valorizzare i poteri e le autonomie
locali e la partecipazione
Ovviamente è necessario che alle
Regioni siano trasferite tutte le competenze, il
personale e i finanziamenti oggi attribuiti agli organi centrali dello Stato,
agli enti nazionali e a quelli territoriali non elettivi (ECA, IPAB, Patronati
scolastici ecc.).
Per quanto si riferisce alle competenze attuabili e non esercitabili a livello di Unità
Locale in materia di sanità e assistenza, va detto che pur non essendo
stato fatto, a livello piemontese, un approfondito esame delle competenze che
non possono essere esercitate a livello di Unità locale, si possono però
indicare alcuni elementi di riferimento per altro più volte sottolineati.
Le attività possono cioè essere così riassunte:
- prevenzione, cura, riabilitazione
delle malattie e dei disadattamenti;
- attività di promozione sociale
come alternativa al ricovero in istituti di assistenza
e beneficenza di minori, anziani, handicappati;
- formazione, aggiornamento,
riqualificazione, riconversione degli operatori sanitari e sociali.
Assumendo sempre come riferimenti
essenziali la risposta globale e unitaria alle
esigenze della popolazione e la partecipazione, è opportuno (come già avviene
in alcune Regioni: Toscana, Umbria, Emilia-Romagna) e
indispensabile provvedere a suddividere
il territorio delle Unità locali in aree di intervento denominate Distretti
socio-sanitari comprendenti, in larga approssimazione, 5.000 abitanti.
A questo riguardo va precisato che
mentre ad ogni Unità locale corrisponde un unico organo di governo, i Distretti
socio-sanitari rappresentano solo una suddivisione tecnica dell'Unità locale.
Nelle realtà già esistenti, a
livello di ciascun Distretto è previsto o operante un
unico gruppo di operatori sanitari e sociali comprensivo delle diverse
specializzazioni e qualificazioni necessarie alle caratteristiche e ai bisogni
della popolazione e per lo svolgimento delle attività di prevenzione
sanitaria e sociale, di cura, di riabilitazione e di promozione sociale con lo
scopo di:
a) prevenire le malattie, i
disadattamenti e la emarginazione operando per
rimuoverne le cause nel territorio, nelle aziende industriali, agricole,
commerciali, artigiane, nelle strutture pre-scolastiche, nelle scuole pubbliche
e private di ogni ordine e grado, negli istituti di ricovero o di assistenza e
nelle altre sedi necessarie;
b) prestare tutte
le cure necessarie, limitando però gli interventi (sino alla soppressione
degli enti mutualistici) a quelli non forniti dagli enti preposti per legge;
c) fornire i necessari trattamenti
riabilitativi che devono essere assicurati:
- per i minori
degli anni 15 nelle normali strutture prescolastiche (asili-nido, scuole materne)
e nella scuola dell'obbligo;
- per gli adulti nei normali servizi
sociosanitari;
d) assicurare a tutti i cittadini la fruizione di normali servizi scolastici,
sanitari, abitativi, di tempo libero, culturali, ecc. e provvedere al reinserimento
sociale delle persone attualmente ricoverate negli istituti;
e) provvedere agli affidamenti a
famiglie, persone e comunità alloggio di minori, anziani e handicappati;
f) assicurare le necessarie
prestazioni domiciliari sia sanitarie che sociali;
g) provvedere ad
assicurare il necessario economico per vivere mediante contributi in denaro
stabiliti in base a parametri prefissati;
h) fornire la necessaria consulenza
prematrimoniale, matrimoniale e familiare.
Nei gruppi di operatori
sanitari e sociali del Distretto opera, oltre al personale a tempo pieno a
livello del Distretto stesso, anche personale a tempo parziale a livello di
Distretto ma a tempo pieno a livello di Unità locale. Quest'ultimo personale, soprattutto nelle zone disperse, è costituito da
specialisti: psichiatri, ostetrici, cardiologi, ecc.
Le attività specialistiche sono
svolte sia a livello di Unità locale, sia in poliambulatori, sia in ospedali di zona.
Un problema ancora da definire è se sia utile o meno unificare gli ospedali di zona con i poliambulatori e con i laboratori di analisi ed eventualmente
anche con strutture del tipo dell'ospedale di giorno.
Va detto comunque
che operando questa possibile unificazione si costruisce una garanzia di
continuità tra il momento ospedaliero e quello extra-ospedaliero e la
partecipazione di almeno una parte del personale del gruppo di operatori del
Distretto alle attività ospedaliere di cura e riabilitazione.
Naturalmente là dove si sono
concretizzate le prime esperienze è stato anche
dimostrato che non è necessario che ogni Unità locale disponga di un suo
ospedale di zona e come due o tre Unità locali limitrofe possono usufruire di una sola struttura ospedaliera
zonale.
Per quanto si riferisce all'alta
specializzazione è importante prevedere complessi ospedalieri e ambulatoriali
nei quali inglobare l'attività di ricerca con l'attenzione di riportare a
livello di base le attività specialistiche mano a mano
che si rendono generalizzabili.
Per le attività (in materia di
sanità e assistenza e di tutti gli altri servizi) che oggettivamente non
possono essere svolte a livello dell'Unità locale, si apre il problema della costituzione di un secondo livello di intervento e di gestione.
Se si assume questa
esigenza, precisato che anche la gestione di questi interventi è politica,
resta da definire se fare capo alle Province, organi di elezione diretta,
oppure a Consorzi delle Unità locali (a loro volta quasi sempre costituite da
Consorzi), oppure ricercare altre soluzioni istituzionali tenendo conto che
comunque è necessario evitare la proliferazione di Consorzi che hanno il
difetto di avere istituzionalmente una caratterizzazione burocratica.
Nell'ipotesi, auspicabile, si
ritenga di individuare
In sostanza le attività di secondo
livello non devono in alcun caso essere concepite come un livello
gerarchicamente superiore alle Unità locali, ma il necessario completamento
dei servizi e delle strutture di base per attività particolari che interessano
o un territorio e popolazioni più vasti di quelli dell'Unità locale, oppure richiedono personale e attrezzature non pienamente utilizzabili
a livello di una singola Unità locale.
Prima di definire, a titolo
indicativo, le attività che non è possibile (almeno
nell'immediato futuro) svolgere a livello delle Unità locali, è bene precisare
che la funzione integrativa dei servizi, strumenti e personale della Provincia
deve essere chiaramente precisata da apposite leggi della Regione Piemonte. A
titolo indicativo, le attività di cui sopra sono:
- risoluzione delle controversie in
materia di spedalità e fra ULSSS;
- raccolta e corretta gestione delle
informazioni, dati e statistiche epidemiologiche di
confronto con quelle realizzate a livello di Unità locali;
- indagini preventive di massa e
indagini sistematiche di altro tipo in campo veterinario,
ecologico e medico;
- interventi ordinari e straordinari
di fronte a situazioni che minacciano la salute pubblica per le
quali si richiedano attrezzature e competenze specializzate e
particolari;
- igiene degli alimenti;
- approvvigionamento idrico;
- inquinamento del suolo, delle
acque e atmosferico;
- indagini relative
ai farmaci;
- strumentazione
specialistica per interventi nel campo della medicina e igiene del lavoro; -
organizzazione del trasporto d'urgenza, del pronto soccorso e della guardia
medica notturna e festiva.
Inoltre, nel campo
socio-assistenziale:
- le strutture e
gli interventi destinati a garantire il segreto del parto;
- la formazione del personale a
livello parauniversitario (assistenti sociali, educatori, terapisti
della riabilitazione) tenendo, ad esempio, conto che il numero degli assistenti
sociali previsto per ogni Unità locale dovrebbe essere di un massimo di dieci
e che il calcolo di una durata media di 20 anni di attività porta alla
necessità di formazione di 1 operatore ogni 2 anni, e di 40 nuove assunzioni
ogni anno per tutta
- l'aggiornamento del personale
laureato, di quello formato a livello
para-universitario;
- progettazioni non effettuabili a
livello delle Unità locali, quali ad esempio: progettazioni di
ospedali zonali, di poliambulatori, di scuole
materne e dell'obbligo, di asili-nido, di centri di formazione professionale,
ecc.;
- studi, ricerche e programmazione a
livello comprensoriale, ferma restando la necessità che le Unità locali dispongano di un ufficio per il piano del territorio con
relativi strumenti e personale, e questo anche allo scopo di legare permanentemente
la programmazione alle esigenze della popolazione e alla partecipazione
trovando poi un coordinamento a livello comprensoriale e la sintesi a livello
regionale;
- interventi per
la garanzia del diritto allo studio nei confronti degli allievi delle scuole secondarie
superiori e dei centri di formazione professionale.
Un altro problema
che deve essere discusso e definito è quello dei Comprensori.
A questo riguardo si pongono alcuni interrogativi che hanno bisogno di precise
risposte:
- devono essere organi della Regione
o dei Comuni?
- devono avere personale e strumenti
propri o questi vengono forniti dai Comuni, Consorzi
di Comuni, Comunità montane, Province o solamente da queste ultime?
- l'ambito dei Comprensori deve
comprendere nella loro interezza le Unità locali del territorio o una unità locale può anche appartenere a due o più
Comprensori?
In relazione alla legge dell'Emilia-Romagna
del 22 gennaio 1974 n. 7 istitutiva del circondario di Rimini con compiti di
programmazione e coordinamento dei Comuni e Consorzio di Comuni: i Comprensori
devono essere unificati con i Circondari?
Su tutti questi problemi i Comuni,
Consorzi di Comuni, le Comunità montane, le Province e tutti gli altri enti
operanti nel campo della sanità e dell'assistenza devono, nell'ambito di un disegno globale
della Regione Piemonte, assumere le necessarie iniziative per la costruzione
dell'organizzazione dei servizi sanitari e sociali nel territorio puntando
prioritariamente su una elaborazione ampiamente partecipata e stabilendo un
costante e permanente rapporto
privilegiato con il Sindacato.
Partecipazione del
sindacato alle scelte, decisioni e attività delle unità locali
Per quanto concerne la
partecipazione, le proposte più volte avanzate dal sindacato possono essere
così riassunte:
1) costituzione in ciascuna Unità locale dei servizi e su iniziativa del
sindacato e delle sue strutture periferiche (consigli di fabbrica e consigli
unitari di zona) di un Comitato di partecipazione alle scelte e decisioni e
attività degli organi politici e tecnici dell'Unità locale;
2) il Comitato di partecipazione
deve poter definire autonomamente i propri criteri di composizione,
rappresentanza, funzionamento e articolazione territoriale;
3) fra l'Amministrazione dell'Unità
locale e il Comitato di partecipazione si deve stabilire un rapporto non di
consultazione ma di confronto su tutti i problemi riguardanti
i Servizi sanitari e sociali;
4) al Comitato di partecipazione
deve essere riconosciuta la facoltà di utilizzare le strutture
dell'Unità locale per promuovere studi e rilevazioni, indire assemblee,
incontri e dibattiti sui problemi generali e specifici della sanità e
dell'assistenza;
5) ai componenti
del Comitato di partecipazione deve essere consentito l'accesso a tutti i
servizi sanitari e sociali della Unità locale e devono essere messi a
disposizione tutti i dati;
6) l'organizzazione politica della Unità locale deve trasmettere tempestivamente al
Comitato di partecipazione copia dei propri atti riguardanti i servizi
sanitari e sociali e deve fornire ogni altra informazione richiesta;
7) l'organizzazione politica della Unità locale deve fornire al Comitato di
partecipazione i locali e gli strumenti necessari ai suo funzionamento.
Come primo atto della sua attività
il Comitato di partecipazione deve mettere in diretto rapporto tutti i dati
del censimento tecnico-burocratico di tutte le strutture, attrezzature e
interventi attualmente preposti nel campo sanitario, assistenziale e sociale
in genere, con i bisogni della popolazione (nei
luoghi di lavoro e non) mediante momenti di reale partecipazione che
coinvolgano prima di tutto il personale addetto ai servizi esistenti sul
territorio e quelli che, pur fuori dal territorio (ospedali, poliambulatori, istituti di ricovero ecc.), sono
utilizzati dalla popolazione della zona.
Questo confronto, oltre che portare
all'individuazione delle ristrutturazioni necessarie dei servizi esistenti
(adeguamento, riorganizzazione, completamento organici ecc.) e alla individuazione di quelli mancanti, deve consentire di
poter indicare le scelte di intervento e le necessarie priorità.
In particolare è fondamentale che,
modificando l'attuale organizzazione del lavoro presente nei servizi che è di
tipo settoriale e gerarchico, si arrivi alla costituzione di gruppi di lavoro
orizzontali (massima possibilità di intercambiabilità dei ruoli, gestione collegiale, ecc.).
Per quanto riguarda il personale
mancante è necessario puntare in primo luogo sugli operatori
sanitari e sociali attualmente operanti negli enti da superare (Asili
nido ONMI, istituti di ricovero, INAM e Casse mutue, ENPI, servizi sociali di
fabbrica, ecc.).
Il passaggio del personale da questi
servizi a quelli delle Unità locali potrà avvenire mediante accordi e/o
convenzioni o di fatto e, ovviamente, potrà comportare
la frequenza di corsi di aggiornamento, riqualificazione o riconversione.
Organizzazione interna
dei servizi dell'unità locale
Per quanto riguarda l'organizzazione
interna dei servizi delle Unità locali, si assume (fatte alcune correzioni
formali) la delibera (*) approvata dal Consiglio Comunale di Moncalieri (comune nella cintura di Torino di 62.000 abitanti).
Criteri per una legge
regionale sulla formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori
sanitari e sociali
(**)
1)
a) formazione professionale;
b) formazione permanente;
c) riqualificazione;
d) aggiornamento.
2) La formazione professionale e la
riqualificazione riguardano gli operatori sanitari non medici e gli operatori sociali.
La formazione permanente e
l'aggiornamento professionale devono interessare tutto il personale addetto ai
servizi sanitari e sociali, compresi quelli in
possesso di laurea.
3) La legge regionale deve avere validità
fino all'entrata in vigore di una legge nazionale che regoli la materia della
formazione professionale.
4) Le funzioni amministrative ed i
relativi finanziamenti in materia di: formazione professionale, formazione
permanente, riqualificazione e aggiornamento devono essere delegate
alle Province, le quali devono esercitarle su parere conforme dei Comuni o
dei loro Consorzi o delle Comunità montane, sentite le Organizzazioni sindacali
e le forze sociali operanti sul territorio.
Con l'entrata in vigore della legge
di riforma sanitaria, le Province eserciteranno la delega su parere conforme
delle Unità locali dei servizi, sentite le Organizzazioni sindacali e le forze sociali operanti sul territorio.
