Prospettive assistenziali, n. 37, gennaio-marzo 1977
Notiziario del Centro italiano per
l'adozione internazionale
DISPOSIZIONI
PER LE LAVORATRICI MADRI ADOTTIVE
In tema di interventi
a favore delle lavoratrici madri adottive, una innovazione di rilievo, che qui
si segnala agli effetti anche di un auspicabile adeguamento da parte di altri
enti pubblici e privati, è rappresentata dall'art. 81 del Regolamento del
personale della Provincia di Milano entrato in vigore agli inizi dei
novembre 1976; regolamento che, analiticamente discusso fra le Organizzazioni
sindacali e
L'articolo ricordato prevede, fra
l'altro, che il periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro (3 mesi a retribuzione piena) abbia decorrenza dalla data di ingresso del minore nella famiglia. Pure
dall'ingresso nella famiglia, e precisamente entro un
anno dallo stesso, è possibile fruire dell'astensione facoltativa dal lavoro (6
mesi al 30% della retribuzione).
Si prescinde cioè
dall'età cronologica dei minore e si fa invece riferimento al concreto inizio della sua esperienza
familiare.
Degno di nota è anche il fatto che
dell'accennata normativa possono beneficiare non solo
le aspiranti madri di bimbi adottabili o affiliabili, ma anche i lavoratori che
abbiano minori in affidamento familiare,
disposto, s'intende, da ente competente ai sensi della vigente legislazione
in materia minorile.
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