Prospettive assistenziali, n. 37, gennaio-marzo 1977
Tutti
riconoscono ormai che l'inserimento degli handicappati nella scuola di tutti
deve accompagnarsi a un cambiamento generale della
struttura scolastica. Persino in un documento ufficiale di una commissione
ministeriale (allegato alla circolare n. 227 dell'8/8/1975
che avvia la sperimentazione dell'integrazione) si mette al centro del
problema la necessità di «un nuovo modo di essere della scuola, condizione
della piena integrazione scolastica». Altri sostengono con più ragione e
chiarezza che l'inserimento degli handicappati nella scuola è l'occasione per
metterne in crisi e modificarne, a vantaggio di tutti gli alunni, i valori, i
contenuti, le metodologie didattiche, la valutazione.
La
scuola dell'obbligo, in particolare, che si riconosce ancora nella selezione sulla base di contenuti astratti, e non invece nel compito
fondamentale della maturazione personale, non solo giungerà all'assurdo di
bocciare un alunno handicappato, ma ugualmente risulterà impietosa e ingiusta
anche verso gli altri alunni, di cui prepara spesso le condizioni del futuro
disadattamento.
Nella
sentenza che pubblichiamo è contenuta un'alta lezione di civiltà, di educazione, di metodologia didattica, che torna a
vantaggio, non solo degli handicappati, ma della generalità degli alunni.
TESTO DELLA SENTENZA
Il Tribunale amministrativo
regionale per il Piemonte
ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 874/4/1976, depositato il 6
luglio 1976 proposto da M.F. in proprio e quale legale rappresentante del
figlio minore M.C. rappresentato e difeso dagli avv.ti F.L. e C.F.G. di Torino ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del primo, in Torino, via Perrone
n. 16 contro:
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resistenti, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura distrettuale di Stato di Torino, ed elettivamente
domiciliati presso la sede della stessa in Torino, Corso Stati Uniti n. 45.
Per l'annullamento dell'atto della
Scuola statale Gambaro - Direzione didattica Boncompagni - in data 1 giugno 1976 con il quale non è
stata concessa al figlio C. del ricorrente la promozione alla seconda classe
elementare.
Visti il ricorso e la documentazione
prodotta;
Visti l'atto di costituzione e la
documentazione prodotta;
Udita alla pubblica udienza del
giorno 27 luglio 1976, la relazione del 1° Referendario E.M.B.; Sentiti per il ricorrente gli avv.ti G. e L. e per
l'Amministrazione resistente I'avv.to di Stato G.;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Lamenta il ricorrente che il piccolo
C.M., dopo aver frequentato
durante l'anno scolastico 19751976 la scuola elementare Gambaro
di Torino, iscritto alla prima classe elementare, sia stato poi bocciato e
quindi non ammesso alla seconda classe elementare, ed adduce
a sostegno del ricorso i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per irrazionalità e carenza
di motivazione.
L'atto impugnato non avrebbe una
propria motivazione, ma rinvierebbe a relazioni mediche, che per essere
redatte all'inizio dell'anno, sarebbero inidonee a reggere il giudizio
conclusivo redatto alla fine dell'anno scolastico.
2) Eccesso di potere per contradditorietà.
Il giudizio di inidoneità
alla prosecuzione degli studi sarebbe in contrasto con il giudizio di sufficienza
che per tutto il corso dell'anno sarebbe stato espresso sul conto dello stesso
bambino, nonché con le votazioni attribuite in religione, in attività manuali
e pratiche ed in condotta, specie se le stesse vengono valutate tenendo conto
che si tratta di un handicappato ed in connessione con i problemi personali
dell'alunno evidenziati dalla relazione della Commissione medico-psico-pedagogica
che lo ha seguito durante l'anno.
3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e
sviamento.
L'insegnante nella formulazione del
suo giudizio finale avrebbe dovuto ricorrere alla
collaborazione dell'équipe medico-psico-sociale
e tenere in considerazione le conclusioni cui la stessa, sia pure solo
verbalmente, era giunta.
Si costituiva l'Amministrazione
intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere
quindi accolto.
Dopo un fatto di asfissia
neonatale il piccolo, nel corso della crescita,
rivelava fugacità dell'attenzione, vischiosità, note di perseverazione e dispersività
che ne inficiavano le modalità di rapporto interpersonale e le risposte
globali alle varie consegne. Il suo livello evolutivo-prestazionale
veniva così qualificato deficitario e disarmonico in
occasione degli accertamenti fatti da una équipe medico-psico-pedagogica operante nella scuola che egli era
chiamato a frequentare.
Tali accertamenti, recanti la data
del 20 giugno 1974, portavano alle seguenti conclusioni ed indicazioni:
l'inserimento in comunità ove proseguire a socializzare ed a percepire.
Stimolazione globale strutturante, se possibile in struttura ove siano
possibili momenti di integrazione con gruppi di
bambini normali.
Nell'anno scolastico 1975-1976 il
bambino, ripetente a causa dell'eccessivo numero di assenze
verificatesi nell'anno precedente, veniva inserito nella prima mista.