5) Per quanto concerne gli enti
gestori della formazione professionale, il criterio di priorità che deve essere
adottato è il seguente:
I) Comuni o loro Consorzi o Comunità montane.
II) Province e loro consorzi.
III) Enti pubblici o di diritto pubblico.
6) Le Province, entro il ... di ogni anno, presentano al Consiglio regionale, la
proposta di piano comprensiva anche degli aspetti finanziari, relativa alla
formazione professionale, alla formazione permanente, alla riqualificazione e
all'aggiornamento.
Il Consiglio regionale lo approva
entro il ......... Le modalità di consultazione e di parere conforme sono quelli indicati al punto 4.
7) La legge regionale deve prevedere
la proroga dell'art. 4 della legge 25 febbraio 1971 n.
Inoltre gli infermieri generici, le
puericultrici, le ostetriche, le vigilatrici d'infanzia che, all'entrata in
vigore della legge regionale, prestino servizio alle dipendenze di enti ospedalieri o di istituti pubblici di ricovero e
cura della Regione e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado, possono essere ammessi al 2° anno del corso per infermieri
professionali presso scuole gestite da enti ospedalieri del Piemonte fino
all'inizio dell'anno scolastico 1977/ '78 e comunque sino all'entrata in vigore
della legge di riforma sanitaria.
8) Le attività di formazione
permanente, aggiornamento e riqualificazione, devono essere considerate, a
tutti gli effetti, parte integrante dell'orario di lavoro.
9) La formazione professionale degli operatori consiste nelle attività volte:
a) al conferimento
dell'abilitazione professionale nelle qualifiche previste o consentite dalle
leggi dello Stato;
b) alla preparazione degli operatori
sociali per le seguenti funzioni:
- promozione e animazione di servizi
sociali;
- assistenza educativa sociale;
- assistenza ed aiuto domestico
familiare;
- altre attività d'interesse
sociale.
10) Le scuole ed i corsi debbono assicurare una formazione che consenta agli operatori
di esercitare la propria attività professionale con adeguata capacità
tecnico-pratica, con piena disponibilità al lavoro di gruppo ed al lavoro
interdisciplinare e pronta percezione dei bisogni reali dei soggetti
destinatari dell'intervento sociosanitario, di modo che gli operatori stessi
siano in grado di svolgere un ruolo di salute e di benessere sociale delle
popolazioni. Pertanto l'azione formativa deve essere adeguata nei metodi e
nei contenuti al livello del progresso scientifico e tecnologico, deve
realizzare una stretta integrazione tra insegnamento teorico e insegnamento
pratico e stimolare la capacità e l'autonomia di giudizio degli studenti.
11) L'autorizzazione all'istituzione
delle scuole e dei corsi deve essere deliberato, tenuto conto delle priorità
indicate al punto
a) le scuole e i corsi dovranno
riguardare sia il personale per i servizi sanitari, che quello per i servizi
sociali, attuando tutte le integrazioni possibili sia a livello teorico che
pratico, al fine di favorire sia il lavoro in gruppo degli operatori sanitari
e di quelli sociali, sia la maggiore ricomposizione
possibile delle mansioni, sia i necessari rapporti e scambi fra gli allievi che
frequentano corsi di formazione professionale, di riqualificazione e di
aggiornamento con il personale in formazione permanente:
b) idoneità dell'ente richiedente di
assicurare uno svolgimento dell'attività didattica conforme alle disposizioni
contenute nella legge regionale;
c) vi sia possibilità di assunzione nei servizi del personale che ha frequentato
i corsi. In ogni caso il numero degli allievi frequentanti i corsi, non dovrà
essere condizionato dai posti previsti negli organici.
Deve essere inoltre prevista in ogni
momento la revoca dell'autorizzazione o la temporanea chiusura delle scuole o
dei corsi, qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro normale
funzionamento o quando in sede programmatoria sia
previsto un minor fabbisogno del personale che ogni
scuola o corso è abituato a preparare.
12) La gestione delle scuole e dei
corsi deve essere attuata con la partecipazione degli allievi e degli strumenti
i quali hanno diritto a svolgere le assemblee da essi
ritenute necessarie e ad avanzare proposte all'ente gestore, ai Consigli
comunali, provinciali e consorziali e a quello regionale.
A questo fine, per garantire la
partecipazione degli insegnanti e degli studenti all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività didattica, in ogni
scuola o corso deve essere costituito un Comitato didattico del quale fanno
parte, su base elettiva, rappresentanti degli insegnanti e degli studenti,
nonché del personale dei servizi presso i quali gli studenti effettuano il
tirocinio pratico.
La composizione numerica, le modalità
di nomina del presidente, il funzionamento e le attribuzioni del Comitato
didattico, sono disciplinate dal regolamento della scuola o del corso.
Il Comitato didattico deve essere
sentito dagli organi dell'ente gestore per tutto ciò che concerne l'attività didattica della scuola e del corso.
Deve essere inoltre sentito dagli
Organi politici (Regione, Province, Comuni) per i problemi generali e
specifici della formazione, della formazione permanente, dell'aggiornamento e
qualificazione ai fini di una partecipazione alla programmazione del settore.
13) L'ordinamento interno delle
scuole e dei corsi è disciplinato da uno speciale regolamento.
In particolare. il
regolamento detta norme per la nomina degli insegnanti, l'iscrizione e l'ammissione
degli studenti, lo svolgimento del tirocinio, il controllo delle frequenze, la
valutazione dell'apprendimento e il passaggio da un anno di corso al successivo nel caso di scuole o di corsi di durata
pluriennale.
14) Gli studenti non possono essere
impiegati in attività non contemplate nel quadro degli
insegnamenti del corso al quale partecipano 0 prive di valore formativo ai fini
della preparazione professionale, né essere utilizzati in sostituzione o ad
integrazione del personale dei servizi presso i quali svolgono il tirocinio
pratico.
Il Comitato didattico controlla che
siano rispettate tali disposizioni.
15) La frequenza dei corsi deve
essere gratuita. Per tutta la durata del corso gli
studenti hanno diritto all'uso gratuito dei testi e di ogni altro materiale
occorrente per lo studio individuale e collettivo e per effettuare il
tirocinio pratico.
Agli allievi frequentanti i corsi di
formazione professionale che non usufruiscano né del
comando per perfezionamento né di altri istituti di carattere economico, verrà
corrisposta un'indennità di pre-salario, il cui livello non dovrà essere
inferiore al 50% del trattamento economico previsto dai contratti nazionali di
lavoro per l'ultima categoria.
16) Alle Province devono essere
trasferiti i fondi regionali relativi all'assistenza scolastica in modo che sia
garantito agli allievi la effettiva possibilità di
frequentare le scuole ed i corsi. A tale scopo le Province istituiscono borse
di studio ed i necessari servizi di trasporto e mensa e provvedono alla
creazione di biblioteche ed a fornire i necessari sussidi didattici. I Comuni,
Consorzi di Comuni, Comunità montane, su loro richiesta,
possono gestire le attività di cui sopra ed in tale caso le Province
trasferiscono agli enti suddetti i relativi finanziamenti.
17) Si fa divieto, ad eccezione
delle amministrazioni dello Stato e dell'Università, di istituire o di fare
funzionare nel territorio del Piemonte, senza l'autorizzazione della presente
legge, scuole o corsi per la formazione professionale di personale
sanitario non medico destinato ad operare nei servizi sanitario-sociali.
18) Gli attestati di qualifica
conseguiti al termine di corsi di durata almeno biennale, svolti presso i
centri di addestramento professionale autorizzati
dalla Regione e per accedere ai quali è richiesto il diploma di istruzione
secondaria di primo grado, sono equipollenti ai titoli richiesti dall'articolo
2 della legge 25 febbraio 1971, n. 124, ai fini dell'ammissione alle scuole per
infermieri professionali.
19) I fondi regionali relativi alle
scuole ed ai corsi di formazione professionale vengono ripartiti alle Province
in base al numero degli abitanti. I fondi relativi al
diritto allo studio, sono ripartiti alle Province in proporzione agli abitanti
e all'estensione del territorio di ogni singola Provincia.
20) Tutto il personale addetto ai
servizi sanitari e sociali ha diritto a n. ... di ore
settimanali per la propria formazione permanente.
La formazione permanente deve essere
effettuata secondo modalità da concordarsi fra l'ente gestore del servizio in
cui l'operatore presta la sua attività,
21) L'aggiornamento e la
riqualificazione professionale devono essere assicurati a tutti i lavoratori dei servizi sanitari e sociali, tenendo soprattutto
conto della diversa preparazione necessaria per l'inserimento in nuovi servizi
alternativi.
22) Gli enti gestori dei corsi di
formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento sono tenuti a
fornire gratuitamente sedi; personale e strumenti per la piena attuazione di
quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro in materia di diritto allo
studio per le 150 ore.
23) La legge regionale deve definire
gli standard qualificativi minimi cui dovranno attenersi le scuole ed i corsi
in materia di formazione professionale, formazione permanente, riqualificazione
e aggiornamento nei riguardi di tutte le figure professionali previste e
consentite dalla legislazione vigente nel campo dei
servizi sanitari e sociali.
PIATTAFORMA DELLE FORZE SOCIALI SUI SERVIZI: PRIME
INDICAZIONI (16)
Aspetti generali
Il risultato del voto del 15 giugno,
dimostrando la volontà popolare di un cambiamento profondo dei contenuti e
dei metodi di gestione, ha portato le sinistre al
governo degli enti locali (Regione Piemonte, Comune e Provincia di Torino). Di
qui la necessità di iniziative qualificanti che
rispondano alle esigenze, alle attese e alle richieste della popolazione e che
diano il segno del nuovo modo di governare di cui le sinistre si sono fatte
garanti.
Pare importante alle organizzazioni
firmatarie, che in questi anni hanno operato nel campo dei servizi, raccogliere
le indicazioni emerse dalle esperienze compiute e presentarle alle nuove
amministrazioni come proposta e confronto.
È ormai acquisito che le cause delle
situazioni di emarginazione non risiedono, come potrebbe
apparire a prima vista, nella caotica sovrapposizione di competenze dei 60.000
enti, organi e uffici assistenziali e negli interventi episodici e frammentari.
La causa vera risiede nel tipo di
politica economica e sociale che viene portata avanti
a livello nazionale e che è finalizzata al profitto e non alle esigenze
individuali e collettive.
Pertanto anche il ruolo che deve
essere svolto dalla Regione Piemonte e dagli enti locali territoriali deve
essere rivolto principalmente alla eliminazione delle
cause.
In particolare occorre che si
proceda ad una profonda reimpostazione dei servizi
sanitari, abitativi, scolastici e parascolastici, culturali, ricreativi e
sociali in genere in modo da eliminare o ridurre drasticamente le cause che
provocano le richieste di assistenza e cioè le situazioni
di emarginazione.
Parallelamente, nei tempi brevi,
l'operatività nel settore assistenziale va
strettamente collegata con la ristrutturazione degli altri servizi, di modo
che si realizzi un trasferimento dal settore assistenziale agli altri servizi
non assistenziali del maggior numero di interventi tali da essere rispondenti
alle esigenze reali.
Il problema dei servizi e
dell'assistenza si pone oggi in termini più
drammatici e urgenti del passato a causa dei massicci licenziamenti e delle
drastiche riduzioni di orario nelle fabbriche. Occorre cioè
da un lato evitare che le tensioni siano contenute mediante interventi elemosinieri
o segregativi (soprattutto nei confronti degli anziani, dei minori di famiglie
numerose o povere, degli handicappati), e d'altro lato è necessario puntare
decisamente sui servizi intesi come salario sociale e cioè gratuiti, efficienti
e concepiti come diritto dei lavoratori e dei cittadini (diritto alla casa,
diritto allo studio, diritto alla salute, diritto ad una pensione sufficiente,
ecc.).
Tutti gli interventi sia legislativi
(Regione) che operativi (enti locali) non dovranno essere episodici, ma
collocarsi come anticipatori delle riforme nazionali.
Partecipazione
Riteniamo fondamentale la scelta
fatta dalle giunte della Regione Piemonte, della Provincia e del Comune di
Torino di impostare la nuova gestione degli enti
locali sulla partecipazione delle forze sindacali e sociali e dei cittadini.
Ad avviso delle organizzazioni
firmatarie, per una effettiva partecipazione che
consenta una elaborazione autonoma di linee politiche e di iniziative, sono
necessarie alcune condizioni:
- disponibilità a
un permanente rapporto dialettico fra amministrazioni e organi di partecipazione;
- informazione tempestiva e
completa;
- possibilità di accesso
ai dati ritenuti necessari per studi, elaborazioni e interventi;
- possibilità di confronto nelle
sedi di elaborazione delle scelte politiche e operative;
- messa a
disposizione degli strumenti necessari all'attuazione di quanto sopra.
Ruolo della Regione
sul piano generale dei servizi
La prima condizione essenziale per
una riforma organica dei servizi è il trasferimento completo alle Regioni
delle competenze, finanziamenti, patrimoni e personale conservati attualmente dallo Stato, dagli enti nazionali e territoriali e da
altri organismi.
In relazione alla legge «Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica
amministrazione» sembra necessario e urgente che
In particolare si sottolineano
i pericoli insiti nella norma dell'articolo 1 lettera e) della legge sopra
citata, che può essere interpretata nel senso di un rapporto diretto fra lo
Stato ed i Comuni, le Province e le Comunità montane, escludendo le Regioni.
La seconda condizione è l'attuazione dello Statuto della Regione Piemonte definendo, come
da tempo hanno fatto le altre Regioni, le funzioni del Consiglio
regionale, della Giunta e del Presidente.
La terza condizione è la
programmazione regionale intesa come metodo di lavoro di una Regione
democratica. Tale programmazione deve saper tradurre le esigenze reali della
popolazione: non deve pertanto nascere nel chiuso di uffici
burocratici, ma dalla partecipazione attiva degli enti locali e delle forze
sindacali e sociali del territorio.
Pertanto si richiede l'istituzione
di una commissione tecnico-politica (in cui siano rappresentati oltre alle
forze politiche e democratiche del Consiglio regionale, i Comuni, le Province,
le Comunità montane) la quale predisponga il piano di sviluppo in un confronto aperto con le forze sindacali e sociali.
Tale piano dovrà privilegiare
i consumi pubblici, promuovere il decentramento dei servizi e favorire la
partecipazione delle forze sindacali e sociali.
La quarta condizione per una riforma
organica dei servizi è rappresentata dalle leggi regionali di delega agli enti
locali, che favoriscano lo scioglimento, il
superamento di fatto e lo svuotamento degli enti nazionali e di quelli locali
non territoriali (ECA, Patronati scolastici, IPAB, Consorzi provinciali per
l'istruzione tecnica, ecc.).
La quinta condizione è il
riconoscimento della partecipazione delle forze sindacali e sociali e dei
cittadini quale motore di un reale cambiamento attraverso momenti assembleari
e forme di controllo popolare.
In particolare si chiede
l'applicazione dell'art. 7 dello Statuto regionale, assicurando a tutte le
forze sindacali e sociali una informazione tempestiva
e completa per quanto concerne i lavori del Consiglio regionale pubblicando,
come già fanno altre Regioni, sul bollettino ufficiale:
- il resoconto
sommario delle sedute o almeno il processo verbale, in ogni caso con l'indicazione
delle dichiarazioni di voto dei gruppi consigliari;
- le proposte di
legge, gli ordini del giorno, le interrogazioni e le mozioni;
- le delibere nel testo integrale;
- i resoconti per riassunto delle
consultazioni. Si richiede inoltre che vengano
concordate con le forze sindacali e sociali le modalità di attuazione delle
«forme di comunicazione che consentano alla comunità regionale di esprimere le
proprie esigenze». Si richiede inoltre che le consultazioni abbiano un
carattere sostanziale di confronto.
Iniziative legislative
regionali in materia di servizi
1) Legge per la ripartizione del
territorio in unità locali dei servizi sanitari e sociali, che costituiscano
però il riferimento costante e inderogabile per tutti i servizi.
Tale ripartizione deve tener conto delle
Comunità montane e coincidere con il territorio dei consigli di quartiere
(vedi parte relativa al Comune di Torino).
Definita la zonizzazione di cui
sopra, si richiede la modifica della deliberazione del Consiglio regionale sui
distretti scolastici, affinché si giunga alla
coincidenza assoluta dei distretti stessi con le UL.
Le unità locali non devono essere un
ente distinto dai comuni, ma essere il complesso dei servizi sanitari,
abitativi, scolastici, culturali, ricreativi e sociali in genere gestiti dai
comuni, loro consorzi e articolazioni subcomunali con
la partecipazione delle forze sindacali e sociali e dei cittadini;
2) legge delega ai Comuni di tutte
le competenze operative in materia di sanità, assistenza sociale, diritto
allo studio, tempo libero, superando ogni concezione settoriale ed emarginante.
L'esercizio delle deleghe dovrà
avvenire solo a livello delle unità locali e delle Comunità montane coincidenti
con le UL.
Vi é anche la necessità di prevedere
una sub-articolazione tecnica ed organizzativa delle unità locali (si veda la
legge della Regione Umbra n. 57 del 14 novembre 1974 che prevede «l'adeguata
articolazione territoriale dei presidi mediante la costituzione di distretti
sanitari e socio-assistenziali»).
Dovrà inoltre essere previsto un
reale collegamento dei servizi dell'U.L. con quelli di alta specializzazione che non possano realmente essere
istituiti a livello dell'U.L.;
3) legge per la formazione di base,
formazione permanente, riqualificazione,
aggiornamento e riconversione degli operatori sanitari, sociali ed educativi
che in particolare consenta al personale dei servizi esistenti di potersi
inserire nei nuovi servizi alternativi che saranno istituiti.
Al personale addetto ai servizi che
saranno eliminati dovranno essere garantito, nell'ambito dei principi della
funzionalità dei servizi e della mobilità del personale, í diritti soggettivi
acquisiti, nonché la eventuale riqualificazione, aggiornamento
e riconversione nell'orario di lavoro.
La formazione, riqualificazione,
aggiornamento e riconversione devono essere attuati tenendo conto di una organizzazione del lavoro impostata sul lavoro di
gruppo, sulla massima intercambiabilità dei ruoli
nel rispetto delle specifiche professionalità, sulla degerarchizzazione,
sulla possibilità da mobilità da un servizio all'altro, sulla massima riduzione
possibile delle qualifiche, su una reale professionalità diretta anche alla
unificazione degli interventi sanitari con quelli sociali;
4) abrogazione delle norme della legge
regionale 16-5-1975 n. 28 che prevedono finanziamenti agli istituti per minori, handicappati e anziani e utilizzazione dei fondi
per le strutture dell'U. L.;
5) legge regionale che preveda
l'assegnazione di alloggi per anziani e di comunità
alloggio per anziani, handicappati e minori nelle comuni case di abitazione
dell'edilizia economica e popolare nella misura fissa compresa fra il 5 e il
10%. Al riguardo non è sufficiente quanto previsto dalla convenzione
intervenuta fra Regione Piemonte e IACP, in cui è stabilito il limite «non
superiore al 10%» in quanto non è indicato il limite inferiore;
6) modifiche delle leggi regionali
2-9-1974 n. 27 e 4-6-1975 n. 39 sull'assistenza scolastica, prevedendo che
tutte le deleghe siano attribuite ai Comuni e il superamento degli interventi assistenziali mediante il riconoscimento del diritto allo
studio;
7) revisione
della legge 29-7-1974 n. 21 sull'assistenza domiciliare agli anziani, inabili e
minori prevedendo interventi non emarginanti aperti a tutti e gestiti
direttamente dalle U.L. e transitoriamente anche dai
Comuni singoli;
8) proroga della norma (primo comma
dell'art. 17 della legge 15-1-1973 n. 3) che prevede in via transitoria le
assunzioni di personale per gli asili nido in mancanza di vigilatrici di infanzia e di puericultrici;
9) attuazione della norma di cui
all'ultimo comma del citato art. 17 che prevede «Allo
scopo di favorire la formazione e la qualificazione professionale degli
operatori degli asili nido,
10) approvazione di una legge
analoga (inserendo anche l'affidamento educativo dei minori) a quella della
Regione Umbria n. 12 del 23-21973 «Norme per l'assistenza a favore di minori, anziani e inabili al lavoro» che prevede i seguenti
interventi in ordine preferenziale:
a) prestazioni domiciliari di aiuto domestico, di servizio sociale e di assistenza
sanitaria;
b) altre prestazioni idonee a
favorire l'inserimento, il mantenimento ed il reinserimento dell'assistito
nella vita di relazione, compreso l'alloggio a condizioni preferenziali
di assegnazione e di canone;
c) prestazioni economiche,
alternative ad altra forma di assistenza, anche
attraverso la corresponsione di un assegno familiare o personale integrativo
di eventuale trattamento pensionistico;
d) formazione e finanziamento di
piccoli nuclei comunitari, a cui possano essere assicurate anche le
prestazioni di cui al punto a) ;
e) ricoveri di minori e di adulti inabili e di anziani, rispettivamente presso
istituti educativo-assistenziali e presso case di
riposo, riconosciuti idonei dalla Regione, sempreché
sia accertata l'impossibilità di provvedere altrimenti al loro mantenimento
(questa norma deve avere però solo carattere transitorio).
L'eventuale ricovero non esclude
altre prestazioni di carattere economico ed
assistenziale.
11) Modifica della legge 4-6-1975 n. 42 «Provvedimenti per la formazione dello sport
in Piemonte» nel senso di destinare i contributi per attività culturali-ricreative (anziché sportivecompetitive) di modo
che esse siano praticabili da tutti. Inoltre i contributi per le attività (da
inserire nell'ambito dell'U.L.) e quelli per impianti
e attrezzature dovranno essere versati esclusivamente ai Comuni, Consorzi di comuni e Comunità montane;
12) approvazione di una legge per
gli interventi a livello delle U.L. (come previsto
nelle proposte di legge presentate nella scorsa legislatura
dai Comuni di Torino e di Settimo Torinese) non delegabili agli enti locali e
cioè in particolare: affidamenti a scopo educativo; comunità alloggio;
comunità di quartiere; assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica;
tutela della salute mentale; case albergo; barriere architettoniche; centri
sociali;
13) approvazione della legge attuativa sui «consultori» non prevedendo servizi o strutture
a se stanti (anche se collocate a livello delle U.L.),
ma inserendo nelle attività di prevenzione sanitaria e sociale gli interventi consultoriali (lo stesso dicasi
per gli altri interventi come ad esempio quelli concernenti la prevenzione e
cura in materia di droga).
Iniziative regionali
non legislative
1) Unificazione degli assessorati ai
servizi sanitari e sociali e trasferimento degli
asili nido all'assessorato all'istruzione per l'unificazione con la scuola
materna. Per quanto concerne la formazione, riqualificazione, aggiornamento e
riconversione degli operatori sanitari e sociali si sottolinea
l'esigenza di un organico collegamento fra gli assessorati suddetti e quello
dell'istruzione.
Si chiedono inoltre precisazioni in
merito all'assessorato «Tutela dell'ambiente e ecologia»;
2) blocco dei finanziamenti agli ECA
e assegnazioni dei fondi alle U.L.;
3) censimento delle strutture ed
istituzioni (IPAB comprese) sanitarie, sociali, assistenziali, di tempo
libero: tipi di intervento, utenti, personale e
patrimoni, da attuarsi contemporaneamente alle iniziative legislative e non
legislative richieste. Inopportuni, spesso inutili e inattuabili sono
ritenuti invece i censimenti tendenti ad accertare il numero degli
handicappati o di altre «categorie» di assistibili;
4) ritiro del ricorso presentato
alla Corte Costituzionale dalla precedente giunta in merito alla legge
cosiddetta del «riscaldamento», utilizzando i fondi per le iniziative
legislative sopra indicate;
5) azioni necessarie per ottenere
che i rappresentanti nominati dalla Regione per i vari enti qualifichino la
loro presenza;
6) appoggio per la definizione delle
vertenze OMNI, AIAS, EISS, Lombroso, Benefica, Istituto di riposo per la vecchiaia di corso
Unione Sovietica, URPP, ecc.;
7) iniziative per
l'inserimento degli handicappati nelle normali strutture e servizi (compresi i
CAP) e ricerca di soluzioni alternative ai laboratori protetti;
8) istituzione di una commissione
aperta di lavoro che affronti i problemi degli asili nido e del loro
collegamento con le scuole materne nell'ambito di una revisione
della legge regionale;
9) istituzione di una commissione
aperta di lavoro che affronti il problema della prevenzione sanitaria e
sociale (contenuto, metodi, organizzazione dei servizi, personale, finanziamenti
ecc.).
Ruolo dei Comuni e
Comunità montane
Per una gestione democratica è
necessario che i Comuni e le Comunità montane predispongano piani di programmazione
assumendo come riferimento le esigenze della
popolazione e la partecipazione delle forze sindacali e sociali.
La programmazione degli enti locali
deve da un lato rappresentare un contributo per la programmazione regionale
(intesa anche come sintesi delle programmazioni locali) e d'altro lato
definire le linee di intervento degli enti locali
stessi. Si chiede l'istituzione di commissioni analoghe a
quelle indicate per
Anche per gli enti locali si ritiene
indispensabile, nell'ottica della partecipazione, una
informazione completa e tempestiva e quant'altro
indicato al riguardo nella parte generale.
Per quanto concerne il ruolo dei
Comuni e delle Comunità montane si tratta in primo luogo
di concretizzare l'orientamento politico che vede nei Comuni, a livello dell'U.L. (e nelle Comunità montane coincidenti con le U.L.), l'unico organo gestore dei servizi di base.
Da un lato vi è quindi la necessità,
come primo passo verso la soppressione degli enti parassitari, che i Comuni e
le Comunità montane esercitino reali iniziative
politiche sugli organismi quali ECA, Comitato comunali ONMI, IPAB, Patronati
scolastici, ecc.
Tali iniziative devono
consentire lo svuotamento delle competenze di detti enti, il passaggio
delle stesse, dei relativi finanziamenti, patrimoni e personale ai Comuni e
Comunità montane (se del caso tramite convenzioni) e la messa in crisi della
loro esistenza.
In secondo luogo i Comuni e le
Comunità montane, preferibilmente a livello della futura U.L., devono coordinare e quando possibile unificare i propri
servizi.
In particolare per quelli sanitari e
sociali si tratta di concretizzare i principi della inscindibilità
fra sanità e assistenza, fra prevenzione, cura e riabilitazione, della priorità
assoluta della prevenzione, del riferimento reale alla partecipazione.
Vi è poi da orientare secondo un preciso piano programmatico gli stanziamenti a bilancio,
richiedere i contributi messi a disposizione del
Per evitare la duplicazione di
servizi priorità assoluta deve essere data al passaggio nei nuovi servizi del
personale dei servizi esistenti, siano essi comunali o dipendenti da altri
enti, utilizzando gli strumenti dello scioglimento, assorbimento, comando e
convenzione e provvedendo alla necessaria riqualificazione del
personale.
Le premesse per l'organizzazione dei
servizi si possono così riassumere:
- interventi nel territorio;
- riduzione degli interventi di assistenza con l'istituzione e la ristrutturazione dei servizi
sanitari, abitativi, scolastici, culturali, ecc.;
- superamento del ricovero in
istituti;
- massima unificazione possibile
degli interventi e delle mansioni.
Sono pertanto necessari in
particolare:
- servizi domiciliari sanitari e
sociali;
- erogazione,
secondo parametri fissi, di contributi economici alle persone e nuclei
familiari che non raggiungono il minimo vitale;
- costruzione di alloggi
da destinare ad anziani e a comunità alloggio (vedi parte relativa alla
Regione);
- istituzione (obbligatoria per
legge) dei servizi di medicina scolastica impostati però nella linea della
prevenzione sanitaria e sociale a livello territoriale;
- graduale deistituzionalizzazione di minori, handicappati e anziani,
compresi quelli ricoverati in ospedali psichiatrici e in primo luogo quelli ricoverati in istituti fuori
Regione, Provincia e Comune di residenza dell'assistito;
- istituzioni di servizi di affidamento di anziani, minori e handicappati a famiglie,
persone e comunità alloggio;
- collaborazione con il Tribunale
per i minorenni per le adozioni e con le autorità
giudiziarie competenti per i problemi relativi alla tutela, agli affidamenti,
alle interdizioni, ecc., sostituendo gli interventi oggi svolti da enti
privati;
- istituzione di centri polivalenti
di formazione base, formazione permanente, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione degli operatori sanitari e sociali,
utilizzando i finanziamenti della Regione e di altri organismi quali
- creazioni di ospedali
di zona (U.L.) o di interzone (2-3 unità locali al
massimo) con collegamento reale degli ospedali, ambulatori e poliambulatori con le équipes
territoriali. Al riguardo si chiede la trasformazione dell'Ospedale geriatrico dell'INRCA, attualmente in costruzione a Torino,
in ospedale di zona;
- creazione di équipes
di zona di prevenzione sanitaria e sociale, di cura, di riabilitazione e di
promozione sociale che assorbano e unifichino
nell'immediato i servizi di medicina e igiene del lavoro, di medicina scolastica,
di orientamento professionale, le condotte mediche e ostetriche, il centro
droga, il centro psico-pedagogico presso l'assessorato
allo sport, e gestiscano anche le attività previste dalla legge sui
«consultori»;
- reimpostazione
delle attuali attività culturali, ricreative, sportive, di turismo sociale, di
soggiorni e colonie in una visione globale che tenga
conto delle esigenze individuali e collettive e del contesto socio-ambientale.