All'inizio dell'anno scolastico la équipe medico-psico-sociale operante nella scuola, riscontrava nel
ragazzo un ritardo maturativo globale
con grosse difficoltà di socializzazione e di inserimento nel gruppo di
classe.
Accertata una continua se pur lenta
evoluzione, riteneva valido il suo inserimento in una prima elementare,
evidenziando però la necessità che un insegnante specializzato si interessasse esclusivamente di lui per aiutarlo, fra
l'altro, a superare la sua prima reazione di violento rifiuto dell'ambiente
nuovo. Rilevato che dopo le prime gravi difficoltà il
ragazzo si avviava ad un buon inserimento nella struttura scolastica, anche per
effetto dell'aiuto individuale fornitogli e della sua ridotta partecipazione
oraria all'attività della scuola, l'équipe ne
consigliava un graduale inserimento nella classe, limitando a due ore la sua
partecipazione, il che gli avrebbe consentito di proseguire nella sua evoluzione
positiva.
Nei primi due trimestri egli
otteneva le seguenti votazioni: otto in religione, nove in comportamento,
sei in lettura e scrittura, sei in aritmetica, sei in attività manuali e
pratiche.
Il terzo trimestre
il sei in lettura ed aritmetica diventava un cinque ed il ragazzo veniva
respinto con la seguente motivazione: «per tardivo sviluppo psichico (ved. relazioni mediche allegate)».
Le lagnanze di irrazionalità
e carenza di motivazione sono chiaramente fondate.
Non rientra ovviamente nei poteri di
questo Tribunale accertare se il ragazzo in questione potesse
o dovesse essere promosso. Questa valutazione è di stretta ed esclusiva
competenza dell'Autorità scolastica, la quale, tenendo conto che si tratta di
un soggetto handicappato, dovrà, ancor più che in
qualsiasi altro caso normale, fondare il proprio giudizio non già su una
valutazione rigida e formalistica dei risultati raggiunti, ma piuttosto sulla
considerazione dei migliori e maggiori risultati che potrebbero in futuro
risultare conseguibili ove si decidesse di ammettere il ragazzo alla classe
superiore. E sarà questo il giudizio in prospettiva che dovrà porsi a fondamento
della decisione che verrà presa.
Ma già in queste considerazioni è dato
vedere come il giudizio sottoposto al controllo di questo Tribunale non può
essere ritenuto né sufficiente né razionale.
M.C. sarà ragionevolmente sempre
affetto da un tardivo sviluppo psichico. Questo è un dato di fatto che non può
essere posto a fondamento del giudizio di bocciatura, perché questa è semplicemente
la realtà sulla quale la scuola è stata chiamata ad
operare. Quindi l'aver richiamato questo dato di
fatto non significa aver motivato la scelta ed il provvedimento.
Il problema era di accertare da un
lato se la scuola non era riuscita ad incidere in alcun modo su questa realtà e
di stabilire poi se, ai fini di un miglioramento dei punti di partenza, doveva
ritenersi più utile per il ragazzo una promozione o
una bocciatura.
Non può escludersi a priori che
anche questa ultima scelta potesse essere valida per
il bambino: il problema era però di spiegare con ragionevolezza e puntualità
le ragioni. La scuola tende alla promozione del
ragazzo, promozione che può anche non coincidere con il fatto burocratico del
passaggio di classe. Ciò che conta è che il superamento o meno della classe
frequentata sia giustificato da ragioni di promozione della
persona umana. Al quale fine non serve evidentemente richiamarsi alle
condizioni di partenza del soggetto se le stesse non vengono
comparate con i risultati raggiunti.
Questo errore di impostazione
del giudizio fatto dalla scuola è confermato peraltro dal richiamo alle c.d.
relazioni mediche allegate.
Queste relazioni risalgono l'una
alla fine dell'anno scolastico precedente e l'altra all'inizio dell'anno
scolastico in corso. L'una e l'altra, quindi, attestano le condizioni di
particolare difficoltà sulle quali la scuola era chiamata ad incidere. Ma ciò
che non è detto nel provvedimento impugnato è se ed
in quali limiti vi sia stata una evoluzione rispetto al punto di partenza e se
ed in quali limiti sia ragionevolmente prevedibile che una bocciatura serva più
di una illusoria promozione; se ed in quali limiti sia opportuno che il
diritto della scuola, che anche M.C. ha, si riduca per lui ad un numero
indefinito di anni trascorsi sempre in una prima elementare, riaffrontando ogni
anno quelle difficoltà di ambientamento, che secondo le relazioni allegate
assorbono gran parte delle sue capacità, senza lasciargli spazio per
realizzarsi, sia pure nei limiti consentiti a lui dalle sue possibilità.
L'insufficienza e l'irrazionalità
della motivazione comportano, pertanto, l'annullamento del provvedimento
impugnato.
Sussistono però giuste ragioni per compensare
integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto,
annulla il provvedimento impugnato. Dichiara integralmente compensate fra le
parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella Camera
di Consiglio del giorno 27 luglio 1976, con l'intervento dei Signori dott. Andrea Lo Jacono - Presidente;
dott. Ezio Maria Barbieri - 1° Referendario, estensore; dott. Giuseppe Calvo -
Referendario.
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