Le iniziative dovranno:
a) nascere da un confronto con la
popolazione ed i gruppi;
b) avere come punti di riferimento
personale comunale qualificato e strutture idonee;
c) lasciare spazi di
autoorganizzazione.
Ne discende la necessità
dell'unificazione dell'assessorato alla cultura con quello allo sport.
- Il censimento delle strutture e
istituzioni (IPAB comprese) sanitarie, sociali, assistenziali, di tempo
libero: tipi di intervento, utenti, patrimoni e
personale.
Struttura portante di tutti i
servizi di zona (unità locale) dovrà essere il Centro
civico nel quale devono trovare sede non solo i servizi decentrati sanitari,
sociali, ricreativi, culturali, ma anche quelli amministrativi.
Il centro civico deve essere aperto
alla popolazione ed essere non solo sede del
consiglio e del comitato di quartiere e delle associazioni e gruppi del
territorio. Il Centro civico deve pertanto essere anche una sede di dibattito
politico e di crescita della popolazione.
Condizione indispensabile per
l'attuazione di quanto sopra è la ripartizione unica per i consigli di
quartiere, i distretti scolastici e per tutti i servizi del territorio (vedi
le proposte riguardanti le iniziative legislative regionali).
Si sottolinea
la necessità e l'urgenza che il Comune di Torino definisca:
- le vertenze in atto: ONMI, AIAS,
EISS, Lombroso, Benefica (in collaborazione con gli
altri comuni interessati), Istituto di riposo di corso Unione
Sovietica, URPP, ecc.;
- le modifiche necessarie, nella
linea sopra indicata, delle delibere approvate dal precedente
Consiglio comunale in merito ai servizi assistenziali decentrati, alla
medicina scolastica e all'orientamento professionale, agli asili nido
(regolamento), agli anziani, ai minori, al pensionato di Corso Savona, alla
colonia di Loano, ecc.;
- assuma le necessarie iniziative
affinché siano sviluppati e qualificati gli
inserimenti di handicappati nelle comuni scuole materne, dell'obbligo, nei
Centri di formazione professionale, negli asili nido, nelle altre strutture
sociali, comprese in particolare le attività culturali-ricreative.
Vi è anche la necessità che siano messe in atto le necessarie azioni per ottenere che i
rappresentanti dei Comuni presso i vari enti qualifichino la loro presenza,
anche al fine dell'utilizzazione a fini sociali dei patrimoni degli enti
stessi.
Inoltre è necessario che a
cominciare dai quartieri Vanchiglietta e Cit-Turin sia dato avvio ad una sperimentazione graduale di unità locale dei servizi articolata in compartimenti
sanitari e sociali. Infine si chiedono precisazioni in merito al nuovo
assessorato «ecologia e igiene cittadina».
Ruolo della Provincia
Oltre ai punti riguardanti la
partecipazione e l'informazione (di cui ci si richiama alle parti precedenti),
in merito ai compiti della Provincia si presentano due problemi essenziali:
1) trasferimento alle U.L., come obiettivo da
raggiungere, delle competenze in materia di assistenza psichiatrica, medicina
scolastica, illegittimi, ciechi, sordi, subnormali, assistenza sanitaria,
attività culturali-ricreative.
Nell'immediato, punto essenziale di
riferimento è l'applicazione completa dell'accordo intervenuto con i Sindacati
sull'assistenza psichiatrica.
I principi di tale accordo vanno però estesi a tutti i servizi sopra indicati.
Si tratta cioè
di decentrare a livello dell'U.L. tutti i servizi e
interventi di cui sopra e di stipulare, mano a mano che i comuni si rendono
disponibili, convenzioni per il passaggio ai Comuni stessi a livello di U.L., del personale e delle funzioni.
Nello stesso tempo la provincia
dovrebbe intervenire per procedere alla deistituzionalizzazione,
per istituire servizi alternativi a livello zonale, per smantellare le
strutture superate e ricavare dalla loro diversa destinazione o vendita
possibilità per i servizi alternativi. A tale riguardo
Anche
A tale scopo potrebbe essere
utilizzata
Il decentramento dei servizi della
Provincia di Torino a livello delle zone (che dovranno
essere definite dalla Regione Piemonte in accordo con i Comuni e le Comunità
montane) deve comportare il lavoro di gruppo degli operatori sanitari e sociali
della Provincia con quelli dei Comuni, loro consorzi, Comunità montane.
In ogni caso si ritiene che non si
debbano costituire consorzi fra i Comuni e
In particolare si richiede:
- la gestione diretta, come per gli
altri servizi, dell'IPIM e lo scioglimento della commissione
amministratrice;
- lo scioglimento dello
CSOS;
- la definizione delle vertenze Mainero, servizio di medicina scolastica, Ente Montessori, SFES - URPP, servizio di affidamento
a famiglie, persone e comunità alloggio.
Anche alla provincia di Torino si
richiede il censimento delle strutture e istituzioni e la qualificazione delle
presenze dei propri rappresentanti negli enti come indicato per i Comuni.
2) La definizione dell'eventuale
ruolo della Provincia nel campo degli interventi
sanitari e sociali e della formazione, riqualificazione, aggiornamento e riconversione
degli operatori sanitari e sociali, i quali non possono essere svolti a
livello dell'unità locale o per l'ambito territoriale e demografico più vasto
o per la strumentazione specialistica necessaria o per la limitatezza
numerica degli operatori da formare.
Gli interventi di cui sopra
potrebbero riguardare la raccolta e gestione delle informazioni, dati,
strumenti e interventi relativi alle indagini di
massa, le statistiche epidemiologiche, gli interventi in materia di farmaci,
della igiene degli alimenti, del suolo, delle acque, ecc.
In ogni caso le attività che
potrebbero essere attribuite alla Provincia dovrebbero
essere una integrazione dei servizi delle U.L. a
disposizione di queste ultime.
Inoltre resta da
definire e verificare l'eventuale rapporto fra Province e Comprensori. Sul
nuovo possibile ruolo della Provincia, le organizzazioni firmatarie ritengono
indispensabile l'apertura di un dibattito allargato a
tutte le forze politiche, sindacali e sociali e al personale dei servizi che
assuma come riferimento tutte le competenze (e non solo quelle relative ai servizi
sanitari e sociali e alla formazione, riqualificazione, aggiornamento e
riconversione degli operatori sanitari e sociali) che non possono essere
svolte, come sopra specificato, a livello delle unità locali.
Infine si richiedono precisazioni in
merito alla competenza «ecologia» attribuita all'assessorato dell'agricoltura.
DICHIARAZIONI DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE
La nuova Giunta confermava le aspettative di cambiamento con le sue dichiarazioni programmatiche.
Sanità
Da una parte per quanto concerne la
sanità era stato precisato (17) che «a
livello regionale dovrà prevedersi e organizzarsi nell'ottica
di nuovo assetto istituzionale e territoriale, anche prima che a livello
nazionale siano state varate una o più leggi di riforma (sanitaria,
assistenziale, ecc.)».
Mentre gli impegni assunti erano stati i
seguenti:
«1°) unificazione in un'unica strategia dei servizi
sanitari e sociali;
2°) suddivisione del territorio regionale in zone
socio-sanitarie e costituzione di appositi comitati di zona per una gestione
democratica e consortile delle attuali competenze della Regione, degli Enti
locali e settoriali;
3°) indicazione di obiettivi prioritari, individuati
nella prevenzione, in particolare nei luoghi di lavoro e nella
razionalizzazione dei servizi ospedalieri, con collaterale previsione di un
piano sanitario regionale;
4°) superamento
degli attuali istituti assistenziali, affidando poteri, funzioni e mezzi
adeguati ai Comuni, per porli in condizione di sviluppare servizi non
segreganti per gli anziani e gli handicappati;
5°) sviluppo di un piano pluriennale per gli asili nido;
6°) istituzione
di un prontuario farmaceutico regionale per le farmacie;
7°) favorimento dell'istituzione di consultori di maternità e di igiene
sessuale».
Più avanti veniva
precisato che «l'esigenza di un
intervento regionale di tipo riformatore non deriva solamente dalla necessità
obiettiva e conclamata di una ristrutturazione dei servizi socio-sanitari, ma
rappresenta oggi la condizione necessaria per l'attuazione di una nuova
politica economica che, privilegiando i consumi sociali su quelli privati, permetta
al paese di uscire dalla crisi attuale creando contemporaneamente le premesse
e le strutture di una società più civile e democratica. Nel momento in cui la
crisi economica, la caduta dei livelli di occupazione
e l'erosione dei salari connessa al processo inflazionistico sottopongono ad
una durissima prova i lavoratori piemontesi,
Si sottolineava
inoltre: «Esiste inoltre un preciso
impegno di legge (L. 386-1974 art. 12/bis) sulla
scadenza del 1° luglio 1977, al compimento della quale saranno trasferite alle
Regioni ed agli Enti territoriali funzioni e strutture per l'attuazione
dei servizi sanitari».
In merito al modello organizzativo
la relazione si pronunciava nei seguenti termini:
«a) globalità dell'iniziativa politica e dell'impegno programmatorio
e gestionale dei servizi sociali e sanitari;
b) programmazione democratica dei servizi;
c) massimo decentramento dei servizi e partecipazione
degli utenti alla gestione».
Gli organi di governo delle unità
locali avevano una conferma puntuale che così veniva colta: «la globalità della politica dei servizi impone
l'individuazione di un'area e di un livello di governo che possano porsi come luogo ottimale per la programmazione e la gestione
democratica e organica di questi. Quest'area e questo livello (individuati
nell'Unità locale) debbono necessariamente coincidere
per tutti i servizi: le politiche della salute, della scuola, dei servizi per
l'infanzia, gli anziani, gli handicappati, del tempo libero, della casa, ecc.,
sono fra loro strettamente connesse. È indispensabile che l'area ed il livello di governo di ciascun servizio si identifichino
con le dimensioni rilevate come ottimali per una unità globale di tutti i
servizi di base, che risponda anche alle prioritarie esigenze di partecipazione
e controllo sociale.
Di
qui nasce l'esigenza di una zonizzazione che, nel rispetto della varietà delle
situazioni ambientali e sociali, si proponga come
dimensione per tutta la gamma di interventi ricordati e cioè come area
territoriale per un'organica politica dei servizi: dimensione al tempo stesso
funzionale al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della popolazione
residente, alle necessità di programmazione, organizzazione e gestione dei
servizi ed al reale svolgimento della partecipazione.
La individuazione
dell'ambito territoriale dei Consorzi terrà pertanto anche conto della necessità
di non polverizzare l'esercizio dei poteri su uno stesso territorio a diversi
organismi (Comunità Montane, Distretti Scolastici, Unità Locali
socio-sanitarie, ecc.) al fine di evitare l'impoverimento delle capacità di
controllo democratico degli Enti locali e permettere di contro una visione
organica dei problemi dello sviluppo. Ovviamente, nelle zone in cui l'ambito
territoriale dell'Unità locale coincida con quello di
organi di potere già esistenti (comprensori, comunità montane, singoli
comuni, comitati di quartiere) non sarà necessario creare nuove strutture
consortili».
Assistenza
Anche la relazione dell'Assessorato all'assistenza dell'ottobre 75, riaffermava sia il principio
della zonalizzazione unica «da definire unitariamente in ordine ai servizi e non solo in ordine
ai servizi socio-sanitari», che l'attuazione «delle deleghe ai Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità montane»,
ricordando che
Posta su questa base, prendeva avvio
una nuova linea che doveva consistere nel «saldare
sul piano istituzionale il movimento di partecipazione, la maturazione
politica della comunità su questi problemi, l'assunzione degli enti locali del
ruolo loro proprio ed, infine, la canalizzazione delle
risorse nel senso giusto e l'eliminazione degli sprechi, della dispersione di
risorse in direzione della voragine del sistema assistenziale italiano qual è
quello che attualmente si presenta».
Anche sul piano dei contenuti venivano
avanzate proposte sostanziali:
«-
occorre superare il concetto della povertà, dell'elemosina,
dell'emarginazione, per affermare il diritto per tutti i cittadini di accedere ai servizi sociali ed il dovere dello Stato-ordinamento di garantire l'attuazione di tale
obiettivo;
-
occorre che venga affermato e realizzato il principio
della unitarietà e globalità dell'intervento per i cittadini di ogni zona ben
precisata, intervento che deve essere gestito dai Comuni e Consorzi di Comuni
in forma aperta e partecipata;
-
solo così si potrà mettere in moto quel processo di approccio
alla definizione dei piani per aree e giungere alla formulazione del piano e
della programmazione regionale anche in tema di servizi socio-assistenziali e
sociali.
L'emarginazione
dell'individuo rappresenta una delle contraddizioni insite nel sistema capitalistico
ed il rimedio a tale fenomeno è stato trovato accelerando il processo di emarginazione medesimo con un sistema assistenziale che
nasconde le piaghe della contraddizione del sistema, produce ulteriore
emarginazione e brucia le risorse nei mille canali del sottopotere e della
burocrazia. Perché ciò possa perpetuarsi occorre “chiudere” la porta delle
istituzioni alla gente, ai lavoratori; perché tale vergogna cessi, occorre,
invece, aprire alla partecipazione, alla gestione
democratica, alla integrazione nei servizi, tali porte;
-
occorre, infine, sciogliere gli enti carrozzoni e trasferire beni e personale
alle Regioni. Non dissimile comportamento deve essere assunto nei confronti
delle IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza), mentre sulle istituzioni private occorre rafforzare la vigilanza
ed il controllo ed aprire un processo di integrazione nei servizi sociali e
sanitari».
Queste affermazioni suonavano
critica alla precedente Amministrazione alla quale si imputavano
scelte conservatrici come:
- i sussidi straordinari
definiti intervento «all'insegna della
carità e dell'elemosina»;
- la conservazione
all'assessorato del potere decisionale dei contributi di cui sopra;
- la delega agli ECA delle strutture
per i sussidi straordinari;
- l'erogazione dei contributi per la
costruzione di case di riposo per anziani. Proprio su
quest'ultima erogazione, si diceva, era stata «perfezionata una scelta politica
conservatrice» e perciò ci si apprestava ad una scelta alternativa che
avrebbe visto la «necessità di bloccare
ogni spesa in direzione della costruzione di case di
riposo».
Formazione,
aggiornamento e riqualificazione degli operatori sanitari e socio-assistenziali
Citiamo anche su questa materia, la
relazione dell'Assessorato alla Sanità che così esprimeva il suo giudizio: «Nel tracciare il quadro di una politica dei
servizi non si può dimenticare l'evidente legame tra
questi problemi e quelli della formazione degli operatori socio-sanitari, che
dovrà essere vista con riferimento ad un quadro globale ed integrato dei
servizi, quale quello previsto nella logica della Unità locale. La cosiddetta
“formazione permanente” degli operatori socio-sanitari risulta
dalla compresenza di tre momenti, altrettanto essenziali: quello della formazione
di base, quello della riqualificazione, quello dell'aggiornamento. È da sottolineare, soprattutto in una fase di transizione da un
sistema ad un altro, che i nuovi servizi vanno intesi come sostitutivi di
quelli tradizionali, e non affiancati o sovrapposti ad essi, per cui importante
a questo momento risulta la riqualificazione del personale operante o la
riconversione ad altri servizi. Sarà necessario sperimentare e ricercare la
massima intercambiabilità dei ruoli, in
contrapposizione all'attuale tendenza alla parcellizzazione, con una
semplificazione delle qualifiche professionali: la politica di
integrazione sociale degli handicappati, i nuovi orientamenti dell'assistenza
psichiatrica, la desanitarizzazione di funzioni che
attualmente svolgono gli ospedali in supplenza di esigenze socio-assistenziali,
sono soltanto alcuni degli esempi che valgono a giustificare la ricerca di
nuovi ruoli unificanti degli operatori socio-sanitari. Si renderà quindi necessaria
una iniziativa della Regione volta al superamento
dell'attuale sistema privatistico, frammentario,
settoriale della formazione, attraverso la realizzazione di un sistema
formativo pubblico promosso e coordinato dalle Regioni.
Ciò
potrà concretizzarsi in un atto di volontà politica della Regione Piemonte nei
confronti del Parlamento per sollecitare l'adeguamento a questo tipo di esigenze dei disegni di riforma di cui le Camere sono
investite (Sanità, Assistenza, Scuola Secondaria Superiore, ecc.)».
ANALISI CRITICA DELLA SECONDA LEGISLATURA
Dall'esame dei provvedimenti
riportati nelle pagine seguenti risulta che dalla
netta impostazione conservatrice e spesso clientelare della prima legislatura
(Presidente della giunta, Assessori alla sanità, all'assistenza e alla
formazione professionale, tutti della D.C.), si è passati in questa seconda
legislatura (Presidente della giunta e Assessore alla sanità del PSI, Assessori
all'assistenza e alla formazione professionale del PCI) ad una situazione che
conserva alcuni aspetti di conservazione insieme ad altri di mera razionalizzazione
e di limitato cambiamento (18). Questa situazione consente forse di assicurare
un «buon governo», ma non si caratterizza come
rottura e alternativa rispetto al passato.
Ne sono prova
nei campi della sanità e dell'assistenza i seguenti interventi:
1) i finanziamenti per nuovi
ospedali, anche nelle zone in cui non vi é carenza ma
sovrabbondanza di posti letto. I finanziamenti riguardano anche ospedali psichiatrici
(19);
2) l'erogazione di contributi per la
costruzione di nuove case di riposo, erogazione che proprio l'attuale
Assessorato all'assistenza, nella citata relazione dell'ottobre '75, aveva
definito «strumento con cui viene perfezionata una scelta
politica conservatrice».
Inoltre, dal
momento che il finanziamento per le nuove case di riposo è stato fatto
quasi sempre ad enti pubblici parassitari (quali gli ECA e le IPAB) e a
privati e, per lo più, in zone prive di servizi dove invece si dovrebbe
prevedere l'attivazione di servizi alternativi (contributi economici,
assistenza domiciliare, inserimenti presso famiglie e comunità alloggio, ecc.),
non si vede come verranno riempite, a meno che servano a creare un alibi per la
non istituzione di servizi alternativi;
3) la mancata vigilanza reale,
obbligatoria per legge, dei 1209 ECA, delle 3000 IPAB e degli innumerevoli
istituti pubblici e privati di assistenza
all'infanzia, dal momento che le unità di vigilanza istituite a Cuneo e a
Vercelli esistono solo sulla carta;
4) la mancata regolamentazione delle
competenze trasferite alla Regione con la legge di scioglimento dell'ONMI;
5) l'applicazione distorta della
delibera regionale n. 40-2603 del 13-4-76 sui contributi omofamiliari, sugli
affidamenti di minori e di interdetti e sugli inserimenti
di handicappati adulti e di anziani presso famiglie, persone e comunità
alloggio, applicazione che spesso è diametralmente opposta alle linee
alternative precisate nella delibera stessa. Si continua così a favorire la disapplicazione da parte della stragrande maggioranza dei
Comuni, dell'obbligo stabilito dall'art. 91, lettera H, punto 6 del R.D.
3-3-1934 n.
6) la continuazione del versamento di contributi agli ECA (2.200 milioni da parte della
precedente amministrazione come da bilancio preventivo per il 1975; 2370
milioni da parte dell'attuale come da bilancio preventivo per il 1976);
7) la mancanza, pressoché assoluta, di informazione. Le delibere, per esempio, continuano ad essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale
solo per estratto e a voi-te sono incomprensibili (valga l'esempio
riportato nel paragrafo relativo all'informazione). Nel Bollettino Ufficiale
non ci sono notizie circa i lavori del Consiglio regionale, le proposte di
legge presentate, gli ordini del giorno approvati, le
interrogazioni svolte, ecc.
Riconosciamo che vi è una maggiore
disponibilità, da parte degli Assessori e degli uffici preposti a fornire
ragguagli e notizie.
Ma le negative realtà preesistenti non
muteranno sino a quando gli Assessorati alla sanità, all'assistenza e alla
formazione professionale non promuoveranno tutte le iniziative idonee
all'indagine, al confronto, all'elaborazione. Senza di che
le proposte appariranno e saranno calate dall'alto, anche se passeranno
attraverso la sub-delega dei vertici partitici ai rispettivi tecnici.
Continueranno inoltre, come per la passata legislatura, i riti pressoché
inutili delle consultazioni indette dalle Commissioni
consiliari sulle proposte di legge. Riti inutili perché portano allo
svilimento della partecipazione, alla quale, perché possa esprimersi, vanno
offerti strumenti e canali reali di informazione e di
intervento.
Attuando un metodo di lavoro che
punti sulla partecipazione e sull'informazione sarà possibile anche superare la scarsa elaborazione ideologica che vede ancora,
in molte zone del Piemonte, soprattutto in quelle periferiche, il movimento
democratico e il sindacato in ritardo sul tema dei servizi sanitari e
socio-assistenziali (vedi, ad esempio, le funzioni dei servizi sociali di
fabbrica e le difficoltà di avvio delle unità di base per la tutela sanitaria
dei luoghi di lavoro).
Vi sono inoltre numerosi e
fondamentali problemi in materia di sanità, assistenza e formazione del
relativo personale, sui quali vi è carenza totale di iniziative
da parte dell'Amministrazione regionale (20).
Altri interventi vanno intesi come razionalizzazione amministrativa e/o
tecnica, poiché non rispondono ad una impostazione
di cambiamento reale:
- la diminuzione, avvenuta
specialmente nella primavera del '76, delle delibere di autorizzazione
per l'ampliamento delle piante organiche degli ospedali e per l'istituzione di
nuovi reparti;
- la diminuzione notevole dei
contributi straordinari alle istituzioni assistenziali;
- le revoche di
contributi, deliberati dalla precedente Amministrazione, nei confronti di
nuove case di riposo o ampliamenti;
- il funzionamento della commissione
per il piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali e della formazione di
base e permanente del relativo personale, composta da
alcuni funzionari degli Assessorati, da esperti di Torino, di Roma e di Perugia.
Questa commissione, nata a livello tecnico per delega dell'amministrazione,
non ha mai, peraltro, diffuso all'esterno il materiale prodotto e non ha mai
preso contatto alcuno con le forze sociali e la popolazione;
- la redazione del
piano di sviluppo, avvenuta anch'essa nel chiuso degli uffici;
- la circolare dell'Assessorato alla
sanità dell'8-9-1976, non ancora pubblicata sul Bollettino ufficiale,
concernente la formazione del personale socio-sanitario, che prevede la riorganizzazione
dei corsi e delle scuole ospedaliere mediante forme di cogestione (21) ;
- le iniziative assunte
dall'Assessorato regionale alla formazione professionale per ridurre i
finanziamenti agli enti privati, cui non hanno però fatto seguito
provvedimenti per la gestione diretta da parte dei Comuni, Consorzi di
Comuni e Comunità montane (Unità locale) di scuole e corsi per la formazione di
base e permanente degli operatori sanitari e socio-assistenziali.
Invece
una prospettiva di modo alternativo di gestire i servizi socio-assistenziali e sanitari si apre
con la delibera sui sussidi omofamiliari, sugli
affidamenti, sugli inserimenti. Ciò, però, deve realizzarsi privilegiando
gli interventi diretti alla messa a disposizione di servizi non assistenziali
(casa, scuola, sanità, ecc.), oltre che alla ricerca di posti di lavoro.
Un ulteriore
contributo alla politica di cambiamento può essere la legge n. 41 del 9-7-1976
che ha suddiviso il territorio regionale in 76 unità locali di cui 23 per la
città di Torino.
Come da apposita
delibera approvata dal Consiglio regionale (22) è stato richiesto al Ministero
della pubblica istruzione che tutte le unità locali coincidano con i distretti
scolastici.
Nella legge 41 è previsto che le 76
zone «rappresentano la dimensione
territoriale sulla quale si articola il complesso
integrato di tutti i servizi di base che costituiscono, nel loro insieme,
l'Unità locale dei servizi».
Pertanto, con la legge suddetta,
Per le unità locali di Torino
(coincidenti con i quartieri), gli organi di governo sono il Comune ed i 23 consigli di quartiere. Per le altre 53 unità locali gli organi di governo previsti nella legge 41 sono i
Consorzi di Comuni e le Comunità montane.
Al riguardo vi è però da segnalare
che il disegno di legge della Giunta regionale n. 104 (23) relativo alla riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari e alle
deleghe, non fa più riferimento alle Comunità montane.
Pertanto, allo stato attuale delle
cose (e siamo a pochi mesi dal passaggio delle competenze degli enti
mutualistici e delle casse mutue!) non si sa ancora, per il territorio
regionale, esclusa Torino, quale sarà l'organo di
governo delle unità locali.
Su alcuni provvedimenti non abbiamo
potuto, per carenza di informazione, verificare le
caratteristiche degli interventi.
Ad esempio i piani stralcio delle 44 Comunità montane (comprendenti anche gli
aspetti sanitari e socio-assistenziali) ed i relativi finanziamenti non
rientrano addirittura nella competenza degli Assessorati alla sanità e
all'assistenza, per cui gli Assessorati stessi non ne sono a conoscenza. Sono
questi finanziamenti quindi concessi in una logica burocratica, di razionalizzazione o di cambiamento?
Altro intervento sul quale non disponiamo di informazioni per quanto concerne
l'applicazione - e riteniamo che non le disponga nemmeno
All'art. ,4
è infatti precisato che i centri di incontro devono essere «aperti a tutta la
popolazione» e fornire «attività di animazione sociale, culturale e di tempo
libero», mentre risulta che la maggior parte di essi continuano ad essere
riservati ai soli anziani.
All'art. 5 è previsto che «le
attività (di assistenza domiciliare e di centri di
incontro) sono gestite dagli Enti beneficiari con la partecipazione dei
cittadini e delle forze sindacali e sociali esistenti sul territorio» e non ci
risulta quale tipo di interpretazione applicativa sia stato dato dai Comuni,
Consorzi di Comuni e Comunità montane.
Infine non siamo in grado di fornire
elementi per quanto riguarda i consultori poiché la
legge relativa è stata approvata solo recentemente.
Riprendiamo a questo punto quanto
accennato nel l'introduzione sull'importanza e sulla necessità di fornire
strumenti di informazione da parte della Regione
(Giunta e Assessorati compresi) alle forze sindacali e sociali, alle associazioni,
ai comitati di quartiere, ai vari gruppi esistenti sul territorio per non
scoraggiare la loro concreta volontà di partecipazione per un nuovo modo di
fare politica.
Diversamente l'amministrazione regionale
di sinistra non riuscirà né a rendere credibili le proprie scelte, né ad
avviare una linea politica ed operativa di reale cambiamento.
PROVVEDIMENTI APPROVATI IN MATERIA DI SANITÀ
DPGR n. 3244 del 13-8-75 - Autorizzazione a L. Nicoletti ad aprire un
gabinetto di cure fisiche e massofisioterapiche a Dormelletto.
DPGR
n. 3331 del 18-8-75
- Concessione all'Amministrazione provinciale di Novara di un contributo
aggiuntivo di L. 4.580.000 all'anno
per 35 anni per le maggiori spese per il nuovo Ospedale psichiatrico.
DPGR
n. 3451 del 29-8-75
- Integrazione di L.47.708.000 all'anno
per 35 anni del contributo regionale per il 5° stralcio dei lavori del nuovo
Ospedale di Verbania.
DPGR n. 3473 del 2-9-75 - Approvazione dei progetti per L. 155 milioni per la ristrutturazione dei padiglioni di
medicina Abegg e chirurgia dell'Ospedale S. Giovanni
di Torino.
DPGR
n. 3586 dell'8-9-75
- Approvazione del progetto di L. 3.657 milioni e del
1° lotto di L. 918 milioni di cui 500 milioni ammessi
a contributo per la costruzione di un padiglione per lungodegenti dell'Ospedale
S. Spirito di Casale Monferrato e concessione di un contributo di L. 47.317.000 all'anno per 35
anni.
DPGR
n. 3617 del 9-9-75
- Autorizzazione alla Soc. CFOR all'apertura ed esercizio di un
stabilimento in Torino di cure fisiche con attività di terapia fisica e rieducativa, di ortopedia e traumatologia.
DPGR n. 3691 del 15-9-75 - Autorizzazione all'Ospedale Maria
Vittoria di Torino all'apertura e all'esercizio del proprio istituto di radiologia.
DPGR
n. 3770 del 17-9-75
- Approvazione del progetto di L. 1260 milioni e del
primo lotto di L. 200 milioni del nuovo Ospedale di Demonte e concessione di un contributo di L. 19 milioni all'anno per 35
anni.
DPGR
n. 3803 del 18-9-75
- Approvazione del progetto di L. 800 milioni per la
costruzione del nuovo Ospedale geriatrico dell'INRCA
di Tornio e concessione di un contributo di L.
75.708.000 all'anno per 35 anni.
DPGR
n. 3835 del 22-9-75
- Integrazione di L. 8.195.000 all'anno
per 35 anni del precedente contributo regionale sulla spesa di 200 milioni per
l'ampliamento dell'Ospedale di Varallo Sesia.
DPGR
n. 3836 del 22-9-75
- Integrazione di L. 54.635.000 all'anno
per 35 anni del precedente contributo regionale sulla spesa di 1 miliardo per
la costruzione del nuovo Ospedale di Rivoli.
DPGR
n. 3837 del 22-9-75
- Integrazione di L. 2.731.000 all'anno
per 35 anni del precedente contributo regionale sulla spesa di L. 50 milioni per l'ampliamento del reparto radiologico
dell'Ospedale di Susa.
DPGR
n. 3838 del 22-9-75
- Integrazione di L. 3.824.000 all'anno
per 35 anni del precedente contributo regionale sulla spesa di L. 70 milioni per la sistemazione del padiglione di
medicina dell'Ospedale di Borgosesia.
DPGR
n. 3839 del 22-9-75
- Integrazione di L. 48.079.000 all'anno
per 35 anni del precedente contributo regionale sulla spesa di L. 880 milioni per il completamento del nuovo monoblocco
(40 lotto) dell'Ospedale di Alessandria.
DPGR
n. 3840 del 22-9-75
- Integrazione di L. 10.927.000 all'anno
per 35 anni del precedente contributo regionale sulla spesa di L. 200 milioni per il completamento e ristrutturazione
dell'Ospedale di Fossano (2° stralcio).
DPGR
n. 3871 del 24-9-75
- Approvazione del progetto di L. 400 milioni per
lavori di ampliamento dell'Ospedale di Novi Ligure e
concessione di un contributo di Lire 37.854.000 all'anno per 35 anni.
DPGR
n. 3942 dell'1-10-75
- Approvazione del progetto di L. 300 milioni per
l'ampliamento e completamento dell'Ospedale S. Croce
di Moncalieri e concessione di un contributo di L.
28.390.000 all'anno per 35 anni.
DPGR
n. 3946 del 2-10-75
- Approvazione dei progetti di L. 6 miliardi più 950
milioni più 500 milioni per l'ampliamento e la ristrutturazione dell'Ospedale
S. Biagio di Domodossola e concessione di un contributo di Lire 47.318.000 all'anno per 35 anni.
DPGR
n. 4033 del 7-10-75
- Approvazione dei progetti di L. 11 miliardi più
1.300 milioni per il nuovo Ospedale di Verbania (60
stralcio) e concessione di un contributo di L. 123
milioni all'anno per 35 anni.
DGR
n. 75-195 del 16-9-75
- Autorizzazione all'Ospedale di Omegna
a trasformare la sezione pediatrica da aggregata ad autonoma e ad istituire il
servizio di cardiologia.
DGR
n. 76-193 del 16-9-75
- Autorizzazione allo sdoppiamento del servizio di
radiologia dell'Ospedale Mauriziano di Torino.
DGR
n. 77-194 del 16-9-75
- Autorizzazione all'Ospedale Civile di Asti di
istituire il servizio di emodialisi.
DGR
n. 78-195 del 16-9-75
- Autorizzazione all'Ospedale S. Giacomo di Novi Ligure ad istituire il
servizio di emodialisi.
DGR
n. 79-196 del 16-9-75
- Autorizzazione all'Ospedale S. Croce di Cuneo ad istituire il servizio di emodialisi.
DGR
n. 80-197 del 16-9-75
- Autorizzazione all'Ospedale di Ceva a rendere
autonomo il servizio di anestesia.
DGR
n. 81-198 del 16-9-75
- Autorizzazione all'Ospedale di Castellamonte ad
istituire il servizio di emodialisi.
DGR
n. 83-200 del 16-9-75
- Autorizzazione all'Ospedale di Borgomanero a istituire il servizio di emodialisi.
DPGR
n. 4219 del 20-10-75
- Approvazione del progetto di L. 352 milioni relativo alla costruzione del Centro sanitario di Biella.
DPGR n. 4316 del 24-10-75 - Autorizzazione a M. Benvenuti e
C. Bruno per
l'apertura a Dogliani di un gabinetto di analisi cliniche per il pubblico a scopo diagnostico.
DPGR
n. 4347 del 34-10-75
- Approvazione dei progetti di L. 2.400 milioni e L. 340 milioni di cui 300 milioni ammessi a contributo per
la costruzione del nuovo Ospedale di Bra e
concessione di un contributo di L. 28.390.000 all'anno per 35 anni.
DGR
n. 24-230 del 23-9-75
- Autorizzazione all'Ospedale Agnelli di Pinerolo a istituire il centro dialisi.
DPGR
n. 4353 del 24-10-75
- Approvazione del progetto di L. 600 milioni per la
nuova divisione ortopedica (2° stralcio) dell'Ospedale Maria Adelaide di Torino
e concessione di un contributo di L. 56.781.000 all'anno per 35 anni.
DPGR
n. 4356 del 24-10-75
- Integrazione di L. 38.245.000 all'anno
per 35 anni del contributo regionale per i lavori di costruzione e ampliamento
dell'Ospedale di Ciriè.
DPGR
n. 4371 del 27-10-75
- Approvazione della perizia di L. 27 milioni relativa ai lavori di ristrutturazione dell'Ospedale di Sanfront.
DPGR n. 4484 del 3-11-75 - Autorizzazione all'INAIL all'apertura
e all'esercizio di uno stabilimento di cure fisioterapiche a Collegno.
DPGR
n. 4496 del 6-11-75
- Autorizzazione alla Ditta STATIC all'apertura e all'esercizio di un gabinetto
di fisiochinesiterapia a
Alessandria.
DPGR
n. 45-12 del 6-11-75
- Approvazione dei progetti di L. 1.500 milioni e di L. 322 milioni (1° stralcio), 169 milioni (2° stralcio),
128 milioni (3° stralcio), 363 milioni (4° stralcio) per la ristrutturazione
generale dell'Ospedale S. Croce di Cuneo e concessione di un contributo di L. 75.708.000 all'anno per 35
anni.
DGR n. 47-583 del 21-10-75 - Autorizzazione all'Ospedale
Oftalmico di Torino all'apertura del Centro isotopi. DGR n. 49-585 del 21-10-75 -
Determinazione degli Ospedali presso i quali vengono
istituiti dipartimenti di emergenza di 1° livello (19 Ospedali) e di 2° livello
(5 Ospedali).
DPGR
n. 4794 del 17-11-75
- Ulteriore proroga di mesi 4 all'Ospedale di Asti
alla deroga all'obbligo di incenerimento sul posto dei rifiuti dei servizi
ospedalieri.
DPGR
n. 4798 del 17-11-75
- Autorizzazione all'INAIL all'apertura e esercizio di
uno stabilimento di cure fisioterapiche in Torino.
DGR n. 63-963 del 26-11-75 - Autorizzazione all'Ospedale S.
Andrea di Vercelli all'istituzione di un centro allergologico.
DGR
n. 65-965 del 26-11-75
- Autorizzazione all'Ospedale di Galliate di
istituire una sezione autonoma di ostetricia e
ginecologia.
DGR
n. 66-1056 del 27-11-75 - Conferimento incarichi per la
stesura del piano socio-sanitario (spesa L. 17 milioni
e 200.000).
DPGR
n. 5407 del 12-12-75
- Autorizzazione all'Ospedale di Alessandria di
istituire un Centro di raccolta mobile.
DPGR
n. 5468 del 15-12-75
- Autorizzazione all'Opera Pia Piccola Casa della Divina Provvidenza
all'apertura e all'esercizio di un gabinetto medico di analisi.
DPGR
n. 5632 del 23-12-75
- Autorizzazione a R. Ghiotti Abelli
di mantenere in esercizio in Torino uno stabilimento di fisioterapia,
massoterapia, ginnastica medica e preparazione psico-fisica al parto.
DGR n. 97-1166 del 18-11-75 - Autorizzazione all'Ospedale di
Rivoli di istituire un centro di patologia neonatale. DGR n. 81-1334 del
23-12-75 - Concessione ai Comuni e all'ONMI di contributi per L. 8 milioni per la gestione dei dispensari dermovenerei.
DGR
n. 80-1333 del 23-12-75 - Affidamento incarichi ad esperti
per la programmazione dei servizi socio-sanitari per L.
75 milioni.
DGR
n. 53-1589 del 19-1-76 - Autorizzazione alla Casa di Cura
«
DPGR n. 1092 del 19-2-76 - Approvazione del progetto di
variante di 1.300 milioni del nuovo Ospedale di Verbania.
DGR
n. 52-1831 del 10-2-76
- Approvazione della modifica della convenzione con il Comune di Vercelli per
l'istituzione di una unità di base.
DPGR
n. 7818 del 26-3-76
- Autorizzazione all'Opera Diocesana Assistenza di Saluzzo
per l'apertura di un Istituto medico-psico-pedagogico
Raggio di Sole di Revello
(50 posti letto).
DPGR n. 2147 del 16-4-76 - Approvazione del progetto di
sistemazione dell'ex Casa Laugero (Ospedale di Demonte) per L. 46 milioni.
DPGR n. 2148 del 16-4-76 - Approvazione del progetto di 100
milioni per l'ampliamento dell'Ospedale di Borgomanero.
DGR
n. 41-2299 del 22-3-76
- Sanatoria dell'affidamento allo Studio Gamma di Bologna per l'allestimento
dello stand di partecipazione della Regione Piemonte al 30 salone delle
attrezzature e apparecchiature ospedaliere svoltosi a
Roma dal 23 al 28-2-1976 (L. 8.159.000).
DGR
n. 39-2297 del 22-3-76
- Approvazione della convenzione con il Comune di
Trino per l'istituzione di una unità di base e concessione di un contributo
annuo di 10 milioni.
DGR
n. 123-2381 del 22-3-76
- Autorizzazione alla S.r.l. LAMP all'apertura e all'esercizio di un gabinetto di analisi per il pubblico a scopo diagnostico a Torino.
DGR
n. 125-2383 del 22-3-76
- Revoca del decreto di autorizzazione alla S.r.l.
Minerva all'esercizio di un gabinetto di analisi in Torino.
DPGR
n. 2379 del 4-5-76
- Approvazione del progetto di 200 milioni per la ristrutturazione
dell'Ospedale SS. Trinità di Fossano e concessione
di un contributo di L. 19 milioni all'anno
per 35 anni.
DPGR
n. 262 del 20-5-76
- Autorizzazione alla Fondazione Pro Juventute Don Gnocchi a far funzionare in Bra un Centro ambulatoriale per il recupero fisico di motulesi,
neurolesi, discinetici e invalidi civili in genere.
DPGR n. 2623 del 20-5-76 - Autorizzazione all'INAIL ad
aprire in Saluzzo un gabinetto per terapia fisiche. Circolare dell'Assessore alla Sanità
prot. 5701 del 10-6-76 - «Esercizio libero professionale dei medici ospedalieri nelle case
di cura private».
DGR
n. 47-2825 del 4-5-76
- Approvazione di modifiche alla convenzione con il Comune di
Alessandria per l'istituzione di una unità di base.
DGR
n. 47-2870 del 4-5-76
- Approvazione della convenzione con il Comune di Asti
per l'istituzione di una unità di base e concessione di un contributo di 10
milioni all'anno.
DPGR
n. 2896 del 9-6-76
- Approvazione del progetto di 120 milioni per la costruzione di opere in cemento armato a protezione dei locali di
radioterapia dell'Ospedale di Alessandria.
DPGR n. 2898 del 9-6-76 - Approvazione del progetto di L. 16 milioni per la costruzione degli spogliatoi per il
personale dell'Ospedale S. Croce di Cuneo.
DGR
n. 72-3082 del 18-5-76
- Piano di ripartizione fra gli Ospedali dei fondi per la concessione dei
contributi per l'acquisto di attrezzature ospedaliere
per L. 2.555 milioni.
DPGR
n. 2948 del 9-6-76
- Autorizzazione all'INAIL per l'apertura di uno stabilimento di cure
fisioterapiche a Ivrea.
DGR
n. 2-3095 del 20-5-76
- Trasformazione in divisione dell'attuale sezione di ostetricia
e ginecologia dell'Ospedale di Saluzzo.
DGR
n. 3-3096 del 20-5-76
- Istituzione presso l'Ospedale di Borgomanero del
primariato di anestesia e rianimazione.
DGR
dall'85-3181 all'88-3184 del 26-5-76 - Approvazione delle convenzioni per l'istituzione delle
Unità di base di Borgomanero, Casale Monferrato,
Gattinara e Rivoli e concessione di un contributo di 10 milioni per ciascuna unità di base.
DGR
n. 74-3290 del 3-6-76
- Affidamento per L. 47 mi[ioni della Ditta Services Data di Torino del servizio di registrazione,
elaborazione e controllo delle informazioni relative alle
schede sanitarie.
DPGR
n. 3631 del 22-7-76
- Approvazione dei progetti di L. 5.171 milioni e 500
milioni per la costruzione del nuovo Ospedale di Ceva
e concessione di un contributo di L. 47.317.000 all'anno per 35 anni.
DPGR
n. 3651 del 27-7-76
- Approvazione del progetto di variante di L. 100
milioni per il completamento e ristrutturazione dell'Ospedale di Fossano e concessione di un contributo di 4 milioni all'anno per 35 anni.
DGR n. 181-3538 del 15-6-76 - Autorizzazione all'Ospedale S.
Croce di Cuneo ad istituire il servizio di neurofisiopatologia aggregato alla divisione di neuropsichiatria.
DGR
n. 165-3526 del 15-6-76
- Autorizzazione all'Ospedale di Fossano a
trasformare la sezione autonoma di ortopedia e
traumatologia in divisione.
DGR n. 170-3527 del 15-6-76 - Autorizzazione all'Ospedale di Fossano a provvedere all'aumento di 15 posti letto
mediante la sistemazione di locali per alloggio suore.
DGR
n. 181-3538 del 15-6-76
- Autorizzazione all'Ospedale di Carignano ad
istituire un servizio di anestesia e rianimazione.
DGR n. 195-3552 del 15-6-76 - Autorizzazione all'Ospedale
Maria Vittoria di Torino ad istituire presso la sede staccata S. Vincenzo la
divisione
lungodegenti con 56 posti letto e la sezione di riabilitazione con 16 posti
letto.
DGR n. 201-3558 del 15-676 - Autorizzazione all'Ospedale
infantile Regina Margherita ad istituire il servizio notturno di prelievo di
neonati immaturi
mediante autoambulanze con incubatrici.
DGR
n. 202-3559 del 15-6-76
- Autorizzazione all'Ospedale oftalmico di Torino a trasformare le strutture
ospedaliere per corrispondere alle esigenze del dipartimento di emergenza della città di Torino e alla consulenza specialistica
all'Ospedale S. Giovanni.
DGR n. 205-3562 del 15-6-76 - Autorizzazione all'Ospedale S.
Giovanni di Torino a ristrutturare
DGR
n. 206-3563 del 15-6-76
- Autorizzazione all'Ospedale S. Giovanni di Torino di ristrutturare il 1o
Istituto di anatomia patologica dell'Università di
Torino mediante l'istituzione del 1o servizio di anatomia patologica.
DGR
n. 207-3564 del 15-6-76
- Autorizzazione all'Ospedale S. Giovanni di Torino a ristrutturale
l'istituto universitario di microbiologia mediante l'istituzione del servizio
autonomo di virologia.
DGR
n. 208-3565 del 15-6-76
- Autorizzazione all'Ospedale S. Giovanni di Torino a ristrutturare il 20
Istituto di anatomia patologica dell'Università
mediante l'istituzione del 2, servizio di anatomia patologica.
DGR n. 209-3566 del 15-6-76 - Autorizzazione all'Ospedale S.
Giovanni di Torino a ristrutturare l'istituto di radiologia dell'Università.
DGR
n. 210-3567 del 15-6-76
- Autorizzazione all'Ospedale S. Giovanni di Torino a ristrutturare l'Istituto
universitario di urologia, mediante l'istituzione
della Divisione di urologia.
DGR
n. 211-3568 del 15-6-76
- Autorizzazione all'Ospedale S. Giovanni di Torino a ristrutturare
DGR n. 212-3569 del 15-6-76 - Autorizzazione all'Ospedale S.
Giovanni di Torino a ristrutturare l'istituto universitario di chirurgia d'urgenza mediante l'istituzione di una
divisione di chirurgia generale.
DGR
n. 85-3678 del 23-6-76
- Approvazione della convenzione con il Comune di
Tortona per la costituzione di una unità di base e concessione di un contributo
annuo di 10 milioni.
DGR
n. 61-3931 del 13-7-76
- Approvazione della convenzione con il Comune di Verbania per l'istituzione di una unità di base e
concessione di un contributo annuo di 10 milioni.
DPGR n. 4429 del 27-9-76 - Approvazione del progetto di L. 28.800.000 per la ristrutturazione dell'Ospedale oftalmico
di Torino.
DPGR n. 4430 del 27-9-76 - Approvazione del progetto di L. 24 milioni per la ristrutturazione della divisione di
medicina dell'Ospedale maggiore di Chieri.
DPGR
n. 4431 del 27-9-76
- Approvazione del progetto di L. 5.450.000 di opere inerenti l'Ospedale civile di Chivasso.
DPGR
n. 4432 del 27-9-76
- Approvazione del progetto di L. 30 milioni per
opere inerenti l'Ospedale civile di Chivasso.
DPGR
n. 4433 del 27-9-76
- Approvazione del progetto di L. 52 milioni per
opere inerenti l'Ospedale civile di Chivasso.
DGR
n. 58-4494 del 6-9-76
- Autorizzazione alla Croce bianca di Fossano al trasporto infermi mediante proprie autoambulanze.
DGR
dal n. 65-4501 al n. 71-4507 del 27-7-76 - Approvazione delle convenzioni con i Comuni di Grugliasco, Crescentino, Omegna, Collegno, Nichelino, Novi
Ligure e Alpignano per l'istituzione di unità di base e concessione a ciascun Comune di un
contributo annuo di 10 milioni.
DGR n. 80-4430 del 27-7-76 - Autorizzazione all'Ospedale Mauriziani di Torino a trasformare la divisione oculistica
in sezione autonoma.
DGR
n. 81-4431 del 27-7-76
- Autorizzazione all'Ospedale Mauriziano di Torino a
istituire il servizio di magazzino economale
centralizzato e 5 nuovi posti in organico.
DGR
n. 82-4432 del 27-7-76
- Autorizzazione all'Ospedale Mauriziano di Torino ad
istituire presso la sezione staccata di Valenza il servizio farmaceutico
interno.
DGR
n. 83-4433 del 27-7-76
- Autorizzazione all'Ospedale Mauriziano di Torino di
trasformare posti di organico medico presso la sezione di Lanzo.
DGR
n. 84-4434 del 27-7-76 - Autorizzazione all'Ospedale Mauriziano
di Torino per l'istituzione di un consultorio di ginecologia preventiva per la
diagnosi precoce dei tumori.
DGR
n. 85-4435 del 27-7-76
- Autorizzazione all'Ospedale Mauriziano di Torino ad istituire il servizio
telefonico unificato con 6 nuovi posti di applicato
telefonista.
DGR n. 73-4600 del 13-9-76 - Riduzione di 155 milioni dei
contributi previsti nel 1975 per la gestione del Centro regionale per la
tutela sanitaria
dei luoghi di lavoro e per le unità di base.
DGR
n. 81/82-4608 del 13-9-76
- Approvazione delle convenzioni con i Comuni di Savigliano
e di Ovada per l'istituzione
delle unità di base e concessione di un contributo annuo a ciascun Comune di
10 milioni.
PROVVEDIMENTI APPROVATI IN MATERIA DI ASSISTENZA
DPGR
n. 3404 del 22-8-75
- Approvazione del progetto di L. 1.200 milioni e del
primo lotto di 200 milioni della nuova Casa di riposo di Favria
e concessione di un contributo di L. 8 milioni all'anno per 35 anni.
DPGR
n. 3416 del 22-8-75
- Approvazione del progetto di L. 180 milioni della
nuova Casa di riposo di Caravino e concessione di un
contributo di L. 7.200.000 all'anno
per 35 anni.
DPGR
n. 3422 del 22-8-75
- Approvazione del progetto di L. 184 milioni e del
primo lotto di L. 160 milioni per la nuova Casa di
riposo di Neive e concessione di un contributo di L. 6.400.000 all'anno per 35 anni.
DPGR
n. 3441 del 25-8-75 - Conferma del contributo per la nuova Casa di riposo
di Portocomaro.
DPGR
n. 3499 del 2-9-75
- Approvazione del progetto di L. 440 milioni e del
primo lotto (L. 143 milioni) e del secondo lotto (138
milioni) per la nuova Casa di riposo di Dronero e
concessione di un contributo di L. 5.520.000 all'anno per 35 anni.
DPGR
n. 3502 del 2-9-75
- Approvazione del progetto di L. 100 milioni per la
nuova casa di riposo di Portocomaro e concessione di
un contributo di L. 4 milioni all'anno
per 35 anni.
DPGR
n. 3523 del 2-9-75
- Approvazione del progetto di L. 612 milioni e del
primo lotto di 100 milioni per la nuova Casa di riposo di Sparone
e concessione di un contributo di L. 4 milioni all'anno per 35 anni.
DPGR
n. 3524 del 2-9-75
- Approvazione del progetto di L. 895 milioni e del
primo lotto di L. 239 milioni per la nuova Casa di
riposo di Caluso e concessione di un contributo di 6
milioni all'anno per 35 anni.
DPGR
n. 3543 del 4-9-75
- Approvazione del progetto di L. 146 milioni per la
nuova Casa di riposo di Peveragno e concessione di un
contributo di L. 5.853.000 all'anno
per 35 anni.
DPGR
n, 3643 dell'11-9-75
- Approvazione del progetto di L. 619 milioni della
nuova Casa di riposo di Santhià e concessione di un
contributo di L. 24.763.000 all'anno
per 35 anni.
DPGR
n. 4041 del 7-10-75
- Approvazione del progetto di L. 87.500.000 per
completamento (secondo lotto) Casa di riposo di Corio
Canavese e concessione di un contributo di L.
3.500.000 all'anno per 35 anni.
DPGR
n. 4119 del 16-10-75
- Approvazione del progetto di L. 515 milioni e del
primo lotto di L. 277 milioni per la nuova Casa di
riposo di Trofarello e concessione di un contributo
di L. 11 milioni all'anno per
35 anni.
DGR
n. 34-151 del 16-9-75 - Revoca del contributo regionale
per
DPGR n. 4346 del 24-10-75 - Approvazione del progetto
generale di L. 144 milioni e di L.
63 milioni (terzo lotto) per il completamento della nuova Casa di riposo di Guarene e concessione di un contributo di L. 2.400.000 all'anno per 35 anni.
DGR
n. 64-366 del 5-9-75 - Contributo ai Consorzi di Comuni e Comunità montane
per affidamenti educativi di minori (spesa prevista per il
DGR
n. 67-369 del 5-9-75
- Revoca del contributo regionale di L. 6 milioni all'anno per 35 anni relativo al secondo lotto della Casa
di riposo di Favria.
DGR
dal n. 68-370 al n. 85-387 del 5-9-75 - Revoca contributi regionali per le Case di riposo di Montegrosso d'Asti (contributo L.
6 milioni, spesa 150 milioni) e di Castellamonte
(contributo 36 milioni, spesa 400 milioni); Istituto per minori di Rocca de' Baldi
- terzo lotto (contributo 5.400.000, spesa 135 milioni); Case di riposo di Bricherasio (contributo 3.600.000, spesa 90 milioni), di Strevi (contributo 7.800.000, spesa 130 milioni), di Pella (contributo 8.400.000, spesa 140 milioni), di Saluggia (contributo 3 milioni, spesa 50 milioni), di
Morano (contributo L. 8.620.000, spesa 168 milioni),
di Agliano (contributo 5.600.000, spesa 140
milioni), di Brossasco (contributo 6 milioni, spesa
100 milioni), di Niella Belbo (contributo 6 milioni,
spesa 100 milioni), di Trinità (contributo 27.500.000, spesa 275 milioni), di Scurzolengo (contributo 2.400.000, spesa 60 milioni), di Frugardo (contributo 6 milioni, spesa 150 milioni), di Costigliole di Saluzzo
(contributo di L. 6 milioni, spesa 150 milioni), di Rodello - quarto lotto (contributo 4.400.000, spesa 110
milioni), di Vespolate (contributo 13.800.000, spesa
230 milioni), di S. Francesco Bormida (contributo
5.940.000, spesa 66 milioni).
DGR n. 86-388 del 5-9-75 - Versamento agli ECA di 40 milioni
per integrazione straordinaria di bilancio per calamità naturali.
DGR n. 6-542 del 21-10-75 - Accantonamento di L. 50 milioni per l'integrazione di contributi per Case di
riposo.
DPGR
n. 4765 del 17-11-75
- Approvazione del progetto di L. 590 milioni e del
primo lotto di L. 250 milioni per la nuova Casa di
riposo di Canelli e
concessione di un contributo di 10 milioni all'anno per 35 anni.
DGR n. 33-721 del 5-11-75 - Concessione all'Unione italiana
Ciechi di un contributo di L. 60 milioni.
DGR
n. 34-722 del 5-11-75 - Concessione di un contributo di
1.500.000 all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra.
DGR
n. 43-820 del 10-11-75 - Revoca del contributo regionale
per la casa di riposo di Chivasso (contributo Lire
18 milioni, spesa 300 milioni).
DGR
n. 44-821 del 10-11-75 - Revoca del contributo regionale
per
DGR
n. 10-910 del 26-11-75
- Revoca della delibera di revoca del 30-9-75 relative alle
Case di riposo di Trinità e di Saluggia e concessione
contributi di L. 24.750.000 all'anno per 35 anni per
DGR
n. 78-1068 del 2-12-75
- Approvazione di un contributo straordinario all'ECA di Asti
di 10 milioni.
DGR
n. 31-1284 del 23-12-75
- Integrazione contributi regionali trentacinquennali
per nuove costruzioni o completamenti di Case di riposo per un totale di L. 64.676.000 all'anno per 35 anni
(spesa totale delle opere di Lire 1960 milioni): Case di riposo di Nizza
Monferrato (180 milioni, 3.600.000); Niella Tanaro (30 milioni, 600.000);
Paesana (55 milioni, 1.100.000); ECA di Torino (685 milioni, 34.267.000); Pont Canavese (50 milioni, 1 milione); Front (120 milioni,
2.400.000); Caluso (150 milioni, 3 milioni), Costanzana (200 milioni, 4 milioni); Cerrina
Monferrato (43 milioni, 1.288.0000); Mirabello Monferrato (72 milioni, 2.160.000); Dronero (138 milioni, 4.140.000); Guarene
(60 milioni, 1.800.000); Montemagno (31 milioni,
930.000); Peveragno (146 milioni, 4.390.000).
DGR n. 33-1286 del 23-12-75 - Concessione all'ECA di Torino di
un contributo di 10 milioni da erogare alla CasaAlbergo Ozanam
di Torino.
DGR n. 60-1242 del 15-12-75 - Assegnazione straordinaria agli
ECA di L. 95 milioni per l'integrazione dei bilanci. DGR n. 21-1421 del 29-12-75 -
Concessione di contributi a istituti di ricovero per L. 180 milioni.
DPGR
n. 222 del 19-1-76
- Concessione all'Ente Ospizio di Carità di Savigliano
di un contributo di L. 10 milioni all'anno
per 35 anni per la costruzione dell'Istituto Casa del giovane.
DGR
n. 1-21475 del 31-12-75
- Sovvenzioni ad enti di assistenza per L. 45.600.000.
DGR
n. 13-1476 del 31-12-75
- Contributi straordinari a enti di assistenza (quinto
elenco 75) per L. 100 milioni.
DGR
n. 14-1477 del 31-12-75
- Revoca della delibera di revoca per la nuova Casa di Riposo di Frugarolo e concessione di un contributo di L. 6 milioni all'anno per 35 anni
(spesa 150 milioni).
DGR n. 27-1536 del
12-1-76 - Concessione di un contributo straordinario di 2 milioni all'ECA di Susa.
DPGR 727 del 3-2-76 - Estinzione dell'IPAB Ospedale dei pellegrini di Carignano.
DPGR
n. 868 del 9-2-76 - Estinzione dell'IPAB Lombroso
di Torino.
DGR n. 42-1665 del 27-1-76 - Contributo straordinario di 2
milioni all'ECA di Torino.
DGR
n. 43-1666 del 27-1-76
- Autorizzazione agli ECA alla continuazione delle attività di
assistenza già svolte dai Comitati provinciali di assistenza e
beneficenza pubblica.
DGR n. 64-1843 del 10-2-76 - Contributo straordinario di 4
milioni all'ECA di Settimo Torinese.
DGR n. 54-1908 del 16-2-76 - Contributi per sussidi e altre
spese per profughi per L. 4 milioni.
DPGR n. 1397 dell'11-3-76 - Autorizzazione per la trasformazione
dell'Ospedale Ricovero Maero di Manta in Casa di
riposo (patrimonio L. 465 milioni).
DPGR n. 1921 del 5-4-76 - Autorizzazione per la trasformazione
dell'Ospedale della Provvidenza di Ghemme in Casa di
riposo.
DGR
n. 56-1990 del 24-2-76
- Contributo straordinario all'ECA di Torino di 120 milioni per provvedere alla contingente sistemazione alloggiativa
di nuclei familiari inadeguatamente sistemati.
DGR n. 56 bis-1991 del 24-2-76 - Contributo straordinario all'ECA
di Torino di L. 20 milioni per provvedere alla
contingente sistemazione alloggiativa di nuclei familiari inadeguatamente
sistemati.
DGR n. 30-2083 del 2-3-76 - Assegnazione ordinaria agli ECA
di un acconto di L. 537 milioni.
DGR
n. 55-2247 del 15-3-76
- Concessione agli Istituti di patronato e di assistenza
sociale di contributi per L. 175 milioni.
DPGR n. 2343 del 29-4-76 - Estinzione dell'Opera IPAB Monte
Pensioni veterani indigenti ed invalidi di Torino o devoluzione del relativo
patrimonio
all'ECA di Torino.
DGR n. 2-2562 del 9-4-76 - Contributo straordinario all'ECA di Settimo Torinese di L.
10 milioni.
DGR
n. 40-2603 del 13-4-76
- Contributi ai Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità montane per sussidi omofamiliari alternativi al ricovero in istituti, rette di
ricovero, affidamenti educativi di minori, affidamenti assistenziali
di interdetti, inserimento di handicappati adulti e di anziani presso
famiglie, persone e comunità alloggio. (Delibera
quadro).
DGR
n. 35-2813 del 20-4-76 - Erezione in ente morale della
Casa di Riposo «Villa Serena Tirone» di Castell'Alfero di Asti.
DGR
n. 35-2814 del 20-4-76
- Rinuncia della Casa Benefica Zavattaro-Rho di
Borgo S. Martino del contributo regionale di L.
2.617.000 all'anno per 35 anni.
DGR
n. 31-3127 del 16-5-76
- Criteri per l'ammissibilità a contributo delle opere realizzate o degli
arredi e delle attrezzature acquistate da enti di istituzioni
assistenziali.
DGR n. 104-3199 del 26-5-76 - Versamento al Preventorio di
Limone di 100 milioni per minori ricoverati nel 1975.
DGR
n. 84-3180 del 26-5-76
- Erogazione di un contributo di 10 milioni al Centro AIAS di
Ivrea.
DPGR
n. 3145 del 28-6-76
- Approvazione del progetto di L. 275 milioni della
nuova Casa di riposo di Trinità e concessione di un contributo di L. 24.750.000 all'anno per 35
anni.
DPGR
n. 3146 del 28-6-76
- Concessione di un contributo integrativo di 1 milione all'anno
per 35 anni sulla maggiore spesa di 50 milioni per il completamento della Casa
di riposo di Vigliano Biellese.
DPGR
n. 3147 del 28-6-76
- Elevazione a 9 milioni all'anno per 35 anni del
contributo per la costruzione della Casa di riposo di Portocomaro
(spesa 100 milioni per il secondo lotto).
DPGR
n. 3148 del 28-6-76
- Approvazione del progetto di L. 230 milioni per la
costruzione della Casa di riposo di Vespolate e
concessione di un contributo di L. 13 milioni e
800.000 all'anno per 35 anni.
DGR n. 55-3347 dell'8-6-76 - Assegnazione ordinaria agli ECA
di L. 1.462 milioni.
DGR n. 64-3355 dell'8-6-76 - Contributo straordinario di 1
milione all'ECA di Tortona.
DGR n. 227-3583 del 15-6-76 - Contributo straordinario all'ECA
di Moncalieri di 15 milioni.
DPGR
n. 3527 del 13-7-76
- Costituzione dell'Unità operativa per la vigilanza sulle istituzioni
pubbliche e private di assistenza della Provincia di
Vercelli.
DPGR
n. 3633 del 23-7-76
- Costituzione dell'unità operativa per la vigilanza sulle istituzioni
pubbliche e private di assistenza della Provincia di
Cuneo.
DPGR
n. 3643 del 26-7-76
- Concessione di un contributo integrativo di L.
1.600.000 all'anno per 35 anni per la nuova Casa di
riposo di S. Giusto Canavese.
DGR n. 59-3929 del 13-7-76 - Contributo straordinario all'ECA
di Torino di 1 milione.
DPGR
n. 3645 del 26-7-76
- Concessione di un contributo integrativo di L.
9.160.000 all'anno per 35 per la costruzione di un
nuovo istituto per sordomuti a Cuneo.
DPGR
n. 3650 del 27-7-76
- Concessione di un contributo integrativo di L.
1.550.000 all'anno per 35 anni sul primo lotto (31
milioni) per la nuova Casa di riposo di Montemagno.
DGR
n. 717-3710 del 23-6-76
- Approvazione interventi
in favore dei profughi e assimilati
assistiti dalla Regione (spesa 45 milioni).
DGR n. 122-3715 del 23-6-76 - Parere favorevole all'estinzione
dell'Opera pia Ritiro delle orfane di Mondovì.
DPGR
n. 3662 del 27-7-76
- Concessione all'Istituto De Pagave di Novara di un
contributo di 15.200.000 all'anno per 35 anni.
DPGR
n. 3663 del 27-7-76
- Approvazione del progetto di L. 90 milioni per la
nuova casa di riposo di Corneliano d'Alba e
concessione di un contributo di L. 8.100.000 all'anno per 35 anni.
DGR
n. 15-4099 del 27-7-76
- Criteri di idoneità per l'autorizzazione preventiva
a funzionare delle strutture educativo-assistenziali.
DPGR
n. 3903 del 19-8-76
- Concessione di un contributo integrativo di L. 6
milioni all'anno per 35 anni per la nuova Casa di
riposo di S. Damiano d'Asti (spesa 300 milioni).
DPGR
n. 3984 del 20-8-76
- Concessione di un contributo integrativo di L.
1.600.000 all'anno per 35 anni per la costruzione
della nuova Casa di riposo di S. Giusto Canavese (spesa 80 milioni).
DPGR
n. 3985 del 20-8-76
- Concessione di un contributo integrativo di L.
9.160.000 all'anno per 35 anni per il nuovo istituto
per sordomuti di Cuneo (spesa L. 458 milioni).
DPGR
n. 3987 del 24-8-76
- Concessione di un contributo integrativo di L.
12.382.000 all'anno per 35 anni per la nuova Casa di
riposo di Santhià (spesa 619 milioni).
DGR
n. 78-4044 del 22-7-76
- Approvazione della convenzione con l'EISS (importo L. 146 milioni).
DGR n. 44-3807 del 7-7-76 - Approvazione del progetto di
variante di 1.625 milioni e del progetto stralcio del terzo lotto di L. 220 milioni per la costruzione della nuova Casa di riposo di Savigliano.
DGR n. 8-4264 del 2-8-76 - Contributo straordinario di L. 2 milioni all'ECA di Collegno.
DPGR n. 4174 dell'8-9-76 - Approvazione del progetto
generale di variante di L. 1.625 milioni e del
progetto stralcio del terzo lotto (220 milioni) per la costruzione della nuova Casa di riposo
di Savigliano.
DGR n. 50-4340 del 20-8-76 - Contributi straordinari agli ECA
di 300 milioni per contributi a famiglie bisognose del Piemonte disastrate da calamità naturali.
DGR
n. 43-4394 del 31-8-76 - Parere favorevole all'estinzione
dell'Opera pia Casa del Riposo di Bellinzago Novarese devoluzione del patrimonio al locale ECA.
DPGR
n. 4216 del 10-9-76
- Approvazione del progetto di L. 458 milioni e del
primo stralcio di L. 225 milioni per la nuova Casa di
riposo di Venasca e concessione sul primo stralcio di
un contributo di L. 20.250.000 all'anno
per 35 anni.
DPGR n. 4379 del 20-9-76 - Erezione in ente morale
dell'Opera pia R. Fracchia di Rivarone
(AL).
DPGR n. 4654 del 5-10-76 - Estinzione dell'Opera pia Casa
del Riposo di Bellinzago Novarese
e devoluzione del patrimonio al locale ECA.
DGR
n. 64-4591 del 13-9-76
- Assunzione in interventi per sussidi omofamiliari,
per rette agli istituti, per affidamenti educativi di minori e per inserimenti
di handicappati adulti e di anziani presso famiglie,
persone e comunità alloggio per L. 42.629.000.
DPGR
n. 4704 del 6-10-76
- Approvazione del progetto di variante di L. 110
milioni e del primo lotto di 50 milioni per il completamento della Casa di
riposo di Refrancore e concessione sul primo lotto
di un contributo di L. 2 milioni all'anno
per 35 anni.
LEGGI APPROVATE
a) in materia di
sanità e assistenza
N.
53 del 19-11-1975 - «Modifica all'art. 7 della legge regionale 16-5-1975 n. 28».
N.
1 del 5-1-1976 - «Modificazioni dell'art. 6 della legge regionale 21-5-1975 n. 31. Norme per la concessione di contributi agli
Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale».
N.
12 del 12-3-1976 - «Contributo regionale per l'assistenza
farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti per l'anno 1976».
N.
15 del 26-3-1976 - «Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal D.P.R. 15 gennaio 1972 n.
N.
17 del 31-3-1976 - «Contributo regionale per l'assistenza
farmaceutica ed integrativa agli esercenti attività commerciali per l'anno
1976».
N.
18 del 31-3-1976 - «Contributo regionale per l'assistenza
farmaceutica ed integrativa agli artigiani per l'anno 1976».
N.
19 del 4-5-1976 - «Interventi per la promozione dell'assistenza
domiciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, nonché per il funzionamento
di centri di incontro».
N.
37 del 7-7-1976 - «Delega al Comune di Tortona della
gestione della comunità protetta per profughi».
N.
38 del 7-7-1976 - «Norme provvisorie di salvaguardia
alla istituzione di nuovi istituti di diagnosi e cura».
N.
39 del 9-7-1976 - «Norme e criteri per la programmazione,
gestione e controlli dei servizi consultoriali».
N.
41 del 9-7-1976 - «Definizione degli ambiti territoriali delle unità
locali dei servizi».
N.
49 del 30-8-1976 - «Rifinanziamento e
modifiche della legge regionale 16 maggio 1975 n. 28 - Norme per l'incentivazione
delle iniziative di Enti locali, Enti ospedalieri e
di Istituzioni di assistenza e beneficenza, assistite da contributo regionale e
istituzione degli organi consultivi in materia di opere pubbliche di interesse
regionale».
b) in materia di
formazione, aggiornamento e riqualificazione di operatori
sanitari e socioassistenziali
Nessuna legge.
(*) La delibera è
stata pubblicata sul n. 30 di Prospettive
assistenziali, pag. 12 e segg.
(**) Documento
presentato dalla Federazione dei lavoratori ospedalieri alla Regione Piemonte
nel luglio 1974.
(16) Documento dell'8
agosto 1976 delle seguenti organizzazioni: ACLI, Associazione nazionale
famiglie di fanciulli subnormali, AIAS, Associazioni per la lotta contro le
malattie mentali, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie,
Centro Maran Atà, Centro di
animazione sociale, Centro italiano per l'adozione internazionale, Coordinamento
dei comitati di quartiere, Comunità di Via Terni, Gruppo Abele, Unione per la
lotta contro l'emarginazione sociale.
(17) V. relazione
dell'Assessorato alla Sanità «Linee generali della politica socio-sanitaria in
Piemonte» dell'ottobre '75.
(18) Vedi all'inizio lo
schema sugli orientamenti politici ed operativi esistenti nei settori della
sanità e dell'assistenza.
(19) Nel piano di
sviluppo regionale si afferma che uno degli obiettivi qualificanti è «la ridefinizione
delle strutture ospedaliere in presidi territoriali polifunzionali, capaci di
rispondere con sicurezza ed efficacia alla molteplicità di interventi che la
complessità e la globalità della malattia rendono necessaria: in questo senso,
si tratterà di razionalizzare le strutture e gli investimenti verso un sistema
di medio-piccole strutture bene attrezzate e capaci
di rispondere alle esigenze definite da un quadro di servizi sanitari
integrato».
(20) È il caso degli
anziani cronici che continuano ad essere rinchiusi in istituti di assistenza
con rette anche di 300.000 lire al mese, come all'Istituto di riposo per la
vecchiaia di Torino, Corso Unione Sovietica, e al Ricovero di Corso Casale,
rette a carico degli interessati, dei loro parenti o, per le quote non pagate,
dei Comuni. Ciò malgrado che alla Regione sia stato più volte
fatto presente - a voce e per iscritto - che le leggi vigenti impongono
l'intervento del sistema ospedaliero, gratuito e senza limiti di durata, nei
casi in cui i trattamenti non possano essere forniti a domicilio o ambulatorialmente. (V. la
legge nazionale n. 692 del 4-8-1955; il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale del 21-12-1956; l'art. 41 della legge 12-1-1968 che
stabilisce il principio innovatore del ricovero nei casi in cui ne sia accertata
la necessità superando il concetto di malattia; la legge n. 386 del 17-8-1974).
I vuoti di intervento riguardano inoltre:
- il settore
psichiatrico per cui nei manicomi continuano ad essere
ricoverate centinaia di persone che non hanno problemi psichiatrici;
- la disapplicazione della convenzione stipulata dalla Regione
con il consorzio degli IACP per la messa a disposizione agli anziani di alloggi dell'edilizia economica e popolare; convenzione
che andrebbe estesa alle comunità alloggio e ad alloggi per altre persone (ad
esempio handicappati, madri nubili, ecc.);
- l'inserimento
nelle normali strutture prescolastiche, scolastiche, sociali in genere e
lavorative degli handicappati; - la prevenzione sanitaria e sociale, escluso il
poco che è stato fatto per le unità di base.
(21) È previsto lo
scioglimento dei Consigli di amministrazione autonomi e la formazione di un
comitato di gestione, unico in ciascuna unità locale, formato da rappresentanti
degli enti ospedalieri, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, dei
docenti, degli allievi e degli organi collegiali dei distretti scolastici, ed
inoltre la nomina per ogni corso professionale di un comitato didattico
composto pariteticamente dai docenti e dagli allievi.
(22) La precedente
Amministrazione regionale aveva approvato una delibera nell'aprile
A Torino vi erano 4
suddivisioni territoriali, una diversa dall'altra:
- 21 zone
psichiatriche;
- 20 distretti
scolastici;
- 18 zone sanitarie;
- 23 quartieri.
(23) In questo rapporto
non sono state prese in esame le proposte di legge in quanto spesso le proposte
stesse durante l'iter per l'approvazione subiscono modifiche anche notevolmente
peggiorative (v. ad esempio quella sull'assistenza domiciliare).
www.fondazionepromozionesociale.it